Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
Con riferimento ai crediti dei lavoratori nei confronti del Fondo di garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro, ex art. 2 legge n. 297 del 1982, il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria, introdotto per i crediti di lavoro dall'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 1994, persiste anche successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo il citato art. 22 comma trentaseiesimo limitatamente all'estensione del divieto ai dipendenti privati in attività di servizio e in quiescenza, atteso che l'intervento abrogativo della Corte costituzionale non interviene sui crediti che, come quello nei confronti del Fondo di garanzia, pur storicamente riconnessi ad emolumenti spettanti a lavoratori privati, assumono, tuttavia, piena tutela e totale garanzia di certezza e tempestività di adempimento, per effetto dell'accollo "ex lege" dell'Inps.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI Presidente
Dott. LUCIANO VIGOLO Consigliere
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA rel. Consigliere
Dott. FRANCESCO Ant. MAIORANO Consigliere
Dott. GUIDO VIDIRI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
I. N. P. S.
Istituto Nazionale per della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., prof. ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
1) UO AN 2) CC AN - 3) LI IN - 4) GI AN 5) SI AR - 6) OR IO - 7) RM RA - 8) DI AL
- intimati -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 00311/98 del 20.05/19.06.1998, R.G. n. 01984/97, notificata il 09 luglio 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 10/21 ottobre 1997 il Pretore di Pistoia - in sede di opposizione a decreti ingiuntivi emessi in favore e su istanza di AN GO, AN CC, IN EL, AN IC, AR RO, IO OR, RA EN e AL ER a carico dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps), quale gestore del Fondo di Garanzia, per interessi e danno da svalutazione monetaria dalla data di fallimento al saldo, sulle somme loro corrisposte per trattamento di fine rapporto - preso atto dell'avvenuto pagamento dei detti accessori dalla esecutività dello stato passivo al saldo, revocava i decreti ingiuntivi opposti e condannava l'Inps al pagamento dei residui oneri accessori richiesti.
Il Tribunale di Pistoia respingeva l'appello proposto dall'Inps e compensava integralmente fra le parti le spese di lite. Osservava il Tribunale: la rivalutazione monetaria era dovuta essendo inapplicabile l'art. 22, 360 comma, della legge n. 724 del 1994, che invece si riferiva solo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni legati da rapporto sia pubblicistico che privatistico;
non era così violato il principio di parità di trattamento pur in presenza di un miglior trattamento, atteso che non sussisteva un ingiustificato privilegio applicandosi nella fattispecie l'art. 429 c.p.c.; quanto agli interessi, che si assumono dall'Inps decorrenti dalla data di cessazione della riconosciuta cassa integrazione guadagni, e cioè da quella in cui maturava il trattamento di fine rapporto del licenziamento dei lavoratori da parte del curatore fallimentare, e non invece, secondo la tesi pretorile, da quella della dichiarazione di fallimento, dovevano confermarsi le argomentazioni in proposito del giudice di primo grado circa la sussistenza di due diversi trattamenti, e più precisamente di quello maturato con la dichiarazione di fallimento a carico di quest'ultimo e poi del Fondo con diritto di surroga e di quello maturato per il periodo di cassa integrazione a carico della Cassa stessa;
entrambi gli accessori di cui sopra erano dovuti dalla data del fallimento a quella dell'effettivo pagamento del trattamento, trattandosi di accollo ex lege assoggettato alla disciplina di cui all'art. 429 c.p.c.. Ricorre per cassazione l'Inps con due motivi di ricorso. GO AN, CC AN, EL IN, IC AN, RO AR, OR IO, EN RA e ER AL non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'Imps denunzia violazione degli artt. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, 429 e 442 c. p. c., 52, 54, 95, 97, 110 e 111 r. d. 16 marzo 1942, n. 267, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la rivalutazione monetaria era dovuta fino al momento della definitività dello stato passivo (Corte Cost. 20 aprile 1989, n. 204 e, con riferimento al concordato preventivo, Cass. 22 luglio 1995). Con il secondo motivo di ricorso l'Imps denunzia violazione degli artt. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il divieto di cumulo di interessi e svalutazione opera anche in materia di trattamento di fine rapporto, di natura, quest'ultimo, di retribuzione differita, esigibile dopo il 31 dicembre 1994, e relativa a dipendenti privati. I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati per quanto innanzi si dirà, precisandosi che la sentenza impugnata non risulta minimamente sottoposta a censura in ordine agli interessi riconosciuti dal giudice di appello sul trattamento di fine rapporto erogato dall'Inps agli originari ricorrenti.
L'art. 22, 36^ comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha esteso, anche ai crediti di lavoro sorti dopo il 31 dicembre 1994, il disposto di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, circa la debenza del solo maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 0 459 del 02 novembre 2000 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 360, sopra citato, limitatamente alle parole "e privati" della previsione legislativa relativa alla applicazione del menzionato art. 16, comma sesto, "anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici 'e privati' in attività di servizio o in quiescenza". La Corte delle leggi ha motivato la decisione osservando che il trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro, era giustificato dalla loro "qualità stessa" "che trova, nello sfondo, il presidio e la garanzia (per così dire di più precetti costituzionali, quali quelli contenuti negli artt. 1, 3 cpv., 4, 34 e 36"; che la disposizione di cui all'art. 16 della legge n. 412 del 1991, esclusiva della regola della cumulabilità di rivalutazione ed interessi per i crediti previdenziali, aveva superato indenne il vaglio di costituzionalità perché, "in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica" si sentiva "la necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica, necessità costituente, come reso evidente anche dal suo inserimento nella legge finanziaria, ratio autonoma della norma in quella sede censurata";
che, pertanto, "poiché le ragioni di contenimento della spesa pubblica" non erano "evidentemente riferibili ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato", la nuova disciplina degli accessori introdotta dalla legge n. 412 del 1991, in quanto risultava sostanzialmente "carente sotto uno dei profili di giustificazione enunciatì dalla giurisprudenza della Corte" in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 429 c.p.c., e nella misura in cui rendeva "nuovamente conveniente per il debitore, da un punto di vista economico, dirottare verso investimenti finanziari pur privi di rischio (quali, ad es., i titoli di Stato) le somme destinate al pagamento delle retribuzioni e degli altri crediti di lavoro, lucrando in tal modo l'eventuale differenziale" di rendimento, vanificava di fatto "quella funzione di remora all'inadempimento richiamata" dai principi affermati dalla stessa Corte, sicché veniva giustificata la diversità di disciplina.
Orbene, non v'è dubbio che, in applicazione di detti principi al caso concreto, prima facie, in considerazione della comune denominazione di trattamento di fine rapporto della sorta capitale, cui si riferiscono gli accessori oggetto della presente controversia, poteva anche intendersi, come sembra desumersi dalle difese dell'Istituto, che si vertesse in materia di crediti di lavoro, così riconducendo il tutto, per quanto qui interessa, alla ipotesi del divieto di cumulo con riferimento alla espressione "e privati", poi, però, cancellata dalla recente sentenza n. 0 459 del 2000 della Corte Costituzionale. Ad avviso del Collegio, tuttavia, deve argomentarsi diversamente, ancorché con il medesimo risultato dell'applicabilità al caso di specie del divieto di cumulo, ma con riferimento all'altra ipotesi prevista dalla norma.
Va premesso che il meccanismo, descritto dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, in forza del quale il Fondo di Garanzia
istituito presso l'Inps è tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro, è stato costantemente qualificato da questa Corte (Cass. 0 9766/97, 12074/1995, 0 9233/95, 0 5043/94, 0 5606/94) come una ipotesi di accollo ex lege, che dà luogo ad un'obbligazione solidale tra il Fondo stesso ed il datore di lavoro insolvente.
Orbene, l'intervento dell'Istituto previdenziale è stato voluto dal legislatore per una sicura tutela del trattamento di fine rapporto, ancorché non condizionata dalla funzione prevalentemente previdenziale dell'Inps, assicurando la certezza dell'adempimento della relativa obbligazione del datore di lavoro in stato di insolvenza.
Tale certezza è realmente assicurata dalla particolare natura di ente pubblico e previdenziale del coobbligato solidale, in linea con la Direttiva CEE 20 ottobre 1980, n. 80-987, - altrettanto certamente influente sulle scelte del legislatore italiano del 1982 e realizza in pieno lo scopo di proteggere "i lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro e, in particolare, di garantire il pagamento dei diritti non pagati", così accordandosi sicura tutela alle voci retributive derivanti da contratti o rapporti di lavoro pubblici e privati, cui gli Stati membri avrebbero dovuto poi stabilirne i limiti temporali: al trattamento di fine rapporto (anche) di dipendenti privati veniva così accordata una tutela, che, pur mutandone la natura e la funzione, non ne alterava, tuttavia, la genesi lavoristica.
In tale contesto va riletta la normativa di cui all'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e la successiva sentenza n. 0459 del 02 novembre 2000, nel senso che l'intervento abrogativo della Corte limita il divieto di cumulo ai crediti di lavoro derivanti dai rapporti privati, ma non interviene sui crediti che, per effetto dell'accollo ex lege, abbiano come accollanti e coobbligati solidali gli enti previdenziali, cui si riconnette, per la loro particolare struttura pubblica, la certezza dell'adempimento, alla quale, pertanto, non è estraneo l'intervento finanziatore dello Stato. In tal caso, in rapporto ad essi, assume piena rilevanza l'osservazione motiva della Corte delle leggi allorché legittima l'intervento legislativo sul divieto di cumulo con "la necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica, necessità costituente, come reso evidente anche dal suo inserimento nella legge finanziaria, ratio autonoma della norma in quella sede censurata", sicché l'intervento abrogativo della Corte non può ritenersi esteso a quei crediti che, pur, ma solo, storicamente riconnessi ad "emolumenti ... spettanti ai dipendenti privati", assumono, tuttavia, piena tutela e totale garanzia, per effetto dell'accollo ex lege dell'Inps, di certezza e di tempestività di adempimento.
Così accogliendosi, nella diversa prospettiva sopra indicata, il secondo motivo di ricorso, per la applicabilità, al caso in esame, per effetto della disposizione ex art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991, del divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria al trattamento di fine rapporto a carico dell'Inps ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982, deve cassarsi, sul punto, la sentenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte deve pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., e rigettare la domanda relativa alla rivalutazione monetaria sulle somme erogate dall'Inps in favore dei ricorrenti a titolo di trattamento di fine rapporto. Atteso l'esito definitivo del giudizio vanno confermate le statuizioni dei giudici di merito sulle spese di lite dei relativi gradi, e, in considerazione della natura delle questioni trattate, vanno dichiarate interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda relativa alla rivalutazione monetaria sulle somme erogate dall'Inps in favore dei ricorrenti a titolo di trattamento di fine rapporto;
conferma le statuizioni dei giudici di merito sulle spese di lite dei relativi gradi e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001