Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3161
CASS
Sentenza 5 marzo 2002

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Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie - prendesse di ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso "sub specie" di omesso esame di un punto decisivo.

Il controllo della motivazione in fatto da parte della Corte di Cassazione è connesso, pur essendo intrinsecamente diverso per le modalità con cui si svolge, al sindacato sull'applicazione della legge, posto che controllare se sia logicamente giustificato l'accertamento del fatto significa verificare che esista la premessa per l'applicazione della norma, di guisa che, rilevando il difettoso accertamento del fatto come causa di una falsa applicazione della legge, ne deriva che non ogni vizio logico può condurre alla cassazione, ma solo quello che incida su elementi determinanti ai fini dell'individuazione della disciplina giuridica della fattispecie, ragion per cui la nozione di "punto decisivo" della controversia sostanzialmente coincide con quella di fatto costitutivo, modificativo o estintivo del diritto in contestazione.

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 febbraio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3161
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3161
Data del deposito : 5 marzo 2002

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