Sentenza 11 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2003, n. 5726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5726 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 05 7-26/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASS NE Composta dagli Sig .ri Magistrati: R.G.N.12899/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Walter CELENTANO Consigliere Cron.12777 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Cons. Rel. Rep. 1566 Dott. IG MACIOCE Ud. 18/12/02Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RE IG, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro 62, presso l'avv.Valentino Fedeli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UR DR, OL RE, RO AL, IE GI, elettivamente domiciliati in Roma, via Po 24, presso l'avv. Aurelio Gentili, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1450 dell'11.5.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.02 dal Relatore Cons. IG Macioce;
.2382 1 2002 Udito l'avv.V.Fedeli per il ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso. Udito l'avv. R.Masiani, in sostituzione dell'avv. A.Gentili, per i controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 26.3.1983 ON DR, HI RE, SI AL, NT GI convenivano innanzi al Tribunale di Latina LA IG (in proprio e n.q. di titolare della ditta omonima) e, sull'assunto di aver con questi stipulato preliminari di vendita di unità immobiliari site in lle Terracina in fabbricato edificato per concessione contratto con quel Comune a norma delle leggi di ERP e di aver depositato le somme dovute a saldo del prezzo (determinato dal Comune in ragione di lire 240.200 a mq.) ma di non aver visto adempiuto l'obbligo traslativo da parte del LA, chiedevano condannarsi il convenuto alla stipula degli atti definitivi ed al ristoro dei danni. Costituitosi il LA, che chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione dei contratti per mancato pagamento del corrispettivo integrale, l'adito Tribunale con sentenza 27.7.94 rigettava le domande attoree ritenendo gli attori inadempienti all'obbligo di versare il prezzo dovuto (che, a termini dei preliminari assunti a fondamento delle azioni ex art. 2932 c.c., doveva ritenersi quello modificato ex D.M. 3.10.75) e, pertanto, accoglieva la riconvenzionale risolutoria del LA. La sentenza era impugnata dagli originari attori con atto del 6.10.95 al quale resisteva il LA, che proponeva appello incidentale onde ottenere il riconoscimento del suo diritto ad incamerare tutte le somme versate dalle controparti. Con sentenza 11.5.99 la Corte di Roma accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale, per l'effetto trasferendo dal LA ai singoli compromissari acquirenti i vari immobili alla condizione del pagamento del saldo prezzo da ciascuno dovuto e con gli interessi dalla decisione al saldo, ordinando al Conservatore dei RR.II. la trascrizione del capo costitutivo della pronuncia. Nella motivazione la Corte di Roma precisava: Quanto alla eccezione sollevata dal LA di novità della pretesa di • ottenere sentenza traslativa, formulata in appello, a fronte di una a richiesta di condanna alla stipula dei contratti definitivi, formulata in citazione, essa era infondata posto che il Tribunale aveva qualificato la domanda come proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. (per poi rigettarla) si che l'ammissibilità delle relative pretese - non essendo stata impugnata in appello tale statuizione - era ormai indiscutibile. Quanto alla pretesa inadempienza dei promissari acquirenti all'obbligo • di effettuare una offerta conforme all'adeguamento previsto dal D.M. del 1975, era assorbente il rilievo per il quale l'offerta effettuata in grado di appello alla stregua dei parametri di cui alla delibera consiliare 84/82 ed al lodo arbitrale 6.5.85, soddisfaceva il requisito legale in tempo utile, trattandosi di condizione dell'azione. Quanto alla grave inadempienza ritenuta dal Tribunale con riguardo • all'obbligo di versare le ulteriori somme ad adeguamento del prezzo, richiamata la CTU disposta in appello e ritenuta esigua e non decisiva la differenza tra prezzo a mq. stimato nel lodo 6.5.85 e pagamenti effettuati in contanti nel 1978 (e da rivalutare), essa doveva escludersi 3 con il conseguente rigetto della riconvenzionale. Per la cassazione di tale sentenza il LA ha proposto ricorso con atto notificato il 16.6.2000 contenente due motivi. Gli intimati hanno notificato controricorso il 25.7.2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato, non essendo condivisibili le censure contenute nei due motivi che lo compongono. Con il primo motivo il LA denunzia violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.: a suo avviso, a fronte di una domanda proposta in primo grado il cui Can TI era diretto ad ottenere la condanna del convenuto alla stipula degli atti traslativi degli alloggi, la domanda articolata in appello e diretta all'ottenimento di pronunzia traslativa ex art. 2932 c.c. doveva considerarsi del tutto nuova, senza che alla denunzia di novità potesse far ostacolo alcuna acquiescenza di esso appellato (non avendo la prima sentenza realmente qualificato la azione ai sensi del citato art. 2932 c.c.). La doglianza è inconsistente. La Corte di Roma ha infatti motivatamente interpretato la pronunzia del Tribunale di Latina come includente statuizione sulla qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c. (si veda, al proposito, oltre al cenno a pag. 2 della narrativa della sentenza 27.7.94, la diretta e precisa affermazione a pag. 4 sulla individuazione della causa petendi del giudizio nei vari compromessi di vendita e quella a pag. 6 sulla riconduzione all'art. 2932 c.c. della pretesa degli attori); e da tale esatta premessa che il ricorrente non censura con la deduzione di vizi logici nella lettura della prima sentenza ma con la mera negazione del risultato ermeneutico - la 4 Corte romana ha fatto discendere la altrettanto esatta conseguenza per la quale, non impugnata la statuizione afferente la qualificazione della domanda con la necessaria forma dell'appello incidentale, nessuna questione di novità si sarebbe potuta porre per il fatto che tal domanda venisse coltivata in sede di gravame. Il che importa, con specifico riguardo al profilo afferente la pretesa modificazione del TI condannatorio, che, qualificata dal Tribunale, ed irrevocabilmente, la domanda come diretta all'ottenimento di una sentenza traslativa ex art. 2932 c.c., ben hanno fatto gli appellanti principali a precisare il proprio TI (cfr. punto C conclusioni a verbale 9.5.96) nei sensi e nei limiti propri della relativa azione e cioè chiedendo l'adozione di quella sentenza. Con il secondo motivo del ricorso il LA denunzia la violazione degli artt. 1206-1208-2932 c.c. e l'omessa motivazione: a suo criterio, avendo gli attori sin dal primo grado affermato di aver depositato le somme dovute e specificato i relativi importi e non essendo tali circostanze rispondenti al vero, la Corte d'Appello avrebbe dovuto rilevarlo e pronunziare in proposito e comunque addebitare i suddetti importi agli assegnatari nel momento in cui ne statuiva la debenza. Tali censure appaiono radicalmente inammissibili. Sotto il primo profilo, la Corte d'Appello di Roma, lungi dall'incorrere nella denunziata omessa motivazione sul rilievo della assenza di prova del preteso deposito delle somme dovute a titolo di saldo del prezzo, dopo aver dato atto della affermazione di tale deposito e della negazione ex adverso opposta, ha ritenuto "..assorbente di ogni altra questione..." il rilievo, peraltro esatto (Cass. 7352/96 - 1077/95 - 2870/83), per il quale l'offerta formalizzata in corso di causa avrebbe integrato il requisito legale trattandosi di condizione dell'azione utilmente sopravvenuta in appello. E di qui la inammissibilità della censura in esame che, neanche avvedendosi della effettiva ratio decidendi della sentenza, e della espressa pronunzia di assorbimento della questione posta in appello, in forza di altre considerazioni (giuste od esatte che fossero),si limita a riproporre la stessa questione in sede di legittimità. Altrettanto inammissibile e per le esposte ragioni è infine la censura afferente il mancato addebito delle somme in discorso, censura comunque attingente profili di fatto (già valutati dalla sentenza impugnata con l'analitico richiamo alle conclusioni della CTU) e pertanto irricevibile in sede di legittimità. La soccombenza del LA impone la pronunzia della sua condanna alla refusione delle spese, in solido, in favore dei controricorrenti (spese liquidate in dispositivo anche con l'attribuzione della quota afferente il rimborso delle spese generali computata sugli onorari).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore dei controricorrenti in solido, spese che determina in € 250,00 per esborsi ed in € 5.500 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2002 Il Cons.est. Il Presidente mm SAZIONE CORE SUPREN Civile IL CANCELLIERE Andrea Bianchi il VL CANCELLIERE