Articolo 332 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 331Articolo 333
Versione
6 maggio 1952
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Versione
7 gennaio 1999
Art. 332.
(( (Visto sulla licenza).)) ((1. Per le navi adibite al traffico, la licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorita' marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validita' e per il pagamento delle relative tasse.
2. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima o all'acquacoltura, la licenza di navigazione e' sottoposta ogni tre anni al visto della autorita' marittima che l'ha rilasciata, in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.))
Entrata in vigore il 7 gennaio 1999
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