Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 2
Il trattamento speciale di disoccupazione ex artt. 9 ed 11 della legge n. 427 del 1975 in favore dei lavoratori edili, nell'ipotesi dell'art. 11, secondo comma - che prevede la sua erogazione anche per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro immediatamente antecedente al licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia avanzato richiesta di integrazione salariale, che sia stata respinta per motivi diversi da quello della tardiva presentazione ed il licenziamento sia avvenuto entro tre mesi dall'inizio della sospensione - ha la stessa funzione dell'integrazione salariale e, analogamente a quest'ultima, è sostitutivo della retribuzione per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro disposto dal datore di lavoro al di fuori dei casi di impossibilità, totale o parziale, della prestazione lavorativa (artt. 1463 e 1464, cod. civ.). Questo effetto si produce esclusivamente nel caso di ammissione dei lavoratori al relativo trattamento, in virtù di un provvedimento di natura discrezionale e costitutiva, e, quindi, il datore di lavoro non è obbligato a corrispondere la retribuzione per siffatto periodo di sospensione del rapporto, nel caso in cui i lavoratori siano stati ammessi al trattamento di disoccupazione speciale ed abbiano percepito la relativa indennità (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva condannato il datore di lavoro alla corresponsione della retribuzione per il periodo di sospensione del rapporto, omettendo di accertare se i lavoratori avessero beneficiato del trattamento di disoccupazione).
Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del lavoratore ad una indennità stabilita per la particolare modalità della prestazione lavorativa (nella specie, "indennità di lavori speciali disagiati" prevista dal Ccnl per il settore edile), qualora il lavoratore, adempiendo l'onere probatorio posto a suo carico, abbia dimostrato di avere eseguito la prestazione in presenza delle circostanze stabilite dal Ccnl e sussista l'oggettiva impossibilità di determinarne con precisione la durata, il giudice può quantificare il relativo compenso mediante ricorso alla valutazione equitativa (art. 432, cod. proc. civ.), purché, nell'esercizio del relativo potere discrezionale, dia congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene a siffatta quantificazione, indicando altresì i criteri posti a base del procedimento valutativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPRESA UNTONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar VINCENZO SPADOLA di PARMA del 17 gennaio 2000, rep. N. 14015;
- ricorrente -
contro
CC DOMENICO, SPAGGIARI LUIGI, BISCEGLIA GIOACCHINO, DELLE MONACHE MAURO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 07314/00 proposto da:
CC DOMENICO, SPAGGIARI LUIGI, BISCEGLIA GIOACCHINO, DELLE MONACHE MAURO, elettivamente domiciliati in ROMA C.SO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIOVATI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
IMPRESA UNIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 33/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 08/03/99 - R.G.N. 199/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato PICCININNO per delega PERSIANI;
udito l'Avvocato, BELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di PA - respingendo l'appello avverso la sentenza non definitiva in data 26 marzo/11 aprile 1996 del Pretore della stessa sede - confermava l'accoglimento delle domande proposte da DO CC ed altri contro la datrice di lavoro, IMPRESA UNIONE s.p.a., per ottenerne la condanna al pagamento della retribuzione relativa al periodo di sospensione dal lavoro verificatosi immediatamente prima del licenziamento - in quanto era stata disposta unilateralmente dal datore in difetto dell'asserita fattispecie legittimante la sospensione stessa (di cui all'art. 9 legge 6 agosto 1975, n. 427, recante Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini) - nonché del rimborso delle spese di viaggio a PA (presso la sede della società, per ricevere istruzioni), dell'indennità di disagio - per avere lavorato in acqua e melma di altezza superiore ai centimetri 12 - e del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria - non essendo stata investita, da specifico motivo d'appello, la statuizione pretorile relativa - mentre - in parziale riforma della sentenza definitiva in data 19 marzo/21 aprile 1997 dello stesso Pretore - rigettava le domande dei lavoratori, volte ad ottenere l'indennità di lavoro straordinario notturno - in quanto non ne era stata provata la prestazione - e l'indennità di mensa - in quanto assorbita dall'indennità di trasferta - condannando i lavoratori medesimi alla conseguente restituzione di quanto indebitamente percepito, per gli stessi titoli, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Per quel che ancora interessa, osservava infatti il giudice d'appello:
non sussiste la fattispecie della "ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative" - in quanto i lavoratori hanno prestato la Ipro opera in diversi cantieri e no soltanto in quello di Chiusi scalo chiuso per fine dei lavori - ne' altra fattispecie legittimante l'accesso al trattamento speciale di disoccupazione (di cui agli art. 9 e 11 legge n. 427 del 1975);
comunque non sussiste alcuna prova circa la erogazione, nella specie, dello stesso trattamento, in quanto ciò non risulta neanche per il LE NA - contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza pretorile - ne' l'atto d'appello reca l'indicazione di elementi di prova sul punto e, peraltro, il documento - prodotto dalla società all'udienza di discussione del giudizio d'appello - è non solo inammissibile, ma anche "irrilevante, in quanto neppure viene indicata la causale della erogazione a IA GI della somma meglio indicata in tale nota dell'INPS di Policoro";
parimenti non risulta provato che la sospensione dal lavoro, disposta unilateralmente dalla società datrice di lavoro, sia dipesa dalla oggettiva impossibilità sopravvenuta di ricevere le prestazioni. dei dipendenti, ne' che la sospensione stessa sia stato oggetto di accordo tra la società e le organizzazioni sindacali, per il quale i lavoratori abbiano conferito mandato specifico oppure abbiano provveduto a ratifica univoca;
ai lavoratori spetta, altresì, la "indennità di lavori speciali disagiati" (prevista dall'art. 21, n. 14 del contratto collettivo di categoria), in quanto deposizioni concordi ed attendibili hanno "Chiaramente confermato la presenza costante di acqua e melma all'interno degli scavi in cui lavoravano, mentre la durata delle prestazioni lavorative con i piedi immersi nell'acqua e nella melma risulta correttamente determinata dal Pretore con valutazione equitativa), attesa la "oggettiva impossibilità" della determinazione precisa;
parimenti spetta ai lavoratori il diritto al rimborso delle spese di viaggio a PA (presso la sede della società, per ricevere istruzioni), in quanto "non sembra essere stato sostanzialmente contestato dalla società (...) e, comunque, risulta sufficientemente provato dalla documentazione al riguardo prodotta con il deposito dei ricorsi introduttivi";
peraltro il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria non risulta investito da specifico motivo d'appello;
ai lavoratori non spetta, invece, l'indennità per lavoro straordinario notturno, non essendone stata provata la prestazione;
parimenti non spetta l'indennità di mensa - in quanto assorbita dall'indennità di trasferta, corrisposta agli stessi lavoratori - avendo questa anche "la funzione di rimborsare il lavoratore" - inviato in trasferta, appunto - delle "spese per il vitto, spese che il lavoratore non inviato in trasferta non sembra dovere affrontare, potendo consumare il pasto presso la mensa aziendale o percependo la relativa indennità sostitutiva";
di conseguenza, gli stessi lavoratori debbono essere condannati alla restituzione, in favore della società datrice di lavoro, delle somme indebitamente percepite, a titolo di indennità per lavoro straordinario notturno e di indennità di mensa, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d'appello, la IMPRESA UNIONE s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Gli intimati resistono con controricorso e propongono, contestualmente, ricorso incidentale, affidato a due motivi, al quale resiste con controricorso il ricorrente principale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del proprio ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 9 e 11 legge 6 agosto 1975, n. 427), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la IMPRESA UNIONE s.p.a. censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto dei lavoratori alla retribuzione, per il periodo di sospensione immediatamente precedente il loro licenziamento, sebbene il trattamento di disoccupazione (di cui agli art. 9 e seguenti della legge 6 agosto 1975, n.427, cit.) fosse dovuto in ogni ipotesi di licenziamento non individuale - legittimo o illegittimo che sia - riconducibile ad un fatto inerente l'impresa o l'attività produttiva in genere e, quindi, in dipendenza esclusiva della "natura dell'evento posto a motivo del licenziamento".
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 115 e 116 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata, per avere riconosciuto il diritto dei lavoratori alla retribuzione, per il periodo di sospensione immediatamente precedente il loro licenziamento, sotto il profilo dell'omessa considerazione che, comunque, i lavoratori erano stati assunti per svolgere esclusivamente attività di cantiere e, con l'ultimazione del cantiere di Chiusi, la società non avesse alcuna altra attività di cantiere in corso e, perciò, non potesse fare altro che licenziare tutto il personale con mansioni cantieristiche, siccome la stessa società aveva dedotto - fin dalle memorie di costituzione in primo grado, senza contestazione espressa delle controparti - e, peraltro, risultava provato - sia da documentazione versata in atti (quale domanda di autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali in data 7 agosto 1995) che da deposizioni testimoniali (circa la cessazione dell'attività di cantiere, appunto) - e, comunque, poteva desumersi dalla mancata concessione dell'integrazione salariale, per lo stesso periodo di sospensione, proprio in dipendenza della mancata ripresa dell'attività, cantieristica, entro breve termine, e della conseguente impossibilità di ricollocare i lavoratori licenziati. Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 115, 116, 420, 421, 437, secondo comma, c.p.c., 2727 e seguenti c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente principale censura la medesima statuizione della sentenza impugnata per avere omesso di considerare che - almeno per due dei lavoratori resistenti e, "stante l'unicità della fattispecie costitutiva" presuntivamente anche per gli altri - risultava erogato il trattamento speciale di disoccupazione (di cui alla legge n.427 del 1975), in quanto - da documento prodotto fin dal giudizio di primo grado (fax del 21 marzo 1996, concernente MA LE NA) - risulta che lo stesso lavoratore "ha goduto dell'indennità di disoccupazione speciale dal 17 luglio 1995 al 31 ottobre 1995 (documento A del fascicolo di primo grado relativo al giudizio LE NA)", mentre deve ritenersi erogato allo stesso titolo l'importo che - da documento prodotto in appello (comunicazione dell'INPS di Policoro) - risulta erogato a GI IA, dal 17 luglio 1995 al 13 ottobre 1995, come può, desumersi dalla provenienza della comunicazione stessa dal reparto ("rep. DS. Ind.") addetto all'indennità di disoccupazione, nonché dalla coincidenza, tra il dedotto periodo di sospensione e quello al quale è imputata l'erogazione (dal 17 luglio 1995 al 13 ottobre 1995, appunto), e, peraltro, trattandosi di documentazione in possesso di un terzo (cioè, l'INPS), non possono essere fatte valere, nei confronti della parte onerata della prova (quale l'attuale ricorrente principale), le relative preclusioni, che, comunque, non riguardano i documenti ed, in ogni caso, ne poteva essere ordinata la produzione (ai sensi dell'art. 421 c.p.c.). Con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 114, 115, 116, 421 e 432 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto ai lavoratori il diritto all'indennità per lavori speciali disagiati - sebbene non ne fosse stata provata la fattispecie costitutiva (di cui all'art. 21, n. 4 CCNL di categoria: "lavori .... nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi dentro l'acqua o melma di altezza superiore ai centimetri 12) e, comunque, mediante valutazione, equitativa circa la durata del lavoro prestato in condizioni disagiate - nonché il diritto al rimborso delle spese di viaggio a PA (presso la sede della società, per ricevere istruzioni), sebbene l'attuale ricorrente avesse tempestivamente contestato "in fatto e in diritto le domande da cui chiede di essere assolta" e, peraltro, il Tribunale afferma che la circostanza risulterebbe provata "dalla documentazione al riguardo prodotta con il deposito dei ricorsi introduttivi" senza tuttavia indicare a quale documentazione abbia voluto fare riferimento.
Con il quinto motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 429, terzo comma, 113 e 437 c.p.c., nonché 22, comma 36, legge n. 724 del 1994) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto ai lavoratori il diritto al cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, sebbene la sopravvenuta abrogazione (art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, cit.) della previsione normativa dello stesso cumulo (art. 429, terzo comma, c.p.c., cit.) imponesse il rigetto della domanda relativa, a prescindere da una specifica censura.
Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 e seguenti, 2697, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relaziona all'art. 20 CCNL 7 ottobre 1987 edili industria), nonché vizio di motivazione
(art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - DO AC ed i suoi litisconsorti censurano la sentenza impugnata per avere negato loro il diritto al compenso per lavoro straordinario notturno, sebbene le deposizioni testimoniali - assunte in primo grado - ne avessero provato la prestazione, siccome ritenuto dal Pretore. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 e seguenti, 2697, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relaziona all'art. 18 CCPL 27 ottobre 1989 per la provincia di PA), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per avere negato loro il diritto all'indennità di mensa, sebbene questa - in quanto sostitutiva del pasto caldo, che l'impresa e tenuta a fornire ai propri dipendenti - sia istituto contrattuale affatto diverso rispetto all'indennità di trasferta, che e invece diretta a compensare la prestazione di lavoro in missione.
All'esito dell'esame congiunto - suggerito dalla reciproca connessione - dei primi tre motivi del ricorso principale, ne risulta fondato - per quanto di ragione il terzo motivo ed infondati il primo ed il secondo. Parimenti infondati sono gli altri motivi dello stesso ricorso principale, nonché il ricorso incidentale.
3.1. Invero il trattamento speciale di disoccupazione (di cui agli art. 9 e seguenti della legge 6 agosto 1975, n. 427, recante Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini) e corrisposto agli operai, in possesso dei prescritti requisiti, "anche per il periodo di sospensione dal lavoro verificatosi immediatamente prima del licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia avanzato richiesta di integrazione salariale, ma questa sia stata respinta per motivi diversi da quello della tardiva presentazione, e il licenziamento sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio della sospensione". (ai sensi dell'art. 11, 2^ comma, della stessa legge n. 427 del 1975; vedi, per tutte, Cass. n. 7477/90).
Ne risulta che, almeno nell'ipotesi prospettata, il trattamento speciale di disoccupazione - per espressa previsione di legge (art. 11, 2^ comma, legge n. 427 del 1975, cit., appunto) - e alternativo rispetto alle integrazioni salariali, in quanto suppone che ne sia stata respinta la richiesta "per motivi diversi da quello della tardiva presentazione".
In tale ipotesi, quindi, il trattamento speciale di disoccupazione è deputato ad assolvere la medesima funzione - propria delle integrazioni salariali - di garanzia del reddito durante il previsto in "periodo di sospensione dal lavoro" - all'evidenza, legittimata contestualmente - in alternativa, del pari evidente, rispetto alla retribuzione.
Ne risulta che la disciplina dello stesso trattamento speciale di disoccupazione deroga - al pari della disciplina delle integrazioni salariali (sul punto vedi, per tutte, Cass., sez. un., n. 5454, 5455, 5456, 5458 del 1987; 7914 del 1994, sez. lav. 12735/98, 5101/2002) - alla disciplina del contratto individuale di lavoro subordinato.
Con la facoltà del datore di lavoro di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro - al di fuori delle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, di generale applicazione (ai sensi degli art. 1256 ss., 1463 ss. c.c.) - la disciplina del trattamento speciale di disoccupazione, infatti, prevede - al pari della disciplina delle integrazioni salariali - la sostituzione del trattamento speciale di disoccupazione, appunto, alla retribuzione per lo stesso periodo di sospensione.
3.2. Come per le integrazioni salariali, tuttavia, il prospettato effetto derogatorio alla disciplina del contratto individuale di lavoro subordinato - sia per quanto riguarda la facoltà del datore di lavoro di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda la sostituzione della prestazione previdenziale alla retribuzione - non si riconnette direttamente al verificarsi dell'evento (cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale) - che costituisce il presupposto per l'accesso al trattamento speciale di disoccupazione - ma suppone l'ammissione effettiva dei lavoratori al medesimo trattamento, mediante provvedimento amministrativo discrezionale e costitutivo. Prima di tale provvedimento, quindi, il datore di lavoro - che sospenda unilateralmente il rapporto di lavoro, senza averne la facoltà - lo fa a proprio rischio: infatti non è dispensato dall'obbligazione retributiva, in quanto i lavoratori non hanno ancora diritto al trattamento speciale di disoccupazione, sostitutivo della retribuzione.
3.3. Alla luce dei principi di diritto enunciati, non hanno pregio i primi due motivi del ricorso principale.
Ne risulta prospettata, infatti, la sussistenza - negata, invece, dalla sentenza impugnata - dell'evento (cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale) che costituisce il presupposto per l'accesso al trattamento speciale di disoccupazione. La questione posta - con i motivi del ricorso principale ora in esame - non è decisiva, tuttavia, al fine, che qui interessa, di dispensare il datore di lavoro dall'obbligazione retributiva. Infatti, la sostituzione del trattamento speciale di disoccupazione alla retribuzione - per quanto si e detto - non si riconnette, direttamente, al verificarsi di tale evento, ma suppone l'ammissione effettiva dei lavoratori: al medesimo trattamento, mediante provvedimento amministrativo discrezionale e costitutivo. Coerentemente, risulta fondato, invece, il terzo motivo dello stesso ricorso principale, laddove censura la sentenza impugnata, nella parte in cui omette di considerare che - almeno in favore di qualcuno dei lavoratori interessati - risulta effettivamente erogato il trattamento speciale di disoccupazione per il dedotto periodo di sospensione dal lavoro.
Dal l'accertamento - che si assume omesso - risulterebbe, invero, l'esonero del datore di lavoro dall'obbligazione di corrispondere la retribuzione, relativa al dedotto periodo di sospensione del rapporto, in quanto sostituita - per quanto si e detto - dal trattamento speciale di disoccupazione.
3.4. Infatti la sentenza impugnata ritiene che non sussista alcuna prova circa la erogazione, nella specie, del trattamento speciale di disoccupazione neanche per il LE NA - contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza pretorile - e, peraltro, il documento - prodotto dalla società all'udienza di discussione del giudizio d'appello - e non solo inammissibile, ma anche "irrilevante, in quanto neppure, viene indicata la causale della erogazione a IA GI della somma meglio indicata in tale nota dell'INPS di Policoro".
In contrario, la ricorrente principale deduce, tuttavia, che - da documento prodotto fin dal giudizio di primo grado (fax del 21 marzo 1996, concernente MA LE NA) - risulta che lo stesso lavoratore "ha goduto dell'indennità di disoccupazione speciale dal 17 luglio 1995 al 31 ottobre 1995 (documento A del fascicolo di primo grado relativo al giudizio LE NA)" mentre deve ritenersi erogato allo stesso titolo l'importo che - da documento prodotto in appello (comunicazione dell'INPS di Policoro) - risulta erogato a GI IA, dal 17 luglio 1995 al 13 ottobre 1995, come può desumersi dalla provenienza della comunicazione stessa dal reparto ("rep. DS. Ind.") addetto all'indennità di disoccupazione, nonché dalla coincidenza, tra il dedotto periodo di sospensione e quello al quale è imputata l'erogazione (dal 17 luglio 1995 al 13 ottobre 1995, appunto), e, peraltro, trattandosi di documentazione in possesso di un terzo (cioè l'INPS), non possono essere fatte valere, nei confronti della parte onerata della prova (quale l'attuale ricorrente principale), le relative preclusioni, che, comunque, non riguardano i documenti ed, in ogni caso, ne poteva essere ordinata la produzione (ai sensi dell'art. 421 c.p.c.). Il motivo di ricorso in esame risulta fondato, ad avviso della Corte, nella parte in cui censura l'omessa considerazione del documento (fax del 21 marzo 1996, concernente MA LE NA), in quanto non ne e contestata, da un lato, la ritualità della produzione e, dall'altro, ne risulta attestata l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione, per il dedotto periodo di sospensione del rapporto, in favore del medesimo lavoratore.
3.5. La produzione di analogo documento, relativo ad altro lavoratore (GI IA), e stata invece, correttamente, dichiarata inammissibile, in quanto effettuata all'udienza di discussione del giudizio d'appello.
Nel rito del lavoro, infatti, la produzione in appello di nuovi documenti, per sottrarsi al divieto relativo (sancito dall'art. 437 c.p.c.), esige, a pena di decadenza, che essi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente a tali atti (a norma degli art. 414 e 416, richiamati dagli art. 434 e 436, c.p.c.), ma l'operatività della stessa decadenza è esclusa per i documenti sopravvenuti (in base al criterio ricavabile dall'art. 420, comma 5, c.p.c.), ferma restando (anche) in tale ipotesi -
secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 7948, 10335/2000, 10179/2002) - la necessità che la produzione dei documenti sia effettuata prima dell'inizio della discussione orale, previa autorizzazione del giudice.
3.6. Nè può essere sindacato, in sede di legittimità, il mancato esercizio, da parte del Tribunale, del potere istruttorio d'ufficio (art. 421 c.p.c.). È ben vero, infatti, che, nel rito del lavoro, il principio dispositivo va contemperato, con quello della ricerca della verità materiale mediante una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo, ne' può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova - in considerazione della particolare natura dei rapporti controversi - ed occorre, perciò, che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia d'ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti, ma l'esercizio di quel potere dovere involge - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 310, 9817/98, 10658, 10960/99) - un giudizio di mera opportunità rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e, come tale, sottratto al sindacato di legittimità.
3.7. Analogamente, la prova per presunzione semplice o hominis (art. 2727, 2729 c.c.) implica ed integra un apprezzamento di fatto, che
è riservato al giudice del merito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 9834, 5526/2002, 4168, 1404/2001, 9782, 9015/99, 2700/97) - e, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivato. Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata non merita censure, sotto il profilo ora considerato, in quanto - avendo negato, in radice, la sussistenza di un fatto noto (quale, appunto, l'erogazione del trattamento di disoccupazione speciale in favore di qualcuno dei lavoratori interessati), con accertamento che, per quanto si è detto, risulta fondatamente investito da censura - non ne poteva, all'evidenza, trarre alcuna conseguenza (ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., cit.). Coerentemente, tuttavia, compete al giudice di rinvio (vedi Cass. 1404/2001, 9015/99, cit.) - all'esito (in ipotesi positivo)
dell'accertamento, che si assume omesso - il giudizio, circa l'efficacia sintomatica del fatto da accertare (l'erogazione, appunto, del trattamento di disoccupazione speciale in favore di uno soltanto dei lavoratori interessati), nonché circa l'idoneità del fatto medesimo - "stante l'unicità della fattispecie costitutiva", prospettata dalla ricorrente principale - a fondare, secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, la prova - per presunzione semplice, appunto - in ordine all'erogazione dello stesso trattamento, anche in favore di altri lavoratori interessati. Pertanto - mentre va accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso principale - ne vanno rigettati il primo ed il secondo, perché infondati.
Parimenti infondato è il quarto motivo dello stesso ricorso principale.
4.11. Invero la sentenza impugnata ritiene che:
- ai lavoratori s petti la "indennità di lavori speciali disagiati" (prevista dall'art. 21, n. 14 del contratto collettivo di categoria), in quanto deposizioni concordi ed attendibili hanno "Chiaramente confermato la presenza costante di acqua e melma all'interno degli scavi in cui lavoravano" mentre la durata delle prestazioni lavorative con i piedi immersi nell'acqua e nella melma risulta correttamente determinata dal Pretore con valutazione equitativa, attesa la "oggettiva impossibilità" della determinazione precisa;
- ai lavoratori parimenti spetti, altresi, il rimborso delle spese di viaggio a PA (presso la sede della società, per ricevere istruzioni), in quanto "non sembra essere stato sostanzialmente contestato dalla società e comunque risulta essere sufficientemente provato dalla documentazione al riguardo prodotta con il deposito dei ricorsi introduttivi".
In contrario, la ricorrente principale - con il quarto motivo, ora in esame - censura la sentenza impugnata - sotto il duplice profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 114, 115, 116, 421 e 432 c.p.c.) e del vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - per avere riconosciuto ai lavoratori il diritto all'indennità per lavori speciali disagiati - sebbene non ne fosse stata provata la fattispecie costitutiva (di cui all'art. 21, n. 4, CCNL di categoria: "lavori .... nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi dentro l'acqua o melma di altezza superiore ai centimetri 12") e, comunque, mediante valutazione equitativa circa la durata del lavoro prestato in condizioni disagiate - nonché il diritto al rimborso delle spese di viaggio a PA (presso la sede della società, per ricevere istruzioni), sebbene l'attuale ricorrente principale avesse tempestivamente contestato, "in fatto e in diritto, le domande, da cui chiede di essere assolta", e, peraltro, il Tribunale afferma che la circostanza risulterebbe provata "dalla documentazione al riguardo prodotta con il deposito dei ricorsi introduttivi", senza tuttavia indicare a quale documentazione abbia voluto far riferimento.
La sentenza impugnata, pertanto, ha individuato la fattispecie costitutiva del diritto alla "indennità di lavori speciali disagiati" - all'esito della interpretazione della disciplina collettiva in materia (art. 21, n. 14, del contratto collettivo di categoria) - e ne ha verificato, poi, l'effettiva sussistenza nel caso concreto - all'esito di un accertamento di fatto - confermandone la liquidazione equitativa del quantum, attesa la "oggettiva impossibilità" della determinazione precisa. Parimenti si fonda su un accertamento di fatto - che riposa sia sulla non contestazione, sia su prove documentali, della fattispecie costitutiva - il riconoscimento del diritto dei lavoratori al rimborso delle spese di viaggio a PA (presso la sede della società, per ricevere istruzioni).
All'esito dell'accertamento del diritto, poi, la liquidazione equitativa del quantum debeatur a titolo di "indennità di lavori speciali disagiati", ne suppone la "oggettiva impossibilità" della determinazione precisa.
Tuttavia, ad avviso della Corte, ne' l'interpretazione del contratto collettivo, ne' gli accertamenti di fatto risultano inficiati da vizi che siano deducibili in sede di legittimità.
Anzi, vizi siffatti non sembrano neanche specificamente denunciati dalla ricorrente principale, che, tuttavia, prospetta - inammissibilmente - risultati diversi dell'interpretazione di contratto collettivo e degli accertamenti di fatto medesimi. Parimenti non merita censure il ricorso del Tribunale alla liquidazione equitativa del quantum debeatur a titolo di "indennità di lavori speciali disagiati".
4.2. Invero la violazione o falsa applicazione di disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune - non essendo queste norme di diritto, ma clausole contrattuali (vedi, per tutte, Cass. 10914/2000, 11141/91) - non è deducibile con il ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.). Coerentemente, l'interpretazione degli stessi contratti collettivi di diritto comune e riservata al giudice del merito - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 975, 124, 18/2002, 14487, 14349, 14099, 14005, 13182, 11539, 11347, 3906/2001) - e può essere denunciata, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) oppure per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), con l'onere per il ricorrente, tuttavia, di indicare specificamente il punto ed il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendosi, invece, limitarsi a contrapporre - inammissibilmente - interpretazioni o argomentazioni alternative - o, comunque, diverse - rispetto a quelle proposte dal giudice di merito ed investite dal sindacato di legittimità, esclusivamente, sotto i profili prospettati.
Tuttavia l'interpretazione di contratto collettivo - nella statuizione della sentenza impugnata, che risulta investita dal motivo di ricorso in esame - non è inficiata dal vizio di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c.), che, per quanto si e detto, e deducibile in sede di legittimità.
Anzi non pare neanche specificamente indicato - nel motivo di ricorso in esame - il punto ed il modo in cui l'interpretazione stessa si discosti dai canoni legali di ermeneutica. Alla medesima conclusione deve pervenirsi, ad avviso della Corte, con riferimento alla motivazione, che sorregge sia la stessa interpretazione di contratto collettivo, sia gli accertamenti di fatto, parimenti contenuti - per quanto si è detto - nella statuizione della sentenza impugnata, che risulta investita dal motivo di ricorso in esame.
4.3. Invero, la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 5235, 4667, 303/2001, 14858, 9716, 4916/2000 1 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Tuttavia la motivazione - che sorregge l'interpretazione di contratto collettivo nonché gli accertamenti di fatto, contenuti nella statuizione della sentenza impugnata investita dal motivo di ricorso in esame - non è inficiata da vizi che - per quanto si e detto - siano deducibili in sede di legittimità (ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c.). Parimenti non hanno pregio le censure del motivo di ricorso in esame, che investono la liquidazione equitativa del quantum debeatur a titolo di "indennità di lavori speciali disagiati".
4.4. Invero, nel giudizio avente per oggetto un diritto del lavoratore (quale, nella specie, il diritto alla "indennità di lavori speciali disagiati"), qualora questi assolva l'onere di provare la fattispecie costitutiva dello stesso diritto, il giudice del merito può procedere alla liquidazione equitativa del quantum debeatur allo stesso titolo (ai sensi dell'art. 432 c.p.c.), ove non ne sia possibile la determinazione del preciso ammontare, e la statuizione relativa si sottrae al sindacato in sede di legittimità, purché - nell'esercizio di quel potere, da intendersi come discrezionale e non arbitrario - lo stesso giudice dia congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 8271/2000, 8006/98). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita la censura ora in esame.
Invero il diritto dei lavoratori alla "indennità di lavori speciali disagiati" riposa, per quanto si e detto, sulla interpretazione di contratto collettivo e su un accertamento di fatto, che non meritano le censure proposte con lo stesso motivo di ricorso in esame. Ora la prova dello stesso diritto consente il ricorso alla liquidazione equitativa del quantum debeatur, allo stesso titolo, nel caso - nella specie accertato dai giudici di merito - di "oggettiva impossibilità" della determinazione precisa. Peraltro la motivazione della sentenza impugnata - come integrata dalla motivazione della sentenza di primo grado, che ne risulta confermata (ed esplicitamente richiamata) sul punto - dà congrua ragione, appunto, del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento. Pertanto va rigettato anche il quarto del ricorso principale, perché infondato.
Tanto basta per rigettare il quinto motivo del ricorso principale - ora in esame - ma non dispensa dal rilevare che la stessa disposizione invocata (art. 22, comma 36, legge n.724 del 1994, cit.) e stata, comunque, dichiarata costituzionalmente illegittima (con sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000), nella parte in cui, sostanzialmente, esclude la cumulabilità di rivalutazione monetaria ed interessi per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (sul punto, vedi, per tutte, Cass. n. 5363, 2877/2001). Pertanto anche il quinto motivo del ricorso principale va rigettato, perché infondato.
Parimenti infondati, tuttavia, sono i motivi del ricorso incidentale.
6. Invero la sentenza impugnata ritiene che non spetti ai lavoratori l'indennità per lavoro straordinario notturno, in quanto non ne risulta provata la prestazione.
In contrario, tuttavia, gli stessi lavoratori - con il primo motivo del ricorso incidentale, ora in esame - censurano la medesima statuizione della sentenza impugnata - sotto il duplice profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 e seguenti, 2697, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relaziona all'art. 20 CCNL 7 ottobre 1987 edili industria) e del vizio di motivazione
(art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - per avere negato il diritto al compenso per lavoro straordinario notturno, appunto, sebbene le deposizioni testimoniali - assunte in primo grado - ne avessero provato la prestazione, siccome ritenuto dal Pretore. La sentenza impugnata, pertanto, nega ai lavoratori il diritto al compenso per lavoro straordinario notturno - in quanto non ne risulta provata la prestazione - all'esito di un accertamento di fatto.
Nè tale accertamento risulta inficiato da vizio di motivazione, che - per quanto si è detto (vedi retro: 4.3.) - sia deducibile in sede di legittimità (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.). Anzi un vizio siffatto non pare neanche specificamente denunciato mediante l'indicazione di lacune obiettive oppure logiche contraddizioni della motivazione in fatto - dai ricorrenti incidentali, che, tuttavia, prospettano - inammissibilmente - un esito diverso del medesimo accertamento.
Pertanto il primo motivo del ricorso incidentale va rigettato, perché infondato.
Parimenti infondato, tuttavia, è il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale.
7. Invero la sentenza impugnata ritiene che non spetti ai lavoratori l'indennità di mensa - in quanto assorbita dall'indennità di trasferta - avendo questa anche "la funzione di rimborsare (...) le spese (...) per il vitto" al lavoratore inviato in trasferta, appunto.
In contrario, tuttavia, gli stessi lavoratori - con il secondo motivo del ricorso incidentale, ora in esame - censurano la medesima statuizione della sentenza impugnata - sotto il duplice profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 e seguenti, 2697, 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 18 CCPL 27 ottobre 1989 per la provincia di PA) e del vizio di motivazione (art. 360, n.- 3 e 5, c.p.c.) - per avere negato il diritto all'indennità di mensa, sebbene questa - in quanto sostitutiva del pasto caldo, che l'impresa è tenuta a fornire ai propri dipendenti - sia istituto contrattuale affatto diverso dall'indennità di trasferta, che e invece diretta a compensare la prestazione di lavoro in missione.
La sentenza impugnata, pertanto, nega ai lavoratori il diritto all'indennità di mensa - in quanto assorbita dall'indennità di trasferta - all'esito dell'interpretazione della disciplina collettiva in materia.
Nè tale interpretazione risulta inficiata dai vizi - violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c.) o vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - che, per quanto si e detto (vedi retro: 42), siano deducibili in sede di legittimità. Anzi un vizio siffatto non pare neanche specificamente denunciato - mediante l'indicazione del punto e del modo, in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica, oppure di lacune oggettive o logiche contraddizioni della motivazione - da parte dei ricorrenti incidentali, che, tuttavia, prospettano - inammissibilmente - un'interpretazione diversa della stessa disciplina collettiva.
Anche il secondo motivo del ricorso incidentale, pertanto, dev'essere rigettato, perché infondato.
8. Pertanto - mentre va accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso principale - vanno rigettati gli altri motivi dello stesso ricorso, nonché il ricorso incidentale. Per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere cassata - in relazione al motivo accolto - con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, comma 3^, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, per quanto di ragione;
rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso, nonché il ricorso incidentale;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003