Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 2 settembre 1949.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 2 settembre 1949.