Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilita' non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non puo' avvenire che per giusta causa ai sensi dell' articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.
7 agosto 1966
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilita' non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non puo' avvenire che per giusta causa ai sensi dell' articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.
Commentari • 106
- 1. Divieto licenziamento Covid dirigentiAvv. Andrea Sisti · https://www.chiarini.com/ · 3 marzo 2021
[…] Il licenziamento individuale del dirigente Per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli artt. 1 e 3 legge 604/1966, il licenziamento (dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato) – con preavviso – è legittimo solo se sorretto da un giustificato motivo oggettivo (“ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”) oppure soggettivo (“un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro”). […]
Leggi di più… - 2. Jobs Act e tutela reale: effetti della mancata preventiva contestazione disciplinareAvv. Franco Rindone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 12 giugno 2017
[…] v'è così da chiedersi se nell'ipotesi ora evidenziata abbia ancora valenza effettiva nel nostro ordinamento il principio sancito dall'art. 1 della Legge 604 del 1966 secondo il quale "il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo." L'intervento giurisprudenziale qui in esame. […]
Leggi di più… - 3. Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica: è legittimo?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 19 giugno 2018
[…] Secondo la ricorrente, infatti, la Corte d'appello, nel rigettare la sua domanda, non avrebbe dato corretta applicazione agli artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966 e agli artt. 1463 e 1464 c.c., avendo la stessa erroneamente ritenuto che spettasse alla lavoratrice dimostrare la “esistenza di diversi posti di lavoro cui avrebbe potuto essere adibita”. […]
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[…] Da ultimo, la Corte ricorda come non sia applicabile al dirigente – non ha rilievo se si tratti di dirigente apicale ovvero di dirigenti medi o minori – la disciplina dettata dalle leggi n. 604 del 1966 o quella della legge n. 300 del 1970, ed ai fini della legittimità (o meno) del licenziamento deve farsi riferimento alla nozione della giustificatezza, la quale non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1 della legge n. 604 del 1966, ma è molto più ampia e può fondarsi sia su ragioni soggettive ascrivibili al dirigente, sia su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, […]
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[…] Osservava la ricorrente, in particolare, che la Corte d'appello non avrebbe correttamente applicato gli artt. [[n2119cc] c.c. e gli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, in quanto la stessa non avrebbe valutato adeguatamente la sussistenza di una “giusta causa di recesso”, rappresentata dal fatto che il lavoratore, più volte, aveva fatto a meno di rilasciare lo scontrino al momento della vendita della merce e dell'incasso del corrispettivo. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Lecco, sentenza 12/03/2021, n. 61Provvedimento: […] 2. È pacifico che il contratto intercorso tra le parti sia un contratto a tempo determinato (cfr. docc. nn. 5 e 7 attorei), sicchè va escluso che ad esso si applichi la disciplina dettata dalla legislazione speciale in materia di licenziamenti illegittimi, che interessa solo i contratti di lavoro a tempo indeterminato (cfr. art. 1 legge 604/1966, art. 1 d.lgs.vo n. 23/2015).Leggi di più...
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- 2. Trib. Roma, sentenza 10/10/2022, n. 8191Provvedimento: […] 3) per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e comunque l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento intimato in data 14.3.2020, in quanto non sorretto da alcuna legittima causa e/o motivo soggettivo ovvero oggettivo, ex art. 1 legge 604/1966, art. 2119 c.c. per le motivazioni indicate in epigrafe;Leggi di più...
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- 3. Trib. Lecco, sentenza 19/07/2021, n. 152Provvedimento: […] Centro per l'impiego, sub doc. n. 1 e dalle copie delle buste paga, sub doc. n. 4 della parte ricorrente), va escluso che ad esso si applichi la disciplina dettata dalla legislazione speciale in materia di licenziamenti illegittimi, che interessa solo i contratti di lavoro a tempo indeterminato (cfr. art. 1 legge 604/1966, art. 1 d.lgs.vo n. 23/2015). In assenza di specificheLeggi di più...
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- 4. Trib. Milano, sentenza 17/06/2021, n. 1682Provvedimento: […] Instaurato e avviato il rapporto di lavoro, lo stesso non poteva che essere risolto – ex art. 1 Legge 604/1966 – “per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo”, in ossequio agli obblighi di cui all'art. 2, co. 1 e 2, Legge 604/1966 a mente del quale “il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”.Leggi di più...
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