Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14487 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
I S E BLICA ITALIANA A R T POPOLO ITALIANO4487/02 LA Oggetto 7 9 / Tributaria N SEZIONE TRIBUTARIA 5 / 1 S 6 8 ILOR 9 dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 20548/98 Consigliere - Cron. 33821 Dott. Giulio GRAZIADEI - - Consigliere Dott. Massimo ODDO Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud.12/04/02 - - - Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO NO, TO ES, SA EDDA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato AMENTA PIERO, che li BRASCHI GIANLUCA, difende unitamente all'avvocato giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente · 1529 -1- nonchè
contro
UFF DISTRETTUALE II DD PISA;
intimato - Commissione avverso la sentenza n. 118/97 della depositata il tributaria regionale di FIRENZE, 16/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo AL ET ha impugnato la cartella esattoriale relativa all'Ilor per l'anno 1987, sostenendo la non debenza di questa imposta per la sua attività di agente di commercio, svolta senza alcuna organizzazione imprenditoriale. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio ed ha riformato la sentenza impugnata. Hanno proposto ricorso gli eredi del ET, e cioè NO ed ND ET nonché DD IO, deducendo tre motivi. Il Ministero ha depositato un atto di costituzione in giudizio. I ricorrenti hanno presentato una memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 2909 c.c. in quanto la Commissione Regionale non ha tenuto conto di una precedente decisione passata in giudicato, escludente l'assoggettabilità ad Ilor dei redditi del ET, e relativa agli esercizi 1985 e 1986. La doglianza è palesemente infondata posto che ogni periodo d'imposta è autonomo rispetto agli altri, per cui nessun obbligo il giudice aveva di applicare un giudicato relativo ad altri periodi. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 2195 n.5 c.c., 51 d.p.r. n.597/73 e 51 e 115 d.p.r. n.917/86, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nell'accertamento da parte del giudice di appello dell'esistenza di una minima organizzazione d'impresa in capo ad AL ET. Hanno evidenziato come si ha organizzazione di impresa quando i fattori produttivi sono prevalenti rispetto al lavoro dell'agente di commercio nella produzione Go ethe del reddito ed hanno lamentato l'apoditticità della conclusione affermata dalla Commissione Regionale sul punto. Anche questa doglianza è infondata poichè il giudice di appello, pur se sinteticamente, ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto di affermare l'esistenza di una organizzazione di impresa, formulando una valutazione di merito, motivata correttamente e sufficientemente, sicchè essa sfugge al sindacato di legittimità. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno lamentato la mancata applicazione degli articoli 8 e 25 d.lgs. n.472/97, sul presupposto che le sanzioni tributarie non penali non si trasmettono agli eredi. Rileva la Corte che parte nella sentenza qui impugnata risulta essere AL ET (de cuius) e che il giudice correttamente non ha affrontato il problema della intrasmissibilità delle sanzioni tributarie non penali. Questa intrasmissibilità è affermata ormai in maniera espressa dall'art. 8 d.lgs. n.472/97 ed è applicabile anche ai processi in corso, per cui l'Amministrazione Finanziaria giammai potrebbe pretendere dagli eredi del ET, odierni ricorrenti, il pagamento delle sanzioni non penali collegate ad una pretesa impositiva esercitata nei W V I confronti del loro dante causa. Z S V S N I N ' I E Ricorrono giusti motivi per compensare le spese. S I N V E S ± K I ± I E 4 G
P.Q.M.
V N I V G S Rigetta il ricorso e compensa le spese. V N Ë I T R I V S L H Così deciso in Roma il 12.4.2002 nella camera di consiglio della. A U V V / N 1 Z I 6 Il cons. est. # Il Presidente 8 O 9 N E I U Dr Giovanni PaoliniDorlien Dr. Giuseppe Falcone Q I Z A IL CANCELLIERE C1 Коло блого DEPOSITATO IN CANCELLERIA Arnaldo Casano Oggi. 11 OTT. 2002 Arnaldo CasandA t IL CANCELLIERE C1