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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/11/2024, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1163/2024 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. DE SANTIS ELISABETTA e dall'avv. FORANI FRANCESCA, contro
(c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. MAGISTRELLI MARINA
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni allegate all'istanza del 31.10.2024, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 12.11.2024. Fatto e Diritto
Nelle more del procedimento le parti hanno trovato un accordo sulle condizioni del divorzio, di tal ché all'odierna udienza (tenuta con modalità cartolare) il giudice relatore ha disposto il mutamento del rito da contenzioso a congiunto. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 28.7.2007 a
Macerata, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo Comune, atto n. 30, parte 2, Serie A.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 9.3.2020 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 4.6.2024, data di presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 12.11.2024. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative al figlio minore rispondenti al suo superiore interesse.
Le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate, alla luce dell'esito concordato del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e in conformità alle Parte_1 Controparte_1 condizioni da loro concordate, come allegate all'istanza del 31.10.2024;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 12 novembre 2024
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala' Pag. 3 a 3