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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1059/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1059/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Corrado Canafoglia;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Corrado Canafoglia.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “- 1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza per ragioni legate alla figlia minore . Per_1
- 2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in EN via Venezia 29.
- Con riferimento ai figli , e , oggi maggiorenni, gli Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
stessi continueranno a risiedere con la madre nella casa familiare di EN, via Venezia
n. 29.
- 3. Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un week- Parte_2 Per_1
end ogni due, dal venerdì sera alla domenica sera. Per il periodo delle vacanze natalizie la figlia trascorrerà, ad anni alterni, con la madre la settimana di Natale (dal 23.12 al 30.12)
e con il padre il seguente periodo festivo (dal 31.12 al 6.1). Quanto alle vacanze Pasquali la figlia trascorrerà, ad anni alterni la Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il
- 1 - padre. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, da concordare con anticipo tra i genitori anche in base agli impegni lavorativi di entrambi.
- 4. Il signor dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2
, minorenne, l'assegno mensile di €.400. I coniugi provvederanno inoltre alle spese Per_1
straordinarie necessarie per la figlia figli previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona nella misura del 50% ciascuno.
- 5. Il signor si obbliga a trasferire alla signora la quota Parte_2 Parte_1
del 50% di sua pertinenza della proprietà della casa coniugale, sita in EN, via Venezia
n. 29, acquistata in costanza di matrimonio, comprese le parti comuni ad essa afferenti ex art. 1117 c.c., così identificata catastalmente:
- a) appartamento al piano primo, sito in EN via Venezia n. 29, censito nel Catasto
Fabbricati al Foglio10, particella 832, sub. 2, classe 3, cat A/2, consistenza 7,5 vani, rendita
€. 716,58;
- b) vano al piano terra, sito in EN via Venezia n. 29, censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 10, particella 832, sub. 7, classe 6, cat C/6, consistenza mq 13, rendita €. 41,63.
Tale trasferimento viene eseguito a titolo di mantenimento una tantum della coniuge, in ragione della notevole differenza tra le rispettive retribuzioni e stipendi, di cui gli stessi beneficiano, e del maggior contributo che la signora ha dato, in costanza Parte_1
di matrimonio, per la cura e la crescita dei figli e della famiglia, costituita da 5 figli, di cui
l'ultima affetta da “grave ritardo evolutivo e disabilità intellettiva”. La signora Parte_1
negli anni ha sempre optato per un rapporto di lavoro subordinato part-time,
[...]
proprio per poter seguire il nucleo familiare, rinunciando alla propria carriera lavorativa
- 6. I coniugi dichiarano, con l'adempimento di quanto previsto al precedente paragrafo, di aver definito ogni ulteriore questione economico-patrimoniale derivante dalla loro separazione.
- 7. Entrambi i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto,
o altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2
sono sposati a EN (AN) il 03/10/1992, hanno chiesto la separazione consensuale.
- 2 - 2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 13.05.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore della coppia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Nulla invece con riferimento ai primi quattro figli della coppia, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, come precisato dal difensore dei ricorrenti nella memoria autorizzata depositata il 19.5.2025.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a EN (AN) il 03/10/1992, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di EN (AN) al n. 112, parte 2, serie A dell'anno
1992; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso;
- 3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1059/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Corrado Canafoglia;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Corrado Canafoglia.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “- 1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza per ragioni legate alla figlia minore . Per_1
- 2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in EN via Venezia 29.
- Con riferimento ai figli , e , oggi maggiorenni, gli Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
stessi continueranno a risiedere con la madre nella casa familiare di EN, via Venezia
n. 29.
- 3. Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un week- Parte_2 Per_1
end ogni due, dal venerdì sera alla domenica sera. Per il periodo delle vacanze natalizie la figlia trascorrerà, ad anni alterni, con la madre la settimana di Natale (dal 23.12 al 30.12)
e con il padre il seguente periodo festivo (dal 31.12 al 6.1). Quanto alle vacanze Pasquali la figlia trascorrerà, ad anni alterni la Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il
- 1 - padre. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, da concordare con anticipo tra i genitori anche in base agli impegni lavorativi di entrambi.
- 4. Il signor dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2
, minorenne, l'assegno mensile di €.400. I coniugi provvederanno inoltre alle spese Per_1
straordinarie necessarie per la figlia figli previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona nella misura del 50% ciascuno.
- 5. Il signor si obbliga a trasferire alla signora la quota Parte_2 Parte_1
del 50% di sua pertinenza della proprietà della casa coniugale, sita in EN, via Venezia
n. 29, acquistata in costanza di matrimonio, comprese le parti comuni ad essa afferenti ex art. 1117 c.c., così identificata catastalmente:
- a) appartamento al piano primo, sito in EN via Venezia n. 29, censito nel Catasto
Fabbricati al Foglio10, particella 832, sub. 2, classe 3, cat A/2, consistenza 7,5 vani, rendita
€. 716,58;
- b) vano al piano terra, sito in EN via Venezia n. 29, censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 10, particella 832, sub. 7, classe 6, cat C/6, consistenza mq 13, rendita €. 41,63.
Tale trasferimento viene eseguito a titolo di mantenimento una tantum della coniuge, in ragione della notevole differenza tra le rispettive retribuzioni e stipendi, di cui gli stessi beneficiano, e del maggior contributo che la signora ha dato, in costanza Parte_1
di matrimonio, per la cura e la crescita dei figli e della famiglia, costituita da 5 figli, di cui
l'ultima affetta da “grave ritardo evolutivo e disabilità intellettiva”. La signora Parte_1
negli anni ha sempre optato per un rapporto di lavoro subordinato part-time,
[...]
proprio per poter seguire il nucleo familiare, rinunciando alla propria carriera lavorativa
- 6. I coniugi dichiarano, con l'adempimento di quanto previsto al precedente paragrafo, di aver definito ogni ulteriore questione economico-patrimoniale derivante dalla loro separazione.
- 7. Entrambi i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto,
o altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2
sono sposati a EN (AN) il 03/10/1992, hanno chiesto la separazione consensuale.
- 2 - 2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 13.05.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore della coppia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Nulla invece con riferimento ai primi quattro figli della coppia, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, come precisato dal difensore dei ricorrenti nella memoria autorizzata depositata il 19.5.2025.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a EN (AN) il 03/10/1992, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di EN (AN) al n. 112, parte 2, serie A dell'anno
1992; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso;
- 3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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