Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5526
CASS
Sentenza 17 aprile 2002

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Al ricorso per ingiunzione non si applicano le prescrizioni dell'art. 414 cod. proc. civ. sul contenuto del ricorso introduttivo anche se le somme richieste riguardino uno dei rapporti riconducibili all'ambito delle controversie previdenziali, ma la disciplina dettata per queste controversie trova applicazione a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo (in conformità alla precisazione di cui all'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ.) e di conseguenza il convenuto opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, nella memoria di costituzione deve articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all'art. 414 cod. proc. civ..

L'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti costitutivi dedotti dall'attore, fa della non contestazione un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio: la mancata contestazione infatti rappresenta, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, e consente quindi di superare la tradizionale distinzione fra "ammissione implicita" e "non contestazione". Nel caso in cui, poi, la domanda sia integrata da conteggi, contenuti nello stesso contesto o in allegato unito al ricorso, occorre distinguere la componente fattuale di tali conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione e agli effetti della mancata contestazione, dalla componente giuridica o normativa, esente dai suddetti oneri.

Le presunzioni semplici consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignoto; l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha desunto dal fatto noto, consistente in ciò che i moduli DM 10 rinvenuti presso il consulente del datore di lavoro erano stati predisposti su incarico e nell'interesse di quest'ultimo, il fatto principale ignoto, e cioè che i moduli in questione rispecchiassero le retribuzioni effettivamente corrisposte da quel datore di lavoro ai propri dipendenti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5526
Data del deposito : 17 aprile 2002

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