Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2877
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Sentenza 27 febbraio 2001

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Con riferimento ai crediti dei lavoratori nei confronti del Fondo di garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro, ex art. 2 legge n. 297 del 1982, il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria, introdotto per i crediti di lavoro dall'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 1994, persiste anche successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo il citato art. 22 comma trentaseiesimo limitatamente all'estensione del divieto ai dipendenti privati in attività di servizio e in quiescenza, atteso che l'intervento abrogativo della Corte costituzionale non interviene sui crediti che, come quello nei confronti del Fondo di garanzia, pur storicamente riconnessi ad emolumenti spettanti a lavoratori privati, assumono, tuttavia, piena tutela e totale garanzia di certezza e tempestività di adempimento, per effetto dell'accollo "ex lege" dell'Inps.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2877
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2877
    Data del deposito : 27 febbraio 2001

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