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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE HE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 24700/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. FEROLDI LUCA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. FEROLDI LUCA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
in data 18.10.2014 nel Comune di Brescia (BS), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) il 22.10.2014, al n. 204, della Parte II, Serie A, Anno 2014. 2) Ordinare al Comune di Brescia (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 3) Dare atto che nessun assegno divorzile è posto a carico delle Parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/10/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (BS) (atto n. 204, parte II, serie A, anno 2014), risultano separate dal
10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
1 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE NE RE HE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE HE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 24700/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. FEROLDI LUCA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. FEROLDI LUCA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
in data 18.10.2014 nel Comune di Brescia (BS), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) il 22.10.2014, al n. 204, della Parte II, Serie A, Anno 2014. 2) Ordinare al Comune di Brescia (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 3) Dare atto che nessun assegno divorzile è posto a carico delle Parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 18/10/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (BS) (atto n. 204, parte II, serie A, anno 2014), risultano separate dal
10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
1 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE NE RE HE
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