Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 9015
CASS
Sentenza 27 agosto 1999

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Rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l'idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il principio "dell'id quod plerumque accidit", essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici o giuridici, ed, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della precisione, gravità e concordanza imposti dall'art. 2729 cod. civ. devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, sottoposti a valutazione globale, e non con riferimento singolo a ciascuno di essi, pur senza omettere un siffatto apprezzamento preventivo, al solo fine di vagliare la rilevanza di ciascun indizio e di individuare quelli ritenuti significativi e perciò da ricomprendere nella suddetta valutazione globale.

Il carattere chiuso del giudizio di rinvio, così come delineato dall'art. 394 cod. proc. civ., preclude la possibilità di sollevare in esso questioni rilevabili d'ufficio ma non considerate in sede di legittimità, ad eccezione di quelle relative allo "jus superveniens", con la conseguenza che tali questioni non possono essere più esaminate, non solo nel giudizio di rinvio, ma anche nel corso del controllo di legittimità cui le parti sottopongano la sentenza del giudice di rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 9015
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9015
    Data del deposito : 27 agosto 1999

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