Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2001, n. 1404
CASS
Sentenza 1 febbraio 2001

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Massime2

A differenza di quanto avviene nella revocatoria ordinaria, per la quale rilevano le condizioni soggettive dell'acquirente a titolo oneroso, nella azione di simulazione assoluta di un contratto, fatta valere nei confronti delle parti perché in pregiudizio dei diritti dei creditori, non forma oggetto di accertamento l'atteggiamento soggettivo di mala fede di uno dei contraenti; l'elemento psicologico, sotto il profilo della consapevole lesione dei diritti dei terzi, diviene invece rilevante come tema di prova, e non può ritenersi implicito nel fatto stesso della simulazione, ove il terzo intenda far valere il contratto simulato come fatto illecito, fonte di responsabilità dei contraenti.

In tema di prova per presunzioni, è compito del giudice del merito valutare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva; il suo apprezzamento, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, proposta dal curatore fallimentare azione di simulazione assoluta con riguardo ad un contratto di cessione di azienda, il giudice del merito aveva ritenuto raggiunta la prova della stipulazione di un contratto meramente apparente dando rilievo ad una serie di risultanze processuali, come la data di costituzione della società acquirente, precedente di qualche mese il fallimento della società venditrice; i rapporti di coniugio esistenti tra i soci della prima società e quelli della seconda; la modestia del capitale sociale della società acquirente in rapporto al prezzo stipulato per la cessione; il mancato rinvenimento nelle scritture contabili della fallita di una qualche annotazione delle somme percepite a titolo di prezzo. La S.C., nell'affermare il principio di cui in massima, ha ritenuto correttamente applicati i criteri normativi di valutazione delle presunzioni semplici - gravità, precisione e concordanza - dettati dall'art. 2729 cod. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2001, n. 1404
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1404
    Data del deposito : 1 febbraio 2001

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