Decreto presidenziale 26 febbraio 2021
Sentenza 20 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 20/04/2021, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2021
N. 00520/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01463/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2015, proposto da
OV Tech S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Codemo e Daniele Corrado, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Silvia Rosina in Mestre, via Mestrina, 6;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, datato 25.062015, avente ad oggetto l'annullamento del decreto direttoriale n. 82041 del 9.06.2014 con il quale era stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale presentato da OV Tech S.p.a. per il periodo dal 4.11.2013 al 3.11.2015, con autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di parte dei dipendenti della società per il periodo 4.11.2013-3.05.2014;
- della Relazione Ispettiva datata 21.01.2015, della DTL di Treviso e trasmessa con nota prot. 2709-075/087 del 30.01.2015, nonchè della Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. 40/4570 del 24.02.2015 a firma del Dirigente dott.ssa Manuela Gaetani.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente OV Tech S.p.a., in data 24.2.2013, ha presentato istanza di C.I.G.S. per il periodo 4.11.2013 — 3.11.2015, sulla base del programma di riorganizzazione o conversione aziendale, per ritenute indifferibili esigenze di riorganizzazione e riconversione aziendale dell'unità produttiva di Montebelluna, via Feltrina Sud, n. 156. L'istanza è stata poi reiterata, in data 31.10.2014, anche per l'anno successivo, con riferimento al periodo 4.11.2014 — 3.11.2015.
In data 4 novembre 2013 la società ricorrente e le parti sociali hanno concordato sulla necessità di accedere alla C.I.G.S. e di provvedere alla riorganizzazione aziendale, con particolare accento non solo alla necessità di innovare sotto il profilo dei macchinari e delle soluzioni tecnologiche da adottare, ma anche, correlativamente, ad una significativa contestuale formazione del personale.
Con provvedimento in data 9.6.2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale relativamente al periodo decorrente dal 4.11.2013 al 3.11.2015, con autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dell'unità produttiva di Montebelluna per un massimo di 110 unità lavorative, per il periodo 4.11.2013 - 3.5.2014.
D’altronde, a seguito di indagine sull'effettività delle esigenze di integrazione salariale manifestate dalla ricorrente, il Servizio Ispezione Lavoro di Treviso, con nota prot. 2709-075/087 del 30.01.2015 ha contestato a OV di non aver effettivamente ridotto o sospeso l’attività lavorativa, in particolare rilevando che:
- pur essendo stati avviati gli interventi previsti dal suddetto programma di riorganizzazione aziendale, risulta difficoltoso ricondurre l’effettiva esigenza delle sospensioni dal lavoro con partecipazione alla formazione pratica, sul luogo di lavoro, alle singole voci di investimento del medesimo programma;
- l’eccessivo numero di lavoratori sospesi, la durata dei periodi di formazione on the job, la genericità degli argomenti trattati dai docenti interni e i volumi di attività produttiva risultanti dai consumi elettrici, fanno ritenere plausibile la commistione tra l’ordinaria attività lavorativa e lo svolgimento della formazione pratica;
- dalla documentazione esaminata è emerso che i lavoratori utilizzati come formatori interni non sono stati sempre presenti allo svolgimento della formazione on the job perché impegnati per periodi di più giorni o di una settimana in trasferte in Italia o all’estero, tanto che i registri relativi alla formazione risultano firmati solo alla fine di ciascun periodo mensile.
Conseguentemente, con nota datata 24.02.2015, prot. 40/4570, il Ministero ha comunicato alla ricorrente che <<l'utilizzo della formazione pratica, cosi come descritto dal Servizio Ispettivo di Treviso non risulta conforme ai criteri individuati dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 40/9761. non sussistono nella fattispecie in esame i presupposti per la concessione e la proroga del trattamento di CIGS. Pertanto si procederà all’annullamento d’ufficio>>, concedendo, quindi, termine per la comunicazione di osservazioni.
A tale missiva ha fatto seguito da parte della ricorrente, la comunicazione di osservazioni, a fronte delle quali, d’altronde, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha comunque ritenuto di adottare, in data 25.6.2015, il provvedimento indicato in epigrafe e in questa sede impugnato, con il quale ha annullato il decreto direttoriale n. 82041 del 9.06.2014 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta ricorrente e sono stati accordati i benefici della integrazione salariale straordinaria.
Avverso il suddetto provvedimento, pertanto, OV, con ricorso depositato in data 22 ottobre 2015, ha proposto impugnazione sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il Ministero nel motivare, come sopra ricordato, il provvedimento impugnato non avrebbe per nulla tenuto in considerazione e confutato le precise e articolate deduzioni svolte da OV in sede procedimentale;
2. il provvedimento di annullamento sarebbe illegittimo per difetto dei presupposti di fatto e travisamento delle evidenze fattuali e documentali, alla luce della specifica articolazione del programma di riqualificazione aziendale prospettato da OV.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 14 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ordine al primo motivo di impugnazione.
Il Ministero, con il provvedimento impugnato, ha, come detto, “annullato d’ufficio” il decreto con il quale era stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale relativamente al periodo decorrente dal 4.11.2013 al 3.11.2015, con autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dell'unità produttiva di Montebelluna per un massimo di 110 unità lavorative, per il periodo 4.11.2013 - 3.5.2014.
Ai sensi dell’art. 21 nonies , l. n. 241 del 1990, nella formula ratione temporis applicabile, il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21 octies , può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.., e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
L’obbligo di motivazione “rafforzato” tipico dell’annullamento d’ufficio, in quanto provvedimento di secondo grado in autotutela, si manifesta in modo particolare quando, come nel caso di specie, si sia – correttamente – instaurato un effettivo contradditorio endoprocedimentale con l’interessato destinatario della comunicazione di possibile adozione del provvedimento negativo.
Costituisce, infatti, corretta applicazione delle garanzie procedimentali assicurate al privato, il principio a mente del quale occorre, non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente le ragioni che intende assumere a fondamento del provvedimento, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio procedimentale (si vedano, C. Stato, sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 6653; C. Stato, sez. I, 25 marzo 2015, n. 80; sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2615);
Quanto sopra vale, a maggior ragione, in una fattispecie come quella in esame, nella quale emerge, alla luce degli atti e della documentazione prodotta in giudizio, la complessità della ricostruzione della situazione di fatto relativa alle caratteristiche del programma di riconversione predisposto dalla ricorrente e successivamente attuato.
In tal senso, va sottolineato il giudizio “perplesso” espresso dagli operatori del Servizio ispettivo i quali hanno evidenziato <<la difficoltà di ricondurre l'effettiva esigenza delle sospensioni dal lavoro con partecipazione alla formazione pratica sul luogo di lavoro, alle singole voci di investimento del programma di riorganizzazione conversione>>, tenuto conto, altresì, che dalla relazione del Servizio medesimo non emerge in modo chiaramente autoevidente l’assoluta inconferenza delle contestazioni sollevate da parte ricorrente in sede procedimentale (e formulate anche nel presente giudizio), tanto da escludere la necessità di qualsiasi valutazione integrativa o comunque atta a confutare le osservazioni e argomentazioni medesime.
OV, infatti, nelle memorie endoprocedimentali e nel presente giudizio ha dato conto, in modo puntuale, della complessa articolazione del programma di riconversione e riorganizzazione aziendale originariamente autorizzato dal Ministero e dei numerosi elementi di fatto che, a suo dire, la Direzione Territoriale del Lavoro non avrebbe correttamente valutato o considerato.
A fronte di tali argomentazioni e difese, quindi, la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato risulta manifestamente insufficiente, perché non dà minimamente conto e non confuta, anche con argomenti sintetici, ma fondati su elementi oggettivi decisivi e risolutivi, gli elementi di fatto e i ragionamenti svolti dalla ricorrente.
Infatti, nella motivazione il Ministero si è sostanzialmente limitato a riportare quanto già indicato nella comunicazione del 24.02.2015, prot. 40/4570, ovvero: <<dagli esiti degli accertamenti ispettivi richiamati in premessa risulta che, pur essendo stati avviati gli interventi previsti dal programma di riorganizzazione aziendale, risulta difficoltoso, nel caso di specie, ricondurre l’effettiva esigenza delle sospensioni dal lavoro, con partecipazione alla formazione pratica sul luogo di lavoro, alle singole voci di investimento del medesimo programma. Il locale organo ispettivo ha infatti riferito che l'elevato numero di lavoratori sospesi, la durata dei periodi di formazione on the job, la genericità degli argomenti trattati dai docenti interni ed i volumi di attività produttiva risultanti dai consumi elettrici fanno ritenere plausibile la commistione tra l'ordinaria attività lavorativa e lo svolgimento della formazione pratica. Inoltre, dalla documentazione esaminata dal servizio ispettivo, è emerso che i lavoratori utilizzati come formatori interni non sono stati sempre presenti allo svolgimento della formazione on the job perché impegnati, per periodi di più giorni o di una settimana, in trasferte in Italia o all'estero, tanto che i registri relativi alla formazione risultano firmati solo alla fine di ciascun periodo mensile. Considerato, quindi, che dagli accertamenti ispettivi risulta che, durante il periodo di CIGS, l'attività lavorativa non è stata effettivamente ridotta o sospesa, non sussistono, nella fattispecie in esame, i presupposti per la concessione e la proroga del trattamento di CIGS>>.
Peraltro, va sottolineato, anche ai fini dell’eventuale riesercizio del potere di autotutela da parte del Ministero, che l’insufficienza di motivazione concerne anche il fatto che la P.A. ha omesso di considerare l’ipotesi di rimodulare la misura della CIGS in ragione di quella che il Ministero poteva ritenere essere l’entità corrispondente all’attività formativa effettivamente svolta corrispondente alle ore di effettiva partecipazione degli operai alla formazione in azienda rispetto all’attività che possa considerarsi “lavorativa”.
2. Conclusioni e spese.
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato per difetto di motivazione nei limiti sopra esposti, con assorbimento del secondo motivo di impugnazione.
La domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta in quanto non risultano, comunque, essere stati dimostrati i pregiudizi (danni conseguenza) patiti in conseguenza del provvedimento illegittimo impugnato.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO