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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9769 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9601/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9601 del ruolo generale per gli affari contenziosi del 2021 vertente
TRA
(C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Sturdà (C.F. ) ed C.F._2
Cont elettivamente domiciliato presso lo Studio in Roma, Via Ovidio, 32, giusta procura allegata all'atto di citazione;
Attor
e
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. , (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._6 Controparte_6
), (C.F. , C.F._7 Controparte_7 C.F._8
(C.F. , (C.F. Controparte_8 C.F._9 Controparte_9
, (C.F. , C.F._10 CP_10 C.F._11 CP_11
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._12 CP_12
), tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Prof. Mario Sanino (C.F. C.F._13
) e dagli Avv.ti Fabrizio Viola (C.F. ) e Ilaria C.F._14 C.F._15
OM (C.F. ) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, C.F._16
1 e domicilio fisico lo Studio Legale Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180, giuste deleghe allegate alla comparsa di costituzione;
Convenut
i
E
C.F. e P/IVA ) con riferimento al rischio Controparte_13 P.IVA_1 assunto con i certificati nn. 10580558Y-LB – 10581896G-LB – 10581160A-LB – 10581534B-LB –
10580297A-LB – 10580381G-LB – 10580308D-LB – 10580386W-LB – 10580396O-LB –
10581105T-LB – 10580301A-LB), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Grasso (C.F. ) del Foro di Roma, ed elettivamente C.F._17 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via degli Scialoja 3, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione;
E
con riferimento al rischio assunto con i certificati Controparte_13 nn. 10578080T-LB e 10556650G-LB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Guido Foglia (C.F. e Giorgio Grasso C.F._18
(C.F. ) del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito C.F._17 in Roma (RM), Via delle Quattro Fontane 161, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
Terze chiamate
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale (risarcimento del danno derivante dall'illegittimo diniego opposto ad istanza di accesso documentale ex articolo 22 della legge n. 241 del 1990)
decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni di parte infra allegate
2 Per l'attore
Per i convenuti
3 Per le terze chiamate
4 5 6 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.01.2021, il dott. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Roma i dott.ri Controparte_2 Controparte_3 CP_5 [...]
, , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
quali membri del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'
[...] Controparte_14 di Roma (d'ora in avanti
[...] Controparte_15
Consiglio di Disciplina), per sentirli rispondere di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittimo diniego all'istanza di accesso documentale ex articolo 22 della legge n. 241 del 1990 da lui presentata al fine di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento disciplinare archiviato nei confronti del Dott. , per il quale egli Controparte_16 aveva presentato l'esposto in sede disciplinare.
A conforto della propria domanda l'attore riferiva, in sintesi, che:
- il Dott. , in qualità di Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine di Roma, Parte_1
Revisore Legale, nonché registrato nell'elenco dei revisori degli Enti Locali, aveva svolto diversi e complessi incarichi professionali a far data dal 2011 nell'interesse della Dott.ssa e Parte_2 di alcune società dalla stessa costituite e amministrate per l'esecuzione di singole operazioni;
- nel corso dell'anno 2017, il rapporto di fiducia tra il professionista e la cliente veniva meno a causa delle condotte del Dott. (Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale Controparte_3 dell' di Roma) e del di lui figlio, Dott. poiché questi ultimi, coinvolti CP_15 CP_17 dall'attore nelle attività professionali con la citata cliente, screditavano l'operato del Dott. , Parte_1 al punto che la Dott.ssa decideva di porre fine alla relazione professionale;
Pt_2
- il 13 ottobre 2017, il Dott. consegnava nelle mani del Dott. - Parte_1 Controparte_16 professionista indicato dalla Dott.ssa e dal suo nuovo consulente, Dott. - la Pt_2 Controparte_3 documentazione in proprio possesso, relativa alle Società e alla dott.ssa n proprio, segnalando Pt_2
– in quella come in separate occasioni – la mancata corresponsione da parte della (ex) cliente dei compensi dovuti per le numerose attività prestate;
- stante il mancato pagamento delle spettanze professionali, l'attore avviava un contenzioso civile nei confronti della società riconducibile alla (ex) cliente;
Parte_3
- in seguito, anche la dott.ssa avviava nei confronti dell'odierno attore un giudizio civile e Pt_2 presentava un esposto per alcuni inadempimenti di natura professionale, dal quale scaturiva l'apertura di un procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'ODCEC;
7 - il Dott. presentava, poi, due esposti al Consiglio di Disciplina nei confronti del Parte_1
Dott. e nei confronti del Dott. rappresentando come questi Controparte_16 CP_17 ultimi lo avevano sostituito nei rapporti con la propria cliente senza verificare che quest'ultimo fosse stato remunerato per l'attività prestata;
- il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'ODCEC disponeva l'archiviazione del procedimento disciplinare promosso nei confronti del Dott. sulla base dell'esposto dell'odierno attore, e CP_16 disponeva il rinvio a giudizio del Dott. nell'ambito del procedimento disciplinare promosso Parte_1 sulla base degli esposti della Dott.ssa Pt_2
- in data 1.7.2019, il Dott. presentava istanza di accesso documentale ex art. 22 e ss. L. Parte_1
241/1990 per prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti sottesi al provvedimento di archiviazione reso dal Consiglio di Disciplina nei riguardi del Dott. evidenziando di essere CP_16 portatore di un interesse qualificato in qualità di autore dell'esposto e titolare di pretese creditorie collegate all'oggetto del medesimo e argomentando che l'accesso era motivato sulla base dell'esigenza di difendersi compiutamente nel parallelo procedimento disciplinare instaurato nei propri confronti;
- il Consiglio di Disciplina, con provvedimento del 6.8.2019, rigettava l'istanza di accesso agli atti dell'odierno attore;
- il Dott. proponeva ricorso ex art.116 c.p.a. avverso il diniego opposto dal Consiglio di Parte_1
Disciplina;
- il TAR adito, con sentenza pubblicata in data 11.8.2020 n. 9178/2020, accoglieva il ricorso dell'odierno attore e condannava la PA all'esibizione della documentazione richiesta, decisione confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza pubblicata il 29.01.2021;
- l'illegittimo diniego opposto dal di Disciplina all'istanza di accesso cagionava al CP_15 dott. danni patrimoniali (Euro 35.150,00 con riferimento alle spese sostenute per Parte_1 richiedere, sollecitare e diffidare il Consiglio di Disciplina ad agire correttamente rispetto all'istanza di accesso, e a quelle sostenute per il giudizio amministrativo;
Euro 150.000,00 con riferimento al valore del decremento dei ricavi professionali determinato dalla menomazione della capacità lavorativa per il peggioramento dello stato psico-fisico dell'attore, conseguente all'illegittimo diniego all'istanza di accesso documentale) e non patrimoniali (Euro 23.000,00 a titolo di danno biologico;
somme da determinare in via equitativa a titolo di danno morale ed esistenziale);
8 1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.03.2021 si costituivano in giudizio i convenuti contestando integralmente la domanda di parte attrice e chiedendone il rigetto, per le seguenti ragioni.
In via pregiudiziale, i convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in materia di danni asseritamente conseguenti al diniego di accesso agli atti del fascicolo disciplinare aperto presso il , vertendosi in materia di diritto di accesso Controparte_15 ai documenti, devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c.p.a.;
In via preliminare, eccepivano: a) il difetto di interesse dell'attore, rappresentando come, al termine del contenzioso in sede amministrativa, le sue pretese erano state già pienamente soddisfatte con l'ostensione dei documenti amministrativi richiesti;
b) il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, evidenziando come le doglianze dell'attore si riferivano a una delibera del Consiglio di
Disciplina, soggetto giuridico avente piena legittimazione negoziale, processuale e funzionale, e non al comportamento dei singoli componenti dell'organo assembleare. Al riguardo osservavano, inoltre, che i convenuti e si erano astenuti “per motivi di conoscenza Controparte_3 Controparte_2 personale e di opportunità” mentre e erano addirittura assenti CP_12 Controparte_11 nel giorno della seduta in cui veniva adottata la delibera di rigetto dell'istanza di accesso documentale;
c) la nullità della citazione per genericità, astrattezza ed indeterminatezza dell'atto.
Nel merito, i convenuti osservavano che: a) non era configurabile alcuna fattispecie di responsabilità extracontrattuale a loro carico, per difetto di antigiuridicità del comportamento ovvero di colpa dell'organo deliberante;
b) l'attore non aveva dato alcuna prova dei danni patiti in conseguenza dell'asserito comportamento illegittimo dei convenuti.
Con il medesimo atto i convenuti chiedevano di essere autorizzati alla citazione della compagnia assicuratrice , in virtù della polizza sottoscritta da ciascuno dei Controparte_13 convenuti e, dall'altro lato della , giusta polizza sottoscritta dal CP_13 Controparte_13
Consiglio dell' di Roma a tutela dei Controparte_18 componenti del proprio Collegio di disciplina, per essere manlevati da ogni danno nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta la propria responsabilità.
1.3. Autorizzata la chiamata e svolto l'incombente, si costituivano in giudizio con comparse depositate il 16.09.2021 le compagnie assicuratrici, contestando nel merito la pretesa attorea, associandosi a quanto osservato dai convenuti, e deducevano l'inoperatività delle polizze invocate dai convenuti.
9 1.4. Concessi alle parti i termini ex art.183 VI comma c.p.c., il Giudice ammetteva la prova per interpello dell'attore, riservando ogni altra valutazione sulle istanze istruttorie all'esito dell'udienza del 17.05.2022.
All'esito di tale udienza, il Giudice istruttore, sciogliendo la riserva, invitava le parti a comparire in presenza all'udienza del 27.9.2022 per valutare la possibilità di definizione transattiva della lite.
Preso atto dell'impossibilità di definire in via alternativa la lite, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni innanzi al giudice titolare (Dott. Guido Garavaglia) all'udienza del 28.6.2023.
Il Giudice, ritenendo di dover giudicare preliminarmente sull'eccezione del difetto di giurisdizione, rinviava la causa all'udienza del 27.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata all'udienza cartolare del 13.11.2024.
Con ordinanza sostitutiva ex art.127 ter c.p.c. di detta udienza, in data 23.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§§§
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo va accolta.
2.1. In via generale, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo è fondato sulla causa petendi, vale a dire sulla consistenza della posizione giuridica soggettiva e della sua oggettiva qualificazione nei termini di diritto soggettivo, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione ordinaria, o interesse legittimo, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione amministrativa.
Tale dicotomia riflette la distinzione tra le categorie di carenza e cattivo uso del potere amministrativo, tale per cui, quando il potere esiste ma è mal esercitato, il soggetto vanta una posizione di interesse legittimo, la cui giurisdizione spetta al giudice amministrativo;
quando, invece, la pubblica amministrazione pretende di esercitare un potere in assenza di qualsivoglia attribuzione legislativa, la situazione giuridica soggettiva del privato va qualificata come diritto soggettivo e la relativa controversia è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.
Unitamente al descritto criterio, l'art. 103 Cost prevede che al giudice amministrativo sia devoluta la giurisdizione anche dei diritti soggettivi limitatamente alle “particolare materie indicate dalla legge”.
Tali materie devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che anche in queste la pubblica amministrazione deve agire come autorità o mediante comportamenti almeno mediatamente riconducibili al potere amministrativo (Corte Cost. sentt. nn.204/2004 e 191/2006). 10 2.2. Al fine di valutare la corretta giurisdizione per la presente controversia occorre individuare compiutamente l'oggetto del giudizio.
Ebbene, la domanda formulata dall'odierno attore risulta diretta ad ottenere il risarcimento del danno da lui subito, secondo la sua prospettazione, “quale diretta conseguenza dell'opposto, illegittimo, diniego al diritto dell'esponente Dott. di accedere, ex art.22 e ss. L. 241/1990 (mediante Parte_1 visione ed estrazione di copia), agli atti e documenti sottesi al provvedimento di archiviazione disposto dal Consiglio di Disciplina nei riguardi del Dott. (pag.11 – atto di citazione). CP_16
In buona sostanza, quindi, l'attore si duole dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali che gli sarebbero stati asseritamente cagionati da un provvedimento amministrativo illegittimo, impugnato e annullato innanzi al giudice amministrativo.
2.3. La materia del diritto di accesso rientra tra quelle ricomprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
L'art.133 c.p.a. prevede che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di (…); 6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa”.
L'art.7, comma 5 c.p.a. stabilisce che nelle materie di giurisdizione esclusiva indicate dalla legge e dall'art. 133 c.p.a., il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
2.4. Pertanto, per stabilire a quale giurisdizione debba essere demandata la cognizione della presente controversia, non è necessario soffermarsi in ordine alla – pur dibattuta – qualificazione dogmatica, nei termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, della posizione giuridica soggettiva di chi è interessato all'ostensione di documenti amministrativi.
Ciò in quanto, stando alle richiamate disposizioni normative, il legislatore ha espressamente statuito che sulla domanda risarcitoria per i danni conseguenti all'adozione di un provvedimento illegittimo in materia di accesso va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2.5. A conforto di tale conclusione può essere richiamata la giurisprudenza amministrativa, che è granitica nel ritenere sussistente la propria giurisdizione in ordine alle controversie risarcitorie derivanti dall'illegittimo diniego alle istanze di accesso amministrativo (ex multis Cons. Stato sent.
n.5714/2021, TAR Lombardia-Milano sent. n.51 del 14 gennaio 2019, TAR Campania-Napoli sent.
n.221 del 9.01.2024, quest'ultima in tema di richiesta di risarcimento danni per ritardato accesso agli atti amministrativi).
11 3. Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione in capo a questo Tribunale a favore del Giudice
Amministrativo (TAR territorialmente competente), con preclusione a questo Giudice dell'esame delle ulteriori questioni poste dalle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
4.1. Parte attrice va condannata a rifondere le spese di lite ai convenuti da liquidarsi come in dispositivo sulla base dei valori previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in base al disputatum (euro 185.150,00) e all'impegno difensivo;
considerato che
la causa viene definita in rito, si ritiene di diminuire del 30 % i valori medi di fase e di escludere gli aumenti di cui all'art.4, comma
2, per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
4.2. Parte attrice va condannata a rifondere le spese della terza chiamata in garanzia
[...] on riferimento al rischio assunto con i certificati nn. 10580558Y- Controparte_13
LB – 10581896G-LB – 10581160A-LB – 10581534B-LB – 10580297A-LB – 10580381G-LB –
10580308D-LB – 10580386W-LB – 10580396O-LB – 10581105T-LB – 10580301A-LB, da liquidarsi come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 aggiornati al
D.M. 147/2022, considerato che la causa viene definita in rito.
4.3. In relazione alla chiamata in garanzia con Controparte_13 riferimento al rischio assunto con i certificati nn. 10578080T-LB e 10556650G-LB, occorre osservare quanto segue.
Per i certificati di polizza in questione risulta come “Assicurato” soltanto il “Consiglio/Collegio dell'Ordine Professionale”, vale a dire l' Controparte_14
L'art. 1 delle polizze, rubricato “oggetto dell'assicurazione”, stabilisce che “Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per fatti e/o atti connessi all'esercizio delle sue funzioni per danni cagionati a terzi, compresi gli iscritti agli Ordini e ai Collegi”.
Ebbene, come rilevato dagli odierni convenuti con la formulazione della eccezione di difetto di legittimazione passiva, né il né, tantomeno, l' Controparte_15 [...] sono parti del giudizio e, come visto, le suddette polizze Controparte_14 assicurative potrebbero essere utilmente attivate solo da tali soggetti e non certo dai singoli membri Co del Consiglio Disciplina.
Per tali ragioni, la presente chiamata in garanzia dell'assicurazione da parte dei convenuti si appalesa del tutto ultronea.
12 Questi vanno quindi condannati, in base al principio di causalità, a rifondere in solido le spese sostenute dalla terza chiamata, da liquidarsi come in dispositivo sulla base dello scaglione di riferimento (in questo caso per valore indeterminabile) e dei parametri del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), con riduzione del 30 %, considerata la scarsa complessità delle questioni di diritto affrontate.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione per materia del giudice ordinario in materia di domanda risarcitoria per i danni conseguenti all'illegittimo diniego opposto a un'istanza di accesso documentale ex artt. 22 e ss l. n. 241/1990 e afferma la giurisdizione del giudice amministrativo
(TAR) territorialmente competente;
2. Condanna. a rifondere le spese di lite nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, che liquida in euro
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
9872,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, del contributo unificato ove corrisposto, Iva e Cpa secondo legge;
4. Condanna a rifondere le spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_13 [...] con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. 10580558Y-LB – CP_13
10581896G-LB – 10581160A-LB – 10581534B-LB – 10580297A-LB – 10580381G-LB –
10580308D-LB – 10580386W-LB – 10580396O-LB – 10581105T-LB – 10580301A-LB, che liquida in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, del contributo unificato ove corrisposto, Iva e Cpa secondo legge;
5. Condanna Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
in solido tra loro, a rifondere le spese di lite nei confronti di CP_12 [...] on riferimento al rischio assunto con i certificati nn. 10578080T- Controparte_13
LB e , che liquida in euro 5.330,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese NumeroDiC_1 forfettarie al 15 %, del contributo unificato ove corrisposto, Iva e Cpa secondo legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Atto redatto con l'attività di studio e collaborazione del MOT dott. Lorenzo Del Castello.
13 Così decisa in Roma il 25.06.2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9601 del ruolo generale per gli affari contenziosi del 2021 vertente
TRA
(C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Sturdà (C.F. ) ed C.F._2
Cont elettivamente domiciliato presso lo Studio in Roma, Via Ovidio, 32, giusta procura allegata all'atto di citazione;
Attor
e
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. , (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._6 Controparte_6
), (C.F. , C.F._7 Controparte_7 C.F._8
(C.F. , (C.F. Controparte_8 C.F._9 Controparte_9
, (C.F. , C.F._10 CP_10 C.F._11 CP_11
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._12 CP_12
), tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Prof. Mario Sanino (C.F. C.F._13
) e dagli Avv.ti Fabrizio Viola (C.F. ) e Ilaria C.F._14 C.F._15
OM (C.F. ) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, C.F._16
1 e domicilio fisico lo Studio Legale Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180, giuste deleghe allegate alla comparsa di costituzione;
Convenut
i
E
C.F. e P/IVA ) con riferimento al rischio Controparte_13 P.IVA_1 assunto con i certificati nn. 10580558Y-LB – 10581896G-LB – 10581160A-LB – 10581534B-LB –
10580297A-LB – 10580381G-LB – 10580308D-LB – 10580386W-LB – 10580396O-LB –
10581105T-LB – 10580301A-LB), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Grasso (C.F. ) del Foro di Roma, ed elettivamente C.F._17 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via degli Scialoja 3, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione;
E
con riferimento al rischio assunto con i certificati Controparte_13 nn. 10578080T-LB e 10556650G-LB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Guido Foglia (C.F. e Giorgio Grasso C.F._18
(C.F. ) del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito C.F._17 in Roma (RM), Via delle Quattro Fontane 161, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
Terze chiamate
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale (risarcimento del danno derivante dall'illegittimo diniego opposto ad istanza di accesso documentale ex articolo 22 della legge n. 241 del 1990)
decisa dopo la scadenza dei termini di legge sulle conclusioni di parte infra allegate
2 Per l'attore
Per i convenuti
3 Per le terze chiamate
4 5 6 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.01.2021, il dott. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Roma i dott.ri Controparte_2 Controparte_3 CP_5 [...]
, , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
quali membri del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'
[...] Controparte_14 di Roma (d'ora in avanti
[...] Controparte_15
Consiglio di Disciplina), per sentirli rispondere di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittimo diniego all'istanza di accesso documentale ex articolo 22 della legge n. 241 del 1990 da lui presentata al fine di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento disciplinare archiviato nei confronti del Dott. , per il quale egli Controparte_16 aveva presentato l'esposto in sede disciplinare.
A conforto della propria domanda l'attore riferiva, in sintesi, che:
- il Dott. , in qualità di Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine di Roma, Parte_1
Revisore Legale, nonché registrato nell'elenco dei revisori degli Enti Locali, aveva svolto diversi e complessi incarichi professionali a far data dal 2011 nell'interesse della Dott.ssa e Parte_2 di alcune società dalla stessa costituite e amministrate per l'esecuzione di singole operazioni;
- nel corso dell'anno 2017, il rapporto di fiducia tra il professionista e la cliente veniva meno a causa delle condotte del Dott. (Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale Controparte_3 dell' di Roma) e del di lui figlio, Dott. poiché questi ultimi, coinvolti CP_15 CP_17 dall'attore nelle attività professionali con la citata cliente, screditavano l'operato del Dott. , Parte_1 al punto che la Dott.ssa decideva di porre fine alla relazione professionale;
Pt_2
- il 13 ottobre 2017, il Dott. consegnava nelle mani del Dott. - Parte_1 Controparte_16 professionista indicato dalla Dott.ssa e dal suo nuovo consulente, Dott. - la Pt_2 Controparte_3 documentazione in proprio possesso, relativa alle Società e alla dott.ssa n proprio, segnalando Pt_2
– in quella come in separate occasioni – la mancata corresponsione da parte della (ex) cliente dei compensi dovuti per le numerose attività prestate;
- stante il mancato pagamento delle spettanze professionali, l'attore avviava un contenzioso civile nei confronti della società riconducibile alla (ex) cliente;
Parte_3
- in seguito, anche la dott.ssa avviava nei confronti dell'odierno attore un giudizio civile e Pt_2 presentava un esposto per alcuni inadempimenti di natura professionale, dal quale scaturiva l'apertura di un procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'ODCEC;
7 - il Dott. presentava, poi, due esposti al Consiglio di Disciplina nei confronti del Parte_1
Dott. e nei confronti del Dott. rappresentando come questi Controparte_16 CP_17 ultimi lo avevano sostituito nei rapporti con la propria cliente senza verificare che quest'ultimo fosse stato remunerato per l'attività prestata;
- il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'ODCEC disponeva l'archiviazione del procedimento disciplinare promosso nei confronti del Dott. sulla base dell'esposto dell'odierno attore, e CP_16 disponeva il rinvio a giudizio del Dott. nell'ambito del procedimento disciplinare promosso Parte_1 sulla base degli esposti della Dott.ssa Pt_2
- in data 1.7.2019, il Dott. presentava istanza di accesso documentale ex art. 22 e ss. L. Parte_1
241/1990 per prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti sottesi al provvedimento di archiviazione reso dal Consiglio di Disciplina nei riguardi del Dott. evidenziando di essere CP_16 portatore di un interesse qualificato in qualità di autore dell'esposto e titolare di pretese creditorie collegate all'oggetto del medesimo e argomentando che l'accesso era motivato sulla base dell'esigenza di difendersi compiutamente nel parallelo procedimento disciplinare instaurato nei propri confronti;
- il Consiglio di Disciplina, con provvedimento del 6.8.2019, rigettava l'istanza di accesso agli atti dell'odierno attore;
- il Dott. proponeva ricorso ex art.116 c.p.a. avverso il diniego opposto dal Consiglio di Parte_1
Disciplina;
- il TAR adito, con sentenza pubblicata in data 11.8.2020 n. 9178/2020, accoglieva il ricorso dell'odierno attore e condannava la PA all'esibizione della documentazione richiesta, decisione confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza pubblicata il 29.01.2021;
- l'illegittimo diniego opposto dal di Disciplina all'istanza di accesso cagionava al CP_15 dott. danni patrimoniali (Euro 35.150,00 con riferimento alle spese sostenute per Parte_1 richiedere, sollecitare e diffidare il Consiglio di Disciplina ad agire correttamente rispetto all'istanza di accesso, e a quelle sostenute per il giudizio amministrativo;
Euro 150.000,00 con riferimento al valore del decremento dei ricavi professionali determinato dalla menomazione della capacità lavorativa per il peggioramento dello stato psico-fisico dell'attore, conseguente all'illegittimo diniego all'istanza di accesso documentale) e non patrimoniali (Euro 23.000,00 a titolo di danno biologico;
somme da determinare in via equitativa a titolo di danno morale ed esistenziale);
8 1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.03.2021 si costituivano in giudizio i convenuti contestando integralmente la domanda di parte attrice e chiedendone il rigetto, per le seguenti ragioni.
In via pregiudiziale, i convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in materia di danni asseritamente conseguenti al diniego di accesso agli atti del fascicolo disciplinare aperto presso il , vertendosi in materia di diritto di accesso Controparte_15 ai documenti, devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c.p.a.;
In via preliminare, eccepivano: a) il difetto di interesse dell'attore, rappresentando come, al termine del contenzioso in sede amministrativa, le sue pretese erano state già pienamente soddisfatte con l'ostensione dei documenti amministrativi richiesti;
b) il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, evidenziando come le doglianze dell'attore si riferivano a una delibera del Consiglio di
Disciplina, soggetto giuridico avente piena legittimazione negoziale, processuale e funzionale, e non al comportamento dei singoli componenti dell'organo assembleare. Al riguardo osservavano, inoltre, che i convenuti e si erano astenuti “per motivi di conoscenza Controparte_3 Controparte_2 personale e di opportunità” mentre e erano addirittura assenti CP_12 Controparte_11 nel giorno della seduta in cui veniva adottata la delibera di rigetto dell'istanza di accesso documentale;
c) la nullità della citazione per genericità, astrattezza ed indeterminatezza dell'atto.
Nel merito, i convenuti osservavano che: a) non era configurabile alcuna fattispecie di responsabilità extracontrattuale a loro carico, per difetto di antigiuridicità del comportamento ovvero di colpa dell'organo deliberante;
b) l'attore non aveva dato alcuna prova dei danni patiti in conseguenza dell'asserito comportamento illegittimo dei convenuti.
Con il medesimo atto i convenuti chiedevano di essere autorizzati alla citazione della compagnia assicuratrice , in virtù della polizza sottoscritta da ciascuno dei Controparte_13 convenuti e, dall'altro lato della , giusta polizza sottoscritta dal CP_13 Controparte_13
Consiglio dell' di Roma a tutela dei Controparte_18 componenti del proprio Collegio di disciplina, per essere manlevati da ogni danno nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta la propria responsabilità.
1.3. Autorizzata la chiamata e svolto l'incombente, si costituivano in giudizio con comparse depositate il 16.09.2021 le compagnie assicuratrici, contestando nel merito la pretesa attorea, associandosi a quanto osservato dai convenuti, e deducevano l'inoperatività delle polizze invocate dai convenuti.
9 1.4. Concessi alle parti i termini ex art.183 VI comma c.p.c., il Giudice ammetteva la prova per interpello dell'attore, riservando ogni altra valutazione sulle istanze istruttorie all'esito dell'udienza del 17.05.2022.
All'esito di tale udienza, il Giudice istruttore, sciogliendo la riserva, invitava le parti a comparire in presenza all'udienza del 27.9.2022 per valutare la possibilità di definizione transattiva della lite.
Preso atto dell'impossibilità di definire in via alternativa la lite, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni innanzi al giudice titolare (Dott. Guido Garavaglia) all'udienza del 28.6.2023.
Il Giudice, ritenendo di dover giudicare preliminarmente sull'eccezione del difetto di giurisdizione, rinviava la causa all'udienza del 27.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata all'udienza cartolare del 13.11.2024.
Con ordinanza sostitutiva ex art.127 ter c.p.c. di detta udienza, in data 23.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§§§
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo va accolta.
2.1. In via generale, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo è fondato sulla causa petendi, vale a dire sulla consistenza della posizione giuridica soggettiva e della sua oggettiva qualificazione nei termini di diritto soggettivo, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione ordinaria, o interesse legittimo, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione amministrativa.
Tale dicotomia riflette la distinzione tra le categorie di carenza e cattivo uso del potere amministrativo, tale per cui, quando il potere esiste ma è mal esercitato, il soggetto vanta una posizione di interesse legittimo, la cui giurisdizione spetta al giudice amministrativo;
quando, invece, la pubblica amministrazione pretende di esercitare un potere in assenza di qualsivoglia attribuzione legislativa, la situazione giuridica soggettiva del privato va qualificata come diritto soggettivo e la relativa controversia è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.
Unitamente al descritto criterio, l'art. 103 Cost prevede che al giudice amministrativo sia devoluta la giurisdizione anche dei diritti soggettivi limitatamente alle “particolare materie indicate dalla legge”.
Tali materie devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che anche in queste la pubblica amministrazione deve agire come autorità o mediante comportamenti almeno mediatamente riconducibili al potere amministrativo (Corte Cost. sentt. nn.204/2004 e 191/2006). 10 2.2. Al fine di valutare la corretta giurisdizione per la presente controversia occorre individuare compiutamente l'oggetto del giudizio.
Ebbene, la domanda formulata dall'odierno attore risulta diretta ad ottenere il risarcimento del danno da lui subito, secondo la sua prospettazione, “quale diretta conseguenza dell'opposto, illegittimo, diniego al diritto dell'esponente Dott. di accedere, ex art.22 e ss. L. 241/1990 (mediante Parte_1 visione ed estrazione di copia), agli atti e documenti sottesi al provvedimento di archiviazione disposto dal Consiglio di Disciplina nei riguardi del Dott. (pag.11 – atto di citazione). CP_16
In buona sostanza, quindi, l'attore si duole dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali che gli sarebbero stati asseritamente cagionati da un provvedimento amministrativo illegittimo, impugnato e annullato innanzi al giudice amministrativo.
2.3. La materia del diritto di accesso rientra tra quelle ricomprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
L'art.133 c.p.a. prevede che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di (…); 6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa”.
L'art.7, comma 5 c.p.a. stabilisce che nelle materie di giurisdizione esclusiva indicate dalla legge e dall'art. 133 c.p.a., il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
2.4. Pertanto, per stabilire a quale giurisdizione debba essere demandata la cognizione della presente controversia, non è necessario soffermarsi in ordine alla – pur dibattuta – qualificazione dogmatica, nei termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, della posizione giuridica soggettiva di chi è interessato all'ostensione di documenti amministrativi.
Ciò in quanto, stando alle richiamate disposizioni normative, il legislatore ha espressamente statuito che sulla domanda risarcitoria per i danni conseguenti all'adozione di un provvedimento illegittimo in materia di accesso va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2.5. A conforto di tale conclusione può essere richiamata la giurisprudenza amministrativa, che è granitica nel ritenere sussistente la propria giurisdizione in ordine alle controversie risarcitorie derivanti dall'illegittimo diniego alle istanze di accesso amministrativo (ex multis Cons. Stato sent.
n.5714/2021, TAR Lombardia-Milano sent. n.51 del 14 gennaio 2019, TAR Campania-Napoli sent.
n.221 del 9.01.2024, quest'ultima in tema di richiesta di risarcimento danni per ritardato accesso agli atti amministrativi).
11 3. Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione in capo a questo Tribunale a favore del Giudice
Amministrativo (TAR territorialmente competente), con preclusione a questo Giudice dell'esame delle ulteriori questioni poste dalle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
4.1. Parte attrice va condannata a rifondere le spese di lite ai convenuti da liquidarsi come in dispositivo sulla base dei valori previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in base al disputatum (euro 185.150,00) e all'impegno difensivo;
considerato che
la causa viene definita in rito, si ritiene di diminuire del 30 % i valori medi di fase e di escludere gli aumenti di cui all'art.4, comma
2, per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
4.2. Parte attrice va condannata a rifondere le spese della terza chiamata in garanzia
[...] on riferimento al rischio assunto con i certificati nn. 10580558Y- Controparte_13
LB – 10581896G-LB – 10581160A-LB – 10581534B-LB – 10580297A-LB – 10580381G-LB –
10580308D-LB – 10580386W-LB – 10580396O-LB – 10581105T-LB – 10580301A-LB, da liquidarsi come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 aggiornati al
D.M. 147/2022, considerato che la causa viene definita in rito.
4.3. In relazione alla chiamata in garanzia con Controparte_13 riferimento al rischio assunto con i certificati nn. 10578080T-LB e 10556650G-LB, occorre osservare quanto segue.
Per i certificati di polizza in questione risulta come “Assicurato” soltanto il “Consiglio/Collegio dell'Ordine Professionale”, vale a dire l' Controparte_14
L'art. 1 delle polizze, rubricato “oggetto dell'assicurazione”, stabilisce che “Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per fatti e/o atti connessi all'esercizio delle sue funzioni per danni cagionati a terzi, compresi gli iscritti agli Ordini e ai Collegi”.
Ebbene, come rilevato dagli odierni convenuti con la formulazione della eccezione di difetto di legittimazione passiva, né il né, tantomeno, l' Controparte_15 [...] sono parti del giudizio e, come visto, le suddette polizze Controparte_14 assicurative potrebbero essere utilmente attivate solo da tali soggetti e non certo dai singoli membri Co del Consiglio Disciplina.
Per tali ragioni, la presente chiamata in garanzia dell'assicurazione da parte dei convenuti si appalesa del tutto ultronea.
12 Questi vanno quindi condannati, in base al principio di causalità, a rifondere in solido le spese sostenute dalla terza chiamata, da liquidarsi come in dispositivo sulla base dello scaglione di riferimento (in questo caso per valore indeterminabile) e dei parametri del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), con riduzione del 30 %, considerata la scarsa complessità delle questioni di diritto affrontate.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione per materia del giudice ordinario in materia di domanda risarcitoria per i danni conseguenti all'illegittimo diniego opposto a un'istanza di accesso documentale ex artt. 22 e ss l. n. 241/1990 e afferma la giurisdizione del giudice amministrativo
(TAR) territorialmente competente;
2. Condanna. a rifondere le spese di lite nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, che liquida in euro
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
9872,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, del contributo unificato ove corrisposto, Iva e Cpa secondo legge;
4. Condanna a rifondere le spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_13 [...] con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. 10580558Y-LB – CP_13
10581896G-LB – 10581160A-LB – 10581534B-LB – 10580297A-LB – 10580381G-LB –
10580308D-LB – 10580386W-LB – 10580396O-LB – 10581105T-LB – 10580301A-LB, che liquida in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, del contributo unificato ove corrisposto, Iva e Cpa secondo legge;
5. Condanna Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
in solido tra loro, a rifondere le spese di lite nei confronti di CP_12 [...] on riferimento al rischio assunto con i certificati nn. 10578080T- Controparte_13
LB e , che liquida in euro 5.330,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese NumeroDiC_1 forfettarie al 15 %, del contributo unificato ove corrisposto, Iva e Cpa secondo legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Atto redatto con l'attività di studio e collaborazione del MOT dott. Lorenzo Del Castello.
13 Così decisa in Roma il 25.06.2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
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