Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5201/19 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Aniello Pullano)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Alessia Quadrini)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Rocco Isola -Avv. Cristiano Carbone)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
[...]
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 786/19 emessa dal Tribunale di Cassino
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 786/19, ha accolto la domanda proposta dalla unipersonale contro Parte_2 CP_2
, , Agente della Riscossione
[...] Parte_1 Controparte_4 CP_4 per la Provincia di Frosinone e già Controparte_3 Controparte_5 di scioglimento della comunione sugli immobili siti in Pontecorvo (FR), alla Via
[...]
Melfi Di Sotto, snc indicati al NCEU al foglio25, particella 161, sub 1 e sub 2 e sui terreni siti in Pontecorvo (FR), indicati al NCT al foglio 25, particelle 204 e 164 .
2) esecutivo il progetto divisionale redatto dal consulente tecnico d'ufficio Arch.
[...]
e attribuito la quota “A” a e la quota “B” a , Per_1 Parte_1 Controparte_2 quote da individuarsi secondo quanto riportato nella relazione depositata in data
10.09.2018, previo versamento della somma di euro 20.150,00 a titolo di conguaglio da parte di a favore di;
ha compensato interamente Controparte_2 Parte_1 tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle di CTU.
ha proposto appello e ha chiesto di accertare e dichiarare la Parte_1
“non divisibilità del compendio pignorato nel suo stato attuale di irregolarità urbanistica revocare, per l'effetto, il progetto divisionale approvato con la sentenza oggetto del presente gravame”; di “procedere alla divisione dell'immobile per cui è causa secondo le modalità da determinarsi a seguito dell'espletamento di una nuova
Consulenza Tecnica d'Ufficio, della quale parte appellante chiede sin d'ora
l'ammissione, che, verificate preliminarmente le condizioni di regolarizzazione dell'immobile secondo la normativa edilizio-urbanistica vigente (in ordine all'accertato abusivismo dell'immobile pignorato e della necessità del cambio di destinazione d'uso delle superfici da “non residenziali” in “residenziali), rediga nuovo progetto divisionale che tenga conto della necessità di lavori di rifacimento dell'impianto idrico e di riscaldamento della quota A, del diverso valore da attribuire al terreno assegnato al lotto A (terreno agricolo valutato €. 5,00 al mq) rispetto a quello attribuito al terreno assegnato al lotto B (terreno destinato a giardino “ all'inglese” parimenti valutato € 5,00 al mq) , dell'esistenza di servitù che insistono solo sul terreno attribuito alla quota A (pozzo ed autoclave), stabilisca e ridetermini il valore delle quote da attribuire ai due condividenti (“quota A “ e quella “quota B”) e, per l'effetto determini l'esatto ammontare dell'eventuale conguaglio tra le suddette due quote”; in ogni caso sia nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del progetto divisionale del compendio pignorato come redatto dall'Arch. nel Per_1 primo grado di giudizio sia nel caso di redazione di nuovo progetto divisionale, disporre, per le ragioni dedotte in sede di gravame dall'odierna appellante,
l'attribuzione delle quote individuate mediante sorteggio” . Il tutto con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio la che ha Controparte_6 chiesto in via preliminare di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello per avere, la , proceduto alla notifica via pec senza allegare Pt_1 la procura alle liti, sebbene nell'epigrafe dello stesso, risulti che è stata rilasciata su foglio separato, nel merito respingere l'appello, confermare la sentenza, con spese di lite. , costituendosi, ha domandato il rigetto del gravame, la Controparte_2 conferma della sentenza, con spese di lite;
mentre l Controparte_3
e , ritualmente citate in giudizio, hanno optato per la
[...] Controparte_7 contumacia.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 21 novembre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Così come si narra negli atti (cfr. sentenza) – alla cui integrale lettura si rimanda
-, la ha convenuto “in giudizio Parte_3
, , Agente della Riscossione per Controparte_2 Parte_1 Controparte_4 la Provincia di Frosinone e già Controparte_3 Controparte_5 al fine di ottenere la dichiarazione di scioglimento della comunione sugli
[...] immobili siti in Pontecorvo (FR), alla Via Melfi Di Sotto, snc indicati al NCEU al foglio25, particella 161, sub 1 e sub 2 e sui terreni siti in Pontecorvo (FR), indicati al NCT al foglio
25, particelle 204 e 164, mediante divisione in natura degli stessi ovvero, qualora dalle risultanze di causa risulti la non divisibilità in natura degli stessi, mediante divisione per equivalente con attribuzione all'istante della somma in denaro, corrispondente alla propria quota di spettanza che, eventualmente, si ricaverà dalla vendita dell'immobile ovvero, ancora, con acquisto o vendita delle rispettive quote”. Il Giudice di primo grado ha precisato che: “Il giudizio di divisione veniva introdotto a seguito di ordinanza conforme depositata nell'ambito della procedura immobiliare recante R.G.
n. 249/15 promossa dalla Curatela nei confronti di , amministratrice Parte_1 della società poi dichiarata fallita, in forza della sentenza n. 241/16 emessa dal
Tribunale di Cassino in data 16.02.2016 e resa esecutiva il 25.02.2016 e avente ad oggetto i beni immobili sopra indicati, di cui la quota pari a ½ risultava di proprietà di
, ex coniuge della debitrice esecutata”. Controparte_2
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva al Tribunale di Controparte_2 procedersi alla divisione giudiziale del fabbricato individuato nel N.C.E.U. del Comune di Pontecorvo (FR) al Fg. 25, Part. 161, Sub. 1-2, nonché del terreno in C.T. al Fg. 25,
Part. 204-164, attribuendo a ciascuno dei comproprietari la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un progetto divisionale predisposto dal C.T.U. da nominarsi. Deduceva, altresì, che i due subalterni (Fg. 25, Part. 161, sub 1e sub 2) erano, di fatto, due unità distinte, utilizzate come abitazione, altrettanto distintamente, dalla che occupava di fatto quasi per intero il sub. 1 e da lui Pt_1 stesso, che, invece, utilizzava l'intero sub. 2 e parte del sub 1 e ciò sin dalla loro separazione giudiziale, prima, e dal divorzio, poi. Rimanevano contumaci i convenuti , , nonché Controparte_4 Controparte_8 la stessa . Parte_1
Ammessa consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice conferiva all'architetto
[...]
l'incarico di verificare la divisibilità in natura del compendio;
il CTU accertava Per_1 la divisibilità dei beni de quibus e depositava il progetto divisionale consistente nella individuazione di due quote, indicate come quota A e quota B (corrispondenti alla divisione di fatto dell'immobile come riferita da parte ) da assegnarsi, CP_2 rispettivamente, la prima (quota A) alla e la seconda (quota B) al sig. Parte_1
, e l'importo del relativo conguaglio. Controparte_2
La causa, quindi, veniva rinviata all'udienza del 27.6.2018 per la discussione del progetto di divisione. In tale udienza si costituiva . Parte_1
Seguiva la sentenza impugnata.
Il Primo Giudice ha accolto il progetto divisionale così motivando: “il CTU, accertata la divisibilità dell'immobile, tenendo conto della già esistente situazione di fatto, ha individuato due quote suscettibili di autonomo e libero godimento e di spazi abitabili adeguati, identificate nella quota “A” e nella quota “B”.
In particolare, così predisponeva il progetto divisionale:
- Quota “A”, ex sub 1) che comprende il piano seminterrato, parte del piano terra
e la quota di terreno sul quale avviene l'accesso principale A sul lato strada;
- QUOTA “B”, ex sub 2) che, invece, comprende il piano terra e il piano primo con la porzione di terreno sul quale è situato l'accesso principale B posto sul lato strada.
Quanto al terreno, ubicato in località Melfi Di Sotto e distinto in Catasto al Foglio
25, mappali 164, 204 e 161, la quota “A” comprende i mappali 164, 161 e parte del
204 mentre la quota “B”, parte del mappale 204. Poiché il lotto su cui insiste l'immobile oggetto di divisione risulta accessibile dalla confinante strada pubblica Via
Melfi Di Sotto mediante accesso carrabile e pedonale ed è recintato, il Ctu, su espressa richiesta delle parti, ha individuato la possibilità di realizzare, per ciascuna quota, un accesso autonomo e separato.
Il CTU ha: “proceduto alla stima delle due quote e ai relativi conguagli e ha concluso che la quota “A”, come sopra individuata, per unità residenziale e terreno, ha un valore commerciale di Euro 274.486,00 (238.751,00+35.735,00) mentre la quota
“B” di Euro 294.636,00 (282.336,00+12.300,00). Ne deriva che, relativamente alle unità residenziali, la Quota B deve alla Quota A, a titolo di conguaglio, la somma di €
43.585,00, mentre per i terreni la quota A deve alla quota B una somma a conguaglio di € 23.435,00. Sommando il valore delle unità residenziali e dei terreni, risulta, in definitiva, che la Quota B deve alla Quota A un conguaglio totale di € 20.150,00.
Dunque, la differenza di valore tra le due quote è pari ad Euro 21.385,00, importo ottenuto sommando il valore delle unità residenziali e dei terreni.
Tenuto conto della situazione di fatto già esistente dalle parti, si è ritenuto opportuno attribuire la Quota A alla debitrice e la Quota B a Parte_1 CP_2
prospettazione condivisa dall'inizio sia da quest'ultimo sia dalla Curatela”.
[...]
L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi.
Con il primo motivo “Violazione ed errata applicazione della normativa concernente la commerciabilità di un bene immobile abusivo e privo del cambio di destinazione d'uso. Carenza di motivazione” l'appellante ha sostenuto che il Giudice di primo grado non aveva tenuto nella giusta considerazione il fatto che “l'abusivismo edilizio che caratterizza negativamente l'immobile “de quo” ne impedisce la commerciabilità, con conseguente impossibilità dello stesso di poter essere venduto liberamente e fatto oggetto di atti di disposizione e tale, comunque, da diminuire il suo valore di stima così come determinato dal CTU nella propria perizia”.
Inoltre, ha evidenziato che nella sentenza non era stata fatta menzione 1) della asserita necessità di rifacimento dell'impianto idrico e di riscaldamento della quota A, di cui il ctu non ha potuto tenere conto perché si è palesata solo dopo il deposito della relazione di integrazione;
2) dell'incongruenza tra il valore del terreno attribuito al lotto “A” rispetto a quello attribuito al lotto “B” nonché 3) della mancata considerazione, nella determinazione del valore dei due lotti, dell'esistenza di una servitù che insiste solo sul terreno attribuito alla quota A (di sua spettanza), in particolare della presenza di un pozzo e di un'autoclave necessaria per l'adduzione dell'acqua al proprio appartamento.
Con il secondo motivo “Violazione e falsa applicazione del criterio del sorteggio a sorte per l'assegnazione delle quote risultate dalla divisione giudiziale”, parte appellante ha censurato la sentenza per non aver il Giudice di primo grado accolto la richiesta di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in appello per difetto di procura, sollevata dalla Curatela, in quanto è stata depositata
(cfr. note deposito documenti (procura alle liti) del 20.12.19) la procura rilasciata, in data 26.06.18, dalla al difensore/procuratore (Avv. Pullano) per il giudizio di Pt_1 primo grado R.G. 278/17 – Trib. Cassino e valida in ogni “successiva fase e grado”.
Tuttavia, le censure articolate, che possono essere esaminate unitamente, sono infondate e l'appello va rigettato.
In materia di commerciabilità degli immobili abusivi “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (Cass. Sezioni Unite 8230/19).
Secondo tale principio si può, pertanto, argomentare che l'edificio abusivo non è commerciabile solo se non esiste un titolo edilizio che ne abbia assentito la costruzione, oppure se nel rogito venga falsamente dichiarato l'avvenuto rilascio di un titolo edilizio invero inesistente, mentre se invece esiste un titolo edilizio e il manufatto è stato realizzato con variazioni (essenziali o non), l'edificio è commerciabile. Affinché il contratto di compravendita sia valido, è sufficiente che in esso siano menzionati gli estremi del titolo edilizio che ne ha assentito la costruzione.
Le Sezioni Unite (sentenza n. 25021/2019) hanno, altresì, esaminato il caso in cui la divisione giudiziale degli immobili abusivi deve effettuarsi nell'ambito di una procedura di pignoramento immobiliare o di un fallimento.
Secondo la Corte, “in forza delle disposizioni eccettuative di cui al D.P.R. n. 380 del
2001, art. 46, comma 5 e al L. n. 47 del 1985, art. 40, commi 5 e 6, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione c.d.
“endoesecutiva”) o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. “endoconcorsuale”) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, e dalla
L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2”.
La divisione resta, pertanto, possibile e non si applica la sanzione della nullità, e ciò al fine di assicurare ai creditori di chi è proprietario esclusivamente di fabbricati abusivi la medesima tutela giurisdizionale dei diritti che è assicurata ai creditori di chi
è proprietario di fabbricati urbanisticamente legittimi.
I principi sopra richiamati ben possono essere applicati alla fattispecie in esame, poichè riguarda la divisione disposta nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare (RGE 249/15 Trib. Cassino) relativo un immobile rispetto al quale il CTU ha accertato (cfr. pag. 3 della consulenza) “(…) che lo stesso è stato realizzato in forza di Concessione Edilizia n. 2567 del 24/05/1993 - Progetto 5175/S il tutto rilasciato dal
Comune di Pontecorvo (FR). Successivamente, a seguito di alcuni abusi inerenti variazioni interne e cambio di destinazione d'uso (da superfici non residenziali a superficie residenziale), è stata effettuata domanda di Condono acquisita dal Comune di Pontecorvo il 10/12/2004 (…)”.
La richiesta in sede di memoria di replica dalla parte appellante, svolta dopo le osservazioni esplicitate con riguardo alla sentenza sopra riportata delle Sezioni Unite, già allegata dalla Curatela, ovvero di disapplicare le disposizioni eccettuative di cui all'art. 46 co 5 del d.P.R. n. 380/01 e dell'art. 40, co 5 e 6 della L. 47/85 e sollevare, se necessario, la questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni nella parte in cui non prevedono che l'esclusione della nullità degli atti dispositivi degli immobili abusivi sia applicabile nei soli casi di immobili affetti da un abuso edilizio sanabile, ciò al fine di contemperare l'interesse della tutela del territorio, con quello dei creditori (così accogliendo il primo motivo di appello e dichiarando l'inammissibilità dello scioglimento), non è fondata.
Ciò, sia perché manca qualsiasi violazione dei precetti costituzionali, trattandosi piuttosto di una scelta del legislatore (art. 46 co 5 del d.P.R. n. 380/01 e dell'art. 40, co 5 e 6 della L. 47/85) di adattare i principi normativi a delle situazioni di fatto, sia perché nella specie nessuna prova è stata data che vi sia un abuso “non sanabile”.
Relativamente alle altre doglianze dell'appellante (asserita necessità di rifacimento dell'impianto idrico e di riscaldamento, incongruenza tra il valore del terreno attribuito – agricolo - al lotto “A” e - giardino all'inglese - al lotto “B”, mancata considerazione, nella determinazione del valore dei due lotti, dell'esistenza di una servitù – pozzo ed autoclave - sul terreno attribuito alla quota A), è da osservare
(peraltro come eccepito dagli appellati) che la è rimasta contumace nel giudizio Pt_1 di primo grado fino al 27/06/2018 e si è costituita dopo che la C.T.U. è diventata definitiva (accertando la divisibilità dei beni in natura, redigendo il progetto divisionale, calcolando il valore delle quote ed il relativo conguaglio).
Tuttavia, seppure la tardiva costituzione pare ininfluente atteso il noto orientamento della Suprema Corte a S.U. (sentenza 5624/2022) secondo cui “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte
a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.”, va comunque accertato se nella specie è stato compiuto (o meno) un errore di valutazione da parte della consulente nominata.
E tale errore nella specie manca.
Innanzitutto, nelle relazioni, anche di integrazione e di accatastamento e frazionamento (quest'ultima depositata il 10.9.2018), viene descritto il fabbricato sia con riguardo agli interni, ovverosia lo stato delle finestre, delle tinteggiature, dei pavimenti, delle scale e degli impianti, oltre che degli ambienti per i diversi piani, che con riguardo agli spazi esterni e ai terreni, la cui divisione è stata prevista e formata in modo tale da potere garantire ad entrambe le quote un accesso carrabile indipendente.
La consulente ha poi proceduto alla stima delle due quote all'attualità, ricercando il probabile prezzo per compravendita nel libero mercato immobiliare, che ha poi indicato in quello medio (di € 1150,00 al mq) tenendo conto, appunto, delle finiture, dello stato di conservazione, della data di costruzione dell'immobile, delle strutture portanti e “dello stato in cui versano”.
E' stato così calcolato, sulla base della superficie, il valore dell'immobile relativamente a ciascuna quota (A= piano seminterrato e parte piano terra;
B=parte piano terra e primo piano) ed il valore del terreno per ciascuna quota sempre per il numero dei mq;
si è poi proceduto al conguaglio per le unità residenziali e per i terreni.
Cosicché, diversamente da quanto eccepito, la consulente, nel valutare lo stato dell'immobile e dei terreni poi accorpati a ciascuna quota, ha di certo verificato l'esistenza di servitù (relativamente al pozzo (servitù) esistente il CTU – cfr. pag. 12 della relazione - ha fatto presente – “che sul terreno attribuito alla quota B è presente un pozzo per l'impianto idrico che serve entrambe le unità e la cui manutenzione avviene dalla sola unità residenziale A”),le condizioni degli impianti oltre che la caratteristica del giardino attrezzato “all'inglese”, rispetto a quello della quota A asseritamente agricolo.
Del resto, con riguardo alla causa dell'allagamento del piano seminterrato nessuna prova è stata data, avendo il Custode giudiziario dichiarato (cfr. verbale di udienza del 12.09.18) : “la Sig.ra riferisce allagamento del piano seminterrato Pt_1 dovuto alla rottura delle tubazioni dell'impianto idraulico e di riscaldamento. La sottoscritta ha potuto constatare la presenza di umidità, nei muri perimetrali e divisori lungo una fascia di circa 30-40 centimetri a partire dal pavimento;
ha acquisito preventivo, formato dalla OR , per i lavori di rifacimento dell'impianto e si Pt_1 riserva di relazionare, per iscritto, nella procedura esecutiva”.
Le conclusioni della CTU, frutto di un lavoro puntuale così da apparire esaustivo e completo, dalle quali non vi è motivo per discostarsi, ben potevano (e possono) essere poste a fondamento della decisione. Ciò conformemente al principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. 15147/18; anche Cass. 11917/2021); ed ancora “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/22).
Relativamente al secondo motivo di appello (Violazione e falsa applicazione del criterio del sorteggio a sorte per l'assegnazione delle quote risultate dalla divisione giudiziale) va richiamato il principio, sebbene espresso in tema di scioglimento della comunione ereditaria, secondo cui “il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art.729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte.” (Cassazione n.4426/2017 del
21/2/2017).
Condivisibile e corretta è, dunque, l'assegnazione delle quote così come effettuata dal Giudice di primo grado il quale, derogando al criterio del sorteggio, ha attribuito la quota “A” alla e quella “B” al tenendo conto della situazione di Pt_1 CP_2 fatto esistente tra le parti fin dalla loro separazione.
Per tutte le ragioni evidenziate consegue che l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante, in favore di ciascuna parte appellata costituita, e si liquidano come da dispositivo, nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado. Mentre nessuna pronuncia va resa con riguardo alla posizione delle parti contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate costituite, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in
€.5077,00 per ciascuna, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; nulla per le spese per le parti appellate contumaci.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino