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7 agosto 1966
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24 novembre 2010
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27 febbraio 2011
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18 luglio 2012
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22 ottobre 2020
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24 luglio 2025
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Art. 6.
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. ((27))
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. (10) (12) (15)
A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge e' competente il pretore.
------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 4 novembre 2010, n. 183 , come modificata dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1-bis) che "In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all' articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011". ------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 , ha disposto (con l'art. 1, comma 39) che "Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604 , come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge". ------------- AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 settembre - 14 ottobre 2020, n. 212 (in G.U. 1ª s.s. 21/10/2020, n. 43) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall' art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non prevede che l'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis , 669-ter e 700 del codice di procedura civile ". ------------- AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno - 18 luglio 2025, n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacita' di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento puo' essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato".
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. ((27))
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. (10) (12) (15)
A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge e' competente il pretore.
------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 4 novembre 2010, n. 183 , come modificata dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1-bis) che "In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all' articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011". ------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 , ha disposto (con l'art. 1, comma 39) che "Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604 , come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge". ------------- AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 settembre - 14 ottobre 2020, n. 212 (in G.U. 1ª s.s. 21/10/2020, n. 43) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall' art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non prevede che l'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis , 669-ter e 700 del codice di procedura civile ". ------------- AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno - 18 luglio 2025, n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacita' di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento puo' essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato".
Commentari • 283
- 1. L’effettività della tutela ai tempi del Covid: sospensione dei termini e decadenza dall’impugnazione del licenziamentoDi : Chiara Colosimo · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 1 maggio 2021 · 23.068884
[…] D.L. 9/2020 e l'art. 1 D.L. 11/2020), non ha mancato di sollevare criticità nei giudizi di impugnazione dei licenziamenti avuto particolare riguardo alla possibilità, o meno, di ritenere sospesi i termini previsti dall'art. 6 Legge 604/1966. […]
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- 1. Trib. Roma, sentenza 05/06/2024, n. 6587Provvedimento: […] ec- cependo l'inammissibilità della richiesta di declaratoria di illegittimità del licenziamento per intervenuta decadenza ex art. 6 legge 604/1966 in quanto il ricorrente ha impugnato stra- giudizialmente il licenziamento in data 20.10.2011, ma non ha poi incardinato la domanda presso il Tribunale competente entro il termine di cui all'art. 6 legge 604/1966 riformato dalla legge 183/2010, depositando il ricorso a distanza di ben 9 anni;Leggi di più...
- art. 2087 c.c.·
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- art. 6 legge 604/1966