Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 975
CASS
Sentenza 26 gennaio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che le clausole di garanzia relative ai posti "valorizzati" in base all'art. 106 CCNL personale FFSS 18/7/1990 fossero a tutela di posizioni anteriori al nuovo contratto e spettasse quindi il diritto alla promozione nell'ottavo livello ai dipendenti che avessero svolto per oltre tre mesi mansioni della tipologia A al momento della rimozione dalle stesse indipendentemente dalla possibilità di riassegnazione, ad es. a seguito di soppressione dell'ufficio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 975
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 975
    Data del deposito : 26 gennaio 2002

    Testo completo