Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
In tema di presunzioni, il requisito della gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre e a tal fine è sufficiente che l'esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica; il requisito della precisione impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico, ed il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica; con il requisito della concordanza si prescrive che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto; la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito e sottratti al controllo di legittimità in presenza di adeguata motivazione; diversamente, l'esistenza della base della presunzione e dei fatti noti, facendo parte della struttura normativa della presunzione, è sindacabile in cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4168 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, POTI MARIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE LI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 90/98 del Tribunale di POTENZA, emessa il 20/11/97 R.G.N. 1907/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO,;
udito l'Avvocato PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 22 novembre 1989 DE TO chiese che il Pretore di Potenza in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse il suo diritto ad essere iscritta per l'anno 1986 con 51 giornate nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli. Il Pretore accolse la domanda. Con sentenza del 20 novembre 1997 il Tribunale di Potenza respinse l'appello proposto dall'Istituto.
Afferma il Tribunale che il giudice, cui sia chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli, deve accertare analiticamente la sussistenza dei presupposti di questo diritto, e tuttavia, ove il diritto non possa essere suffragato da prove testimoniali, può il giudice avvalersi della prova presuntiva. Aggiunge il Tribunale che anche nell'ambito di un rapporto costituito fra parenti od affini non conviventi, come non sussiste presunzione di gratuità, simmetricamente non sussiste presunzione di onerosità: e, anche se la prestazione agricola assume normalmente natura subordinata, deve darsi prova dei presupposti del diritto.
Aggiunge ancora il Tribunale che nel caso in esame le dichiarazioni testimoniali (precisando la specie di lavoro svolto e la retribuzione erogata) avevano consentito di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Il Tribunale osserva che il numero delle giornate prestato non era stato provato testimonialmente, e che la prova non era facilmente conseguibile, e tuttavia la penale responsabilità del dichiarante, la possibilità di controllo da parte degli organi competenti, l'accertata assenza di simulazione (deducibile dalle testimonianze acquisite), ed il fatto che l'Istituto non avesse contestato ne' in sede amministrativa ne' nel giudizio di primo grado il numero delle giornate lavorative, consentivano di ritenere provato il numero stesso.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), percorrendo le linee di un unico motivo. DE TO non si è costituita. Motivi della decisione
Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., dell'art. 5 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463
(in legge 11 novembre 1983 n. 638) e dell'art. 17 della legge 11 marzo 1970 n. 83, il ricorrente sostiene che la decisione è
contraddittoria, poiché, pur premettendo la necessità di analitica indagine sui presupposti del diritto, esclude poi l'onere probatorio in ordine al numero delle giornate prestato, limitandosi ad una prova presuntiva, che si esaurisce nell'accertamento della regolarità del rapporto di lavoro. Aggiunge il ricorrente che la decisione, non indicando il numero di giornate di lavoro, doveva essere considerata tamquam non esset, in quanto fondamento inidoneo a costituire la posizione assicurativa.
Il ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato (Cass. S.U. 26 ottobre 2000 n. 1133) che "con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fatti specie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, e che deve risultare dall'iscrizione del lavoratore negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi od il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, altri mezzi istruttori) gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale (anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi), non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, giacché quest'ultima, alla pari dei suddetti verbali ispettivi ed alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, men che meno, dall'interessato, sicché lo stesso giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa". Dalla predetta sentenza discende che
1. l'iscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli "non integra una prova legale"; è un elemento di limitato valore probatorio, che può essere contraddetto attraverso prova contraria, fornita "con qualsiasi mezzo" (sentenza, p. 27); questa apertura probatoria (che appare risonanza della possibilità offerta ai terzi in materia di simulazione: art. 1417 cod. civ.), giustificata dal fatto che l'iscrizione ha origine da una dichiarazione della parte, assume rilievo per la richiesta dell'Istituto (avendo il giudice i poteri previsti dall'art. 421 cod. proc. civ.);
2. pur con il proprio limitato valore, questo elemento, in assenza di elementi contrari, diventa sufficiente, ai fini dell'art. 2697 primo comma cod. civ., per affermare l'esistenza del fatto
(svolgimento di un lavoro agricolo subordinato, pur nell'ambito di una pluralità di rapporti, per il prescritto numero di giornate), che è fondamento del diritto alla prestazione previdenziale;
3. in tal modo, l'elemento assume la funzione di determinare un'inversione dell'onere probatorio: per l'art. 2697 secondo comma cod. civ., sorge a carico dell'Istituto "l'onere di fornire con qualsiasi mezzo la prova contraria"; ove l'ente previdenziale dia questa prova, la limitata funzione probatoria dell'iscrizione è messa in discussione;
ed ove la prova contraria sia costituita dai verbali ispettivi, l'esistenza (od inesistenza) del fatto "deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa";
4. la cancellazione, ponendo nel nulla l'iscrizione, priva questo elemento probatorio di ogni rilievo;
in tale ipotesi, a carico di colui che intenda conseguire la prestazione previdenziale risorge, in applicazione l'art. 2697 primo comma cod. civ., l'onere di provare il fatto che è il fondamento del diritto;
5. la situazione processuale (con il relativo onere probatorio), che si delinea nell'ipotesi di iscrizione seguita da cancellazione, sussiste ove l'iscrizione stessa, per la reiezione della relativa domanda, non sia stata conseguita.
Nel caso in esame, la domanda di iscrizione era stata respinta. Era pertanto onere della parte provare l'esistenza del fondamento del diritto.
In ordine a questa prova, è da osservare che è costante principio di questa Corte che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, e la scelta (fra varie risultanze probatorie) di quelle che si ritengano più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito;
il quale, nel porre a fondamento una fonte di prova con esclusione di altre incontra solo il limite della necessità di indicare le ragioni del convincimento (necessità che non esige peraltro la discussione d'ogni singolo elemento e la confutazione di ogni difensiva deduzione: Cass. 21 ottobre 1994 n. 8652, 14 aprile 1994 n. 3498). Nel caso in esame, il Tribunale, valutando gli elementi emersi dalla prova testimoniale, ha accertato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Il Tribunale ha poi affermato la temporale estensione del rapporto stesso, deducendola attraverso presunzioni. Come è normativamente prescritto, le presunzioni (ognuna costituita da un elemento di base, il fatto noto, e da un percorso che da questo conduce al fatto ignoto) devono essere gravi, precise e concordanti. La gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre;
a tal fine, non si esige che l'esistenza del fatto (ignoto), dedotta per presunzione, assuma un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente (secondo il pensiero della prevalente giurisprudenza: e plurimis, Cass. n. 7493 del 1987) una "ragionevole" certezza (anche probabilistica). Con la precisione, si esige che gli elementi di base (i fatti noti, dai quali la presunzione muove), ed il percorso che essi seguono, non siano vaghi od indefiniti, bensì ben determinati nella loro realtà storica. Con la concordanza, la norma prescrive che la prova deve essere fondata su una pluralità di elementi di base (ciò è grammaticalmente indicato con il plurale utilizzato per definire la struttura del mezzo istruttorio, nei confronti del singolare utilizzato per il giudicante), convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione, ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto, costituiscono un apprezzamento di fatto, che, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità. Diversamente, per l'esistenza della base della presunzione (che coinvolge la stessa presunzione) l'esistenza dei fatti noti (con i loro caratteri, che si riflettono sul percorso) attraverso i quali il giudice di merito deduce l'esistenza del fatto ignoto, essendo parte integrante della stessa struttura normativa della presunzione, è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame, la presunzione è fondata su una pluralità di elementi: la responsabilità del dichiarante, la possibilità di controllo della dichiarazione da parte degli organi competenti, l'esistenza di un non simulato rapporto di lavoro, ed il fatto che l'Istituto non aveva negato ne' in sede amministrativa ne' nel giudizio di primo grado il numero delle giornate lavorative. È tuttavia da osservare che l'Istituto (ex SCAU), espressamente contestando in sede amministrativa ed in primo grado la stessa esistenza del rapporto di lavoro, non aveva necessità di contestare in egual modo il numero delle giornate lavorative (contestazione implicitamente contenuta, quale minus, nell'espressa negazione). Il fatto (il non avere, l'Istituto, negato ne' in sede amministrativa nè nel giudizio di primo grado il numero delle giornate lavorative) posto dalla sentenza a base della deduzione, recando in sè inscritta, con la negazione del rapporto, la negazione del numero di giornate lavorative, non consentiva di affermare, pur probabilisticamente, questo numero (che esso stesso negava). La base della presunzione non sussiste.
La responsabilità del dichiarante e la possibilità di controllo della dichiarazione da parte degli organi competenti, non integrano un fatto diverso dalla richiesta di iscrizione, formulata dalla parte, e respinta dall'Istituto: sono inscritti nello stesso fatto (domanda amministrativa) da cui trae origine la controversia. L'assenza di simulazione non integra un fatto diverso da quanto accertato dal giudice: l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Questo fatto, considerato in sè, non consente di giungere, pur probabilisticamente, ad affermare un numero di giornate lavorative non inferiore al limite normativamente prescritto: non consente una presunzione con il carattere di gravità, che la legge esige.
Da queste osservazioni discende che è da escludersi non tanto l'idoneità degli elementi (fatti noti) che costituiscono la base della presunzione, quanto la stessa esistenza di questa base. Il ricorso deve essere accolto. Con la cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che, applicando gli indicati principi, provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Potenza, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001