(( (Visto sulla licenza).)) ((1. Per le navi adibite al traffico, la licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorita' marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validita' e per il pagamento delle relative tasse.
2. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima o all'acquacoltura, la licenza di navigazione e' sottoposta ogni tre anni al visto della autorita' marittima che l'ha rilasciata, in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.))