Legge 5 dicembre 1986, n. 856

Commentari5

  • 1Decreto del Ministro degli Affari esteri del 12 luglio 2000
    https://www.asgi.it/

    Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento. [Sostituito dal D.M. 11 maggio 2011] Il Decreto Ministeriale è stato integralmente sostituito dal nuovo Decreto 11 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2011, n. 280. Si riporta di seguito e per esteso il testo previgente, rinviando alla lettura di quello attualmente in vigore. [Il Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno, della Giustizia, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per la Solidarietà Sociale Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione …

     Leggi di più…

  • 2Indennità 600 euro marittimi, richieste di riesame entro 11 aprile
    Redazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 24 marzo 2021

  • 3Lavoro marittimo
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021

    Questa voce è stata curata da Lorenzo Giasanti Scheda sintetica La regolazione giuridica di coloro che prestano la propria attività lavorativa nel settore marittimo è da sempre stata connotata da particolari caratteri di specialità rispetto alla disciplina applicabile al lavoro comune. Il complesso di norme che disciplinano il lavoro marittimo, che si possono rinvenire principalmente nel Codice della Navigazione (articoli 323-375 cod. nav.), hanno quale presupposto fondamentale il particolare ambiente di lavoro, la nave, e la modalità con cui si svolge la prestazione del lavoratore, spesso destinato a rimanere a bordo del natante per periodi anche piuttosto lunghi e sottoposto per tutto …

     Leggi di più…

  • 4Decreto del Ministro degli Affari esteri del 12 luglio 2000
    https://www.asgi.it/ · 12 luglio 2011

  • 5Risoluzione del 20/07/1988 n. 1317 - Min. Finanze - Imposte Dirette
    Min. Finanze · 20 luglio 1988

    L\'Istituto ... ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito al regime fiscale dei contributi erogati ad alcune societa\' del Gruppo in base agli artt. 7 e 8 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 ed in particolare se i contributi stessi debbono essere contabilizzati, per il loro integrale ammontare, tra i ricavi di esercizio in cui e\' emanato il relativo decreto di concessione, indipendentemente dal fatto che l\'ammontare stesso sia erogato in tre rate riferite agli anni 1986, 1987 e 1988. Al riguardo va premesso che, a norma dell\'art. 7 della citata legge 5 dicembre 1986, n. 856, il Ministro della Marina Mercantile, di concerto con il Ministro del Tesoro, e\' …

     Leggi di più…

Giurisprudenza27

Mostra tutto (27)
  • 1Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/05/2023, n. 543
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente 2. dr. Antonietta Savino Consigliere 3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 7.02.2023, riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1924/21 R. G. sezione lavoro, vertente TRA , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 , , rappresentati e difesi dall'avv. Guglielmo [...] Parte_5 Conca presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via Tommaso Caravita n. 10; Appellanti E in …
     Leggi di più...
    • servizio militare di leva·
    • art. 7 L. n. 412/1991·
    • art. 2052 D. Lgs. n. 66/2010·
    • art. 20 L. n. 958/1986·
    • sospensione rapporto di lavoro·
    • giurisdizione giudice del lavoro·
    • indennità di esclusività·
    • interesse ad agire·
    • computo anzianità di servizio·
    • progressione economica

  • 2Trib. Roma, sentenza 30/03/2023, n. 5119
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA In composizione monocratica Sezione fallimentare - XIV civile Il Giudice della XIV sezione civile, Dott.ssa Barbara Perna, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 63483 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente TRA la (C.F. in persona dei Commissari Straordinari, Avv. Parte_1 P.IVA_1 Beniamino Caravita di Toritto, Dott. Prof. Avv. Stefano Ambrosini, rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. Daniela De Paoli (cod. fisc. ; PEC C.F._1 ) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Piemonte …
     Leggi di più...
    • massimo scoperto·
    • consistenza e durevolezza rimesse·
    • interessi legali·
    • scientia decotionis·
    • spese processuali·
    • riassunzione giudizio·
    • interruzione del processo·
    • esenzione revocatoria·
    • art. 67 L.F.·
    • revocatoria fallimentare

  • 3Trib. Roma, sentenza 09/02/2023, n. 2245
    Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA In composizione monocratica Sezione fallimentare - XIV civile Il Giudice della XIV sezione civile, Dott.ssa Barbara Perna, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 53549 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, vertente TRA la (C.F. ) in persona dei Commissari Parte_1 P.IVA_1 Straordinari, Avv. Beniamino Caravita di Toritto, Dott. Prof. Avv. Controparte_1 Stefano Ambrosini, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Cappiello (cod. fisc. ; PEC C.F._1 ) presso il cui studio è elettivamente domiciliata Email_1 in Roma, …
     Leggi di più...
    • massimo scoperto·
    • interessi legali·
    • art. 111 c.p.c.·
    • scientia decotionis·
    • CTU·
    • spese processuali·
    • improcedibilità azione·
    • legittimazione passiva·
    • esenzione revocatoria·
    • successione a titolo particolare·
    • art. 67 L.F.·
    • revocatoria fallimentare

  • 4Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 20/05/2019, n. 295
    Provvedimento: Proc REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 295 /2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA in persona del Giudice Unico delle Pensioni Cons. Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di pensione, iscritto al n. 34164 del registro di segreteria, ad istanza di: X, nato a [...] il X ed ivi residente alla Via X (C.E X), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Orlando Mario Candiano del Foro di Bari, elettivamente domiciliato nel suo studio in Bari alla via Bovio 41; contro: - I.N.P.S., in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis …
     Leggi di più...
    • assorbimento perequazioni·
    • diritto quesito·
    • interessi legali·
    • prescrizione credito pensionistico·
    • svalutazione monetaria·
    • art. 43 DPR 1092/1973·
    • riliquidazione pensione·
    • autonomia contrattuale·
    • indennità integrativa speciale·
    • perequazione automatica·
    • competenze accessorie

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/10/2005, n. 20336
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione - Dott. PAPA Enrico - Consigliere - Dott. PREDEN Roberto - Consigliere - Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere - Dott. VARRONE Michele - Consigliere - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere - Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere - Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso gli Uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, …
     Leggi di più...
    • prepensionamenti ex art.10 legge n. 451 del 1994·
    • dubbi di legittimità costituzionale·
    • applicabilità·
    • disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma ottavo, d.lgs. n. 503 del 1992·
    • cumulo delle pensioni di vecchiaia e anzianità con il reddito da lavoro autonomo·
    • esclusione·
    • liquidazione·
    • assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti·
    • cumulo con la retribuzione·
    • previdenza (assicurazioni sociali)·
    • pensioni
Mostra tutto (27)

Versioni del testo

  • Titolo I : Programma di ristrutturazione dei servizi di trasporto merci di linea
  • Art. 1. 1. I servizi di trasporto merci di linea, di cui all' articolo 1, lettera b), della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , e successive modificazioni, esercitati, nel periodo dal 1 gennaio 1975 alla data di entrata in vigore della presente legge, da societa' del Gruppo Finmare, per i quali e' riconosciuta l'impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilita' per l'economia nazionale, sono oggetto di un programma di ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato.
    2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di cui al comma 1 e' approvato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, sulla base delle proposte formulate dalla Societa' finanziaria marittima (Finmare). Al fine di conseguire la maggiore possibile economicita' della gestione dei servizi e' consentita l'intercambiabilita', tra le societa' del Gruppo Finmare, dei mezzi nautici e delle linee o tratti di linea compresi nel programma.
    3. Il Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 1.
    NOTE

    Nota all'art. 1:
    Il testo dell' art. 1, lettera b), della legge 20 dicembre 1974, n. 684 (Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale) e' il seguente:
    "Art. 1. - Le Societa' di navigazione a partecipazione statale del gruppo Finmare concorrono a realizzare una nuova politica per conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei traffici, il potenziamento della flotta nazionale.
    Le anzidette societa' di navigazione, al cui capitale l'Istituto per la, ricostruzione industriale partecipa, direttamente o indirettamente, per almeno il 51 per cento esercitano, ai fini predetti, le seguenti attivita':
    (omissis) b) il trasporto di merci di linea, ai sensi del successivo articolo 4".
  • Art. 2. 1. Per i servizi di trasporto merci di linea previsti dall'articolo 1, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, e' autorizzato a corrispondere per un quinquennio, a decorrere dal 1 gennaio 1985, il contributo annuo di avviamento previsto dall' articolo 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , limitatamente al periodo di esercizio dei servizi con navi di proprieta' delle societa' indicate nell'articolo 1.
    2. Nei casi in cui in base al programma di cui all'articolo 1 le navi assegnate ai servizi saranno sostituite con navi di proprieta' di nuova costruzione, il contributo annuo di avviamento, commisurato al nuovo investimento, e' parimenti corrisposto per un quinquennio dall'entrata in servizio delle nuove unita'.
    3. In attesa che entrino in servizio le nuove navi, il contributo spettante per le navi che verranno sostituite sara' corrisposto per un periodo non superiore a quattro anni.
    4. La concessione del contributo di cui al comma 2, pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento, e' subordinata al prezzo di acquisto a livelli medi europei accertato, entro due mesi dall'ordinazione di ciascuna nave, da una apposita Commissione interministeriale, nominata dal Ministro della marina mercantile e composta da sei membri in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Il Presidente della Commissione e' designato, tra i suoi componenti, dal Ministro della marina mercantile ed il suo voto prevale in caso di parita'. La Commissione si avvale del giudizio di congruita' espresso dal Ministero della marina mercantile, nonche', se del caso, di perizie tecniche da parte di esperti nazionali o stranieri.
    5. Con la stessa procedura di cui al comma 1 e' autorizzata la corresponsione del contributo in dipendenza dell'eventuale trasferimento, nel periodo di contribuzione, della proprieta' delle navi tra le societa' del Gruppo Finmare o della immissione in servizio delle navi di proprieta' di nuova costruzione.
    6. In detta ipotesi spetta alla societa' cui e' trasferita la proprieta' della nave la quota residua del contributo.
    7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per gli anni dal 1985 al 1995, la spesa complessiva di lire 785 miliardi ripartita in ragione di lire 36 miliardi per il 1985, lire 36 miliardi per il 1986, lire 31 miliardi per il 1987, lire 30 miliardi per il 1988, lire 74 miliardi per il 1989, lire 80 miliardi per il 1990, lire 138 miliardi per il 1991, lire 132 miliardi per il 1992, lire 122 miliardi per il 1993, lire 53 miliardi per il 1994, lire 53 miliardi per il 1995.
    Nota all'art. 2:
    Il testo dell' art. 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , e' il seguente:
    "Art. 4. - Per le linee destinate al trasporto delle merci, previsto dall'art. 1, lettera b), il Ministro della marina mercantile e' autorizzato ha corrispondere, mediante apposite convenzioni da stipulare di concerto con i Ministri del bilancio e la programmazione economica del tesoro e delle partecipazioni statali, quando specifiche esigenze dell'economia nazionale rendano indispensabile l'avviamento di nuovi servizi, ovvero il mantenimento di determinate linee, per i quali venga riconosciuta la momentanea impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione:
    a) per i nuovi servizi, un contributo annuo di avviamento pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento per un periodo massimo di cinque anni.
    Nel caso in cui per l'avviamento dei nuovi servizi venga autorizzato il temporaneo noleggio a scafo nudo di navi in attesa dell'immissione in linea di nuove unita', il contributo di avviamento, fermo restando il limite massimo di cinque anni, e' pari al compenso di noleggio ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, detratte le spese di manutenzione e assicurazione eventualmente a carico del noleggiatore. Per le navi delle quali sia stato autorizzato il noleggio entro il 31 dicembre 1976; non si tiene conto, ai fini della determinazione del periodo di cinque anni di corresponsione del contributo di avviamento, della durata del noleggio, entro il limite di tre anni".