Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1100
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Sentenza 24 gennaio 2003

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Il trattamento speciale di disoccupazione ex artt. 9 ed 11 della legge n. 427 del 1975 in favore dei lavoratori edili, nell'ipotesi dell'art. 11, secondo comma - che prevede la sua erogazione anche per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro immediatamente antecedente al licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia avanzato richiesta di integrazione salariale, che sia stata respinta per motivi diversi da quello della tardiva presentazione ed il licenziamento sia avvenuto entro tre mesi dall'inizio della sospensione - ha la stessa funzione dell'integrazione salariale e, analogamente a quest'ultima, è sostitutivo della retribuzione per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro disposto dal datore di lavoro al di fuori dei casi di impossibilità, totale o parziale, della prestazione lavorativa (artt. 1463 e 1464, cod. civ.). Questo effetto si produce esclusivamente nel caso di ammissione dei lavoratori al relativo trattamento, in virtù di un provvedimento di natura discrezionale e costitutiva, e, quindi, il datore di lavoro non è obbligato a corrispondere la retribuzione per siffatto periodo di sospensione del rapporto, nel caso in cui i lavoratori siano stati ammessi al trattamento di disoccupazione speciale ed abbiano percepito la relativa indennità (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva condannato il datore di lavoro alla corresponsione della retribuzione per il periodo di sospensione del rapporto, omettendo di accertare se i lavoratori avessero beneficiato del trattamento di disoccupazione).

Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del lavoratore ad una indennità stabilita per la particolare modalità della prestazione lavorativa (nella specie, "indennità di lavori speciali disagiati" prevista dal Ccnl per il settore edile), qualora il lavoratore, adempiendo l'onere probatorio posto a suo carico, abbia dimostrato di avere eseguito la prestazione in presenza delle circostanze stabilite dal Ccnl e sussista l'oggettiva impossibilità di determinarne con precisione la durata, il giudice può quantificare il relativo compenso mediante ricorso alla valutazione equitativa (art. 432, cod. proc. civ.), purché, nell'esercizio del relativo potere discrezionale, dia congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene a siffatta quantificazione, indicando altresì i criteri posti a base del procedimento valutativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1100
    Data del deposito : 24 gennaio 2003

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