Sentenza 7 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/10/2002, n. 14349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14349 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2002 |
Testo completo
I V I N L ' S I I IN S N C.C. 62152 I S V I ! E S E V A N T T I N G ± N V ± I REPUBBLICA ITALIAN T V a IN NOME DEL POPOLO ITAI a % V 9 S / " b / N 1 6 8 I E LA CORTE SUPREMA DI CA 8 C 1 Oggetto Rim fributaria N SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 16R - Presidente Dott. Giovanni PAOLINI R.G.N. 20762/98 eron. 33315 Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 12/04/02 Consigliere - Dott. Vittorio RAGONESI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
CAMPIONE CIVILE N. 62152 ME RO;
intimato avverso la sentenza n. 81/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 2002 08/10/97; 1531 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo OM RT ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi su una istanza presentata ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n.602/73 per il rimborso di somma versata a titolo di Ilor. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il contribuente non ha svolto attività difensive in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 16 d.p.r. n.636/72, nonché vizi della motivazione in quanto la Commissione Regionale ha erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di rimborso del contribuente, quando invece il rapporto era da considerarsi definitivamente esaurito e pertanto insensibile agli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 42/1980, non avendo il contribuente proposto ricorso contro il ruolo, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 16 d.p.r. n.636/72. Ha insistito nel sottolineare che la fattispecie in esame non rientra nelle ipotesi di rimborso previste dall'articolo 38 del d.p.r. n.602/73 per i versamenti diretti e che non si tratta di errore materiale, né di duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché con esso è stata introdotta la questione nuova relativa alla mancata impugnazione del ruolo da parte del contribuente. Nella sentenza impugnata non è stato fatto alcun riferimento alla esistenza di una cartella, per cui legittimamente se ne deve desumere che si tratta di un versamento diretto. Neanche nell'atto di appello dell'ufficio si è parlato della esistenza di una Jon Allen cartella, ma si è fatto riferimento alla intempestività ai sensi dell'art. 38 d.p.r. n.602/73 di una istanza di rimborso Ilor. Solo nel ricorso per Cassazione si è fatto riferimento al problema della mancata impugnabilità del ruolo, per cui deve essere rilevata la novità della questione che rende inammissibile il ricorso. Nulla va disposto per le spese, non avendo il contribuente svolto attività difensive in questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 12.4.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Giovanni Pali MCANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 7 OTT. 2002 IL/CANCELLIERE G шовь Спец Amaido ND N H ' S I I S N I I F I V V I E A V N I V I N G T A ' N D I I 8 ' % d S - Y 9 A / N N N 9 ' I / Y 1 V 9 Z 6 I 8 O 9 N A