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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/05/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 200 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Ottaviano contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Pasetto e LA Orsolato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2568/2023 del Tribunale di Padova emessa in data 05.12.2023 e depositata in data 27.12.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “1) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva dell'atto di appello;
2) nel merito: a) riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Padova n.
2568/2023, Rep. 4463/2023, depositata il 27.12.2023, notificata a mezzo pec in data
4.1.2024., nel giudizio distinto a R.G. con il n. 2810/2020, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m.
n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“– dichiararsi l'appello di inammissibile o comunque infondato nel merito Parte_1
e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata.
– con vittoria di spese e compensi e rimborso forfetario 15% per spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, CPA 4% ed IVA 22%, se dovuta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, esercitava, ai sensi degli artt. CP_1
553 e ss. c.c., l'azione di riduzione nei confronti del fratello , esponendo Parte_1
che:
- il loro padre, , era deceduto in data 09.03.2016, lasciando tre figli, ossia Persona_1
le odierne parti in causa e il fratello LA, nonché la moglie;
Controparte_2
- con testamento pubblico datato 07.07.2000, il de cuius aveva nominato quale erede universale il figlio , imponendogli l'onere, con precedenza rispetto a ogni altro Pt_1 obbligato, di assistere il fratello LA vita natural durante, ed aveva legato l'usufrutto generale vitalizio dei beni mobili e immobili alla moglie senza nulla Controparte_2 disporre in favore dell'attrice, avendo il testatore espressamente affermato che “A favore di mia figlia ho già provveduto con donazioni indirette”; CP_1
- in realtà l'attrice non aveva beneficiato di alcuna donazione indiretta, essendo stata pertanto totalmente pretermessa.
2 Sulla scorta di tali premesse essa chiedeva la riduzione della disposizione testamentaria effettuata dal padre in favore del fratello, con reintegrazione della quota a lei spettante, pari a 1/6 dell'asse ereditario, che non risultava gravato da alcun debito ed il cui valore veniva quantificato in €362.434,00.
Si costituiva , il quale non contestava il valore del relictum indicato Parte_1 dall'attrice, ma eccepiva l'esistenza di debiti ereditari contratti dal de cuius nei confronti del convenuto, tra cui quelli per l'attività di assistenza prestata da quest'ultimo in favore dei genitori e del fratello LA, espressamente riconosciuti dal padre con scrittura privata sottoscritta il 16.01.2011, il cui ammontare complessivo superava l'attivo ereditario, nonché allegava che la sorella aveva ricevuto donazioni in denaro dal genitore.
A fronte del disconoscimento operato dall'attrice, veniva esperita ctu grafologica che accertava l'autenticità della firma apposta in calce al riconoscimento di debito sottoscritto dal de cuius il 16.01.2011, e quindi il Tribunale di Padova, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda attorea, così statuendo:
“a) Accerta e dichiara la qualità di erede pretermessa del defunto Persona_1 dell'attrice ; CP_1
b) Accerta e dichiara che la lesione di legittima dell'attrice, in forza delle attribuzioni testamentarie aventi come beneficiario il convenuto , è pari ad euro Parte_1
43.013,50;
c) Per l'effetto, dispone che all'attrice siano attribuite le quote di 11,88218232044199% della piena proprietà sugli immobili facenti parte del relictum, descritti in parte motiva;
d) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali all'attrice che si quantificano in euro 14.103 oltre Iva CPA e spese generali come per legge;
e) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di CTU, come liquidate con decreto del
30.3.2023”.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
ad un unico motivo di gravame, con il quale si duole che il tribunale non abbia ammesso i capitoli di prova testimoniale che il convenuto aveva formulato per dimostrare che il padre,
, aveva effettuato varie donazioni in denaro a favore della figlia, tra cui Persona_1
quelle per il pagamento del pranzo nuziale e per l'acquisto dell'arredo della camera da
3 letto, nonché il carattere continuativo dell'attività assistenziale da lui prestata in favore dei genitori e del fratello.
Deduce inoltre che il tribunale ha errato laddove ha escluso che il rapporto sottostante alla dichiarazione ricognitiva di debito sottoscritta dal padre sia un rapporto di lavoro ed ha affermato che le prestazioni assistenziali sono state elargite in adempimento di un'obbligazione naturale, senza avvedersi che nel caso di specie non risultano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza.
Censura, infine, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato che il denaro speso per la manutenzione degli immobili paterni sia stato fornito dal convenuto.
3. Si è costituita l'appellata, chiedendo che il gravame sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o che venga comunque rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
4. L'appello in esame è infondato.
4.1 Innanzitutto va ricordato che aveva contestato la fondatezza Parte_1 dell'azione di riduzione proposta dalla sorella, sostenendo in primis che quest'ultima era tenuta ad imputare alla porzione legittima ex art. 564 cod. civ. le donazioni in denaro ricevute dal padre e formulando nella memoria istruttoria di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 cod. proc. civ. alcuni capitoli di prova per dimostrare l'esistenza di tali donazioni
(capitoli da 13 a 19).
Il giudice di prime cure, con ordinanza del 06.02.2022, le ha dichiarate inammissibili «in quanto generiche e in parte da provare documentalmente» e tale valutazione è stata ribadita nella sentenza impugnata laddove, a pag. 7, si evidenzia «come il convenuto non abbia fornito alcuna prova documentale dell'avvenuta ricezione di denaro da parte dell'attrice, fermo restando il giudizio di inammissibilità sui capitoli di prova per testimoni formulati a riguardo».
In questa sede egli denuncia la violazione dell'art. 2721 cod. civ., assumendo che nella fattispecie non operano i limiti di valore alla prova testimoniale fissati da tale norma.
4 Tuttavia, va rimarcato che la parte che lamenta il mancato uso da parte del giudice del merito del potere discrezionale di derogare ai limite di valore di cui all'art. 2721 cod. civ, tenuto conto degli elementi specificati nel secondo comma di tale norma (qualità delle parti, natura del contratto ed ogni altra circostanza), ha l'onere di indicare le circostanze, pretermesse dal giudice, che reputa, invece, determinanti ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio (v. Cass. n. 11695 del 18/10/1999).
Nella specie l'appellante fa esplicito richiamo all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo (v. in questo senso Cass.
566/2001).
Tae doglianza, per come è stata prospettata, è però inidonea a condurre ad una valutazione diversa da quella adottata dal tribunale, giacché nel caso in esame le asserite donazioni verrebbero in rilievo non come mero fatto storico ma come fonte dell'obbligo di imputazione ex art. 564 c.c. gravante sul legittimario pretermesso che esercita l'azione di riduzione;
inoltre il donante non può considerarsi terzo, in quanto l'appellante è il suo erede universale e si trova pertanto nell'identica posizione giuridica del suo dante causa.
Per di più l'appellante non ha sottoposto ad alcun censura l'affermazione fatta dal primo giudice circa la genericità delle circostanze capitolate.
4.2 Non vi è poi alcuna evidenza delle spese che deduce di aver sostenuto Parte_1
per le ristrutturazioni eseguite sugli immobili paterni, né tantomeno che le stesse siano state effettuate con denaro da lui proveniente.
E' altresì pacifico che il padre gli aveva concesso in comodato gratuito il complesso dei terreni e fabbricati a lui appartenenti e formanti l'azienda agricola gestita da
[...]
, sicché, come è stato correttamente osservato dal tribunale con statuizione contro Pt_1 la quale l'appellante non ha sollevato alcuna critica, a quest'ultimo spetterebbe il rimborso delle sole spese di manutenzione straordinaria necessarie ed urgenti, requisiti la cui ricorrenza non è stata nemmeno prospettata dal medesimo.
5 4.3 Infine, resiste alle censure formulate dall'appellante anche la statuizione con la quale il tribunale ha negato l'esistenza di un obbligo giuridico sottostante alla dichiarazione ricognitiva di debito sottoscritta dal de cuius il 16.01.2011, ritenendo che su quest'ultimo gravasse una mera obbligazione naturale, non trasmissibile agli eredi.
Nel documento sottoscritto da , questi riconosce “per gli anni dal 2003 Persona_1 ad oggi, che l'aver fornito a tutti e tre assistenza morale e sanitaria, accudimento, gestione della casa e del terreno agricolo, amministrazione ordinaria, ed inoltre l'aver demandato i miei obblighi e compiti a mio figlio , gli ha generato un impegno in termini di Pt_1
tempo pressoché costante e completo”.
Nella dichiarazione si legge altresì: “A tal scopo, ossia allo scopo di equilibrare il solo impegno morale e di tempo, minore comunque all'esborso per l'assunzione di una badante con vitto e alloggio, o alla retta di una casa di riposo, e senza peraltro costituire rapporto di lavoro dipendente, io sottoscritto riconosco di aver così contratto un debito nei confronti di mio figlio della cifra che mi pare equa di 8000 (ottomila) Euro per ogni anno Pt_1
dal 2003 al 2005 e di 18000 (diciottomila) Euro dal 2006 in poi, da indicizzare EURIBOR medio per anno, e quindi un ammontare complessivo ad oggi (16/01/2011) di 114000
(centoquattordicimila) Euro da indicizzare. Essendo che tale impegno verosimilmente si protrarrà anche in futuro dato il mio stato di malattia, tale importo per anno di riconoscimento di debito materiale in denaro è da considerarsi esteso anche in futuro, qualora mio figlio continui ad adoperarsi negli stessi compiti di questi anni”. Pt_1
Il giudice di prime cure ha dato atto delle ragioni per le quali ha escluso che sul de cuius gravasse un vero e proprio obbligo giuridico al pagamento di un corrispettivo in favore del figlio;
ragioni che sono state sostanzialmente ricondotte alla circostanza che l'attività assistenziale prestata dal convenuto in favore dei genitori e del fratello costituisse adempimento di doveri di natura morale e sociale privi, a differenza delle obbligazioni giuridiche in senso tecnico, del carattere della coercibilità, in quanto espressione dei vincoli di solidarietà familiare e non trovando giustificazione in un rapporto di lavoro subordinato;
con la conseguenza che anche la ricognizione di debito effettuata dal de cuius era inquadrabile nell'ambito delle mere obbligazioni naturali, non avendo pertanto il creditore naturale (nella specie ) il potere di agire in giudizio per ottenere Parte_1
6 l'adempimento dell'obbligo, ma solo il diritto di trattenere la prestazione che eventualmente fosse stata spontaneamente adempiuta dal genitore.
Due sono le censure che l'appellante muove a tale ricostruzione.
Egli afferma innanzitutto che il tribunale avrebbe errato laddove ha escluso che tra
[...]
e sia intercorso un vero e proprio rapporto di lavoro Per_1 Parte_1
subordinato.
L'obiezione è però priva di pregio perché è stato lo stesso de cuius a negare la volontà di costituire un rapporto di lavoro dipendente (“… senza peraltro costituire rapporto di lavoro dipendente, io sottoscritto riconosco di aver così contratto un debito nei confronti di mio figlio …”). Pt_1
La seconda critica si fonda sull'allegazione che le prestazioni assistenziali da lui rese a favore dei prossimi congiunti esulerebbero dal mero adempimento dei doveri morali e sociali, in quanto travalicano i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Egli si duole che il primo giudice non abbia considerato che il convenuto ha rinunciato al proprio lavoro per assistere e prendersi cura, in maniera continuativa ed ininterrotta, dei genitori e del fratello LA, tutti asseritamente non autosufficienti.
Tuttavia, va innanzitutto rilevato che l'unica documentazione sanitaria in atti, che peraltro
è stata prodotta dall'attrice e non dal convenuto, è quella riguardante , e Persona_1
l'appellante non ha mai chiarito le patologie da cui risultavano affetti la madre ed il fratello
LA e se le stesse fossero tali da renderli in tutto oppure solo in parte non autosufficienti.
La conoscenza di tale dato sarebbe indubbiamente rilevante al fine di stabilire l'esatto contenuto delle prestazioni assistenziali elargite nel corso degli anni dal convenuto, giacché
i capitoli di prova che egli ha dedotto al riguardo sono stati correttamente ritenuti inammissibili dal tribunale, in quanto affetti da eccessiva genericità, avendo egli chiesto di provare di aver “prestato assistenza morale e materiale, continua e costante” ai propri familiari.
Va poi considerato che nel periodo in considerazione ha gestito l'azienda Parte_1
agricola del padre, che gli aveva concesso in comodato gratuito i terreni ed i fabbricati caduti in successione, da cui si deve presumere che abbia tratto dei guadagni.
Alla stregua di tali elementi, non risulta provato che le prestazioni rese da Parte_1
trovino la loro fonte in un accordo intercorso con il padre, in forza del quale il convenuto si
7 era obbligato ad assistere i propri familiari in cambio di una controprestazione, né vi è una chiara evidenza che le stesse esulino dal mero adempimento dei doveri di solidarietà familiare, in quanto esorbitanti dagli indicati limiti di proporzionalità e adeguatezza.
Ciò comporta l'irripetibilità ex art. 2034, comma 1, c.c. di quanto spontaneamente prestato da e la conseguente incoercibilità ed intrasmissibilità agli eredi Parte_1 dell'obbligazione naturale sottesa alla scrittura privata sottoscritta dal de cuius il
16.01.2011.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €8.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.05.2024.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 200 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Ottaviano contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Pasetto e LA Orsolato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2568/2023 del Tribunale di Padova emessa in data 05.12.2023 e depositata in data 27.12.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “1) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva dell'atto di appello;
2) nel merito: a) riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Padova n.
2568/2023, Rep. 4463/2023, depositata il 27.12.2023, notificata a mezzo pec in data
4.1.2024., nel giudizio distinto a R.G. con il n. 2810/2020, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m.
n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“– dichiararsi l'appello di inammissibile o comunque infondato nel merito Parte_1
e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata.
– con vittoria di spese e compensi e rimborso forfetario 15% per spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, CPA 4% ed IVA 22%, se dovuta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, esercitava, ai sensi degli artt. CP_1
553 e ss. c.c., l'azione di riduzione nei confronti del fratello , esponendo Parte_1
che:
- il loro padre, , era deceduto in data 09.03.2016, lasciando tre figli, ossia Persona_1
le odierne parti in causa e il fratello LA, nonché la moglie;
Controparte_2
- con testamento pubblico datato 07.07.2000, il de cuius aveva nominato quale erede universale il figlio , imponendogli l'onere, con precedenza rispetto a ogni altro Pt_1 obbligato, di assistere il fratello LA vita natural durante, ed aveva legato l'usufrutto generale vitalizio dei beni mobili e immobili alla moglie senza nulla Controparte_2 disporre in favore dell'attrice, avendo il testatore espressamente affermato che “A favore di mia figlia ho già provveduto con donazioni indirette”; CP_1
- in realtà l'attrice non aveva beneficiato di alcuna donazione indiretta, essendo stata pertanto totalmente pretermessa.
2 Sulla scorta di tali premesse essa chiedeva la riduzione della disposizione testamentaria effettuata dal padre in favore del fratello, con reintegrazione della quota a lei spettante, pari a 1/6 dell'asse ereditario, che non risultava gravato da alcun debito ed il cui valore veniva quantificato in €362.434,00.
Si costituiva , il quale non contestava il valore del relictum indicato Parte_1 dall'attrice, ma eccepiva l'esistenza di debiti ereditari contratti dal de cuius nei confronti del convenuto, tra cui quelli per l'attività di assistenza prestata da quest'ultimo in favore dei genitori e del fratello LA, espressamente riconosciuti dal padre con scrittura privata sottoscritta il 16.01.2011, il cui ammontare complessivo superava l'attivo ereditario, nonché allegava che la sorella aveva ricevuto donazioni in denaro dal genitore.
A fronte del disconoscimento operato dall'attrice, veniva esperita ctu grafologica che accertava l'autenticità della firma apposta in calce al riconoscimento di debito sottoscritto dal de cuius il 16.01.2011, e quindi il Tribunale di Padova, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda attorea, così statuendo:
“a) Accerta e dichiara la qualità di erede pretermessa del defunto Persona_1 dell'attrice ; CP_1
b) Accerta e dichiara che la lesione di legittima dell'attrice, in forza delle attribuzioni testamentarie aventi come beneficiario il convenuto , è pari ad euro Parte_1
43.013,50;
c) Per l'effetto, dispone che all'attrice siano attribuite le quote di 11,88218232044199% della piena proprietà sugli immobili facenti parte del relictum, descritti in parte motiva;
d) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali all'attrice che si quantificano in euro 14.103 oltre Iva CPA e spese generali come per legge;
e) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di CTU, come liquidate con decreto del
30.3.2023”.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
ad un unico motivo di gravame, con il quale si duole che il tribunale non abbia ammesso i capitoli di prova testimoniale che il convenuto aveva formulato per dimostrare che il padre,
, aveva effettuato varie donazioni in denaro a favore della figlia, tra cui Persona_1
quelle per il pagamento del pranzo nuziale e per l'acquisto dell'arredo della camera da
3 letto, nonché il carattere continuativo dell'attività assistenziale da lui prestata in favore dei genitori e del fratello.
Deduce inoltre che il tribunale ha errato laddove ha escluso che il rapporto sottostante alla dichiarazione ricognitiva di debito sottoscritta dal padre sia un rapporto di lavoro ed ha affermato che le prestazioni assistenziali sono state elargite in adempimento di un'obbligazione naturale, senza avvedersi che nel caso di specie non risultano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza.
Censura, infine, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato che il denaro speso per la manutenzione degli immobili paterni sia stato fornito dal convenuto.
3. Si è costituita l'appellata, chiedendo che il gravame sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o che venga comunque rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
4. L'appello in esame è infondato.
4.1 Innanzitutto va ricordato che aveva contestato la fondatezza Parte_1 dell'azione di riduzione proposta dalla sorella, sostenendo in primis che quest'ultima era tenuta ad imputare alla porzione legittima ex art. 564 cod. civ. le donazioni in denaro ricevute dal padre e formulando nella memoria istruttoria di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 cod. proc. civ. alcuni capitoli di prova per dimostrare l'esistenza di tali donazioni
(capitoli da 13 a 19).
Il giudice di prime cure, con ordinanza del 06.02.2022, le ha dichiarate inammissibili «in quanto generiche e in parte da provare documentalmente» e tale valutazione è stata ribadita nella sentenza impugnata laddove, a pag. 7, si evidenzia «come il convenuto non abbia fornito alcuna prova documentale dell'avvenuta ricezione di denaro da parte dell'attrice, fermo restando il giudizio di inammissibilità sui capitoli di prova per testimoni formulati a riguardo».
In questa sede egli denuncia la violazione dell'art. 2721 cod. civ., assumendo che nella fattispecie non operano i limiti di valore alla prova testimoniale fissati da tale norma.
4 Tuttavia, va rimarcato che la parte che lamenta il mancato uso da parte del giudice del merito del potere discrezionale di derogare ai limite di valore di cui all'art. 2721 cod. civ, tenuto conto degli elementi specificati nel secondo comma di tale norma (qualità delle parti, natura del contratto ed ogni altra circostanza), ha l'onere di indicare le circostanze, pretermesse dal giudice, che reputa, invece, determinanti ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio (v. Cass. n. 11695 del 18/10/1999).
Nella specie l'appellante fa esplicito richiamo all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo (v. in questo senso Cass.
566/2001).
Tae doglianza, per come è stata prospettata, è però inidonea a condurre ad una valutazione diversa da quella adottata dal tribunale, giacché nel caso in esame le asserite donazioni verrebbero in rilievo non come mero fatto storico ma come fonte dell'obbligo di imputazione ex art. 564 c.c. gravante sul legittimario pretermesso che esercita l'azione di riduzione;
inoltre il donante non può considerarsi terzo, in quanto l'appellante è il suo erede universale e si trova pertanto nell'identica posizione giuridica del suo dante causa.
Per di più l'appellante non ha sottoposto ad alcun censura l'affermazione fatta dal primo giudice circa la genericità delle circostanze capitolate.
4.2 Non vi è poi alcuna evidenza delle spese che deduce di aver sostenuto Parte_1
per le ristrutturazioni eseguite sugli immobili paterni, né tantomeno che le stesse siano state effettuate con denaro da lui proveniente.
E' altresì pacifico che il padre gli aveva concesso in comodato gratuito il complesso dei terreni e fabbricati a lui appartenenti e formanti l'azienda agricola gestita da
[...]
, sicché, come è stato correttamente osservato dal tribunale con statuizione contro Pt_1 la quale l'appellante non ha sollevato alcuna critica, a quest'ultimo spetterebbe il rimborso delle sole spese di manutenzione straordinaria necessarie ed urgenti, requisiti la cui ricorrenza non è stata nemmeno prospettata dal medesimo.
5 4.3 Infine, resiste alle censure formulate dall'appellante anche la statuizione con la quale il tribunale ha negato l'esistenza di un obbligo giuridico sottostante alla dichiarazione ricognitiva di debito sottoscritta dal de cuius il 16.01.2011, ritenendo che su quest'ultimo gravasse una mera obbligazione naturale, non trasmissibile agli eredi.
Nel documento sottoscritto da , questi riconosce “per gli anni dal 2003 Persona_1 ad oggi, che l'aver fornito a tutti e tre assistenza morale e sanitaria, accudimento, gestione della casa e del terreno agricolo, amministrazione ordinaria, ed inoltre l'aver demandato i miei obblighi e compiti a mio figlio , gli ha generato un impegno in termini di Pt_1
tempo pressoché costante e completo”.
Nella dichiarazione si legge altresì: “A tal scopo, ossia allo scopo di equilibrare il solo impegno morale e di tempo, minore comunque all'esborso per l'assunzione di una badante con vitto e alloggio, o alla retta di una casa di riposo, e senza peraltro costituire rapporto di lavoro dipendente, io sottoscritto riconosco di aver così contratto un debito nei confronti di mio figlio della cifra che mi pare equa di 8000 (ottomila) Euro per ogni anno Pt_1
dal 2003 al 2005 e di 18000 (diciottomila) Euro dal 2006 in poi, da indicizzare EURIBOR medio per anno, e quindi un ammontare complessivo ad oggi (16/01/2011) di 114000
(centoquattordicimila) Euro da indicizzare. Essendo che tale impegno verosimilmente si protrarrà anche in futuro dato il mio stato di malattia, tale importo per anno di riconoscimento di debito materiale in denaro è da considerarsi esteso anche in futuro, qualora mio figlio continui ad adoperarsi negli stessi compiti di questi anni”. Pt_1
Il giudice di prime cure ha dato atto delle ragioni per le quali ha escluso che sul de cuius gravasse un vero e proprio obbligo giuridico al pagamento di un corrispettivo in favore del figlio;
ragioni che sono state sostanzialmente ricondotte alla circostanza che l'attività assistenziale prestata dal convenuto in favore dei genitori e del fratello costituisse adempimento di doveri di natura morale e sociale privi, a differenza delle obbligazioni giuridiche in senso tecnico, del carattere della coercibilità, in quanto espressione dei vincoli di solidarietà familiare e non trovando giustificazione in un rapporto di lavoro subordinato;
con la conseguenza che anche la ricognizione di debito effettuata dal de cuius era inquadrabile nell'ambito delle mere obbligazioni naturali, non avendo pertanto il creditore naturale (nella specie ) il potere di agire in giudizio per ottenere Parte_1
6 l'adempimento dell'obbligo, ma solo il diritto di trattenere la prestazione che eventualmente fosse stata spontaneamente adempiuta dal genitore.
Due sono le censure che l'appellante muove a tale ricostruzione.
Egli afferma innanzitutto che il tribunale avrebbe errato laddove ha escluso che tra
[...]
e sia intercorso un vero e proprio rapporto di lavoro Per_1 Parte_1
subordinato.
L'obiezione è però priva di pregio perché è stato lo stesso de cuius a negare la volontà di costituire un rapporto di lavoro dipendente (“… senza peraltro costituire rapporto di lavoro dipendente, io sottoscritto riconosco di aver così contratto un debito nei confronti di mio figlio …”). Pt_1
La seconda critica si fonda sull'allegazione che le prestazioni assistenziali da lui rese a favore dei prossimi congiunti esulerebbero dal mero adempimento dei doveri morali e sociali, in quanto travalicano i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Egli si duole che il primo giudice non abbia considerato che il convenuto ha rinunciato al proprio lavoro per assistere e prendersi cura, in maniera continuativa ed ininterrotta, dei genitori e del fratello LA, tutti asseritamente non autosufficienti.
Tuttavia, va innanzitutto rilevato che l'unica documentazione sanitaria in atti, che peraltro
è stata prodotta dall'attrice e non dal convenuto, è quella riguardante , e Persona_1
l'appellante non ha mai chiarito le patologie da cui risultavano affetti la madre ed il fratello
LA e se le stesse fossero tali da renderli in tutto oppure solo in parte non autosufficienti.
La conoscenza di tale dato sarebbe indubbiamente rilevante al fine di stabilire l'esatto contenuto delle prestazioni assistenziali elargite nel corso degli anni dal convenuto, giacché
i capitoli di prova che egli ha dedotto al riguardo sono stati correttamente ritenuti inammissibili dal tribunale, in quanto affetti da eccessiva genericità, avendo egli chiesto di provare di aver “prestato assistenza morale e materiale, continua e costante” ai propri familiari.
Va poi considerato che nel periodo in considerazione ha gestito l'azienda Parte_1
agricola del padre, che gli aveva concesso in comodato gratuito i terreni ed i fabbricati caduti in successione, da cui si deve presumere che abbia tratto dei guadagni.
Alla stregua di tali elementi, non risulta provato che le prestazioni rese da Parte_1
trovino la loro fonte in un accordo intercorso con il padre, in forza del quale il convenuto si
7 era obbligato ad assistere i propri familiari in cambio di una controprestazione, né vi è una chiara evidenza che le stesse esulino dal mero adempimento dei doveri di solidarietà familiare, in quanto esorbitanti dagli indicati limiti di proporzionalità e adeguatezza.
Ciò comporta l'irripetibilità ex art. 2034, comma 1, c.c. di quanto spontaneamente prestato da e la conseguente incoercibilità ed intrasmissibilità agli eredi Parte_1 dell'obbligazione naturale sottesa alla scrittura privata sottoscritta dal de cuius il
16.01.2011.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €8.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.05.2024.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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