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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 803/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), in persona del l.r. p. t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv. BRUNELLI MICHELE e PERRICONE ELENA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Parma, viale Fratti 36;
RICORRENTE contro
Controparte_1
PA ( ), in persona del l. r. p. t., oa e difeso avv. GIROLDI P.IVA_2
VALERIA, elettivamente domiciliato C/O 43100 PA;
CP_1
CONVENUTA OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In via preliminare: Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo, autorizzare ex art. 420 c.p.c. e 102 e Contr seguenti cpc la chiamata in causa della (C.F.: , Parte_2 P.IVA_3 iscritta al Registro delle Imprese di Roma con numero REA RM- 1507933, fallita in data
28.05.2022, con sentenza di fallimento n. 293/2022 del Tribunale di Roma, in persona del suo
Curatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Fabio Quojani, con conseguente differimento della prima udienza, nel rispetto dei termini di legge a comparire;
nel merito: “Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito impugnato, previo ogni altro più opportuno provvedimento, del caso di legge: in via principale: dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, nullo, illegittimo, infondato, o come meglio insanabilmente improduttivo di giuridici effetti l'avviso di addebito e comunque non dovute le somme richieste in epigrafe;
per l'effetto, ordinare lo sgravio o il rimborso delle somme, nell'ultimo caso con la condanna dell'amministrazione al relativo pagamento”. Col favore delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione: in via preliminare
1. dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società CP_3 nel merito
2. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per le motivazioni argomentate in premessa con integrale conferma dell'opposto avviso
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di vizi formali dell'avviso e/o in ogni caso per quanto occorrer possa
3. Dichiarare fondate le pretese dell'istituto come argomentate in premessa ed accertate nel verbale in atti sub 1, condannando al pagamento delle somme intimate CP_4 nell'avviso di addebito o in quelle diverse somme, inferiori o superiori, che si riterranno dovute all'esito del giudizio
Pag. 2 di 12 In via di ulteriore subordine e salvo gravame, anche ai sensi art 418 cpc (eventualmente fissata udienza)
4. anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse lecito l'appalto stipulato tra e CP_4 dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento delle debenze Controparte_5 contributive, per i titoli di cui al verbale allegato sub1 ed alla presente memoria,
5. e per l'effetto voglia L'Ill.mo Tribunale adito condannare parte ricorrente, a CP_4 versare la complessiva somma di € 86.315,73 a titolo di contributi periodo 12/2017-
04/2021, oltre successive maturate e maturande per i medesimi titoli fino al saldo o le diverse somme che verranno accertate in corso di causa in ogni caso ed i via di estremo subordine,
6. ritenute fondate le contestazioni di ut supra allegate argomentate e suffragate, CP_1 condanni la ricorrente al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute all'esito del giudizio
Il tutto anche in esito a disponendo ctu che sin d'ora si chiede.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.9.2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 378 2023 00002848 08 000 di con il quale le CP_1 era stato ingiunto il pagamento di € 143.118,11 a titolo di contributi omessi e relativi interessi e sanzioni per i periodi dal 12/2017 al 04/2021.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto.
3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali, nonché mediante l'acquisizione dei verbali istruttori di altri contenziosi inerenti alle sanzioni e agli avvisi di addebito emessi sulla base dello stesso verbale di accertamento su cui si fonda l'avviso di addebito opposto.
4. In data 17.4.2024, i difensori dell'opponente hanno depositato dichiarazione di rinuncia al mandato, ma la parte non ha poi nominato un nuovo difensore.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
Pag. 3 di 12 6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Preliminarmente, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in capo a non risultando dagli atti di causa che i contributi di cui è richiesto il Controparte_3 pagamento siano stati oggetto di cessione a tale società.
8. Ancora in via preliminare, deve poi ravvisarsi la totale inconferenza dell'eccezione di decadenza del potere sanzionatorio per violazione del termine di cui all'art. 14
l. 689/1981 e di conseguente nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 12/2023, dato che il presente giudizio non ha affatto a oggetto la legittimità di tale ordinanza- ingiunzione, riguardando invece l'avviso di addebito per i contributi omessi.
9. Occorre premettere che l'avviso di addebito opposto è stato emesso sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021005961/DDL del 17.2.2023, nel quale i funzionari ispettivi di ITL e CP_1 hanno riscontrato la non genuinità dell'appalto stipulato tra la società ricorrente e la che avrebbe dissimulato una Controparte_6 somministrazione illecita di manodopera, con conseguente instaurazione di rapporti di lavoro tra i dipendenti della appaltante e la committente e responsabilità diretta di quest'ultima per i relativi oneri contributivi.
10. La questione giuridica sottesa alla presente controversia concerne quindi l'accertamento del carattere genuino o fittizio dell'appalto stipulato tra e Pt_1
Contro
ai fini della sua risoluzione, è opportuno premettere brevi cenni in merito al quadro normativo di riferimento.
11. L'art. 29 co. 1 d.lgs. 276/2003 prevede che l'appalto di distingue dalla somministrazione di lavoro per la contemporanea sussistenza di due elementi:
l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
l'assunzione del rischio di impresa da parte del soggetto appaltatore.
Pag. 4 di 12 12. Con specifico riferimento ai c.d. appalti labour intensive, nei quali l'elemento prevalente in cui si estrinseca l'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatrice consiste nella fornitura di manodopera dalla stessa gestita, la giurisprudenza di legittimità ha così stabilito (Cass. n. 21413/2019 e Cass. n. 14371/2020):
«negli appalti c.d. “leggeri” in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti».
13. È quindi necessario accertare se ITL, su cui grava l'onere di provare la fondatezza delle violazioni contestate alla società ricorrente (Cass. 10 agosto 2007, n. 19615), abbia dimostrato la natura non genuina dell'appalto intercorso tra e Pt_1
Contro : ossia se sussistesse o meo una effettiva gestione dei propri dipendenti da parte della appaltatrice o se questi fossero in realtà sottoposti alla eterodirezione non intermediata della committente.
14. In merito, deve ricordarsi che i verbali redatti dall' che riportano Tes_1
dichiarazioni di terzi non hanno valore di piena prova della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni. L'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale, infatti, si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertante in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio (v. a es. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre
2022, n. 36573)
15. È quindi necessario procedere alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita nel corso di questa causa e delle altre cause aventi parimenti a oggetto la liceità dell'appalto tra e Pt_1 CP_2
16. La teste ha riferito quanto segue: Tes_2
«Ho lavorato per la mi sono licenziata credo da 1 anno e Controparte_6 mezzo-2. Facevo pulizie dei condomini. Mi dava direttive la sig. La sig. Parte_3
Pag. 5 di 12 mi diceva dove dovevo andare a pulire. Era lei il contatto che mi indicava i Pt_3 tempi e i luoghi di lavoro.
Conosco la sig. la vedevo quando andavo in ufficio. La salutavo, non mi dava Tes_3 indicazioni».
17. La teste a reso le seguenti dichiarazioni: Tes_4
«Confermo le dichiarazioni di cui alla richiesta di intervento sub doc.
4. Confermo che la firma in calce alla richiesta di intervento è la mia.
Ho sentito il nome non so se fosse il datore;
MG o firmavano i Pt_1 Pt_1 contratti, non ricordo quale delle due. La sig. mi dava indicazioni, mi diceva in Tes_3 quali condomini dovevo andare. Le persone che trovavo in sede o nei condomini erano la sig. la sig. e la sig. . Preciso che la sig. la vedevo più in Tes_3 Pt_3 Pt_4 Tes_3 ufficio, le sig. e anche nei condomini, ma non tutti i giorni;
in alcune Pt_3 Pt_4 giornate avevo già ricevuto indicazioni e mi recavo autonomamente nei condomini;
contattavo le referenti se avevo bisogno di detersivi o per questioni di buste paga. Loro mi chiamavano in caso di necessità di variazioni dei lavori da fare.
Le buste paga le dava la sig. più precisamente, quando me le consegnavano in Pt_3 ufficio c'era anche la sig. successivamente me le hanno inviato per mail Tes_3 dall'indirizzo della sig. . Pt_3
18. La teste a riferito quanto segue: Tes_5
«Lavoravo per MG, ricevevo indicazioni da Parte_3
Conosco di vista la vedevo quando andava in ufficio di via Testimone_6 Pt_1 Con Caduti di Superga, per prendere i detersivi. Non so se le indicazioni arrivassero da avevo le mie scale assegnate da Parte_3
Con Le buste paga arrivavano da e me le inviava per mail». Parte_3
19. La teste ha altresì confermato il contenuto delle dichiarazioni che aveva reso in sede ispettiva, precisando che, in tale sede, con l'appellativo si riferiva a CP_7
Parte_3
20. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Pt_3
«Ho svolto il ruolo di referente di e impartivo direttive alle lavoratrici, CP_6 decidevo unicamente io quali condomini pulire;
la sig. faceva solo la contabilità. Tes_3
Decido io a chi assegnare i condomini, le scale, le sostituzioni. I condomini chiamano, chiedono il preventivo, lo mandiamo all'amministratore e lui approva. Sono assunta da
Pag. 6 di 12 Con e MG. I preventivi vengono inviati per conto di non di La gestione Pt_5 Pt_5 amministrativa di Alka e Movima è gestita dalla sig. Tes_3
Sono stata assunta da dal 1995: ho iniziato per qualche anno a pulire le scale;
poi Pt_5 sono passata a gestire il lavoro e il personale, più o meno dal 2000».
21. La teste ha altresì confermato il contenuto delle dichiarazioni che aveva reso in sede ispettiva.
22. La teste una delle ispettrici che ha redatto il verbale di accertamento, ha Tes_7
riferito quanto segue:
Con «Ci sono state denunce di lavoratrici che hanno parlato della ditta Movima, e di Pt_5 sia e Nel mio verbale mi sono occupata dei rapporti tra CP_6 Controparte_6
e Le lavoratrici lamentavano di non ricevere regolarmente le Pt_1 Controparte_6 retribuzioni dal datore, che pensavano fosse ma che scoprirono essere Testimone_6 dalle buste paga Risultavano retribuzioni più basse, non riconoscimento Controparte_6 di indennità spettanti e altro. Riferirono che per le ferie si interfacciavano con la sig.
e con le sue dipendenti e Si rivolgevano alla sig. per Tes_3 Pt_3 CP_8 Pt_3 le divise, le indicazioni sul lavoro da fare, gli orari e tutto ciò che riguarda l'aspetto operativo del lavoro.
L'accesso ispettivo è stato fatto presso le sedi di e che erano nello stesso Pt_5 Pt_1 ufficio. Le lavoratrici non sapevano se si rivolgessero alla ditta o alla ditta Pt_5 Pt_1
Abbiamo chiesto sommarie informazioni alla titolare e alle dipendenti e Pt_3
CP_8
Per le lavoratrici avevamo alcune dichiarazioni nella richiesta di intervento e altre le
Con abbiamo sentite a campione. È emerso che nessuno di si era mai presentato: c'erano
Con stati contatti telefonici tra la titolare e un referente di Roma di tale .
Tes_3 Per_1
Con Alcuni numeri di telefono di personale di erano stati forniti dalla sig. e dalle
Tes_3 sue dipendenti alle lavoratrici, ma nessuno rispondeva mai, quindi loro si rivolgevano alla
Con sig. Abbiamo acquisito documentazione sia da sia dalla sig. Dal
Tes_3
Tes_3 confronto della documentazione sono emerse irregolarità nel rapporto di lavoro e nel
Con rapporto delle due società della sig. e La gestione operativa del rapporto era
Tes_3 effettuata dalla sig. e dalle sue impiegate e la prima per la
Tes_3 Pt_3 CP_8 gestione operativa e il loro affiancamento sul campo, la seconda per la gestione contabile;
Con effettuava la sola gestione formale: le aveva assunte come risultava dal loro LUL, ma
Con le buste paga, intestate erano trasmesse tramite e Pt_1 Pt_5
Pag. 7 di 12 MG aveva assunto part time la sig. a cui era stato detto che doveva darsi una Pt_3 parvenza di regolarità all'appalto, che richiedeva un referente dell'appaltatrice. Confermo che il contratto di appalto è stato disconosciuto anche per il fatto che la sig. è Pt_3 Con stata assunta da dopo l'inizio dell'appalto».
23. La teste una delle ispettrici che ha redatto il verbale di accertamento, ha Tes_8
riferito quanto segue:
CP_ «Sono ex Ispettrice di Sono stata in ispezione unitamente ai colleghi dell'ITL. Il verbale è frutto di un'operazione unitaria tra e ITL. Sul luogo di lavoro la sig. CP_1 ci ha detto di essere dipendente di In loco abbiamo fatto un controllo Pt_3 Pt_1 Con tramite banche dati e abbiamo visto che risultava assunta part time anche da allora Con lo ha confermato. Il rapporto di lavoro con è cominciato dopo l'appalto. Pt_3
Abbiamo disconosciuto l'appalto in quanto tutte le lavoratrici hanno detto che si riferivano solo a e a non c'erano postazioni MG;
il materiale fornito era Pt_3 Tes_3 tutto di c'è una commistione tra e in quanto entrambe le società Tes_3 Pt_5 Pt_1 fanno capo alla sig. diceva alle lavoratrici dove andare, le insegnava il Tes_3 Pt_3 lavoro. Anche per la retribuzione si rivolgevano a Pt_3
Le attività ispettive sono consistite nell'esame delle denunce e delle dichiarazioni raccolte successivamente, nell'acceso ispettivo e nell'esame della documentazione.
Con Ci siamo rivolti a tramite varie email per avere la documentazione;
ci hanno trasmesso la documentazione ma non siamo mai riusciti a parlare con referenti MG.
Abbiamo chiesto i programmi di lavoro a entrambe le società ma non le abbiamo mai ottenute, infatti abbiamo dovuto fare l'accertamento sulla base del minimale».
24. La teste ha riferito quanto segue: Tes_9
«Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni da me rese in atti sub doc. 3
confermo che la sottoscrizione è mia e che le dichiarazioni verbalizzate mi erano CP_1 state rilette prima che io le sottoscrivessi.
ADR ho concordato il mio piano di lavoro con ogni tanto mi Testimone_6 chiamava una tale per sostituzioni, variazioni o per portare materiale ma il piano di CP_7 lavoro è stato fatto da . Testimone_6
25. La teste ha riferito quanto segue: Tes_10
«Pulivo i condomini per conto di non ricordo che datore di lavoro Testimone_6 fosse indicato nelle buste paga. Le direttive di lavoro mi erano date da tale che ci CP_7 diceva dove andare a pulire e per quanto tempo. Ogni tanto mi interfacciavo direttamente con se avevo qualche problema in merito alla mia retribuzione andavo Testimone_6
Pag. 8 di 12 da lei. Per quanto riguarda le ferie, le chiedevo principalmente ad e Testimone_6 ogni tanto a CP_7
ADR quando ero assente per malattia comunicavo il certificato ad Non Tes_6 ricordo di avere chiesto permessi. Gli strumenti di lavoro mi erano forniti da Tes_6
Non ho mai ricevuto rimproveri o richiami disciplinari da parte di
[...] Parte_6
ADR da quanto so io il capo di era .
[...] CP_7 Testimone_6
26. La teste a reso le seguenti dichiarazioni: Tes_11
«Pulivo i condomini dal 2012 fino al 2019.
Le direttive di lavoro mi erano date da tale che ci diceva dove andare a pulire e CP_7 per quanto tempo.
Non conosco personalmente ma so chi è. Testimone_6
Le buste paga arrivavano da Roma, non ricordo cosa c'era scritto. Non ricordo una Contr società di nome
Per problemi con la busta paga, ferie, malattia, permessi andavo da CP_7
Gli strumenti di lavoro mi erano forniti da CP_7
ADR non so chi era il capo di . CP_7
27. La teste ha riferito quanto segue: Tes_12
«Confermo l'autografia della sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti;
confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Confermo che mi sono state rilette prima di averle sottoscritte.
ADR non ho avuto rapporti personali con la sig. la vedevo solo di vista quando Tes_3 andavo in ufficio.
Attualmente lavoro ancora per Movima-Cavalli, gli ordini mi sono sempre dati . Pt_3
28. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_13
«Confermo il contenuto delle mie dichiarazioni in atti e l'autografia della mia sottoscrizione;
le dichiarazioni mi erano state rilette prima che io le sottoscrivessi».
29. La teste ha riferito quanto segue: Tes_14
«Confermo il contenuto delle mie dichiarazioni in atti e l'autografia della mia sottoscrizione. Con Preciso che per quasi un anno provai a chiamare la sig. di e solo una volta mi Tes_15 rispose che quando avessero avuto informazioni dalla sig. avrebbero proceduto Tes_6 ai pagamenti. A un certo punto poi il numero è diventato inesistente. Le dichiarazioni mi erano state rilette prima che le abbia sottoscritte.
Pag. 9 di 12 ADR conosco le sig. e;
ci coordinava, dicendoci dove andare a CP_7 Pt_4 CP_7 lavorare e che turni fare e era la segretaria in ufficio. Pt_4
Le telefonate a le ho fatte nel 2018 quando ancora lavoravo. È diventato Tes_15 inesistente il numero verso la fine del 2018».
30. Infine, la teste ha reso le seguenti dichiarazioni: CP_8
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni in atti.
Con ADR il personale assunto tramite prendeva direttive per il lavoro da effettuare da
. Parte_3
31. Dalle deposizioni testimoniali emerge la piena conferma della tesi degli enti accertanti in merito al carattere illecito dell'appalto intercorso tra e Pt_1
CP_2
32. Le lavoratrici addette alle pulizie hanno infatti concordemente riferito che, pur Contro essendo formalmente dipendenti di tale società non era in alcun modo coinvolta nella direzione operativa delle mansioni espletate dalle dipendenti.
33. Le direttive alle dipendenti erano infatti impartite o direttamente dalla titolare o da (nota alle dipendenti con l'appellativo Testimone_6 Parte_3
), la quale coordinava le lavoratrici, si occupava della formazione al CP_7 lavoro, organizzava i turni e indicava alle dipendenti in quali condomini recarsi per eseguire il servizio di pulizia delle scale richiesto dai clienti.
34. A questo proposito, è opportuno precisare che, benché fosse stata Pt_3
Contro formalmente assunto da tale circostanza non è sufficiente ad assicurare la legittimità dell'appalto.
35. Dal compendio probatorio in atti è infatti emerso che è una Pt_3
collaboratrice storica della sig. e delle imprese da questa gestite e Tes_3 Pt_1
, con le quali collabora addirittura dal 1995, inizialmente come addetta alle Pt_5 pulizie e poi come addetta alla gestione del personale.
36. L'assunzione part-time alle dipendenze di è avvenuta solo in data 2.1.2017 e quindi successivamente all'instaurazione del primo rapporto di appalto (marzo
2016), all'evidente fine di attribuire allo stesso una parvenza di legalità: il ruolo di
Pag. 10 di 12 referente dell'appalto non è infatti stato conferito a personale organicamente e strutturalmente inserito nell'organizzazione aziendale dell'appaltatrice, ma a una persona che aveva sempre operato alle dipendenze della committente e per la quale è stata predisposta un'assunzione meramente strumentale.
37. È poi emerso che anche altri poteri tipicamente datoriali, quali l'autorizzazione ai congedi per ferie o la gestione di assenze e permessi, non erano esercitati da Contro
ma direttamente dalla titolare della committente Tes_3
38. Inoltre, anche sul piano della gestione amministrativa e cartolare del rapporto, Contro come la redazione e trasmissione delle buste paga, il ruolo di era assolutamente marginale e assente: è stato infatti riferito che i contratti di lavoro e le buste paga erano consegnati da e dalla dipendente di Pt_3 [...]
e che, qualora le lavoratrici riscontrassero problemi nelle buste paga, Parte_7 ogni tentativo di contattare via mail o telefono il personale amministrativo di Contro risultava vano e le dipendenti si rivolgevano direttamente a Tes_3
39. Anche i colloqui di assunzione del personale erano condotti direttamente da che forniva anche le divise e il materiale di lavoro. Tes_3
40. Se era necessario effettuare sostituzioni per assenza di una dipendente, era a individuare il dipendente supplente, il cui nominativo era comunicato Pt_3
Contro solo successivamente a
41. Diverse lavoratrici, in sede di escussione ispettiva, il cui contenuto è stato confermato in questa sede, hanno addirittura riferito di essere convinte di essere dipendenti di o comunque della sig. e di avere appreso di essere Pt_1 Tes_3
Contro assunte da solo consultando l'intestazione delle buste paga, con ciò confermandosi che l'apparente appaltatrice ha in realtà messo in atto una somministrazione di manodopera al di fuori dagli stringenti limiti e requisiti prescritti dalla legge.
42. Dall'illegittimità dell'appalto discende la responsabilità diretta di per il Pt_1 pagamento dei contributi insoluti relativi alle posizioni delle lavoratrici messe a Contro disposizione da con conseguente debenza delle poste creditorie indicate nell'avviso di addebito opposto, da ritenersi accertate anche nel quantum in
Pag. 11 di 12 assenza di specifiche contestazioni della ricorrente in merito alla correttezza dei conteggi operati dall'Ente impositore.
43. Non può, infine, essere accolta l'eccezione di estinzione del debito contributivo per presunto pagamento da parte del formale datore di lavoro, non essendo emerso dagli atti e dai documenti di causa neppure alcun principio di prova in merito all'avvenuto corretto adempimento degli oneri contributivi da parte di Contro
44. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito opposto;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1
che liquida in € 10.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 24/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), in persona del l.r. p. t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv. BRUNELLI MICHELE e PERRICONE ELENA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Parma, viale Fratti 36;
RICORRENTE contro
Controparte_1
PA ( ), in persona del l. r. p. t., oa e difeso avv. GIROLDI P.IVA_2
VALERIA, elettivamente domiciliato C/O 43100 PA;
CP_1
CONVENUTA OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«In via preliminare: Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo, autorizzare ex art. 420 c.p.c. e 102 e Contr seguenti cpc la chiamata in causa della (C.F.: , Parte_2 P.IVA_3 iscritta al Registro delle Imprese di Roma con numero REA RM- 1507933, fallita in data
28.05.2022, con sentenza di fallimento n. 293/2022 del Tribunale di Roma, in persona del suo
Curatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Fabio Quojani, con conseguente differimento della prima udienza, nel rispetto dei termini di legge a comparire;
nel merito: “Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito impugnato, previo ogni altro più opportuno provvedimento, del caso di legge: in via principale: dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, nullo, illegittimo, infondato, o come meglio insanabilmente improduttivo di giuridici effetti l'avviso di addebito e comunque non dovute le somme richieste in epigrafe;
per l'effetto, ordinare lo sgravio o il rimborso delle somme, nell'ultimo caso con la condanna dell'amministrazione al relativo pagamento”. Col favore delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione: in via preliminare
1. dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società CP_3 nel merito
2. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per le motivazioni argomentate in premessa con integrale conferma dell'opposto avviso
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di vizi formali dell'avviso e/o in ogni caso per quanto occorrer possa
3. Dichiarare fondate le pretese dell'istituto come argomentate in premessa ed accertate nel verbale in atti sub 1, condannando al pagamento delle somme intimate CP_4 nell'avviso di addebito o in quelle diverse somme, inferiori o superiori, che si riterranno dovute all'esito del giudizio
Pag. 2 di 12 In via di ulteriore subordine e salvo gravame, anche ai sensi art 418 cpc (eventualmente fissata udienza)
4. anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse lecito l'appalto stipulato tra e CP_4 dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento delle debenze Controparte_5 contributive, per i titoli di cui al verbale allegato sub1 ed alla presente memoria,
5. e per l'effetto voglia L'Ill.mo Tribunale adito condannare parte ricorrente, a CP_4 versare la complessiva somma di € 86.315,73 a titolo di contributi periodo 12/2017-
04/2021, oltre successive maturate e maturande per i medesimi titoli fino al saldo o le diverse somme che verranno accertate in corso di causa in ogni caso ed i via di estremo subordine,
6. ritenute fondate le contestazioni di ut supra allegate argomentate e suffragate, CP_1 condanni la ricorrente al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute all'esito del giudizio
Il tutto anche in esito a disponendo ctu che sin d'ora si chiede.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.9.2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 378 2023 00002848 08 000 di con il quale le CP_1 era stato ingiunto il pagamento di € 143.118,11 a titolo di contributi omessi e relativi interessi e sanzioni per i periodi dal 12/2017 al 04/2021.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto.
3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali, nonché mediante l'acquisizione dei verbali istruttori di altri contenziosi inerenti alle sanzioni e agli avvisi di addebito emessi sulla base dello stesso verbale di accertamento su cui si fonda l'avviso di addebito opposto.
4. In data 17.4.2024, i difensori dell'opponente hanno depositato dichiarazione di rinuncia al mandato, ma la parte non ha poi nominato un nuovo difensore.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
Pag. 3 di 12 6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Preliminarmente, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in capo a non risultando dagli atti di causa che i contributi di cui è richiesto il Controparte_3 pagamento siano stati oggetto di cessione a tale società.
8. Ancora in via preliminare, deve poi ravvisarsi la totale inconferenza dell'eccezione di decadenza del potere sanzionatorio per violazione del termine di cui all'art. 14
l. 689/1981 e di conseguente nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 12/2023, dato che il presente giudizio non ha affatto a oggetto la legittimità di tale ordinanza- ingiunzione, riguardando invece l'avviso di addebito per i contributi omessi.
9. Occorre premettere che l'avviso di addebito opposto è stato emesso sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021005961/DDL del 17.2.2023, nel quale i funzionari ispettivi di ITL e CP_1 hanno riscontrato la non genuinità dell'appalto stipulato tra la società ricorrente e la che avrebbe dissimulato una Controparte_6 somministrazione illecita di manodopera, con conseguente instaurazione di rapporti di lavoro tra i dipendenti della appaltante e la committente e responsabilità diretta di quest'ultima per i relativi oneri contributivi.
10. La questione giuridica sottesa alla presente controversia concerne quindi l'accertamento del carattere genuino o fittizio dell'appalto stipulato tra e Pt_1
Contro
ai fini della sua risoluzione, è opportuno premettere brevi cenni in merito al quadro normativo di riferimento.
11. L'art. 29 co. 1 d.lgs. 276/2003 prevede che l'appalto di distingue dalla somministrazione di lavoro per la contemporanea sussistenza di due elementi:
l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
l'assunzione del rischio di impresa da parte del soggetto appaltatore.
Pag. 4 di 12 12. Con specifico riferimento ai c.d. appalti labour intensive, nei quali l'elemento prevalente in cui si estrinseca l'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatrice consiste nella fornitura di manodopera dalla stessa gestita, la giurisprudenza di legittimità ha così stabilito (Cass. n. 21413/2019 e Cass. n. 14371/2020):
«negli appalti c.d. “leggeri” in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti».
13. È quindi necessario accertare se ITL, su cui grava l'onere di provare la fondatezza delle violazioni contestate alla società ricorrente (Cass. 10 agosto 2007, n. 19615), abbia dimostrato la natura non genuina dell'appalto intercorso tra e Pt_1
Contro : ossia se sussistesse o meo una effettiva gestione dei propri dipendenti da parte della appaltatrice o se questi fossero in realtà sottoposti alla eterodirezione non intermediata della committente.
14. In merito, deve ricordarsi che i verbali redatti dall' che riportano Tes_1
dichiarazioni di terzi non hanno valore di piena prova della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni. L'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale, infatti, si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertante in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio (v. a es. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre
2022, n. 36573)
15. È quindi necessario procedere alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita nel corso di questa causa e delle altre cause aventi parimenti a oggetto la liceità dell'appalto tra e Pt_1 CP_2
16. La teste ha riferito quanto segue: Tes_2
«Ho lavorato per la mi sono licenziata credo da 1 anno e Controparte_6 mezzo-2. Facevo pulizie dei condomini. Mi dava direttive la sig. La sig. Parte_3
Pag. 5 di 12 mi diceva dove dovevo andare a pulire. Era lei il contatto che mi indicava i Pt_3 tempi e i luoghi di lavoro.
Conosco la sig. la vedevo quando andavo in ufficio. La salutavo, non mi dava Tes_3 indicazioni».
17. La teste a reso le seguenti dichiarazioni: Tes_4
«Confermo le dichiarazioni di cui alla richiesta di intervento sub doc.
4. Confermo che la firma in calce alla richiesta di intervento è la mia.
Ho sentito il nome non so se fosse il datore;
MG o firmavano i Pt_1 Pt_1 contratti, non ricordo quale delle due. La sig. mi dava indicazioni, mi diceva in Tes_3 quali condomini dovevo andare. Le persone che trovavo in sede o nei condomini erano la sig. la sig. e la sig. . Preciso che la sig. la vedevo più in Tes_3 Pt_3 Pt_4 Tes_3 ufficio, le sig. e anche nei condomini, ma non tutti i giorni;
in alcune Pt_3 Pt_4 giornate avevo già ricevuto indicazioni e mi recavo autonomamente nei condomini;
contattavo le referenti se avevo bisogno di detersivi o per questioni di buste paga. Loro mi chiamavano in caso di necessità di variazioni dei lavori da fare.
Le buste paga le dava la sig. più precisamente, quando me le consegnavano in Pt_3 ufficio c'era anche la sig. successivamente me le hanno inviato per mail Tes_3 dall'indirizzo della sig. . Pt_3
18. La teste a riferito quanto segue: Tes_5
«Lavoravo per MG, ricevevo indicazioni da Parte_3
Conosco di vista la vedevo quando andava in ufficio di via Testimone_6 Pt_1 Con Caduti di Superga, per prendere i detersivi. Non so se le indicazioni arrivassero da avevo le mie scale assegnate da Parte_3
Con Le buste paga arrivavano da e me le inviava per mail». Parte_3
19. La teste ha altresì confermato il contenuto delle dichiarazioni che aveva reso in sede ispettiva, precisando che, in tale sede, con l'appellativo si riferiva a CP_7
Parte_3
20. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Pt_3
«Ho svolto il ruolo di referente di e impartivo direttive alle lavoratrici, CP_6 decidevo unicamente io quali condomini pulire;
la sig. faceva solo la contabilità. Tes_3
Decido io a chi assegnare i condomini, le scale, le sostituzioni. I condomini chiamano, chiedono il preventivo, lo mandiamo all'amministratore e lui approva. Sono assunta da
Pag. 6 di 12 Con e MG. I preventivi vengono inviati per conto di non di La gestione Pt_5 Pt_5 amministrativa di Alka e Movima è gestita dalla sig. Tes_3
Sono stata assunta da dal 1995: ho iniziato per qualche anno a pulire le scale;
poi Pt_5 sono passata a gestire il lavoro e il personale, più o meno dal 2000».
21. La teste ha altresì confermato il contenuto delle dichiarazioni che aveva reso in sede ispettiva.
22. La teste una delle ispettrici che ha redatto il verbale di accertamento, ha Tes_7
riferito quanto segue:
Con «Ci sono state denunce di lavoratrici che hanno parlato della ditta Movima, e di Pt_5 sia e Nel mio verbale mi sono occupata dei rapporti tra CP_6 Controparte_6
e Le lavoratrici lamentavano di non ricevere regolarmente le Pt_1 Controparte_6 retribuzioni dal datore, che pensavano fosse ma che scoprirono essere Testimone_6 dalle buste paga Risultavano retribuzioni più basse, non riconoscimento Controparte_6 di indennità spettanti e altro. Riferirono che per le ferie si interfacciavano con la sig.
e con le sue dipendenti e Si rivolgevano alla sig. per Tes_3 Pt_3 CP_8 Pt_3 le divise, le indicazioni sul lavoro da fare, gli orari e tutto ciò che riguarda l'aspetto operativo del lavoro.
L'accesso ispettivo è stato fatto presso le sedi di e che erano nello stesso Pt_5 Pt_1 ufficio. Le lavoratrici non sapevano se si rivolgessero alla ditta o alla ditta Pt_5 Pt_1
Abbiamo chiesto sommarie informazioni alla titolare e alle dipendenti e Pt_3
CP_8
Per le lavoratrici avevamo alcune dichiarazioni nella richiesta di intervento e altre le
Con abbiamo sentite a campione. È emerso che nessuno di si era mai presentato: c'erano
Con stati contatti telefonici tra la titolare e un referente di Roma di tale .
Tes_3 Per_1
Con Alcuni numeri di telefono di personale di erano stati forniti dalla sig. e dalle
Tes_3 sue dipendenti alle lavoratrici, ma nessuno rispondeva mai, quindi loro si rivolgevano alla
Con sig. Abbiamo acquisito documentazione sia da sia dalla sig. Dal
Tes_3
Tes_3 confronto della documentazione sono emerse irregolarità nel rapporto di lavoro e nel
Con rapporto delle due società della sig. e La gestione operativa del rapporto era
Tes_3 effettuata dalla sig. e dalle sue impiegate e la prima per la
Tes_3 Pt_3 CP_8 gestione operativa e il loro affiancamento sul campo, la seconda per la gestione contabile;
Con effettuava la sola gestione formale: le aveva assunte come risultava dal loro LUL, ma
Con le buste paga, intestate erano trasmesse tramite e Pt_1 Pt_5
Pag. 7 di 12 MG aveva assunto part time la sig. a cui era stato detto che doveva darsi una Pt_3 parvenza di regolarità all'appalto, che richiedeva un referente dell'appaltatrice. Confermo che il contratto di appalto è stato disconosciuto anche per il fatto che la sig. è Pt_3 Con stata assunta da dopo l'inizio dell'appalto».
23. La teste una delle ispettrici che ha redatto il verbale di accertamento, ha Tes_8
riferito quanto segue:
CP_ «Sono ex Ispettrice di Sono stata in ispezione unitamente ai colleghi dell'ITL. Il verbale è frutto di un'operazione unitaria tra e ITL. Sul luogo di lavoro la sig. CP_1 ci ha detto di essere dipendente di In loco abbiamo fatto un controllo Pt_3 Pt_1 Con tramite banche dati e abbiamo visto che risultava assunta part time anche da allora Con lo ha confermato. Il rapporto di lavoro con è cominciato dopo l'appalto. Pt_3
Abbiamo disconosciuto l'appalto in quanto tutte le lavoratrici hanno detto che si riferivano solo a e a non c'erano postazioni MG;
il materiale fornito era Pt_3 Tes_3 tutto di c'è una commistione tra e in quanto entrambe le società Tes_3 Pt_5 Pt_1 fanno capo alla sig. diceva alle lavoratrici dove andare, le insegnava il Tes_3 Pt_3 lavoro. Anche per la retribuzione si rivolgevano a Pt_3
Le attività ispettive sono consistite nell'esame delle denunce e delle dichiarazioni raccolte successivamente, nell'acceso ispettivo e nell'esame della documentazione.
Con Ci siamo rivolti a tramite varie email per avere la documentazione;
ci hanno trasmesso la documentazione ma non siamo mai riusciti a parlare con referenti MG.
Abbiamo chiesto i programmi di lavoro a entrambe le società ma non le abbiamo mai ottenute, infatti abbiamo dovuto fare l'accertamento sulla base del minimale».
24. La teste ha riferito quanto segue: Tes_9
«Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni da me rese in atti sub doc. 3
confermo che la sottoscrizione è mia e che le dichiarazioni verbalizzate mi erano CP_1 state rilette prima che io le sottoscrivessi.
ADR ho concordato il mio piano di lavoro con ogni tanto mi Testimone_6 chiamava una tale per sostituzioni, variazioni o per portare materiale ma il piano di CP_7 lavoro è stato fatto da . Testimone_6
25. La teste ha riferito quanto segue: Tes_10
«Pulivo i condomini per conto di non ricordo che datore di lavoro Testimone_6 fosse indicato nelle buste paga. Le direttive di lavoro mi erano date da tale che ci CP_7 diceva dove andare a pulire e per quanto tempo. Ogni tanto mi interfacciavo direttamente con se avevo qualche problema in merito alla mia retribuzione andavo Testimone_6
Pag. 8 di 12 da lei. Per quanto riguarda le ferie, le chiedevo principalmente ad e Testimone_6 ogni tanto a CP_7
ADR quando ero assente per malattia comunicavo il certificato ad Non Tes_6 ricordo di avere chiesto permessi. Gli strumenti di lavoro mi erano forniti da Tes_6
Non ho mai ricevuto rimproveri o richiami disciplinari da parte di
[...] Parte_6
ADR da quanto so io il capo di era .
[...] CP_7 Testimone_6
26. La teste a reso le seguenti dichiarazioni: Tes_11
«Pulivo i condomini dal 2012 fino al 2019.
Le direttive di lavoro mi erano date da tale che ci diceva dove andare a pulire e CP_7 per quanto tempo.
Non conosco personalmente ma so chi è. Testimone_6
Le buste paga arrivavano da Roma, non ricordo cosa c'era scritto. Non ricordo una Contr società di nome
Per problemi con la busta paga, ferie, malattia, permessi andavo da CP_7
Gli strumenti di lavoro mi erano forniti da CP_7
ADR non so chi era il capo di . CP_7
27. La teste ha riferito quanto segue: Tes_12
«Confermo l'autografia della sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti;
confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Confermo che mi sono state rilette prima di averle sottoscritte.
ADR non ho avuto rapporti personali con la sig. la vedevo solo di vista quando Tes_3 andavo in ufficio.
Attualmente lavoro ancora per Movima-Cavalli, gli ordini mi sono sempre dati . Pt_3
28. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_13
«Confermo il contenuto delle mie dichiarazioni in atti e l'autografia della mia sottoscrizione;
le dichiarazioni mi erano state rilette prima che io le sottoscrivessi».
29. La teste ha riferito quanto segue: Tes_14
«Confermo il contenuto delle mie dichiarazioni in atti e l'autografia della mia sottoscrizione. Con Preciso che per quasi un anno provai a chiamare la sig. di e solo una volta mi Tes_15 rispose che quando avessero avuto informazioni dalla sig. avrebbero proceduto Tes_6 ai pagamenti. A un certo punto poi il numero è diventato inesistente. Le dichiarazioni mi erano state rilette prima che le abbia sottoscritte.
Pag. 9 di 12 ADR conosco le sig. e;
ci coordinava, dicendoci dove andare a CP_7 Pt_4 CP_7 lavorare e che turni fare e era la segretaria in ufficio. Pt_4
Le telefonate a le ho fatte nel 2018 quando ancora lavoravo. È diventato Tes_15 inesistente il numero verso la fine del 2018».
30. Infine, la teste ha reso le seguenti dichiarazioni: CP_8
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni in atti.
Con ADR il personale assunto tramite prendeva direttive per il lavoro da effettuare da
. Parte_3
31. Dalle deposizioni testimoniali emerge la piena conferma della tesi degli enti accertanti in merito al carattere illecito dell'appalto intercorso tra e Pt_1
CP_2
32. Le lavoratrici addette alle pulizie hanno infatti concordemente riferito che, pur Contro essendo formalmente dipendenti di tale società non era in alcun modo coinvolta nella direzione operativa delle mansioni espletate dalle dipendenti.
33. Le direttive alle dipendenti erano infatti impartite o direttamente dalla titolare o da (nota alle dipendenti con l'appellativo Testimone_6 Parte_3
), la quale coordinava le lavoratrici, si occupava della formazione al CP_7 lavoro, organizzava i turni e indicava alle dipendenti in quali condomini recarsi per eseguire il servizio di pulizia delle scale richiesto dai clienti.
34. A questo proposito, è opportuno precisare che, benché fosse stata Pt_3
Contro formalmente assunto da tale circostanza non è sufficiente ad assicurare la legittimità dell'appalto.
35. Dal compendio probatorio in atti è infatti emerso che è una Pt_3
collaboratrice storica della sig. e delle imprese da questa gestite e Tes_3 Pt_1
, con le quali collabora addirittura dal 1995, inizialmente come addetta alle Pt_5 pulizie e poi come addetta alla gestione del personale.
36. L'assunzione part-time alle dipendenze di è avvenuta solo in data 2.1.2017 e quindi successivamente all'instaurazione del primo rapporto di appalto (marzo
2016), all'evidente fine di attribuire allo stesso una parvenza di legalità: il ruolo di
Pag. 10 di 12 referente dell'appalto non è infatti stato conferito a personale organicamente e strutturalmente inserito nell'organizzazione aziendale dell'appaltatrice, ma a una persona che aveva sempre operato alle dipendenze della committente e per la quale è stata predisposta un'assunzione meramente strumentale.
37. È poi emerso che anche altri poteri tipicamente datoriali, quali l'autorizzazione ai congedi per ferie o la gestione di assenze e permessi, non erano esercitati da Contro
ma direttamente dalla titolare della committente Tes_3
38. Inoltre, anche sul piano della gestione amministrativa e cartolare del rapporto, Contro come la redazione e trasmissione delle buste paga, il ruolo di era assolutamente marginale e assente: è stato infatti riferito che i contratti di lavoro e le buste paga erano consegnati da e dalla dipendente di Pt_3 [...]
e che, qualora le lavoratrici riscontrassero problemi nelle buste paga, Parte_7 ogni tentativo di contattare via mail o telefono il personale amministrativo di Contro risultava vano e le dipendenti si rivolgevano direttamente a Tes_3
39. Anche i colloqui di assunzione del personale erano condotti direttamente da che forniva anche le divise e il materiale di lavoro. Tes_3
40. Se era necessario effettuare sostituzioni per assenza di una dipendente, era a individuare il dipendente supplente, il cui nominativo era comunicato Pt_3
Contro solo successivamente a
41. Diverse lavoratrici, in sede di escussione ispettiva, il cui contenuto è stato confermato in questa sede, hanno addirittura riferito di essere convinte di essere dipendenti di o comunque della sig. e di avere appreso di essere Pt_1 Tes_3
Contro assunte da solo consultando l'intestazione delle buste paga, con ciò confermandosi che l'apparente appaltatrice ha in realtà messo in atto una somministrazione di manodopera al di fuori dagli stringenti limiti e requisiti prescritti dalla legge.
42. Dall'illegittimità dell'appalto discende la responsabilità diretta di per il Pt_1 pagamento dei contributi insoluti relativi alle posizioni delle lavoratrici messe a Contro disposizione da con conseguente debenza delle poste creditorie indicate nell'avviso di addebito opposto, da ritenersi accertate anche nel quantum in
Pag. 11 di 12 assenza di specifiche contestazioni della ricorrente in merito alla correttezza dei conteggi operati dall'Ente impositore.
43. Non può, infine, essere accolta l'eccezione di estinzione del debito contributivo per presunto pagamento da parte del formale datore di lavoro, non essendo emerso dagli atti e dai documenti di causa neppure alcun principio di prova in merito all'avvenuto corretto adempimento degli oneri contributivi da parte di Contro
44. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito opposto;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1
che liquida in € 10.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 24/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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