Cass. civ., sez. II, sentenza 14/09/1999, n. 9782
CASS
Sentenza 14 settembre 1999

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Perché possa ritenersi correttamente desunta una presunzione semplice è sufficiente che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, già accertato in giudizio, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi cioè ravvisare una connessione fra la verificazione del fatto già accertato e quella del fatto ancora ignoto secondo regole di esperienza che convincano il giudice circa la probabilità e verosimiglianza della verificazione del secondo quale conseguenza del primo, potendo, dunque, il relativo accertamento presentare qualche margine di opinabilità, poiché il procedimento logico di deduzione non è quello rigido che è imposto, viceversa, in caso di presunzione legale. Il giudizio in base al quale il giudice di merito ragiona per presunzione semplice si sottrae al sindacato di legittimità, se convenientemente motivato alla stregua di detti criteri (principi affermati dalla Suprema Coorte con riguardo ad un caso, in cui, in relazione ad acquisto "a non domino", si era desunta per presunzioni la prova dell'inesistenza della buona fede dell'acquirente).

Il concetto di buona fede, di cui all'art. 1153 cod. civ., che rileva - in base a tale norma - ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili "a non domino", corrisponde a quello dell'art. 1147 cod. civ. e, pertanto, ai sensi del secondo comma di questa norma, la buona fede non giova a chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto per colpa grave, la quale è configurabile quando quell'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego, da parte dell'acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto, poiché "non intelligere quod omnes intellegunt" costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede.

La buona fede rilevante, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., per l'acquisto "a non domino" della proprietà di beni mobili, deve ricorrere in capo all'acquirente al momento dell'acquisto ("mala fides superveniens non nocet") e la relativa presunzione di sussistenza, può essere vinta in concreto anche tramite presunzioni semplici, le quali siano gravi, precise e concordanti e forniscano, in via indiretta (com'è normale, trattandosi di accertare l'esistenza o meno di uno stato psicologico), il convincimento della esistenza in capo all'acquirente del ragionevole sospetto di una situazione di illegittima provenienza del bene. Gli elementi sui quali si possono fondare dette presunzioni possono essere costituiti (oltre che da circostanze coeve) anche da circostanze estrinseche precedenti all'acquisto (nella specie, concernente l'acquisto del dipinto "Natura morta con pesci" del De Chirico, avvenuto ad un'asta di Sotheby's dopo un precedente furto nella casa della proprietaria, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse desunto per presunzione che l'acquirente era stato in una situazione psicologica di sospetto dell'illegittima provenienza del dipinto, sì da doversi escludere la sua buona fede, argomentando dal fatto che egli, essendo, quale gallerista ed esperto d'arte, un esperto conoscitore delle opere di De Chirico - come emergeva da una serie di circostanze, quali l'esistenza di una collezione di quadri di quell'autore a lui facente riferimento, la redazione della prefazione e presentazione per la relativa mostra e una lettera indirizzatagli dallo stesso De Chirico - era stato nelle condizioni di accertare se il suddetto quadro rientrava tra quelli oggetto delle indagini penali scaturite dal furto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/09/1999, n. 9782
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9782
Data del deposito : 14 settembre 1999

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