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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16539/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COZZA Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA, elettivamente domiciliato/a in VIA GARIBALDI 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. COZZA ANTONIETTA
ATTORE/ATTRICE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA (C.F.
), P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23.11.2024, la difesa di alias Parte_1 [...]
rassegnava le seguenti conclusioni: Persona_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
a) AUTORIZZARE alias a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici Parte_1 Persona_1 necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili;
pagina 1 di 5 b) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita della persona ricorrente nel senso che
l'indicazione del sesso ivi contenuta (“maschile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “femminile” e nel senso dell'indicazione del nome “ ” in luogo di quello di “ ». Persona_1 Pt_1
2. Non sono state rassegnate conclusioni ad opera del Pubblico ministero convenuto, non essendo quest'ultimo intervenuto in giudizio nonostante l'invito al medesimo rivolto da parte ricorrente nell'atto introduttivo ritualmente notificatogli.
3. All'udienza del 04.03.2025, il Giudice delegato ha sentito la ricorrente, comparsa personalmente. All'esito dell'udienza, la difesa di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
4. All'interno dell'atto introduttivo, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato, in sintesi, che alias : Parte_1 Persona_1
a) è nata di sesso maschile a Modica (RG) in data 08.11.1990;
b) non ha figli e non è coniugata;
c) ha evidenziato, fin dalla più tenera età, una psicosessualità nettamente femminile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al sesso di elezione;
d) sulla base della diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere (DSM-5/ICD11), ha intrapreso il percorso di affermazione di genere presso l' Controparte_1 convenzionato AUSL Città di Bologna, ed è seguita dall'endocrinologa
[...] prof.ssa e dalla psicologa dott.ssa ; Persona_2 Persona_3 Cont e) ha intrapreso, dal mese di dicembre 2023, presso l'equipe multidisciplinare del Consultorio di Bologna convenzionato AUSL Città di Bologna una serie di colloqui clinici finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alla sua richiesta di affermazione di genere;
f) assume, dal mese di gennaio 2023, terapia ormonale affermativa che ha significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica.
5. Siffatte allegazioni trovano pieno riscontro nella documentazione prodotta contestualmente al ricorso: cfr. la relazione psicologica a firma della dott.ssa sub doc. 1; la perizia Per_3 endocrinologica a firma della prof.ssa sub doc. 2; nonché il certificato contestuale di Per_2 nascita, famiglia, residenza e stato libero sub doc. 3.
6. In particolare, la relazione dell'endocrinologa prof.ssa attesta quanto segue: «il Per_2 percorso inizia in seguito alla richiesta di di un piano di assistenza individualizzato Persona_1 per poter continuare la terapia ormonale di affermazione di genere che riferiva aver iniziato, seguita da altro collega endocrinologo, nel gennaio 2023. Gli accertamenti medici da me eseguiti hanno indicato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere. Pertanto, in data 18/04/2024 firma il consenso informato e redigo Pt_1 un piano terapeutico, prescrivendo estradiolo trasdermico e analogo del GnRH come antiandrogeno. La prescrizione è tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per
l'effetto del trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente. è in buona Pt_1 salute e non vi sono controindicazioni mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere».
pagina 2 di 5 7. Inoltre, nella sua relazione psicologica, la dott.ssa afferma: «la richiesta di rettificazione Per_3 anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto all'autodeterminazione, Parte_1 Persona_1 permetterebbe di evitare gravi disagi a cui la persona è quotidianamente esposta».
8. L'audizione personale della ricorrente all'udienza del 04.03.2025 ha confermato l'elevato grado di maturità e consapevolezza sotteso alla richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso. Ella – che, peraltro, attualmente ha il titolo di ingegnere informatico – ha esposto, inter alia, che durante la pubertà iniziò lo sviluppo dei caratteri sessuali che la portarono ad avvertire un senso di disagio inizialmente di difficile decrittazione. Già dall'infanzia, peraltro, ella rifiutava di partecipare ad attività solitamente svolte da maschi (ad es., il gioco del calcio). Nel contesto di allora, le attività ludiche e ricreative solitamente svolte dalle femmine nemmeno le venivano offerte, cosicché ella preferiva “rifugiarsi” in passatempi o giochi più “neutrali” (ad es., le costruzioni). Ha riferito, poi, di essersi avvicinata al mondo queer intorno ai 27/28 anni, esperienza che le consentì di ascoltare, di informarsi, di confrontarsi, e soprattutto di conoscere storie di donne transgender sue coetanee, nelle quali si ritrovava in massima parte. Conseguentemente, nel 2022, iniziò un percorso psicologico in Sicilia, regione in cui risiedeva. Tale percorso la portò a “sciogliere i nodi” che erano rimasti irrisolti sin dall'infanzia.
9. Nella medesima udienza, l'attrice ha riferito altresì di aver attualmente raggiunto un proprio equilibrio psicologico, nonostante la sua condizione di transgender non sia mai stata accettata dalla propria famiglia d'origine. Oggi, ella si mostra a tutta la sua cerchia d'amici – anche “storici” – come donna e con il nome di , e come tale è accolta e conosciuta di buon grado, Persona_1
e lo stesso accade sul luogo di lavoro, ove addirittura è stata creata una “carriera alias”. Con il medesimo nome, poi, si rapporta con il partner e con la famiglia di lui, con la quale i due intrattengono rapporti.
10. Tanto premesso, va ora detto che la presente decisione recepisce i principi sanciti nella materia in esame Cass. 15138/15, la quale, com'è noto, ha stabilito la non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari ai fini della pronuncia di rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, ben potendo l'acquisizione di una nuova identità di genere essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
11. A completamento del quadro giurisprudenziale in materia, va altresì rammentato che con sentenza n. 221/15, la Corte costituzionale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Con la successiva sentenza n. 180/17, poi, la medesima Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
12. Ebbene, nel caso de quo vi è piena prova della serietà e dell'univocità del percorso scelto, potendosi al riguardo riscontrare il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla Cassazione, e potendosi pagina 3 di 5 pertanto concludere che non si versa in un'ipotesi in cui risulti necessario l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
13. Sul punto, con riguardo ad un accertamento di carattere tecnico (essenzialmente medico), seppure non sia stata disposta una c.t.u., parte attrice ha depositato documentazione medica proveniente da strutture pubbliche di cura che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione, senza necessità di ulteriori attività istruttorie: si tratta, per l'appunto, della già richiamata relazione psicologica a firma della dott.ssa allegata al ricorso sub doc. 1, e dell'altrettanto già richiamata perizia Per_3 endocrinologica a firma della prof.ssa allegata al ricorso sub doc. 2. Per_2
14. Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda di rettificazione anagrafica formulata da parte ricorrente va integralmente accolta, con attribuzione alla medesima del sesso femminile e contestualmente del nome dalla medesima scelto (“[omissis]”).
15. Come già s'è accennato, tuttavia, la ricorrente ha domandato altresì al Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili.
16. Al riguardo, però, va rammentato che Corte cost. 143/24 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/11 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Con tale pronuncia, in particolare, la Corte costituzionale ha chiarito che, potendo il percorso di transizione «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». E così prosegue la pronuncia in parola: «Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis».
17. A ben vedere, dunque, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 31, comma 4, d.lgs.
150/11, allorquando il Tribunale – come nel caso di specie – ritenga sufficiente ai fini della rettificazione anagrafica il percorso di transizione realizzato attraverso metodi non chirurgici, la domanda attorea volta ad ottenere l'autorizzazione per l'intervento chirurgico «perde ogni ragion d'essere», giacché una volta ottenuta la sentenza di rettificazione anagrafica, l'interessato/a può sottoporsi all'intervento chirurgico senza alcuna autorizzazione da parte del tribunale.
pagina 4 di 5 18. La domanda di autorizzazione a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili, avanzata da parte ricorrente, pertanto, deve essere dichiarata improcedibile.
19. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal Pubblico ministero, a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
- attribuisce al ricorrente , nato a Modica (RG) in data [...], a [...] Parte_1 degli artt. 1 ss. della legge 14 aprile 1982, n. 164, il sesso femminile, attribuendogli il nome di
, così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso Parte_2 maschile ed il nome , ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foggia, ove Pt_1
l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
- dichiara improcedibile, per le ragioni illustrate in patre motiva, la domanda di autorizzazione a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili, formulata da parte ricorrente;
- nulla da provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile in data 05.03.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16539/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COZZA Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA, elettivamente domiciliato/a in VIA GARIBALDI 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. COZZA ANTONIETTA
ATTORE/ATTRICE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA (C.F.
), P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23.11.2024, la difesa di alias Parte_1 [...]
rassegnava le seguenti conclusioni: Persona_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
a) AUTORIZZARE alias a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici Parte_1 Persona_1 necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili;
pagina 1 di 5 b) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita della persona ricorrente nel senso che
l'indicazione del sesso ivi contenuta (“maschile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “femminile” e nel senso dell'indicazione del nome “ ” in luogo di quello di “ ». Persona_1 Pt_1
2. Non sono state rassegnate conclusioni ad opera del Pubblico ministero convenuto, non essendo quest'ultimo intervenuto in giudizio nonostante l'invito al medesimo rivolto da parte ricorrente nell'atto introduttivo ritualmente notificatogli.
3. All'udienza del 04.03.2025, il Giudice delegato ha sentito la ricorrente, comparsa personalmente. All'esito dell'udienza, la difesa di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
4. All'interno dell'atto introduttivo, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato, in sintesi, che alias : Parte_1 Persona_1
a) è nata di sesso maschile a Modica (RG) in data 08.11.1990;
b) non ha figli e non è coniugata;
c) ha evidenziato, fin dalla più tenera età, una psicosessualità nettamente femminile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al sesso di elezione;
d) sulla base della diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere (DSM-5/ICD11), ha intrapreso il percorso di affermazione di genere presso l' Controparte_1 convenzionato AUSL Città di Bologna, ed è seguita dall'endocrinologa
[...] prof.ssa e dalla psicologa dott.ssa ; Persona_2 Persona_3 Cont e) ha intrapreso, dal mese di dicembre 2023, presso l'equipe multidisciplinare del Consultorio di Bologna convenzionato AUSL Città di Bologna una serie di colloqui clinici finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alla sua richiesta di affermazione di genere;
f) assume, dal mese di gennaio 2023, terapia ormonale affermativa che ha significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica.
5. Siffatte allegazioni trovano pieno riscontro nella documentazione prodotta contestualmente al ricorso: cfr. la relazione psicologica a firma della dott.ssa sub doc. 1; la perizia Per_3 endocrinologica a firma della prof.ssa sub doc. 2; nonché il certificato contestuale di Per_2 nascita, famiglia, residenza e stato libero sub doc. 3.
6. In particolare, la relazione dell'endocrinologa prof.ssa attesta quanto segue: «il Per_2 percorso inizia in seguito alla richiesta di di un piano di assistenza individualizzato Persona_1 per poter continuare la terapia ormonale di affermazione di genere che riferiva aver iniziato, seguita da altro collega endocrinologo, nel gennaio 2023. Gli accertamenti medici da me eseguiti hanno indicato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere. Pertanto, in data 18/04/2024 firma il consenso informato e redigo Pt_1 un piano terapeutico, prescrivendo estradiolo trasdermico e analogo del GnRH come antiandrogeno. La prescrizione è tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per
l'effetto del trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente. è in buona Pt_1 salute e non vi sono controindicazioni mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere».
pagina 2 di 5 7. Inoltre, nella sua relazione psicologica, la dott.ssa afferma: «la richiesta di rettificazione Per_3 anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto all'autodeterminazione, Parte_1 Persona_1 permetterebbe di evitare gravi disagi a cui la persona è quotidianamente esposta».
8. L'audizione personale della ricorrente all'udienza del 04.03.2025 ha confermato l'elevato grado di maturità e consapevolezza sotteso alla richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso. Ella – che, peraltro, attualmente ha il titolo di ingegnere informatico – ha esposto, inter alia, che durante la pubertà iniziò lo sviluppo dei caratteri sessuali che la portarono ad avvertire un senso di disagio inizialmente di difficile decrittazione. Già dall'infanzia, peraltro, ella rifiutava di partecipare ad attività solitamente svolte da maschi (ad es., il gioco del calcio). Nel contesto di allora, le attività ludiche e ricreative solitamente svolte dalle femmine nemmeno le venivano offerte, cosicché ella preferiva “rifugiarsi” in passatempi o giochi più “neutrali” (ad es., le costruzioni). Ha riferito, poi, di essersi avvicinata al mondo queer intorno ai 27/28 anni, esperienza che le consentì di ascoltare, di informarsi, di confrontarsi, e soprattutto di conoscere storie di donne transgender sue coetanee, nelle quali si ritrovava in massima parte. Conseguentemente, nel 2022, iniziò un percorso psicologico in Sicilia, regione in cui risiedeva. Tale percorso la portò a “sciogliere i nodi” che erano rimasti irrisolti sin dall'infanzia.
9. Nella medesima udienza, l'attrice ha riferito altresì di aver attualmente raggiunto un proprio equilibrio psicologico, nonostante la sua condizione di transgender non sia mai stata accettata dalla propria famiglia d'origine. Oggi, ella si mostra a tutta la sua cerchia d'amici – anche “storici” – come donna e con il nome di , e come tale è accolta e conosciuta di buon grado, Persona_1
e lo stesso accade sul luogo di lavoro, ove addirittura è stata creata una “carriera alias”. Con il medesimo nome, poi, si rapporta con il partner e con la famiglia di lui, con la quale i due intrattengono rapporti.
10. Tanto premesso, va ora detto che la presente decisione recepisce i principi sanciti nella materia in esame Cass. 15138/15, la quale, com'è noto, ha stabilito la non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari ai fini della pronuncia di rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, ben potendo l'acquisizione di una nuova identità di genere essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
11. A completamento del quadro giurisprudenziale in materia, va altresì rammentato che con sentenza n. 221/15, la Corte costituzionale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Con la successiva sentenza n. 180/17, poi, la medesima Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
12. Ebbene, nel caso de quo vi è piena prova della serietà e dell'univocità del percorso scelto, potendosi al riguardo riscontrare il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla Cassazione, e potendosi pagina 3 di 5 pertanto concludere che non si versa in un'ipotesi in cui risulti necessario l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
13. Sul punto, con riguardo ad un accertamento di carattere tecnico (essenzialmente medico), seppure non sia stata disposta una c.t.u., parte attrice ha depositato documentazione medica proveniente da strutture pubbliche di cura che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione, senza necessità di ulteriori attività istruttorie: si tratta, per l'appunto, della già richiamata relazione psicologica a firma della dott.ssa allegata al ricorso sub doc. 1, e dell'altrettanto già richiamata perizia Per_3 endocrinologica a firma della prof.ssa allegata al ricorso sub doc. 2. Per_2
14. Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda di rettificazione anagrafica formulata da parte ricorrente va integralmente accolta, con attribuzione alla medesima del sesso femminile e contestualmente del nome dalla medesima scelto (“[omissis]”).
15. Come già s'è accennato, tuttavia, la ricorrente ha domandato altresì al Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili.
16. Al riguardo, però, va rammentato che Corte cost. 143/24 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/11 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Con tale pronuncia, in particolare, la Corte costituzionale ha chiarito che, potendo il percorso di transizione «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». E così prosegue la pronuncia in parola: «Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis».
17. A ben vedere, dunque, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 31, comma 4, d.lgs.
150/11, allorquando il Tribunale – come nel caso di specie – ritenga sufficiente ai fini della rettificazione anagrafica il percorso di transizione realizzato attraverso metodi non chirurgici, la domanda attorea volta ad ottenere l'autorizzazione per l'intervento chirurgico «perde ogni ragion d'essere», giacché una volta ottenuta la sentenza di rettificazione anagrafica, l'interessato/a può sottoporsi all'intervento chirurgico senza alcuna autorizzazione da parte del tribunale.
pagina 4 di 5 18. La domanda di autorizzazione a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili, avanzata da parte ricorrente, pertanto, deve essere dichiarata improcedibile.
19. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal Pubblico ministero, a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
- attribuisce al ricorrente , nato a Modica (RG) in data [...], a [...] Parte_1 degli artt. 1 ss. della legge 14 aprile 1982, n. 164, il sesso femminile, attribuendogli il nome di
, così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso Parte_2 maschile ed il nome , ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foggia, ove Pt_1
l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
- dichiara improcedibile, per le ragioni illustrate in patre motiva, la domanda di autorizzazione a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili, formulata da parte ricorrente;
- nulla da provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile in data 05.03.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5