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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4896 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere nel procedimento n. 2237\2021 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del
Tribunale di Nola 17.11.2020 n. 1687), vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1
margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore (in sostituzione di altro revoca- to) del 27.02.2025, dall'avv. Antonio Massimo Malasomma, c.f. pec C.F._2
appellante / appellato incidentale Email_1
e
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separa- CP_1 C.F._3
to ex art. 83, 3° comma, c.p.c., dagli avv.ti Monia Polito, , e Mas- CodiceFiscale_4
simliano Panico, c.f. , pec C.F._5 Email_2
e appellata / appellante inciden- Email_3
tale
Conclusioni
Come da note scritte per l'udienza del 1.04.2025.
Ragioni della decisione
1. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola (suo ex CP_1 Parte_1
marito) per sentir accertare e dichiarare che l'immobile in Casalnuovo di Napoli acquistato dagli allora coniugi con atto pubblico del 4.05.1995 – riportato in catasto fabbricati di quel
Comune al foglio 7, mappale 703, subalterno 5, Via Virnicchi 50/B, piano T, cat. C/1, classe 9,
1 con area pertinenziale scoperta antistante il locale stesso, per una superficie complessiva di circa mq. 37 – sia oggetto di donazione indiretta da alla figlia e sia perciò CP_2 CP_1
di proprietà esclusiva di ed escluso dalla comunione legale dei beni tra e CP_1 CP_1
ai sensi dell'art. 179 lett. b) c.c.. Parte_1
Nel costituirsi in giudizio, chiese il rigetto della domanda. Parte_1
2. Con sentenza del 17.11.2020 n. 1687, il Tribunale di Nola ha accolto la domanda e ha di- chiarato che il predetto immobile è di proprietà esclusiva di;
ha autorizzato il Con- CP_1
servatore dei Registri Immobiliari a trascrivere la sentenza;
ha condannato a ri- Parte_1
fondere le spese di lite in favore dello Stato, perché risultava ammessa al patroci- CP_1
nio a spese dello Stato.
In motivazione, il Tribunale ha osservato (per quanto ancora interessa in appello):
-- che rientrano nel patrimonio personale del coniuge anche le donazioni indirette, ossia quegli atti che, pur non essendo attuati con lo schema contrattuale della donazione, realiz- zano gli effetti propri di questa, con l'impoverimento di un soggetto e l'arricchimento di un altro;
-- che, nel caso in cui un soggetto abbia erogato denaro al proprio figlio per l'acquisto di un immobile, bisogna distinguere tra la donazione diretta del denaro (in cui il denaro è l'oggetto dell'atto di liberalità) dall'ipotesi in cui il denaro sia fornito specificamente per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione;
nel secondo caso (donazione indiretta dell'immobile) il bene è escluso dal regime della comunione legale, senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo sufficiente dimostra- re il collegamento tra il negozio-mezzo e l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di libe- ralità [Cass. ord. 31978\2018; Cass. 21494\2014; Cass. 1630\2015]; del resto, l'art. 179 lett.
b) fa riferimento generico agli atti di liberalità;
-- che è stata raggiunta la prova sia della dazione del denaro occorrente per l'acquisto dell'immobile da ad , sia della volontà di tutte le parti (compreso CP_2 CP_1 Pt_2
) di considerare l'avvenuto acquisto da parte di a titolo di donazione;
[...] CP_1
-- che decisiva al riguardo è la prova testimoniale e in particolare la deposizione di Tes_1
(venditore dell'immobile), il quale ha dichiarato di aver svolto le trattative esclusiva-
[...]
mente con;
di avere da lui ricevuto l'intero prezzo di 45 milioni di lire, di cui 5 CP_2
in contanti in acconto e 40 mediante assegni circolari;
di aver saputo da l'intenzio- CP_2
ne di destinare l'immobile alla figlia;
di aver visto la figlia e il genero soltanto in occasione del
2 rogito;
-- che è del tutto irrilevante la piccola discrasia tra l'importo indicato da (45 milioni) e Tes_1
quello che risulta dall'atto (46 milioni);
-- che la deposizione di trova riscontro documentale nel contratto preliminare da lui Tes_1
stipulato con , con la quietanza del pagamento in contanti di 5 milioni;
CP_2
Tes_
-- che la versione fornita da è confermata dagli altri testi e Testimone_1 Tes_3
(figli di e fratelli di;
CP_2 CP_1
-- che il 2.06.1995 (circa un mese dopo il rogito) fu redatta una scrittura privata sottoscritta da e e , con la quale si dà atto che il prezzo era stato Parte_1 CP_1 CP_2
interamente versato da , intendendo questi donare alla figlia l'immobile, “pur CP_2
se l'acquisto risulta essere stato fatto dai coniugi e in regime di Parte_1 CP_1
comunione legale dei beni”;
-- che ha disconosciuto in giudizio la propria apparente sottoscrizione;
Parte_1
-- che ha proposto istanza di verificazione della sottoscrizione di e il CP_1 Parte_1
22.11.2013 ha depositato l'originale della scrittura con i documenti di comparazione;
-- che dopo l'udienza il documento originale della scrittura non è stato più rinvenuto, nono- stante le ricerche;
e il giudice ha ritenuto impossibile eseguire la consulenza tecnica grafolo- gica, pur disposta con la nomina del consulente;
-- che la successiva ordinanza del 23.03.2014, da cui il convenuto aveva tratto ar- Parte_1
gomento per negare che la scrittura fosse stata davvero prodotta all'udienza del 22.11.2013, contiene molti refusi, per cui il giudice ha ritenuto essere tale anche il passaggio che ordina la conservazione in cassaforte della scrittura “all'atto dell'esibizione”;
-- che dunque all'udienza del 22.11.2013 l'originale della scrittura è stato ritualmente acqui- sito al processo, sicché il convenuto avrebbe dovuto disconoscerlo (rectius, disconoscere la propria sottoscrizione) per impedire che si intendesse riconosciuta [Cass. 24022\2004; Cass.
5189\2002];
-- che il disconoscimento non è avvenuto;
-- che l'attrice era abilitata a provare aliunde, anche a mezzo di prova testimoniale, contenu- to e firme della scrittura ai sensi dell'art. 2724 n. 3 c.c. per lo smarrimento incolpevole del documento [Cass. 24100\2011];
-- che la tesi di (avere personalmente contattato proponendogli Parte_1 Testimone_1
l'acquisto dell'immobile quando l'interesse di , dopo il preliminare ma prima CP_2
3 del rogito, era venuto meno) è smentita proprio dal teste e non adeguata- Testimone_1
mente supportata dai testi addotti dal convenuto, dei quali ha reso una Testimone_4
versione diversa da quella di (che questi e il suocero avessero acquistato insieme Parte_1
l'immobile) e a riferito di avere assistito a varie conversazioni tra Testimone_5 Parte_1
e il suocero per il subentro nell'affare, laddove il giudice ha ritenuto inverosimile la circo- stanza per essere avvenuta (nonostante il carattere privato della questione) in presenza di estranei e sul luogo di lavoro di . Parte_1
3. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «a) in accoglimento Parte_1
delle conclusioni già rassegnate in prime cure (…), ritenere fondati i motivi esposti con il pre- sente gravame e riformare totalmente l'impugnata sentenza (…), rigettando la domanda a suo tempo proposta dalla Sig.ra nei confronti del Sig. ; b) con- CP_1 Parte_1
dannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non ri- scosso le seconde».
4. Nel costituirsi in giudizio, ha così concluso: «1) rigettare l'atto di appello pro- CP_1
posto perché inammissibile, improponibile, improcedibile, oltre che palesemente infondato
(…); 2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza (…), con riferimento al solo capo relativo alla condanna delle spese processuali e competenze legali da porre a carico di ed in favore di (…); 3) per il resto confermare la Parte_1 CP_1
sopracitata sentenza;
4) condannare, in ogni caso, (…) al pagamento an- Parte_1
che delle spese e competenze del presente giudizio di appello, da liquidare in favore di CP_1
(…)».
[...]
5. L'appellante sostiene che non vi sia prova del fatto che abbia Parte_1 CP_2
pagato l'intero prezzo dell'immobile (46 milioni di lire) perché il teste ha ri- Testimone_1
CP ferito di aver ricevuto da soltanto 45 milioni ed ha aggiunto di non sapere chi abbia pa- gato le spese notarili e di registrazione. Al riguardo, l'appellante richiama Cass. ord.
17.04.2019 n. 10759 secondo cui si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un im- mobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compra- vendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal
4 donante.
La deduzione è infondata. Innanzitutto ha dichiarato di avere ricevuto da Testimone_1
l'intero prezzo e non una semplice quota di quarantacinque quarantaseiesimi. CP_2
CP Dichiarando di avere ricevuto da l'intero prezzo, implicitamente ma senza possibilità di equivoci, esclude di avere ricevuto da altri una parte (residua) del prezzo. Evidente- Tes_1
mente non ricordava di preciso quale fosse stato il prezzo pattuito e si è Testimone_1
sbagliato per una piccola differenza.
Quanto alle spese notarili e di registrazione, che sono normalmente a carico dell'acquiren- te, è perfettamente comprensibile che il venditore non sappia chi le ha pagate, non Tes_1
essendosi intromesso nella regolazione dei conti tra la parte acquirente e il notaio. Sta di fat- to che le spese notarili e di registrazione non le ha pagate , ché altrimenti avrebbe Parte_1
allegato (e magari documentato) il pagamento.
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure non avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la tardività del disconoscimento dell'originale della scrittura privata del 2.06.1995 in mancanza di tempestiva eccezione di parte. Infatti, la tardività del disconoscimento della scrittura pri- vata non è rilevabile d'ufficio, ma dev'essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura
[così Cass.
1.02.2002 n. 1300].
La censura è infondata. Il giudice di primo grado non ha rilevato la tardività del discono- scimento ma la sua totale omissione. Per cui l'originale non è stato mai disconosciuto.
S'intende qui dare seguito all'orientamento giurisprudenziale per il quale la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'one- re di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, suc- cessivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per ricono- sciuta in causa [Cass.
6.08.2015 n. 16551; Cass. 11.04.2002 n. 5189].
Nel nostro caso, aveva tempestivamente disconosciuto la propria apparente sot- Parte_1
toscrizione che risultava apposta sulla scrittura prodotta in fotocopia dall'attrice e nelle udienze successive al 22.11.2013 fa sempre riferimento a quel primo e unico disconoscimen- to, in coerenza con l'assunto, riproposto in appello, che l'originale della scrittura non sia sta- to mai depositato, come si argomenterebbe dall'ordinanza del 23.03.2014, che tra l'altro re- cita: “ammette la chiesta consulenza grafica sul documento – ordinando la conservazione in cassaforte della scrittura in originale all'atto dell'esibizione” (quasi che l'esibizione dovesse ancora avvenire). E tuttavia l'ordinanza va interpretata alla luce del suo complessivo tenore.
5 In una prima parte (sotto un primo “
p.q.m.
”) l'ordinanza, preso atto del “disconoscimento della scrittura del 2.06.1995 ove è apposta la firma del convenuto ”, “di- Parte_1
spone la nomina di una c.t.u. grafica al fine di garantirne la provenienza e l'autenticità dello specimen in possesso della banca” (sic!) “rinviando all'udienza istruttoria per la nomina del c.t.u.”. In una seconda parte (sotto un secondo “
p.q.m.
”), l'ordinanza, ritenendo necessario
“accertare la provenienza della sottoscrizione delle scritture esibite (fideiussioni e altre scrit- ture ove appaiono poste le firme dei fideiussori)”, non più riserva all'udienza istruttoria la nomina del c.t.u., ma vi provvede subito, ordinando, come si è detto, la custodia in cassafor- te del documento in verifica (quale? La scrittura ? Lo “specimen in possesso Parte_3
della banca”? Le “fideiussioni”?).
L'ordinanza contiene tali e tante incongruenze, tali e tanti errori che non se ne può desu- mere che l'originale della scrittura non fosse stato ancora depositato, e ciò in contrasto con quanto risulta dal verbale di udienza del 22.11.2013 – “…producendo in questa sede l'origi- nale della scrittura privata” – verbale che costituisce atto pubblico con fede privilegiata fino a querela di falso, che non ha mai proposto. Parte_1
Dunque, riepilogando, – che aveva disconosciuto la propria apparente sottoscri- Parte_1
zione risultante dalla fotocopia della scrittura (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 3)
– non ha mai rinnovato il disconoscimento con specifico riferimento all'originale della scrit- tura, che perciò (depositato all'udienza del 22.11.2013) si ha per riconosciuto. Peraltro, il contenuto della scrittura smarrita può agevolmente ricostruirsi dalla sua fotocopia, dal mo- mento che ha disconosciuto la sottoscrizione (in fotocopia), non anche la confor- Parte_1
mità della copia all'originale. Infatti, in tema di prova documentale, vanno distinti il discono- scimento della conformità della fotocopia all'originale e il disconoscimento della sottoscri- zione apposta in calce a una scrittura [Cass. 13.09.2024 n. 24607].
Ne consegue che, anche a prescindere dalla deposizione di , il quale, dopo la mor- Tes_6
te del padre, tenne la scrittura per un certo tempo (abbastanza per apprenderne, ricordarne e riferirne in giudizio il contenuto), il mancato disconoscimento della conformità della copia all'originale consente alla Corte di affermare che il contenuto dell'originale è proprio quello che risulta dalla fotocopia. Per cui è accertato che, con quella scrittura, dichiarò la Parte_1
propria conoscenza e il proprio consenso a che la compravendita immobiliare da un lato rea- lizzasse una donazione indiretta da ad;
dall'altro dissimulasse che unica CP_2 CP_1
acquirente era in via esclusiva e non in comunione col marito, come invece appari- CP_1
6 va dall'atto.
Resta perciò assorbita l'ulteriore deduzione dell'appellante sulla possibilità (negata dal giu- dice) di eseguire la c.t.u. sulla fotocopia. La c.t.u. non serviva e non serve più, una volta che la scrittura (in originale) si ha per riconosciuta e la fotocopia ha la sola ma decisiva funzione di rivelarne il contenuto, nonostante lo smarrimento dell'originale.
Resta pure assorbita ogni questione sull'attendibilità dei testimoni, le cui dichiarazioni in ipotesi contrarie al contenuto della scrittura del 2.06.1995 cedono di fronte alle certezze ri- cavabili per tabulas dal tenore letterale della scrittura stessa.
Pertanto l'appello di è infondato. Parte_1
6. L'appello incidentale di mira a ottenere che, in riforma dell'impugnata senten- CP_1
za, le siano attribuite le spese processuali e i compensi che il Tribunale ha liquidato in favore dello Stato, sebbene il patrocinio a spese dello Stato, già accordato in via provvisoria, risulti revocato, come da documentazione in atti.
L'appello è fondato, attesa l'efficacia ex tunc della revoca [v. Cass. 19.03.2014 n. 6292]. Si confermano gli importi liquidati dal primo giudice.
7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in base al DM
55\2014 e successive modificazioni.
8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Nola 17.11.2020 n. 1687, così provvede:
a) rigetta l'appello principale di;
Parte_1
b) in accoglimento dell'appello incidentale di e in parziale riforma della sentenza CP_1
impugnata, condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 CP_1
processuali di primo grado, liquidate in € 6.715,00 per compensi ed € 1.007,25 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato nei li- miti di quanto dovuto ed effettivamente pagato da;
CP_1
c) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del presen- Parte_1 CP_1
te grado, che liquida in € 7.600,00 per compensi ed € 1.140,00 per rimborso forfetario di
7 spese generali al 15%, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato nei limiti di quanto dovuto ed effettivamente pagato da . CP_1
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli il 7 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere nel procedimento n. 2237\2021 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del
Tribunale di Nola 17.11.2020 n. 1687), vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 C.F._1
margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore (in sostituzione di altro revoca- to) del 27.02.2025, dall'avv. Antonio Massimo Malasomma, c.f. pec C.F._2
appellante / appellato incidentale Email_1
e
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separa- CP_1 C.F._3
to ex art. 83, 3° comma, c.p.c., dagli avv.ti Monia Polito, , e Mas- CodiceFiscale_4
simliano Panico, c.f. , pec C.F._5 Email_2
e appellata / appellante inciden- Email_3
tale
Conclusioni
Come da note scritte per l'udienza del 1.04.2025.
Ragioni della decisione
1. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola (suo ex CP_1 Parte_1
marito) per sentir accertare e dichiarare che l'immobile in Casalnuovo di Napoli acquistato dagli allora coniugi con atto pubblico del 4.05.1995 – riportato in catasto fabbricati di quel
Comune al foglio 7, mappale 703, subalterno 5, Via Virnicchi 50/B, piano T, cat. C/1, classe 9,
1 con area pertinenziale scoperta antistante il locale stesso, per una superficie complessiva di circa mq. 37 – sia oggetto di donazione indiretta da alla figlia e sia perciò CP_2 CP_1
di proprietà esclusiva di ed escluso dalla comunione legale dei beni tra e CP_1 CP_1
ai sensi dell'art. 179 lett. b) c.c.. Parte_1
Nel costituirsi in giudizio, chiese il rigetto della domanda. Parte_1
2. Con sentenza del 17.11.2020 n. 1687, il Tribunale di Nola ha accolto la domanda e ha di- chiarato che il predetto immobile è di proprietà esclusiva di;
ha autorizzato il Con- CP_1
servatore dei Registri Immobiliari a trascrivere la sentenza;
ha condannato a ri- Parte_1
fondere le spese di lite in favore dello Stato, perché risultava ammessa al patroci- CP_1
nio a spese dello Stato.
In motivazione, il Tribunale ha osservato (per quanto ancora interessa in appello):
-- che rientrano nel patrimonio personale del coniuge anche le donazioni indirette, ossia quegli atti che, pur non essendo attuati con lo schema contrattuale della donazione, realiz- zano gli effetti propri di questa, con l'impoverimento di un soggetto e l'arricchimento di un altro;
-- che, nel caso in cui un soggetto abbia erogato denaro al proprio figlio per l'acquisto di un immobile, bisogna distinguere tra la donazione diretta del denaro (in cui il denaro è l'oggetto dell'atto di liberalità) dall'ipotesi in cui il denaro sia fornito specificamente per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione;
nel secondo caso (donazione indiretta dell'immobile) il bene è escluso dal regime della comunione legale, senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo sufficiente dimostra- re il collegamento tra il negozio-mezzo e l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di libe- ralità [Cass. ord. 31978\2018; Cass. 21494\2014; Cass. 1630\2015]; del resto, l'art. 179 lett.
b) fa riferimento generico agli atti di liberalità;
-- che è stata raggiunta la prova sia della dazione del denaro occorrente per l'acquisto dell'immobile da ad , sia della volontà di tutte le parti (compreso CP_2 CP_1 Pt_2
) di considerare l'avvenuto acquisto da parte di a titolo di donazione;
[...] CP_1
-- che decisiva al riguardo è la prova testimoniale e in particolare la deposizione di Tes_1
(venditore dell'immobile), il quale ha dichiarato di aver svolto le trattative esclusiva-
[...]
mente con;
di avere da lui ricevuto l'intero prezzo di 45 milioni di lire, di cui 5 CP_2
in contanti in acconto e 40 mediante assegni circolari;
di aver saputo da l'intenzio- CP_2
ne di destinare l'immobile alla figlia;
di aver visto la figlia e il genero soltanto in occasione del
2 rogito;
-- che è del tutto irrilevante la piccola discrasia tra l'importo indicato da (45 milioni) e Tes_1
quello che risulta dall'atto (46 milioni);
-- che la deposizione di trova riscontro documentale nel contratto preliminare da lui Tes_1
stipulato con , con la quietanza del pagamento in contanti di 5 milioni;
CP_2
Tes_
-- che la versione fornita da è confermata dagli altri testi e Testimone_1 Tes_3
(figli di e fratelli di;
CP_2 CP_1
-- che il 2.06.1995 (circa un mese dopo il rogito) fu redatta una scrittura privata sottoscritta da e e , con la quale si dà atto che il prezzo era stato Parte_1 CP_1 CP_2
interamente versato da , intendendo questi donare alla figlia l'immobile, “pur CP_2
se l'acquisto risulta essere stato fatto dai coniugi e in regime di Parte_1 CP_1
comunione legale dei beni”;
-- che ha disconosciuto in giudizio la propria apparente sottoscrizione;
Parte_1
-- che ha proposto istanza di verificazione della sottoscrizione di e il CP_1 Parte_1
22.11.2013 ha depositato l'originale della scrittura con i documenti di comparazione;
-- che dopo l'udienza il documento originale della scrittura non è stato più rinvenuto, nono- stante le ricerche;
e il giudice ha ritenuto impossibile eseguire la consulenza tecnica grafolo- gica, pur disposta con la nomina del consulente;
-- che la successiva ordinanza del 23.03.2014, da cui il convenuto aveva tratto ar- Parte_1
gomento per negare che la scrittura fosse stata davvero prodotta all'udienza del 22.11.2013, contiene molti refusi, per cui il giudice ha ritenuto essere tale anche il passaggio che ordina la conservazione in cassaforte della scrittura “all'atto dell'esibizione”;
-- che dunque all'udienza del 22.11.2013 l'originale della scrittura è stato ritualmente acqui- sito al processo, sicché il convenuto avrebbe dovuto disconoscerlo (rectius, disconoscere la propria sottoscrizione) per impedire che si intendesse riconosciuta [Cass. 24022\2004; Cass.
5189\2002];
-- che il disconoscimento non è avvenuto;
-- che l'attrice era abilitata a provare aliunde, anche a mezzo di prova testimoniale, contenu- to e firme della scrittura ai sensi dell'art. 2724 n. 3 c.c. per lo smarrimento incolpevole del documento [Cass. 24100\2011];
-- che la tesi di (avere personalmente contattato proponendogli Parte_1 Testimone_1
l'acquisto dell'immobile quando l'interesse di , dopo il preliminare ma prima CP_2
3 del rogito, era venuto meno) è smentita proprio dal teste e non adeguata- Testimone_1
mente supportata dai testi addotti dal convenuto, dei quali ha reso una Testimone_4
versione diversa da quella di (che questi e il suocero avessero acquistato insieme Parte_1
l'immobile) e a riferito di avere assistito a varie conversazioni tra Testimone_5 Parte_1
e il suocero per il subentro nell'affare, laddove il giudice ha ritenuto inverosimile la circo- stanza per essere avvenuta (nonostante il carattere privato della questione) in presenza di estranei e sul luogo di lavoro di . Parte_1
3. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «a) in accoglimento Parte_1
delle conclusioni già rassegnate in prime cure (…), ritenere fondati i motivi esposti con il pre- sente gravame e riformare totalmente l'impugnata sentenza (…), rigettando la domanda a suo tempo proposta dalla Sig.ra nei confronti del Sig. ; b) con- CP_1 Parte_1
dannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non ri- scosso le seconde».
4. Nel costituirsi in giudizio, ha così concluso: «1) rigettare l'atto di appello pro- CP_1
posto perché inammissibile, improponibile, improcedibile, oltre che palesemente infondato
(…); 2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza (…), con riferimento al solo capo relativo alla condanna delle spese processuali e competenze legali da porre a carico di ed in favore di (…); 3) per il resto confermare la Parte_1 CP_1
sopracitata sentenza;
4) condannare, in ogni caso, (…) al pagamento an- Parte_1
che delle spese e competenze del presente giudizio di appello, da liquidare in favore di CP_1
(…)».
[...]
5. L'appellante sostiene che non vi sia prova del fatto che abbia Parte_1 CP_2
pagato l'intero prezzo dell'immobile (46 milioni di lire) perché il teste ha ri- Testimone_1
CP ferito di aver ricevuto da soltanto 45 milioni ed ha aggiunto di non sapere chi abbia pa- gato le spese notarili e di registrazione. Al riguardo, l'appellante richiama Cass. ord.
17.04.2019 n. 10759 secondo cui si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un im- mobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compra- vendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal
4 donante.
La deduzione è infondata. Innanzitutto ha dichiarato di avere ricevuto da Testimone_1
l'intero prezzo e non una semplice quota di quarantacinque quarantaseiesimi. CP_2
CP Dichiarando di avere ricevuto da l'intero prezzo, implicitamente ma senza possibilità di equivoci, esclude di avere ricevuto da altri una parte (residua) del prezzo. Evidente- Tes_1
mente non ricordava di preciso quale fosse stato il prezzo pattuito e si è Testimone_1
sbagliato per una piccola differenza.
Quanto alle spese notarili e di registrazione, che sono normalmente a carico dell'acquiren- te, è perfettamente comprensibile che il venditore non sappia chi le ha pagate, non Tes_1
essendosi intromesso nella regolazione dei conti tra la parte acquirente e il notaio. Sta di fat- to che le spese notarili e di registrazione non le ha pagate , ché altrimenti avrebbe Parte_1
allegato (e magari documentato) il pagamento.
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure non avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la tardività del disconoscimento dell'originale della scrittura privata del 2.06.1995 in mancanza di tempestiva eccezione di parte. Infatti, la tardività del disconoscimento della scrittura pri- vata non è rilevabile d'ufficio, ma dev'essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura
[così Cass.
1.02.2002 n. 1300].
La censura è infondata. Il giudice di primo grado non ha rilevato la tardività del discono- scimento ma la sua totale omissione. Per cui l'originale non è stato mai disconosciuto.
S'intende qui dare seguito all'orientamento giurisprudenziale per il quale la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'one- re di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, suc- cessivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per ricono- sciuta in causa [Cass.
6.08.2015 n. 16551; Cass. 11.04.2002 n. 5189].
Nel nostro caso, aveva tempestivamente disconosciuto la propria apparente sot- Parte_1
toscrizione che risultava apposta sulla scrittura prodotta in fotocopia dall'attrice e nelle udienze successive al 22.11.2013 fa sempre riferimento a quel primo e unico disconoscimen- to, in coerenza con l'assunto, riproposto in appello, che l'originale della scrittura non sia sta- to mai depositato, come si argomenterebbe dall'ordinanza del 23.03.2014, che tra l'altro re- cita: “ammette la chiesta consulenza grafica sul documento – ordinando la conservazione in cassaforte della scrittura in originale all'atto dell'esibizione” (quasi che l'esibizione dovesse ancora avvenire). E tuttavia l'ordinanza va interpretata alla luce del suo complessivo tenore.
5 In una prima parte (sotto un primo “
p.q.m.
”) l'ordinanza, preso atto del “disconoscimento della scrittura del 2.06.1995 ove è apposta la firma del convenuto ”, “di- Parte_1
spone la nomina di una c.t.u. grafica al fine di garantirne la provenienza e l'autenticità dello specimen in possesso della banca” (sic!) “rinviando all'udienza istruttoria per la nomina del c.t.u.”. In una seconda parte (sotto un secondo “
p.q.m.
”), l'ordinanza, ritenendo necessario
“accertare la provenienza della sottoscrizione delle scritture esibite (fideiussioni e altre scrit- ture ove appaiono poste le firme dei fideiussori)”, non più riserva all'udienza istruttoria la nomina del c.t.u., ma vi provvede subito, ordinando, come si è detto, la custodia in cassafor- te del documento in verifica (quale? La scrittura ? Lo “specimen in possesso Parte_3
della banca”? Le “fideiussioni”?).
L'ordinanza contiene tali e tante incongruenze, tali e tanti errori che non se ne può desu- mere che l'originale della scrittura non fosse stato ancora depositato, e ciò in contrasto con quanto risulta dal verbale di udienza del 22.11.2013 – “…producendo in questa sede l'origi- nale della scrittura privata” – verbale che costituisce atto pubblico con fede privilegiata fino a querela di falso, che non ha mai proposto. Parte_1
Dunque, riepilogando, – che aveva disconosciuto la propria apparente sottoscri- Parte_1
zione risultante dalla fotocopia della scrittura (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 3)
– non ha mai rinnovato il disconoscimento con specifico riferimento all'originale della scrit- tura, che perciò (depositato all'udienza del 22.11.2013) si ha per riconosciuto. Peraltro, il contenuto della scrittura smarrita può agevolmente ricostruirsi dalla sua fotocopia, dal mo- mento che ha disconosciuto la sottoscrizione (in fotocopia), non anche la confor- Parte_1
mità della copia all'originale. Infatti, in tema di prova documentale, vanno distinti il discono- scimento della conformità della fotocopia all'originale e il disconoscimento della sottoscri- zione apposta in calce a una scrittura [Cass. 13.09.2024 n. 24607].
Ne consegue che, anche a prescindere dalla deposizione di , il quale, dopo la mor- Tes_6
te del padre, tenne la scrittura per un certo tempo (abbastanza per apprenderne, ricordarne e riferirne in giudizio il contenuto), il mancato disconoscimento della conformità della copia all'originale consente alla Corte di affermare che il contenuto dell'originale è proprio quello che risulta dalla fotocopia. Per cui è accertato che, con quella scrittura, dichiarò la Parte_1
propria conoscenza e il proprio consenso a che la compravendita immobiliare da un lato rea- lizzasse una donazione indiretta da ad;
dall'altro dissimulasse che unica CP_2 CP_1
acquirente era in via esclusiva e non in comunione col marito, come invece appari- CP_1
6 va dall'atto.
Resta perciò assorbita l'ulteriore deduzione dell'appellante sulla possibilità (negata dal giu- dice) di eseguire la c.t.u. sulla fotocopia. La c.t.u. non serviva e non serve più, una volta che la scrittura (in originale) si ha per riconosciuta e la fotocopia ha la sola ma decisiva funzione di rivelarne il contenuto, nonostante lo smarrimento dell'originale.
Resta pure assorbita ogni questione sull'attendibilità dei testimoni, le cui dichiarazioni in ipotesi contrarie al contenuto della scrittura del 2.06.1995 cedono di fronte alle certezze ri- cavabili per tabulas dal tenore letterale della scrittura stessa.
Pertanto l'appello di è infondato. Parte_1
6. L'appello incidentale di mira a ottenere che, in riforma dell'impugnata senten- CP_1
za, le siano attribuite le spese processuali e i compensi che il Tribunale ha liquidato in favore dello Stato, sebbene il patrocinio a spese dello Stato, già accordato in via provvisoria, risulti revocato, come da documentazione in atti.
L'appello è fondato, attesa l'efficacia ex tunc della revoca [v. Cass. 19.03.2014 n. 6292]. Si confermano gli importi liquidati dal primo giudice.
7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in base al DM
55\2014 e successive modificazioni.
8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Nola 17.11.2020 n. 1687, così provvede:
a) rigetta l'appello principale di;
Parte_1
b) in accoglimento dell'appello incidentale di e in parziale riforma della sentenza CP_1
impugnata, condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 CP_1
processuali di primo grado, liquidate in € 6.715,00 per compensi ed € 1.007,25 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato nei li- miti di quanto dovuto ed effettivamente pagato da;
CP_1
c) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del presen- Parte_1 CP_1
te grado, che liquida in € 7.600,00 per compensi ed € 1.140,00 per rimborso forfetario di
7 spese generali al 15%, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato nei limiti di quanto dovuto ed effettivamente pagato da . CP_1
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli il 7 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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