Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 2
Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie - prendesse di ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso "sub specie" di omesso esame di un punto decisivo.
Il controllo della motivazione in fatto da parte della Corte di Cassazione è connesso, pur essendo intrinsecamente diverso per le modalità con cui si svolge, al sindacato sull'applicazione della legge, posto che controllare se sia logicamente giustificato l'accertamento del fatto significa verificare che esista la premessa per l'applicazione della norma, di guisa che, rilevando il difettoso accertamento del fatto come causa di una falsa applicazione della legge, ne deriva che non ogni vizio logico può condurre alla cassazione, ma solo quello che incida su elementi determinanti ai fini dell'individuazione della disciplina giuridica della fattispecie, ragion per cui la nozione di "punto decisivo" della controversia sostanzialmente coincide con quella di fatto costitutivo, modificativo o estintivo del diritto in contestazione.
Commentario • 1
- 1. Professionista sportivo, artista, IRAP, autonoma organizzazione, agenteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 febbraio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - est. Presidente -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GLORIOSO 13, presso lo studio dell'avvocato BUSSA LIVIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FALCHI PIER LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OS IO TITOLARE DELLA DITTA MINART, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISASTRATO, presso l'avvocato ROMOLI GIANNI che unitamente all'avvocato GARAVAGLIA CLAUDIO, lo rapp.ta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 792/98 del Tribunale di LUCCA, depositata il 17/09/98 R.G.N. 1302/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/01 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato BUSSA;
udito l'avvocato ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 19 gennaio 1996, il sig. DA SI, titolare della ditta Minart, comunicava al dipendente VI MA il recesso dal rapporto di lavoro in prova intrattenuto col medesimo. Il lavoratore impugnava il licenziamento davanti al Pretore di Lucca, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno, sull'assunto dell'illegittima durata del periodo di prova, pattuita in novanta giorni, e, quindi, superiore a quella, di quattro settimane, prevista dal CCNL 9 febbraio 1993 per i lavoratori delle imprese artigiane del settore metalmeccanico, in relazione alla qualifica di operaio di quinto livello.
Il pretore accoglieva la domanda, ma la sua decisione veniva riformata dal locale tribunale, che, con sentenza depositata in cancelleria il 17 settembre 1998, accoglieva integralmente l'appello proposto dal SI.
Il giudice del gravame in particolare, riteneva che la suddetta maggior durata del periodo di prova, rispetto a quella risultante dal contratto collettivo di settore e categoria, non poteva configurarsi come pregiudizievole per il lavoratore, essendo, invece, del tutto proporzionata alla qualità dell'esperienza e della pratica professionale richieste dal disimpegno delle mansioni a quest'ultimo affidate.
Le risultanze istruttorie dimostravano, infatti, che il MA era stato assunto per far fronte ad esigenze di incremento della produzione e ciò, attese le peculiarità dell'organizzazione del lavoro in azienda, comportava che egli acquistasse adeguate conoscenze tecniche e pratiche in ordine a tutte le attività del ciclo produttivo, da quelle più semplici, come il lavaggio, a quelle più complesse, come la sabbiatura, il taglio e la fusione. Un'idonea formazione professionale appariva, poi, vieppiù importante, in vista dell'affidamento al MA anche di compiti di assistenza alla clientela. Nè i tempi per essa stimati in sede di contratto - individuale apparivano astratti o teorici, ma rispondevano a concrete necessità, sottolineate da personale già esperto e dalle effettive difficoltà dimostrate dell'interessato nel corso del periodo di prova.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre VI MA. Resiste DA SI con controricorso, poi illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia, con unico motivo, "una motivazione insufficiente e contraddittoria". In particolare, non contesta il principio di diritto applicato dal giudice a quo, secondo cui "la maggior durata del periodo di prova stabilita dal contratto individuale rispetto alla più breve durata prevista dal contratto collettivo, non costituisce, in linea di principio, un trattamento di per sè necessariamente pregiudizievole degli interessi del lavoratore". Deduce, invece, che nel caso di specie il contesto delle circostanze rilevanti ai fini della decisione dimostrava la sussistenza di un pregiudizio siffatto. A tal fine, dopo aver trascritto le risultanze dei verbali di causa relativi all'interrogatorio del datore di lavoro ed alle deposizioni delle testimoni Simona Mazzucchelli e Cecilia Rusu, afferma che le stesse smentiscono la tesi esposta dal giudice del merito circa la necessità che tutti i dipendenti fossero esperti di ogni fase del processo produttivo, mentre comprovano l'assegnazione (ad esso ricorrente) di compiti elementari, consistenti in attività (di lavaggio, asciugatura e sabbiatura dei cilindri) " estremamente semplici e ripetitive", la cui esecuzione a regola d'arte esigeva soltanto un breve tirocinio, senza alcuna necessità di informazione sulle numerose altre operazioni proprie dell'intero ciclo produttivo e nulla autorizzando (in presenza del carattere esclusivo della suddetta assegnazione) il rilievo, fatto, invece, proprio dal tribunale, della reale necessità di una formazione destinata ad assicurare la reciproca fungibilità di tutti i lavoratori in ciascuna delle fasi di siffatto ciclo.
Le esposte censure non possono trovare accoglimento. Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Invero, il giudizio di fatto, come giudizio sull'esistenza di un determinato accadimento e, quindi, come giudizio di tipo storico, non è controllabile in sè e per sè, ma solo sostituibile con un diverso giudizio, come, del resto, traspare dalla ratio che ispira il principio del doppio grado di giudizio.
In quest'ottica risulta assolutamente estranea all'ambito del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ogni possibilità per la Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Ed ugualmente, la Corte non realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie, prendesse di ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso sub specie di omesso esame di un punto decisivo. Sotto altro profilo, giova considerare che il controllo della motivazione in fatto da parte della Corte di cassazione, vale a dire da parte di un giudice di legittimità, ha un senso coerente con la funzione di quest'ultimo, solo se strumentale allo scopo di verificare che si sia realizzata una premessa indispensabile per la corretta applicazione della norma.
Nell'ambito di un "sistema a cassazione", ciò equivale a dire che il controllo della motivazione in fatto è connesso, pur essendo intrinsecamente diverso per le modalità con cui si svolge, al sindacato sull'applicazione della legge: controllare che sia logicamente giustificato l'accertamento del fatto, significa verificare che esista la premessa per l'applicazione della norma. Ma, se questa è la funzione del sindacato sulla motivazione, ivi e anche il suo limite;
se il difettoso accertamento del fatto rileva come causa di una falsa applicazione della legge, ne deriva che non ogni vizio logico può condurre alla cassazione, ma solo quello che incida su elementi determinanti ai fini dell'individuazione della disciplina giuridica della fattispecie. Il che, altrimenti detto, significa che la nozione di "punto decisivo" della controversia sostanzialmente coincide con quella di fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto in contestazione.
Alla stregua di questi rilievi, è agevole osservare che, nella specie, i dedotti vizi di motivazione non corrispondono al modello enucleabile negli esposti termini dal n. 5 del citato art. 360 cod. proc. (norma della quale, peraltro, il ricorrente omette anche la semplice menzione), poiché, da un lato, non investono, omissioni, insufficienze o contraddittorietà del discorso giustificativo su punti decisivi della controversia intesi nel senso dianzi chiarito e, dall'altro lato, si infrangono contro la palese sussistenza, nella sentenza impugnata, dei requisiti strutturali dell'argomentazione, come sopra individuati.
In effetti, quelle deduzioni si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice a quo;
nel valutare le stesse risultanze istruttorie da quest'ultimo esaminate;
nel trarne implicazioni e spunti per la ricostruzione della vicenda litigiosa in senso difforme da quello esposto nella sentenza impugnata;
nel desumerne apprezzamenti circa la maggiore o minore difficoltà del lavoro affidato al ricorrente.
Esse, dunque, incidono sull'intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all'ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità, giusta il consolidato principio (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 22 maggio 2001, n. 6975; Id., 23 aprile 2001, n. 5964; Id., 29 marzo 2001, n. 4667; Id., 16 novembre 2000, n. 14858; Id., 7 novembre 2000, n. 14472; Id., 24 luglio 2000, n. 9716; Id., 10 maggio 2000, n. 6023;
Id., 8 maggio 2000, n. 5806; 15 aprile, 2000, n. 4916; Id., 3 marzo 2000, n. 2404; ecc.) per cui spetta esclusivamente al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. In definitiva, ritiene la Corte che il Tribunale abbia logicamente e congruamente motivato il suo giudizio sulla circostanza che, nella specie, la maggior durata del patto di prova rispetto a quella stabilita dalla normativa collettiva non era pregiudizievole per il lavoratore.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Attese le alterne vicende della lite e le peculiarità del caso, la Corte reputa sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2002