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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/11/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ND Di MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 311 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 promossa da:
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. Marcella Muzzu (C.F ; C.F._2
Attore
CONTRO
nata a [...] il [...] C.F. , contumace;
CP_1 C.F._3
Convenuta
Conclusioni di parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, previ gli incombenti di rito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione respinta, previo accertamento dei fatti di cui all'espositiva: 1) stante l'assenza di causa donandi e/o il vizio del consenso, conseguenti agli artifizi e raggiri posti in essere dalla in danno del Pt_2
, dichiarare la nullità della donazione di cui all'atto pubblico in data 09.07.2015, rep 104860/34414 Pt_1 Notaio , con cui ha donato a la piena proprietà dell'immobile in Persona_1 Parte_1 Parte_3 Tempio, via Graziani 17/a al NCEU Fgl. 183, part. 1406, con sentenza che tenga luogo dell'atto pubblico e attribuisca a la piena proprietà di tale immobile, ordinando al conservatore di Parte_1 CP_2 trascrivere l'emananda sentenza ai sensi di legge con esonero da responsabilità; 2) in via subordinata revocare per ingratitudine (calunnia/ingiuria grave) la donazione indiretta di cui all'atto pubblico in data 09.07.2015, rep 104860/34414 Notaio , con cui ha donato a la Persona_1 Parte_1 Parte_3 piena proprietà dell'immobile in Tempio, via Graziani 17/a al NCEU Fgl. 183, part. 1406, con sentenza che tenga luogo dell'atto pubblico e attribuisca a la piena proprietà di tale immobile, ordinando Parte_1 al conservatore di trascrivere l'emananda sentenza ai sensi di legge con esonero da responsabilità; 3) CP_2 in ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari di causa da liquidarsi ai sensi del TU spese dello stato in quanto l'esponente con delibera del 14.11.2017 è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione del 16/02/2018 conveniva in giudizio la moglie al Parte_1 CP_3 fine di ottenere la dichiarazione di nullità, ovvero l'annullamento, e in subordine la revoca per ingratitudine, dell'atto di donazione indiretta avente ad oggetto l'immobile sito in Tempio Pausania via Giagheddu 15, ora via Graziani 17/A, distinto in Catasto al f. 183, mapp. 1406, che l'attore aveva trasferito alla convenuta in data 9 luglio 2015 in occasione di un accordo di permuta con il sig.
[...]
Pt_4
L'attore deduceva che in data 20.08.2011 aveva contratto matrimonio con , e che da tale CP_3 unione era nato il figlio . Persona_2
Riferiva inoltre che, a causa del veto posto dalla , aveva cessava di corrispondere il CP_3 mantenimento ai figli nati dal primo matrimonio con la sig.ra che, stante tale Parte_5 inadempimento, nel 2014 aveva intrapreso azioni esecutive mobiliari e immobiliari al fine di recuperare il proprio credito.
Riferiva che il contenzioso con la ex moglie nera stato considerato con preoccupazione dalla convenuta, che temeva la riduzione delle risorse economiche per il sostentamento del proprio nucleo familiare.
Riferiva il che, proprio a causa di tale timore, e con il dichiarato fine di salvaguardare il Pt_1 patrimonio familiare da possibili azioni esecutive avanzate dalla ex moglie del , la gli Pt_1 CP_3 aveva espressamente richiesto l'intestazione in suo favore dell'immobile sopra indicato.
Riferiva infine che successivamente i coniugi erano addivenuti ad una separazione consensuale disposta con Decreto del Tribunale di Tempio Pausania n. 106/2016 - RG 1046/2016, che la stessa era fittizia, ed aveva il fine di non dover più corrispondere l'assegno di mantenimento alla ex moglie, e che la convivenza era proseguita sino al maggio 2017, data in cui la convenuta aveva abbandonato la casa familiare disinteressandosi dei figli e della famiglia.
Il Tribunale per i Minorenni di Sassari, con decreto del 27.09.2018, dichiarava la decadenza di
[...]
dalla responsabilità genitoriale. CP_3
La convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e la sua contumacia è stata dichiarata all'udienza del 8/05/2019.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testi .
All'udienza del 25.05.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini per le comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c..
La presente vicenda attiene ad una donazione indiretta, disciplinata dall'art. 809 c.c. con l'applicazione delle regole proprie delle donazioni.
L'art. 809 c.c. stabilisce che:” Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché' a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari”.
La donazione è un contratto col quale, per spirito di liberalità, il donante arricchisce il donatario, disponendo a favore di questo di un suo diritto o assumendo verso lo stesso un'obbligazione; suoi elementi essenziali sono l'arricchimento del donatario, cui corrisponde il depauperamento del donante, elemento oggettivo, e lo spirito di liberalità, elemento soggettivo, che deve essere
2 caratterizzato dall'assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale, secondo un intento pienamente discrezionale.
La donazione può essere revocata dal donante nei casi di ingratitudine e di sopravvenienza di figli del donante.
Ai fini della revocabilità per ingratitudine della donazione, occorre verificare se nella complessiva condotta del soggetto nei confronti del quale è stata disposta la donazione, sia ravvisabile "una mancanza di solidarietà e riconoscenza, nonché un malanimo tale da assurgere ad ingiuria" (Cass., 4 novembre 2011, n. 22936).
In questo senso, ed in relazione ai rapporti tra coniugi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario (cfr. Cass. n. 20722 del 13/08/2018; Cass. n. 7487/2011).
L'attore, nel caso in esame, ha prospettato la nullità della liberalità per assenza di causa donandi ovvero l'annullamento per vizi del consenso.
È indubbio che la causa tipica della donazione risieda nello spirito di liberalità; nel caso concreto, si allega che l'intestazione fu fittizia e pretesa dalla coniuge, al solo scopo di proteggere il patrimonio del marito.
Tuttavia, per annullare il negozio giuridico per vizi del consenso, occorre la rigorosa prova dell'esistenza di artifici o raggiri che abbiano inciso in modo decisivo sulla volontà del donante al momento dell'attribuzione.
Nel caso in esame, la prova fornita dall'attore ha natura indiziaria, essendo fondata esclusivamente su dichiarazioni dei familiari e su condotte successive all'atto che, pur significative nell'analisi della condotta generale, non raggiungono da sole la soglia per ritenere l'inesistenza dello spirito di liberalità al tempo della stipulazione.
Deve rilevarsi, del resto, che le esigenze di protezione del patrimonio familiare che i coniugi hanno avuto presenti al momento della stipulazione dell'atto, ben possono coesistere con lo spirito di liberalità manifestato in favore del coniuge, non essendo esso di per sé incompatibile con la causa tipica della donazione.
Ne consegue che la domanda principale di nullità/annullamento per vizi del consenso non può essere accolta, stante l'insufficienza di prove sul punto.
Ciò posto, osserva il Tribunale che le condotte poste in essere dalla convenuta successivamente alla donazione e prima della proposizione della domanda, integrano, per la loro gravità, reiterazione e idoneità lesiva, la causa di revoca tipizzata dall'ingiuria grave.
Essa non coincide con la mera offesa verbale, ma si realizza ogniqualvolta la condotta del donatario si concreti in comportamenti che, oggettivamente e soggettivamente, offendano in maniera
3 significativa l'onore, la dignità e il patrimonio morale del donante (cfr. Cass. civ., sez. II, 4 novembre 2011, n. 22936).
Dalla documentazione acquisita e dai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni in atti risulta che la convenuta, dal maggio 2017, ha abbandonato la casa familiare, rendendosi irreperibile e omettendo ogni cura verso i figli minori.
Tale abbandono materiale e morale è stato formalmente accertato dal Tribunale per i Minorenni con Decreto nr. Cron. 701/2018 (cfr. doc. 9 memorie 183 nr.1 parte attrice), con cui la convenuta è stata dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale.
Tale decadenza costituisce un dato obiettivo di eccezionale disvalore, idoneo a ledere in maniera grave l'onore e la dignità del coniuge-donante, traducendosi in una palese violazione dei doveri fondamentali di solidarietà familiare.
È inoltre provato l'intento della convenuta di denigrare il marito mediante l'invio di sms alle figlie (cfr. all. 21 parte attrice), contenenti allusioni a presunte molestie e violenze, a imminenti arresti del padre e ad allontanamenti dei minori, circostanze rivelatesi del tutto infondate, come confermato dalle dichiarazioni rese dalla teste , figlia della convenuta, in occasione delle dichiarazioni Tes_1 rese ai Carabinieri in data 27 giugno 2017 (cfr. doc.20 parte attrice).
La Spale, nella circostanza, riferiva infatti che: “Da quando mi sono trasferita con mia madre la stessa ha iniziato, man mano, a disinteressarsi di noi figli. La situazione è peggiorata dopo l'unione in matrimonio con . Mia madre, di fatto, si è sempre più disinteressata di noi figli e Parte_1 la responsabilità della famiglia l'ho assunta io con l'aiuto di (…) Mia madre non Parte_1 si interessava delle faccende di casa, della cura, dell'educazione e dello studio di noi figli. Di fatto, come detto, mi sono assunta personalmente tali responsabilità. lo provvedevo alle faccende di casa, alla cura dei miei fratelli, li seguivo nello studio, provvedevo a cucinare per loro ed anche per
[...]
. Quest'ultimo, compagno e successivamente marito di mia madre, in un primo momento Pt_1 non si avvedeva di tale situazione. Lo giudico una persona buona che si è sempre dedicato alla famiglia ma, di fatto, lavorava e lavora tuttora dalla mattina alla sera e quindi non si è inizialmente accorto della grave situazione che veniva a verificarsi in casa (…) Mia madre, in data 17.05.2017, sempre senza alcuna spiegazione ripartiva, da sola, lasciandoci definitivamente soli. Come sempre mi sono presa cura dei miei fratelli anche grazie alla collaborazione di . Nell'arco Parte_1 di tale assenza, che perduta a tutt'oggi, mia madre ha inviato a e successivamente a me Per_3 messaggi telefonici alquanto strani e destabilizzanti, nei quali ci metteva in guardia da ci Pt_1 faceva credere che eravamo in pericolo e che avremmo dovuto seguirla in continente. Tali messaggi sono talmente strani che preferisco produrli in copia. In essi è evidente il tentativo di mia madre di screditare ai nostri occhi la figura di facendoci credere che sia una persona pericolosa che Pt_1 potrebbe metterci in pericolo. Cerca di allontanarci da riferendoci che questo Parte_1 rischia il carcere, che è una persona pericolosa per lei e per noi tutti”.
Non meno rilevante è la denuncia penale proposta dalla convenuta contro il marito per maltrattamenti e violenze, definita con decreto di archiviazione per insussistenza del fatto, cui ha fatto seguito l'instaurazione di un procedimento per calunnia a carico della denunciante.
La falsa incolpazione assume rilievo determinante nella complessiva valutazione della condotta della convenuta, in quanto rappresenta un attacco diretto alla reputazione e all'integrità morale del donante, perfettamente sussumibile nella nozione di ingiuria grave ex art. 801 c.c.
4 Alla luce di tali elementi, consistenti nell'abbandono materiale e morale dei figli, nell'irresponsabilità genitoriale accertata con provvedimento giudiziale, nella campagna denigratoria e nella proposizione di denuncia del tutto priva di fondamento, devono ritenersi integrati i presupposti per dichiarare la revoca dell'atto per ingratitudine, con conseguente caducazione degli effetti della donazione indiretta oggetto di causa.
L'azione di revoca è stata introdotta nel rispetto del termine annuale previsto dall'art. 802 c.c., decorrente dal momento in cui il donante ha avuto conoscenza del fatto costituente ingratitudine.
Nel caso di specie, l'abbandono del tetto coniugale da parte della convenuta risale al maggio 2017, con conseguente immediata percezione, da parte dell'attore, della condotta lesiva dei doveri familiari e del vincolo di riconoscenza, e l'atto di citazione è stato notificato in data 6 febbraio 2018, dunque entro un anno dalla percezione del comportamento ingiurioso.
Per quanto esposto, deve essere disposta la revoca della donazione indiretta avente ad oggetto l'immobile sito in Tempio Pausania via Giagheddu 15, ora via Graziani 17/A, distinto in Catasto al f. 183, mapp. 1406, posta in essere dall'attore in favore della convenuta con atto pubblico di trasferimento in data 9 luglio 2015 e, per l'effetto, deve dichiararsi che è pieno ed Parte_1 esclusivo proprietario del predetto immobile.
Deve infine ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Tempio Pausania di eseguire la trascrizione della presente sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Esse saranno liquidate, stante lo svolgimento dell'attività difensiva in regime di gratuito patrocinio, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), considerate la natura della controversia, l'attività istruttoria svolta, e la complessità delle questioni trattate, e con la successiva applicazione della riduzione di legge ex art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, così pervenendosi all'importo di €. 3.808,00, oltre accessori di legge.
Il pagamento di tale somma, secondo la previsione dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, dovrà essere eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede:
RIGETTA la domanda attrice di dichiarazione di nullità o di annullamento della donazione;
ACCOGLIE la domanda subordinata e, per l'effetto, dispone la revoca della donazione indiretta avente ad oggetto l'immobile sito in Tempio Pausania via Giagheddu 15, ora via Graziani 17/A, distinto in Catasto al f. 183, mapp. 1406, posta in essere dall'attore in favore della convenuta con atto pubblico di trasferimento in data 9 luglio 2015 e, per l'effetto, deve dichiararsi che Parte_1
è pieno ed esclusivo proprietario del predetto immobile;
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania di trascrivere la presente sentenza;
CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €. 3.808,00, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 3.11.2025
5 Il giudice
ND Di MO
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