Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5101
CASS
Sentenza 10 aprile 2002

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Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale. Ne consegue che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. (Fattispecie relativa a sospensione unilaterale del rapporto di lavoro e della corresponsione della retribuzione effettuata dal datore di lavoro, in assenza della concessione del richiesto trattamento di integrazione salariale, per esaurimento del lavoro di un cantiere edile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5101
    Data del deposito : 10 aprile 2002

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