TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/12/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 590/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall' Avv. Roberto Cochis Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp. ta e difesa Controparte_1
dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Il ricorrente così ha concluso: “Accertare e dichiarare per i motivi dedotti in atto l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato nella Cartella n.
05220110007256786000, dell'importo di € 2.651,42 e notificata in data 05.04.2012,
e nella Cartella n. 05220100011619319000 notificata in data 15.03.2011, limitatamente alla somma di € 2.807,66 determinata dalle sole voci di ruolo per CP_1 l'anno 2006 ivi incluse, entrambe incorporate nell'intimazione di pagamento CP_2
opposta.
Per l'effetto, annullare, dichiarare nulle e/o inefficaci, revocare in tutto ed in parte le Cartelle impugnate con ruolo emesso dall'Ente convenuto ed incorporate nell'intimazione di pagamento opposta, in riferimento ai crediti dichiarati prescritti nel presente giudizio e, quindi,
Revocare, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta n 05220249002495347/000 dell'importo complessivo di €
13.265,14, notificata al ricorrente a mezzo posta in data 26.09.2024 dall'
[...]
Agente della Riscossione per la Provincia di Imperia, limitatamente Controparte_3
alle somme incorporate nell'avviso di intimazione impugnato oggetto della presente opposizione, di € 2.651,42, portata dalla Cartella n. 05220110007256786000 notificata il 05.04.2012, e di € 2.807,66 determinata dalla sommatoria delle mere voci contributive di competenza dell contenute nella Cartella n. CP_1
05220100011619319000 notificata il 15.03.2011”.
Motivi della Decisione
Oggetto del contendere è l'intimazione di pagamento dell'
[...]
, Agente della Riscossione per la Provincia di Imperia Controparte_3
n 05220249002495347/000 (doc. 1), dall'importo complessivo di € 13.265,14
e notificata al ricorrente a mezzo posta in data 26-9-2024, relativamente alle cartelle:
n. 05220110007256786000, notificata il 05-04-2012, ruolo emesso dall' - CP_1 Controparte_4
dell'importo di € 2.651,42, concernenti contributi IVS proporzionali commercianti e contributi somme aggiuntive per l'anno di riferimento CP_1
2007;
-n. 05220100011619319000 notificata il 15.03.2011, per il solo importo totale di € 2.807,66 ivi contenuto, rispetto a quello complessivo di € 5.097,95 dell'intera cartella, determinato dalla sommatoria delle voci di ruolo CP_1
dell'anno 2006 per contributi IVS proporzionali commercianti-imposta di €
2.372,22, e per contributi di € 157,25, di € 187,33, Controparte_5
di € 22,50 e di € 68,36.
Al riguardo il ha asserito che tutti crediti si sono prescritti, non Pt_1
essendogli stato inviato alcun atto interruttivo nel periodo compreso tra la notificazione delle cartelle e la notificazione dell'avviso d'addebito.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminarmente va ribadito il rigetto dell'istanza di chiamata di Agenzie delle Entrate, istanza nella quale ha insistito. CP_1
Invero, riguardo la questione della necessità, ex art. 102 c.p.c., di di CP_2
partecipare al presente giudizio la Cassazione nella pronuncia a S.U. del
08/03/2022, n.7514 ha statuito che tale esigenza non sussiste qualora“…Non si fa questione…della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione…”, ma “….Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)”, puntualizzandosi che “..limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile
1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”.
Conclude la Corte: “Deve ritersi per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)” cosicchè
“…deve affermarsi …in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n.
16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo….”.
Tal è l'ipotesi che, ricorre nella fattispecie poiché il presente ricorso va qualificato come opposizione a precetto fondata sul decorso della prescrizione quinquennale, atteso che ciò che il ha inteso far valere è Pt_1
l'inesistenza/estinzione dei crediti consacrati nei titoli esecutivi e cioè nelle cartelle di pagamento.
Ne consegue che v'è alcuna ragione chiamare in causa anche, l'
[...]
, non essendo questa legittimata a contraddire all'opposizione CP_3
in esame.
Vale la pena soggiungere che la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito
(Cass. Ord. 26 maggio 2021, n. 14690 in motivazione) che in base al
“…principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del
17/11/2016), secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma5, pur determinando la decadenza dalla possibilita' di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilita' del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine fi prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 entrato soltanto 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c., si e' ritenuto che tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, e' priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1
pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (Decreto Legge n. 78 del CP_1
2010, articolo 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010); in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla ormazione del ruolo, questa Corte e' intervenuta affermando che il subentro dell' quale Controparte_3
nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilita' della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L.
n. 335 del 1995, articolo 3 – ossia il termine di cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - invece che la regola generale sussidiaria di cui all'articolo 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e cio' in conformita' alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del
19/06/2009); allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al Decreto Legislativo n.
112 del 1999, articolo 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in nessun modo puo' interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018); invero, le cartelle di pagamento erano state notificate tra il 17 gennaio
2001 e l'8 novembre 2004 e la ricorrente con l'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., ha opposto l'insussistenza del credito contributivo per decorso della prescrizione quinquennale;
questa Corte di legittimita' ha avuto modo di affermare l'ammissibilita' di tale azione laddove l'opponente intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 29294 del 2019; 15603 del 2020)”:
Medesimo è il principio espresso dalla successiva pronuncia resa a S.U. il
08/03/2022, n.7514, nella quale si legge: “la Sezione Lavoro di questa Corte… ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione
(sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n.
28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre
2004 n. 23116)”.
Tal è l'ipotesi che ricorre nella fattispecie poiché, come già detto, il presente ricorso è volto a far dichiarare l'inesistenza/estinzione dei crediti consacrati negli avvisi d'addebito per fatti sopravvenuti agli stessi.
Diversamente dovrebbe dirsi nel caso in cui la prescrizione sia maturata anteriormente all'avviso di addebito poiché l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art.24, co.5, d.lgs. n.46/99 (Cass. Ord. n. 3182/2025).
Nel venire all'esame del merito, il ricorso risulta fondato.
L' infatti, non ha fornito prova dell'invio a controparte di CP_1
qualsivoglia atto interruttivo del termine prescrizionale nel periodo che separava l'epoca delle notifiche delle cartelle di pagamento, rispettivamente il 15-3-2011 e il 5-4-2012, e quella, 26-9-2024, della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
Dalla relazione prodotta dal resistente (all. 1 si legge riguardo alla seconda cartella che “…occorre che sia a fornire le prove della notifica in quanto non CP_2
sia tratta di avviso di addebito ma di cartella esattoriale….” non può che dedursi che l'unico motivo per cui l' ha chiesto di evocare in giudizio l'ente CP_1
impositore è quello di poter dimostrare le proprie difese tramite la
(eventuale) documentazione che avrebbe depositato, il che è CP_2
processualmente e palesemente inammissibile. Infine, vale la pena evidenziare che irrilevante è quanto prescriveva il D. L.
17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale all'art. 37 comma 2 così disponeva: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” nonché il
Decreto Legge 1 dicembre 2020, n. 183, entrato in vigore il 31/12/2020 e convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, il quale all'art. 11, comma 9, così disponeva: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”, per un periodo di sospensione della sospensione di 129 +180 giorni, essendo la prescrizione delle 2 cartelle già maturata in precedenza, rispettivamente il 15-3-2016 e il 5-4-2017.
Il ricorso va pertanto accolto e il convenuto condannato al rimborso degli oneri processuali, che si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande ricorso proposto da , così Parte_1
provvede: Dichiara non dovute all' per intervenuta prescrizione dei relativi crediti, CP_1
la somma di € 2.651,42, oggetto della cartella di pagamento n.
05220110007256786000, nonché la somma complessiva di € 2.807,66 di cui alla cartella di pagamento n. 05220100011619319000, per contributi IVS proporzionali commercianti-imposta per € 2.372,22, di contributi e CP_1
somme aggiuntive di € 157,25, di € 187,33, di € 22,50 e di € 68,36, relativa all'anno 2006.
Condanna l' , al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 900,00 per la fase di studio, € 580,00, per la fase introduttiva, € 650,00 per la fase di trattazione, € 750,00 per la fase decisionale,
€ 43,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 7-12-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 590/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall' Avv. Roberto Cochis Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp. ta e difesa Controparte_1
dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Il ricorrente così ha concluso: “Accertare e dichiarare per i motivi dedotti in atto l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato nella Cartella n.
05220110007256786000, dell'importo di € 2.651,42 e notificata in data 05.04.2012,
e nella Cartella n. 05220100011619319000 notificata in data 15.03.2011, limitatamente alla somma di € 2.807,66 determinata dalle sole voci di ruolo per CP_1 l'anno 2006 ivi incluse, entrambe incorporate nell'intimazione di pagamento CP_2
opposta.
Per l'effetto, annullare, dichiarare nulle e/o inefficaci, revocare in tutto ed in parte le Cartelle impugnate con ruolo emesso dall'Ente convenuto ed incorporate nell'intimazione di pagamento opposta, in riferimento ai crediti dichiarati prescritti nel presente giudizio e, quindi,
Revocare, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta n 05220249002495347/000 dell'importo complessivo di €
13.265,14, notificata al ricorrente a mezzo posta in data 26.09.2024 dall'
[...]
Agente della Riscossione per la Provincia di Imperia, limitatamente Controparte_3
alle somme incorporate nell'avviso di intimazione impugnato oggetto della presente opposizione, di € 2.651,42, portata dalla Cartella n. 05220110007256786000 notificata il 05.04.2012, e di € 2.807,66 determinata dalla sommatoria delle mere voci contributive di competenza dell contenute nella Cartella n. CP_1
05220100011619319000 notificata il 15.03.2011”.
Motivi della Decisione
Oggetto del contendere è l'intimazione di pagamento dell'
[...]
, Agente della Riscossione per la Provincia di Imperia Controparte_3
n 05220249002495347/000 (doc. 1), dall'importo complessivo di € 13.265,14
e notificata al ricorrente a mezzo posta in data 26-9-2024, relativamente alle cartelle:
n. 05220110007256786000, notificata il 05-04-2012, ruolo emesso dall' - CP_1 Controparte_4
dell'importo di € 2.651,42, concernenti contributi IVS proporzionali commercianti e contributi somme aggiuntive per l'anno di riferimento CP_1
2007;
-n. 05220100011619319000 notificata il 15.03.2011, per il solo importo totale di € 2.807,66 ivi contenuto, rispetto a quello complessivo di € 5.097,95 dell'intera cartella, determinato dalla sommatoria delle voci di ruolo CP_1
dell'anno 2006 per contributi IVS proporzionali commercianti-imposta di €
2.372,22, e per contributi di € 157,25, di € 187,33, Controparte_5
di € 22,50 e di € 68,36.
Al riguardo il ha asserito che tutti crediti si sono prescritti, non Pt_1
essendogli stato inviato alcun atto interruttivo nel periodo compreso tra la notificazione delle cartelle e la notificazione dell'avviso d'addebito.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminarmente va ribadito il rigetto dell'istanza di chiamata di Agenzie delle Entrate, istanza nella quale ha insistito. CP_1
Invero, riguardo la questione della necessità, ex art. 102 c.p.c., di di CP_2
partecipare al presente giudizio la Cassazione nella pronuncia a S.U. del
08/03/2022, n.7514 ha statuito che tale esigenza non sussiste qualora“…Non si fa questione…della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione…”, ma “….Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)”, puntualizzandosi che “..limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile
1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”.
Conclude la Corte: “Deve ritersi per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)” cosicchè
“…deve affermarsi …in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n.
16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo….”.
Tal è l'ipotesi che, ricorre nella fattispecie poiché il presente ricorso va qualificato come opposizione a precetto fondata sul decorso della prescrizione quinquennale, atteso che ciò che il ha inteso far valere è Pt_1
l'inesistenza/estinzione dei crediti consacrati nei titoli esecutivi e cioè nelle cartelle di pagamento.
Ne consegue che v'è alcuna ragione chiamare in causa anche, l'
[...]
, non essendo questa legittimata a contraddire all'opposizione CP_3
in esame.
Vale la pena soggiungere che la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito
(Cass. Ord. 26 maggio 2021, n. 14690 in motivazione) che in base al
“…principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del
17/11/2016), secondo il quale la scadenza del termine pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma5, pur determinando la decadenza dalla possibilita' di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilita' del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine fi prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 entrato soltanto 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c., si e' ritenuto che tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, e' priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1
pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (Decreto Legge n. 78 del CP_1
2010, articolo 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010); in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla ormazione del ruolo, questa Corte e' intervenuta affermando che il subentro dell' quale Controparte_3
nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilita' della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L.
n. 335 del 1995, articolo 3 – ossia il termine di cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - invece che la regola generale sussidiaria di cui all'articolo 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e cio' in conformita' alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del
19/06/2009); allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al Decreto Legislativo n.
112 del 1999, articolo 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in nessun modo puo' interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018); invero, le cartelle di pagamento erano state notificate tra il 17 gennaio
2001 e l'8 novembre 2004 e la ricorrente con l'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., ha opposto l'insussistenza del credito contributivo per decorso della prescrizione quinquennale;
questa Corte di legittimita' ha avuto modo di affermare l'ammissibilita' di tale azione laddove l'opponente intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 29294 del 2019; 15603 del 2020)”:
Medesimo è il principio espresso dalla successiva pronuncia resa a S.U. il
08/03/2022, n.7514, nella quale si legge: “la Sezione Lavoro di questa Corte… ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione
(sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n.
28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre
2004 n. 23116)”.
Tal è l'ipotesi che ricorre nella fattispecie poiché, come già detto, il presente ricorso è volto a far dichiarare l'inesistenza/estinzione dei crediti consacrati negli avvisi d'addebito per fatti sopravvenuti agli stessi.
Diversamente dovrebbe dirsi nel caso in cui la prescrizione sia maturata anteriormente all'avviso di addebito poiché l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art.24, co.5, d.lgs. n.46/99 (Cass. Ord. n. 3182/2025).
Nel venire all'esame del merito, il ricorso risulta fondato.
L' infatti, non ha fornito prova dell'invio a controparte di CP_1
qualsivoglia atto interruttivo del termine prescrizionale nel periodo che separava l'epoca delle notifiche delle cartelle di pagamento, rispettivamente il 15-3-2011 e il 5-4-2012, e quella, 26-9-2024, della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
Dalla relazione prodotta dal resistente (all. 1 si legge riguardo alla seconda cartella che “…occorre che sia a fornire le prove della notifica in quanto non CP_2
sia tratta di avviso di addebito ma di cartella esattoriale….” non può che dedursi che l'unico motivo per cui l' ha chiesto di evocare in giudizio l'ente CP_1
impositore è quello di poter dimostrare le proprie difese tramite la
(eventuale) documentazione che avrebbe depositato, il che è CP_2
processualmente e palesemente inammissibile. Infine, vale la pena evidenziare che irrilevante è quanto prescriveva il D. L.
17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale all'art. 37 comma 2 così disponeva: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” nonché il
Decreto Legge 1 dicembre 2020, n. 183, entrato in vigore il 31/12/2020 e convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, il quale all'art. 11, comma 9, così disponeva: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”, per un periodo di sospensione della sospensione di 129 +180 giorni, essendo la prescrizione delle 2 cartelle già maturata in precedenza, rispettivamente il 15-3-2016 e il 5-4-2017.
Il ricorso va pertanto accolto e il convenuto condannato al rimborso degli oneri processuali, che si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande ricorso proposto da , così Parte_1
provvede: Dichiara non dovute all' per intervenuta prescrizione dei relativi crediti, CP_1
la somma di € 2.651,42, oggetto della cartella di pagamento n.
05220110007256786000, nonché la somma complessiva di € 2.807,66 di cui alla cartella di pagamento n. 05220100011619319000, per contributi IVS proporzionali commercianti-imposta per € 2.372,22, di contributi e CP_1
somme aggiuntive di € 157,25, di € 187,33, di € 22,50 e di € 68,36, relativa all'anno 2006.
Condanna l' , al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 900,00 per la fase di studio, € 580,00, per la fase introduttiva, € 650,00 per la fase di trattazione, € 750,00 per la fase decisionale,
€ 43,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 7-12-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli