Sentenza 14 settembre 1999
Massime • 3
Perché possa ritenersi correttamente desunta una presunzione semplice è sufficiente che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, già accertato in giudizio, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi cioè ravvisare una connessione fra la verificazione del fatto già accertato e quella del fatto ancora ignoto secondo regole di esperienza che convincano il giudice circa la probabilità e verosimiglianza della verificazione del secondo quale conseguenza del primo, potendo, dunque, il relativo accertamento presentare qualche margine di opinabilità, poiché il procedimento logico di deduzione non è quello rigido che è imposto, viceversa, in caso di presunzione legale. Il giudizio in base al quale il giudice di merito ragiona per presunzione semplice si sottrae al sindacato di legittimità, se convenientemente motivato alla stregua di detti criteri (principi affermati dalla Suprema Coorte con riguardo ad un caso, in cui, in relazione ad acquisto "a non domino", si era desunta per presunzioni la prova dell'inesistenza della buona fede dell'acquirente).
Il concetto di buona fede, di cui all'art. 1153 cod. civ., che rileva - in base a tale norma - ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili "a non domino", corrisponde a quello dell'art. 1147 cod. civ. e, pertanto, ai sensi del secondo comma di questa norma, la buona fede non giova a chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto per colpa grave, la quale è configurabile quando quell'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego, da parte dell'acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto, poiché "non intelligere quod omnes intellegunt" costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede.
La buona fede rilevante, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., per l'acquisto "a non domino" della proprietà di beni mobili, deve ricorrere in capo all'acquirente al momento dell'acquisto ("mala fides superveniens non nocet") e la relativa presunzione di sussistenza, può essere vinta in concreto anche tramite presunzioni semplici, le quali siano gravi, precise e concordanti e forniscano, in via indiretta (com'è normale, trattandosi di accertare l'esistenza o meno di uno stato psicologico), il convincimento della esistenza in capo all'acquirente del ragionevole sospetto di una situazione di illegittima provenienza del bene. Gli elementi sui quali si possono fondare dette presunzioni possono essere costituiti (oltre che da circostanze coeve) anche da circostanze estrinseche precedenti all'acquisto (nella specie, concernente l'acquisto del dipinto "Natura morta con pesci" del De Chirico, avvenuto ad un'asta di Sotheby's dopo un precedente furto nella casa della proprietaria, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse desunto per presunzione che l'acquirente era stato in una situazione psicologica di sospetto dell'illegittima provenienza del dipinto, sì da doversi escludere la sua buona fede, argomentando dal fatto che egli, essendo, quale gallerista ed esperto d'arte, un esperto conoscitore delle opere di De Chirico - come emergeva da una serie di circostanze, quali l'esistenza di una collezione di quadri di quell'autore a lui facente riferimento, la redazione della prefazione e presentazione per la relativa mostra e una lettera indirizzatagli dallo stesso De Chirico - era stato nelle condizioni di accertare se il suddetto quadro rientrava tra quelli oggetto delle indagini penali scaturite dal furto).
Commentari • 4
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Quali sono gli effetti del possesso Seguendo la suddivisione sistematica in paragrafi delineata dal codice, gli effetti che scaturiscono dal verificarsi di tutti i presupposti che danno origine al possesso in senso proprio, possono raggrupparsi in tre categorie: i diritti e gli obblighi del possessore di restituire la cosa; gli effetti derivanti dall'acquisto in buona fede di un bene mobile (c. d. regola "possesso vale titolo" o "acquisto a non domino" ex artt. 1153 e ss. c.c.); l'acquisto della proprietà per usucapione. Diritti e obblighi nella restituzione Riguardo alla prima categoria di effetti, l'art. 1148 c.c., in tema di frutti prodotti dalla cosa soggetta alla signoria di fatto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/09/1999, n. 9782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9782 |
| Data del deposito : | 14 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER DO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO GALLI, difeso dall'avvocato FRANCESCO OL, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LB RI OL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 78/A, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO CARSANA, che la difende unitamente all'avvocato SERAFINA REGA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LB RI LE, HUMMERL CORINNE;
- intimate -
e sul 2° ricorso n.° 00200/97 proposto da:
HUMMERL CORINNE, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO GALLI, difesa dall'avvocato FRANCESCO OL, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LB RI OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CROCE 78/A, presso lo studio dell'avvocato CARSANA ERMANNO, difesa dagli avvocati ERMANNO CARSANA, REGA SERAFINA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
ER DO, LB RI LE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1868/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 21/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/98 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato OL FRANCESCO, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 14 marzo 1989 ON TI conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, EL NI TR per sentir dichiarare cessati gli effetti del sequestro penale del dipinto "Natura morta con PE di De CH e per sentir dichiarare il suo diritto alla restituzione del dipinto, anche al fine di restituirlo alla proprietaria NE HU. Costituitasi, la convenuta contestava il fondamento di ogni avversa domanda, chiedendone il rigetto.
Interveniva volontariamente in giudizio NE HU per sentire accogliere, in principalità, le domande formulate dall'attore e, in subordine, dichiarare il suo diritto ad ottenere la restituzione del quadro quale unica, attuale proprietaria.
Interveniva volontariamente in giudizio anche AO NI TR, quale legittima erede, insieme alla sorella EL, dei genitori proprietari del dipinto in questione, e contestava il fondamento delle domande proposte dal TI e dalla HU, chiedendone il rigetto ed instava per l'accertamento del diritto di proprietà suo in ragione della metà con la sorella EL sul dipinto in sequestro. EL NI TR, a sua volta, svolgeva domanda riconvenzionale per ottenere la declaratoria della comproprietà alla sorella AO sul dipinto "de quo".
In esito all'istruttoria, con sentenza 22.4. - 6.5.93 il Tribunale respingeva le domande proposte dal TI e dalla HU, dichiarando EL e OL NI TR comproprietarie del dipinto di De CH in ragione di metà per ciascuna. Proposto gravame dai soccombenti, la Corte d'appello di Milano, con sentenza 15.5 - 21.6.96, rigettava l'impugnazione condannando gli appellanti, in solido, alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione ON TI, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso NE HU (che ha aderito al ricorso principale del TI, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un'unica censura) e AO NI TR, che resiste altresì con controricorso al ricorso incidentale della HU.
Non ha spiegato attività difensiva in questa sede EL NI TR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Ciò posto, con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 346 e 112 c.p.c., nonché omessa o comunque insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.
Osserva il ricorrente che nonostante il Tribunale avesse affermato la sussistenza del fatto storico dell'avvenuto acquisto e ricezione del quadro da parte di esso TI all'asta Sotheby's del 14 maggio 1980, e che tale affermazione non fosse stata posta in discussione da chicchessia sino alla fase collegiale d'appello, tal che ogni indagine in proposito era ormai preclusa perché coperta dal giudicato, i giudici del gravame di merito, senza effettuare la benché minima disamina diretta a stabilire in concreto quale fosse stata la decisione del Tribunale sul punto, si erano invece limitati ad una formulazione di mero stile priva di qualsiasi concreto riferimento al contenuto della decisione di primo grado uscendo nella pura e semplice affermazione secondo cui il primo giudice aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova sulla circostanza addotta dall'attore e dalla sua amica con puntualizzazioni da ritenersi esatte e quindi condivise e fatte proprie dal Collegio d'appello.
In sostanza la Corte del merito non aveva minimamente chiarito quale fosse la conclusione alla quale i primi giudici erano pervenuti sulla base della "esclusione" dell'avvenuto raggiungimento della prova sulle circostanze per le quali non sarebbe stato "fornito alcun riscontro obiettivo", se cioè il tribunale, per effetto di tale esclusione, avesse negato la sussistenza dell'avvenuto acquisto del dipinto da parte di esso TI all'asta di Sotheby's, ovvero come dedotto invece da esso ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale, allora appellanti - affermando preliminarmente la sussistenza di tale acquisto, avesse invece considerato il mancato "riscontro obiettivo" di dette circostanze unicamente per inferirne la mancata dimostrazione dell'acquisto della proprietà del dipinto da parte della HU.
La doglianza è infondata.
Va rilevato in proposito che per consolidata giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. N. 5262/88, n. 2621/95), costituendo capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione.
Ebbene nel caso di specie, avendo il giudice di primo grado affermato nella sua pronunzia che "ammessa la prospettazione della coppia TI - HU in ordine all'acquisto del dipinto da Sotheby's, il problema realmente decisivo e(ra) costituito dalla buona o mala fede del TI al momento dell'acquisto", è evidente che concorrendo il presupposto di fatto dell'acquisto del dipinto all'asta americana a formare il capo unico della decisione circa l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1153 c.c. per l'acquisto "a non domino", su di esso non poteva di certo formarsi il giudicato interno.
Tal che irrilevante è, ad avviso di questo Collegio, il dilemma postosi dal ricorrente sul mancato chiarimento da parte del giudice d'appello circa la reale efficacia probatoria dell'acquisto all'asta del dipinto da parte del TI, in proprio ovvero quale mandatario della HU, posto che quel giudice, come il giudice di primo grado, si era preoccupato di valutare se nella fattispecie esaminata ricorresse o meno il decisivo requisito della buona fede dello stesso TI al momento dell'acquisto, risolvendo la questione in senso a lui negativo.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Contesta il TI le ragioni addotte dalla Corte territoriale a sostegno della negazione della sussistenza in capo ad esso ricorrente principale del requisito della buona fede richiesto dall'art. 1153 c.c.. Le affermazioni a tal proposito dei giudici del gravame di merito si rivelerebbero innanzi tutto immotivate non essendovi, da una parte, alcun riferimento a concreti elementi di prova dai quali risulterebbe l'"ampia pubblicizzazione" ricevuta dal furto in casa NI TR ed il "clamore" che lo stesso avrebbe destato, tanto da farne presumere la conoscenza da parte di esso TI quale "esperto" di De CH e dall'altra non indicandosi minimamente quale avrebbe dovuto essere la consistenza della "diligenza" la cui omissione veniva attribuita ad esso ricorrente, giacché non si diceva nella gravata sentenza quale fosse la "particolare natura" del bene della quale "tenere conto" ne' si indicava quale avrebbe dovuto essere in concreto la condotta caratterizzata da "quel minimo di diligenza" che esso TI avrebbe dovuto tenere e che invece non avrebbe tenuto, così incorrendo nella "colpa grave" che ai sensi dell'art. 1147 comma 2° c.c. esclude la buona fede. Inoltre l'affermazione di conoscenza da parte di esso ricorrente della provenienza illecita del dipinto (coincidente con l'elemento soggettivo costitutivo del reato di ricettazione a suo tempo imputatogli) era stata formulata dalla Corte milanese presuntivamente sulla base degli stessi elementi la cui inidoneità a fondare anche il solo semplice "sospetto" di tale conoscenza era già stata affermata in sede penale. Il che, se pure non vincolante nel giudizio civile, costituiva comunque indice preciso della incongruità del ragionamento dei giudici d'appello non essendo i principi che reggono la prova presuntiva nel processo penale diversi da quella che la regolano in quello civile.
Osserva ancora che i giudici del gravame di merito erano pervenuti ad affermare (cioè a ritenere provata) la conoscenza del furto da parte di esso ricorrente principale sulla base di una inammissibile "praesumptio de praesumpto" laddove da una parte avevano ritenuto in via presuntivo (anzi di mera congettura) l'"ampia pubblicizzazione" ed il "clamore" del furto del dipinto, e dall'altra stante la qualità di esso TI di "studioso e appassionato" di De CH, avevano ricavato l'ulteriore presunzione ("non poteva essergli sfuggito") di conoscenza del furto del dipinto stesso, da parte del medesimo.
La doglianza non può essere accolta.
Come è noto, il concetto della buona fede, di cui all'art. 1153 c.c., che determina l'acquisto della proprietà di beni mobili da parte dell'acquirente "a non domino", per effetto del solo acquisto del possesso, corrisponde a quello dell'art. 1147 c.c.. La buona fede rilevante per il diritto ha carattere psicologico e portata etica, per cui si concreta in un comportamento conforme ai criteri della normale diligenza e prudenza (Cass. N. 100/64, n. 516/66, n. 906/80, n. 3971/84). Essa, pertanto, non giova all'acquirente, se l'ignoranza di ledere l'altrui diritto dipende da colpa grave, questa essendo configurabile ogni qualvolta il possessore abbia omesso di usare anche quel minimo di diligenza, proprio delle persone scarsamente avvedute, al fine di accertare la lesione del diritto di terzi sulla cosa medesima, perché "non intelligere quod omnes intelligunt" costituisce errore inescusabile che esclude la buona fede (Cass. N. 957/62). La buona fede dell'acquirente "a non domino" viene presunta ed è sufficiente che ricorra al momento dell'acquisto ("mala fides superveniens non nocet") e una tale previsione di carattere generale può esser vinta in concreto anche da presunzioni semplici, le quali siano gravi, precise e concordanti e forniscano, sia pure soltanto in via indiretta (proprio perché si tratta di accertare uno stato psicologico) elementi di fatto, impeditivi dell'acquisto "a non domino", di cosa mobile da parte del possessore, attraverso illazioni desumibili da circostanze estrinseche, precedenti o coeve all'acquisto stesso (Cass. N. 3754/68, n. 1203/69, n. 2961/71, n. 3195/71, n. 1301/73, n. 2178/76 n. 4374/79, n. 7202/95). Ciò premesso, secondo giurisprudenza di questa Corte regolatrice (per tutte Cass. N. 2790/85, n. 4878/89, n. 9717/91) in tema di prove per presunzioni è sufficiente che i fatti sui quali la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come conseguenza dei fatti accertati in giudizio alla stregua di canoni di ragionevole probabilità con riferimento cioè ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti ritenuti probanti dal giudice secondo regole di esperienza, che lo convincano circa detta probabilità e circa la compatibilità del fatto supposto con quello accertato.
In sostanza la legge, attraverso lo schema logico della presunzione, offre all'interprete uno strumento di accertamento dei fatti che può anche presentare qualche margine di opinabilità;
infatti, quando quest'ultima è esclusa per la rigidità della previsione della deduzione, si ha il diverso fenomeno della presunzione legale.
Nel caso in esame l'impugnata sentenza, a pag. 13, ha valorizzato, ai fini della prova presuntiva, l'ampia pubblicizzazione ed il clamore destato dal furto in casa NI TR, soprattutto per il numero e l'importanza dei dipinti sottratti, furto che non poteva di certo essere sfuggito all'attenzione del TI, gallerista ed esperto d'arte, appartenente "al ristretto novero di studiosi ed appassionati dell'opera di De CH", secondo quanto si evinceva "agevolmente dalla stessa esistenza di una collezione di quadri del Maestro a lui facente riferimento (esposti, appunto, nel 1982 alla Galleria La Medusa), dalla prefazione - presentazione del catalogo della mostra del 1982....e dalla lettera 9.5.1970 dal De CH al TI....", come specificato in prime cure.
Il complesso di tali elementi indiziari ha permesso al giudice di appello di risalire, sempre su base presuntiva, al convincimento della esistenza in capo all'acquirente del ragionevole sospetto di una situazione illegittima, tale da escludere la di lui buona fede (in particolare il TI era nelle condizioni, quale esperto conoscitore delle opere di De CH, di accertare se il quadro in questione rientrasse tra quelli oggetto di indagini da parte degli organi di polizia o dei carabinieri ad esse preposti, tal che era fondato ritenere che il predetto avesse omesso di usare anche quel minimo di diligenza proprio delle persone non competenti in tale settore).
Non si tratta perciò di una "praesumptio de praesumpto", come denunziato dal ricorrente, fondandosi nella specie il convincimento del giudice su una "praesumptio hominis" in forza della quale il medesimo ha motivatamente dedotto l'assenza della buona fede dell'"accipiens a non domino" dai fatti accertati, interpretandoli secondo regole di esperienza, in base ad un criterio di probabilità. E tale giudizio, convenientemente motivato, si sottrae, essendo immune da vizi giuridici, al sindacato di legittimità (vedi sulla incensurabilità in cassazione del giudizio sulla sussistenza o meno della buona fede nel possesso ex artt. 1147 e 1153 c.c., Cass. N. 100/64, n. 1570/67, n. 3230/71, n. 13920/91, nonché, sul più generale principio della insindacabilità in quella sede dell'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza degli elementi posti a fonte di presunzione e circa la rispondenza di questi ai prescritti requisiti di precisione, gravità e concordanza, Cass. N. 2245/66, n. 1824/67, n. 2986/67, n. 694/68, n. 2643/68, n. 4021/68, n. 1274/69, n. 1354/69, n. 2179/69, n. 2329/69, n. 2792/69, n. 3100/69 n. 1204/71, n. 2944/78, n. 6850/82, n. 3402/83, n. 4878/89, n. 7202/95). Con il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente all'unico motivo del ricorso incidentale della HU, avente identico oggetto, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia.
Osservano i ricorrenti che una volta incontestabilmente stabilito dal Tribunale l'avvenuto acquisto del dipinto da parte del TI all'asta Sotheby's, da ciò conseguiva che i soli possibili acquirenti della proprietà del bene erano, alternativamente, la HU per conto della quale il TI aveva dichiarato di avere acquistato il quadro ovvero lo stesso TI.
E del resto una volta che i ricorrenti avevano individuato concordemente in uno di essi il titolare del diritto di proprietà sul bene in questione, non esisteva alcun problema di prova di tale titolarità.
E poiché nella specie i due avevano concordemente dedotto che in seguito all'acquisto del dipinto da parte del TI la proprietà dello stesso era pervenuta alla HU, ne conseguiva che la proprietà in capo a quest'ultima costituiva un fatto specifico non necessitante di alcun riscontro probatorio.
Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti.
Invero, a parte i rilievi esposti in relazione al primo motivo del ricorso principale circa la dedotta intangibilità del giudicato del Tribunale, appare del tutto singolare l'assunto che non ci sarebbe bisogno di prova per ritenere la proprietà del dipinto in capo alla HU, avendo il TI e la predetta HU concordemente dedotto che, in seguito all'acquisto del quadro all'asta di Sotheby's da parte del primo, la proprietà dello stesso era pervenuta alla seconda, onde tale circostanza costituiva ormai un fatto pacifico.
Trattasi infatti di affermazioni apodittiche che non valgono di certo a sminuire la sentenza impugnata.
Oltre tutto il TI e la ricorrente incidentale non censurano nemmeno le argomentazioni svolte nella predetta sentenza alle pagine 13 e 14 a proposito della esclusione degli elementi costitutivi del diritto di proprietà vantato dalla HU, anche ai sensi dell'art.1153 c.c.. Conclusivamente, entrambi i proposti ricorsi vanno respinti nella loro integralità, con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di AO NI TR, delle spese del presente giudizio che liquida in L. 354.850 oltre a L.
5.000.000 per onorari.
Roma 17 dicembre 1998.