Sentenza 27 agosto 1999
Massime • 2
Rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l'idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il principio "dell'id quod plerumque accidit", essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici o giuridici, ed, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della precisione, gravità e concordanza imposti dall'art. 2729 cod. civ. devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, sottoposti a valutazione globale, e non con riferimento singolo a ciascuno di essi, pur senza omettere un siffatto apprezzamento preventivo, al solo fine di vagliare la rilevanza di ciascun indizio e di individuare quelli ritenuti significativi e perciò da ricomprendere nella suddetta valutazione globale.
Il carattere chiuso del giudizio di rinvio, così come delineato dall'art. 394 cod. proc. civ., preclude la possibilità di sollevare in esso questioni rilevabili d'ufficio ma non considerate in sede di legittimità, ad eccezione di quelle relative allo "jus superveniens", con la conseguenza che tali questioni non possono essere più esaminate, non solo nel giudizio di rinvio, ma anche nel corso del controllo di legittimità cui le parti sottopongano la sentenza del giudice di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 9015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9015 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GE HA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BOZZA, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati STEFANO FALDELLA e FEDERICO MINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 22/97 del ET di MODENA, emessa il 24/02/97 (R.G. 6720/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/99 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Alessandro BOZZA;
,udito l'Avvocato Giuseppe NUCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso: l'inammissibilità del 1^ motivo, inammissibilità o rigetto del 2^ ed il rigetto degli altri motivi. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.12.1995, PA NN riassumeva davanti al ET di Modena, a seguito di sentenza di cassazione della sentenza resa dal pretore di Sassuolo, il giudizio di opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogata al medesimo dal Ministero del Tesoro con ordinanza ingiunzione del 31.1.1991, per la somma di L. 2.253.175.565, ritenendo che il predetto utilizzasse all'estero due società di comodo per trasferire i proventi della sua attività di agente autonomo di commercio in Italia.
Deduceva il ricorrente l'assoluta carenza di prove in ordine alla commissione degli illeciti valutari contestati.
Resisteva il Ministero del tesoro.
Il ET, con sentenza del 24.2.1997, rigettava il ricorso. Riteneva detto giudice che l'eccezione di decadenza proposta dall'opponente e relativa al decorso del termine massimo di legge tra l'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione della sanzione era infondata.
Nel merito riteneva il ET che, sulla base degli elementi accertati in sede penale dal Tribunale di Bologna, emergeva la responsabilità dell'incolpato per l'illecito valutario contestatogli.
In particolare riteneva il ET che essendo le due società KI e RB prive di sedi ed inoperanti, erano società di comodo;
che tutti i contratti di fornitura delle piastrelle facevano capo all'incolpato, che li deteneva presso la sua abitazione;
che la sig.ra BL, commercialista della RB, comunicava la chiusura per ferie non all'amministratore di detta società, ma all'incolpato;
che l'opponente, ufficialmente dipendente della KI, ricevette nel 1976 dalla KI una somma, a titolo di compenso per le sue prestazioni, inferiore alle spese sostenute, mentre la KI ricevette consistenti provvigioni dalle industrie ceramiche italiane. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PA NN, che ha anche presentato memoria. Resiste con controricorso il Ministero del Tesoro.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2964, 2969 c.c. e dell'art. 31 c. 2, d.p.r. 31.3.1988 n. 148, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Assume il ricorrente, dopo aver riconosciuto (p.6) che era avvenuta la notifica della violazione dall'IC nel rispetto dei termini di legge, che "la decadenza si è verificata sotto un diverso profilo"(p.5), in quanto non risulta che l'IC , nel trasmettere gli atti al Ministero del tesoro, ne abbia dato comunicazione all'interessato, mentre detta omessa comunicazione comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2964 e 2969 c.c., e dell'art. 32, c. 5 e 6 d.p.r. 31.3.1988, n. 148, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ritenendo che si sia verificata la decadenza di cui all'art. 32 c. 5^ d.p.r. n. 148/1988, poiché l'ingiunzione per il pagamento andava effettuata dal ministero entro 180 giorni dalla ricezione degli atti provenienti dall'IC; che nella fattispecie essendo gli atti giunti al ministero il 10 agosto 1990, l'ingiunzione doveva essere emessa entro il 6.2.1991; che nella fattispecie la stessa presenta due date (31 gennaio 1991 e 31 febbraio 1991, per cui nel contrasto deve preferirsi la data di notifica del 15 marzo 1991, con la conseguenza dell'intervenuta decadenza ed estinzione dell'obbligazione.
3.1. I due motivi, essendo strettamente connessi in merito al profilo dell'ammissibilità, vanno trattati congiuntamente. Ritiene, questa Corte che essi siano inammissibili. Il ricorrente in sede di opposizione prospettò la questione di decadenza correlata al decorso del termine tra l'accertamento dell'IC e l'irrogazione della sanzione.
In questa sede di legittimità il ricorrente ritiene che "la decadenza si è verificata sotto un diverso aspetto rispetto a quello in precedenza dedotto" : trattasi delle due decadenze enunciate nei due motivi suddetti.
Sennonché, indipendentemente dalla fondatezza dei due predetti motivi, il ricorrente non prospetta la stessa questione di decadenza, consistente nel mancato rispetto del termine tra accertamento dell'infrazione ed irrogazione della sanzione, ma due diverse decadenze, attinenti a due diversi termini e relativi adempimenti :
la prima relativa alla comunicazione agli interessati della trasmissione degli atti dall'IC al ministero e la seconda al decorso del termine tra la ricezione di detti atti da parte del ministero e l'irrogazione della sanzione.
Non si tratta, cioè della stessa decadenza, per quanto sostenuta con diverse ragioni, ma di due autonome cause di decadenze, rispetto alla prima già esaminata dal pretore e fondata su diverse circostanze fattuali.
Premesso ciò, è irrilevante l'osservazione del ricorrente, secondo cui, trattandosi di decadenze sottratte alla disponibilità delle parti esse possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
È vero, infatti, in linea di principio che le decadenze che attengono a materia sottratta alla disponibilità delle parti (quali sono quelle degli illeciti puniti con sanzione amministrativa) sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione e di cassazione (Cass.
8.5.l996,n. 4284). Vanno tuttavia effettuate alcune precisazioni, atteso anche che la sentenza impugnata è stata emessa a seguito di giudizio di rinvio.
3.2. Il carattere chiuso del giudizio di rinvio, come delineato dall'art. 394 c.p.c. preclude di sollevare in esso le questioni rilevabili d'ufficio, ma non considerate in sede di legittimità, salvo che attengano allo jus superveniens, per cui queste non possono essere più esaminate non solo nel successivo giudizio di rinvio, ma anche nel corso del controllo di legittimità a cui le parti sottopongono la sentenza del giudice di rinvio (Cass.4.6.1996,n. 5131; Cass. 10.12.1996,n. 10972).
Ne consegue che le decadenze in questione non essendo state ne' sollevate ne' rilevate nel corso delle precedenti fasi del giudizio, non possono essere sollevate in questo giudizio di legittimità nei confronti della sentenza di rinvio.
3.3. In ogni caso, va altresì osservato che in sede di legittimità non è consentita la proposizioni di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongono o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, rispetto a quelli effettuati dal giudice di merito.
Nella fattispecie le eccepite decadenze su presupposti che avrebbero dovuto essere oggetto di accertamenti di fatto, relativi all'esistenza di determinati adempimenti ed alle date di compimento dei vari atti della fase amministrativa, e sulla valutazione in relazione alle due date apposte sull'ingiunzione ministeriale (31 gennaio e 31 febbraio)
I due motivi di ricorso sono, pertanto, inammissibili.
4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art.116 c.p.c, 2697, 2727 - 2729 in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Lamenta in particolare il ricorrente che il pretore ha posto a base della sua decisione circostanze contenute nella sentenza penale del tribunale a suo carico, mentre detta sentenza era stata riformata dalla corte di appello non costituendo più reato il fatto denunciato.
In ogni caso aveva errato il pretore nel fondare la decisione su presunzioni, sia perché non esisteva la certezza ed univocità dei fatti noti, sia perché detti fatti non avevano consistenza indiziaria, sia perché aveva tratto presunzioni da altre presunzioni.
5.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Anzitutto il fatto che la sentenza di condanna di primo grado emessa in sede penale nei confronti del ricorrente sia stata riformata in appello perché il fatto non costituiva più illecito penale non è rilevante in questa sede, in quanto qui non si fa questione di efficacia della sentenza in merito all'accertamento di determinati fatti storici nell'ambito di giudizi civili, diversi da quelli di danno (ipotesi regolata dall'art. 654 c.p.p.). Qui, infatti, il pretore non ha invocato alcun giudicato penale, ma solo ha utilizzato il materiale probatorio raccolto in sede penale. osserva sul punto preliminarmente questa Corte che il principio dell'unità della giurisdizione implica che il giudice civile possa utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale, conclusosi con sentenza di non doversi procedere, e può a tal fine porre a base del proprio convincimento, anche esclusivamente gli elementi di fatto acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, esaminando direttamente il contenuto di dette prove, ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti accertati per poi sottoporli al proprio vaglio critico. Tale apprezzamento, se sorretto da motivazione congrua e logica non è soggetto al sindacato di legittimità (Cass. 2.3.1995, n. 2443) 5.2. Quanto alla seconda parte della censura, va osservato, anzitutto, che non ha consistenza la lamentata violazione e falsa applicazione della norma di diritto costituita dall'art. 116 c.p.c.. L'art. 116, 1^ c. c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. Nella fattispecie la ricorrente non lamenta ne' che il giudice abbia attribuito valore predeterminato legalmente ad alcune prove, invece di liberalmente apprezzarle, ne' il contrario è cioè che abbia apprezzato liberamente fattispecie che invece integravano gli estremi di prova legale.
Ne consegue che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 116. La doglianza, invece, che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza.
A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384). Nella fattispecie, con motivazione immune da censure nei ristretti limiti rilevabili in questa sede di legittimità, il pretore ha ritenuto di poter affermare la responsabilità dell'incolpato sul fatto che, essendo le due società KI e RB prive di sedi ed inoperanti, erano società di comodo;
che tutti i contratti di fornitura delle piastrelle facevano capo all'incolpato, che li deteneva presso la sua abitazione;
che la sig.ra BL, commercialista della RB, comunicava la chiusura per ferie non all'amministratore di detta società, ma all'incolpato; che l'opponente, ufficialmente dipendente della KI, ricevette nel 1976 dalla KI una somma, a titolo di compenso per le sue prestazioni, inferiore alle spese sostenute, mentre la KI ricevette consistenti provvigioni dalle industrie ceramiche italiane.
Le censure mosse sul punto dal ricorrente si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di legittimità.
5.3. Quanto alle doglianze relative alle presunzioni ritenute dal giudice per fondare la responsabilità del ricorrente, osserva questa corte che rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzione e circa l'idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ed in particolare ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (Cass. 13.12.1982, n. 6850) Poiché a tali principi si è adeguato il pretore nell'adottare la prova presuntiva, il motivo di censura in esame è infondato, anche sotto questo profilo.
6. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 - 2729 C.C., 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.,
per aver ritenuto non rilevante ed ammissibile la richiesta prova testimoniale, dedotta da esso opponente.
Ritiene il ricorrente che la motivazione sul punto è incongrua ed illogica.
7. Il motiva è infondato e va rigettato.
Va, anzitutto, rilevato che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio non integra omessa pronunzia e quindi violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché questa norma attiene solo alle domande di merito, ma può dar luogo unicamente ad omesso esame di un punto decisiva della controversia, e, perciò a vizio della sentenza rilevante a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c (Cass. 11.3.1995, n. 10938). Premesso ciò, va osservato che la mancata ammissione del mezzo di prova dà luogo ad un vizio di difetto di motivazione se le circostanze in ordine alle quali la prova è richiesta avrebbero potuto determinare una diversa decisione e se la motivazione con cui la richiesta è stata rigettata presenta vizi logico-giuridici (Cass.30.8.1995, n. 9208). In relazione a ciò va, altresì, osservato che non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di aver già raggiunto, in base all'istruzione probatoria effettuata, la certezza degli elementi necessari per la decisione (Cass. 27.7.19 8396). Sulla base di questi principi, quindi, risulta infondata la censura in esame.
Infatti, il pretore ha ritenuto che nel contesto degli elementi accertati, che inducevano univocamente all'affermazione della responsabilità dell'incolpato, non acquistava rilevanza difensiva la prova testimoniale dedotta, non avendo l'opponente fornito alcuna prova documentale in merito al ruolo rivestito dallo GL nella RB (che aveva altro amministratore unico) ne' in merito all'esito delle trattative indicate in detta prova testimoniale. Trattasi di valutazioni di meritor rientranti nei compiti del giudice di merito, e non censurabili in questa sede non apparendo la motivazione ne' omessa ne' contraddittoria ne' insufficiente. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, sostenute dal resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, sostenute dal resistente e liquidate in L. 29.000 =, oltre L. quindici milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999