Sentenza 1 febbraio 2001
Massime • 2
A differenza di quanto avviene nella revocatoria ordinaria, per la quale rilevano le condizioni soggettive dell'acquirente a titolo oneroso, nella azione di simulazione assoluta di un contratto, fatta valere nei confronti delle parti perché in pregiudizio dei diritti dei creditori, non forma oggetto di accertamento l'atteggiamento soggettivo di mala fede di uno dei contraenti; l'elemento psicologico, sotto il profilo della consapevole lesione dei diritti dei terzi, diviene invece rilevante come tema di prova, e non può ritenersi implicito nel fatto stesso della simulazione, ove il terzo intenda far valere il contratto simulato come fatto illecito, fonte di responsabilità dei contraenti.
In tema di prova per presunzioni, è compito del giudice del merito valutare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva; il suo apprezzamento, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, proposta dal curatore fallimentare azione di simulazione assoluta con riguardo ad un contratto di cessione di azienda, il giudice del merito aveva ritenuto raggiunta la prova della stipulazione di un contratto meramente apparente dando rilievo ad una serie di risultanze processuali, come la data di costituzione della società acquirente, precedente di qualche mese il fallimento della società venditrice; i rapporti di coniugio esistenti tra i soci della prima società e quelli della seconda; la modestia del capitale sociale della società acquirente in rapporto al prezzo stipulato per la cessione; il mancato rinvenimento nelle scritture contabili della fallita di una qualche annotazione delle somme percepite a titolo di prezzo. La S.C., nell'affermare il principio di cui in massima, ha ritenuto correttamente applicati i criteri normativi di valutazione delle presunzioni semplici - gravità, precisione e concordanza - dettati dall'art. 2729 cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2001, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CARBURANTI QUATTROMINI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 11, presso l'avvocato GARZILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARTUCCI ZECCA GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO QUATTRO P. PETROLI Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. VICO 29, attualmente Via della Vite n. 7, presso l'avvocato SCIACCA C. G., rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO VIGNOLA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 640/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 18/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il resistente, l'Avvocato Sciacca, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari con sentenza 23 settembre 1995, accogliendo la domanda proposta dal curatore del fallimento della società a r.l. "Quattro P. Pertroli", dichiarava la simulazione assoluta del contratto - concluso il 31 dicembre 1990 - con il quale la stessa società aveva ceduto la propria azienda (costituita dallo stabilimento posto in Modugno al KM. 119, 500 della S.S.n. 96) alla società a r.l. Carburanti Quattromini, per il convenuto corrispettivo di Lire 2 miliardi e 600 milioni (oltre IVA per lire 494 milioni).
La Corte d'appello di Bari con sentenza 18 giugno 1998 rigettava l'impugnazione proposta dalla società a r.l. Carburanti Quattromini, condividendo il giudizio del Tribunale fondato su "una serie di presunzioni" ("come la data di costituzione della società acquirente, precedente di qualche mese il fallimento della società venditrice;
i rapporti di coniugio esistente tra i soci della prima società e quelli della seconda;
la modestia del capitale sociale della società acquirente, che non giustificava ne' rendeva logicamente sostenibile un esborso di oltre tre miliardi di lire per l'acquisto del complesso aziendale[...], ed infine il mancato rinvenimento nelle scritture contabili della fallita di una qualche annotazione della somma percepita a titolo di prezzo") convergenti nel senso della simulazione assoluta della pattuita cessione di azienda, quando la stessa difesa della società "acquirente" non aveva contrastato "sul piano logico" la pregnanza della conclusiva valutazione degli indiretti elementi di conoscenza come esauriente fonte probatoria. Giudicava in particolare che il Tribunale avesse correttamente valorizzato la circostanza esposta dal curatore nella sua relazione (secondo cui l'amministratore Francesco Quattromini gli aveva riferito che il prezzo della vendita era stato "incassato in contanti"); che le matrici degli assegni circolari prodotti in appello, "per la loro astrattezza", non valessero a integrare la prova dell'imputazione al pagamento del prezzo della cessione d'azienda e che infine la fotocopia del libro giornale della società acquirente e la fattura quietanzata fossero documenti non opponibili al curatore (non ricompreso tra i soggetti indicati nell'art. 2710 C.C., ma terzo ad ogni effetto).
Contro questa decisione la società a r.l. Carburanti Quattromini ha proposto ricorso per cassazione, prospettando tre motivi di impugnazione.
Il curatore del fallimento della società a r.l. Quattro P. RO ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente denuncia violazione del disposto di cui all'art. 2729 c.c. e critica in particolare l'argomento presuntivo fondato sulla asserita ma non provata circostanza che la società acquirente sarebbe stata costituita - ed amministrata - dalle mogli dei due soci amministratori della società poi fallita;
così come "illegittima" sarebbe la presunzione fondata sulla mancata prova - agli atti della società venditrice - del pagamento ricevuto in contanti, secondo la informazione resa dall'amministratore della "Quattro P. RO" al curatore, ma non acquisita formalmente agli atti (quando la espressione "incassata in contanti" non sarebbe incompatibile con parziali permute o assunzioni di debiti della società cedente). Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" e critica la decisione per avere la Corte di merito disatteso le risultanze documentali idonee a provare con certezza l'avvenuto pagamento, come le annotazione sul libro giornale della società acquirente (prodotto in estratti autentici) e "gli assegni circolari intestati alla società venditrice", trovando le prime, (acconti ai numeri 11 - 13 - 26 - 29 - 44 e saldo al numero 46) esatta corrispondenza negli importi indicati nelle matrici dei secondi.
Con il terzo motivo la società ricorrente deduce generica "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" e censura la decisione per non essersi i giudici di merito "dati carico di accertare e dimostrare la malafede dell'acquirente", sicché deve ritenersi che la società Carburanti Quattromini - e per essa il suo amministratore - fosse "in buona fede" e perciò "non possa subire le conseguenze della pretesa simulazione" (quando ad integrare il requisito della mala fede non è sufficiente neppure la mera scienza della simulazione, richiedendosi che l'acquirente abbia inteso favorire l'alienante... ").
2. Il primo e il secondo motivo del ricorso (che criticano la valutazione delle prove presuntive in ordine alla ritenuta simulazione assoluta e dunque integrano una unitaria censura) debbono essere congiuntamente esaminati.
Benché la ricorrente denunci la violazione del criterio normativo di apprezzamento delle presunzioni dettato dall'art. 2729 c.c., essa in realtà rimette in discussione - per contestarne, la specifica efficacia di fonte indiretta di priva - due dei molteplici indizi che i giudici di merito hanno analiticamente considerato e valutato nella loro convergenza così da comporre un quadro probatorio esauriente in ordine alla dedotta mera apparenza del contratto di cessione di azienda.
Ebbene, proponendo la domanda di simulazione assoluta di tale contratto, il curatore aveva prospettato che la società apparente cessionaria era stata costituita tra le mogli dei due soci della società poi fallita (con capitale irrisorio, in funzione evidente di quel contratto, concluso a breve distanza di tempo dalla costituzione e nella imminenza dell'epilogo fallimentare) e quelle asserite relazioni di coniugio, nella trattazione del giudizio di primo grado, non erano state contestate dalla difesa della società convenuta, se non, tardivamente, nella comparsa conclusionale e in termini meramente negativi. Nè la contestazione era stata ripresa nel giudizio di appello con uno specifico motivo di impugnazione, come sarebbe stato necessario poiché il Tribunale aveva espressamente fondato il suo giudizio pure su quell'elemento presuntivo, sicché ineccepibilmente la Corte di merito ha considerato la relativa circostanza di fatto ("i rapporti di coniugio esistenti tra i soci della prima società e quelli della seconda"), accertata nella sentenza di primo grado non impugnata sul punto dalla società appellante, come "fatto noto" sul quale fondare - art. 2727 c.c. - l'argomento presuntivo.
La ricorrente critica per altro la sentenza impugnata perché la Corte di merito avrebbe dato indebitamente credito al riferimento del curatore sulle ricevute informazioni dell'amministratore della società fallita in ordine alle modalità di pagamento del prezzo ("incassato in contanti"), ma palese è il fraintendimento della ricorrente, giacché i giudici di appello hanno ritenuto che non fosse stata acquisita prova alcuna dell'avvenuto versamento del corrispettivo della asserita "compravendita" - fosse in contanti o in altra forma -, poiché, da un lato, di un parziale pagamento in contanti non potevano costituire prove opponibili al curatore la fattura quietanzata, le matrici degli assegni e le annotazioni sul libro giornale e, dall'atto, la società Carburanti Quattromini non aveva neppure indicato quali "operazioni commerciali pregresse intervenute tra la venditrice e la società acquirente" avrebbero comportato ragioni di credito a favore di questa imputabili al prezzo della cessione.
Sicché pure la mancata prova di ogni corrispettivo a favore della società Quattro P. RO deponeva per la simulazione assoluta della cessione del "complesso aziendale". Afferma la ricorrente che i giudici di merito avrebbero immotivatamente svalutato gli "elementi documentali certi che provano l'avvenuto pagamento", ma sfugge alla censura la effettiva ragione del convincimento espresso al riguardo dalla Corte d'appello, che prescinde in realtà dall'apprezzamento della efficacia probatoria intrinseca di ogni singolo documento, poiché ne nega pregiudizialmente la opponibilità al fallimento.
Basterà infine rilevare che la società ricorrente neppure considera gli altri elementi presuntivi sui quali è stato fondato il convincimento della mera apparenza del contratto e cioè lo stretto rapporto di sequenza temporale tra la costituzione della società Carburanti Quattromini, la stipulazione della "compravendita" dell'azienda e la dichiarazione di fallimento della società "venditrice", nonché la misura irrisoria del capitale versato dalla neocostituita società rispetto all'importo del convenuto prezzo della cessione (venti milioni a fronte di oltre tre miliardi di lire): e deve dunque concludersi che la censura argomentata nel primo e nel secondo motivo del ricorso è infondata, avendo la Corte di merito correttamente applicato i criteri normativi di valutazione delle "presunzioni semplici" indicati nell'art. 2729 c.c. e adeguatamente motivato il proprio convincimento in ordine così alla provata sussistenza dei singoli "fatti noti" come all'apprezzamento in concreto della efficacia sintomatica di essi, convergenti a comporre il quadro probatorio di un contratto di cessione dell'azienda meramente apparente - alla vigilia del fallimento della società cedente -.
3. Il terzo motivo del ricorso che prospetta "violazione di norme di legge" (non specificamente indicate), per non avere la Corte di merito indagato l'atteggiamento soggettivo della società acquirente e accolto dunque la domanda benché non fosse stata accertata la "mala fede" della "Carburanti Quattromini", è infondato.
È appena il caso di rilevare che i giudici di merito hanno accolto la domanda principale del curatore diretta ad accertare la simulazione assoluta del contratto di cessione dell'azienda (fatta valere dunque nei confronti delle parti perché pregiudica i diritti dei creditori;
art. 1415, comma 2, C.C.) e non già la azione revocatoria proposta in via subordinata sul fondamento dell'art. 66 l.f. (come revocatoria ordinaria), per la quale - a differenza dell'azione di simulazione - sarebbero stati rilevanti, così da costituire tema di prova, le condizioni soggettive dell'acquirente a titolo oneroso (art. 2901, 1^ comma, n. 1, C.C.). Si deve aggiungere che la censura espressa con il terzo motivo è rivolta esclusivamente alla pronuncia di accoglimento della domanda di accertamento della simulazione assoluta e non invece all'accoglimento della domanda accessoria di condanna generica al risarcimento dei danni, con la quale il curatore aveva inteso far valere la simulazione come fatto illecito, fonte di responsabilità per la società simulata acquirente a norma dell'art. 2043 c.c.. (E solo con riferimento a tale domanda accessoria l'elemento psicologico, sotto il profilo della consapevole lesione dei diritti dei terzi, diveniva rilevante e costituiva tema di autonoma prova, non potendo ritenersi implicito nel fatto stesso della simulazione:
ma, come si è constatato, la censura del terzo motivo è diretta alla pronuncia che accerta la simulazione assoluta del contratto e per le ragioni più sopra indicate essa è per certo infondata).
4. Infondate essendo tutte le censure argomentate nei tre motivi di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della società ricorrente al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del fallimento resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società a r. l. Carburanti Quattromini al rimborso delle spese - a favore del fallimento resistente - liquidate in complessive Lire 20.176.300=, delle quali lire 20 milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001