Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11539 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
CORTE 1 1 5 39 /02 REPUBBLICA ITALIAN IN CORTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risoliesiona di SEZIONE TERZA CIVILE controleper سعيد ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10505/00 Vincenzo CARBONE VITTORIA Consigliere Cron. 23147 Dott. Paolo Rel. Consigliere Rep. Dott. Ernesto LUPO Consigliere Ud. 09/05/02 Dott. Roberto PREDEN SABATINI Consigliere C.C. Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: INTERNAZIONAL AUTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CO ZO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAETANA 13/A, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO GRAZIANI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CASAMASSIMA, che lo difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente avverso la sentenza n. 9637/99 del Giudice di pace di 1086 -1- ROMA, Settima Sezione, emessa il 03/12/99 e depositata il 07/12/99 (R.G. 22177/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'avvocato E.Casamassima lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso. -2- 3 La Corte Premesso che il Giudice di pace di Roma, accogliendo la domanda proposta da BI OC contro la società International Auto s.r.l., ha risolto il contratto di acquisto di una autovettura per inadempimento della società convenuta, che ha condannato alla restituzione della caparra di L.
1.000.000 ed al pagamento di L.800.000, a valori attuali, per il risarcimento del danno;
Considerato che
la società International Auto ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti due motivi: a) violazione dell'art. 1326, in relazione agli artt. 1350 e 2723 c.c., nonché vizi di motivazione in ordine all'asserita mancanza di prova dell'intervenuta modificazione del contratto, deducendo che dalle deposizioni testimoniali di De RB ed SA il Giudice di pace avrebbe dovuto desumere l'esistenza di patti orali intervenuti successivamente alla stipula del contratto scritto di acquisto dell'autovettura; b) violazione dell'art. 1223 م س ت ا c.c. e vizi di motivazione in ordine alla prova dell'esistenza del danno determinato dall'inadempimento;
Considerato che
la sentenza impugnata, decidendo una causa di valore non eccedente i due milioni di lire, è stata emessa secondo equità (art. 113, secondo comma, c.p.c.), contrariamente a quanto ha affermato la parte ricorrente nella memoria, e che perciò il ricorso per cassazione è ammissibile, essendo la detta sentenza inappellabile (art. 339, ultimo comma, c.p.c.); Ritenuto, relativamente al motivo di ricorso sub a), che le deposizioni testimoniali indicate dalla parte ricorrente sono state 3 espressamente prese in esame dal giudice di merito, nei cui poteri rientra la valutazione della credibilità dei testimoni, la quale non può ritenersi viziata per il fatto (a tal fine irrilevante) che il De RB sia stato qualificato dipendente della società convenuta (anziché suo agente), mentre sussiste la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta assenza della modifica verbale del contratto scritto, la quale è stata desunta dall'insieme degli elementi probatori, e le critiche della società ricorrente si esauriscono nella mancata considerazione delle citate due testimonianze;
Ritenuto, relativamente al motivo di ricorso sub b), che la sentenza impugnata è motivata anche in ordine all'esistenza del danno da inadempimento e che la valutazione sulla necessità dell'attore di "procedere alla sostituzione della sua vettura ed al contestuale acquisto di una nuova autovettura” è censurata in modo generico;
Poiché il ricorso, alla luce delle considerazioni che precedono, è manifestamente infondato, onde va rigettato, con la conseguente condanna della società ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro..518, dei quali Euro 500 per onorari. Così deciso a Roma il 9 maggio 2002. Cancelleria Il Relatore-Estensore Il Presidente AGU. 2002 Еший про in IL DIRETTORE DECANCELLERIA IL DIRETTORE DY CANCELLERIA epositata 2 0 Umberto Cicen Cicer D oggi,. 4 Umberto