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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/10/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di revocazione iscritta al n. 2129/2024 del R.G.A.C., decisa l'1/10/2025, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dagli avv.ti Emilio Polidoro e Irene Sparagna, contro (c.f. Controparte_1 [...]
), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Mariano. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6/8/2024 il signor ha impugnato per Parte_1 revocazione ordinaria la sentenza del Tribunale di Cassino n. 768/24, emessa il 24/5/2024 ad esito del giudizio risarcitorio intrapreso dall'istante contro il signor . In forza del Controparte_1 provvedimento l'attore si è visto respingere per difetto di legittimazione attiva la domanda volta a ottenere la condanna della controparte al ripristino ex art. 2058, c. 2, c.c. delle condizioni originarie di un appartamento sito a Gaeta (LT), in Via Papa Giovanni XXII n. 32, asseritamente oggetto di lavori di trasformazione non consentiti. A sostegno della domanda il signor ha riferito he Pt_1 nella pronuncia in esame il Tribunale di Cassino è incorso in un errore di fatto sull'identificazione del compendio immobiliare destinato a essere emendato ai sensi dell'art. 395, c. 1, n. 4, c.p.c..
Costituito con comparsa del 17/2/2025, il signor si è difeso riportando i motivi di CP_1 doglianza articolati nella causa di opposizione all'esecuzione originata dalla sentenza impugnata.
Con ordinanza dell'11/7/2025 le parti sono state invitate a dedurre sulla proponibilità del rimedio.
Nelle note concesse a tali scopi i signori e hanno ribadito le rispettive censure. Pt_1 CP_1
***
Ricostruiti in questo modo i termini della lite, Tribunale reputa che l'impugnazione sia inammissibile.
Occorre considerare, al riguardo, che secondo l'indirizzo preferibile della Corte di Cassazione “la revocazione è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 e 396 c.p.c.., contro le sentenze pronunziate in grado di appello e in unico grado, mentre le sentenze di primo grado sono suscettibili di tale rimedio solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 art. 394 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza ancora appellabile non è in alcun modo suscettibile di revocazione, potendo gli eventuali motivi di revocazione essere fatti valere con l'appello, previsto come rimedio generale e illimitato all'ingiustizia della decisione (Cass. 3/3/2001, n. 3104; cfr. Cass. 3/8/2005, n. 16202 “in tema di revocazione, l'art. 395 cpc prevede che possono essere impugnate per revocazione le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado, non anche le sentenze di primo grado appellabili”).
Come detto, il signor ha impugnato la sentenza n. 768/24 ex art. 395, c. 1, n. 4 c.p.c.. Pt_1
Non è contestato che il provvedimento sia stato notificato all'attore, unitamente al precetto inerente alle spese legali stabilite nella pronuncia, in data 1/8/2024. Al momento dell'instaurazione della vertenza, risalente al 6/8/2024, non era ancora trascorso, dunque, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. per la proposizione dell'appello, destinato a scadere, in virtù della
1 sospensione feriale, il successivo 1/10/2024. Se ne deduce che l'istante ha proposto una revocazione ordinaria contro una sentenza appellabile per la quale era ancora ammesso il gravame.
In coerenza con i segnalati orientamenti interpretativi, si deve necessariamente ritenere, di conseguenza, che il rimedio processuale invocato dal signor non potesse essere proposto. Pt_1
***
Il rilievo officioso della questione pregiudiziale e l'estraneità delle difese del signor CP_1 all'oggetto della causa di revocazione rendono ragione della compensazione delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, ad opera del signor , di una cifra equivalente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2129/2024 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara inammissibile la domanda di revocazione formulata da con Parte_1 rifermento alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 768/24;
➢ compensa le spese di lite;
➢ ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dichiara l'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un importo corrispondente al contributo Parte_1 unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del giudizio.
Cassino, 1/10/2025 il giudice Virgilio Notari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di revocazione iscritta al n. 2129/2024 del R.G.A.C., decisa l'1/10/2025, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dagli avv.ti Emilio Polidoro e Irene Sparagna, contro (c.f. Controparte_1 [...]
), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Mariano. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6/8/2024 il signor ha impugnato per Parte_1 revocazione ordinaria la sentenza del Tribunale di Cassino n. 768/24, emessa il 24/5/2024 ad esito del giudizio risarcitorio intrapreso dall'istante contro il signor . In forza del Controparte_1 provvedimento l'attore si è visto respingere per difetto di legittimazione attiva la domanda volta a ottenere la condanna della controparte al ripristino ex art. 2058, c. 2, c.c. delle condizioni originarie di un appartamento sito a Gaeta (LT), in Via Papa Giovanni XXII n. 32, asseritamente oggetto di lavori di trasformazione non consentiti. A sostegno della domanda il signor ha riferito he Pt_1 nella pronuncia in esame il Tribunale di Cassino è incorso in un errore di fatto sull'identificazione del compendio immobiliare destinato a essere emendato ai sensi dell'art. 395, c. 1, n. 4, c.p.c..
Costituito con comparsa del 17/2/2025, il signor si è difeso riportando i motivi di CP_1 doglianza articolati nella causa di opposizione all'esecuzione originata dalla sentenza impugnata.
Con ordinanza dell'11/7/2025 le parti sono state invitate a dedurre sulla proponibilità del rimedio.
Nelle note concesse a tali scopi i signori e hanno ribadito le rispettive censure. Pt_1 CP_1
***
Ricostruiti in questo modo i termini della lite, Tribunale reputa che l'impugnazione sia inammissibile.
Occorre considerare, al riguardo, che secondo l'indirizzo preferibile della Corte di Cassazione “la revocazione è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 e 396 c.p.c.., contro le sentenze pronunziate in grado di appello e in unico grado, mentre le sentenze di primo grado sono suscettibili di tale rimedio solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 art. 394 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza ancora appellabile non è in alcun modo suscettibile di revocazione, potendo gli eventuali motivi di revocazione essere fatti valere con l'appello, previsto come rimedio generale e illimitato all'ingiustizia della decisione (Cass. 3/3/2001, n. 3104; cfr. Cass. 3/8/2005, n. 16202 “in tema di revocazione, l'art. 395 cpc prevede che possono essere impugnate per revocazione le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado, non anche le sentenze di primo grado appellabili”).
Come detto, il signor ha impugnato la sentenza n. 768/24 ex art. 395, c. 1, n. 4 c.p.c.. Pt_1
Non è contestato che il provvedimento sia stato notificato all'attore, unitamente al precetto inerente alle spese legali stabilite nella pronuncia, in data 1/8/2024. Al momento dell'instaurazione della vertenza, risalente al 6/8/2024, non era ancora trascorso, dunque, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. per la proposizione dell'appello, destinato a scadere, in virtù della
1 sospensione feriale, il successivo 1/10/2024. Se ne deduce che l'istante ha proposto una revocazione ordinaria contro una sentenza appellabile per la quale era ancora ammesso il gravame.
In coerenza con i segnalati orientamenti interpretativi, si deve necessariamente ritenere, di conseguenza, che il rimedio processuale invocato dal signor non potesse essere proposto. Pt_1
***
Il rilievo officioso della questione pregiudiziale e l'estraneità delle difese del signor CP_1 all'oggetto della causa di revocazione rendono ragione della compensazione delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, ad opera del signor , di una cifra equivalente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2129/2024 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara inammissibile la domanda di revocazione formulata da con Parte_1 rifermento alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 768/24;
➢ compensa le spese di lite;
➢ ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dichiara l'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un importo corrispondente al contributo Parte_1 unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del giudizio.
Cassino, 1/10/2025 il giudice Virgilio Notari
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