Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10179
CASS
Sentenza 12 luglio 2002

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Nel rito del lavoro, la produzione in appello di nuovi documenti, che si sottrae al divieto sancito dall'art. 437 cod. proc. civ., esige, a pena di decadenza, che essi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente a questi, a norma degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., richiamati dagli artt. 434 e 436 dello stesso codice. L'operatività di detta decadenza è esclusa, in base al criterio ricavabile dall'art. 420, quinto comma, cod. proc. civ., solo con riguardo a documenti sopravvenuti, ferma, peraltro, in tale ipotesi, la necessità che la produzione dei documenti sia effettuata prima dell'inizio della discussione orale, che rappresenta, nel rispetto del principio di lealtà processuale tra le parti, il termine finale estremo, non derogabile, in favore delle parti che siano già decadute dalla facoltà di produrre documenti nuovi formatisi successivamente all'atto di impugnazione, neanche nel caso in cui il giudice di appello adotti in tale udienza, dopo l'inizio della discussione, un provvedimento interlocutorio di rinvio.

L'interpretazione autentica in senso stretto è una connotazione tipica ed esclusiva delle fonti legali, mentre l'autonomia contrattuale (a parte la disciplina del lavoro pubblico privatizzato) ha in linea generale una funzione dispositiva, pur se è possibile che la stessa disponga anche per il passato, ossia con efficacia retroattiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, con riferimento ad una dichiarazione congiunta di interpretazione autentica redatta dalle parti sociali, ne ha affermato, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, la irrilevanza, per essere questa intervenuta dopo oltre un quinquennio dai fatti oggetto di giudizio e con portata novativa nel contesto di un nuovo contratto collettivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10179
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10179
    Data del deposito : 12 luglio 2002

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