Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 3
Al ricorso per ingiunzione non si applicano le prescrizioni dell'art. 414 cod. proc. civ. sul contenuto del ricorso introduttivo anche se le somme richieste riguardino uno dei rapporti riconducibili all'ambito delle controversie previdenziali, ma la disciplina dettata per queste controversie trova applicazione a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo (in conformità alla precisazione di cui all'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ.) e di conseguenza il convenuto opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, nella memoria di costituzione deve articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all'art. 414 cod. proc. civ..
L'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti costitutivi dedotti dall'attore, fa della non contestazione un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio: la mancata contestazione infatti rappresenta, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, e consente quindi di superare la tradizionale distinzione fra "ammissione implicita" e "non contestazione". Nel caso in cui, poi, la domanda sia integrata da conteggi, contenuti nello stesso contesto o in allegato unito al ricorso, occorre distinguere la componente fattuale di tali conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione e agli effetti della mancata contestazione, dalla componente giuridica o normativa, esente dai suddetti oneri.
Le presunzioni semplici consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignoto; l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha desunto dal fatto noto, consistente in ciò che i moduli DM 10 rinvenuti presso il consulente del datore di lavoro erano stati predisposti su incarico e nell'interesse di quest'ultimo, il fatto principale ignoto, e cioè che i moduli in questione rispecchiassero le retribuzioni effettivamente corrisposte da quel datore di lavoro ai propri dipendenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5526 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AV VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARAMELLI 5, presso lo studio dell'avvocato GIANNI MASSIGNANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 7, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 27/98 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 14/09/98 R.G.N. 255/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Pretore di Venezia, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da AV GI, ha revocato il decreto ingiuntivo di pagamento emesso su richiesta dell'Inps ed ha rideterminato i contributi omessi nella minor somma di L. 384.224.000, oltre somme aggiuntive ex L. 48/1988, condannando il AV a pagare il relativo importo. L'appello, con cui il AV lamentava che il Pretore aveva erroneamente basato la decisione sulla prova costituita dai modelli DM 10 M, reperiti presso il consulente del lavoro, ma non sottoscritti dal datore di lavoro, e come tali privi di qualsiasi valore probatorio, è stato respinto dal Tribunale di Venezia con sentenza 5 febbraio/14 settembre 1998 n. 27. Il Tribunale ha ritenuto che tali modelli, pur non sottoscritti dal datore di lavoro, costituiscono prova (presuntiva) della sussistenza del credito, in quanto da lui predisposti (la sua grafia a mano non è contestata), o comunque sulla base delle indicazioni dello stesso;
inoltre il convenuto avrebbe implicitamente riconosciuto, per affermare l'esistenza del suo credito opposto in compensazione, il valore probatorio, a tale fine, dei modelli DM. 10 in questione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AV, con due motivi.
L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2735 e 2702 (art. 360, n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata sotto vari profili.
In primo luogo assume violazione dell'art. 2697 cod. civ., perché la sentenza impugnata avrebbe ritenuto provato il credito contributivo semplicemente dalla mancata contestazione di esso, la quale viceversa sarebbe irrilevante e non esimerebbe l'attore dall'assolvere l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 2697 cod. civ.. In secondo luogo la mancanza di sottoscrizione esclude il valore sia di scrittura privata che di confessione stragiudiziale. In terzo luogo contesta la correttezza del procedimento presuntivo impiegato (art. 2727 cod. civ.) per avere dedotto il fatto ignoto - esistenza del debito contributivo - non da un fatto noto, ma da un'altra presunzione, e cioè che siano stati predisposti dal datore di lavoro o comunque sulla base delle indicazioni dello stesso;
unico fatto noto, secondo il ricorrente, è l'acquisizione dei documenti presso lo studio di consulenza del lavoro, insufficiente per inferirne qualsiasi valenza presuntiva.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per avere ritenuto insufficienti le contestazioni dell'ammontare del credito contributivo. Assume che la contestazione dell'efficacia probatoria dei modelli DM 10 implica contestazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito.
Si deve preliminarmente dichiarare inammissibile il motivo relativo alla pretesa violazione e falsa applicazione dell'art. 2702 cod. civ., perché rivolto contro statuizione non emessa;
infatti la sentenza impugnata non ha affermato il valore di scrittura privata dei modelli 10 M in questione, ai sensi dell'art. 2702 c.c.. I restanti profili, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.
Non è esatta la premessa da cui parte il ragionamento del ricorrente, secondo cui la mera contestazione dei fatti costitutivi da parte del convenuto sarebbe irrilevante.
Questa Corte aveva già rilevato che il legislatore del 1973 ha disegnato un coerente sistema processuale che, ispirandosi ai principi - propugnati dalla dottrina processuale di inizio secolo - di concentrazione, immediatezza ed oralità, ed utilizzando gran parte delle esperienze positive del modello processuale del lavoro del 1928, trova il suo punto di forza, cruciale per la funzionalità dell'intero rito, nel sistema di preclusioni e decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c., attinenti in primo luogo alle allegazioni da una parte, e alle contestazioni in fatto dall'altra, sistema che trova la piena legittimazione costituzionale nel suo carattere di reciprocità (Corte Cost. sent. 14 gennaio 1977 n. 13; ord. 12 aprile 1978 n. 40). Fondamento essenziale di tale modello processuale è che l'attore avanzi tutte le proprie pretese ed esponga i relativi fatti costitutivi nel ricorso introduttivo del giudizio, e che il convenuto proponga tutte le eccezioni in diritto e le contestazioni in fatto nell'atto di costituzione. Il legislatore del 1973, sulla base delle esperienze processuallaboristiche di numerosi Paesi europei, ha rinvigorito il principio di non contestazione, già conosciuto, enunciato ed applicato in diverse ipotesi dal nostro ordinamento (artt. 14 3^ co., 35, 316 3^ co., 186bis e 423, 512 co. 2, 597, e 598, 541 e 542, 785, 789, 548, 663 c.p.c.; artt. 2712 e 2734 cod. civ.) e lo ha impiegato al fine di ridurre la quantità di prova necessaria per i fatti costitutivi, e per tale via aumentare la concentrazione ed efficienza processuale, escludendo così la possibilità generalizzata di una contestazione tardiva di essi, con il che si riaprirebbe in ogni tempo la necessità di una istruttoria, la quale deve invece essere definita (artt. 414 n. 5, 416 3^ comma, 420 5^ comma c.p.c.) nella fase iniziale del giudizio.
In applicazione di tale principio di concentrazione processuale, da applicare in egual misura (Corte Cost. cit.) all'attore e al convenuto, non è possibile allegare, contestare o richiedere prova su fatti non allegati oltre i termini preclusivi stabiliti dal c.p.c. (Cass. 26-6-1999 n. 6661; Cass. 15-12-2000 n. 15820). Tale orientamento è stato confermato da recente pronuncia di questa corte a Sezioni Unite, che ha precisato che l'art. 416 3^ comma c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti costitutivi, fa della non contestazione un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio. La mancata contestazione rappresenta, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, sicché si deve ritenere superata, ai fini dell'identificazione dei fatti pacifici, la tradizionale differenza, invocata dal ricorrente, fra ammissione implicita e non contestazione, di cui al precedente orientamento (da ultima, Cass. 18 luglio 2000, n. 9424; Cass. 23 maggio 1995, n. 5643, citata dal ricorrente;
Id., 2 giugno 1994, n. 5359; Id., 20 maggio 1993, n. 5733; Id., 5 dicembre 1992, n. 12947;
Id. 6 marzo 1987, n. 2386).
La funzione della non contestazione ai fini della determinazione dell'oggetto della controversia, e la necessaria correlazione tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, comporta che la decadenza per l'indicazione dei mezzi di prova espressamente comminata dall'art. 416, 3^ comma implichi altresì preclusione per i primi, alla cui dimostrazione i secondi sono finalizzati. La tendenziale irreversibilità della non contestazione risulta comunque dalla struttura complessiva del processo (Cass. Sez. Un. cit.). Quando poi la domanda giudiziale è integrata da conteggi, contenuti nello stesso contesto o in allegato unito al ricorso, occorre distinguere la componente fattuale di tali conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione sopra riassunti, nonché agli effetti della mancata contestazione, da quella giuridica o normativa, che ne è esente.
È opportuno precisare, in relazione alla presente fattispecie di giudizio sorto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, che al ricorso per ingiunzione non si applicano le prescrizioni dell'art. 414 cod. proc. civ. sul contenuto del ricorso introduttivo, anche se le somme richieste riguardano uno dei rapporti riconducibili all'ambito delle controversie di lavoro o previdenziali, ma la disciplina dettata per queste controversie trova applicazione a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo (in conformità alla precisazione di cui all'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ.) e di conseguenza l'ente previdenziale convenuto nel giudizio di opposizione. che riveste la posizione sostanziale di attore, nella memoria di costituzione deve articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all'art. 414 cod. proc. civ. (Cass. sent. n. 4422 del 17-05-1997; Cass. 8-11-1995 n. 11625). È pertanto inammissibile ogni riferimento, contenuto nel secondo motivo di ricorso, alla pretesa incompletezza del ricorso monitorio, non essendovi sul punto alcuna censura di omessa pronuncia della sentenza impugnata.
Non vi è dunque questione se l'Inps abbia determinato in maniera adeguata la causale della domanda nella memoria di costituzione. Il AV si duole solo del valore probatorio attribuito dal Tribunale ai modelli MD 10, ma egli non contesta specificamente l'affermazione della sentenza impugnata che i contributi erano desunti da moduli riempiti di suo pugno;
ne', il che sarebbe già di per sè sufficiente a fondare il ragionamento presuntivo, che il consulente fosse il suo consulente di fiducia ed avesse compilato i moduli su suo incarico e nel suo interesse.
Come è ben noto, le presunzioni semplici consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita tramite fonti materiali di prova, o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione, la conoscenza di un fatto secondario (nella specie essere stati i moduli in questione predisposti su incarico e nell'interesse del datore di lavoro), deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignoto (nella specie che rispecchiassero le retribuzioni effettivamente corrisposte).
È anche noto che in tema di prova presuntiva sono incensurabili, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice del merito circa lo stesso ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione: l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità è sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. sent. n. 12422 del 19-09-2000). E nella specie appare corretta la deduzione del giudice del merito, che sulla base di tali elementi di fatto, non contestati, ed in mancanza di qualsiasi contestazione sulla correttezza dei dati contabili, con ragionamento presuntivo basato sull'art. 2729 cod. civ., ha ritenuto che i dati contenuti nei modelli predisposti dal consulente corrispondessero alle retribuzioni effettivamente corrisposte.
Non può in effetti ritenersi contestazione specifica adeguata dell'ammontare dei contributi dovuti la mera contestazione del valore probatorio del documento che li esprime, proprio per la distinzione delineata sopra tra elementi fattuali ed elementi giuridici dei conteggi o dei documenti a corredo della domanda.
La correttezza della motivazione della sentenza impugnata sotto i profili fin qui esaminati assorbe la doglianza con il quale il ricorrente rileva che l'eccezione di compensazione è stata proposta solo in via subordinata, con la conseguenza che sarebbe infondata l'affermazione del Tribunale che essa comporti riconoscimento di debito.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle relative spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 23 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2002