Provvedimento: […] La lettera di recesso è a-causale poiché non indica la ragione che ha portato al licenziamento: viola, pertanto, il disposto dell'art. 2 legge 604/1966 novellato. La conseguenza dell'insussistenza della motivazione è l'applicazione della tutela di cui agli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2015, poichè la stessa ricorrente dà atto che il convenuto aveva meno di 15 dipendenti Posta, quindi, la risoluzione del rapporto alla data del licenziamento, visti i parametri di riferimento, essenzialmente la durata della prestazione e la condotta datoriale, la ha diritto al pagamento di un'indennità risarcitoria quantificabile in Parte_1
Leggi di più...