Sentenza 17 agosto 2000
Massime • 1
I contratti collettivi di lavoro di diritto comune non sono fonte di diritto, ne' in tal senso depone l'art. 425 cod. proc. civ. che attribuisce al giudice la facoltà di acquisire d'ufficio i testi dei contratti ed accordi collettivi applicabili nella causa, poiché tale norma attiene all'ambito dell'acquisizione della prova nel rito del lavoro e non costituisce deroga al principio "iura novit curia", valido per le norme di diritto e non per le norme contrattuali collettive; ne consegue la non deducibilità in cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., della violazione delle norme poste da detti contratti collettivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2000, n. 10914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10914 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA, FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato o in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato MOSCARINI LUCIO V, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STENICO RENATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IL LI, PU CE, DI OL, JO TR, CC VI NA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 67/97 del Tribunale di TRENTO, depositata il 31/10/97 R.G.N. 61/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato CORBO per delega MOSCARINI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGLMENTO DEL PROCESSO.
Con atto depositato il 9 luglio 1996, i sig.ri OL GE, ZO CA, AO CU, RO OB e TO DO CA ricorrevano al Pretore giudice del lavoro di Trento contro la s.p.a. Ferrovie dello Stato, della quale erano dipendenti con qualifica di capostazione sovrintendente di ottava cat. Area V quadri, in servizio presso il DCO (direttore centrale operativa) di Trento, chiedendo fosse affermato, secondo le previsioni del contratto collettivo, il loro diritto a ricevere l'indennità di posizione nella seconda misura, anziché nella prima misura, loro corrisposta, e fosse pronunciata condanna della società per le conseguenti differenze retributive.
Le Ferrovie dello Stato opponevano che, secondo l'accordo collettivo nazionale 13 maggio 1993, l'indennità doveva essere correlata all'importanza della linea gestita e, a norma dell'allegato n.3 di tale accordo per i DCO impiegati nell'ex compartimento di Verona, l'indennità di posizione era prevista in misura prima. Con sentenza del 24 giugno 1997, il Pretore accoglieva il ricorso ed il Tribunale - sezione lavoro di Trento, con sentenza in data 9/31 ottobre 1997, rigettava l'appello della società compensando le spese del grado.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la s.p.a. Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni affidandosi a tre motivi illustrati con memoria.
Resistono i lavoratori con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo, la società deduce violazione del combinato disposto dell'art.49 del c.c.n.l. 1990-92, degli accordi interlocutori intercorsi tra la soc. FS. e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, e UIL-TRASPORTI in data 26 marzo 1991 e 13 luglio 1992, del successivo accordo nazionale intercorso tra gli stessi soggetti in data 13 maggio 1993 e dell'accordo stipulato, sempre tra gli stessi soggetti a livello compartimentale con decorrenza dal 1^ gennaio 1996, in relazione al combinato disposto degli ar11.36 Cost., 2099 c.civ. e 425 c.p.c.. Sostiene che dal potere attribuito al giudice dall'art.425 c.p.c. di acquisire di ufficio il testo dei contratti collettivi come fonte di diritto e di valutare la relativa normativa alla luce dell'art.36 della Costituzione, deriva che la loro interpretazione da parte del giudice di merito è censurabile dal giudice di legittimità sotto il profilo della violazione di norme di diritto ai sensi dell'art.360, n. 3 c.p.c.. L'assunto è infondato.
Esso contrasta con la giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte secondo cui l'interpretazione di una disciplina negoziale, quale è quella del contratto collettivo, integra un apprezzamento di fatto che in sede di legittimità è censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (v. Cass. 2 aprile 1998, n. 3417; 11 luglio 1996, n. 6327; 19 maggio 1995, n. 5526; 6 marzo 1990, n. 1759; 20 novembre 1985, n. 5726), tanto che tale eventuale violazione di legge deve essere considerata in relazione, appunto, ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.civ., non già alla luce dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, concernente l'interpretazione della legge (Cass. 20 dicembre 1983, n. 7519, 4 novembre 1983, n. 6530) ed analogo principio è stato enunciato a proposito dei contratti collettivi validi erga omnes anche se essi, per avere conseguito tale efficacia in forza dei decreti emessi in esecuzione della legge delega 14 luglio 1959, n.741, sono suscettibili di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione anche al di là del mero controllo della sentenza sotto il profilo dell'osservanza delle regole di ermeneutica contrattuale e della congruità logica della motivazione. La circostanza, poi, che il giudice, a norma dell'art.425, terzo comma, c.p.c., possa richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti collettivi di lavoro da applicare nella causa, attiene al diverso ambito della acquisizione della prova nel rito del lavoro, tendente all'accertamento della verità materiale, e non costituisce deroga al principio iura novit curia, valido per le norme di diritto e non per le norme contrattuali collettive, l'eventuale violazione delle quali non è quindi denunciabile in cassazione ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.. Con ulteriori censure, le Ferrovie dello Stato sostengono che l'art.49 c.c.n.l. 1990-92 demanda alle organizzazioni sindacali firmatarie la determinazione delle tre misure della indennità di posizione e stabilisce che le posizioni sono individuate in sede di compartimento, dipartimento o direzione centrale autonoma: in tal senso si era provveduto con gli accordi collettivi 26 marzo 1991, 13 luglio 1992 e 13 maggio 1993.
Con l'allegato n.3 di quest'ultimo accordo era stato espressamente previsto che per i quadri dell'ex compartimento di Verona l'indennità di posizione per la ottava categoria DCO era fissata nella prima misura;
era, peraltro, pacifico, in fatto, che la stessa misura era stata applicata per i dipendenti presso la stazione di Trento sino al 1^ gennaio 1996 dopo di che, per effetto di un nuovo accordo sindacale compartimentale, era stata elevata alla misura seconda. Altrettanto pacificamente questa misura spettava a tutti i dipendenti di ottava qualifica DCO del compartimento di Verona che, pure pacificamente, ricomprende anche la stazione di Trento. Ma la seconda misura spettava solo a partire dal 1996. Erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che gli accordi del 1991 e del 1992 fossero applicabili solo ai dipendenti in servizio presso la stazione di Verona e non anche per tutti i dipendenti dell'intero compartimento, comprensivo anche della stazione di Trento.
Si tratta di doglianze che la Corte giudica infondate per le ragioni che saranno svolte, per opportunità, congiuntamente alla trattazione dei motivi di ricorso che seguono, in considerazione della stretta connessione delle censure.
Col secondo motivo, in via subordinata, la società denuncia violazione degli artt. 1362 ss. cod. civ. e in particolare del criterio dell'interpretazione lessicale e logica e censura l'interpretazione data alle norme contrattuali dal Tribunale per non essersi attribuito al termine compartimento di Verona, col quale era definito l'ambito di applicabilità degli accordi collettivi del 1991 e 1992 in relazione con l'accordo nazionale del 1993, un significato esteso a tutte le posizioni lavorative ricomprese in quel compartimento e quindi anche a quelle della stazione di Trento che ne faceva parte. Con una vera forzatura il giudice di merito aveva identificato il termine compartimento con quello di stazione di Verona, talché aveva circoscritto a quest'ultima soltanto l'ambito di applicazione degli accordi. Era stato dunque violato il canone dell'interpretazione letterale. Erroneamente era stato fatto altresì ricorso all'analogia con l'applicazione dell'allegato n.2 dell'accordo nazionale 13 maggio 1993 che rappresentava invece norma generale applicabile solo al di fuori dei limiti tassativamente indicati nell'allegato.
Col terzo motivo di annullamento, sempre in via subordinata, la ricorrente deduce violazione, sotto altro profilo delle stesse norme e principi di cui al motivo precedente, in particolare del canone dell'interpretazione del contratto alla luce del comportamento anche successivo delle stesse parti contraenti, in una con difetto assoluto di motivazione su fatti decisivi.
Sostiene che il giudice di merito - dopo avere acquisito tramite l'audizione dei rappresentanti sindacali che, come era pacifico, l'applicazione della prima misura ai dipendenti in forza nella stazione di Trento era stata pacificamente eseguita dall'azienda sino al 1^ gennaio 1993, e solo in forza di un nuovo accordo del 1996 era poi stata applicata la seconda misura - non ha considerato il comportamento successivo delle parti e comunque sul punto difettava qualsiasi motivazione nella sentenza.
Anche i motivi ora in esame sono infondati.
Ha ritenuto il giudice di appello che l'accordo collettivo 13 maggio 1993, attuativo dell'art.49 del c.c.n.l. di settore, prevedeva nell'allegato n.2, in via generale e ordinaria, per i capostazione svolgenti mansioni DCO, l'indennità di posizione nella misura terza o seconda. Vero è che l'allegato n.3 prevedeva eccezioni per talune stazioni e mansioni per le quali l'indennità era dovuta nella misura prima, ma dette eccezioni non comprendevano la stazione di Trento per la quale dunque doveva valere la previsione generale del c.c.n.l. Nè, secondo il Tribunale, le Ferrovie potevano addurre che l'allegato n.2 prevedeva la stazione di Verona e che gli operatori di Trento erano inquadrati nel compartimento di Verona: non solo, infatti, le norme eccezionali non erano suscettibili di applicazione analogica, ma nemmeno era provato che l'ufficio DCO di Trento rientrasse nell'ambito di quello di Verona.
Inoltre le due stazioni avevano linee di gestione non assimilabili e dagli atti risultava l'indipendenza amministrativa e gerarchica delle stazioni medesime;
ha aggiunto il Tribunale che l'allegato n.3 non faceva riferimento ai compartimenti, sibbene agli uffici, tanto che vi figuravano talune realtà che non assurgevano a sedi compartimentali.
Il favor lavoratoris imponeva poi di dare prevalenza all'allegato n.2, rispetto all'allegato n3.
A fronte di tali statuizioni, rileva, anzitutto, la Corte che la società ricorrente è venuta meno al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione per non avere trascritto nel ricorso le norme della contrattazione collettiva (in particolare l'art.49 c.c.n.l. di categoria per il 1990-1992 e gli accordi collettivi 26 marzo 1991, 13 luglio 1992 e 13 maggio 1993 semplicemente richiamati nell'esposizione del primo motivo) che il giudice di legittimità non è tenuto, trattandosi come già detto, di accertamenti di fatto, a ricercare negli atti dei precedenti giudizi (cfr. Cass. 30 dicembre 1999, n. 14738; 6 febbraio 1999, n. 1065; 27 maggio 1998, n. 5251; 19 maggio 1995, n. 5526). Una puntuale trascrizione del contenuto degli accordi sarebbe stata ancor più necessaria in quanto (secondo motivo) se ne deduce una erronea interpretazione letterale. Il principio di autosufficienza del ricorso di legittimità è stato sotto altro profilo violato dalla società ferroviaria laddove (primo motivo) dà per pacifiche varie acquisizioni in fatto, come l'applicazione delle norme di attribuzione della indennità di posizione nel tempo, con accettazione, pure data per pacifica, di tale prassi applicativa da parte dei dipendenti della stazione di Trento, senza minimamente indicare gli atti dei giudizi di merito dai quali tali acquisizioni risultavano.
Vero è che la ricorrente sostiene (terzo motivo) che in tal senso si sarebbero espressi - così attestando anche un comportamento successivo delle parti collettive utilizzabile per la interpretazione delle clausole degli accordi collettivi - i rappresentanti sindacali, sentiti dal giudice del lavoro ai sensi dell'art.425 c.p.c., ma tale norma con conferisce alle informazioni e osservazioni (comunque non trascritte in ricorso) delle associazioni sindacali valore di prova (la stessa ricorrente le indica come opinioni) e, non trattandosi di elementi decisivi della controversia, la denuncia di omessa motivazione da parte del Tribunale non può comunque portare all'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art.360, n.5 c.p.c.. Inoltre le puntualizzazioni mancanti, da parte della datrice di lavoro, delle quali si è detto, tanto più erano necessarie, in quanto il Tribunale, come sopra esposto, aveva spiegato per quali ragioni i dirigenti DCO di Trento non erano da ricomprendere nelle ipotesi eccettuate dalla applicazione della seconda misura dell'indennità di posizione;
- perché (in mancanza di prova) l'ufficio DOC di Trento fosse da ricomprendere in quello di Verona (per il quale sarebbe stata prevista la prima misura dell'indennità); - come le due stazioni fossero tra loro autonome ed avessero linee di gestione non assimililabili (assai più importante, per estensione della rete, era quella di Trento); - e come l'allegato n.3 si riferisse agli uffici e non alle stazioni.
Quanto al preteso, errato ricorso all'applicazione analogica dell'allegato n.2 dell'accordo 13 maggio 1993, la doglianza si contraddice laddove indica in tale allegato la norma generale, come del resto ha ritenuto il giudice di appello che l'ha applicata alla stazione di Trento non avendo ritenuto questa tra i casus excepti. La Corte rileva altresì come la società non abbia specificamente contestato con il ricorso la correttezza dell'applicazione fatta dal Tribunale del principio del favor lavoratoris che, nell'incertezza, avrebbe dovuto indurre comunque a dare prevalenza all'allegato n.2 anziché all'allegato n.
3. Conclusivamente, assorbito ogni altro motivo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado,
P. T. M.
La Corte rigetto il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2000