Sentenza 6 luglio 2002
Massime • 2
Il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art. 409 cod. proc. pen., pur non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata e non costituendo vincolo in sede civile o amministrativa, può contenere elementi che, in quanto negazione di quelli sui quali il giudice civile ha fondato la propria decisione, siano potenzialmente idonei a condurre ad una diversa decisione. Tuttavia, per la sua natura di atto giudiziale non definitivo, esso non integra accertamento della falsità di una deposizione che possa dare luogo al giudizio di revocazione ex art. 395, n. 2, cod. proc. civ..
La prova per presunzione semplice, che può anche costituire l'unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logici la sentenza impugnata che, dall'avvenuto pagamento di una somma di denaro e dalla incontroversa esistenza, nel mese successivo al pagamento, di un rapporto di lavoro tra le stesse parti, aveva desunto la preesistenza del rapporto di lavoro al tempo del pagamento).
Commentari • 18
- 1. Modifica delle mansioni sul posto di lavoro: che fare?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 gennaio 2025
- 2. Gerusalemme non è capitale di Israele: Rai condannata (Tr Roma, 20/11/2024)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 novembre 2024
Sia per il nostro ordinamento interno che per quello internazionale la questione su quale sia la capitale di Israele non è affatto controversa, bensì è pacifico che la capitale di Israele non sia Gerusalemme. Condannata la RAI per aver consentito che la risposta giusta ("Tel Aviv") venisse smentita e ammessa quella sbagliata in un quiz televisivo. TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa SA, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32641 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente TRA ASSOCIAZIONE BENEFICA DI SOLIDARIETÀ CON …
Leggi di più… - 3. La prova del danno non patrimoniale, funzione della CtuViceconte Massimo · https://www.diritto.it/ · 13 gennaio 2022
- 4. Danno non patrimonialeMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Scheda sintetica Il risarcimento del danno da fatto illecito è regolato in maniera precisa dai codici civile e penale. Nell'accezione comune si tende a considerare scontato il diritto di un soggetto leso ad essere risarcito di tutti i danni subiti per fatto doloso o colposo. Inoltre sorgono spesso confusioni circa la natura del danno, non distinguendo correttamente tra le diverse e distinte voci del risarcimento. In realtà la legge stabilisce in linea generale il risarcimento del solo danno patrimoniale nelle due forme comunemente note (danno emergente e lucro cessante). Viceversa la risarcibilità del danno non patrimoniale (cioè non immediatamente definibile nella sua valutazione …
Leggi di più… - 5. Libero professionista, incertezza dei redditi futuri e crisi da sovraindebitamento. Nota a Tribunale di Varese, Sez. II civile, decreto del 14 aprile 2019Redazione · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2019
1. Sulla vicenda Un architetto presentava ricorso ex art. 14 – ter e ss. Legge 3/2012 illustrando le ragioni della situazione di crisi, in parte dovuta alla peculiare condizione del settore immobiliare ed in parte a ragioni di carattere familiare. L'indebitamento era costituito principalmente da tributi e contributi per circa 50 mila euro, uno scoperto di conto corrente per circa 15 mila euro, un residuo di un prestito per circa 5 mila euro ed euro 2.000,00 di arretrati per il mantenimento della prole. Il ricorrente non era proprietario di immobili. Al ricorso è stato allegato un elenco dettagliato dei beni mobili con evidenziazione di quelli non pignorabili – tra cui quelli necessari …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9834 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EDILMECCANICA DI VALLESE GIUSEPPE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTO CLAUT, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 90/98 del Tribunale di VENEZIA, 750 depositata il 27/10/98 - R.G.N. 17/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto.
Svolgimento del processo
Con atto del 6 settembre 1994 NI PO, sostenendo di essere stato assunto il 15 gennaio 1994 nell'ambito dell'impresa EDILMECCANICA, di essere stato formalmente inquadrato in azienda solo nel mese successivo (con la qualifica di impiegato di secondo livello), e di essere stato poi licenziato per non aver superato il periodo di prova, chiese che il Pretore di Venezia lo reintegrasse nel posto di lavoro. Con successivo atto del 12 ottobre 1994 il PO chiese, con la reintegrazione, anche la condanna al risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio, il convenuto eccepì, per quanto giunge in sede di legittimità, che il rapporto si era costituito il 14 febbraio 1994, poiché nel periodo precedente erano intercorsi solo dei rapporti di amicizia e di fiducia, culminati in un prestito. Il Pretore di San Donà del Piave, innanzi al quale la causa era stata poi riassunta per competenza territoriale, accolse la domanda. Con l'appello, il ES eccepì in particolare che un teste, sulle cui dichiarazioni la decisione era fondata, era stato denunciato per falsa testimonianza.
Con sentenza del 27 ottobre 1998 il Tribunale respinse l'appello, ritenendo che l'atto di recesso era stato intimato quando il periodo contrattualmente previsto per la prova era trascorso. Ciò il Tribunale deduce da due elementi: la deposizione del teste MP (il quale aveva dichiarato che nel gennaio del 1.994 il PO gli aveva proposto, per conto della ditta EDILMECCANICA, alcune ordinazioni di acquisti), ed il fatto che il 25 gennaio 1994 il ES versò la somma di lire 2.000.000 al PO ("che pertanto già lavorava").
Aggiunge il Tribunale che la negligenza del lavoratore, dedotta in giudizio dal ES quale causa del licenziamento, configurando il presupposto d'un licenziamento disciplinare, non era stata preventivamente contestata "nella dovuta forma".
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono DA LC e OL ES, quali titolari dell'EDILMECCANICA, percorrendo le linee di due motivi;
NI PO non si è costituito. Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che la somma era stata versata al PO non nell'ambito d'un rapporto di lavoro, che era iniziato solo il 14 febbraio 1994, bensì come prestito che egli aveva chiesto poiché l'EDILTECNICA, per cui egli precedentemente lavorava, non gli aveva pagato i compensi dovutigli nè intendeva avvalersi ulteriormente della sua prestazione lavorativa.
Il motivo è infondato. La prova per presunzione semplice, che può essere anche l'unico fondamento della decisione (Cass. 17 maggio 1973 n. 1416). è apprezzamento di fatto che, ove sia correttamente motivato, sfugge al sindacato in sede di legittimità (Cass. 27 novembre 1982 n. 6460). Ed il dedurre dal pagamento d'una somma di denaro e dall'incontroversa esistenza, nel mese successivo al pagamento, d'un rapporto di lavoro fra le stesse parti, la preesistenza del rapporto di lavoro al tempo del pagamento, non è affetto da errori logici. Ciò, nel caso in esame. Da due fatti incontroversi (il versamento - nel gennaio 1994 - d'una somma di denaro dai titolari dell'EDILMECCANICA al PO, e l'esistenza - il 14 febbraio 1994 - d'un rapporto di lavoro fra le stesse parti), il giudicante deduce la preesistenza del rapporto (al tempo del pagamento). E nei confronti di questa deduzione i ricorrenti, limitandosi alla mera esposizione d'un assunto (il pagamento avrebbe avuto come causa un prestito giustificato da rapporti amichevoli e da contingenti esigenze del PO) non indicano elementi di segno contrario ne' muovono censura alcuna.
Con il secondo motivo i ricorrenti rilevano che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, pur archiviando la denuncia per falsa testimonianza, proposta nel confronti del MP (le cui dichiarazioni erano state poste dal Tribunale a fondamento dell'impugnata decisione), aveva tuttavia accertato che il documento era datato 25 febbraio 1994, ed aveva dedotto che "era lecito dubitare che il PO fosse andato da lui nel gennaio 1994".
Anche questo motivo è infondato. Il decreto di archiviazione emesso dal Giudice delle indagini preliminari nel processo penale, pur non avendo efficacia di giudicato ne' costituendo vincoli in sede civile od amministrativa (Cass. 3423 del 2001), può tuttavia contenere elementi in quanto negazione degli elementi sul quali il giudice civile ha fondato la propria decisione, siano potenzialmente idonei a condurre ad una diversa decisione.
E tuttavia la sentenza che si assuma essere stata emessa sulla base di una testimonianza di cui sia stata poi riconosciuta la falsità è impugnabile per revocazione (art. 395 n. 2 cod. proc. civ.). È da aggiungere, per esigenza di completezza, che la revocazione presuppone non solo che la testimonianza sia stata una componente, anche non esclusiva, della decisione (e plurimis, Cass. 5 febbraio 1975 n. 426), bensì che essa sia effettivamente falsa e che la falsità sia fondata su riconoscimento convenzionale o sia stata accertata da sentenza penale o civile passata 111 giudicato (Cass. 7 aprile 1974 n. 1241), e non da atti giudiziali non definitivi (Cass. 26 luglio 1968 n. 2701), quale è il decreto di archiviazione reso in sede penale dal Giudice per le indagini preliminari. E nel caso in esame l'atto da cui i ricorrenti intendono trarre argomenti contrari alla testimonianza del MP è un decreto di archiviazione. Ed il giudice penale non ha accertato (peraltro con la limitata consistenza del proprio atto) l'inesistenza dei fatti materiali esposti dal testimone (su cui la decisione in esame si fonda).
Il ricorso deve essere respinto. E, per l'assenza d'ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2002