Sentenza breve 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 01/10/2025, n. 16917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16917 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16917/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9777 del 2025, proposto da
AG AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Azzurra Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, del seguente provvedimento: Decreto di irricevibilità dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato tramite “decreto flussi2021”, emesso dalla Questura di Roma in data 02/05/2025 e notificato il 13/05/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a;
considerato in fatto:
- il ricorrente impugna il provvedimento emesso dal Questore di Roma, datato 2.5.2025, di rigetto/irricevibilità della richiesta del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per la mancata produzione del contratto di soggiorno;
- deduce che risulta inadempiente la Prefettura di Roma, che non ha ancora convocato il ricorrente per la firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico immigrazione;
- l’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e depositando memoria che ricostruisce puntualmente l’iter amministrativo svolto, ivi compreso il preavviso di rigetto;
considerato, in diritto, che il ricorso non merita accoglimento;
ritenuto, in particolare, che:
- a fronte della carenza del contratto di soggiorno stipulato presso l’UTG competente la decisione di rigetto del permesso di soggiorno assunta dalla Questura di Roma costituisce atto dovuto e vincolato;
- contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la predetta Amministrazione ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999;
- in primo luogo, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, come evidenziato dallo Sportello unico in sede difensiva, è stata avanzata in deroga alla normativa vigente o meglio senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalla disciplina primaria vigente, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno presso l’UTG- Sportello unico immigrazione di Roma;
-inoltre, a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.), e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma, in ragione anche dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (TAR Lazio-Roma, Sezione Prima Ter, sent. n. 33650 /2025; id. sent. n. 12831/2025);
- in secondo luogo, rileva il Collegio che, dalla documentazione in atti, non risultano attivate altre iniziative del datore di lavoro volte a stimolare o sollecitare la definizione del procedimento in capo allo Sportello SUI;
preso atto in definitiva che il richiedente non ha allegato il contratto di soggiorno stipulato con il datore di lavoro innanzi allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Roma e non ha pertanto completato l’iter amministrativo di legge previsto per l’ingresso dello straniero come lavoratore subordinato;
considerato in conclusione che le censure dedotte sono infondate e il ricorso va respinto;
ritenuto, comunque, che la peculiarità della vicenda e, in particolare, il ritardo nella conclusione dell’iter avviato presso la Prefettura competente finalizzato alla stipula del contratto di soggiorno giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvia Simone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO