Sentenza 10 aprile 2002
Massime • 1
Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale. Ne consegue che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. (Fattispecie relativa a sospensione unilaterale del rapporto di lavoro e della corresponsione della retribuzione effettuata dal datore di lavoro, in assenza della concessione del richiesto trattamento di integrazione salariale, per esaurimento del lavoro di un cantiere edile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5101 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO PA (in concordato preventivo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ANDRONICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO NI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 13, presso lo studio dell'avvocato MIRELLA TAVANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LOSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2269/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 02/07/98 R.G.N. 4170/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Catania, NI CE esponeva che la sua datrice di lavoro Comil s.p.a. lo aveva sospeso dal 16.3.1992 al 17.6.1992 dall'attività lavorativa del cantiere edile di Messina "Fondo Lauritano", dichiarando di porlo in cassa integrazione guadagni ordinaria, e lamentava di non avere ricevuto da detta società ne' quanto dovutogli a titolo di anticipo del trattamento di cassa integrazione, ne', successivamente, l'ordinaria retribuzione, a seguito del mancato accoglimento da parte dell'Inps della richiesta di ammissione alla cassa integrazione. Chiedeva quindi la condanna della indicata società al pagamento della retribuzione maturata nel periodo di sospensione, oltre agli accessori di legge. La convenuta eccepiva che nel periodo in questione era stato del tutto impossibile occupare il ricorrente, poiché i lavori nel cantiere cui egli era addetto erano stati praticamente completati e quindi per il lavoratore era stata chiesta la cassa integrazione in vista di un'eventuale futura sua rioccupazione in altri cantieri, anche se poi, dopo la ripresa del servizio per alcuni giorni, il medesimo era stato licenziato per l'impossibilità di detta rioccupazione.
Il Pretore rigettava la domanda, ma la stessa era accolta in sede di appello dal Tribunale di Catania, il quale osservava che nella specie era stata attuata la sospensione dalle prestazioni del lavoratore, e non il suo licenziamento, e non era stata provata la sussistenza di un'impossibilità assoluta delle prestazioni stesse per ragioni non ricollegabili alla volontà del datore di lavoro, neanche sotto il profilo della carenza di programmazione (come nell'ipotesi di cause di forza maggiore riconducibili a eventi naturali o a provvedimenti dell'autorità).
La Soc. Comil propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo articolato in due profili di censure. Il CE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce: 1) violazione degli artt. 1218, 1256, 1463 e 2697 c.c.; 2) violazione dell'art 11, comma 2, l. 6 agosto 1975 n. 427 e dell'art. 116 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.
La ricorrente richiama preliminarmente la disciplina di cui all'art. 11 l. n. 427/1975, circa la possibilità per i lavoratori edilì di fruire del trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art. 9 della medesima legge anche per il periodo di sospensione dal lavoro verificatosi prima del licenziamento, qualora questo sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio dalla loro sospensione, e il datore di lavoro abbia proposto richiesta di integrazione salariale, ma essa sia stata respinta per motivi diversi dalla tardiva presentazione.
Le censure alla sentenza impugnata sono incentrate, peraltro, sulla doglianza che il Tribunale abbia trascurato che nella specie sussisteva l'impossibilità di utilizzazione del lavoratore edile per cessazione dell'attività nel cantiere, idonea a giustificare il collocamento del lavoratore in cassa integrazione. Era configurabile infatti la sussistenza di un evento oggettivo (fine lavori), che, seppur prevedibile, non era imputabile alla responsabilità dell'imprenditore (in quanto non evitabile, ne' riferibile a carenza di programmazione o di organizzazione aziendale), e integrava l'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione. D'altra parte l'impossibilità di occupare il lavoratore in altri cantieri, idonea a legittimare il licenziamento dello stesso, sì era verificato non al momento della sospensione del rapporto (marzo 1992), ma solo tre mesi dopo.
Il ricorso è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464, c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale;
ne consegue che, nel caso in cui siano statì sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta irnpossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (cfr. Cass. 7 maggio 1983 n. 3125; Cass., Sez. un., 20 giugno 1987 n. 5454; Cass. 17 luglio 1990 n. 7302; Cass. 23 aprile 1992 n. 4856; Cass. 25 marzo 1992 n. 3695; Cass. 6 agosto
1996 n. 7194; Cass. 9 novembre 1998 n. 11263). Tale regola, derivando da norme e principì di carattere generale, è applicabile anche al settore dell'edilizia (cfr. Cass. 9 febbraio 1982 n. 798; Cass. 16 ottobre 2000 n. 13742), nel quale l'intervento della cassa integrazione è ammesso se la interruzione o riduzione dell'attività dipende da intemperie stagionali o da "altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori" (art. 1 legge 3 febbraio 1963 n. 77, richiamato dall'art. 1, comma primo, della legge 6 agosto 1975 n. 427).
Ne consegue la correttezza dell'operato del giudice di merito, che indubbiamente ha fatto applicazione del principio esposto. D'altra parte, certamente l'esaurimento del lavoro in un cantiere edile non costituisce una causa di impossibilità assoluta, poiché esso rappresenta una vicenda inerente al normale svolgimento dell'attività imprenditoriale e non certo l'effetto del sopravvenire di un imprevedibile evento esterno. Potrebbe aggiungersi, poi, che la possibilità di assegnazione del lavoratore ad un altro cantiere, ammessa nello stesso ricorso, costituirebbe un'ulteriore ragione di non configurabilità dell'impossibilità della prestazione (cfr. Cass. n. 3125/1987, cit.). Nè, ad escludere l'applicabilità degli esposti principi circa gli effetti della sospensione del lavoratore in difetto di una effettiva ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, può invocarsi la disposizione particolare dettata dall'art. 11, secondo e terzo comma, l. n. 164/1975, riguardo alla possibilità del lavoratore edile di accedere al trattamento speciale di disoccupazione, con effetto dall'inizio della sospensione, anche in caso di licenziamento intervenuto entro il termine di novanta giorni dall'inizio della sospensione dal lavoro (cui sia seguito il diniego della cassa integrazione, per motivi diversi da quello della tardiva ove la presentazione della relativa domanda). Deve osservarsi, infatti, che disposizione citata comportasse implicitamente una deroga ai principi generali in materia, si sarebbe in presenza di una norma eccezionale, che non potrebbe essere applicata ad ipotesi diverse da quelle previste dalla legge (art. 14 disp. prel. cod. civ.). Rileverebbe quindi, in senso ostativo alla applicabilità,
nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, della disposizione suindicata, la circostanza che, come è pacifico, il periodo di sospensione non è intervenuto "immediatamente prima del licenziamento", come richiesto dall'art. 11, secondo comma. Ma deve anche aggiungersi che appare possibile, e più plausibile, un'interpretazione della disposizione detta nel senso che il diritto al trattamento di disoccupazione sussiste solo nel caso di insussistenza del diritto del lavoratore alla retribuzione, a causa della legittimità della sospensione - pur in difetto della concessione della cassa integrazione -, in quanto giustificata dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Va considerato, infatti, che vi sono aspetti di discrezionalità nella concessione della cassa integrazione - cfr. Cass. Sez. un., n. 5454/1987 - e che, in relazione all'attività edile, sono ipotizzabili numerose cause di effettiva impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al datore di lavoro, nonché ipotesi di mancata concessione della cassa integrazione non incompatibili con l'effettiva sussistenza di un'impossibilità della prestazione (si consideri, per esempio, il requisito della temporaneità della causa di impossibilità delle prestazioni, su cui cfr. Cass. 10 dicembre 1982 n. 6760 e Cass. 21 novembre 1986 n. 6872). Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese del giudizio vengono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, determinate in Euro 24,32, oltre Euro 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2002