Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 1
Il giudice del merito, che fondi la sua decisione sulla valutazione di una risultanza documentale, incorre nel vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in caso di totale o parziale obliterazione di elementi deducibili dal documento considerato, sempreché questi siano idonei a fornire la prova - diversa da quella sulla quale è stata basata la pronuncia - in un fatto costitutivo, estintivo o modificativo del rapporto giuridico in contestazione. Tale omessa od insufficiente pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2001, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA Presidente
Dott. GUIDO VIDIRI Consigliere
Dott. CAMILLO FILADORO Consigliere
Dott. PAOLO STILE Consigliere
Dott. BRUNO BALLETTI rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AR ME, rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo Minea e Carlo Martino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla via Città della Pieve n. 19, giusta procura speciale in calce al "ricorso";
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Catania e Rita Raspanti e presso gli stessi elettivamente domiciliati in Roma alla via VI Novembre n. 144, giusta procura speciale in calce al "controricorso";
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro n. 1326/1998 del 21 maggio/24 giugno 1998 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 9232/1996).
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avvocati Romilda Bottiglieri (per delega dell'avv. Carlo Martino) e Rita Raspanti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due separati ricorsi - successivamente riuniti - al Pretore - Giudice del Lavoro di Brescia - il sign. SC RO, titolare di rendita I.N.A.I.L. al 28% per silicosi, ipoacusia professionale e angioneurosi, conveniva in giudizio l'Istituto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla ricostituzione della rendita nella predetta misura, ridotta dall'Istituto allo 0% e, quindi, soppressa a decorrere dal I^ novembre 1993, nonché del diritto alla costituzione della rendita di passaggio ex art. 150 del d.P.R. n. 1124/65. Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L., contestando integralmente il contenuto degli avversi ricorsi e concludendo per il rigetto delle cennate domande.
L'adito Pretore-Giudice del Lavoro - ritenendo indimostrato il presupposto dell'errore nell'attribuzione della rendita al 28% e, perciò, inapplicabile il disposto di cui all'art. 55 della legge 88/89 - accoglieva i ricorsi e, conseguentemente, riconosceva il diritto del RO al ripristino della rendita per invalidità nella misura originaria e alla concessione della rendita di passaggio e condannava l'I.N.A.I.L. al pagamento dei ratei differenziali scaduti, con gli interessi legali.
A seguito di impugnativa proposta dall'Istituto soccombente, il Tribunale di Brescia (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), dopo aver disposto ed espletato consulenza tecnica, accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respingeva integralmente la domanda del RO con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che "poiché il nuovo accertamento compiuto dal c.t.u., a seguito di revisione disposta dall'I.N.A.I.L., appare senza dubbio più attendibile dei precedenti, sia perché tecnicamente corretto, sia perché condotto con l'ausilio di più precise tecniche diagnostiche, ne rimane per ciò stesso evidenziato quell'errore valutativo (certamente incolpevole) compiuto a suo tempo dall'I.N.A.I.L., che l'art. 55 in esame postula ai fini della revisione della rendita, e ne rimane, altresì, confermato il nuovo giudizio espresso in questa sede dal c.t.u. che, con motivazione esauriente e persuasiva (non contrastata dalla parte), ha escluso la sussistenza sia della silicosi, che della ipoacusia, che della angioneurosi";
Per la cassazione di tale sentenza ricorre SC RO formulando a sostegno un unico complesso motivo di annullamento, sostenuta da "memoria".
L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Con l'unico complesso motivo il ricorrente addebita al Giudice di appello: a) di non avere conferito rilievo al "dato di 'riscontrò costituito dal riconoscimento dell'I.N.A.I.L. con la erogazione della corrispondente rendita per invalidità permanente da silicosi, rendita che non solo era in atto al momento dell''abbandonò - volontario del lavoratore ma determinato dal 'motivo profilatticò -, ma che lo è rimasto per tutto l'arco di tempo della rendita di passaggio, con la conseguenza che il diritto tale rendita è sorto alla data dell''abbandonò in quanto a tale data era in atto il 'riscontro' da parte dell'I.N.A.I.L."; b) di avere "impropriamente richiamato l'art. 55 della legge n. 89/1989, cioè la facoltà dell'ente di rimediare ai propri errori, rimettendo così erroneamente il diritto ad una prestazione, non alla sussistenza di esso, ma alla discrezionalità ed all'arbitrio dell'ente"; c) - posto che, leggesi nel ricorso, "non vi è alcunché da eccepire sul fatto che l'I.N.A.I.L. ha soppresso la rendita di inabilità" - di essere incorso "in una patente contraddizione in termini nel sostenere che fino al I^ novembre 1993 l'erogazione della rendita di invalidità è stata legittima e contemporaneamente nel negare una prestazione che, appunto su tale riconoscimento, ha avuto il suo fondamento"; d) "sulla sussistenza dei motivi profilattici dell'abbandono, di non avere tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente e non contestata da controparte". II - Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Per una delimitazione della disamina sulle censure sollevate dal ricorrente deve precisarsi in premessa che - come si è dinanzi constatato - il ricorrente ha riconosciuto la legittimità del provvedimento di soppressione della rendita di invalidità da parte dell'I.N.A.I.L. e - come ha statuito il Tribunale con valutazione insindacabile in sede di legittimità e, comunque, non espressamente contestata dal ricorrente - la situazione morbigena denunciata è stata ritenuta mai esistente fin dall'origine.
Dalla situazione processuale come testè precisata non può derivare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la "rendita di passaggio" con riferimento alla soppressione della "rendita per invalidità" a causa dell'inesistenza ab origine di infermità invalidante, in quanto il riconoscimento della "rendita di passaggio" può avvenire solo quando per il lavoratore - che abbia abbandonato per motivi profilattici la lavorazione nel cui ambito ha contratto la malattia - sussista il rischio ambientale (nel luogo della lavorazione) di un aggravamento della malattia, ripetesi, già contratta (cfr. Cass. n. 11328/1998, Cass. n. 12817/1991). A tale proposito la ratio della normativa ex art. 55, quinto comma, della legge n. 88/1989 consente all'I.N.A.I.L. di rettificare,
in qualunque momento, i propri provvedimenti di erogazione delle prestazioni e di determinazione delle relative misure, allorché ne verifichi l'infondatezza in relazione alle condizioni di legge:
provvedimento di rettifica che trova il suo presupposto logico e sostanziale negli accertamenti disposti dall'Istituto al doveroso fine di verificare la reale entità dei postumi derivanti dalla malattia professionale per la quale l'assicurato gode di rendita. I cennati accertamenti hanno evidenziato, nella specie, l'inesistenza ab origine di infermità invalidante - con la conseguente emanazione del provvedimento di revoca della rendita in data I^ ottobre 1993 con decorrenza dal successivo I^ novembre - e sono stati sottoposti ad attenta verifica da parte del Tribunale di Brescia che ha deciso, appunto, per l'insussistenza ab origine dell'infermità.
Pertanto, dal punto di vista "medico-legale", l'infermità in questione deve considerarsi come mai esistita;
mentre, dal punto di vista "economico", l'art. 55 della legge n. 88/1989 cit. prevede - con disposizione tendenzialmente "di favore" per l'assicurato - l'irripetibilità delle somme da questi percepite (salvo il caso di dolo) nel periodo antecedente alla decorrenza del provvedimento di revoca.
Si appalesa, di conseguenza, infondata la pretesa del ricorrente di estendere il cennato beneficio sia pure in modo virtuale anche al periodo successivo a quello in cui la rendita è stata soppressa, dato che esso ricorrente non ha impugnato il presupposto del mancato riconoscimento della rendita di passaggio e, cioè, il giudizio negativo sulla sussistenza della infermità.
Del tutto non pertinente è, poi, il richiamo operato dal ricorrente alle "ragioni profilattiche di cui all'art. 150 del t.u. n. 1124/1965", che non possono ricorrere qualora non sussista ab origine - come si è dinanzi affermato - l'infermità invalidante, poiché la precisata inesistenza dell'infermità determina il venir meno del motivo delle "ragioni profilattiche" (e cioè la lavorazione morbigena), considerato che tali ragioni risiedono esclusivamente nell'esistenza dell'infermità de qua e nella necessità di abbandonare la lavorazione che l'ha determinata (o altra ugualmente nociva) al fine di evitare l'aggravamento della tecnopatia. III - In relazione alle censure del ricorrente concernenti pretesi vizi di motivazione - anche per l'omesso esame, da parte del Tribunale, di documenti processualmente acquisiti - non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso per la non spettanza della "rendita di passaggio" richiesta giudizialmente dal RO.
In particolare - a conferma dell'inammissibilità delle cennate doglianze proposte in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse, nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) l'omesso esame di un documento - così come denunziato dal ricorrente sub "capo H" del "mezzo" - ricorre solo nel caso di totale obliterazione di elementi deducibili dal documento, sempre che questi si rivelino idonei a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo od estintivo del rapporto giuridico in contestazione, in modo da condurre - nella specie, obiettivamente, da escludersi - ad una pronunzia diversa (Cass. n. 1343/1993); con l'avvertenza che il vizio di omessa pronunzia è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto ed è, pertanto, da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass. n. 4498/1996, Cass. n. 3693/1995); c) conclusivamente - a convalida della correttezza della motivazione alla base della decisione impugnata e non intaccata ab imis dalle argomentazioni difensive del ricorrente non sono proponibili in sede di legittimità censure diretta a provare una nuova valutazione delle risultanze processuali diverse da quella espressa dal giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da - quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti - come sicuramente emerge dalla sentenza del Tribunale di Brescia - che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti (mediante ricorso alla consulenza tecnica) considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati (Cass. n. 23 dicembre 1993, n. 12749). IV - Nel respingere il ricorso proposto da RO SC, si statuisce in definitiva che, ai sensi dell'art. 150 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (la cui ratio deve essere individuata nella tutela della salute del lavoratore, al quale viene offerto un incentivo al distacco dall'ambiente che ha determinato l'insorgere della malattia professionale, anche a costo di temporanea disoccupazione), la concessione della "rendita di passaggio" spetta solo allorquando il lavoratore abbandoni volontariamente l'attività per ragioni profilattiche: ragioni, che non possono essere automaticamente ricollegate al fatto stesso dell'abbandono o al convincimento del lavoratore sulla necessità profilattica, ma che debbono essere accertate in concreto, di guisa che la rendita non spetta ove, come nella specie, risulti che la lavorazione abbandonata non presentava alcun rischio professionale, per non essere il lavoratore mai stato affetto da alcuna tecnopatia.
V - Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 "disp. att." cod. proc. civ. per una pronunzia a favore dell'I.N.A.I.L. - il cui difensore ha richiesto espressamente la condanna del ricorrente alle spese di giudizio - di rimborso delle spese legali, in quanto il ricorso proposto, pur essendo sicuramente infondato, non si caratterizza per "manifesta infondatezza e temerarietà".
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001