Provvedimento: […] Essendo provata la sussistenza del licenziamento oggetto di causa, non risulta, invece, dimostrata la comunicazione per iscritto del citato recesso alla ricorrente (circostanza della cui prova è comunque onerata la parte datoriale) in spregio all'art. 2 legge 604/1966 sicché il recesso oggetto di causa va reputato inefficace. […] Anche il termine decadenziale per il deposito del ricorso giudiziale di 180 giorni di cui all'art. 6, comma 2, legge 604/1966 non può trovare applicazione in relazione alle ipotesi di licenziamento orale in quanto la relativa decorrenza è normativamente stabilita dal momento dell'impugnativa stragiudiziale (che, come già osservato, non può avere luogo in relazione al licenziamento orale).
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