Sentenza 26 gennaio 2002
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che le clausole di garanzia relative ai posti "valorizzati" in base all'art. 106 CCNL personale FFSS 18/7/1990 fossero a tutela di posizioni anteriori al nuovo contratto e spettasse quindi il diritto alla promozione nell'ottavo livello ai dipendenti che avessero svolto per oltre tre mesi mansioni della tipologia A al momento della rimozione dalle stesse indipendentemente dalla possibilità di riassegnazione, ad es. a seguito di soppressione dell'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANOI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE 2^ 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE HI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOCERA UMBRA 166, presso lo studio dell'avvocato SANTINO GUADAGNO, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE MARINO, VINCENZO MARINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 306/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 21/07/98 R.G.N. 2076/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha con concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 agosto 1993 NC De RA riassumeva dinanzi al Pretore del lavoro di La Spezia il giudizio iniziato a mezzo di suo precedente ricorso notificato il 16 marzo 1992, con il quale esso De RA, dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. al 7^ livello, aveva chiesto che venisse dichiarato il suo diritto ad essere inquadrato nell'area professionale 5^, livello 8^ a far data dall'1 dicembre 1991, essendo in possesso delle condizioni di cui all'art. 106 del CCNL e degli accordi applicativi, con condanna dell'Ente F.S. al pagamento delle relative differenze retributive. La S.p.A. Ferrovie dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto della domanda dal momento che l'ufficio D.C. (Dirigenti Centrali) di La Spezia era stato soppresso in data 18 giugno 1990 e quindi nessun posto di tale ufficio poteva essere valorizzato.
All'esito dell'istruttoria il Pretore, con sentenza n. 242/96, in accoglimento del ricorso, dichiarava la società convenuta tenuta ad inquadrare il De RA nell'area quadri, livello 8^ a decorrere dall'1 dicembre 1991, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 1 dicembre 1991/4 novembre 1994.
Avverso detta pronuncia proponeva appello la S.p.A. Ferrovie dello Stato, con ricorso depositato il 13 dicembre 1996.
Si costituiva il De RA resistendo al gravame.
Con sentenza del 18 maggio/21 luglio 1998, l'adito Tribunale di La Spezia, ritenendo - come il Pretore - che il lavoratore si trovava nelle condizioni previste dalla contrattazione collettiva per ottenere l'inquadramento nell'8^ livello, rigettava l'appello. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la S.p.A. Ferrovie dello Stato con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria. Resiste il De RA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo d'impugnazione la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma Cost., 1322, 1362 e ss. c.c., riguardo alla interpretazione di contratti collettivi, nonché carente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, si duole che il Tribunale, nell'interpretare la clausola riportata all'allegato 3 di cui all'accordo del 26 luglio 1991, intervenuto tra l'Ente F.S. e le OO.SS. nazionali, abbia violato la lettera e la logica di detta clausola, pervenendo, in tal modo, ad erronee conclusioni, all'esito di una motivazione viziata.
Giova premettere, per chiarezza espositiva delle ragioni della censura, che l'art. 106 del CCNL del 18 luglio 1990, ha previsto che determinate attività ferroviarie potessero essere valorizzate mediante accordi sindacali e che, quindi, il personale chiamato a svolgere tali attività avrebbe dovuto essere inquadrato nella categoria 8^/9^ secondo i quantitativi e la distribuzione indicati nell'allegato 9 dello stesso CCNL.
Con l'accordo del 26 luglio 1991, all'allegato 3, l'Ente F.S. e le Organizzazioni Sindacali nazionali hanno, poi, stabilito che i posti da valorizzare erano indicati in base a due tipologie: la tipologia A, la quale comporta l'assegnazione all'8^ livello in virtù delle mansioni svolte;
la tipologia B, la quale richiede la effettuazione di una selezione. La ripartizione tra i posti di tipologia A e di tipologia B veniva demandata ad accordi compartimentali. Al fine di evitare che i dipendenti utilizzati in posti valorizzati di tipologia A potessero arbitrariamente essere privati del titolo occorrente per il superiore inquadramento, sono state previste le c.d. "clausole di garanzia", congegnate nei seguenti termini: 1) non possono essere rimossi i dipendenti attualmente (all'epoca) utilizzati in tali mansioni;
2) se rimozioni da parte F.S. si sono verificate dal 19 maggio 1990, l'Ente è tenuto a ricollocare i dipendenti in tali mansioni, oppure se al momento della rimozione avevano superato i tre mesi, a promuoverli egualmente. Non è controverso che il De RA sia stato addetto all'Ufficio D.C. (Dirigenti Centrali) di La Spezia nominalmente dal 15 maggio 1986 all'1 gennaio 1991 ed effettivamente dal 30 settembre 1988 al 19 giugno 1990, data in cui, a seguito della soppressione provvisoria dell'Ufficio C.D. di La Spezia, questi venne nuovamente distaccato alla stazione di La Spezia C.le; neppure è controverso che in data 29 settembre 1991 venne ufficializzata la definitiva soppressione dell'Ufficio C.D. di La Spezia, mediante trasferimento della sede e delle relative competenza alla stazione di Pisa C.le. Secondo la società ricorrente non sarebbe consentito al De RA, dipendente utilizzato in posto poi soppresso a seguito di nuova organizzazione del lavoro, e per tale ragione adibito ad altri compiti, rivendicare a proprio favore l'applicazione dell'accordo sulle valorizzazioni, accordo intervenuto successivamente all'adozione della nuova organizzazione del lavoro, che ha invece voluto valorizzare posizioni attive presenti nelle vigenti strutture funzionali del lavoro e ritenute strategiche;
ciò in quanto il processo di riaggiustamento tra posti di lavoro e qualifiche in prospettiva avvenire, in cui sarebbe da ravvisare il senso e la ragione della c.d. valorizzazione, non potrebbe operare quando viene a mancare il suo presupposto, consistente nel posto di lavoro, considerato nella sua oggettività, e non nelle mansioni del lavoratore soggettivamente intese.
La clausola, denominata di garanzia, infatti, - evidenzia la ricorrente - non è volta a rendere possibile la promozione dei lavoratori per le mansioni espletate, bensì ad evitare che essi possano essere privati della promozione spettante alla stregua dell'accordo sulla valorizzazione del posto occupato, impossibile a verificarsi rispetto ad un posto non occupato, perché non più esistente.
Tali argomentazioni non appaiono determinanti a scalfire il differente e motivato ragionamento seguito dal Tribunale di La Spezia, che perviene alla diversa conclusione, secondo la quale le clausole di garanzia non tutelano nuove posizioni dell'organizzazione, ma situazioni esistenti al 19 maggio 1990, ossia anteriori alla stipula del nuovo contratto.
Il Tribunale, infatti, interpretando il contenuto del contratto collettivo vigente tra le parti, nonché quello del successivo accordo del 27 luglio 1991, all. E, ha ritenuto che la clausola applicabile alla fattispecie - ossia la seconda dianzi accennata - consentiva di considerare fondata la richiesta di inquadramento avanzata dal De RA, essendo stato, quest'ultimo, sostanzialmente rimosso dal posto valorizzato dopo il 19 maggio 1990, per cui l'Ente era tenuto ad attribuirgli le mansioni, se scoperte, oppure, "visto che le mansioni valorizzate avevano pacificamente superato i tre mesi", il dipendente doveva essere ugualmente assegnato all'8^ livello.
Nessuna censura può dunque muoversi alla sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione delle norme che attribuiscono un tale diritto, una volta che l'indagine ermeneutica è pervenuta al risultato di ritenerlo pienamente riconosciuto, stante la previsione, da parte della clausola in questione, della promozione dei dipendenti anche per il superamento dei tre mesi al momento della rimozione dalle mansioni fino ad allora espletate, indipendentemente dalla possibilità di riassegnazione delle stesse.
Per altro verso, l'accertamento di fatto, in cui si concreta l'operazione di ricerca e di individuazione della volontà negoziale, non ha formato oggetto di adeguate censure, queste potendo avere ingresso in sede di legittimità solo se abbiano ad aggetto la denuncia di una motivazione inadeguata o incoerente (tale cioè da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione) ovvero di una patente violazione delle regole legali di ermeneutica contenute negli artt. 1362 e segg. cod. civ., e se specifichino inoltre - in una con la integrale trascrizione nel ricorso del contenuto delle clausole interessate - il modo attraverso il quale si è realizzata la dedotta violazione e le ragioni della obiettiva carenza e contraddittorietà del ragionamento che giustifica l'opzione ermeneutica, non essendo invece sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole formulata attraverso la contrapposizione di una diversa interpretazione a quella nella stessa adottata (cfr. Cass. sent. n. 7270 del 1994, n. 435 del 1997, n. 6007 del 1997, n. 7738 del 1997). Il che è quanto si è verificato nel caso concreto, in quanto la ricorrente si limita nella sostanza alla prospettazione di una interpretazione della clausola in discussione diversa e più favorevole rispetto a quella operata nella sentenza di appello. Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 21.000 uguale ad euro 10.85, oltre lire 4.000.000 per onorari pari ad euro 2065.83.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2002