Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2001, n. 303
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Sentenza 11 gennaio 2001

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Il giudice del merito, che fondi la sua decisione sulla valutazione di una risultanza documentale, incorre nel vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in caso di totale o parziale obliterazione di elementi deducibili dal documento considerato, sempreché questi siano idonei a fornire la prova - diversa da quella sulla quale è stata basata la pronuncia - in un fatto costitutivo, estintivo o modificativo del rapporto giuridico in contestazione. Tale omessa od insufficiente pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2001, n. 303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 303
    Data del deposito : 11 gennaio 2001

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