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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/08/2025, n. 30020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30020 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AS FR nato a [...] il [...] SOBECA S.R.L. avverso il decreto del 11/04/2024 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. lette le memorie scritte presentate dagli avv.ti FR COPPI ed EMANUELE AL nell’interesse di FR AS e dagli avv.ti GIUSEPPE AL e NL AD nell’interesse della OB s.r.l., i quali hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 30020 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 29/05/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto n. 33 in data 8 luglio 2024, la Corte di appello di Torino – Sezione misure di prevenzione ha rigettato il ricorso proposto da FR SE e dalla OB s.r.l., confermando il decreto n. 122 in data 5 aprile 2023 del Tribunale di Torino, Sezione misure di prevenzione, con il quale era stata disposta, nei confronti dello stesso SE, la confisca di beni mobili e immobili formalmente intestati alla OB s.r.l. ma di fatto a lui riconducibili;
beni costituiti dagli immobili ubicati in Arona, corso Repubblica n. 82, via Vittorio Veneto n. 15 e via XX Settembre n. 106, nonché dai terreni e fabbricati siti in Motta Santa Lucia, località Vado delle Fosse e contrada Mulino Pingitore, dalla quota del 50% di proprietà della OB s.r.l. di terreni siti in Oleggio, nonché dai saldi attivi dei conti correnti bancari intestati alla OB s.r.l. (indicati con il n. 785 acceso presso UBI Banca S.p.A., filiale n. 5412 di Arona e con il n. 1000/18489 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., filiale n. 00121 di Arona) e da ogni altro conto corrente bancario o deposito titoli intestato alla OB s.r.l. Con lo stesso decreto la Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca della somma di 20.000,00 euro avanzata da IN SE. 1.1. In sintesi, a carico di SE è stato formulato un giudizio di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che egli si fosse reso responsabile, a partire dai primi anni ‘80, di una pluralità di reati lucrogenetici (ovvero di fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale o comunque di attività distrattive ai danni dei creditori di diverse società, quali la IR GI s.r.l., la C.V.L s.r.l., la Mercatone di Ventimiglia s.r.l., la M.D.V. 2010 s.r.l., la C.G.F. s.r.l.; nonché di fatti di appropriazione indebita ovvero di indebita restituzione dei finanziamenti erogati dalla Gis s.a.s. e dalla D.N.I. s.r.l.), utilizzando una serie di società costituite o acquisite al fine di compiere illeciti in danno dei creditori e dell’AR. Tali società venivano svuotate dell’attivo attraverso operazioni distrattive e di dissipazione (tra cui l’accollo di spese personali del proposto e del figlio Francesco) e, indi, lasciate fallire;
e le risorse illegalmente conseguite attraverso tale modus operandi venivano, poi, utilizzate per ricominciare il ciclo con altre società non ancora attenzionate dagli organi di controllo. Attraverso tali modalità erano state acquisite delle risorse finanziarie, dell’ammontare di vari milioni di euro, a loro volta utilizzate per acquistare i beni sottoposti a confisca, formalmente intestati alla OB s.r.l., «cassaforte immobiliare di famiglia» costituita con la moglie convivente del proposto, IA IZ CQ, in data 8 ottobre 1991. A sostegno della provenienza illecita delle somme utilizzate per gli acquisti, i decreti hanno dato atto della rilevante discrasia tra il valore dei beni in questione e quello dei redditi dichiarati, nonché 3 delle entrate e delle uscite connesse all’attività economico-finanziaria e ai bisogni familiari. 2. FR SE ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di appello per mezzo dei Difensori di fiducia, avv.ti FR CO ed Emanuele LD, deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 42, 111 Cost., 6, Convenzione EDU, 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), 16, 18, 20, 23, 24, 28 e 29, d.lgs. n. 159 del 2011, 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché degli artt. 151, 174, 210, 646 cod. pen., 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 e 2639 cod. civ., 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per avere il decreto impugnato erroneamente qualificato SE quale soggetto pericoloso sin dall’inizio degli anni ‘80 sulla base di sentenze di assoluzione, declaratorie di amnistia e di una sentenza di patteggiamento, nonché per l’erronea affermazione dell’illiceità della provvista derivante dal finanziamento della Gis s.a.s. del 1991 e per il richiamo a condotte distrattive non configurabili come bancarotta fraudolenta e per le quali SE non sarebbe mai stato sottoposto a procedimento penale. Dopo avere premesso che sarebbero stati considerati come illeciti tutti gli incrementi patrimoniali conseguiti da SE nell’arco di 40 anni e per i quali l’interessato non abbia offerto la prova della loro provenienza lecita, con una chiara inversione dell’onere della prova previsto per i casi di pericolosità generica, il ricorso lamenta che siano stati erroneamente valorizzati taluni fatti oggetto di sentenze definitive che avevano assolto il proposto (come nel caso delle truffe commesse nell’ambito della società GI, della vicenda di NT IA, dei reati tributari relativi alla C.G.F. s.r.l. e alla Mercatone di Ventimiglia), di sentenze di amnistia c.d. secca, ossia emesse in assenza di accertamento dei fatti contestati, idonee a estinguere, ai sensi dell’art. 210 cod. pen., l’applicazione di misure di sicurezza, cui dovrebbe essere equiparata la misura di prevenzione (come le truffe relative alle società GI ed EM), di una sentenza di patteggiamento (per la bancarotta fraudolenta della società IR), priva di efficacia nel giudizio di prevenzione ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. e per la quale era stato disposto l’indulto, con conseguente inapplicabilità della misura di sicurezza ai sensi dell’art. 210 cod. pen., ovvero di sentenze rese in procedimenti che non avevano mai avuto ad oggetto quei reati (è il caso dei delitti di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta in relazione alle vicende delle società Gis s.a.s., D.N.I. s.r.l., Ifc s.r.l., Co.Bio s.r.l., C.G.F. s.r.l., Ima s.r.l.); e senza un accertamento concreto della «lucrogeneticità» delle condotte del proposto e del conseguimento, da esse, di provviste illecite, utilizzate nell’acquisto dei beni 4 confiscati. In tal modo, la Corte non si sarebbe attenuta al principio secondo cui il giudice della prevenzione, ai fini dell’affermazione di pericolosità generica, non può ricorrere a mere ipotesi indiziarie o a ricostruzioni prive di riscontro, ma deve individuare, sulla base di dati processuali certi, la commissione abituale di delitti concretamente lucrogenetici e produttivi di redditi che abbiano generato profitti in capo al proposto. Di conseguenza, la provvista proveniente dal finanziamento dalla Gis s.a.s. non potrebbe dirsi di natura delittuosa;
né potrebbero venire in rilievo, ai fini del giudizio di pericolosità, le truffe aggravate ascritte a SE nell’ambito della società GI s.a.s. e in danno di EM s.r.l., la bancarotta fraudolenta della IR, gli addebiti valutari della vicenda di NT IA, nonché le condotte «distrattive» in danno delle società I.F.C. s.r.l., CO.BIO s.r.l., C.G.F. s.r.l., Ima s.r.l. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 16, 18, 20, 23 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 quanto alla nozione di derivazione illecita dei beni confiscabili, in assenza di concomitanza temporale tra le manifestazioni di pericolosità e l’acquisto dei beni e di correlazione tra gli acquisti e la commissione di delitti «lucrogenetici». 2.2.1. Secondo la Difesa non vi sarebbe correlazione temporale tra il periodo di ritenuta pericolosità generica del proposto e la datazione degli acquisti. Nel dettaglio, rispetto all’acquisto, nel 1991, dell’immobile di Arona, Corso Repubblica n. 82, le condotte di truffa e di bancarotta fraudolenta si collocherebbero temporalmente tra il 1980 e il 1984, data del fallimento della società IR, ovvero un decennio prima. Né potrebbe ipotizzarsi che la provvista illecita, comunque irrisoria alla luce del modico valore delle distrazioni della bancarotta della IR, sia stata utilizzata nell’attività della Gis s.a.s., costituita l’11 giugno 1987, e in particolare per l’acquisto del ramo d’azienda del 26 giugno 1987 poi rivenduto alla AD e dal quale la società trasse la provvista destinata alla costituzione della OB s.r.l. e ai primi acquisti immobiliari di quest’ultima. Si tratterebbe, invero, di un’asserzione meramente ipotetica, che lo stesso Tribunale di prime cure avrebbe definito «congetturale», non sostenuta da alcun elemento di fatto. E invero, il decreto impugnato, pur avendo indicato gli anni «1980-1983» e «1992-2018» quali periodi in cui sarebbero state poste in essere dal proposto condotte delittuose espressive di pericolosità sociale, avrebbe erroneamente ritenuto che le operazioni compiute nel periodo 1987-1991 (costituzione e finanziamento della Gis s.a.s. e acquisto dell’immobile di Corso Repubblica da parte della OB s.r.l.), pur in assenza di manifestazioni di pericolosità sociale del proposto e di reati lucrogenetici, rivestissero origine illecita. 5 2.2.2. Del pari, con riferimento ai tre fatti di bancarotta fraudolenta inerenti alle società C.V.L., M.D.V. 2010 e Mercatone di Ventimiglia, la Difesa osserva come la «continuità» tra essi sia smentita dal fatto che, tra tali episodi, vi sarebbero quasi 20 anni (dal 1993 al 2018), tanto da far escludere l’esistenza di un «medesimo disegno criminoso» tra i medesimi, peraltro mai accertato. In particolare, quanto alla C.V.L. s.r.l., le condotte di bancarotta fraudolenta si collocherebbero nel 1993, sicché esse sarebbero distanti sia dall’acquisto dei beni di OB s.r.l., avvenuti negli anni 1998-2001, sia dalla bancarotta della IR, fallita nel 1984, sia dalla bancarotta della Mercatone di Ventimiglia, fallita nel 2013, sicché la presenza di un periodo silente tanto ampio impedirebbe di ritenere che i beni acquistati in anni successivi da OB s.r.l. possano derivare causalmente da tale reato. In ogni caso, la bancarotta fraudolenta della C.V.L. s.r.l. non avrebbe generato, in capo al proposto, alcun profitto illecito che sia stato utilizzato per l’acquisto dei beni confiscati, avendo essa avuto ad oggetto una distrazione di merce del valore di circa 900 milioni di lire alla C.V.L. Alimentari s.r.l. (poi divenuta IMA s.r.l.), senza che sia stato dimostrato che essa si fosse tradotta in utilità a favore del proposto, essendo stata compiuta in favore di persone giuridiche (C.V.L. Alimentari s.r.l., poi IMA s.r.l.) alla cui gestione SE era estraneo, e non essendo stato dimostrato che la distrazione abbia avuto un’effettiva redditività anche per le società destinatarie, sicché la ricostruzione del decreto impugnato si fonderebbe su mere congetture. Non si potrebbe confondere, infatti, l’utilità ricevuta da una società con la nozione di profitto o provento delittuoso del proposto, essendo necessario documentare, ai fini della confisca, come il flusso economico dell’utilità sarebbe giunto al proposto. 2.2.3. Quanto alla Mercatone di Ventimiglia, la sentenza del Tribunale di MP avrebbe assolto SE «perché il fatto non sussiste» dalle contestazioni dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000. Per quanto attiene alla bancarotta fraudolenta, in disparte il fatto che non sarebbe stato accertato processualmente che utilità derivanti dalle condotte di bancarotta fraudolenta siano state destinate agli acquisti di immobili della OB s.r.l., la diminuzione patrimoniale in pregiudizio della prima società sarebbe derivata non dalla distrazione di risorse, bensì dalla differente valutazione di un cespite patrimoniale venduto, sicché non vi sarebbe stato alcun profitto “liquido” suscettibile di investimento per il proposto;
così come l’utilizzo di una carta di credito aziendale da parte del proposto per il pagamento di spese personali non potrebbe aver determinato un incremento patrimoniale conferibile nella OB s.r.l. Invero, la nozione di «provento» richiamata dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 presupporrebbe un’entrata nel patrimonio del proposto e non una differente 6 valorizzazione di un cespite patrimoniale o un «risparmio di spesa», sicché le predette condotte distrattive non avrebbero avuto carattere «lucrogenetico». 2.2.4. Per quanto attiene alla condanna di SE, dichiarata con sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 luglio 2021, per la bancarotta della MDV 2010 s.r.l., fallita nel 2018, il reato riguarderebbe condotte poste in essere tra il 2015 e il 2018 e, dunque, successivamente all’acquisto, da parte della OB s.r.l., dei beni da confiscare, sicché esso non potrebbe essere posto a fondamento della misura ablativa, richiamando un finanziamento e un pagamento effettuati dalla MDV 2010 a favore della OB nel 2012 e 2013. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, 14, legge n. 55 del 1990, 11-ter, d.l. n. 92 del 2008, nonché degli artt. 25, 42 Cost. e 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione EDU e degli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 quanto all’erronea applicazione dei principi della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale e della sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo «De TO c. Italia» in relazione all’applicabilità retroattiva delle norme in materia di misure di prevenzione rispetto a condotte non costituenti base legale per la pericolosità generica secondo la legge vigente al momento della loro commissione. La tesi accolta dalla Corte di appello, secondo cui le misure di prevenzione patrimoniali avrebbero natura «non penale» e le norme che le disciplinano non soggiacerebbero al divieto di applicazione retroattiva, sarebbe in contrasto con il più recente diritto vivente, secondo cui ad esse si applicherebbero comunque i principi di legalità, tassatività, determinatezza e prevedibilità delle conseguenze personali e patrimoniali di determinate condotte. Tale assunto, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019 in materia di misure di sicurezza, sarebbe stato ribadito dalla Grande Camera della Cedu (sentenza del 23 febbraio 2017, De TO c. Italia) con riferimento all’art. 1, n. 2, della legge n. 1423 del 1956, confluito nell’attuale art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, ritenuto non compatibile con i principi della Convenzione EDU in quanto redatto «in termini vaghi ed eccessivamente ampi», tali da non soddisfare «i requisiti di prevedibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte». Ciò che, all’evidenza, non consentirebbe di ritenere che la misura di prevenzione patrimoniale possa applicarsi con effetto retroattivo nei confronti di coloro che commisero determinati reati al tempo in cui, per essi, non ne era consentita l’applicazione, come del resto affermato, di recente, dalle Sezioni unite in materia di confisca cd. allargata, allorché sarebbe stato applicato il principio tempus regit actum di cui all’art. 11 delle Preleggi. Su tali basi, nel caso di specie, i Giudici della prevenzione avrebbero dovuto applicare l’art. 14, legge n. 55 del 1990 nel testo vigente nel momento in cui era stata commessa la bancarotta relativa alla C.V.L. s.r.l., che non 7 contemplava la bancarotta fraudolenta quale reato sintomatico di pericolosità sociale. Peraltro, anche l’affermazione della natura «non penale» delle misure di prevenzione patrimoniali sarebbe ormai superata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, che con provvedimento interlocutorio del 10 luglio 2023 avrebbe invitato le parti a dedurre in merito alla qualificazione di esse come sanzioni penali, adombrando la possibile violazione dell’art. 7 della Convenzione;
e che, nel procedimento scaturito dal ricorso n. 76967/17, avrebbe invitato il Governo italiano, con nota pubblicata il 18 dicembre 2023, a fornire chiarimenti sulla conformità dell’ingerenza nel godimento dei beni da parte dei ricorrenti con l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione EDU, con specifico riferimento alla chiarezza, precisione, prevedibilità nell’applicazione e nelle conseguenze, e alla compatibilità con lo Stato di diritto dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, nonché alla necessità e proporzione di tali misure, adombrando la qualificazione della misura di prevenzione quale «pena» ai sensi dell’art. 7, CEDU. 3. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione anche la OB s.r.l., terza interessata nel procedimento di prevenzione nei confronti di SE, per mezzo dei Difensori di fiducia, avv.ti Emanuele LD e Gianluca DO, deducendo quattro motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3, 24, 42, 111 Cost., 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), 10, 18, 19, 23, 24 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la violazione degli artt. 125, comma 3, 192 cod. proc., per essere il decreto impugnato caratterizzato da vizio assoluto di motivazione sull’asserita «disponibilità effettiva» dei beni oggetto di confisca in capo al proposto e di correlazione temporale tra gli acquisti e la pericolosità sociale, in mancanza di un effettivo confronto con le allegazioni difensive comprovanti la liceità dei flussi finanziari della OB utilizzati per l’acquisto dei beni e l’effettiva titolarità dei beni stessi da parte della società in questione. Il decreto impugnato, pur richiamando le allegazioni difensive sulla lecita provenienza delle risorse e sulla effettiva titolarità in capo alla terza interessata dei beni sottoposti a confisca, non si sarebbe confrontato con tali emergenze. Invero, la terza interessata, mediante la produzione di tre relazioni di consulenza tecnica, datate 29 marzo 2022, 7 dicembre 2022 e 3 febbraio 2023, avrebbe documentato la propria capacità di investimento e i leciti flussi economici che costituirono la provvista utilizzata per i singoli acquisti immobiliari, con particolare riguardo alla provvista derivata dalle operazioni della Gis s.a.s. e della Dimar;
e avrebbe documentato la pressoché integrale restituzione al proposto, da parte della società, dei conferimenti effettuati in qualità di socio. Una ricostruzione, 8 quella del consulente, che la Corte territoriale avrebbe ritenuto inattendibile sulla base di una presunzione assoluta, palesata dall’uso di espressioni meramente ipotetiche, quali, a titolo esemplificativo, quelle adoperate in relazione alla operazione di cessione di esercizi commerciali dalla OB alla Dimar. Del pari, il decreto, pur dando atto dell’allegazione di una lecita attività lavorativa da parte del nucleo familiare del proposto sin dagli anni ‘80, nonché dell’esistenza di introiti riconducibili, ad esempio, alle cessioni del bar Piccadilly e dell’alloggio di Baveno, tuttavia li considererebbe tamquam non essent. In questo modo, la confisca sarebbe stata adottata in assenza di un compendio indiziario contraddistinto da gravità, precisione e concordanza, sicché, in definitiva, la motivazione adottata sarebbe meramente apparente, in violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della qualifica di «amministratore di fatto» della OB in capo al proposto, alla provenienza delle risorse destinate alle singole operazioni di acquisto degli immobili candidati all’ablazione, alla titolarità effettiva dei beni e dei conti correnti intestati alla OB s.r.l. in capo a quest’ultima società. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), 16, 19, 20, 24 e 26 ss., d.lgs. n. 159 del 2011, 2639 cod. civ., nonché degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la sentenza erroneamente applicato le nozioni di «amministrazione di fatto» e di «fittizia intestazione», con riferimento alla effettiva titolarità dei beni della terza interessata assoggettati ad ablazione. Il decreto impugnato sarebbe incorso in una violazione di legge nell’interpretazione delle nozioni di «amministrazione di fatto» e di «fittizia intestazione» di cui agli artt. 2639 cod. civ. e 26, d.lgs. n. 159 del 2011 a partire dalle quali sarebbe stata erroneamente affermata, in capo al proposto, la titolarità sostanziale dei beni di proprietà della OB nonostante la dismissione delle sue quote in favore della figlia, sul presupposto che SE «gestisse la società come cosa propria». Infatti, il decreto applicherebbe erroneamente l’art. 2639 cod. civ., secondo cui per l’attribuzione della predetta qualifica è necessario l’esercizio in modo «continuativo e significativo dei poteri tipici» ad essa inerenti, richiamando occasionali relazioni di natura economica tra la società e soggetti terzi ovvero episodi avvenuti in epoca anteriore al gennaio - febbraio 2015, allorquando si verificò la definitiva uscita di SE dalla OB, sicché il ruolo di «amministratore di fatto» di SE verrebbe portato all’epoca attuale in virtù del vincolo con la moglie, amministratore unico della società e socio al 99%, e con la figlia, socio all’1%. Quanto alla nozione di «intestazione fittizia» dei beni assoggettati ad ablazione, il decreto, pur dando atto dell’uscita del proposto dal capitale della 9 OB nel 2015, tacerebbe sulla titolarità effettiva dei beni confiscati e sull’inesistenza di atti di disposizione patrimoniale del proposto dal 2015 in avanti, non confrontandosi con la circostanza che la presunzione relativa di titolarità sostanziale in capo al proposto in caso di intestazioni o trasferimenti di beni è limitata ad atti intervenuti nei due anni antecedenti alla proposta di applicazione della misura di prevenzione, avanzata in data 17 maggio 2021, potendo l’esistenza di un rapporto tra proposto e familiari costituire, tutt’al più, un indizio che deve essere valutato congiuntamente alla possibilità/impossibilità del proposto di documentare la lecita provenienza del bene nonché alla circostanza che il formale titolare del bene sia o meno provvisto di un’effettiva capacità economica. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2, 3, 24, 42, 111 Cost., 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), 16, 24, 26 e 28, d.lgs. n. 159 del 2011, 216 r.d. n. 267 del 1942, 10, comma 3, 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere il decreto impugnato erroneamente applicato le disposizioni in materia di pericolosità generica disponendo la confisca di tutti i beni mobili e immobili intestati alla OB s.r.l. nonostante le allegazioni della terza interessata dimostrative dell’effettiva titolarità dei beni in capo ad essa e che gli acquisti avvennero utilizzando lecite e proporzionate disponibilità economiche. Il decreto equiparerebbe erroneamente le ipotesi di pericolosità generica ex art. 1, lett. b) a quelle di pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011, benché, nel primo caso, spetti all’organo accusatorio provare che il bene acquisito sia collegato a una illecita provenienza delittuosa a partire da una sentenza passata in giudicato o comunque da atti processuali. Infatti, l’impugnato decreto avrebbe ritenuto che tutti gli incrementi patrimoniali fossero illeciti proventi di delitti, anche a discapito di sentenze passate in giudicato che avevano assolto il proposto o ritenuto non configurabili dei reati. Pertanto, il decreto sarebbe incorso, innanzitutto, nella violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4 lett. c), 16, 18, 19, 20, 23, 24 e 28 d.lgs. n. 159 del 2011 per avere erroneamente disposto l’ablazione di tutti i cespiti intestati alla OB, asserendone la illecita provenienza sulla base di generiche indicazioni circa il fatto che tutti i finanziamenti erogati da SE in suo favore, da cui la società aveva tratto la provvista per gli acquisti immobiliari, si collocavano in anni in cui egli era pericoloso e non disponeva di risorse lecite sufficienti a far fronte agli esborsi. In realtà, quanto alla provvista utilizzata per la costituzione di OB e per l’acquisto dell’immobile sito in Arona, corso Repubblica n. 82 operato nel 1991, in relazione alla quale il decreto si limiterebbe ad asserire che essa, derivando dal finanziamento dalla Gis s.a.s., «ha origine illecita» in virtù di condotte illecite poste in essere da SE negli anni 1980 – 1983, sussisterebbe un salto cronologico tra tali condotte delittuose e la costituzione della società in data 11 giugno 1987, 10 avvenuta, per ammissione della Corte territoriale, con proventi proporzionati alle disponibilità del nucleo familiare del proposto. Inoltre, dal momento che fu la Gis s.a.s. a porre in essere le operazioni dalle quali derivò la plusvalenza che rappresentò la provvista per il finanziamento di 700.000.000 di lire concesso per la costituzione della OB nel 1991, il decreto errerebbe nell’interpretare la nozione di «sproporzione» e di «illecita provenienza» per l’applicabilità della confisca di prevenzione, dato che esse presupporrebbero l’accertamento dell’esistenza delle condizioni di pericolosità generica del proposto al momento dell’acquisto di ogni singolo bene oggetto della proposta di applicazione della confisca. Pertanto, il decreto avrebbe illegittimamente confiscato i beni della società in assenza della necessaria correlazione causale e temporale tra una condotta delittuosa lucrogenetica e il momento di acquisto del singolo bene, peraltro asserendo, sempre erroneamente, che dall’illiceità della provvista iniziale deriverebbe la illiceità delle successive operazioni immobiliari. Inoltre, il decreto sarebbe incorso nella violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, 16, 19, comma 3, 20, 23, comma 3 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui ha disposto l’ablazione dei cespiti intestati alla terza interessata a partire da un inquinamento della provvista economica utilizzata per il loro acquisto che si sarebbe prodotto con il mero transito sui conti correnti della OB di singoli flussi finanziari. In particolare, quanto all’acquisto dell’immobile sito in Arona, via XX Settembre n. 106, dei terreni siti in Motta Santa Lucia e del 50% dei terreni siti in Oleggio, il provvedimento impugnato, pur dando atto delle allegazioni difensive sulla lecita origine della provvista, avrebbe ritenuto di disattenderle sulla scorta di una «illiceità derivata» dei ricavi provenienti dalla dismissione di beni la cui acquisizione non trovava conforto in una proporzionata disponibilità finanziaria, senza considerare le lecite risorse documentate dai ricorrenti e, in particolare, l’erogazione di un mutuo fondiario nel 1995, che OB sarebbe stata in grado di onorare con proprie risorse lecite. Analogamente, quanto all’acquisto dell’immobile sito in Arona, via Vittorio Veneto, il decreto si sarebbe limitato ad affermare la illiceità della provvista utilizzata a partire da presunte distrazioni in danno della C.G.F. s.r.l., nonostante la documentata esistenza di introiti non provenienti dal proposto. In particolare, il decreto riterrebbe che la provvista utilizzata dalla OB per acquistare dalla C.G.F. s.r.l. i tre esercizi commerciali poi ceduti alla Dimar s.p.a. con un introito di 1.400.000 euro utilizzato per l’acquisto dell’immobile in questione, derivi da finanziamenti erogati da SE e frutto del reimpiego di somme provenienti da operazioni distrattive, senza che però detta provenienza sia mai stata accertata in sede penale ove, anzi, la sentenza assolutoria del proposto dai reati fiscali escluderebbe che il giudizio di pericolosità sociale generica sia stato compiuto su una «base cognitiva processualmente certa». Infine, quanto all’acquisto di terreni e dell’autorimessa in Motta Santa Lucia 11 (2013), il decreto opererebbe un rinvio al decreto del Tribunale, eludendo le allegazioni del ricorrente in merito alla lecita provvista derivante dai canoni di locazione e dal ricavato della vendita alla Dimar s.p.a. Sotto altro profilo il decreto incorrerebbe nella violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, 24 d.lgs. n. 159 del 2011, 646 cod. pen. 216 e 223, r.d. n. 267 del 1942 per avere erroneamente ravvisato un’appropriazione indebita nel finanziamento di 700 milioni di lire della Gis s.a.s. confluito in OB benché il finanziamento stesso fosse stato regolarmente deliberato con la previsione di restituzione in caso di richiesta della società e la conseguente insussistenza di una interversio possessionis da parte del proposto;
ovvero per avere ritenuto illecito tale finanziamento per non essere stato indicato nella dichiarazione dei redditi del proposto nell’anno di competenza, in violazione del T.U. Irpef secondo cui i finanziamenti non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Del pari, quanto agli ulteriori finanziamenti da parte dei soci della OB, il decreto avrebbe fatto erroneamente riferimento alla bancarotta della Mercatone di Ventimiglia, senza indicare quale sarebbe stata la condotta distrattiva da cui sia derivata la provenienza illecita del finanziamento e, anzi, venendo in rilievo, in tale bancarotta, l’erronea valutazione dell’avviamento dei rami d’azienda ceduti. Il decreto configurerebbe come distrattive le cessioni di tre esercizi commerciali dalla C.G.F. s.r.l. alla OB senza dimostrarne la natura depauperatoria e senza che il proposto fosse mai stato attinto da procedimenti penali per reati fallimentari in danno della C.G.F. s.r.l., essendo anzi stato assolto, «per non avere commesso il fatto», dal reato di infedele dichiarazione ex art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per l’anno 2007 della C.G.F. s.r.l. dal Tribunale di Verbania con sentenza 16 dicembre 2014; ciò che avrebbe imposto di escludere tali condotte contestate ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Con riferimento alla C.G.F. S.r.l. e alla «cessione di terreni in Oleggio» alla OB, il decreto indicherebbe il proposto come soggetto che avrebbe agito in «conflitto d’interessi», concetto civilistico irrilevante in sede penale, salvo l’ipotesi, estranea alla presente vicenda, di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ., peraltro mai richiamata dalla Corte territoriale. Inoltre, il decreto avrebbe erroneamente configurato come «distrattivo» il finanziamento della D.N.I. a SE e da lui utilizzato per un conferimento a favore della OB, atteso che la D.N.I non sarebbe mai fallita, sicché, in tal caso, il decreto non individuerebbe alcuna «condotta delittuosa» del proposto. Analogamente, quanto alla bancarotta della MDV 2010 non sarebbe stata indicata la condotta distrattiva lucrogenetica utilizzata per il finanziamento soci della OB, tanto più che tale bancarotta riguardava «condotte successive all’ultimo acquisto immobiliare di OB» e le condotte ivi contestate erano 12 posteriori rispetto all’ultimo acquisto della OB s.r.l., nel 2013 (Motta Santa Lucia, Mulino Pingitore). Quanto, ancora, al subentro della OB nel leasing stipulato dalla IMA, qualificato come condotta distrattiva, l’operazione, sollevando la IMA dal debito dei canoni scaduti con accollo di quelli successivi, avrebbe rappresentato un vantaggio e non un danno per tale società. Sotto altro profilo, il decreto sarebbe incorso nell’erronea interpretazione dell’art. 24 in relazione all’ipotesi di pericolosità generica prevista dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui il provvedimento impugnato avrebbe sovrapposto la nozione di reddito della persona fisica a quella di reddito dell’ente, senza considerare la diversità tra redditività della società e dei soci persone fisiche. Del pari, sarebbe erroneo paragonare le dichiarazioni delle persone fisiche del nucleo familiare con quelle della società, che avrebbe presentato una propria dichiarazione dei redditi mai oggetto di contestazioni, né sarebbe mai stata posta in dubbio la veridicità dei bilanci approvati da OB s.r.l., tant’è che per le quote sociali non sarebbero stati richiesti né il sequestro né la confisca. Dunque, il riferimento a un tenore di vita lussuoso da parte del proposto e del suo nucleo familiare sarebbe inconferente rispetto al patrimonio della OB s.r.l. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 18, 23 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011 e 568, comma 4, cod. proc. pen. quanto alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di restituzione della somma di 20.000.00 euro avanzata da IN SE, socia di minoranza della OB s.r.l., da lei versata a titolo di prestito infruttifero alla società sul conto corrente di quest’ultima presso Banca Intesa San Paolo s.p.a. filiale di Arona. La società non sarebbe stata privata dell’ordinaria gestione poiché non sottoposta ad amministrazione giudiziale e non sarebbero state sequestrate le singole quote societarie, tra cui quella di IN SE. L’importo in questione sarebbe stato versato come da delibera dell’assemblea dei soci della OB in data 18 ottobre 2021, da cui si evincerebbe che il prestito era diretto a finanziare i lavori di ristrutturazione del tetto dell’immobile della OB s.r.l., sito in Arona, via XX Settembre n. 106, con obbligo in capo alla società di restituirlo immediatamente se i lavori non fossero stati effettuati. In conseguenza del sequestro di prevenzione sarebbe venuta meno la destinazione della somma alla OB s.r.l., che ben poteva chiedere il dissequestro della somma in quanto giacente sul proprio conto corrente, conformemente al parere favorevole della Pubblico ministero, reso all’udienza del 10 maggio 2022. In ogni caso, non sarebbe ipotizzabile alcuna derivazione causale di tale denaro dai delitti connessi alla pericolosità generica del proposto, né alcuna riconducibilità della predetta somma alla persona del proposto, il quale fuoriuscì dalla OB s.r.l. sin dal 2015. Pertanto, ricorrerebbe la violazione dell’art. 568, 13 comma 4, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale escluso l’interesse a impugnare del terzo, laddove la OB s.r.l. avrebbe interesse alla revoca della confisca essendo venuto meno il titolo sotteso al prestito da parte della socia di minoranza, che potrebbe, quindi, rivendicare la restituzione ed esporre OB s.r.l. a vertenza civilistica in cui sarebbe sicuramente soccombente. 3.5. In ultimo, la Difesa formula istanza di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. chiedendo che la Corte di cassazione voglia correggere: a pagina 56, rigo 26 le parole «Lire 1.000.000 euro» con quelle «Lire 1.000.000,00»; a pagina 58, rigo 10, le parole «16.600.000» con quelle «Euro 16.600,00», secondo quanto risulterebbe a pagina 100 dell’annotazione della Guardia di Finanza di Milano - G.I.C.O. n. prot. 290396 del 6 maggio 2021, allegato 2 alla Proposta di applicazione della misura di prevenzione del 17 maggio 2021 avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano); a pagina 127, rigo 35, le parole «16.600.000» con quelle «Euro 16.600,00», come dalla citata annotazione del 6 maggio 2021; a pagina 127, rigo 39, le parole «3.000.000 euro» con quelle «3.000,00 euro», come risulterebbe dalla pag. 31 del ricorso in appello della OB s.r.l. 4. In data 24 luglio 2024 è pervenuta in Cancelleria una memoria, a firma dell’avv. SE LD, anche per conto del prof. avv. Gianluca DO, con la quale, nell’interesse della OB s.r.l., ha depositato le consulenze tecniche contabili datate 29 marzo 2022, 7 dicembre 2022 e 3 febbraio 2023, a firma del dott. Walter Bruno, con cui sarebbe stata documentata la liceità dei flussi finanziari utilizzati dalla OB per l’acquisto dei singoli immobili nonché la tracciabilità dei saldi attivi dei conti correnti alla stessa intestati. 5. In data 24 dicembre 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto dei ricorsi. 6. Con PEC in data 16 dicembre 2024 è pervenuta una memoria, a firma dell’avv. SE LD, anche per conto del prof. avv. Gianluca DO, con la quale, nell’interesse della OB s.r.l., i Difensori hanno proposto motivi nuovi, con i quali hanno evidenziato: sotto un primo profilo, che la Quinta Sezione penale, con ordinanza n. 43160 del 7/11/2024, ha rimesso al vaglio delle Sezioni unite il quesito relativo alla estensione della legittimazione del terzo interessato a ricorrere avvero il provvedimento che abbia disposto la confisca di prevenzione;
sotto un secondo aspetto, il sopravvenire di un decreto della Corte di appello di Catania in data 11 luglio 2024 che avrebbe disposto la revocazione ex art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 del decreto di confisca della Corte di appello di Caltanissetta 14 che aveva fondato l’affermazione di pericolosità del proposto sulla condanna per il reato di cui all’art. 12-quinques d.l. n. 306 del 1992, commesso in epoca in cui tale fattispecie non era contemplata tra le ipotesi delittuose rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Su tali basi le Difese hanno ribadito, in relazione ai motivi primo e terzo del ricorso principale, la denuncia della violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), 16, 24 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011, 13, 25, 41, 42, 117 Cost., 7 Convenzione EDU e 1 Protocollo addizionale CEDU, 14, legge n. 55 del 1990 e 11-ter d.l. n. 92 del 2008, in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per l’erronea applicazione retroattiva della confisca ad acquisti compiuti in periodo di pericolosità generica del proposto, con conseguenti riflessi sulla posizione della società proprietaria dei beni confiscati;
nonché, in relazione al terzo motivo del ricorso principale, sia la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), 16, 24 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011, 13, 25, 41, 42 e 117 Cost., 7 CEDU, 2, Protocollo n. 4 CEDU, 1, Protocollo addizionale CEDU, in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per l’erronea applicazione della pericolosità generica non sufficientemente tassativizzata all’epoca delle condotte illecite attribuite al proposto, sia la violazione degli artt. 1, 4, 24 e 26, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per omessa individuazione di condotte illecite effettivamente lucrogenetiche, produttive di redditi reimpiegati nell’acquisto dei beni confiscati alla terza interessata, sia la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), 24 e 26, d.lgs. n. 159 del 2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per l’erronea affermazione relativa alla collocazione dell’acquisto dei beni confiscati in periodo di pericolosità sociale o immediatamente successivo, in assenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali da una provvista formatasi nel periodo di compimento di attività illecite. 6. Con comunicazione via PEC pervenuta in data 17 dicembre 2024, gli avv.ti FR CO ed Emanuele LD hanno depositato, nell’interesse di FR SE, una memoria contenente motivi nuovi in relazione alle questioni di diritto dedotte con il terzo motivo del ricorso principale e relative all’insussistenza di una base legale della misura di prevenzione nel momento in cui erano stati acquistati i beni sottoposti a confisca, con conseguente violazione dell’art. 14, legge n. 55 del 1990, nonché agli artt. 25, 42 e 117 Cost., dell’art. 7, Convenzione EDU e dell’art. 1, Protocollo Addizionale n. 1 della Convenzione come interpretati dalla sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale sulla scorta della sentenza della Grande Camera della Corte Edu - De TO c. Italia. Tale prospettiva interpretativa sarebbe stata seguita dalla Corte di appello di Catania, la quale, con 15 decreto in data 11 luglio 2024, avrebbe disposto la revocazione ex art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 del decreto di confisca emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta, che aveva fondato l’affermazione di pericolosità del proposto sulla sua condanna per il reato di cui all’art. 12-quinques, d.l. n. 306 del 1992, commesso in epoca in cui tale fattispecie non era contemplata tra i casi rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità sociale, di tal che la misura non avrebbe potuto essere disposta alla luce dei principi di legalità, di tassatività, determinatezza e di prevedibilità delle conseguenze personali e patrimoniali di determinate condotte. I principi in questione rileverebbero, inoltre, anche rispetto alla portata dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, di cui la sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale avrebbe fornito una interpretazione tassativizzante e «costituzionalmente orientata», consentendone una prevedibilità da parte dei consociati precedentemente non ravvisabile. E dal momento che le condotte lucrogenetiche si collocherebbero in un lasso temporale anteriore alle pronunce della Suprema Corte che hanno operato la «tassativizzazione» della fattispecie, all’epoca delle condotte del proposto, anteriori a tale pronuncia, per i consociati non sarebbe stata ragionevolmente prevedibile la modalità di comportamento cui conformarsi ai fini dell’applicazione della confisca. 7. Con comunicazione via PEC pervenuta il 3 gennaio 2025, gli avv.ti FR CO ed Emanuele LD hanno depositato, nell’interesse di FR SE, una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale del 24 dicembre 2024, ribadendo che le questioni dedotte non configurerebbero dei vizi della motivazione, quanto delle ipotesi di violazione di legge in ordine all’interpretazione offerta dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 relativamente alla nozione di «condotte delittuose lucrogenetiche» (quale, ad esempio, il reato di appropriazione indebita per quanto riguarda il finanziamento della Gis s.a.s. di 700 milioni di lire alla OB s.r.l.), alla correlazione causale tra la commissione di delitti e la produzione di un rilevante reddito illecito, alla correlazione causale e alla coincidenza temporale tra la commissione di tali delitti e l’acquisizione di ciascun bene candidato all’ablazione, nonché tra quest’ultima e il periodo di manifestazione di pericolosità sociale del proposto. Quanto al richiamo al proposto quale «bancarottiere seriale», tale locuzione evocherebbe la fattispecie di cui all’art. 1, lett. a), ritenuta contrastante con i principi di tassatività e prevedibilità dalla Corte costituzionale. Quanto alle truffe nell’ambito della società GI, risalenti agli anni ‘80, per esse sarebbe intervenuta una declaratoria di amnistia secca, senza la possibilità di procedere al necessario accertamento istruttorio in contraddittorio;
mentre con riferimento alle ulteriori ipotesi di truffa aggravata non amnistiabili, SE sarebbe stato assolto con formula ampia, con conseguente elisione di quelle condotte ai fini della pericolosità generica. Quanto 16 alla sentenza emessa nell’affare IR, si ribadisce che trattavasi di sentenza di patteggiamento non utilizzabile nei giudizi di prevenzione e che, in ogni caso, non vi era stato un accertamento dibattimentale sul merito dei fatti. In ultimo, quanto alla vicenda relativa alla C.G.F. s.r.l., vi sarebbe stata una sentenza assolutoria del Tribunale di Verbania in data 16 dicembre 2014. Infine, con riferimento alle censure elevate con il terzo motivo in ordine ai profili di diritto intertemporale, si ribadisce che solo in epoca successiva all’acquisto dei beni confiscati era intervenuta un’interpretazione giurisprudenziale sufficientemente precisa della fattispecie. Peraltro, con la sentenza della CEDU 26/9/2024, Gangemi c. Italia, nel solco della pronuncia De TO, sarebbe stato ritenuto che la fattispecie dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 difetti di chiarezza e prevedibilità, con violazione dell’art. 2, Prot. n. 4 Convenzione EDU. Infine, con la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 sarebbe stato ribadito il necessario ancoraggio ai principi di legalità e proporzionalità anche in materia di misure di prevenzione. 8. In data 3 gennaio 2025 è pervenuta in Cancelleria una nuova memoria, a firma dell’avv. SE LD, anche per conto dell’avv. Gianluca DO, con la quale, nell’interesse della OB s.r.l., i Difensori hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale del 24 dicembre 2024 e, in particolare, alla parte relativa all’estensione del diritto di impugnazione in capo al terzo interessato, oggetto dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite del 7 novembre 2024. Secondo una recente pronuncia delle Suprema Corte, il diritto al contraddittorio del terzo, quale parte processuale, non incontrerebbe limitazioni e sarebbe tutelato dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 117 Cost. Inoltre, l’impugnazione della società non si sarebbe limitata a riproporre doglianze già avanzate in sede di appello, come ritenuto dalla requisitoria, sottolineandosi l’erronea interpretazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 16, 24, 26 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alle nozioni di «sproporzione», «illecita provenienza» e pericolosità generica ai sensi dell’art. 1 come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019; nonché, correlativamente, in relazione alla ricostruzione della capacità economica e dei leciti flussi finanziari, oggetto di specifiche allegazioni della terza interessata. Quanto, infine, ai profili di diritto intertemporale, prevedibilità e tassatività- determinatezza della fattispecie di pericolosità generica ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, solo in epoca successiva all’acquisto dei beni assoggettati a misura ablativa sarebbe intervenuta un’interpretazione giurisprudenziale sufficientemente precisa della suddetta fattispecie, con l’individuazione del c.d. «triplice requisito». Tale prospettazione difensiva sarebbe stata confermata dalla sentenza della CEDU del 26/09/2024, Gangemi c. Italia, secondo cui la fattispecie di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 difetterebbe di chiarezza e 17 prevedibilità, con violazione dell’art. 2 Prot. n. 4, Convenzione EDU. Nel medesimo solco, la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024 avrebbe ribadito il necessario ancoraggio ai principi di legalità e proporzionalità in materia di misure di prevenzione, come riconosciuto dal decreto della Corte di appello di Catania in data 11 luglio 2024, che avrebbe disposto la revocazione ex art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 di un decreto di confisca in relazione a reati commessi in epoca in cui essi non erano tra i presupposti per formulare il giudizio di pericolosità sociale. 9. All’udienza del 10 gennaio 2025 il Collegio, su richiesta della Difesa della OB s.r.l. depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2024, ha disposto un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite all’esito dell’udienza del 27 marzo 2025 (r.g. n. 27791/2024). 10. Con comunicazione pervenuta via PEC il 12 maggio 2025, gli avv.ti SE LD e Gianluca DO hanno depositato, nell’interesse della OB s.r.l., una memoria contenente motivi nuovi, articolati a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio del 27 marzo 2025, dalla cui informazione provvisoria, contrassegnata dal n. 3/2025, si ricaverebbe che al terzo interessato sia consentito dedurre ogni elemento utile rispetto al thema probandum costituito dalla effettiva titolarità dei beni confiscati. Sotto un primo profilo, in relazione al primo e al terzo motivo del ricorso principale e al primo dei motivi aggiunti, si prospetta la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), 16, 24 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011, 13, 25, 41, 42, 117 Cost., 7 Convenzione EDU, 1, Protocollo addizionale CEDU, art. 14, legge n. 55 del 1990 e 11-ter d.l. n. 92 del 2008, in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per erronea applicazione della confisca a beni legittimamente acquisiti dalla terza interessata, nonché per erronea applicazione della categoria di pericolosità generica non sufficientemente tassativizzata all’epoca della commissione delle condotte illecite. Con riferimento alle nozioni di «sproporzione» e «illecita provenienza» il decreto avrebbe disposto la confisca in assenza di condotte lucrogenetiche correlabili alle acquisizioni dei beni intestati alla terza interessata. La Corte territoriale avrebbe equiparato, sul versante probatorio, un’ipotesi di pericolosità generica a una di pericolosità qualificata, con conseguente confiscabilità della res in assenza di correlazione causale e temporale tra le condotte lucrogenetiche e il momento di acquisto di ciascun bene. Inoltre, il decreto impugnato dedurrebbe “l’inquinamento” della provvista economica lecitamente accumulata dalla terza interessata dal mero transito su conti correnti della OB di singoli flussi finanziari, benché fosse stato dimostrato che gli immobili di Arona, via XX Settembre n. 106 e corso Repubblica n. 82, avevano generato utili rilevanti da affitti, utilizzati per il pagamento delle 18 rate del mutuo acceso per l’acquisto della villa in Arona, via Vittorio Veneto n. 15. Infine, si ribadisce che la confisca di beni acquistati dalla società tra il 1991 e il 2008 sarebbe avvenuta nonostante che, secondo la normativa all’epoca vigente, la bancarotta fraudolenta non rientrasse tra gli indicatori di pericolosità sociale generica, in violazione del principio che impone la necessaria «prevedibilità» delle fattispecie di cui agli artt. 1 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011. A questo riguardo si ribadisce che soltanto in forza della pronuncia della Corte costituzionale n. 24/2019 sarebbe stata fornita una interpretazione tassativizzante e «costituzionalmente orientata» dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011, consentendone una effettiva prevedibilità da parte dei consociati. Sotto altro profilo, in relazione al primo e al secondo motivo del ricorso principale e al primo dei motivi aggiunti, la memoria prospetta la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), 7, 10, comma 3, 16, 19, 24, 26 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, 2639 cod. civ., nonché degli artt. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen. con riferimento alle allegazioni difensive relative alla liceità dei flussi finanziari della terza interessata utilizzati per l’acquisto dei beni confiscati, all’assenza di una «disponibilità effettiva» dei beni in capo al proposto e di correlazione temporale tra gli acquisti e la pericolosità sociale generica, con conseguenti riflessi sulla titolarità dei beni confiscati in capo alla terza interessata, effettiva proprietaria di essi. Il decreto mancherebbe di motivazione quanto alle allegazioni difensive concernenti la capacità di investimento e autonomia patrimoniale e reddituale del terzo, la ricostruzione dei leciti flussi economici che costituirono la provvista impiegata per i singoli acquisti e la lecita origine e tracciabilità delle somme in giacenza sui conti correnti societari. Per altro verso, nonostante quanto documentato dalle tre relazioni di consulenza tecnica allegate al ricorso principale, il decreto impugnato si sarebbe limitato a una mera reiterazione delle considerazioni del primo Giudice, senza confrontarsi con i motivi di appello, che escludevano che le risorse utilizzate dalla OB s.r.l. per l’acquisto degli immobili fossero qualificabili quale profitto di reato. I Giudici della prevenzione non avrebbero considerato l’autonomia patrimoniale e reddituale della OB s.r.l., la cui situazione patrimoniale era proporzionata al valore dei beni confiscati, acquistati con risorse provenienti dal finanziamento ad opera della Gis di CQ LA VI e c. s.a.s., la cui provvista derivava dalla vendita di due supermercati alla AD. D’altronde, nelle misure di prevenzione incidenti su beni in complessi aziendali sarebbe necessario un approfondimento sull’entità degli apporti per l’acquisto di beni ovvero la formazione del capitale, dal momento che solo in caso di assoluta o prevalente natura illecita delle risorse impiegate potrebbe essere disposta la confisca integrale di un complesso aziendale, dovendosi altrimenti distinguere gli 19 apporti leciti da quelli illeciti e sottoporre ad ablazione solo quelle parti o quote di valore e di patrimonio riferibili ai secondi. Anche nel caso di specie, peraltro, una volta dimostrata la provenienza lecita degli importi, la decisione impugnata non potrebbe sottoporre ad ablazione i beni dell’impresa riferibili a tali apporti, svincolati da un’attività delittuosa del proposto. Per altro verso, l’erronea interpretazione degli artt. 2639 cod. civ. e 1, lett. b), 4, 16, 19, 24 e 26, d.lgs. n. 159 del 2011 e delle nozioni di «amministratore di fatto» e di «fittizia intestazione» avrebbe determinato l’erronea negazione della titolarità effettiva in capo alla terza interessata dei beni sottoposti a confisca. In tale prospettiva, neppure l’esistenza di un rapporto tra proposto, coniuge e figli consentirebbe un automatismo nella ricostruzione della titolarità dei beni al di fuori dell’ambito delle presunzioni relative di cui all’art. 26, d.lgs. 159 del 2011. 11. In data 12 maggio 2024 è pervenuta in Cancelleria una nuova requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata ribadita la richiesta del rigetto dei ricorsi. 12. Con PEC pervenuta il 26 maggio 2025, gli avv.ti LD e DO hanno depositato, nell’interesse della OB s.r.l., una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale. Dopo avere evidenziato che le Sezioni unite, secondo quanto evincibile dall’informazione provvisoria n. 3/2025, avrebbero affermato l’ampiezza del diritto di difesa in capo al terzo interessato, cui sarebbe consentito dedurre ogni elemento utile ai fini del thema probandum, si ribadisce l’erroneità dell’interpretazione offerta degli artt. 1, comma 1, lett. b), 16, 24, 26 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011 quanto alle nozioni di «sproporzione», di «illecita provenienza» e di pericolosità generica ai sensi del citato art. 1; nonché, correlativamente, quanto alla ricostruzione della capacità economica e dei leciti flussi finanziari, oggetto di specifiche allegazioni della terza interessata. La memoria del Procuratore generale prospetterebbe apoditticamente l’illiceità di ogni incremento patrimoniale della società, omettendo di confrontarsi con le allegazioni con cui sarebbe stata dimostrata la liceità della provvista utilizzata per la costituzione e dotazione patrimoniale della OB, nonché l’esistenza di risorse proporzionate ed estranee alla figura del proposto mediante le quali essa avrebbe effettuato gli acquisti immobiliari. Quanto ai profili di diritto intertemporale, prevedibilità e tassatività-determinatezza della fattispecie di pericolosità generica ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, vengono ribadite le considerazioni già articolate con la memoria di replica alla prima requisitoria del Procuratore generale, cui deve pertanto rinviarsi. 20 13. In data 26 maggio 2025 gli avv.ti LD e CO hanno depositato, nell’interesse di FR SE, una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, il cui contenuto è sostanzialmente sovrapponibile a quello della prima memoria di replica, pervenuta il 3 gennaio 2025, alla cui sintesi, pertanto, deve rinviarsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da FR SE è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Il ricorso proposto dalla OB s.r.l. è, invece, parzialmente fondato, sicché esso deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Va premesso che la sovrapposizione di alcune delle censure che sono state poste con i due ricorsi, o comunque la stretta connessione tra esse, ne suggerisce la trattazione congiunta, sicché appare opportuno, per ragioni espositive, il raggruppamento dei vari temi dedotti per macroaree, al cui interno saranno affrontate le varie sotto-articolazioni delle problematiche di natura giuridica che sono state prospettate dalle parti. E ciò al netto della questione relativa all’ampiezza della legittimazione a ricorrere per cassazione della terza interessata, che verrà trattata, infra, al § 5.2. 2.1. Sempre in premessa giova ricordare che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale nozione va, nondimeno, ricompresa sia l’ipotesi in cui la motivazione del provvedimento sia inesistente, ricorrente nei casi di assenza totale della motivazione, cui consegue la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e dell’art. 10, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui la decisione è assunta «con decreto motivato»; sia l’ipotesi della motivazione apparente, che invece sussiste quando essa sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi, ovvero, ancora, quando essa ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01). Tale limitazione, prevista anche per le misure reali a seguito del richiamo dell’art. 10, comma 3 da parte dell’art. 27, comma 2, esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano nella prospettazione di illogicità, in una diversa interpretazione degli elementi probatori ovvero in una contraddittorietà del percorso giustificativo, ancorché, dal punto di vista formale, 21 denuncino il vizio di violazione di legge. In ogni caso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità devono considerarsi implicitamente disattese le censure incompatibili con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, del provvedimento medesimo, ovvero quando esse risultino assorbite dall’esame di altro motivo, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (così Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 – 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; si veda anche Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 – 01). A ciò devono, poi, aggiungersi le regole proprie del giudizio di legittimità, il cui perimetro è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e logica del provvedimento impugnato, senza che la Corte di cassazione possa sostituire al contenuto di esso la propria alternativa decisione quanto alla valutazione degli elementi probatori, di tal che detta verifica deve necessariamente arrestarsi alla corrispondenza degli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge per l’applicazione della misura di prevenzione. 2.2. Ancora preliminarmente, giova evidenziare che i Giudici della prevenzione hanno ritenuto di configurare a carico del proposto un giudizio di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo egli utilizzato, fin dagli anni 1980, una serie di società a lui riferibili che venivano costituite al fine di compiere illeciti in danno dei creditori e dell’AR, operando sul mercato in condizioni indebitamente favorevoli e, parallelamente, venendo svuotate dell’attivo attraverso operazioni distrattive e di dissipazione (tra cui l’accollo di spese personali del proposto e del figlio Francesco) e, quindi, lasciate fallire per ricominciare le medesime attività con altre società non ancora gravate da un numero di illeciti tale da sollecitare l’attenzione degli organi di controllo. Nel dettaglio, il decreto impugnato ha fondato il giudizio di pericolosità generica su una pluralità di fatti oggetto di numerosi procedimenti penali. Alcuni di essi si sono conclusi con sentenze definitive di condanna, ovvero: a) la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Milano il 12 aprile 1994 relativa a fatti di bancarotta patrimoniale della società IR GI s.r.l., consistenti nell’avere SE distratto, quale amministratore unico, tra il settembre e il 21 novembre 1983, ricavi pari a 171.206.421 di lire e merce del valore di 63.524.403 di lire;
nonché, quale amministratore di fatto, un autocarro, una partita di pollame del valore di 32.384.000 di lire e materiale edile del valore di 1.519.996 di lire;
b) la sentenza del Tribunale di Monza del 23 febbraio 2005 per la bancarotta fraudolenta patrimoniale della C.V.L s.r.l., per avere distratto, nel 1993, forniture del valore di circa 900 milioni di lire. Altri, invece, hanno portato a una pronuncia di condanna non ancora definitiva, ovvero: A) la sentenza di primo grado del 22 Tribunale di MP del 9 dicembre 2019, per la bancarotta fraudolenta della Mercatone di Ventimiglia s.r.l., attiva dal 13 aprile 2005, in relazione alla quale SE aveva distratto beni del valore complessivo di 1.821.132,69 euro;
b) la sentenza del Tribunale di Milano del 16 febbraio 2021, per cui pende giudizio di appello in sede di rinvio in relazione alle ipotesi di bancarotta preferenziale e alla dismissione a prezzo vile di beni della società, di condanna per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale della M.D.V. 2010 s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 19 luglio 2018, rinvenuta dal curatore fallimentare senza attivo e con un passivo di circa 4 milioni di euro, costituito in parte da debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi previdenziali e delle imposte, rispetto alla quale SE aveva commesso fatti distrattivi nel 2010 e 2011. Altri procedimenti si sono conclusi con sentenze di non doversi procedere per amnistia ai sensi del d.P.R. n. 744 del 1981, pronunciate, rispettivamente, in data 18 ottobre 1982 dal Giudice istruttore del Tribunale di Varese, in ordine a 102 reati di truffa ad opera di SE, per un profitto di ammontare pari a 389.207,495 lire e il 12 aprile 1994 dal Tribunale di Milano per truffa ai danni della EM s.r.l. Altri procedimenti, ancora, sono stati definiti con pronunce di assoluzione e, tuttavia, in relazione ad essi sono stati valorizzati, ai fini del giudizio di pericolosità, fatti non oggetto di contestazione: è il caso della sentenza del Tribunale di Verbania in data 16 dicembre 2014, che si è conclusa con l’assoluzione per non avere commesso il fatto in relazione agli omessi versamenti tributari concernenti le dichiarazioni IVA e IRES nel 2008 della C.G.F. s.r.l., costituita dal proposto il 22 gennaio 1997, al 50% con FR GA: sentenza che, pur non avendo ad oggetto la responsabilità, mai ipotizzata, di SE per la bancarotta fraudolenta della società, di cui è stato ritenuto responsabile solamente l’ultimo dei soci e amministratori, ha fatto emergere la corresponsabilità del proposto per tali fatti, tenuto conto della riconducibilità a costui della OB s.r.l., la quale era stata coinvolta nelle operazioni di depauperamento del patrimonio della C.G.F. s.r.l. con conseguente bancarotta, erroneamente non contestata, ma riconducibile allo schema delittuoso seguito, in quegli stessi anni, per la cessione alla Mercatone di Ventimiglia s.r.l., che sia il Tribunale di MP che quello di Milano hanno ritenuto di natura fraudolenta. In altri casi, infine, sono state valorizzate condotte illecite, asseritamente integranti reati mai formalmente contestati ad alcuno, come nel caso di quelle emerse in relazione ai finanziamenti erogati dalla Gis s.a.s. e dalla D.N.I. s.r.l., configuranti il reato di appropriazione indebita nonché quello di cui all’art. 2626 cod. civ., qualora si ritenga che le disposizioni patrimoniali dissimulassero la restituzione di conferimenti ai soci ovvero di ricettazione. A partire da tali reati i provvedimenti di merito hanno ritenuto che SE abbia conseguito delle risorse finanziarie illecite nell’ordine di vari milioni di euro, utilizzate per l’acquisto dei beni sottoposti a confisca, tenuto conto dello sbilancio 23 tra i redditi dichiarati e le entrate/uscite connesse all’attività economico-finanziaria e ai bisogni familiari, sbilancio calcolato: nel periodo 1985-1995, caratterizzato dalle due bancarotte per cui SE è stato condannato, in 719.519,21 euro e nel periodo 1996-2018, in cui cadono altri fatti di bancarotte, in 1.101.607,96 euro. Tale sbilancio è stato ritenuto complessivamente congruo rispetto all’ammontare dei profitti illeciti tratti dalle bancarotte e dai plurimi illeciti tributari commessi durante le gestioni imprenditoriali riferibili al proposto, tanto da far ritenere che gli immobili confiscati fossero stati acquistati con risorse finanziarie frutto diretto o indiretto di attività illecite o che ne costituissero il reimpiego, essendo la OB s.r.l. l’immobiliare che SE aveva costituito insieme alla moglie convivente, IA IZ CQ, in data 8 ottobre 1991, dopo la bancarotta ai danni della società IR GI s.r.l. e durante il periodo in cui erano stati commessi i fatti di bancarotta in danno della C.V.L. s.r.l. La OB era, quindi, diventata la «cassaforte di famiglia», attraverso l’intestazione di case e di terreni di cui essa acquisiva la disponibilità grazie ai proventi dei delitti commessi dal proposto, avendo essa operato, sin dalla costituzione, grazie alla percezione di «finanziamenti soci» di entità incompatibile con i redditi leciti familiari, essendo i primi pari, nel 1991-1992, a 356.051,19 euro a fronte di redditi familiari che, nel periodo 1985-1992, presentavano disponibilità nette complessive pari a 70.818,58 euro, in parte peraltro assorbite dalle esigenze di vita della famiglia nel periodo di riferimento, durante il quale il nucleo era cresciuto di numero e nelle necessità di spesa, tanto da doversi ricondurre le predette disponibilità finanziarie alle condotte di bancarotta fraudolenta ai danni della C.V.L. s.r.l. e della IR GI s.r.l., commesse nel periodo in questione e in quello immediatamente precedente. Gli accrediti di «finanziamenti soci» di entità fortemente sproporzionata rispetto alle disponibilità finanziarie lecite del proposto e della moglie, IA IZ CQ, risultavano per di più proseguiti, in maniera costante e in parallelo con le condotte delittuose ulteriormente riferibili al proposto. Infatti, tra il 1991 e il 1997, SE e la moglie avevano finanziato la OB s.r.l. per importi complessivi superiori al miliardo di lire, a fronte di redditi dichiarati, in tale arco temporale, inferiori a 136 milioni di lire ed essendo stati gli accolli di mutui ipotecari e la sottoscrizione di cambiali restituiti facendo ricorso a somme di origine delittuosa provenienti da SE, a conferma dell’inquinamento radicale delle attività economiche svolte dall’immobiliare. Tanto più che i ricavi dell’immobiliare erano frutto delle locazioni attive e delle plusvalenze collegate alle cessioni e discendevano da rapporti con altre società amministrate dal proposto (come nel caso di C.G.F. s.r.l., di C.V.L. s.r.l., di Seamar s.r.l., di Distribuzione Nord Italia s.r.l. e di Supermercati Mio s.r.l.), il cui attivo era stato svuotato da condotte di bancarotta di cui SE risultava responsabile o che erano state gestite senza assolvere gli obblighi tributari. 24 3. Il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico di FR SE. Secondo la Difesa di SE, il giudizio di pericolosità generica formulato a carico del proposto sarebbe stato compiuto in violazione dei criteri stabiliti dalla legge ed elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento delle abituali attività delittuose produttive di redditi illeciti che costituiscano fonte di sostentamento e che siano stati utilizzati dal proposto per l’acquisto dei beni confiscandi (primo e secondo motivo del suo ricorso). 3.1. Con riferimento, in particolare, alla verifica della abituale commissione di attività di natura delittuosa da parte di FR SE, sono state articolate, innanzitutto, una serie di censure in relazione al rispetto delle regole che sovrintendono all’accertamento da parte del giudice della prevenzione. Infatti, quanto ai delitti oggetto delle sentenze definitive che avrebbero assolto il proposto in relazione alle 3 truffe della società GI commesse in danno di ZI, TO e AR (sentenza della Corte di appello di Milano), alla vicenda di NT IA (sentenza del Tribunale di Como), ai reati tributari relativi alla C.G.F. s.r.l. e alla Mercatone di Ventimiglia, il ricorso evidenzia come l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedirebbe di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Del pari, quanto alle sentenze di amnistia c.d. secca relative alle truffe commesse nell’ambito della GI e della EM (dichiarate, rispettivamente, dal Giudice istruttore del Tribunale di Varese il 18 ottobre 1982 e dal Tribunale di Milano il 12 aprile 1994), la difesa lamenta che esse siano state emesse prima del rinvio a giudizio e, dunque, in assenza di accertamento dei fatti contestati;
tanto più che, secondo l’art. 8, d.lgs. n. 231 del 2001, ove il reato presupposto dell’ente si sia estinto per amnistia, non è possibile procedere per la responsabilità amministrativa nei confronti della persona giuridica. Inoltre, dal momento che, per alcune delle truffe commesse nell’ambito della società GI si era proceduto con il contraddittorio e SE era stato assolto con formula ampia, non potrebbe escludersi che, ove si fosse proceduto a giudizio anche per le altre contestazioni di truffa oggetto di amnistia, si sarebbe pervenuti ad analoghe sentenze assolutorie. Per quanto, poi, riguarda i fatti di cui alla bancarotta fraudolenta della società IR, oggetto di una sentenza di patteggiamento, essa sarebbe priva di rilevanza nel giudizio di prevenzione ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., a mente del quale la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, amministrativi, tributari e contabili, dovendo riconoscersi una sostanziale omogeneità tra procedimento di prevenzione o procedimento applicativo delle misure di sicurezza diverse da quella obbligatoria di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen. Inoltre, la modifica del comma 1-bis 25 dell’art. 445 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 avrebbe comportato che alla sentenza di patteggiamento non sia più attribuita natura di vera e propria sentenza di condanna, venendo ad essa solo «equiparata», sicché la sentenza di applicazione non avrebbe operato una ricognizione nel merito dei fatti contestati secondo i principi tipici di formazione della prova nel processo penale e le condotte di bancarotta fraudolenta contestate a SE nel procedimento IR non potrebbero qualificarsi quali «elementi di fatto» comprovanti la pericolosità del proposto. Tanto più che la pena applicata dalla sentenza di patteggiamento sarebbe stata condonata ai sensi del d.P.R. n. 394 del 1990 e che l’indulto preclude l’applicazione della misura di sicurezza, cui la misura di prevenzione sarebbe assimilabile. Sotto altro profilo, la Difesa sottolinea la struttura inquisitoria del vecchio codice di procedura penale per inferirne la strutturale inadeguatezza dell’accertamento compiuto in relazione alle truffe compiute nell’ambito delle società GI ed EM e alla bancarotta fraudolenta della società IR. Il ricorso ulteriormente opina, quanto al finanziamento della Gis s.a.s., effettuato nel 1991, che l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, secondo cui esso riguarderebbe il provento di un’attività di appropriazione indebita ovvero di reimpiego di proventi derivanti dalle truffe operate nell’ambito della società GI e dalle distrazioni della bancarotta della società IR, non avrebbe avuto una «base cognitiva processualmente certa», in assenza di una sentenza di condanna e di una indagine penale o tributaria rispetto alle suddette ipotesi delittuose;
e che non sussisterebbero i requisiti per l’integrazione di un’appropriazione indebita, essendo stato il finanziamento regolarmente deliberato in accordo con il socio accomandatario LA CQ a favore del socio accomandante FR SE, con la previsione di restituzione in caso di richiesta della società e la conseguente insussistenza di una interversio possessionis. Diversamente opinando, secondo la Difesa qualunque finanziamento al socio configurerebbe un’appropriazione indebita, fintanto che esso non venga restituito. Né il finanziamento dalla Gis s.a.s. potrebbe ritenersi derivante da reimpieghi di proventi derivanti dalle truffe commesse nell’ambito della società GI e dalla bancarotta della IR, atteso che le prime si collocherebbero quasi un decennio prima del finanziamento effettuato dalla Gis e riguarderebbero reati per cui sarebbe intervenuta assoluzione ovvero declaratoria di estinzione per amnistia senza un accertamento nel merito della derivazione di un profitto in capo al proposto;
mentre le seconde sarebbero rimaste allo stadio di mere ipotesi investigative in ragione della inidoneità della sentenza di patteggiamento a realizzare un accertamento dell’effettiva esistenza delle distrazioni e circa la generazione di liquidità in capo al proposto che possa essere confluita nella Gis a distanza di vari anni, tenuto conto del carattere irrisorio delle distrazioni. Infine, 26 si opina l’irrilevanza penale della mancata indicazione dei finanziamenti nella dichiarazione dei redditi del proposto nell’anno di competenza. Quanto, poi, alla configurabilità dei reati previsti dagli artt. 216 e 223 legge fall. rispetto alle già richiamate «distrazioni» commesse nell’ambito delle società D.N.I., C.G.F. s.r.l. e IMA s.r.l., il ricorso osserva, quanto al «finanziamento soci» che la D.N.I. aveva effettuato, nel 2008, nei confronti di SE e che egli aveva utilizzato per finanziare, quale socio di minoranza della OB s.r.l., parte degli acquisti di quest’ultima, che tale finanziamento avesse trovato la propria origine lecita nella plusvalenza che la D.N.I. aveva ricavato dalla cessione alla Dimar di due punti vendita che, in precedenza, la stessa D.N.I. aveva acquistato dalle società I.F.C. s.r.l. e Co.Bio s.r.l.; plusvalenza che, secondo la Corte di appello sarebbe derivata da condotte distrattive in danno di quelle società, di cui però non vi sarebbe alcuna prova, tenuto conto che SE era ad esse estraneo, che egli non fu mai indagato per bancarotta fraudolenta rispetto a tali società, che la D.N.I. non era mai fallita né era stata oggetto di procedure concorsuali, sicché non poteva parlarsi di condotte distrattive e che, in ogni caso, il finanziamento a SE era stato regolarmente deliberato dall’assemblea dei soci di una società in bonis. Analogamente, quanto alle «distrazioni» ai danni della C.G.F. s.r.l., costituite quantomeno dalla cessione del punto vendita di Sanremo alla OB s.r.l. nel maggio 2007, quando C.G.F. s.r.l. era già in stato di dissesto, il decreto avrebbe erroneamente interpretato la nozione di «elementi di fatto» nel ritenere il proposto quale amministratore di fatto di tale società benché egli non fosse mai stato sottoposto a procedimento per bancarotta, né il curatore o il giudice delegato avessero rilevato alcunché sul suo operato e non risultando alcun atto di depauperamento di tale società ascrivibile a SE. Tanto è vero che il Tribunale di Verbania, con la sentenza n. 614 del 16 dicembre 2014, irrevocabile in data 8 febbraio 2015, nell’assolvere il proposto «per non avere commesso il fatto» dal reato di infedele dichiarazione ex art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per l’annualità 2007, avrebbe riconosciuto che nel fallimento C.G.F. s.r.l. non erano emerse irregolarità in capo agli amministratori o indebiti prelievi soci dai conti, tali da rendere obbligatoria un’indagine penale;
ciò che precluderebbe una rivalutazione di quei fatti storici quali indici di pericolosità generica. Dunque, l’erronea indicazione del proposto quale «amministratore di fatto» della C.G.F. s.r.l. configurerebbe una violazione dell’art. 2639 cod. civ., il quale richiede l’esercizio in modo «continuativo e significativo dei poteri tipici» inerenti alla qualifica o alla funzione, non essendo a tal fine sufficiente il dato della delega di SE, al tempo in cui era socio di C.G.F. s.r.l., ad operare su un unico conto corrente della società, delega peraltro mai esercitata. Secondo la Difesa, inoltre, la OV, escussa a dibattimento all’udienza del 20 novembre 2014, avrebbe confermato la propria carica e ruolo in C.G.F. s.r.l. sicché sarebbe stato affermato un fatto incompatibile 27 con quanto accertato dalla Corte di appello, in violazione del divieto di bis in idem per essersi proceduto a una rivalutazione di fatti coperti da provvedimenti favorevoli al proposto emessi in sede penale. Sotto altro profilo, la Difesa opina che non potrebbero essere utilizzati, a tal fine i debiti che la società avrebbe maturato verso l’AR, considerato che il mero status di evasore fiscale non è sufficiente a fondare la misura di prevenzione patrimoniale e che la Commissione tributaria di Milano, con pronuncia del 9 luglio 2013, accogliendo il ricorso di SE, avrebbe escluso, nel periodo in cui era socio, che egli «abbia deciso ovvero autorizzato operazioni dannose per la società ed inoltre abbia percepito concretamente una qualsiasi quota di utili societari». Quanto, ancora, alla vicenda della IMA s.r.l., in relazione alla quale la Corte di appello avrebbe ravvisato delle distrazioni in danno della società commesse da SE quale amministratore di fatto, anche in tal caso egli non sarebbe mai stato interessato da procedimenti per bancarotta fraudolenta in danno della società, né il curatore fallimentare o il Giudice delegato, né la Procura della Repubblica avrebbero mai ravvisato ipotesi di reati fallimentari rispetto alla società; né sarebbe mai stato oggetto di accertamento, né in sede fallimentare né penale, il ruolo di amministratore di fatto di SE. Invero, come evidenziato per la C.G.F. s.r.l., nella vicenda della IMA non risulterebbe ravvisabile, nei suoi confronti, nessuno degli elementi sintomatici previsti dall’art. 2639 cod. civ. Peraltro, il decreto vorrebbe qualificare quale «distrazione» in danno della IMA s.r.l. la cessione del contratto di leasing da tale società alla OB s.r.l. Invero, al di là della circostanza per cui non sarebbe mai stato neppure ipotizzato che tale operazione da parte della IMA fosse stata ideata o gestita da SE, la cessione, sollevando la stessa IMA dal debito dei canoni scaduti con accollo di quelli successivi da parte della OB s.r.l., avrebbe rappresentato un vantaggio e non un danno per la società cedente, sicché non potrebbe configurarsi alcuna «distrazione». 3.1.1. Sotto altro aspetto il ricorso lamenta la mancata dimostrazione del carattere lucrogenetico delle attività delittuose e del fatto che il proposto avesse vissuto, anche in parte, con i proventi di esse (oltre che del fatto che tali proventi fossero confluiti negli acquisti dei beni candidati all’ablazione). 3.2. Le censure difensive testé riassunte sono complessivamente infondate. Va premesso che la fattispecie prevista dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 ricorre in relazione a «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose». La giurisprudenza di legittimità ritiene, sulla scia della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale, che la verifica di tale fattispecie di pericolosità cd. generica debba passare attraverso l’accertamento di specifici elementi di fatto dai 28 quali desumere che si sia al cospetto di delitti commessi abitualmente dal soggetto, che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui e che costituiscano - o abbiano costituito in una data epoca - l’unico reddito o una componente significativa del reddito del soggetto (ex plurimis Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827 - 01; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737 - 01; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, Immobiliare Peonia s.r.l., Rv. 275888 - 01). Nel declinare tali requisiti di fattispecie la giurisprudenza ha precisato che essendo necessaria la commissione di delitti, non è sufficiente la realizzazione di un qualsiasi illecito (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976 - 01; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240 - 01), dovendo quindi escludersi, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a consentire l’applicazione della misura (Sez. 5, n. 6067 del 6/12/2016, dep. 2017, Malara, 269026 - 01; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D’Alessandro, Rv. 272267 - 01); e, inoltre, che la nozione «abitualità» postula una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione), in modo che si possa «attribuire al proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, in motivazione), tanto da connotarne «in modo significativo lo stile di vita» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, in motivazione). Quanto, inoltre, al riferimento ai «proventi» delle attività delittuose, esso è stato interpretato nel senso di richiedere che dalla realizzazione di tali attività sia scaturita un’effettiva produzione di profitti illeciti (così Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione). Quanto, poi, alle modalità dell’accertamento, la circostanza che la disposizione in esame faccia riferimento agli «elementi di fatto» su cui l’applicazione della misura deve basarsi e non già agli indizi richiesti ai fini dell’individuazione delle categorie di pericolosità qualificata previste dall’art. 4, d.lgs. n. 159 del 2011, ha indotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere necessario, alla luce del principio del «giusto processo» enunciato dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU, un effettivo accertamento del fatto, realizzato in sede penale o attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., in motivazione;
Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, in motivazione;
in termini v. anche Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D’Alessandro, in motivazione). In altri termini, ai fini del giudizio di pericolosità generica occorrerà un pregresso accertamento in sede penale, costituito da una sentenza di condanna o anche da una sentenza di proscioglimento (per prescrizione, amnistia o indulto) che però contenga, in motivazione, un 29 accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte del proposto (così Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496 - 01; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D’Alessandro, Rv. 272266 - 01; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 - 01). Nella medesima prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il giudizio di pericolosità generica nei confronti del proposto possa essere formulato sulla base di una sentenza definitiva di patteggiamento (arg. ex Sez. 6, n. 34670 del 26/10/2020, Blandino, Rv. 279955 - 01), atteso che tra gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell’estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali;
e che, pertanto, è legittimo addurre, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale, elementi risultanti dal giudizio penale di cognizione conclusosi con sentenza di patteggiamento, posto che essa, quantunque non sia una decisione che accerta la responsabilità, non è, tuttavia, una conclusione assolutoria per l’imputato, di tal che il giudice della prevenzione, che legittimamente può ritenere la pericolosità sociale anche sulla base di elementi acquisiti in un giudizio conclusosi con sentenza di assoluzione, a maggior ragione può trarre spunti da quanto emerge nel rito speciale, per trasfonderli nel giudizio di pericolosità sociale (così Sez. 5, n. 3181 del 14/11/2018, dep. 2019, Raffaelli, non massimata;
Sez. 6, n. 37472 del 20/06/2017, La Terra, Rv. 271370 - 01; Sez. 1, n. 1063 del 17/12/2008, dep. 2009, Ciminello, Rv. 243929 - 01; Sez. 2, n. 13243 del 18/01/2007, De EN Rv. 236385 - 01; Sez. 1, n. 2142 del 16/04/1998, Castellano, Rv. 211032 - 01). Viceversa, l’esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato delitto impedisce che esso possa essere assunto a fondamento della misura (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 01; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908 - 01; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496 - 01), posto che, mancando uno dei presupposti su cui si fonda la fattispecie (così Sez. 1, n. 43826 del 3/10/2018, R., in motivazione), l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale (così Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, in motivazione); tanto più che l’art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 prevede, tra le cause sopravvenute di revocazione della confisca di prevenzione, la pronuncia di sentenze che accertino fatti che escludono in modo assoluto l’esistenza dei presupposti per la confisca. Infatti, pur riconoscendosi l’autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione, il principio di non contraddizione dell’ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU fa sì che l’inesistenza di un determinato fatto, accertata con provvedimento irrevocabile, impedisca di assumerlo come elemento 30 di fatto rilevante ai fini del giudizio di pericolosità (Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312 - 01). Diversa da tale ipotesi, in cui è la stessa esistenza del fatto ad essere stata esclusa, è quella in cui il proscioglimento consegua alla insussistenza del delitto, di cui non ricorrano tutti i requisiti di fattispecie: in tal caso, infatti, un indirizzo giurisprudenziale che si va consolidando ritiene che il principio di autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione faccia sì che la pericolosità generica del proposto possa essere affermata anche in presenza di una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che risultino delineati, con sufficiente chiarezza, quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488 - 01; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 - 01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop, Rv. 277225 - 05; Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, Grillo Brancati, Rv. 276917 - 01). Inoltre, dall’autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito deriva che la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall’art. 192, cod. proc. pen., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti (così Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049 - 01; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 04; Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Buggea, Rv. 273036 - 01; Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265862 - 01; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819 - 01; Sez. 1, n. 20160 del 29/04/2011, Bagala’, Rv. 250278 - 01; Sez. 1, n. 8914 del 20/11/2000, dep. 2001, Pugliarelli, Rv. 218359 - 01; Sez. 5, n. 3203 del 05/06/2000, Gioè, Rv. 216693 - 01; Sez. 1, n. 5786 del 21/10/1999, dep. 2000, Castelluccia, Rv. 215117 - 01; Sez. 1, n. 5522 del 3/11/1995, dep. 1996, Repaci, Rv. 203027 – 01). 3.4. Alla luce dell’esposizione che precede deve, dunque, ritenersi infondata la tesi difensiva secondo cui i fatti oggetto delle sentenze prima richiamate (v. supra § 3.1. del «considerato in diritto») non avrebbero potuto essere posti a fondamento del giudizio di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e la provvista proveniente dal finanziamento dalla Gis s.a.s. non potrebbe dirsi acquisita in costanza di pericolosità sociale di SE. Invero, quanto ai delitti oggetto delle sentenze definitive che avrebbero assolto il proposto in relazione alle 3 truffe commesse nell’ambito della società GI in danno di ZI, TO e AR (sentenza della Corte di appello di Milano), alla vicenda di NT IA (sentenza del Tribunale di Como in data 17 ottobre 1984), ai reati tributari relativi alla C.G.F. s.r.l. e alla Mercatone di Ventimiglia (sentenza del Tribunale di Verbania in data 16 dicembre 2014), va osservato che 31 è senz’altro vero, come sostiene la Difesa, che l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale. E, tuttavia, mentre con riferimento alle 3 truffe e alla vicenda di NT IA il ricorso è del tutto generico nell’indicare in che modo esse avrebbero contribuito al giudizio di pericolosità sociale del proposto, per quanto invece riguarda i fatti oggetto della pronuncia del Tribunale di Verbania va rilevato che se, con tale sentenza, SE era stato assolto in relazione agli omessi versamenti tributari relativi alle dichiarazioni IVA e IRES nel 2008 della C.G.F. s.r.l., nondimeno essa ha offerto una serie di elementi di fatto indicativi di una sua responsabilità per le condotte distrattive ivi descritte, realizzate attraverso ripetute operazioni di depauperamento del patrimonio della C.G.F. s.r.l. a vantaggio della OB s.r.l. di cui SE era l’amministratore di fatto. E su tali basi, muovendo da una autonoma valutazione del materiale istruttorio disponibile, i Giudici della prevenzione sono approdati alla soluzione ricordata, evidenziando, peraltro, come il Tribunale di Verbania, nel giungere alla pronuncia assolutoria, disponesse di un quadro probatorio incompleto, ben differente da quello emerso nel procedimento di prevenzione, grazie alla possibilità di acquisire una visione di insieme delle attività criminali di SE ricavabili da una pluralità di procedimenti. Del pari, quanto alle sentenze di amnistia c.d. secca relative alle truffe commesse nell’ambito della GI e ai danni della EM (dichiarate, rispettivamente, dal Giudice istruttore del Tribunale di Varese il 18 ottobre 1982 e dal Tribunale di Milano il 12 aprile 1994), non può condividersi la tesi difensiva secondo cui esse sarebbero state emesse prima del rinvio a giudizio e, dunque, in assenza di accertamento dei fatti contestati, sicché esse sarebbero idonee a estinguere, ai sensi degli artt. 151 e 210 cod. pen., le misure di sicurezza, anche tenuto conto che, secondo l’art. 8, d.lgs. n. 231 del 2001, ove il reato presupposto dell’ente si sia estinto per amnistia, non è possibile procedere per la responsabilità amministrativa nei confronti della persona giuridica. In realtà, dalla piana lettura dei due provvedimenti di merito è dato evincere che il procedimento non era stato definito con un decreto di archiviazione, bensì con una sentenza che, in conformità dell’art. 152 del cod. proc. pen. del 1930, aveva dato puntualmente conto degli elementi ostativi ad una pronuncia di proscioglimento nel merito. Del tutto congetturale, per converso, è l’affermazione secondo cui dal momento che, per alcune delle truffe maturate nell’ambito della società GI, si era proceduto con il contraddittorio e SE era stato assolto con formula ampia, non potrebbe escludersi che, ove si fosse proceduto a giudizio anche per le altre contestazioni di truffa oggetto di amnistia, si sarebbe pervenuti ad analoghe sentenze assolutorie. 32 Per quanto, poi, riguarda i fatti di cui alla bancarotta fraudolenta della società IR, oggetto di una sentenza di patteggiamento, infondata è la tesi difensiva secondo cui essa sarebbe priva di rilevanza nel giudizio di prevenzione ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., a mente del quale la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, amministrativi, tributari e contabili. Come precisato dal decreto impugnato, tale disposizione processuale non ricomprende espressamente anche i giudizi di prevenzione;
e l’argomento difensivo che richiama una sostanziale omogeneità tra procedimento di prevenzione o procedimento applicativo delle misure di sicurezza diverse da quella obbligatoria di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen. finisce per prospettare una non consentita applicazione analogica della norma in parola. Il ricorso all’analogia, infatti, presuppone l’esistenza di una lacuna normativa, ovvero la mancanza di assetto regolativo di un determinato fenomeno che non consegua a una volontaria scelta del legislatore. Nessuno specifico argomento può, nondimeno, prospettarsi (e né il ricorso lo deduce) per affermare che, nella specie, ricorra una lacuna e non già, appunto, una consapevole scelta del legislatore (ubi lex voluit dixit). E del resto, il legislatore è più volte intervenuto, nel tempo, a disciplinare tale rito speciale e, dunque, ben avrebbe potuto integrare le norme in materia, ricomprendendo espressamente il giudizio di prevenzione tra quelli per i quali la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova. Né appare fondata la qualificazione del giudizio di prevenzione come «procedimento amministrativo», che peraltro il ricorso afferma ma senza offrire un’adeguata argomentazione a sostegno;
e che, in ogni caso, è smentita dalla natura pacificamente giurisdizionale, ancorché «non penale», della relativa procedura. Quanto, poi, alla tesi secondo cui la modifica del comma 1-bis dell’art. 445 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 avrebbe comportato che alla sentenza di patteggiamento non sia più attribuita natura di vera e propria sentenza di condanna, venendo ad essa soltanto «equiparata», giova rilevare che l’argomentazione dedotta è, in ogni caso, irrilevante. In disparte il fatto che la suddetta equiparazione consente ragionevolmente di ritenere che, fuori dai casi espressamente previsti, tra i quali non rientra il procedimento di prevenzione, anche la sentenza di applicazione della pena possa ritenersi idonea a cristallizzare il medesimo accertamento fattuale della sentenza di condanna tout court, appare in ogni caso tranciante la considerazione che ciò che rileva, ai fini del giudizio di prevenzione, non è tanto che il fatto delittuoso sia stato positivamente accertato dalla sentenza emessa nel giudizio di cognizione, quanto che il fatto medesimo non sia stato da essa escluso, posto che soltanto in tal caso al giudice della prevenzione sarebbe precluso esperire quell’autonoma valutazione che costituisce la cifra caratteristica del peculiare giudizio sulla pericolosità di cui si discute. E del 33 resto ciò risulta difficilmente contestabile una volta ammesso che gli elementi da valorizzare, ai fini del giudizio di prevenzione, non debbono essere tratti necessariamente da sentenze definitive di condanna, potendo essere utilizzati anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (tra tante, Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, 21/07/2017, Rv. 271372 - 01). Questo è, del resto, il senso dell’affermazione, pienamente condivisibile, contenuta nel decreto, secondo cui ciò che rileva nel procedimento di prevenzione non è «l’esito del processo penale, ma sono gli elementi di fatto acquisiti nel processo o nel corso delle indagini», i quali vengono autonomamente valutati da parte del giudice della prevenzione in quanto non esclusi dalla irrevocabile sentenza emessa nel giudizio di cognizione. In tale prospettiva, l’affermazione difensiva secondo cui la sentenza di applicazione non avrebbe operato una ricognizione nel merito dei fatti contestati secondo i principi tipici di formazione della prova nel processo penale, sicché le condotte di bancarotta fraudolenta contestate a SE nel procedimento IR non potrebbero qualificarsi quali «elementi di fatto» comprovanti la pericolosità del proposto, costituisce una mera petizione di principio che muove da astratte considerazioni senza confrontarsi con la motivazione resa, sul punto, dal decreto impugnato. La Corte di appello, infatti, ha affermato che, da quanto emerso nel relativo procedimento, il dominus della IR GI s.r.l. era SE anche dopo l’assunzione della carica di amministratore da parte di FU IN, mera testa di legno, come dimostrato anche dal suo interrogatorio oltre che dalle dichiarazioni rese da Domeniconi;
e che l’entità delle somme distratte dalla IR GI s.r.l. non era stata quantificata sulla base del passivo, bensì sulla base delle documentazione nella disponibilità di SE, da cui emergeva che il profitto complessivo ammontava a 268.634.820 lire. Parimenti infondata, per le ragioni già esplicitate con riferimento all’analogo argomento svolto dalla Difesa con riferimento alle fattispecie oggetto di amnistia, è l’affermazione secondo cui, essendo stata la pena applicata dalla sentenza di patteggiamento condonata ai sensi del d.P.R. n. 394 del 1990, e precludendo l’indulto l’applicazione della misura di sicurezza, anche la misura di prevenzione non potrebbe essere applicata. Anche in tal caso, infatti, il ragionamento difensivo muove da una applicazione analogica dell’art. 210 cod. pen., presupponente una lacuna che, anche in tale ipotesi, non è dato in alcun modo ravvisare. Del tutto generico è, infine, l’argomento difensivo che fa leva sulla struttura inquisitoria del vecchio codice di procedura penale per inferirne una sorta di strutturale inadeguatezza dell’accertamento compiuto in relazione alle truffe compiute nell’ambito delle società GI e ai danni di EM nonché alla bancarotta fraudolenta della società IR, senza confrontarsi con il contenuto 34 della relativa decisione, per come riportata nel decreto impugnato, ad affermare, del tutto apoditticamente, la violazione dei principi del «giusto processo». Venendo, infine, ai reati di appropriazione indebita o bancarotta fraudolenta maturati nell’ambito delle vicende delle società Gis s.a.s., D.N.I. s.r.l., Ifc s.r.l., Co.Bio s.r.l., C.G.F. s.r.l., Ima s.r.l., in relazione ai quali non era mai stata svolta un’indagine penale, va ribadito che il principio di autonomia del procedimento di prevenzione ne consente una piena valutazione, quand’anche in assenza di un provvedimento in sede di cognizione che ne abbia accertato l’esistenza. 3.5. Nel merito dei singoli accertamenti, la Difesa ha ulteriormente opinato, quanto al finanziamento della Gis s.a.s., effettuato nel 1991, che l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, secondo cui esso riguarderebbe il provento di un’attività di appropriazione indebita ovvero di reimpiego di proventi derivanti dalle truffe operate nell’ambito della società GI e dalle distrazioni della bancarotta della società IR, non avrebbe avuto una «base cognitiva processualmente certa», in assenza di una sentenza di condanna e di una indagine penale o tributaria rispetto alle suddette ipotesi delittuose;
né sussisterebbero i requisiti per l’integrazione di un’appropriazione indebita, essendo stato il finanziamento regolarmente deliberato in accordo con il socio accomandatario, LA CQ, a favore del socio accomandante FR SE, con la previsione della restituzione in caso di richiesta della società e la conseguente insussistenza di una interversio possessionis. In realtà, ribadito che la mancata iscrizione di procedimenti penali a carico del proposto per condotte appropriative relative al finanziamento operato dalla Gis sas è circostanza irrilevante alla luce dell’autonomia tra giudizio penale e giudizio di prevenzione, il decreto ha evidenziato come tale finanziamento fosse stato erogato a titolo gratuito e non fosse mai stato restituito da SE, a dimostrazione del carattere distrattivo dell’operazione, confermato dalla indisponibilità, in capo ai creditori, di un’azione diretta nei confronti di un soggetto che, come SE, era un socio accomandante e che, come tale, rispondeva nei limiti della quota conferita. Fermo restando che, come osservato dal decreto impugnato, quand’anche si accedesse alla tesi difensiva che esclude la configurabilità di un’appropriazione indebita, il finanziamento erogato dalla Gis sas avrebbe avuto, comunque, natura illecita, in quanto frutto di investimenti (ossia la compravendita di rami d’azienda alla AD e ad Alimentari Intermedia) effettuati a partire da una provvista illecita utilizzata per la sua costituzione, in quanto priva di corrispondenza rispetto a fonti di reddito accertate e in assenza di spiegazioni sulle somme utilizzate, salvo che per il riferimento operato da SE a un pagamento con cambiali rimasto, però, privo di riscontri;
ovvero a partire da un aumento di capitale il cui esborso non era compatibile coi redditi leciti accertati. 35 Quanto, all’argomentazione secondo cui il finanziamento dalla Gis s.a.s. non potrebbe ritenersi derivante da reimpieghi di proventi derivanti dalle truffe commesse nell’ambito della società GI e dalla bancarotta della IR, essa si fonda, ancora una volta, sulla tesi, già ritenuta infondata (v. supra § 3.1. del «considerato in diritto»), secondo cui le prime si collocherebbero quasi un decennio prima del finanziamento dalla Gis e riguarderebbero reati per cui sarebbe intervenuta assoluzione ovvero estinzione per amnistia senza un accertamento nel merito in particolare della derivazione di un profitto in capo al proposto;
e secondo cui le seconde sarebbero rimaste allo stadio di mere ipotesi investigative in ragione della inidoneità della sentenza di patteggiamento a realizzare un accertamento dell’effettiva esistenza delle distrazioni e circa la generazione di liquidità in capo al proposto che possa essere confluita nella Gis a distanza di vari anni. Tali considerazioni rendono sostanzialmente superflue le ulteriori argomentazioni difensive circa l’irrilevanza penale della mancata indicazione dei finanziamenti nella dichiarazione dei redditi del proposto nell’anno di competenza. Quanto, poi, alla configurabilità dei reati previsti dagli artt. 216 e 223 legge fall. rispetto alle già richiamate «distrazioni» commesse nell’ambito delle società D.N.I., C.G.F. s.r.l. e IMA s.r.l., il ricorso ha dedotto, quanto al finanziamento soci che la D.N.I. aveva effettuato, nel 2008, nei confronti di SE e che quest’ultimo aveva a sua volta versato a favore della OB s.r.l. per finanziarne parte degli acquisti, che tale finanziamento avesse trovato la propria origine lecita nella plusvalenza che la D.N.I. aveva ricavato dalla vendita alla Dimar di due punti vendita che, in precedenza, la stessa D.N.I. aveva acquistato dalle società I.F.C. s.r.l. e Co.Bio s.r.l. Plusvalenza che, secondo la Corte di appello, era derivata da condotte distrattive in danno di quelle società ma di cui, secondo la Difesa, non vi sarebbe alcuna prova, tenuto conto che SE era ad esse estraneo, che egli non sarebbe mai statoindagato per bancarotta fraudolenta rispetto a tali società, che la D.N.I. non era mai fallita né era stata oggetto di procedure concorsuali, sicché non poteva parlarsi di condotte distrattive;
fermo restando che, in ogni caso, il finanziamento a SE era stato regolarmente deliberato dall’assemblea dei soci di una società in bonis. Le argomentazioni difensive sono però aspecifiche e, sostanzialmente, non si confrontano con quanto riportato alle pag. 105-106 del decreto impugnato, nelle quali è stato puntualmente evidenziato il ruolo svolto da FR SE all’interno della D.N.I. ed è stata congruamente motivata la natura illecita del finanziamento, compiuto utilizzando somme derivanti dalle distrazioni commesse rispetto alle società I.F.C. e Co.Bio., per le quali aveva riportato condanna il solo VA IV ma che la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base di una congrua e logica motivazione, che fossero state realizzate dallo stesso IV insieme a SE. Nel dettaglio, il decreto impugnato ha ricordato che, nell’ottobre del 2006, la D.N.I. 36 s.r.l., di cui erano soci FR SE e VA IV, aveva acquistato dalla I.F.C. s.r.l. due aziende in Camporosso al prezzo di 512.000 euro, le quali erano state oggetto di un’attività distrattiva, di natura illecita, in quanto la società cedente versava già in uno stato di dissesto che era noto a quella acquirente. Indi, un anno dopo, nel gennaio 2008, la D.N.I. s.r.l. aveva costituito la Bridge s.r.l., cui aveva conferito le aziende di Camporosso, stimandone il valore in 690.000 euro;
e dieci giorni dopo la costituzione della Bridge s.r.l., la D.N.I. s.r.l. aveva ceduto l’intera partecipazione nella Bridge alla Dimar s.p.a. al prezzo di 2.200.000 euro, realizzando una plusvalenza di 1.688.000 euro rispetto al prezzo in precedenza pagato alla I.F.C. s.r.l. Dunque, dal momento che le due aziende di Camporosso erano il provento di un’attività distrattiva ai danni della I.F.C. s.r.l. anche il ricavato della loro vendita alla Dimar s.p.a. doveva ritenersi illecito. Analogamente è a dirsi per il finanziamento derivante dalla plusvalenza ottenuta dalla D.N.I. s.r.l. grazie alla rivendita alla Dimar del punto vendita di Ventimiglia che la prima aveva acquistato dalla Co.Bio s.r.l. a un prezzo sottostimato;
operazione ritenuta di natura distrattiva già dalla sentenza della Corte di appello di Genova in data 2 luglio 2019. Quanto al ruolo di SE nella gestione della D.N.I. s.r.l., il decreto ha ricordato che all’atto della sua costituzione era stata nominata amministratrice, sia pure per un breve periodo, LA OL, persona di fiducia di SE, già dipendente della Mercatone di Ventimiglia s.r.l., ritenuta mero amministratore di facciata secondo il consueto modus operandi di SE, il quale, all’uscita di IV dalla società, aveva fatto designare come amministratore TO PI, anch’egli indicato come persona di sua fiducia che ne eseguiva le direttive. Analogamente, quanto alle distrazioni ai danni della C.G.F. s.r.l., costituite quantomeno dalla cessione del punto vendita di Sanremo alla OB s.r.l. nel maggio 2007, quando la C.G.F. s.r.l. era già in stato di dissesto (v. p. 98 del decreto impugnato), il decreto avrebbe erroneamente ritenuto che il proposto fosse amministratore di fatto di tale società pur non essendo mai stato sottoposto a procedimento per bancarotta, mai ipotizzata dal curatore o dal giudice delegato, e non risultando alcun atto di depauperamento di tale società ascrivibile al proposto. Tanto è vero, opina ancora la Difesa, che il Tribunale di Verbania, con la sentenza n. 614 del 16 dicembre 2014, irrevocabile in data 8 febbraio 2015, nell’assolvere il proposto «per non avere commesso il fatto» dal reato di infedele dichiarazione ex art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per l’annualità 2007, avrebbe riconosciuto che nel fallimento C.G.F. s.r.l. non erano emerse irregolarità in capo agli amministratori o indebiti prelievi soci dai conti, tali da rendere obbligatoria un’indagine penale;
ciò che precluderebbe una rivalutazione di quei fatti storici quali indici di pericolosità generica. Dunque, l’erronea indicazione del proposto quale «amministratore di fatto» della C.G.F. s.r.l. configurerebbe una violazione 37 dell’art. 2639 cod. civ., il quale richiede l’esercizio in modo «continuativo e significativo dei poteri tipici» inerenti alla qualifica o alla funzione, non essendo a tal fine sufficiente il dato della delega di SE, al tempo in cui era socio di C.G.F. s.r.l., ad operare su un unico conto corrente della società, peraltro mai esercitata. Sul punto deve, nondimeno, osservarsi che, ancora una volta, le argomentazioni difensive ribadiscono una tesi che la Corte territoriale ha motivatamente disatteso. Infatti, la circostanza che SE fosse stato delegato ad operare sul conto corrente intestato alla C.G.F. s.r.l., di per sé non significativa di potere gestorio, è stata in realtà valutata unitamente agli elementi indicativi del fatto che EL OV, formale amministratrice della C.G.F. s.r.l., fosse in realtà una prestanome dello stesso SE. All’uopo, il decreto ha sottolineato come la donna, del tutto priva della formazione necessaria per gestire una società di non modeste dimensioni, avesse continuato a operare presso le società riconducibili al proposto anche dopo la sua uscita dalla C.G.F. s.r.l., percependo redditi da lavoro dalla Seamar s.r.l. nel 2008, nonché, nel 2009 e 2010, dalla Mercatone di Ventimiglia s.r.l. e, dal 2012 al 2015, dalla M.D.V. 2010 s.r.l., di cui SE era amministratore di fatto, a riprova del suo ruolo subordinato rispetto al proposto. Circostanze, quelle appena ricordate, del tutto pretermesse dalle deduzioni con cui la Difesa ha ricordato che la OV, escussa a dibattimento all’udienza del 20 novembre 2014, aveva confermato la propria carica e ruolo nella C.G.F. s.r.l. sicché il decreto impugnato avrebbe affermato un fatto incompatibile con quanto emerso nel giudizio di cognizione. Deve, pertanto, ritenersi che la diversità degli elementi di fatto valutati dai Giudici della prevenzione consentano di escludere la denunciata violazione del divieto di bis in idem, asseritamente compiuta dalla Corte territoriale attraverso una rivalutazione di fatti coperti dal giudicato relativo a provvedimenti favorevoli al proposto emessi in sede penale. Sotto altro profilo, la Difesa opina che non potrebbero essere utilizzati, nell’ambito del giudizio di pericolosità sociale, i debiti che la C.G.F. s.r.l. avrebbe maturato verso l’AR, considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il mero status di evasore fiscale non è sufficiente a fondare la misura di prevenzione patrimoniale e che la Commissione tributaria di Milano, con pronuncia del 9 luglio 2013, accogliendo il ricorso di SE, avrebbe escluso, nel periodo in cui era socio, che egli «abbia deciso ovvero autorizzato operazioni dannose per la società ed inoltre abbia percepito concretamente una qualsiasi quota di utili societari». Anche in questo caso, tuttavia, si è al cospetto di rilievi difensivi meramente reiterativi, già sottoposti alla valutazione della Corte territoriale e puntualmente disattesi con congrua e logica motivazione, resa, in particolare, alle pag. 66 e seguenti del decreto, ove sono stati riportati e analizzati gli elementi che consentono di ritenere che a SE fosse imputabile, quale amministratore di fatto della C.G.F. s.r.l., il dissesto che aveva portato al fallimento della società in 38 data 7 maggio 2009, determinato dai rilevanti debiti accumulati verso l’AR e dalle sistematiche condotte distrattive che avevano portato alla spoliazione della società in favore di altre società riconducibili allo stesso SE. Quanto, ancora, alle condotte distrattive ascrivibili a SE quale amministratore di fatto della IMA s.r.l., la Difesa ha dedotto che, anche in tal caso, il proposto non sarebbe mai stato coinvolto in procedimenti per bancarotta fraudolenta in danno della società, né il curatore fallimentare o il Giudice delegato, né la Procura della Repubblica avrebbero mai ravvisato ipotesi di reati fallimentari rispetto alla società; né sarebbe mai stata oggetto di accertamento, né in sede fallimentare né penale, l’attività svolta da SE quale amministrazione di fatto. Tale argomentazione, invero, non si confronta con quanto riportato nel decreto sul punto, ovvero che SE era stato colui che, insieme a AR, suo uomo di fiducia e prestanome anche in altre società, si era presentato al curatore per fornirgli le informazioni sulle vicende della società in epoca successiva alla cessazione dell’attività da parte di quest’ultima, cercando di accreditare la tesi dell’insussistenza di una situazione di dissesto, contraddetta dalla presenza di ingenti debiti nei confronti dell’Inps, richiedente il fallimento. E su tali basi è stato ritenuto che egli fosse responsabile della cessione di un contratto di leasing dalla IMA alla OB s.r.l., qualificata come «distrazione» in danno di IMA in ragione della situazione di forte esposizione debitoria in cui essa versava, essendo dunque irrilevante, stante la valutazione compiuta a partire da circostanze non valutate nel giudizio di cognizione, che in sede di cognizione non fosse stato ipotizzato il coinvolgimento di SE nella suddetta operazione. Tale ricostruzione, invero, è stata del tutto accantonata dalla Difesa laddove essa ha affermato, del tutto apoditticamente e senza confrontarsi con essa, che non risulterebbe ravvisabile, nei confronti di SE, alcuno degli elementi sintomatici previsti dall’art. 2639 cod. civ. Quanto poi all’assunto secondo cui la cessione del contratto di leasing, sollevando la IMA dal debito dei canoni scaduti con accollo di quelli successivi da parte della OB s.r.l., avrebbe rappresentato un vantaggio e non un danno per la cedente, tanto da non potersi configurare alcuna «distrazione», deve osservarsi che la Corte di appello ha dato atto che non era stato prodotto il contratto di cessione sicché non era possibile verificare le condizioni della cessione, se a titolo gratuito o oneroso e, in tale caso, quale ne fosse il corrispettivo, sicché la censura difensiva ha carattere chiaramente fattuale e, come tale, non è consentita. 3.6. Le considerazioni che precedono, dunque, attestano che, contrariamente all’assunto difensivo apoditticamente svolto con il secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha dato dimostrazione degli ingenti profitti generati dalle reiterate condotte di truffa, di bancarotta per distrazione e di violazione della normativa fiscale realizzate da SE, quale amministratore di fatto di una galassia di società collegate nell’illecita operatività, nell’arco temporale di interesse 39 e, al contempo, dell’incidenza dei profitti sui redditi del proposto, confermata dalla possibilità di mantenere l’accertato tenore di vita elevato e di effettuare investimenti destinati alla realizzazione di ulteriori profitti illeciti. 4. Le questioni sulla esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della confisca: le censure proposte dalla Difesa di SE. 4.1. Con il terzo motivo, la Difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’applicabilità retroattiva degli artt. 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, 14, legge n. 55 del 1990, 11-ter, d.l. n. 92 del 2008, per avere la Corte territoriale applicato la confisca anche a beni immobili acquistati dalla OB s.r.l. nel periodo compreso tra la bancarotta fraudolenta della C.V.L. s.r.l., consumata nel 1993, e il 2008, benché la normativa in materia di misure di prevenzione all’epoca vigente al tempus commissi delicti, contenuta nell’art. 14, legge n. 55 del 1990, non contemplasse la bancarotta fraudolenta tra i reati valutabili ai fini del giudizio di pericolosità sociale necessario per l’adozione di una misura di prevenzione patrimoniale. 4.2. Sotto un differente profilo, il ricorso denuncia la mancata dimostrazione della correlazione tra i proventi di derivazione illecita eventualmente ritenuti sussistenti e gli acquisti dei beni sottoposti a confisca, non essendovi corrispondenza tra l’epoca in cui essi furono compiuti e la perimetrazione temporale della pericolosità generica del proposto, la quale sarebbe stata illegittimamente estesa nonostante i lunghi periodi in cui SE si sarebbe astenuto dalla commissione di reati. In questo modo, opina ancora il ricorso, la pericolosità generica sarebbe stata valutata secondo i parametri propri della pericolosità cd. qualificata, che consentono, per gli indiziari di appartenenza ad associazioni mafiose, di considerare l’intero periodo di vita del proposto, anche in presenza di significativi «periodi silenti». 4.2.1. Nel dettaglio, la Difesa ha evidenziato che, rispetto all’acquisto, nel 1991, dell’immobile di Arona, Corso Repubblica 82, le condotte di truffa e di bancarotta fraudolenta si collocherebbero temporalmente tra il 1980 e il 1984, data del fallimento della società IR, ovvero un decennio prima. Né potrebbe ipotizzarsi che la provvista illecita, comunque irrisoria alla luce del modico valore delle distrazioni della bancarotta della IR, sia stata utilizzata nell’attività della Gis s.a.s., costituita l’11 giugno 1987, e in particolare per l’acquisto del ramo d’azienda del 26 giugno 1987 poi rivenduto alla AD e dal quale la società ebbe a trarre la provvista poi destinata alla costituzione della OB s.r.l. e ai primi acquisti immobiliari di quest’ultima. Si tratterebbe, infatti, di un’asserzione meramente ipotetica, che lo stesso Tribunale di prime cure definirebbe come «congetturale», non sostenuta da alcun elemento di fatto. E invero, il decreto impugnato, pur avendo indicato gli anni «1980-1983» e «1992-2018» quali periodi 40 in cui sarebbero state poste in essere dal proposto condotte delittuose espressive di pericolosità sociale, avrebbe erroneamente ritenuto che le operazioni compiute nel periodo «1987-1991» (costituzione e finanziamento della Gis s.a.s. e acquisto dell’immobile di Corso Repubblica da parte della OB s.r.l.), pur in assenza di manifestazioni di pericolosità sociale del proposto e di reati lucrogenetici, rivestissero origine illecita. 4.2.2. Del pari, con riferimento ai tre fatti di bancarotta fraudolenta inerenti alle società C.V.L., M.D.V. 2010 e Mercatone di Ventimiglia, la Difesa osserva come la «continuità» tra essi sia smentita dal fatto che, tra essi, ricorrerebbero quasi 20 anni (dal 1993 al 2018), tanto da far escludere l’esistenza di un «medesimo disegno criminoso» tra essi, peraltro mai accertato. In particolare, quanto alla C.V.L. s.r.l. le condotte di bancarotta fraudolenta si collocherebbero nel 1993, sicché esse sarebbero distanti sia dall’acquisto dei beni di OB s.r.l., avvenuti negli anni 1998-2001, sia dalla bancarotta della IR, fallita nel 1984, sia dalla bancarotta della Mercatone di Ventimiglia, fallita nel 2013, sicché la presenza di un periodo silente tanto ampio impedirebbe di ritenere che i beni acquistati in anni successivi dalla OB s.r.l. possano derivare causalmente da detto reato. In ogni caso, la bancarotta fraudolenta della C.V.L. s.r.l. non avrebbe generato alcun profitto illecito in capo al proposto utilizzato per l’acquisto dei beni confiscati, avendo essa avuto ad oggetto una distrazione di merce del valore di circa 900.000.000 di lire alla C.V.L. Alimentari s.r.l. (poi IMA s.r.l.), senza che sia stato dimostrato che essa si sia tradotta in utilità a favore del proposto, essendo stata compiuta a favore di persone giuridiche (C.V.L. Alimentari s.r.l., poi IMA s.r.l.), alla cui gestione SE era estraneo, e non essendo stato dimostrato che essa abbia avuto un’effettiva redditività anche per le società destinatarie, sicché la ricostruzione del decreto impugnato si fonderebbe su mere congetture. Non si potrebbe confondere, infatti, l’utilità ricevuta da una società con la nozione di profitto o provento delittuoso del proposto, essendo necessario documentare come il flusso economico dell’utilità sarebbe giunto al proposto. 4.2.3. Quanto alla Mercatone di Ventimiglia, la sentenza del Tribunale di MP avrebbe assolto SE «perché il fatto non sussiste» dalle contestazioni dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000. Per quanto attiene alla bancarotta fraudolenta, in disparte che non sarebbe stato accertato processualmente che utilità derivanti dalle condotte di bancarotta fraudolenta siano state destinate agli acquisti di immobili della OB s.r.l., la diminuzione patrimoniale in pregiudizio della società sarebbe derivata non dalla distrazione di risorse, bensì dalla differente valutazione di un cespite patrimoniale venduto, sicché non vi sarebbe stato alcun profitto “liquido” suscettibile di investimento per il proposto;
così come l’utilizzo di una carta di credito aziendale da parte del proposto per il pagamento di spese personali non potrebbe avere determinato un 41 incremento patrimoniale conferibile nella OB s.r.l. Invero, la nozione di «provento» richiamata dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 presupporrebbe un’entrata nel patrimonio del proposto e non una differente valorizzazione di un cespite patrimoniale o un «risparmio di spesa», sicché le predette condotte distrattive non avrebbero avuto carattere «lucrogenetico». 4.2.4. Per quanto attiene alla condanna di SE con inflitta sentenza della Corte di appello di Milano 12 luglio 2021 per la bancarotta della MDV 2010 s.r.l., fallita nel 2018, il reato riguarderebbe condotte poste in essere tra il 2015 e il 2018, successivamente agli acquisti della OB s.r.l. dei beni da confiscare, sicché esso non potrebbe essere posto a fondamento della confisca, richiamando un finanziamento e un pagamento effettuati dalla MDV 2010 a favore della OB nel 2012 e 2013. 4.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che devono ritenersi infondate le censure difensive con le quali è stato dedotto che il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico di SE nel periodo compreso tra il 1990 e il 2008 sarebbe stato privo di base legale in considerazione dell’inapplicabilità retroattiva dell’art. 11-ter, d.l. n. 92 del 2008 con cui era stata reintrodotta la possibilità di disporre la confisca nei confronti di soggetti pericolosi generici, che la legge n. 55 del 1990 aveva, invece, limitato ai soggetti pericolosi qualificati e pericolosi generici che avessero commesso determinati reati, tra cui non rientrava, appunto, il delitto di bancarotta. La Corte di appello, infatti, ha correttamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha escluso la natura sanzionatoria della confisca, chiarendo che, di conseguenza, non trova applicazione il principio di irretroattività dettato dall’art. 2 cod. pen., che opera unicamente con riferimento alla materia delle pene, cui le misure di prevenzione sono estranee. Da tale corretta premessa, invero, consegue la riespansione del principio generale del tempus regit actum, che diversamente da quanto dedotto in ricorso, è stato, nella specie, applicato in maniera pedissequa. Detto principio, infatti, sancisce la regola della applicabilità della disciplina vigente al momento in cui la norma de qua sia stata applicata, ancorché non vigente al momento in cui si erano verificati i singoli requisiti di fattispecie. Dunque, dal momento che, al momento della richiesta dell’organo proponente, l’art. 14, legge n. 55 del 1990 era stato modificato nel senso di comprendere i fatti di bancarotta tra le attività delittuose «lucrogenetiche» suscettibili di fondare il giudizio di pericolosità qualificata, il decreto impugnato ha condivisibilmente respinto l’eccezione difensiva. Tale conclusione appare conforme all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene convenzionalmente legittima l’applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all’entrata in vigore delle norme che le disciplinano, poiché le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di «pena» di 42 cui all’art. 7 CEDU (così Sez. 2 n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 – 01; Sez. 3, n. 23435 del 30/01/2020, Scarano, non massimata;
Sez. 1, n. 30710 del 20/01/2018, Saetta, non massimata), come del resto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 24 del 2019, ha affermato che le misure di prevenzione non costituiscono una sanzione, ma sono la naturale conseguenza dell’illecita acquisizione dei beni, la quale determina un vizio genetico nella costituzione del diritto di proprietà in chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, sicché ad esse non può essere esteso lo statuto convenzionale delle pene dettato dagli artt. 6 e 7 CEDU. Posizione, questa, confermata recentemente anche dalla Corte EDU, che ha escluso di potere equiparare la natura giuridica della confisca a quella delle sanzioni penali (così Corte EDU, 20 gennaio 2025, LO c. Italia). 4.4. Quanto alle ulteriori questioni poste dalla Difesa di SE appare opportuno ricordare, preliminarmente, che l’art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, stabilisce l’adozione della confisca di prevenzione dei beni «di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego». Dunque, il presupposto per la confisca di beni riferibili, direttamente per interposta persona, al soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011, corrisponde a due situazioni fondamentali: la prima, relativa al caso in cui il bene sia frutto di attività illecite o ne costituisca il reimpiego;
la seconda concernente l’ipotesi in cui l’interessato non sia in grado di giustificarne la provenienza e vi sia una sproporzione tra il suo valore e il reddito o l’attività economica del proposto. Sotto altro profilo, dal momento che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche «misura temporale» del suo ambito applicativo, si è affermato che, con riferimento ai casi, qui in rilievo, di pericolosità cd. generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01). Va, peraltro, precisato che la successiva giurisprudenza di legittimità, pur riaffermando detto principio, ha comunque ammesso la confisca dei beni acquistati nel periodo immediatamente successivo al termine finale della pericolosità sociale, a condizione che tali acquisti siano, comunque, correlati al periodo di pericolosità, richiedendo al giudice di individuare degli indici fattuali che siano dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, esistendo un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la 43 pericolosità del proposto e l’incremento patrimoniale «ingiustificato» che ha generato i beni oggetto di confisca (Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 280667 - 02). 4.1. Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati hanno offerto una motivazione non certo apparente dell’esistenza dei presupposti per la confisca evidenziando la significativa sproporzione tra il valore di alcuni dei beni sottoposti a confisca e le risorse economiche del proposto e del suo nucleo familiare ovvero tra queste ultime e l’ammontare dei conferimenti effettuati a beneficio della OB s.r.l. e da questa utilizzati per procedere all’acquisto di alcuni beni immobili, anch’essi destinatari della misura ablatoria. E con riferimento al profilo della perimetrazione temporale, va rimarcato che essa è stata ricostruita attraverso la ricostruzione dell’alternarsi, per vari decenni, di attività criminali e attività economiche che pur muovendosi, apparentemente, in una cornice di legalità, sottendevano, al contrario, operazioni di reimpiego di somme di provenienza illecita, trattandosi di immissioni di liquidità non giustificati dalle capacità reddittuali dei conferenti. Questa continuità del processo osmotico tra operazioni delittuose e reimpieghi in società operanti in un circuito di apparente legalità è stata efficacemente rappresentata dalla Corte territoriale con il riferimento a “fasi cicliche”, a indicare un modus operandi che ha finito per proiettarsi sulla intera vita professionale del proposto. Dunque, nel caso in esame non vi è stata alcuna sovrapposizione tra i parametri propri della pericolosità cd. qualificata e quelli della pericolosità generica, quanto una continua interazione tra attività criminose e operazioni apparentemente legali, protrattasi per alcuni decenni e, come tale, suscettibile di un unitario apprezzamento, a ricomprendere anche periodi di astensione dal compimento di azioni delittuose. 4.1.1. Venendo all’esame dettagliato delle doglianze difensive sul punto, il ricorso lamenta che l’acquisto, avvenuto in data 8 novembre 1991, dell’immobile di Arona, in Corso Repubblica n. 82, al prezzo di 740 milioni di lire, non potrebbe essere ricondotto alle condotte di truffa e di bancarotta fraudolenta commesse da SE nella prima fase della sua carriera criminale, le quali si collocherebbero tra il 1980 e il 1984, data del fallimento della società IR, ovvero circa un decennio prima. Tuttavia, il decreto impugnato ha ricostruito in maniera adeguatamente precisa la continuità esistente tra le prime attività illecite (truffe e distrazioni di beni della IR), con l’accumulazione originaria che esse avevano consentito e la costituzione, appena 3 anni dopo il fallimento di tale società, della Gis s.a.s. attraverso il conferimento di somme sproporzionate alle disponibilità del nucleo e, dunque, con il reimpiego, all’interno di quest’ultima società, di illecite provviste attraverso l’acquisto, in data 26 giugno 1987, di due rami d’azienda che erano stati, poi, rivenduti alla AD e alla Alimentari Intemelia s.r.l. unipersonale, ottenendo le risorse necessarie per la costituzione della OB s.r.l. e per i suoi 44 primi acquisti immobiliari, tra cui, appunto, quello di Corso Repubblica. Inoltre, va evidenziato che, secondo quanto riportato dal decreto impugnato, le somme utilizzate per saldare le rate del mutuo acceso per l’acquisto, stavolta corrisposte negli anni successivi all’acquisto, derivavano da conferimenti parimenti privi di giustificazione rispetto alle risorse lecite a disposizione degli interessati. Sul punto, va, del resto, ribadito che la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l’acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato e ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Terzi interessati in proc. Valle, Rv. 271217 - 01). Donde la manifesta infondatezza delle censure difensive sul punto. 4.1.2. Quanto, poi, alla C.V.L. s.r.l., le cui condotte di bancarotta fraudolenta sono state collocate nel 1993, la Difesa sostiene che esse non avrebbero generato, in capo al proposto, un profitto illecito utilizzato per l’acquisto dei beni confiscati, essendosi al cospetto di una distrazione di merce del valore di circa 900.000.000 di lire compiuta a favore della C.V.L. Alimentari s.r.l. (poi IMA s.r.l.), senza che sia stato dimostrato che essa si sia tradotta in utilità a favore del proposto, estraneo a tali società e non essendo stato dimostrato che tale provvista abbia avuto un’effettiva redditività anche per le società destinatarie. Il motivo, sostanzialmente reiterativo, non si confronta con quanto osservato dalla Corte territoriale, secondo cui le distrazioni ai danni di C.V.L. s.r.l. e Ima s.r.l. avevano costituito parte della provvista da cui SE aveva attinto le somme destinate alla OB s.r.l. a titolo di finanziamento negli anni 1994, 1995, 1996, i cui impieghi eccedevano le risorse a disposizione del nucleo familiare di SE, utilizzati per gli acquisti immobiliari effettuati nel 1998 (ovvero l’immobile sito in Arona, via XX Settembre n. 106 e i terreni siti in Motta S. Lucia). Esso deve, dunque, ritenersi inammissibile. 4.1.3. Quanto alla Mercatone di Ventimiglia, la sentenza del Tribunale di MP avrebbe assolto SE «perché il fatto non sussiste» dalle contestazioni dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000. Per quanto attiene alla bancarotta fraudolenta, in disparte il fatto che non sarebbe stato accertato processualmente che utilità derivanti dalle condotte di bancarotta fraudolenta siano state destinate agli acquisti di immobili della OB s.r.l., la diminuzione patrimoniale in pregiudizio della società sarebbe derivata non dalla distrazione di risorse, bensì dalla differente valutazione di un cespite patrimoniale venduto, sicché non vi sarebbe stato alcun profitto “liquido” suscettibile di investimento per il proposto;
così come l’utilizzo di una carta di credito aziendale da parte del proposto per il pagamento di spese personali non potrebbe aver determinato un 45 incremento patrimoniale conferibile nella OB s.r.l. Invero, la nozione di «provento» richiamata dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 presupporrebbe un’entrata nel patrimonio del proposto e non una differente valorizzazione di un cespite patrimoniale o un «risparmio di spesa», sicché le predette condotte distrattive non avrebbero avuto carattere «lucrogenetico». Sul punto giova, tuttavia, osservare innanzitutto che il decreto ha posto in relazione i fatti distrattivi, oggetto di puntuale accertamento incidentale nel giudizio di prevenzione, con l’acquisto della villa in Arona, via Vittorio Veneto n. 15, avvenuto nel 2011, ma con il versamento di assegni bancari per 60.000 euro già nel 2010 grazie a una provvista derivante dal bonifico di 100.000 euro eseguito grazie al versamento, sul conto corrente n. 0229010 del proposto, lo stesso giorno, di un assegno bancario di pari importo a debito della Mercatone di Ventimiglia s.r.l. In ogni caso è stato evidenziato come, nello stesso periodo, SE avesse provveduto al versamento nelle casse della OB s.r.l. della somma di 402.000 euro nel 2010 e, nel 2011, di 306.500 euro;
operazioni ritenute di natura distrattiva essendo la Mercatone di Ventimiglia s.r.l. ormai prossima al fallimento. In ogni caso, quanto alle rate di mutuo, onorate negli anni successivi, il decreto ha sottolineato come esse fossero state pagate grazie ai proventi delle distrazioni ai danni della Mercatone di Ventimiglia s.r.l., nonché delle distrazioni ai danni della M.D.V. 2010 s.r.l. Pertanto, il ricorso deve ritenersi, su tali profili, aspecifico. 4.1.4. Per quanto attiene, infine, alla condanna di SE per la bancarotta della MDV 2010 s.r.l., la Difesa opina che le condotte sarebbero state poste in essere tra il 2015 e il 2018, successivamente agli acquisti dei beni da confiscare da parte della OB s.r.l., sicché esse non potrebbero essere poste a fondamento della confisca. Tale assunto non può però essere condiviso, atteso che le condotte di bancarotta contestate sono anche precedenti al 2015 e che, in ogni caso, proprio nel corso del 2017, allorché venivano compiuti atti dissipativi dei beni della M.D.V. 2010 s.r.l., le rate di mutuo risultavano addebitate sul conto corrente n. 1000/18489 della OB il quale veniva alimentato anche da bonifici provenienti dalle Distribuzione Nord Italia s.r.l. e da Supermercati Mio s.r.l., indicati come strumentali alle manovre distrattive in danno della stessa M.D.V. s.r.l. Profilo con il quale il ricorso non si è in alcun modo confrontato. 5. (segue) le questioni sulla esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della confisca. Le censure proposte con il ricorso della OB s.r.l. 5.1. Come anticipato i motivi del ricorso presentato nell’interesse della OB, prospettati con l’atto principale e integrati dai motivi nuovi, prospettano una pluralità di censure afferenti alla corretta configurabilità della pericolosità sociale del proposto, alla sua perimetrazione temporale, alla astratta configurabilità della fattispecie di appropriazione indebita del finanziamento di 700 milioni di lire della 46 Gis s.a.s. confluito nelle casse della OB s.r.l., nonché alla ricostruzione dei redditi del proposto e del suo nucleo familiare. 5.2. Ciò pone, all’evidenza, una questione preliminare, afferente alla legittimazione del terzo interessato a proporre, in quanto proprietario del bene confiscato, il ricorso per cassazione. In argomento, va innanzitutto ribadito che i soggetti terzi sono, nel procedimento di prevenzione, coloro i quali non sono «parti» del procedimento inteso all’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale e, in particolare, i titolari di diritti autonomi sulle res oggetto di ablazione, incompatibili con la pretesa dello Stato di confisca dei beni e, in primo luogo, i titolari del diritto di proprietà su di essi. L’ampiezza dello ius impugnandi ad essi riconosciuto è da tempo oggetto di una vivace controversia giurisprudenziale, che ha di recente determinato, come già ricordato, la pronuncia dell’ordinanza n. 43160 del 7/11/2024, con cui è stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione: «se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso». In esito alla relativa camera di consiglio, tenutasi il 27 marzo 2025, le Sezioni unite, per quanto riportato nell’informazione provvisoria n. 3/2025 hanno affermato il seguente principio di diritto: «in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati. A tale fine può dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum». Tale principio, per quanto è dato ricavare dalla notizia di decisione, si colloca in continuità con l’orientamento prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità (fra le più recenti v. Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024, dep. 2025, Scozzari, Rv. 287474 - 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2024, Granato, Rv. 286441 - 01; Sez. 6, n. 17519 del 27/02/2024, Ingrassia, Rv. 286418 - 01; Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Grizzaffi, Rv. 286058 - 01; Sez. 1, n. 35669 del 11/05/2023, Jelmoni, Rv. 285202 - 01), secondo il quale, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore dei beni confiscati e il reddito 47 dichiarato, nonché la illecita provenienza dei beni stessi, che solo il proposto può avere interesse a far valere. 5.3. Consegue a tale premessa che le questioni dedotte con il ricorso e con i motivi nuovi volte a censurare la decisione impugnata in relazione ai profili diversi da quelli relativi alla proprietà dei beni devono ritenersi inammissibili, ivi comprese quelle relative alle questioni di diritto intertemporale che sono state diffusamente prospettate anche con le numerose memorie presentate nel corso del presente procedimento. In ogni caso, il ricorso, complessivamente considerato, rivela aspetti di aspecificità e di manifesta infondatezza nelle parti in cui esso ripropone, di fatto, le medesime doglianze avanzate in sede di appello, sollecitando un differente apprezzamento degli elementi di fatto ritenuti rilevanti dai Giudici di merito ai fini della integrazione della fattispecie ablativa. Invero, i provvedimenti di merito hanno puntualmente dato conto degli elementi di fatto e di natura logica a partire dai quali è stato ritenuto che FR SE fosse l’amministratore di fatto della OB s.r.l. e che, dunque, al di là del fatto della formale intestazione dei beni a detta società, il proposto avesse l’effettiva disponibilità della compagine aziendale e, dunque, dei beni immobili che erano stati da essa acquistati e dei conti correnti alla stessa intestati. In particolare, i Giudici della prevenzione hanno evidenziato che: il proposto era stato il maggiore finanziatore della OB s.r.l.; la società era stata avviata grazie al finanziamento offerto dalla società Gis sas e reperito proprio da SE;
nel contratto di finanziamento della Gis si riportava che la richiesta del proposto, indicato come il soggetto che aveva richiesto il prestito, era stata motivata con l’acquisto di un immobile sito in Arona, il quale, in realtà, era stato acquistato dalla OB s.r.l.; FR SE e non la moglie, la quale era pur proprietaria del 99% delle quote della OB e ne era l’amministratore unico, aveva fornito le informazioni al consulente circa le realtà aziendali acquistate, analogamente a quanto fatto dal proposto allorché, dichiarato il fallimento della Ima s.r.l., egli aveva interloquito con il curatore e lo stesso SE, nel corso del giudizio davanti al Tribunale di Milano, aveva confermato tali informazioni;
nel corso della perquisizione all’ufficio di SE della società Il Mercatone di Ventimiglia, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo per i reati di cui agli artt. 216 e 217 legge fall. in danno della soc. International Fruit Company, erano state rinvenute delle cartelle contenenti documentazione della OB s.r.l.; quest’ultima, poi, aveva intrattenuto molteplici e importanti rapporti economici con le società riconducibili a FR SE e nel patrimonio di essa erano confluiti i proventi delle attività distrattive compiute, con il fattivo concorso del proposto, ai danni di altre società di fatto amministrate da costui: proventi che venivano reinvestiti in acquisti immobiliari intestati alla OB. Inoltre, benché la 48 formale amministratrice della società fosse IZ CQ, moglie di SE, gli elementi acquisiti in merito all’attività della società hanno consentito di escludere che costei fosse tale, coerentemente con un consolidato modus operandi che, del resto, vedeva SE quale reale gestore anche delle altre società, avvalendosi di amministratori di diritto compiacenti;
tanto più che nel caso della OB l’amministratrice e socia di maggioranza era la moglie e che, dal gennaio 2015, la socia di minoranza era divenuta la figlia, cui il proposto aveva ceduto le proprie quote, di fatto mantenendo il controllo sulla società e, dunque, garantendosi che il patrimonio rimanesse in famiglia. Indi, sulla base della documentazione richiamata a pagina 113 del decreto impugnato la Corte ha offerto congrua motivazione della provenienza delle provviste utilizzate per gli acquisti immobiliari effettuati dalla OB s.r.l., costituita prevalentemente da finanziamenti erogati dal proposto ovvero dal ricavato dell’impiego di beni che erano stati, comunque, acquistati grazie a tali finanziamenti. Inoltre, diversamente da quanto dedotto dal ricorso, è stato precisato che i finanziamenti erogati da SE in favore della OB s.r.l. e dai quali, come detto, la società aveva tratto la provvista per gli acquisti immobiliari, si collocavano negli anni in cui egli era stato ritenuto socialmente pericoloso e in cui non disponeva di risorse di origine lecita sufficienti a far fronte agli esborsi necessari agli acquisti, anche rispetto alle uscite connesse alle ordinarie esigenze di vita sue e del nucleo. In particolare, alle pagine 115 e ss. del decreto impugnato la Corte territoriale ha compiuto una dettagliata analisi della provenienza delle provviste utilizzate per gli acquisti immobiliari effettuati nel 1998, negli anni 2000-2001 e nel 2011; mentre con riferimento all’acquisto di terreni e dell’autorimessa, effettuato nel 2013, sono assai puntuali le considerazioni svolte nel provvedimento alle pagine 129 e seguenti. Nel frangente, peraltro, la Corte territoriale ha preso in esame, efficacemente confutandoli, i rilievi difensivi concernenti i singoli acquisti da parte della OB s.r.l., evidenziando come la sequenza delle operazioni compiute negli anni consentisse di confermare che SE aveva gestito la società ricorrente come fosse propria e che, nell’ambito di tali attività gestorie, egli aveva consumato una serie di operazioni distrattive ai danni di altre società allo stesso riferibili, come nel caso delle operazioni dell’agosto 2010, allorché SE aveva prelevato dal conto della OB s.r.l. la somma che la M.D.V. 2010 aveva pagato alla Mercatone di Ventimiglia s.r.l., quale corrispettivo, peraltro sottostimato, del ramo di azienda di Ventimiglia, corso Limone;
o dell’utilizzo del conto della OB per finanziare, nell’ottobre 2009, la D.N.I. s.r.l., anch’essa riconducibile a SE, con un’operazione che, in quanto realizzata a titolo gratuito, non aveva alcuna apparente giustificazione economica;
o, ancora dell’uso, sempre a titolo gratuito, 49 da parte della famiglia SE, di un appartamento del complesso immobiliare sito in Arona, via XX settembre n. 106, di proprietà della OB, destinato ad abitazione familiare quantomeno dal luglio 1995 al febbraio 2015 e in assenza di prova alcuna di una corresponsione dei relativi canoni di locazione da parte di SE o della moglie;
della disponibilità gratuita, in capo alla famiglia SE, della villa sita in Arona, via Vittorio Veneto, di mq 541, sontuosamente ristrutturata, di proprietà della OB s.r.l., ritenuta essere l’abitazione di famiglia e attualmente occupata dalla moglie del proposto;
dell’immissione, nei conti della società ricorrente, di somme ottenute da SE in restituzione di finanziamenti da società in stato di decozione. Tali elementi di fatto sono stati valorizzati, nell’ambito di una valutazione di merito che si sottrae alla possibilità di un diverso apprezzamento in sede di legittimità, per ritenere che la forma OB s.r.l. fosse stata utilizzata come uno schermo giuridico attraverso il quale SE aveva potuto agire quale effettivo titolare dei beni confiscati. E ciò in conformità dell’orientamento secondo il quale la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un’attività d’impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale e all’insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l’acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, posto che, in tal caso, è l’attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno e inquinante del mercato in ragione della permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop, Rv. 277225 - 07). E ciò, dunque, anche quando, come avvenuto nel caso di specie, la restituzione dei conferimenti dei soci da parte della società ricorrente abbia avuto luogo a partire da una provvista derivante dall’impiego di beni acquisiti con denaro di origine illecita, essendo certamente legittima la confisca di prevenzione di beni acquistati con il ricavato dalla dismissione di altri beni, la cui acquisizione non trovi conforto in una proporzionata disponibilità finanziaria, reddituale o comunque lecita, nel periodo di riferimento (Sez. 2, n. 27932 del 15/03/2019, Italia, Rv. 276667 - 01). 5.4. Fondato è, infine, il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse della OB s.r.l. e relativo alla richiesta di restituzione della somma di 20.000 euro versata alla società dalla socia, IN SE, a titolo di prestito infruttifero. In proposito, deve preliminarmente osservarsi la piena legittimazione alla proposizione del ricorso da parte della società, portatrice di uno specifico interesse alla caducazione di una misura che le sottrarrebbe la disponibilità di una somma conferita, a titolo di prestito infruttifero, dalla socia di minoranza al fine di 50 finanziare i lavori di ristrutturazione del tetto di un’immobile, intestato alla OB s.r.l., sito in Arona, via XX Settembre n. 106, con obbligo in capo alla società di restituirlo immediatamente se i lavori non fossero stati effettuati. Per tale ragione, essendo venuta meno, per effetto del provvedimento di sequestro dell’immobile, la possibilità di eseguire i lavori in questione, la società ha certamente un interesse alla eliminazione del vincolo al fine di potere restituire il denaro alla socia che ha effettuato il conferimento, onde sottrarsi a eventuali iniziative giudiziarie che la vedrebbero soccombente. Per tale ragione deve ritenersi che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la legittimazione ad impugnare della OB s.r.l., sicché il decreto deve essere annullato sul punto, onde consentire al Giudice del rinvio di pronunciarsi, senza alcun vincolo, sul merito della richiesta. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell’interesse della OB s.r.l. deve essere accolto limitatamente alla restituzione della somma di 20.000 euro conferita da IN SE, sicché il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Torino. Nel resto, invece, il ricorso della società deve essere rigettato. Il ricorso proposto da FR SE deve essere integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla il decreto impugnato in relazione al ricorso di OB s.r.l. limitatamente alla restituzione della somma di euro 20.000 conferita da SE IN con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso di OB s.r.l., nonché il ricorso di SE FR che condanna al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in data 29 maggio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. lette le memorie scritte presentate dagli avv.ti FR COPPI ed EMANUELE AL nell’interesse di FR AS e dagli avv.ti GIUSEPPE AL e NL AD nell’interesse della OB s.r.l., i quali hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 30020 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 29/05/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto n. 33 in data 8 luglio 2024, la Corte di appello di Torino – Sezione misure di prevenzione ha rigettato il ricorso proposto da FR SE e dalla OB s.r.l., confermando il decreto n. 122 in data 5 aprile 2023 del Tribunale di Torino, Sezione misure di prevenzione, con il quale era stata disposta, nei confronti dello stesso SE, la confisca di beni mobili e immobili formalmente intestati alla OB s.r.l. ma di fatto a lui riconducibili;
beni costituiti dagli immobili ubicati in Arona, corso Repubblica n. 82, via Vittorio Veneto n. 15 e via XX Settembre n. 106, nonché dai terreni e fabbricati siti in Motta Santa Lucia, località Vado delle Fosse e contrada Mulino Pingitore, dalla quota del 50% di proprietà della OB s.r.l. di terreni siti in Oleggio, nonché dai saldi attivi dei conti correnti bancari intestati alla OB s.r.l. (indicati con il n. 785 acceso presso UBI Banca S.p.A., filiale n. 5412 di Arona e con il n. 1000/18489 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., filiale n. 00121 di Arona) e da ogni altro conto corrente bancario o deposito titoli intestato alla OB s.r.l. Con lo stesso decreto la Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca della somma di 20.000,00 euro avanzata da IN SE. 1.1. In sintesi, a carico di SE è stato formulato un giudizio di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che egli si fosse reso responsabile, a partire dai primi anni ‘80, di una pluralità di reati lucrogenetici (ovvero di fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale o comunque di attività distrattive ai danni dei creditori di diverse società, quali la IR GI s.r.l., la C.V.L s.r.l., la Mercatone di Ventimiglia s.r.l., la M.D.V. 2010 s.r.l., la C.G.F. s.r.l.; nonché di fatti di appropriazione indebita ovvero di indebita restituzione dei finanziamenti erogati dalla Gis s.a.s. e dalla D.N.I. s.r.l.), utilizzando una serie di società costituite o acquisite al fine di compiere illeciti in danno dei creditori e dell’AR. Tali società venivano svuotate dell’attivo attraverso operazioni distrattive e di dissipazione (tra cui l’accollo di spese personali del proposto e del figlio Francesco) e, indi, lasciate fallire;
e le risorse illegalmente conseguite attraverso tale modus operandi venivano, poi, utilizzate per ricominciare il ciclo con altre società non ancora attenzionate dagli organi di controllo. Attraverso tali modalità erano state acquisite delle risorse finanziarie, dell’ammontare di vari milioni di euro, a loro volta utilizzate per acquistare i beni sottoposti a confisca, formalmente intestati alla OB s.r.l., «cassaforte immobiliare di famiglia» costituita con la moglie convivente del proposto, IA IZ CQ, in data 8 ottobre 1991. A sostegno della provenienza illecita delle somme utilizzate per gli acquisti, i decreti hanno dato atto della rilevante discrasia tra il valore dei beni in questione e quello dei redditi dichiarati, nonché 3 delle entrate e delle uscite connesse all’attività economico-finanziaria e ai bisogni familiari. 2. FR SE ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di appello per mezzo dei Difensori di fiducia, avv.ti FR CO ed Emanuele LD, deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 42, 111 Cost., 6, Convenzione EDU, 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), 16, 18, 20, 23, 24, 28 e 29, d.lgs. n. 159 del 2011, 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché degli artt. 151, 174, 210, 646 cod. pen., 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 e 2639 cod. civ., 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per avere il decreto impugnato erroneamente qualificato SE quale soggetto pericoloso sin dall’inizio degli anni ‘80 sulla base di sentenze di assoluzione, declaratorie di amnistia e di una sentenza di patteggiamento, nonché per l’erronea affermazione dell’illiceità della provvista derivante dal finanziamento della Gis s.a.s. del 1991 e per il richiamo a condotte distrattive non configurabili come bancarotta fraudolenta e per le quali SE non sarebbe mai stato sottoposto a procedimento penale. Dopo avere premesso che sarebbero stati considerati come illeciti tutti gli incrementi patrimoniali conseguiti da SE nell’arco di 40 anni e per i quali l’interessato non abbia offerto la prova della loro provenienza lecita, con una chiara inversione dell’onere della prova previsto per i casi di pericolosità generica, il ricorso lamenta che siano stati erroneamente valorizzati taluni fatti oggetto di sentenze definitive che avevano assolto il proposto (come nel caso delle truffe commesse nell’ambito della società GI, della vicenda di NT IA, dei reati tributari relativi alla C.G.F. s.r.l. e alla Mercatone di Ventimiglia), di sentenze di amnistia c.d. secca, ossia emesse in assenza di accertamento dei fatti contestati, idonee a estinguere, ai sensi dell’art. 210 cod. pen., l’applicazione di misure di sicurezza, cui dovrebbe essere equiparata la misura di prevenzione (come le truffe relative alle società GI ed EM), di una sentenza di patteggiamento (per la bancarotta fraudolenta della società IR), priva di efficacia nel giudizio di prevenzione ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. e per la quale era stato disposto l’indulto, con conseguente inapplicabilità della misura di sicurezza ai sensi dell’art. 210 cod. pen., ovvero di sentenze rese in procedimenti che non avevano mai avuto ad oggetto quei reati (è il caso dei delitti di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta in relazione alle vicende delle società Gis s.a.s., D.N.I. s.r.l., Ifc s.r.l., Co.Bio s.r.l., C.G.F. s.r.l., Ima s.r.l.); e senza un accertamento concreto della «lucrogeneticità» delle condotte del proposto e del conseguimento, da esse, di provviste illecite, utilizzate nell’acquisto dei beni 4 confiscati. In tal modo, la Corte non si sarebbe attenuta al principio secondo cui il giudice della prevenzione, ai fini dell’affermazione di pericolosità generica, non può ricorrere a mere ipotesi indiziarie o a ricostruzioni prive di riscontro, ma deve individuare, sulla base di dati processuali certi, la commissione abituale di delitti concretamente lucrogenetici e produttivi di redditi che abbiano generato profitti in capo al proposto. Di conseguenza, la provvista proveniente dal finanziamento dalla Gis s.a.s. non potrebbe dirsi di natura delittuosa;
né potrebbero venire in rilievo, ai fini del giudizio di pericolosità, le truffe aggravate ascritte a SE nell’ambito della società GI s.a.s. e in danno di EM s.r.l., la bancarotta fraudolenta della IR, gli addebiti valutari della vicenda di NT IA, nonché le condotte «distrattive» in danno delle società I.F.C. s.r.l., CO.BIO s.r.l., C.G.F. s.r.l., Ima s.r.l. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 16, 18, 20, 23 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 quanto alla nozione di derivazione illecita dei beni confiscabili, in assenza di concomitanza temporale tra le manifestazioni di pericolosità e l’acquisto dei beni e di correlazione tra gli acquisti e la commissione di delitti «lucrogenetici». 2.2.1. Secondo la Difesa non vi sarebbe correlazione temporale tra il periodo di ritenuta pericolosità generica del proposto e la datazione degli acquisti. Nel dettaglio, rispetto all’acquisto, nel 1991, dell’immobile di Arona, Corso Repubblica n. 82, le condotte di truffa e di bancarotta fraudolenta si collocherebbero temporalmente tra il 1980 e il 1984, data del fallimento della società IR, ovvero un decennio prima. Né potrebbe ipotizzarsi che la provvista illecita, comunque irrisoria alla luce del modico valore delle distrazioni della bancarotta della IR, sia stata utilizzata nell’attività della Gis s.a.s., costituita l’11 giugno 1987, e in particolare per l’acquisto del ramo d’azienda del 26 giugno 1987 poi rivenduto alla AD e dal quale la società trasse la provvista destinata alla costituzione della OB s.r.l. e ai primi acquisti immobiliari di quest’ultima. Si tratterebbe, invero, di un’asserzione meramente ipotetica, che lo stesso Tribunale di prime cure avrebbe definito «congetturale», non sostenuta da alcun elemento di fatto. E invero, il decreto impugnato, pur avendo indicato gli anni «1980-1983» e «1992-2018» quali periodi in cui sarebbero state poste in essere dal proposto condotte delittuose espressive di pericolosità sociale, avrebbe erroneamente ritenuto che le operazioni compiute nel periodo 1987-1991 (costituzione e finanziamento della Gis s.a.s. e acquisto dell’immobile di Corso Repubblica da parte della OB s.r.l.), pur in assenza di manifestazioni di pericolosità sociale del proposto e di reati lucrogenetici, rivestissero origine illecita. 5 2.2.2. Del pari, con riferimento ai tre fatti di bancarotta fraudolenta inerenti alle società C.V.L., M.D.V. 2010 e Mercatone di Ventimiglia, la Difesa osserva come la «continuità» tra essi sia smentita dal fatto che, tra tali episodi, vi sarebbero quasi 20 anni (dal 1993 al 2018), tanto da far escludere l’esistenza di un «medesimo disegno criminoso» tra i medesimi, peraltro mai accertato. In particolare, quanto alla C.V.L. s.r.l., le condotte di bancarotta fraudolenta si collocherebbero nel 1993, sicché esse sarebbero distanti sia dall’acquisto dei beni di OB s.r.l., avvenuti negli anni 1998-2001, sia dalla bancarotta della IR, fallita nel 1984, sia dalla bancarotta della Mercatone di Ventimiglia, fallita nel 2013, sicché la presenza di un periodo silente tanto ampio impedirebbe di ritenere che i beni acquistati in anni successivi da OB s.r.l. possano derivare causalmente da tale reato. In ogni caso, la bancarotta fraudolenta della C.V.L. s.r.l. non avrebbe generato, in capo al proposto, alcun profitto illecito che sia stato utilizzato per l’acquisto dei beni confiscati, avendo essa avuto ad oggetto una distrazione di merce del valore di circa 900 milioni di lire alla C.V.L. Alimentari s.r.l. (poi divenuta IMA s.r.l.), senza che sia stato dimostrato che essa si fosse tradotta in utilità a favore del proposto, essendo stata compiuta in favore di persone giuridiche (C.V.L. Alimentari s.r.l., poi IMA s.r.l.) alla cui gestione SE era estraneo, e non essendo stato dimostrato che la distrazione abbia avuto un’effettiva redditività anche per le società destinatarie, sicché la ricostruzione del decreto impugnato si fonderebbe su mere congetture. Non si potrebbe confondere, infatti, l’utilità ricevuta da una società con la nozione di profitto o provento delittuoso del proposto, essendo necessario documentare, ai fini della confisca, come il flusso economico dell’utilità sarebbe giunto al proposto. 2.2.3. Quanto alla Mercatone di Ventimiglia, la sentenza del Tribunale di MP avrebbe assolto SE «perché il fatto non sussiste» dalle contestazioni dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000. Per quanto attiene alla bancarotta fraudolenta, in disparte il fatto che non sarebbe stato accertato processualmente che utilità derivanti dalle condotte di bancarotta fraudolenta siano state destinate agli acquisti di immobili della OB s.r.l., la diminuzione patrimoniale in pregiudizio della prima società sarebbe derivata non dalla distrazione di risorse, bensì dalla differente valutazione di un cespite patrimoniale venduto, sicché non vi sarebbe stato alcun profitto “liquido” suscettibile di investimento per il proposto;
così come l’utilizzo di una carta di credito aziendale da parte del proposto per il pagamento di spese personali non potrebbe aver determinato un incremento patrimoniale conferibile nella OB s.r.l. Invero, la nozione di «provento» richiamata dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 presupporrebbe un’entrata nel patrimonio del proposto e non una differente 6 valorizzazione di un cespite patrimoniale o un «risparmio di spesa», sicché le predette condotte distrattive non avrebbero avuto carattere «lucrogenetico». 2.2.4. Per quanto attiene alla condanna di SE, dichiarata con sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 luglio 2021, per la bancarotta della MDV 2010 s.r.l., fallita nel 2018, il reato riguarderebbe condotte poste in essere tra il 2015 e il 2018 e, dunque, successivamente all’acquisto, da parte della OB s.r.l., dei beni da confiscare, sicché esso non potrebbe essere posto a fondamento della misura ablativa, richiamando un finanziamento e un pagamento effettuati dalla MDV 2010 a favore della OB nel 2012 e 2013. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, 14, legge n. 55 del 1990, 11-ter, d.l. n. 92 del 2008, nonché degli artt. 25, 42 Cost. e 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione EDU e degli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 quanto all’erronea applicazione dei principi della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale e della sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo «De TO c. Italia» in relazione all’applicabilità retroattiva delle norme in materia di misure di prevenzione rispetto a condotte non costituenti base legale per la pericolosità generica secondo la legge vigente al momento della loro commissione. La tesi accolta dalla Corte di appello, secondo cui le misure di prevenzione patrimoniali avrebbero natura «non penale» e le norme che le disciplinano non soggiacerebbero al divieto di applicazione retroattiva, sarebbe in contrasto con il più recente diritto vivente, secondo cui ad esse si applicherebbero comunque i principi di legalità, tassatività, determinatezza e prevedibilità delle conseguenze personali e patrimoniali di determinate condotte. Tale assunto, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019 in materia di misure di sicurezza, sarebbe stato ribadito dalla Grande Camera della Cedu (sentenza del 23 febbraio 2017, De TO c. Italia) con riferimento all’art. 1, n. 2, della legge n. 1423 del 1956, confluito nell’attuale art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, ritenuto non compatibile con i principi della Convenzione EDU in quanto redatto «in termini vaghi ed eccessivamente ampi», tali da non soddisfare «i requisiti di prevedibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte». Ciò che, all’evidenza, non consentirebbe di ritenere che la misura di prevenzione patrimoniale possa applicarsi con effetto retroattivo nei confronti di coloro che commisero determinati reati al tempo in cui, per essi, non ne era consentita l’applicazione, come del resto affermato, di recente, dalle Sezioni unite in materia di confisca cd. allargata, allorché sarebbe stato applicato il principio tempus regit actum di cui all’art. 11 delle Preleggi. Su tali basi, nel caso di specie, i Giudici della prevenzione avrebbero dovuto applicare l’art. 14, legge n. 55 del 1990 nel testo vigente nel momento in cui era stata commessa la bancarotta relativa alla C.V.L. s.r.l., che non 7 contemplava la bancarotta fraudolenta quale reato sintomatico di pericolosità sociale. Peraltro, anche l’affermazione della natura «non penale» delle misure di prevenzione patrimoniali sarebbe ormai superata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, che con provvedimento interlocutorio del 10 luglio 2023 avrebbe invitato le parti a dedurre in merito alla qualificazione di esse come sanzioni penali, adombrando la possibile violazione dell’art. 7 della Convenzione;
e che, nel procedimento scaturito dal ricorso n. 76967/17, avrebbe invitato il Governo italiano, con nota pubblicata il 18 dicembre 2023, a fornire chiarimenti sulla conformità dell’ingerenza nel godimento dei beni da parte dei ricorrenti con l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione EDU, con specifico riferimento alla chiarezza, precisione, prevedibilità nell’applicazione e nelle conseguenze, e alla compatibilità con lo Stato di diritto dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, nonché alla necessità e proporzione di tali misure, adombrando la qualificazione della misura di prevenzione quale «pena» ai sensi dell’art. 7, CEDU. 3. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione anche la OB s.r.l., terza interessata nel procedimento di prevenzione nei confronti di SE, per mezzo dei Difensori di fiducia, avv.ti Emanuele LD e Gianluca DO, deducendo quattro motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3, 24, 42, 111 Cost., 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), 10, 18, 19, 23, 24 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la violazione degli artt. 125, comma 3, 192 cod. proc., per essere il decreto impugnato caratterizzato da vizio assoluto di motivazione sull’asserita «disponibilità effettiva» dei beni oggetto di confisca in capo al proposto e di correlazione temporale tra gli acquisti e la pericolosità sociale, in mancanza di un effettivo confronto con le allegazioni difensive comprovanti la liceità dei flussi finanziari della OB utilizzati per l’acquisto dei beni e l’effettiva titolarità dei beni stessi da parte della società in questione. Il decreto impugnato, pur richiamando le allegazioni difensive sulla lecita provenienza delle risorse e sulla effettiva titolarità in capo alla terza interessata dei beni sottoposti a confisca, non si sarebbe confrontato con tali emergenze. Invero, la terza interessata, mediante la produzione di tre relazioni di consulenza tecnica, datate 29 marzo 2022, 7 dicembre 2022 e 3 febbraio 2023, avrebbe documentato la propria capacità di investimento e i leciti flussi economici che costituirono la provvista utilizzata per i singoli acquisti immobiliari, con particolare riguardo alla provvista derivata dalle operazioni della Gis s.a.s. e della Dimar;
e avrebbe documentato la pressoché integrale restituzione al proposto, da parte della società, dei conferimenti effettuati in qualità di socio. Una ricostruzione, 8 quella del consulente, che la Corte territoriale avrebbe ritenuto inattendibile sulla base di una presunzione assoluta, palesata dall’uso di espressioni meramente ipotetiche, quali, a titolo esemplificativo, quelle adoperate in relazione alla operazione di cessione di esercizi commerciali dalla OB alla Dimar. Del pari, il decreto, pur dando atto dell’allegazione di una lecita attività lavorativa da parte del nucleo familiare del proposto sin dagli anni ‘80, nonché dell’esistenza di introiti riconducibili, ad esempio, alle cessioni del bar Piccadilly e dell’alloggio di Baveno, tuttavia li considererebbe tamquam non essent. In questo modo, la confisca sarebbe stata adottata in assenza di un compendio indiziario contraddistinto da gravità, precisione e concordanza, sicché, in definitiva, la motivazione adottata sarebbe meramente apparente, in violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della qualifica di «amministratore di fatto» della OB in capo al proposto, alla provenienza delle risorse destinate alle singole operazioni di acquisto degli immobili candidati all’ablazione, alla titolarità effettiva dei beni e dei conti correnti intestati alla OB s.r.l. in capo a quest’ultima società. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), 16, 19, 20, 24 e 26 ss., d.lgs. n. 159 del 2011, 2639 cod. civ., nonché degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la sentenza erroneamente applicato le nozioni di «amministrazione di fatto» e di «fittizia intestazione», con riferimento alla effettiva titolarità dei beni della terza interessata assoggettati ad ablazione. Il decreto impugnato sarebbe incorso in una violazione di legge nell’interpretazione delle nozioni di «amministrazione di fatto» e di «fittizia intestazione» di cui agli artt. 2639 cod. civ. e 26, d.lgs. n. 159 del 2011 a partire dalle quali sarebbe stata erroneamente affermata, in capo al proposto, la titolarità sostanziale dei beni di proprietà della OB nonostante la dismissione delle sue quote in favore della figlia, sul presupposto che SE «gestisse la società come cosa propria». Infatti, il decreto applicherebbe erroneamente l’art. 2639 cod. civ., secondo cui per l’attribuzione della predetta qualifica è necessario l’esercizio in modo «continuativo e significativo dei poteri tipici» ad essa inerenti, richiamando occasionali relazioni di natura economica tra la società e soggetti terzi ovvero episodi avvenuti in epoca anteriore al gennaio - febbraio 2015, allorquando si verificò la definitiva uscita di SE dalla OB, sicché il ruolo di «amministratore di fatto» di SE verrebbe portato all’epoca attuale in virtù del vincolo con la moglie, amministratore unico della società e socio al 99%, e con la figlia, socio all’1%. Quanto alla nozione di «intestazione fittizia» dei beni assoggettati ad ablazione, il decreto, pur dando atto dell’uscita del proposto dal capitale della 9 OB nel 2015, tacerebbe sulla titolarità effettiva dei beni confiscati e sull’inesistenza di atti di disposizione patrimoniale del proposto dal 2015 in avanti, non confrontandosi con la circostanza che la presunzione relativa di titolarità sostanziale in capo al proposto in caso di intestazioni o trasferimenti di beni è limitata ad atti intervenuti nei due anni antecedenti alla proposta di applicazione della misura di prevenzione, avanzata in data 17 maggio 2021, potendo l’esistenza di un rapporto tra proposto e familiari costituire, tutt’al più, un indizio che deve essere valutato congiuntamente alla possibilità/impossibilità del proposto di documentare la lecita provenienza del bene nonché alla circostanza che il formale titolare del bene sia o meno provvisto di un’effettiva capacità economica. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2, 3, 24, 42, 111 Cost., 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), 16, 24, 26 e 28, d.lgs. n. 159 del 2011, 216 r.d. n. 267 del 1942, 10, comma 3, 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere il decreto impugnato erroneamente applicato le disposizioni in materia di pericolosità generica disponendo la confisca di tutti i beni mobili e immobili intestati alla OB s.r.l. nonostante le allegazioni della terza interessata dimostrative dell’effettiva titolarità dei beni in capo ad essa e che gli acquisti avvennero utilizzando lecite e proporzionate disponibilità economiche. Il decreto equiparerebbe erroneamente le ipotesi di pericolosità generica ex art. 1, lett. b) a quelle di pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011, benché, nel primo caso, spetti all’organo accusatorio provare che il bene acquisito sia collegato a una illecita provenienza delittuosa a partire da una sentenza passata in giudicato o comunque da atti processuali. Infatti, l’impugnato decreto avrebbe ritenuto che tutti gli incrementi patrimoniali fossero illeciti proventi di delitti, anche a discapito di sentenze passate in giudicato che avevano assolto il proposto o ritenuto non configurabili dei reati. Pertanto, il decreto sarebbe incorso, innanzitutto, nella violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4 lett. c), 16, 18, 19, 20, 23, 24 e 28 d.lgs. n. 159 del 2011 per avere erroneamente disposto l’ablazione di tutti i cespiti intestati alla OB, asserendone la illecita provenienza sulla base di generiche indicazioni circa il fatto che tutti i finanziamenti erogati da SE in suo favore, da cui la società aveva tratto la provvista per gli acquisti immobiliari, si collocavano in anni in cui egli era pericoloso e non disponeva di risorse lecite sufficienti a far fronte agli esborsi. In realtà, quanto alla provvista utilizzata per la costituzione di OB e per l’acquisto dell’immobile sito in Arona, corso Repubblica n. 82 operato nel 1991, in relazione alla quale il decreto si limiterebbe ad asserire che essa, derivando dal finanziamento dalla Gis s.a.s., «ha origine illecita» in virtù di condotte illecite poste in essere da SE negli anni 1980 – 1983, sussisterebbe un salto cronologico tra tali condotte delittuose e la costituzione della società in data 11 giugno 1987, 10 avvenuta, per ammissione della Corte territoriale, con proventi proporzionati alle disponibilità del nucleo familiare del proposto. Inoltre, dal momento che fu la Gis s.a.s. a porre in essere le operazioni dalle quali derivò la plusvalenza che rappresentò la provvista per il finanziamento di 700.000.000 di lire concesso per la costituzione della OB nel 1991, il decreto errerebbe nell’interpretare la nozione di «sproporzione» e di «illecita provenienza» per l’applicabilità della confisca di prevenzione, dato che esse presupporrebbero l’accertamento dell’esistenza delle condizioni di pericolosità generica del proposto al momento dell’acquisto di ogni singolo bene oggetto della proposta di applicazione della confisca. Pertanto, il decreto avrebbe illegittimamente confiscato i beni della società in assenza della necessaria correlazione causale e temporale tra una condotta delittuosa lucrogenetica e il momento di acquisto del singolo bene, peraltro asserendo, sempre erroneamente, che dall’illiceità della provvista iniziale deriverebbe la illiceità delle successive operazioni immobiliari. Inoltre, il decreto sarebbe incorso nella violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, 16, 19, comma 3, 20, 23, comma 3 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui ha disposto l’ablazione dei cespiti intestati alla terza interessata a partire da un inquinamento della provvista economica utilizzata per il loro acquisto che si sarebbe prodotto con il mero transito sui conti correnti della OB di singoli flussi finanziari. In particolare, quanto all’acquisto dell’immobile sito in Arona, via XX Settembre n. 106, dei terreni siti in Motta Santa Lucia e del 50% dei terreni siti in Oleggio, il provvedimento impugnato, pur dando atto delle allegazioni difensive sulla lecita origine della provvista, avrebbe ritenuto di disattenderle sulla scorta di una «illiceità derivata» dei ricavi provenienti dalla dismissione di beni la cui acquisizione non trovava conforto in una proporzionata disponibilità finanziaria, senza considerare le lecite risorse documentate dai ricorrenti e, in particolare, l’erogazione di un mutuo fondiario nel 1995, che OB sarebbe stata in grado di onorare con proprie risorse lecite. Analogamente, quanto all’acquisto dell’immobile sito in Arona, via Vittorio Veneto, il decreto si sarebbe limitato ad affermare la illiceità della provvista utilizzata a partire da presunte distrazioni in danno della C.G.F. s.r.l., nonostante la documentata esistenza di introiti non provenienti dal proposto. In particolare, il decreto riterrebbe che la provvista utilizzata dalla OB per acquistare dalla C.G.F. s.r.l. i tre esercizi commerciali poi ceduti alla Dimar s.p.a. con un introito di 1.400.000 euro utilizzato per l’acquisto dell’immobile in questione, derivi da finanziamenti erogati da SE e frutto del reimpiego di somme provenienti da operazioni distrattive, senza che però detta provenienza sia mai stata accertata in sede penale ove, anzi, la sentenza assolutoria del proposto dai reati fiscali escluderebbe che il giudizio di pericolosità sociale generica sia stato compiuto su una «base cognitiva processualmente certa». Infine, quanto all’acquisto di terreni e dell’autorimessa in Motta Santa Lucia 11 (2013), il decreto opererebbe un rinvio al decreto del Tribunale, eludendo le allegazioni del ricorrente in merito alla lecita provvista derivante dai canoni di locazione e dal ricavato della vendita alla Dimar s.p.a. Sotto altro profilo il decreto incorrerebbe nella violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, 24 d.lgs. n. 159 del 2011, 646 cod. pen. 216 e 223, r.d. n. 267 del 1942 per avere erroneamente ravvisato un’appropriazione indebita nel finanziamento di 700 milioni di lire della Gis s.a.s. confluito in OB benché il finanziamento stesso fosse stato regolarmente deliberato con la previsione di restituzione in caso di richiesta della società e la conseguente insussistenza di una interversio possessionis da parte del proposto;
ovvero per avere ritenuto illecito tale finanziamento per non essere stato indicato nella dichiarazione dei redditi del proposto nell’anno di competenza, in violazione del T.U. Irpef secondo cui i finanziamenti non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Del pari, quanto agli ulteriori finanziamenti da parte dei soci della OB, il decreto avrebbe fatto erroneamente riferimento alla bancarotta della Mercatone di Ventimiglia, senza indicare quale sarebbe stata la condotta distrattiva da cui sia derivata la provenienza illecita del finanziamento e, anzi, venendo in rilievo, in tale bancarotta, l’erronea valutazione dell’avviamento dei rami d’azienda ceduti. Il decreto configurerebbe come distrattive le cessioni di tre esercizi commerciali dalla C.G.F. s.r.l. alla OB senza dimostrarne la natura depauperatoria e senza che il proposto fosse mai stato attinto da procedimenti penali per reati fallimentari in danno della C.G.F. s.r.l., essendo anzi stato assolto, «per non avere commesso il fatto», dal reato di infedele dichiarazione ex art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per l’anno 2007 della C.G.F. s.r.l. dal Tribunale di Verbania con sentenza 16 dicembre 2014; ciò che avrebbe imposto di escludere tali condotte contestate ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Con riferimento alla C.G.F. S.r.l. e alla «cessione di terreni in Oleggio» alla OB, il decreto indicherebbe il proposto come soggetto che avrebbe agito in «conflitto d’interessi», concetto civilistico irrilevante in sede penale, salvo l’ipotesi, estranea alla presente vicenda, di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ., peraltro mai richiamata dalla Corte territoriale. Inoltre, il decreto avrebbe erroneamente configurato come «distrattivo» il finanziamento della D.N.I. a SE e da lui utilizzato per un conferimento a favore della OB, atteso che la D.N.I non sarebbe mai fallita, sicché, in tal caso, il decreto non individuerebbe alcuna «condotta delittuosa» del proposto. Analogamente, quanto alla bancarotta della MDV 2010 non sarebbe stata indicata la condotta distrattiva lucrogenetica utilizzata per il finanziamento soci della OB, tanto più che tale bancarotta riguardava «condotte successive all’ultimo acquisto immobiliare di OB» e le condotte ivi contestate erano 12 posteriori rispetto all’ultimo acquisto della OB s.r.l., nel 2013 (Motta Santa Lucia, Mulino Pingitore). Quanto, ancora, al subentro della OB nel leasing stipulato dalla IMA, qualificato come condotta distrattiva, l’operazione, sollevando la IMA dal debito dei canoni scaduti con accollo di quelli successivi, avrebbe rappresentato un vantaggio e non un danno per tale società. Sotto altro profilo, il decreto sarebbe incorso nell’erronea interpretazione dell’art. 24 in relazione all’ipotesi di pericolosità generica prevista dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui il provvedimento impugnato avrebbe sovrapposto la nozione di reddito della persona fisica a quella di reddito dell’ente, senza considerare la diversità tra redditività della società e dei soci persone fisiche. Del pari, sarebbe erroneo paragonare le dichiarazioni delle persone fisiche del nucleo familiare con quelle della società, che avrebbe presentato una propria dichiarazione dei redditi mai oggetto di contestazioni, né sarebbe mai stata posta in dubbio la veridicità dei bilanci approvati da OB s.r.l., tant’è che per le quote sociali non sarebbero stati richiesti né il sequestro né la confisca. Dunque, il riferimento a un tenore di vita lussuoso da parte del proposto e del suo nucleo familiare sarebbe inconferente rispetto al patrimonio della OB s.r.l. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 18, 23 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011 e 568, comma 4, cod. proc. pen. quanto alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di restituzione della somma di 20.000.00 euro avanzata da IN SE, socia di minoranza della OB s.r.l., da lei versata a titolo di prestito infruttifero alla società sul conto corrente di quest’ultima presso Banca Intesa San Paolo s.p.a. filiale di Arona. La società non sarebbe stata privata dell’ordinaria gestione poiché non sottoposta ad amministrazione giudiziale e non sarebbero state sequestrate le singole quote societarie, tra cui quella di IN SE. L’importo in questione sarebbe stato versato come da delibera dell’assemblea dei soci della OB in data 18 ottobre 2021, da cui si evincerebbe che il prestito era diretto a finanziare i lavori di ristrutturazione del tetto dell’immobile della OB s.r.l., sito in Arona, via XX Settembre n. 106, con obbligo in capo alla società di restituirlo immediatamente se i lavori non fossero stati effettuati. In conseguenza del sequestro di prevenzione sarebbe venuta meno la destinazione della somma alla OB s.r.l., che ben poteva chiedere il dissequestro della somma in quanto giacente sul proprio conto corrente, conformemente al parere favorevole della Pubblico ministero, reso all’udienza del 10 maggio 2022. In ogni caso, non sarebbe ipotizzabile alcuna derivazione causale di tale denaro dai delitti connessi alla pericolosità generica del proposto, né alcuna riconducibilità della predetta somma alla persona del proposto, il quale fuoriuscì dalla OB s.r.l. sin dal 2015. Pertanto, ricorrerebbe la violazione dell’art. 568, 13 comma 4, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale escluso l’interesse a impugnare del terzo, laddove la OB s.r.l. avrebbe interesse alla revoca della confisca essendo venuto meno il titolo sotteso al prestito da parte della socia di minoranza, che potrebbe, quindi, rivendicare la restituzione ed esporre OB s.r.l. a vertenza civilistica in cui sarebbe sicuramente soccombente. 3.5. In ultimo, la Difesa formula istanza di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. chiedendo che la Corte di cassazione voglia correggere: a pagina 56, rigo 26 le parole «Lire 1.000.000 euro» con quelle «Lire 1.000.000,00»; a pagina 58, rigo 10, le parole «16.600.000» con quelle «Euro 16.600,00», secondo quanto risulterebbe a pagina 100 dell’annotazione della Guardia di Finanza di Milano - G.I.C.O. n. prot. 290396 del 6 maggio 2021, allegato 2 alla Proposta di applicazione della misura di prevenzione del 17 maggio 2021 avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano); a pagina 127, rigo 35, le parole «16.600.000» con quelle «Euro 16.600,00», come dalla citata annotazione del 6 maggio 2021; a pagina 127, rigo 39, le parole «3.000.000 euro» con quelle «3.000,00 euro», come risulterebbe dalla pag. 31 del ricorso in appello della OB s.r.l. 4. In data 24 luglio 2024 è pervenuta in Cancelleria una memoria, a firma dell’avv. SE LD, anche per conto del prof. avv. Gianluca DO, con la quale, nell’interesse della OB s.r.l., ha depositato le consulenze tecniche contabili datate 29 marzo 2022, 7 dicembre 2022 e 3 febbraio 2023, a firma del dott. Walter Bruno, con cui sarebbe stata documentata la liceità dei flussi finanziari utilizzati dalla OB per l’acquisto dei singoli immobili nonché la tracciabilità dei saldi attivi dei conti correnti alla stessa intestati. 5. In data 24 dicembre 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto dei ricorsi. 6. Con PEC in data 16 dicembre 2024 è pervenuta una memoria, a firma dell’avv. SE LD, anche per conto del prof. avv. Gianluca DO, con la quale, nell’interesse della OB s.r.l., i Difensori hanno proposto motivi nuovi, con i quali hanno evidenziato: sotto un primo profilo, che la Quinta Sezione penale, con ordinanza n. 43160 del 7/11/2024, ha rimesso al vaglio delle Sezioni unite il quesito relativo alla estensione della legittimazione del terzo interessato a ricorrere avvero il provvedimento che abbia disposto la confisca di prevenzione;
sotto un secondo aspetto, il sopravvenire di un decreto della Corte di appello di Catania in data 11 luglio 2024 che avrebbe disposto la revocazione ex art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 del decreto di confisca della Corte di appello di Caltanissetta 14 che aveva fondato l’affermazione di pericolosità del proposto sulla condanna per il reato di cui all’art. 12-quinques d.l. n. 306 del 1992, commesso in epoca in cui tale fattispecie non era contemplata tra le ipotesi delittuose rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Su tali basi le Difese hanno ribadito, in relazione ai motivi primo e terzo del ricorso principale, la denuncia della violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), 16, 24 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011, 13, 25, 41, 42, 117 Cost., 7 Convenzione EDU e 1 Protocollo addizionale CEDU, 14, legge n. 55 del 1990 e 11-ter d.l. n. 92 del 2008, in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per l’erronea applicazione retroattiva della confisca ad acquisti compiuti in periodo di pericolosità generica del proposto, con conseguenti riflessi sulla posizione della società proprietaria dei beni confiscati;
nonché, in relazione al terzo motivo del ricorso principale, sia la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), 16, 24 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011, 13, 25, 41, 42 e 117 Cost., 7 CEDU, 2, Protocollo n. 4 CEDU, 1, Protocollo addizionale CEDU, in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per l’erronea applicazione della pericolosità generica non sufficientemente tassativizzata all’epoca delle condotte illecite attribuite al proposto, sia la violazione degli artt. 1, 4, 24 e 26, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per omessa individuazione di condotte illecite effettivamente lucrogenetiche, produttive di redditi reimpiegati nell’acquisto dei beni confiscati alla terza interessata, sia la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), 24 e 26, d.lgs. n. 159 del 2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per l’erronea affermazione relativa alla collocazione dell’acquisto dei beni confiscati in periodo di pericolosità sociale o immediatamente successivo, in assenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali da una provvista formatasi nel periodo di compimento di attività illecite. 6. Con comunicazione via PEC pervenuta in data 17 dicembre 2024, gli avv.ti FR CO ed Emanuele LD hanno depositato, nell’interesse di FR SE, una memoria contenente motivi nuovi in relazione alle questioni di diritto dedotte con il terzo motivo del ricorso principale e relative all’insussistenza di una base legale della misura di prevenzione nel momento in cui erano stati acquistati i beni sottoposti a confisca, con conseguente violazione dell’art. 14, legge n. 55 del 1990, nonché agli artt. 25, 42 e 117 Cost., dell’art. 7, Convenzione EDU e dell’art. 1, Protocollo Addizionale n. 1 della Convenzione come interpretati dalla sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale sulla scorta della sentenza della Grande Camera della Corte Edu - De TO c. Italia. Tale prospettiva interpretativa sarebbe stata seguita dalla Corte di appello di Catania, la quale, con 15 decreto in data 11 luglio 2024, avrebbe disposto la revocazione ex art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 del decreto di confisca emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta, che aveva fondato l’affermazione di pericolosità del proposto sulla sua condanna per il reato di cui all’art. 12-quinques, d.l. n. 306 del 1992, commesso in epoca in cui tale fattispecie non era contemplata tra i casi rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità sociale, di tal che la misura non avrebbe potuto essere disposta alla luce dei principi di legalità, di tassatività, determinatezza e di prevedibilità delle conseguenze personali e patrimoniali di determinate condotte. I principi in questione rileverebbero, inoltre, anche rispetto alla portata dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, di cui la sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale avrebbe fornito una interpretazione tassativizzante e «costituzionalmente orientata», consentendone una prevedibilità da parte dei consociati precedentemente non ravvisabile. E dal momento che le condotte lucrogenetiche si collocherebbero in un lasso temporale anteriore alle pronunce della Suprema Corte che hanno operato la «tassativizzazione» della fattispecie, all’epoca delle condotte del proposto, anteriori a tale pronuncia, per i consociati non sarebbe stata ragionevolmente prevedibile la modalità di comportamento cui conformarsi ai fini dell’applicazione della confisca. 7. Con comunicazione via PEC pervenuta il 3 gennaio 2025, gli avv.ti FR CO ed Emanuele LD hanno depositato, nell’interesse di FR SE, una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale del 24 dicembre 2024, ribadendo che le questioni dedotte non configurerebbero dei vizi della motivazione, quanto delle ipotesi di violazione di legge in ordine all’interpretazione offerta dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 relativamente alla nozione di «condotte delittuose lucrogenetiche» (quale, ad esempio, il reato di appropriazione indebita per quanto riguarda il finanziamento della Gis s.a.s. di 700 milioni di lire alla OB s.r.l.), alla correlazione causale tra la commissione di delitti e la produzione di un rilevante reddito illecito, alla correlazione causale e alla coincidenza temporale tra la commissione di tali delitti e l’acquisizione di ciascun bene candidato all’ablazione, nonché tra quest’ultima e il periodo di manifestazione di pericolosità sociale del proposto. Quanto al richiamo al proposto quale «bancarottiere seriale», tale locuzione evocherebbe la fattispecie di cui all’art. 1, lett. a), ritenuta contrastante con i principi di tassatività e prevedibilità dalla Corte costituzionale. Quanto alle truffe nell’ambito della società GI, risalenti agli anni ‘80, per esse sarebbe intervenuta una declaratoria di amnistia secca, senza la possibilità di procedere al necessario accertamento istruttorio in contraddittorio;
mentre con riferimento alle ulteriori ipotesi di truffa aggravata non amnistiabili, SE sarebbe stato assolto con formula ampia, con conseguente elisione di quelle condotte ai fini della pericolosità generica. Quanto 16 alla sentenza emessa nell’affare IR, si ribadisce che trattavasi di sentenza di patteggiamento non utilizzabile nei giudizi di prevenzione e che, in ogni caso, non vi era stato un accertamento dibattimentale sul merito dei fatti. In ultimo, quanto alla vicenda relativa alla C.G.F. s.r.l., vi sarebbe stata una sentenza assolutoria del Tribunale di Verbania in data 16 dicembre 2014. Infine, con riferimento alle censure elevate con il terzo motivo in ordine ai profili di diritto intertemporale, si ribadisce che solo in epoca successiva all’acquisto dei beni confiscati era intervenuta un’interpretazione giurisprudenziale sufficientemente precisa della fattispecie. Peraltro, con la sentenza della CEDU 26/9/2024, Gangemi c. Italia, nel solco della pronuncia De TO, sarebbe stato ritenuto che la fattispecie dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 difetti di chiarezza e prevedibilità, con violazione dell’art. 2, Prot. n. 4 Convenzione EDU. Infine, con la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 sarebbe stato ribadito il necessario ancoraggio ai principi di legalità e proporzionalità anche in materia di misure di prevenzione. 8. In data 3 gennaio 2025 è pervenuta in Cancelleria una nuova memoria, a firma dell’avv. SE LD, anche per conto dell’avv. Gianluca DO, con la quale, nell’interesse della OB s.r.l., i Difensori hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale del 24 dicembre 2024 e, in particolare, alla parte relativa all’estensione del diritto di impugnazione in capo al terzo interessato, oggetto dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite del 7 novembre 2024. Secondo una recente pronuncia delle Suprema Corte, il diritto al contraddittorio del terzo, quale parte processuale, non incontrerebbe limitazioni e sarebbe tutelato dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 117 Cost. Inoltre, l’impugnazione della società non si sarebbe limitata a riproporre doglianze già avanzate in sede di appello, come ritenuto dalla requisitoria, sottolineandosi l’erronea interpretazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 16, 24, 26 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alle nozioni di «sproporzione», «illecita provenienza» e pericolosità generica ai sensi dell’art. 1 come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019; nonché, correlativamente, in relazione alla ricostruzione della capacità economica e dei leciti flussi finanziari, oggetto di specifiche allegazioni della terza interessata. Quanto, infine, ai profili di diritto intertemporale, prevedibilità e tassatività- determinatezza della fattispecie di pericolosità generica ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, solo in epoca successiva all’acquisto dei beni assoggettati a misura ablativa sarebbe intervenuta un’interpretazione giurisprudenziale sufficientemente precisa della suddetta fattispecie, con l’individuazione del c.d. «triplice requisito». Tale prospettazione difensiva sarebbe stata confermata dalla sentenza della CEDU del 26/09/2024, Gangemi c. Italia, secondo cui la fattispecie di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 difetterebbe di chiarezza e 17 prevedibilità, con violazione dell’art. 2 Prot. n. 4, Convenzione EDU. Nel medesimo solco, la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024 avrebbe ribadito il necessario ancoraggio ai principi di legalità e proporzionalità in materia di misure di prevenzione, come riconosciuto dal decreto della Corte di appello di Catania in data 11 luglio 2024, che avrebbe disposto la revocazione ex art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 di un decreto di confisca in relazione a reati commessi in epoca in cui essi non erano tra i presupposti per formulare il giudizio di pericolosità sociale. 9. All’udienza del 10 gennaio 2025 il Collegio, su richiesta della Difesa della OB s.r.l. depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2024, ha disposto un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite all’esito dell’udienza del 27 marzo 2025 (r.g. n. 27791/2024). 10. Con comunicazione pervenuta via PEC il 12 maggio 2025, gli avv.ti SE LD e Gianluca DO hanno depositato, nell’interesse della OB s.r.l., una memoria contenente motivi nuovi, articolati a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio del 27 marzo 2025, dalla cui informazione provvisoria, contrassegnata dal n. 3/2025, si ricaverebbe che al terzo interessato sia consentito dedurre ogni elemento utile rispetto al thema probandum costituito dalla effettiva titolarità dei beni confiscati. Sotto un primo profilo, in relazione al primo e al terzo motivo del ricorso principale e al primo dei motivi aggiunti, si prospetta la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), 16, 24 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011, 13, 25, 41, 42, 117 Cost., 7 Convenzione EDU, 1, Protocollo addizionale CEDU, art. 14, legge n. 55 del 1990 e 11-ter d.l. n. 92 del 2008, in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per erronea applicazione della confisca a beni legittimamente acquisiti dalla terza interessata, nonché per erronea applicazione della categoria di pericolosità generica non sufficientemente tassativizzata all’epoca della commissione delle condotte illecite. Con riferimento alle nozioni di «sproporzione» e «illecita provenienza» il decreto avrebbe disposto la confisca in assenza di condotte lucrogenetiche correlabili alle acquisizioni dei beni intestati alla terza interessata. La Corte territoriale avrebbe equiparato, sul versante probatorio, un’ipotesi di pericolosità generica a una di pericolosità qualificata, con conseguente confiscabilità della res in assenza di correlazione causale e temporale tra le condotte lucrogenetiche e il momento di acquisto di ciascun bene. Inoltre, il decreto impugnato dedurrebbe “l’inquinamento” della provvista economica lecitamente accumulata dalla terza interessata dal mero transito su conti correnti della OB di singoli flussi finanziari, benché fosse stato dimostrato che gli immobili di Arona, via XX Settembre n. 106 e corso Repubblica n. 82, avevano generato utili rilevanti da affitti, utilizzati per il pagamento delle 18 rate del mutuo acceso per l’acquisto della villa in Arona, via Vittorio Veneto n. 15. Infine, si ribadisce che la confisca di beni acquistati dalla società tra il 1991 e il 2008 sarebbe avvenuta nonostante che, secondo la normativa all’epoca vigente, la bancarotta fraudolenta non rientrasse tra gli indicatori di pericolosità sociale generica, in violazione del principio che impone la necessaria «prevedibilità» delle fattispecie di cui agli artt. 1 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011. A questo riguardo si ribadisce che soltanto in forza della pronuncia della Corte costituzionale n. 24/2019 sarebbe stata fornita una interpretazione tassativizzante e «costituzionalmente orientata» dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011, consentendone una effettiva prevedibilità da parte dei consociati. Sotto altro profilo, in relazione al primo e al secondo motivo del ricorso principale e al primo dei motivi aggiunti, la memoria prospetta la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), 7, 10, comma 3, 16, 19, 24, 26 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, 2639 cod. civ., nonché degli artt. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen. con riferimento alle allegazioni difensive relative alla liceità dei flussi finanziari della terza interessata utilizzati per l’acquisto dei beni confiscati, all’assenza di una «disponibilità effettiva» dei beni in capo al proposto e di correlazione temporale tra gli acquisti e la pericolosità sociale generica, con conseguenti riflessi sulla titolarità dei beni confiscati in capo alla terza interessata, effettiva proprietaria di essi. Il decreto mancherebbe di motivazione quanto alle allegazioni difensive concernenti la capacità di investimento e autonomia patrimoniale e reddituale del terzo, la ricostruzione dei leciti flussi economici che costituirono la provvista impiegata per i singoli acquisti e la lecita origine e tracciabilità delle somme in giacenza sui conti correnti societari. Per altro verso, nonostante quanto documentato dalle tre relazioni di consulenza tecnica allegate al ricorso principale, il decreto impugnato si sarebbe limitato a una mera reiterazione delle considerazioni del primo Giudice, senza confrontarsi con i motivi di appello, che escludevano che le risorse utilizzate dalla OB s.r.l. per l’acquisto degli immobili fossero qualificabili quale profitto di reato. I Giudici della prevenzione non avrebbero considerato l’autonomia patrimoniale e reddituale della OB s.r.l., la cui situazione patrimoniale era proporzionata al valore dei beni confiscati, acquistati con risorse provenienti dal finanziamento ad opera della Gis di CQ LA VI e c. s.a.s., la cui provvista derivava dalla vendita di due supermercati alla AD. D’altronde, nelle misure di prevenzione incidenti su beni in complessi aziendali sarebbe necessario un approfondimento sull’entità degli apporti per l’acquisto di beni ovvero la formazione del capitale, dal momento che solo in caso di assoluta o prevalente natura illecita delle risorse impiegate potrebbe essere disposta la confisca integrale di un complesso aziendale, dovendosi altrimenti distinguere gli 19 apporti leciti da quelli illeciti e sottoporre ad ablazione solo quelle parti o quote di valore e di patrimonio riferibili ai secondi. Anche nel caso di specie, peraltro, una volta dimostrata la provenienza lecita degli importi, la decisione impugnata non potrebbe sottoporre ad ablazione i beni dell’impresa riferibili a tali apporti, svincolati da un’attività delittuosa del proposto. Per altro verso, l’erronea interpretazione degli artt. 2639 cod. civ. e 1, lett. b), 4, 16, 19, 24 e 26, d.lgs. n. 159 del 2011 e delle nozioni di «amministratore di fatto» e di «fittizia intestazione» avrebbe determinato l’erronea negazione della titolarità effettiva in capo alla terza interessata dei beni sottoposti a confisca. In tale prospettiva, neppure l’esistenza di un rapporto tra proposto, coniuge e figli consentirebbe un automatismo nella ricostruzione della titolarità dei beni al di fuori dell’ambito delle presunzioni relative di cui all’art. 26, d.lgs. 159 del 2011. 11. In data 12 maggio 2024 è pervenuta in Cancelleria una nuova requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata ribadita la richiesta del rigetto dei ricorsi. 12. Con PEC pervenuta il 26 maggio 2025, gli avv.ti LD e DO hanno depositato, nell’interesse della OB s.r.l., una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale. Dopo avere evidenziato che le Sezioni unite, secondo quanto evincibile dall’informazione provvisoria n. 3/2025, avrebbero affermato l’ampiezza del diritto di difesa in capo al terzo interessato, cui sarebbe consentito dedurre ogni elemento utile ai fini del thema probandum, si ribadisce l’erroneità dell’interpretazione offerta degli artt. 1, comma 1, lett. b), 16, 24, 26 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011 quanto alle nozioni di «sproporzione», di «illecita provenienza» e di pericolosità generica ai sensi del citato art. 1; nonché, correlativamente, quanto alla ricostruzione della capacità economica e dei leciti flussi finanziari, oggetto di specifiche allegazioni della terza interessata. La memoria del Procuratore generale prospetterebbe apoditticamente l’illiceità di ogni incremento patrimoniale della società, omettendo di confrontarsi con le allegazioni con cui sarebbe stata dimostrata la liceità della provvista utilizzata per la costituzione e dotazione patrimoniale della OB, nonché l’esistenza di risorse proporzionate ed estranee alla figura del proposto mediante le quali essa avrebbe effettuato gli acquisti immobiliari. Quanto ai profili di diritto intertemporale, prevedibilità e tassatività-determinatezza della fattispecie di pericolosità generica ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, vengono ribadite le considerazioni già articolate con la memoria di replica alla prima requisitoria del Procuratore generale, cui deve pertanto rinviarsi. 20 13. In data 26 maggio 2025 gli avv.ti LD e CO hanno depositato, nell’interesse di FR SE, una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, il cui contenuto è sostanzialmente sovrapponibile a quello della prima memoria di replica, pervenuta il 3 gennaio 2025, alla cui sintesi, pertanto, deve rinviarsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da FR SE è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Il ricorso proposto dalla OB s.r.l. è, invece, parzialmente fondato, sicché esso deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Va premesso che la sovrapposizione di alcune delle censure che sono state poste con i due ricorsi, o comunque la stretta connessione tra esse, ne suggerisce la trattazione congiunta, sicché appare opportuno, per ragioni espositive, il raggruppamento dei vari temi dedotti per macroaree, al cui interno saranno affrontate le varie sotto-articolazioni delle problematiche di natura giuridica che sono state prospettate dalle parti. E ciò al netto della questione relativa all’ampiezza della legittimazione a ricorrere per cassazione della terza interessata, che verrà trattata, infra, al § 5.2. 2.1. Sempre in premessa giova ricordare che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale nozione va, nondimeno, ricompresa sia l’ipotesi in cui la motivazione del provvedimento sia inesistente, ricorrente nei casi di assenza totale della motivazione, cui consegue la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e dell’art. 10, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui la decisione è assunta «con decreto motivato»; sia l’ipotesi della motivazione apparente, che invece sussiste quando essa sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi, ovvero, ancora, quando essa ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01). Tale limitazione, prevista anche per le misure reali a seguito del richiamo dell’art. 10, comma 3 da parte dell’art. 27, comma 2, esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano nella prospettazione di illogicità, in una diversa interpretazione degli elementi probatori ovvero in una contraddittorietà del percorso giustificativo, ancorché, dal punto di vista formale, 21 denuncino il vizio di violazione di legge. In ogni caso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità devono considerarsi implicitamente disattese le censure incompatibili con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, del provvedimento medesimo, ovvero quando esse risultino assorbite dall’esame di altro motivo, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (così Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 – 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; si veda anche Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 – 01). A ciò devono, poi, aggiungersi le regole proprie del giudizio di legittimità, il cui perimetro è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e logica del provvedimento impugnato, senza che la Corte di cassazione possa sostituire al contenuto di esso la propria alternativa decisione quanto alla valutazione degli elementi probatori, di tal che detta verifica deve necessariamente arrestarsi alla corrispondenza degli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge per l’applicazione della misura di prevenzione. 2.2. Ancora preliminarmente, giova evidenziare che i Giudici della prevenzione hanno ritenuto di configurare a carico del proposto un giudizio di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo egli utilizzato, fin dagli anni 1980, una serie di società a lui riferibili che venivano costituite al fine di compiere illeciti in danno dei creditori e dell’AR, operando sul mercato in condizioni indebitamente favorevoli e, parallelamente, venendo svuotate dell’attivo attraverso operazioni distrattive e di dissipazione (tra cui l’accollo di spese personali del proposto e del figlio Francesco) e, quindi, lasciate fallire per ricominciare le medesime attività con altre società non ancora gravate da un numero di illeciti tale da sollecitare l’attenzione degli organi di controllo. Nel dettaglio, il decreto impugnato ha fondato il giudizio di pericolosità generica su una pluralità di fatti oggetto di numerosi procedimenti penali. Alcuni di essi si sono conclusi con sentenze definitive di condanna, ovvero: a) la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Milano il 12 aprile 1994 relativa a fatti di bancarotta patrimoniale della società IR GI s.r.l., consistenti nell’avere SE distratto, quale amministratore unico, tra il settembre e il 21 novembre 1983, ricavi pari a 171.206.421 di lire e merce del valore di 63.524.403 di lire;
nonché, quale amministratore di fatto, un autocarro, una partita di pollame del valore di 32.384.000 di lire e materiale edile del valore di 1.519.996 di lire;
b) la sentenza del Tribunale di Monza del 23 febbraio 2005 per la bancarotta fraudolenta patrimoniale della C.V.L s.r.l., per avere distratto, nel 1993, forniture del valore di circa 900 milioni di lire. Altri, invece, hanno portato a una pronuncia di condanna non ancora definitiva, ovvero: A) la sentenza di primo grado del 22 Tribunale di MP del 9 dicembre 2019, per la bancarotta fraudolenta della Mercatone di Ventimiglia s.r.l., attiva dal 13 aprile 2005, in relazione alla quale SE aveva distratto beni del valore complessivo di 1.821.132,69 euro;
b) la sentenza del Tribunale di Milano del 16 febbraio 2021, per cui pende giudizio di appello in sede di rinvio in relazione alle ipotesi di bancarotta preferenziale e alla dismissione a prezzo vile di beni della società, di condanna per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale della M.D.V. 2010 s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 19 luglio 2018, rinvenuta dal curatore fallimentare senza attivo e con un passivo di circa 4 milioni di euro, costituito in parte da debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi previdenziali e delle imposte, rispetto alla quale SE aveva commesso fatti distrattivi nel 2010 e 2011. Altri procedimenti si sono conclusi con sentenze di non doversi procedere per amnistia ai sensi del d.P.R. n. 744 del 1981, pronunciate, rispettivamente, in data 18 ottobre 1982 dal Giudice istruttore del Tribunale di Varese, in ordine a 102 reati di truffa ad opera di SE, per un profitto di ammontare pari a 389.207,495 lire e il 12 aprile 1994 dal Tribunale di Milano per truffa ai danni della EM s.r.l. Altri procedimenti, ancora, sono stati definiti con pronunce di assoluzione e, tuttavia, in relazione ad essi sono stati valorizzati, ai fini del giudizio di pericolosità, fatti non oggetto di contestazione: è il caso della sentenza del Tribunale di Verbania in data 16 dicembre 2014, che si è conclusa con l’assoluzione per non avere commesso il fatto in relazione agli omessi versamenti tributari concernenti le dichiarazioni IVA e IRES nel 2008 della C.G.F. s.r.l., costituita dal proposto il 22 gennaio 1997, al 50% con FR GA: sentenza che, pur non avendo ad oggetto la responsabilità, mai ipotizzata, di SE per la bancarotta fraudolenta della società, di cui è stato ritenuto responsabile solamente l’ultimo dei soci e amministratori, ha fatto emergere la corresponsabilità del proposto per tali fatti, tenuto conto della riconducibilità a costui della OB s.r.l., la quale era stata coinvolta nelle operazioni di depauperamento del patrimonio della C.G.F. s.r.l. con conseguente bancarotta, erroneamente non contestata, ma riconducibile allo schema delittuoso seguito, in quegli stessi anni, per la cessione alla Mercatone di Ventimiglia s.r.l., che sia il Tribunale di MP che quello di Milano hanno ritenuto di natura fraudolenta. In altri casi, infine, sono state valorizzate condotte illecite, asseritamente integranti reati mai formalmente contestati ad alcuno, come nel caso di quelle emerse in relazione ai finanziamenti erogati dalla Gis s.a.s. e dalla D.N.I. s.r.l., configuranti il reato di appropriazione indebita nonché quello di cui all’art. 2626 cod. civ., qualora si ritenga che le disposizioni patrimoniali dissimulassero la restituzione di conferimenti ai soci ovvero di ricettazione. A partire da tali reati i provvedimenti di merito hanno ritenuto che SE abbia conseguito delle risorse finanziarie illecite nell’ordine di vari milioni di euro, utilizzate per l’acquisto dei beni sottoposti a confisca, tenuto conto dello sbilancio 23 tra i redditi dichiarati e le entrate/uscite connesse all’attività economico-finanziaria e ai bisogni familiari, sbilancio calcolato: nel periodo 1985-1995, caratterizzato dalle due bancarotte per cui SE è stato condannato, in 719.519,21 euro e nel periodo 1996-2018, in cui cadono altri fatti di bancarotte, in 1.101.607,96 euro. Tale sbilancio è stato ritenuto complessivamente congruo rispetto all’ammontare dei profitti illeciti tratti dalle bancarotte e dai plurimi illeciti tributari commessi durante le gestioni imprenditoriali riferibili al proposto, tanto da far ritenere che gli immobili confiscati fossero stati acquistati con risorse finanziarie frutto diretto o indiretto di attività illecite o che ne costituissero il reimpiego, essendo la OB s.r.l. l’immobiliare che SE aveva costituito insieme alla moglie convivente, IA IZ CQ, in data 8 ottobre 1991, dopo la bancarotta ai danni della società IR GI s.r.l. e durante il periodo in cui erano stati commessi i fatti di bancarotta in danno della C.V.L. s.r.l. La OB era, quindi, diventata la «cassaforte di famiglia», attraverso l’intestazione di case e di terreni di cui essa acquisiva la disponibilità grazie ai proventi dei delitti commessi dal proposto, avendo essa operato, sin dalla costituzione, grazie alla percezione di «finanziamenti soci» di entità incompatibile con i redditi leciti familiari, essendo i primi pari, nel 1991-1992, a 356.051,19 euro a fronte di redditi familiari che, nel periodo 1985-1992, presentavano disponibilità nette complessive pari a 70.818,58 euro, in parte peraltro assorbite dalle esigenze di vita della famiglia nel periodo di riferimento, durante il quale il nucleo era cresciuto di numero e nelle necessità di spesa, tanto da doversi ricondurre le predette disponibilità finanziarie alle condotte di bancarotta fraudolenta ai danni della C.V.L. s.r.l. e della IR GI s.r.l., commesse nel periodo in questione e in quello immediatamente precedente. Gli accrediti di «finanziamenti soci» di entità fortemente sproporzionata rispetto alle disponibilità finanziarie lecite del proposto e della moglie, IA IZ CQ, risultavano per di più proseguiti, in maniera costante e in parallelo con le condotte delittuose ulteriormente riferibili al proposto. Infatti, tra il 1991 e il 1997, SE e la moglie avevano finanziato la OB s.r.l. per importi complessivi superiori al miliardo di lire, a fronte di redditi dichiarati, in tale arco temporale, inferiori a 136 milioni di lire ed essendo stati gli accolli di mutui ipotecari e la sottoscrizione di cambiali restituiti facendo ricorso a somme di origine delittuosa provenienti da SE, a conferma dell’inquinamento radicale delle attività economiche svolte dall’immobiliare. Tanto più che i ricavi dell’immobiliare erano frutto delle locazioni attive e delle plusvalenze collegate alle cessioni e discendevano da rapporti con altre società amministrate dal proposto (come nel caso di C.G.F. s.r.l., di C.V.L. s.r.l., di Seamar s.r.l., di Distribuzione Nord Italia s.r.l. e di Supermercati Mio s.r.l.), il cui attivo era stato svuotato da condotte di bancarotta di cui SE risultava responsabile o che erano state gestite senza assolvere gli obblighi tributari. 24 3. Il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico di FR SE. Secondo la Difesa di SE, il giudizio di pericolosità generica formulato a carico del proposto sarebbe stato compiuto in violazione dei criteri stabiliti dalla legge ed elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento delle abituali attività delittuose produttive di redditi illeciti che costituiscano fonte di sostentamento e che siano stati utilizzati dal proposto per l’acquisto dei beni confiscandi (primo e secondo motivo del suo ricorso). 3.1. Con riferimento, in particolare, alla verifica della abituale commissione di attività di natura delittuosa da parte di FR SE, sono state articolate, innanzitutto, una serie di censure in relazione al rispetto delle regole che sovrintendono all’accertamento da parte del giudice della prevenzione. Infatti, quanto ai delitti oggetto delle sentenze definitive che avrebbero assolto il proposto in relazione alle 3 truffe della società GI commesse in danno di ZI, TO e AR (sentenza della Corte di appello di Milano), alla vicenda di NT IA (sentenza del Tribunale di Como), ai reati tributari relativi alla C.G.F. s.r.l. e alla Mercatone di Ventimiglia, il ricorso evidenzia come l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedirebbe di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Del pari, quanto alle sentenze di amnistia c.d. secca relative alle truffe commesse nell’ambito della GI e della EM (dichiarate, rispettivamente, dal Giudice istruttore del Tribunale di Varese il 18 ottobre 1982 e dal Tribunale di Milano il 12 aprile 1994), la difesa lamenta che esse siano state emesse prima del rinvio a giudizio e, dunque, in assenza di accertamento dei fatti contestati;
tanto più che, secondo l’art. 8, d.lgs. n. 231 del 2001, ove il reato presupposto dell’ente si sia estinto per amnistia, non è possibile procedere per la responsabilità amministrativa nei confronti della persona giuridica. Inoltre, dal momento che, per alcune delle truffe commesse nell’ambito della società GI si era proceduto con il contraddittorio e SE era stato assolto con formula ampia, non potrebbe escludersi che, ove si fosse proceduto a giudizio anche per le altre contestazioni di truffa oggetto di amnistia, si sarebbe pervenuti ad analoghe sentenze assolutorie. Per quanto, poi, riguarda i fatti di cui alla bancarotta fraudolenta della società IR, oggetto di una sentenza di patteggiamento, essa sarebbe priva di rilevanza nel giudizio di prevenzione ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., a mente del quale la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, amministrativi, tributari e contabili, dovendo riconoscersi una sostanziale omogeneità tra procedimento di prevenzione o procedimento applicativo delle misure di sicurezza diverse da quella obbligatoria di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen. Inoltre, la modifica del comma 1-bis 25 dell’art. 445 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 avrebbe comportato che alla sentenza di patteggiamento non sia più attribuita natura di vera e propria sentenza di condanna, venendo ad essa solo «equiparata», sicché la sentenza di applicazione non avrebbe operato una ricognizione nel merito dei fatti contestati secondo i principi tipici di formazione della prova nel processo penale e le condotte di bancarotta fraudolenta contestate a SE nel procedimento IR non potrebbero qualificarsi quali «elementi di fatto» comprovanti la pericolosità del proposto. Tanto più che la pena applicata dalla sentenza di patteggiamento sarebbe stata condonata ai sensi del d.P.R. n. 394 del 1990 e che l’indulto preclude l’applicazione della misura di sicurezza, cui la misura di prevenzione sarebbe assimilabile. Sotto altro profilo, la Difesa sottolinea la struttura inquisitoria del vecchio codice di procedura penale per inferirne la strutturale inadeguatezza dell’accertamento compiuto in relazione alle truffe compiute nell’ambito delle società GI ed EM e alla bancarotta fraudolenta della società IR. Il ricorso ulteriormente opina, quanto al finanziamento della Gis s.a.s., effettuato nel 1991, che l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, secondo cui esso riguarderebbe il provento di un’attività di appropriazione indebita ovvero di reimpiego di proventi derivanti dalle truffe operate nell’ambito della società GI e dalle distrazioni della bancarotta della società IR, non avrebbe avuto una «base cognitiva processualmente certa», in assenza di una sentenza di condanna e di una indagine penale o tributaria rispetto alle suddette ipotesi delittuose;
e che non sussisterebbero i requisiti per l’integrazione di un’appropriazione indebita, essendo stato il finanziamento regolarmente deliberato in accordo con il socio accomandatario LA CQ a favore del socio accomandante FR SE, con la previsione di restituzione in caso di richiesta della società e la conseguente insussistenza di una interversio possessionis. Diversamente opinando, secondo la Difesa qualunque finanziamento al socio configurerebbe un’appropriazione indebita, fintanto che esso non venga restituito. Né il finanziamento dalla Gis s.a.s. potrebbe ritenersi derivante da reimpieghi di proventi derivanti dalle truffe commesse nell’ambito della società GI e dalla bancarotta della IR, atteso che le prime si collocherebbero quasi un decennio prima del finanziamento effettuato dalla Gis e riguarderebbero reati per cui sarebbe intervenuta assoluzione ovvero declaratoria di estinzione per amnistia senza un accertamento nel merito della derivazione di un profitto in capo al proposto;
mentre le seconde sarebbero rimaste allo stadio di mere ipotesi investigative in ragione della inidoneità della sentenza di patteggiamento a realizzare un accertamento dell’effettiva esistenza delle distrazioni e circa la generazione di liquidità in capo al proposto che possa essere confluita nella Gis a distanza di vari anni, tenuto conto del carattere irrisorio delle distrazioni. Infine, 26 si opina l’irrilevanza penale della mancata indicazione dei finanziamenti nella dichiarazione dei redditi del proposto nell’anno di competenza. Quanto, poi, alla configurabilità dei reati previsti dagli artt. 216 e 223 legge fall. rispetto alle già richiamate «distrazioni» commesse nell’ambito delle società D.N.I., C.G.F. s.r.l. e IMA s.r.l., il ricorso osserva, quanto al «finanziamento soci» che la D.N.I. aveva effettuato, nel 2008, nei confronti di SE e che egli aveva utilizzato per finanziare, quale socio di minoranza della OB s.r.l., parte degli acquisti di quest’ultima, che tale finanziamento avesse trovato la propria origine lecita nella plusvalenza che la D.N.I. aveva ricavato dalla cessione alla Dimar di due punti vendita che, in precedenza, la stessa D.N.I. aveva acquistato dalle società I.F.C. s.r.l. e Co.Bio s.r.l.; plusvalenza che, secondo la Corte di appello sarebbe derivata da condotte distrattive in danno di quelle società, di cui però non vi sarebbe alcuna prova, tenuto conto che SE era ad esse estraneo, che egli non fu mai indagato per bancarotta fraudolenta rispetto a tali società, che la D.N.I. non era mai fallita né era stata oggetto di procedure concorsuali, sicché non poteva parlarsi di condotte distrattive e che, in ogni caso, il finanziamento a SE era stato regolarmente deliberato dall’assemblea dei soci di una società in bonis. Analogamente, quanto alle «distrazioni» ai danni della C.G.F. s.r.l., costituite quantomeno dalla cessione del punto vendita di Sanremo alla OB s.r.l. nel maggio 2007, quando C.G.F. s.r.l. era già in stato di dissesto, il decreto avrebbe erroneamente interpretato la nozione di «elementi di fatto» nel ritenere il proposto quale amministratore di fatto di tale società benché egli non fosse mai stato sottoposto a procedimento per bancarotta, né il curatore o il giudice delegato avessero rilevato alcunché sul suo operato e non risultando alcun atto di depauperamento di tale società ascrivibile a SE. Tanto è vero che il Tribunale di Verbania, con la sentenza n. 614 del 16 dicembre 2014, irrevocabile in data 8 febbraio 2015, nell’assolvere il proposto «per non avere commesso il fatto» dal reato di infedele dichiarazione ex art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per l’annualità 2007, avrebbe riconosciuto che nel fallimento C.G.F. s.r.l. non erano emerse irregolarità in capo agli amministratori o indebiti prelievi soci dai conti, tali da rendere obbligatoria un’indagine penale;
ciò che precluderebbe una rivalutazione di quei fatti storici quali indici di pericolosità generica. Dunque, l’erronea indicazione del proposto quale «amministratore di fatto» della C.G.F. s.r.l. configurerebbe una violazione dell’art. 2639 cod. civ., il quale richiede l’esercizio in modo «continuativo e significativo dei poteri tipici» inerenti alla qualifica o alla funzione, non essendo a tal fine sufficiente il dato della delega di SE, al tempo in cui era socio di C.G.F. s.r.l., ad operare su un unico conto corrente della società, delega peraltro mai esercitata. Secondo la Difesa, inoltre, la OV, escussa a dibattimento all’udienza del 20 novembre 2014, avrebbe confermato la propria carica e ruolo in C.G.F. s.r.l. sicché sarebbe stato affermato un fatto incompatibile 27 con quanto accertato dalla Corte di appello, in violazione del divieto di bis in idem per essersi proceduto a una rivalutazione di fatti coperti da provvedimenti favorevoli al proposto emessi in sede penale. Sotto altro profilo, la Difesa opina che non potrebbero essere utilizzati, a tal fine i debiti che la società avrebbe maturato verso l’AR, considerato che il mero status di evasore fiscale non è sufficiente a fondare la misura di prevenzione patrimoniale e che la Commissione tributaria di Milano, con pronuncia del 9 luglio 2013, accogliendo il ricorso di SE, avrebbe escluso, nel periodo in cui era socio, che egli «abbia deciso ovvero autorizzato operazioni dannose per la società ed inoltre abbia percepito concretamente una qualsiasi quota di utili societari». Quanto, ancora, alla vicenda della IMA s.r.l., in relazione alla quale la Corte di appello avrebbe ravvisato delle distrazioni in danno della società commesse da SE quale amministratore di fatto, anche in tal caso egli non sarebbe mai stato interessato da procedimenti per bancarotta fraudolenta in danno della società, né il curatore fallimentare o il Giudice delegato, né la Procura della Repubblica avrebbero mai ravvisato ipotesi di reati fallimentari rispetto alla società; né sarebbe mai stato oggetto di accertamento, né in sede fallimentare né penale, il ruolo di amministratore di fatto di SE. Invero, come evidenziato per la C.G.F. s.r.l., nella vicenda della IMA non risulterebbe ravvisabile, nei suoi confronti, nessuno degli elementi sintomatici previsti dall’art. 2639 cod. civ. Peraltro, il decreto vorrebbe qualificare quale «distrazione» in danno della IMA s.r.l. la cessione del contratto di leasing da tale società alla OB s.r.l. Invero, al di là della circostanza per cui non sarebbe mai stato neppure ipotizzato che tale operazione da parte della IMA fosse stata ideata o gestita da SE, la cessione, sollevando la stessa IMA dal debito dei canoni scaduti con accollo di quelli successivi da parte della OB s.r.l., avrebbe rappresentato un vantaggio e non un danno per la società cedente, sicché non potrebbe configurarsi alcuna «distrazione». 3.1.1. Sotto altro aspetto il ricorso lamenta la mancata dimostrazione del carattere lucrogenetico delle attività delittuose e del fatto che il proposto avesse vissuto, anche in parte, con i proventi di esse (oltre che del fatto che tali proventi fossero confluiti negli acquisti dei beni candidati all’ablazione). 3.2. Le censure difensive testé riassunte sono complessivamente infondate. Va premesso che la fattispecie prevista dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 ricorre in relazione a «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose». La giurisprudenza di legittimità ritiene, sulla scia della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale, che la verifica di tale fattispecie di pericolosità cd. generica debba passare attraverso l’accertamento di specifici elementi di fatto dai 28 quali desumere che si sia al cospetto di delitti commessi abitualmente dal soggetto, che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui e che costituiscano - o abbiano costituito in una data epoca - l’unico reddito o una componente significativa del reddito del soggetto (ex plurimis Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827 - 01; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737 - 01; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, Immobiliare Peonia s.r.l., Rv. 275888 - 01). Nel declinare tali requisiti di fattispecie la giurisprudenza ha precisato che essendo necessaria la commissione di delitti, non è sufficiente la realizzazione di un qualsiasi illecito (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976 - 01; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240 - 01), dovendo quindi escludersi, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a consentire l’applicazione della misura (Sez. 5, n. 6067 del 6/12/2016, dep. 2017, Malara, 269026 - 01; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D’Alessandro, Rv. 272267 - 01); e, inoltre, che la nozione «abitualità» postula una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione), in modo che si possa «attribuire al proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, in motivazione), tanto da connotarne «in modo significativo lo stile di vita» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, in motivazione). Quanto, inoltre, al riferimento ai «proventi» delle attività delittuose, esso è stato interpretato nel senso di richiedere che dalla realizzazione di tali attività sia scaturita un’effettiva produzione di profitti illeciti (così Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione). Quanto, poi, alle modalità dell’accertamento, la circostanza che la disposizione in esame faccia riferimento agli «elementi di fatto» su cui l’applicazione della misura deve basarsi e non già agli indizi richiesti ai fini dell’individuazione delle categorie di pericolosità qualificata previste dall’art. 4, d.lgs. n. 159 del 2011, ha indotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere necessario, alla luce del principio del «giusto processo» enunciato dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU, un effettivo accertamento del fatto, realizzato in sede penale o attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., in motivazione;
Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, in motivazione;
in termini v. anche Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D’Alessandro, in motivazione). In altri termini, ai fini del giudizio di pericolosità generica occorrerà un pregresso accertamento in sede penale, costituito da una sentenza di condanna o anche da una sentenza di proscioglimento (per prescrizione, amnistia o indulto) che però contenga, in motivazione, un 29 accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte del proposto (così Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496 - 01; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D’Alessandro, Rv. 272266 - 01; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 - 01). Nella medesima prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il giudizio di pericolosità generica nei confronti del proposto possa essere formulato sulla base di una sentenza definitiva di patteggiamento (arg. ex Sez. 6, n. 34670 del 26/10/2020, Blandino, Rv. 279955 - 01), atteso che tra gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell’estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali;
e che, pertanto, è legittimo addurre, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale, elementi risultanti dal giudizio penale di cognizione conclusosi con sentenza di patteggiamento, posto che essa, quantunque non sia una decisione che accerta la responsabilità, non è, tuttavia, una conclusione assolutoria per l’imputato, di tal che il giudice della prevenzione, che legittimamente può ritenere la pericolosità sociale anche sulla base di elementi acquisiti in un giudizio conclusosi con sentenza di assoluzione, a maggior ragione può trarre spunti da quanto emerge nel rito speciale, per trasfonderli nel giudizio di pericolosità sociale (così Sez. 5, n. 3181 del 14/11/2018, dep. 2019, Raffaelli, non massimata;
Sez. 6, n. 37472 del 20/06/2017, La Terra, Rv. 271370 - 01; Sez. 1, n. 1063 del 17/12/2008, dep. 2009, Ciminello, Rv. 243929 - 01; Sez. 2, n. 13243 del 18/01/2007, De EN Rv. 236385 - 01; Sez. 1, n. 2142 del 16/04/1998, Castellano, Rv. 211032 - 01). Viceversa, l’esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato delitto impedisce che esso possa essere assunto a fondamento della misura (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 01; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908 - 01; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496 - 01), posto che, mancando uno dei presupposti su cui si fonda la fattispecie (così Sez. 1, n. 43826 del 3/10/2018, R., in motivazione), l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale (così Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, in motivazione); tanto più che l’art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 prevede, tra le cause sopravvenute di revocazione della confisca di prevenzione, la pronuncia di sentenze che accertino fatti che escludono in modo assoluto l’esistenza dei presupposti per la confisca. Infatti, pur riconoscendosi l’autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione, il principio di non contraddizione dell’ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU fa sì che l’inesistenza di un determinato fatto, accertata con provvedimento irrevocabile, impedisca di assumerlo come elemento 30 di fatto rilevante ai fini del giudizio di pericolosità (Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312 - 01). Diversa da tale ipotesi, in cui è la stessa esistenza del fatto ad essere stata esclusa, è quella in cui il proscioglimento consegua alla insussistenza del delitto, di cui non ricorrano tutti i requisiti di fattispecie: in tal caso, infatti, un indirizzo giurisprudenziale che si va consolidando ritiene che il principio di autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione faccia sì che la pericolosità generica del proposto possa essere affermata anche in presenza di una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che risultino delineati, con sufficiente chiarezza, quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488 - 01; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 - 01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop, Rv. 277225 - 05; Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, Grillo Brancati, Rv. 276917 - 01). Inoltre, dall’autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito deriva che la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall’art. 192, cod. proc. pen., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti (così Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049 - 01; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 04; Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Buggea, Rv. 273036 - 01; Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265862 - 01; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819 - 01; Sez. 1, n. 20160 del 29/04/2011, Bagala’, Rv. 250278 - 01; Sez. 1, n. 8914 del 20/11/2000, dep. 2001, Pugliarelli, Rv. 218359 - 01; Sez. 5, n. 3203 del 05/06/2000, Gioè, Rv. 216693 - 01; Sez. 1, n. 5786 del 21/10/1999, dep. 2000, Castelluccia, Rv. 215117 - 01; Sez. 1, n. 5522 del 3/11/1995, dep. 1996, Repaci, Rv. 203027 – 01). 3.4. Alla luce dell’esposizione che precede deve, dunque, ritenersi infondata la tesi difensiva secondo cui i fatti oggetto delle sentenze prima richiamate (v. supra § 3.1. del «considerato in diritto») non avrebbero potuto essere posti a fondamento del giudizio di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e la provvista proveniente dal finanziamento dalla Gis s.a.s. non potrebbe dirsi acquisita in costanza di pericolosità sociale di SE. Invero, quanto ai delitti oggetto delle sentenze definitive che avrebbero assolto il proposto in relazione alle 3 truffe commesse nell’ambito della società GI in danno di ZI, TO e AR (sentenza della Corte di appello di Milano), alla vicenda di NT IA (sentenza del Tribunale di Como in data 17 ottobre 1984), ai reati tributari relativi alla C.G.F. s.r.l. e alla Mercatone di Ventimiglia (sentenza del Tribunale di Verbania in data 16 dicembre 2014), va osservato che 31 è senz’altro vero, come sostiene la Difesa, che l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale. E, tuttavia, mentre con riferimento alle 3 truffe e alla vicenda di NT IA il ricorso è del tutto generico nell’indicare in che modo esse avrebbero contribuito al giudizio di pericolosità sociale del proposto, per quanto invece riguarda i fatti oggetto della pronuncia del Tribunale di Verbania va rilevato che se, con tale sentenza, SE era stato assolto in relazione agli omessi versamenti tributari relativi alle dichiarazioni IVA e IRES nel 2008 della C.G.F. s.r.l., nondimeno essa ha offerto una serie di elementi di fatto indicativi di una sua responsabilità per le condotte distrattive ivi descritte, realizzate attraverso ripetute operazioni di depauperamento del patrimonio della C.G.F. s.r.l. a vantaggio della OB s.r.l. di cui SE era l’amministratore di fatto. E su tali basi, muovendo da una autonoma valutazione del materiale istruttorio disponibile, i Giudici della prevenzione sono approdati alla soluzione ricordata, evidenziando, peraltro, come il Tribunale di Verbania, nel giungere alla pronuncia assolutoria, disponesse di un quadro probatorio incompleto, ben differente da quello emerso nel procedimento di prevenzione, grazie alla possibilità di acquisire una visione di insieme delle attività criminali di SE ricavabili da una pluralità di procedimenti. Del pari, quanto alle sentenze di amnistia c.d. secca relative alle truffe commesse nell’ambito della GI e ai danni della EM (dichiarate, rispettivamente, dal Giudice istruttore del Tribunale di Varese il 18 ottobre 1982 e dal Tribunale di Milano il 12 aprile 1994), non può condividersi la tesi difensiva secondo cui esse sarebbero state emesse prima del rinvio a giudizio e, dunque, in assenza di accertamento dei fatti contestati, sicché esse sarebbero idonee a estinguere, ai sensi degli artt. 151 e 210 cod. pen., le misure di sicurezza, anche tenuto conto che, secondo l’art. 8, d.lgs. n. 231 del 2001, ove il reato presupposto dell’ente si sia estinto per amnistia, non è possibile procedere per la responsabilità amministrativa nei confronti della persona giuridica. In realtà, dalla piana lettura dei due provvedimenti di merito è dato evincere che il procedimento non era stato definito con un decreto di archiviazione, bensì con una sentenza che, in conformità dell’art. 152 del cod. proc. pen. del 1930, aveva dato puntualmente conto degli elementi ostativi ad una pronuncia di proscioglimento nel merito. Del tutto congetturale, per converso, è l’affermazione secondo cui dal momento che, per alcune delle truffe maturate nell’ambito della società GI, si era proceduto con il contraddittorio e SE era stato assolto con formula ampia, non potrebbe escludersi che, ove si fosse proceduto a giudizio anche per le altre contestazioni di truffa oggetto di amnistia, si sarebbe pervenuti ad analoghe sentenze assolutorie. 32 Per quanto, poi, riguarda i fatti di cui alla bancarotta fraudolenta della società IR, oggetto di una sentenza di patteggiamento, infondata è la tesi difensiva secondo cui essa sarebbe priva di rilevanza nel giudizio di prevenzione ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., a mente del quale la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, amministrativi, tributari e contabili. Come precisato dal decreto impugnato, tale disposizione processuale non ricomprende espressamente anche i giudizi di prevenzione;
e l’argomento difensivo che richiama una sostanziale omogeneità tra procedimento di prevenzione o procedimento applicativo delle misure di sicurezza diverse da quella obbligatoria di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen. finisce per prospettare una non consentita applicazione analogica della norma in parola. Il ricorso all’analogia, infatti, presuppone l’esistenza di una lacuna normativa, ovvero la mancanza di assetto regolativo di un determinato fenomeno che non consegua a una volontaria scelta del legislatore. Nessuno specifico argomento può, nondimeno, prospettarsi (e né il ricorso lo deduce) per affermare che, nella specie, ricorra una lacuna e non già, appunto, una consapevole scelta del legislatore (ubi lex voluit dixit). E del resto, il legislatore è più volte intervenuto, nel tempo, a disciplinare tale rito speciale e, dunque, ben avrebbe potuto integrare le norme in materia, ricomprendendo espressamente il giudizio di prevenzione tra quelli per i quali la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova. Né appare fondata la qualificazione del giudizio di prevenzione come «procedimento amministrativo», che peraltro il ricorso afferma ma senza offrire un’adeguata argomentazione a sostegno;
e che, in ogni caso, è smentita dalla natura pacificamente giurisdizionale, ancorché «non penale», della relativa procedura. Quanto, poi, alla tesi secondo cui la modifica del comma 1-bis dell’art. 445 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 avrebbe comportato che alla sentenza di patteggiamento non sia più attribuita natura di vera e propria sentenza di condanna, venendo ad essa soltanto «equiparata», giova rilevare che l’argomentazione dedotta è, in ogni caso, irrilevante. In disparte il fatto che la suddetta equiparazione consente ragionevolmente di ritenere che, fuori dai casi espressamente previsti, tra i quali non rientra il procedimento di prevenzione, anche la sentenza di applicazione della pena possa ritenersi idonea a cristallizzare il medesimo accertamento fattuale della sentenza di condanna tout court, appare in ogni caso tranciante la considerazione che ciò che rileva, ai fini del giudizio di prevenzione, non è tanto che il fatto delittuoso sia stato positivamente accertato dalla sentenza emessa nel giudizio di cognizione, quanto che il fatto medesimo non sia stato da essa escluso, posto che soltanto in tal caso al giudice della prevenzione sarebbe precluso esperire quell’autonoma valutazione che costituisce la cifra caratteristica del peculiare giudizio sulla pericolosità di cui si discute. E del 33 resto ciò risulta difficilmente contestabile una volta ammesso che gli elementi da valorizzare, ai fini del giudizio di prevenzione, non debbono essere tratti necessariamente da sentenze definitive di condanna, potendo essere utilizzati anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (tra tante, Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, 21/07/2017, Rv. 271372 - 01). Questo è, del resto, il senso dell’affermazione, pienamente condivisibile, contenuta nel decreto, secondo cui ciò che rileva nel procedimento di prevenzione non è «l’esito del processo penale, ma sono gli elementi di fatto acquisiti nel processo o nel corso delle indagini», i quali vengono autonomamente valutati da parte del giudice della prevenzione in quanto non esclusi dalla irrevocabile sentenza emessa nel giudizio di cognizione. In tale prospettiva, l’affermazione difensiva secondo cui la sentenza di applicazione non avrebbe operato una ricognizione nel merito dei fatti contestati secondo i principi tipici di formazione della prova nel processo penale, sicché le condotte di bancarotta fraudolenta contestate a SE nel procedimento IR non potrebbero qualificarsi quali «elementi di fatto» comprovanti la pericolosità del proposto, costituisce una mera petizione di principio che muove da astratte considerazioni senza confrontarsi con la motivazione resa, sul punto, dal decreto impugnato. La Corte di appello, infatti, ha affermato che, da quanto emerso nel relativo procedimento, il dominus della IR GI s.r.l. era SE anche dopo l’assunzione della carica di amministratore da parte di FU IN, mera testa di legno, come dimostrato anche dal suo interrogatorio oltre che dalle dichiarazioni rese da Domeniconi;
e che l’entità delle somme distratte dalla IR GI s.r.l. non era stata quantificata sulla base del passivo, bensì sulla base delle documentazione nella disponibilità di SE, da cui emergeva che il profitto complessivo ammontava a 268.634.820 lire. Parimenti infondata, per le ragioni già esplicitate con riferimento all’analogo argomento svolto dalla Difesa con riferimento alle fattispecie oggetto di amnistia, è l’affermazione secondo cui, essendo stata la pena applicata dalla sentenza di patteggiamento condonata ai sensi del d.P.R. n. 394 del 1990, e precludendo l’indulto l’applicazione della misura di sicurezza, anche la misura di prevenzione non potrebbe essere applicata. Anche in tal caso, infatti, il ragionamento difensivo muove da una applicazione analogica dell’art. 210 cod. pen., presupponente una lacuna che, anche in tale ipotesi, non è dato in alcun modo ravvisare. Del tutto generico è, infine, l’argomento difensivo che fa leva sulla struttura inquisitoria del vecchio codice di procedura penale per inferirne una sorta di strutturale inadeguatezza dell’accertamento compiuto in relazione alle truffe compiute nell’ambito delle società GI e ai danni di EM nonché alla bancarotta fraudolenta della società IR, senza confrontarsi con il contenuto 34 della relativa decisione, per come riportata nel decreto impugnato, ad affermare, del tutto apoditticamente, la violazione dei principi del «giusto processo». Venendo, infine, ai reati di appropriazione indebita o bancarotta fraudolenta maturati nell’ambito delle vicende delle società Gis s.a.s., D.N.I. s.r.l., Ifc s.r.l., Co.Bio s.r.l., C.G.F. s.r.l., Ima s.r.l., in relazione ai quali non era mai stata svolta un’indagine penale, va ribadito che il principio di autonomia del procedimento di prevenzione ne consente una piena valutazione, quand’anche in assenza di un provvedimento in sede di cognizione che ne abbia accertato l’esistenza. 3.5. Nel merito dei singoli accertamenti, la Difesa ha ulteriormente opinato, quanto al finanziamento della Gis s.a.s., effettuato nel 1991, che l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, secondo cui esso riguarderebbe il provento di un’attività di appropriazione indebita ovvero di reimpiego di proventi derivanti dalle truffe operate nell’ambito della società GI e dalle distrazioni della bancarotta della società IR, non avrebbe avuto una «base cognitiva processualmente certa», in assenza di una sentenza di condanna e di una indagine penale o tributaria rispetto alle suddette ipotesi delittuose;
né sussisterebbero i requisiti per l’integrazione di un’appropriazione indebita, essendo stato il finanziamento regolarmente deliberato in accordo con il socio accomandatario, LA CQ, a favore del socio accomandante FR SE, con la previsione della restituzione in caso di richiesta della società e la conseguente insussistenza di una interversio possessionis. In realtà, ribadito che la mancata iscrizione di procedimenti penali a carico del proposto per condotte appropriative relative al finanziamento operato dalla Gis sas è circostanza irrilevante alla luce dell’autonomia tra giudizio penale e giudizio di prevenzione, il decreto ha evidenziato come tale finanziamento fosse stato erogato a titolo gratuito e non fosse mai stato restituito da SE, a dimostrazione del carattere distrattivo dell’operazione, confermato dalla indisponibilità, in capo ai creditori, di un’azione diretta nei confronti di un soggetto che, come SE, era un socio accomandante e che, come tale, rispondeva nei limiti della quota conferita. Fermo restando che, come osservato dal decreto impugnato, quand’anche si accedesse alla tesi difensiva che esclude la configurabilità di un’appropriazione indebita, il finanziamento erogato dalla Gis sas avrebbe avuto, comunque, natura illecita, in quanto frutto di investimenti (ossia la compravendita di rami d’azienda alla AD e ad Alimentari Intermedia) effettuati a partire da una provvista illecita utilizzata per la sua costituzione, in quanto priva di corrispondenza rispetto a fonti di reddito accertate e in assenza di spiegazioni sulle somme utilizzate, salvo che per il riferimento operato da SE a un pagamento con cambiali rimasto, però, privo di riscontri;
ovvero a partire da un aumento di capitale il cui esborso non era compatibile coi redditi leciti accertati. 35 Quanto, all’argomentazione secondo cui il finanziamento dalla Gis s.a.s. non potrebbe ritenersi derivante da reimpieghi di proventi derivanti dalle truffe commesse nell’ambito della società GI e dalla bancarotta della IR, essa si fonda, ancora una volta, sulla tesi, già ritenuta infondata (v. supra § 3.1. del «considerato in diritto»), secondo cui le prime si collocherebbero quasi un decennio prima del finanziamento dalla Gis e riguarderebbero reati per cui sarebbe intervenuta assoluzione ovvero estinzione per amnistia senza un accertamento nel merito in particolare della derivazione di un profitto in capo al proposto;
e secondo cui le seconde sarebbero rimaste allo stadio di mere ipotesi investigative in ragione della inidoneità della sentenza di patteggiamento a realizzare un accertamento dell’effettiva esistenza delle distrazioni e circa la generazione di liquidità in capo al proposto che possa essere confluita nella Gis a distanza di vari anni. Tali considerazioni rendono sostanzialmente superflue le ulteriori argomentazioni difensive circa l’irrilevanza penale della mancata indicazione dei finanziamenti nella dichiarazione dei redditi del proposto nell’anno di competenza. Quanto, poi, alla configurabilità dei reati previsti dagli artt. 216 e 223 legge fall. rispetto alle già richiamate «distrazioni» commesse nell’ambito delle società D.N.I., C.G.F. s.r.l. e IMA s.r.l., il ricorso ha dedotto, quanto al finanziamento soci che la D.N.I. aveva effettuato, nel 2008, nei confronti di SE e che quest’ultimo aveva a sua volta versato a favore della OB s.r.l. per finanziarne parte degli acquisti, che tale finanziamento avesse trovato la propria origine lecita nella plusvalenza che la D.N.I. aveva ricavato dalla vendita alla Dimar di due punti vendita che, in precedenza, la stessa D.N.I. aveva acquistato dalle società I.F.C. s.r.l. e Co.Bio s.r.l. Plusvalenza che, secondo la Corte di appello, era derivata da condotte distrattive in danno di quelle società ma di cui, secondo la Difesa, non vi sarebbe alcuna prova, tenuto conto che SE era ad esse estraneo, che egli non sarebbe mai statoindagato per bancarotta fraudolenta rispetto a tali società, che la D.N.I. non era mai fallita né era stata oggetto di procedure concorsuali, sicché non poteva parlarsi di condotte distrattive;
fermo restando che, in ogni caso, il finanziamento a SE era stato regolarmente deliberato dall’assemblea dei soci di una società in bonis. Le argomentazioni difensive sono però aspecifiche e, sostanzialmente, non si confrontano con quanto riportato alle pag. 105-106 del decreto impugnato, nelle quali è stato puntualmente evidenziato il ruolo svolto da FR SE all’interno della D.N.I. ed è stata congruamente motivata la natura illecita del finanziamento, compiuto utilizzando somme derivanti dalle distrazioni commesse rispetto alle società I.F.C. e Co.Bio., per le quali aveva riportato condanna il solo VA IV ma che la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base di una congrua e logica motivazione, che fossero state realizzate dallo stesso IV insieme a SE. Nel dettaglio, il decreto impugnato ha ricordato che, nell’ottobre del 2006, la D.N.I. 36 s.r.l., di cui erano soci FR SE e VA IV, aveva acquistato dalla I.F.C. s.r.l. due aziende in Camporosso al prezzo di 512.000 euro, le quali erano state oggetto di un’attività distrattiva, di natura illecita, in quanto la società cedente versava già in uno stato di dissesto che era noto a quella acquirente. Indi, un anno dopo, nel gennaio 2008, la D.N.I. s.r.l. aveva costituito la Bridge s.r.l., cui aveva conferito le aziende di Camporosso, stimandone il valore in 690.000 euro;
e dieci giorni dopo la costituzione della Bridge s.r.l., la D.N.I. s.r.l. aveva ceduto l’intera partecipazione nella Bridge alla Dimar s.p.a. al prezzo di 2.200.000 euro, realizzando una plusvalenza di 1.688.000 euro rispetto al prezzo in precedenza pagato alla I.F.C. s.r.l. Dunque, dal momento che le due aziende di Camporosso erano il provento di un’attività distrattiva ai danni della I.F.C. s.r.l. anche il ricavato della loro vendita alla Dimar s.p.a. doveva ritenersi illecito. Analogamente è a dirsi per il finanziamento derivante dalla plusvalenza ottenuta dalla D.N.I. s.r.l. grazie alla rivendita alla Dimar del punto vendita di Ventimiglia che la prima aveva acquistato dalla Co.Bio s.r.l. a un prezzo sottostimato;
operazione ritenuta di natura distrattiva già dalla sentenza della Corte di appello di Genova in data 2 luglio 2019. Quanto al ruolo di SE nella gestione della D.N.I. s.r.l., il decreto ha ricordato che all’atto della sua costituzione era stata nominata amministratrice, sia pure per un breve periodo, LA OL, persona di fiducia di SE, già dipendente della Mercatone di Ventimiglia s.r.l., ritenuta mero amministratore di facciata secondo il consueto modus operandi di SE, il quale, all’uscita di IV dalla società, aveva fatto designare come amministratore TO PI, anch’egli indicato come persona di sua fiducia che ne eseguiva le direttive. Analogamente, quanto alle distrazioni ai danni della C.G.F. s.r.l., costituite quantomeno dalla cessione del punto vendita di Sanremo alla OB s.r.l. nel maggio 2007, quando la C.G.F. s.r.l. era già in stato di dissesto (v. p. 98 del decreto impugnato), il decreto avrebbe erroneamente ritenuto che il proposto fosse amministratore di fatto di tale società pur non essendo mai stato sottoposto a procedimento per bancarotta, mai ipotizzata dal curatore o dal giudice delegato, e non risultando alcun atto di depauperamento di tale società ascrivibile al proposto. Tanto è vero, opina ancora la Difesa, che il Tribunale di Verbania, con la sentenza n. 614 del 16 dicembre 2014, irrevocabile in data 8 febbraio 2015, nell’assolvere il proposto «per non avere commesso il fatto» dal reato di infedele dichiarazione ex art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per l’annualità 2007, avrebbe riconosciuto che nel fallimento C.G.F. s.r.l. non erano emerse irregolarità in capo agli amministratori o indebiti prelievi soci dai conti, tali da rendere obbligatoria un’indagine penale;
ciò che precluderebbe una rivalutazione di quei fatti storici quali indici di pericolosità generica. Dunque, l’erronea indicazione del proposto quale «amministratore di fatto» della C.G.F. s.r.l. configurerebbe una violazione 37 dell’art. 2639 cod. civ., il quale richiede l’esercizio in modo «continuativo e significativo dei poteri tipici» inerenti alla qualifica o alla funzione, non essendo a tal fine sufficiente il dato della delega di SE, al tempo in cui era socio di C.G.F. s.r.l., ad operare su un unico conto corrente della società, peraltro mai esercitata. Sul punto deve, nondimeno, osservarsi che, ancora una volta, le argomentazioni difensive ribadiscono una tesi che la Corte territoriale ha motivatamente disatteso. Infatti, la circostanza che SE fosse stato delegato ad operare sul conto corrente intestato alla C.G.F. s.r.l., di per sé non significativa di potere gestorio, è stata in realtà valutata unitamente agli elementi indicativi del fatto che EL OV, formale amministratrice della C.G.F. s.r.l., fosse in realtà una prestanome dello stesso SE. All’uopo, il decreto ha sottolineato come la donna, del tutto priva della formazione necessaria per gestire una società di non modeste dimensioni, avesse continuato a operare presso le società riconducibili al proposto anche dopo la sua uscita dalla C.G.F. s.r.l., percependo redditi da lavoro dalla Seamar s.r.l. nel 2008, nonché, nel 2009 e 2010, dalla Mercatone di Ventimiglia s.r.l. e, dal 2012 al 2015, dalla M.D.V. 2010 s.r.l., di cui SE era amministratore di fatto, a riprova del suo ruolo subordinato rispetto al proposto. Circostanze, quelle appena ricordate, del tutto pretermesse dalle deduzioni con cui la Difesa ha ricordato che la OV, escussa a dibattimento all’udienza del 20 novembre 2014, aveva confermato la propria carica e ruolo nella C.G.F. s.r.l. sicché il decreto impugnato avrebbe affermato un fatto incompatibile con quanto emerso nel giudizio di cognizione. Deve, pertanto, ritenersi che la diversità degli elementi di fatto valutati dai Giudici della prevenzione consentano di escludere la denunciata violazione del divieto di bis in idem, asseritamente compiuta dalla Corte territoriale attraverso una rivalutazione di fatti coperti dal giudicato relativo a provvedimenti favorevoli al proposto emessi in sede penale. Sotto altro profilo, la Difesa opina che non potrebbero essere utilizzati, nell’ambito del giudizio di pericolosità sociale, i debiti che la C.G.F. s.r.l. avrebbe maturato verso l’AR, considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il mero status di evasore fiscale non è sufficiente a fondare la misura di prevenzione patrimoniale e che la Commissione tributaria di Milano, con pronuncia del 9 luglio 2013, accogliendo il ricorso di SE, avrebbe escluso, nel periodo in cui era socio, che egli «abbia deciso ovvero autorizzato operazioni dannose per la società ed inoltre abbia percepito concretamente una qualsiasi quota di utili societari». Anche in questo caso, tuttavia, si è al cospetto di rilievi difensivi meramente reiterativi, già sottoposti alla valutazione della Corte territoriale e puntualmente disattesi con congrua e logica motivazione, resa, in particolare, alle pag. 66 e seguenti del decreto, ove sono stati riportati e analizzati gli elementi che consentono di ritenere che a SE fosse imputabile, quale amministratore di fatto della C.G.F. s.r.l., il dissesto che aveva portato al fallimento della società in 38 data 7 maggio 2009, determinato dai rilevanti debiti accumulati verso l’AR e dalle sistematiche condotte distrattive che avevano portato alla spoliazione della società in favore di altre società riconducibili allo stesso SE. Quanto, ancora, alle condotte distrattive ascrivibili a SE quale amministratore di fatto della IMA s.r.l., la Difesa ha dedotto che, anche in tal caso, il proposto non sarebbe mai stato coinvolto in procedimenti per bancarotta fraudolenta in danno della società, né il curatore fallimentare o il Giudice delegato, né la Procura della Repubblica avrebbero mai ravvisato ipotesi di reati fallimentari rispetto alla società; né sarebbe mai stata oggetto di accertamento, né in sede fallimentare né penale, l’attività svolta da SE quale amministrazione di fatto. Tale argomentazione, invero, non si confronta con quanto riportato nel decreto sul punto, ovvero che SE era stato colui che, insieme a AR, suo uomo di fiducia e prestanome anche in altre società, si era presentato al curatore per fornirgli le informazioni sulle vicende della società in epoca successiva alla cessazione dell’attività da parte di quest’ultima, cercando di accreditare la tesi dell’insussistenza di una situazione di dissesto, contraddetta dalla presenza di ingenti debiti nei confronti dell’Inps, richiedente il fallimento. E su tali basi è stato ritenuto che egli fosse responsabile della cessione di un contratto di leasing dalla IMA alla OB s.r.l., qualificata come «distrazione» in danno di IMA in ragione della situazione di forte esposizione debitoria in cui essa versava, essendo dunque irrilevante, stante la valutazione compiuta a partire da circostanze non valutate nel giudizio di cognizione, che in sede di cognizione non fosse stato ipotizzato il coinvolgimento di SE nella suddetta operazione. Tale ricostruzione, invero, è stata del tutto accantonata dalla Difesa laddove essa ha affermato, del tutto apoditticamente e senza confrontarsi con essa, che non risulterebbe ravvisabile, nei confronti di SE, alcuno degli elementi sintomatici previsti dall’art. 2639 cod. civ. Quanto poi all’assunto secondo cui la cessione del contratto di leasing, sollevando la IMA dal debito dei canoni scaduti con accollo di quelli successivi da parte della OB s.r.l., avrebbe rappresentato un vantaggio e non un danno per la cedente, tanto da non potersi configurare alcuna «distrazione», deve osservarsi che la Corte di appello ha dato atto che non era stato prodotto il contratto di cessione sicché non era possibile verificare le condizioni della cessione, se a titolo gratuito o oneroso e, in tale caso, quale ne fosse il corrispettivo, sicché la censura difensiva ha carattere chiaramente fattuale e, come tale, non è consentita. 3.6. Le considerazioni che precedono, dunque, attestano che, contrariamente all’assunto difensivo apoditticamente svolto con il secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha dato dimostrazione degli ingenti profitti generati dalle reiterate condotte di truffa, di bancarotta per distrazione e di violazione della normativa fiscale realizzate da SE, quale amministratore di fatto di una galassia di società collegate nell’illecita operatività, nell’arco temporale di interesse 39 e, al contempo, dell’incidenza dei profitti sui redditi del proposto, confermata dalla possibilità di mantenere l’accertato tenore di vita elevato e di effettuare investimenti destinati alla realizzazione di ulteriori profitti illeciti. 4. Le questioni sulla esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della confisca: le censure proposte dalla Difesa di SE. 4.1. Con il terzo motivo, la Difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’applicabilità retroattiva degli artt. 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, 14, legge n. 55 del 1990, 11-ter, d.l. n. 92 del 2008, per avere la Corte territoriale applicato la confisca anche a beni immobili acquistati dalla OB s.r.l. nel periodo compreso tra la bancarotta fraudolenta della C.V.L. s.r.l., consumata nel 1993, e il 2008, benché la normativa in materia di misure di prevenzione all’epoca vigente al tempus commissi delicti, contenuta nell’art. 14, legge n. 55 del 1990, non contemplasse la bancarotta fraudolenta tra i reati valutabili ai fini del giudizio di pericolosità sociale necessario per l’adozione di una misura di prevenzione patrimoniale. 4.2. Sotto un differente profilo, il ricorso denuncia la mancata dimostrazione della correlazione tra i proventi di derivazione illecita eventualmente ritenuti sussistenti e gli acquisti dei beni sottoposti a confisca, non essendovi corrispondenza tra l’epoca in cui essi furono compiuti e la perimetrazione temporale della pericolosità generica del proposto, la quale sarebbe stata illegittimamente estesa nonostante i lunghi periodi in cui SE si sarebbe astenuto dalla commissione di reati. In questo modo, opina ancora il ricorso, la pericolosità generica sarebbe stata valutata secondo i parametri propri della pericolosità cd. qualificata, che consentono, per gli indiziari di appartenenza ad associazioni mafiose, di considerare l’intero periodo di vita del proposto, anche in presenza di significativi «periodi silenti». 4.2.1. Nel dettaglio, la Difesa ha evidenziato che, rispetto all’acquisto, nel 1991, dell’immobile di Arona, Corso Repubblica 82, le condotte di truffa e di bancarotta fraudolenta si collocherebbero temporalmente tra il 1980 e il 1984, data del fallimento della società IR, ovvero un decennio prima. Né potrebbe ipotizzarsi che la provvista illecita, comunque irrisoria alla luce del modico valore delle distrazioni della bancarotta della IR, sia stata utilizzata nell’attività della Gis s.a.s., costituita l’11 giugno 1987, e in particolare per l’acquisto del ramo d’azienda del 26 giugno 1987 poi rivenduto alla AD e dal quale la società ebbe a trarre la provvista poi destinata alla costituzione della OB s.r.l. e ai primi acquisti immobiliari di quest’ultima. Si tratterebbe, infatti, di un’asserzione meramente ipotetica, che lo stesso Tribunale di prime cure definirebbe come «congetturale», non sostenuta da alcun elemento di fatto. E invero, il decreto impugnato, pur avendo indicato gli anni «1980-1983» e «1992-2018» quali periodi 40 in cui sarebbero state poste in essere dal proposto condotte delittuose espressive di pericolosità sociale, avrebbe erroneamente ritenuto che le operazioni compiute nel periodo «1987-1991» (costituzione e finanziamento della Gis s.a.s. e acquisto dell’immobile di Corso Repubblica da parte della OB s.r.l.), pur in assenza di manifestazioni di pericolosità sociale del proposto e di reati lucrogenetici, rivestissero origine illecita. 4.2.2. Del pari, con riferimento ai tre fatti di bancarotta fraudolenta inerenti alle società C.V.L., M.D.V. 2010 e Mercatone di Ventimiglia, la Difesa osserva come la «continuità» tra essi sia smentita dal fatto che, tra essi, ricorrerebbero quasi 20 anni (dal 1993 al 2018), tanto da far escludere l’esistenza di un «medesimo disegno criminoso» tra essi, peraltro mai accertato. In particolare, quanto alla C.V.L. s.r.l. le condotte di bancarotta fraudolenta si collocherebbero nel 1993, sicché esse sarebbero distanti sia dall’acquisto dei beni di OB s.r.l., avvenuti negli anni 1998-2001, sia dalla bancarotta della IR, fallita nel 1984, sia dalla bancarotta della Mercatone di Ventimiglia, fallita nel 2013, sicché la presenza di un periodo silente tanto ampio impedirebbe di ritenere che i beni acquistati in anni successivi dalla OB s.r.l. possano derivare causalmente da detto reato. In ogni caso, la bancarotta fraudolenta della C.V.L. s.r.l. non avrebbe generato alcun profitto illecito in capo al proposto utilizzato per l’acquisto dei beni confiscati, avendo essa avuto ad oggetto una distrazione di merce del valore di circa 900.000.000 di lire alla C.V.L. Alimentari s.r.l. (poi IMA s.r.l.), senza che sia stato dimostrato che essa si sia tradotta in utilità a favore del proposto, essendo stata compiuta a favore di persone giuridiche (C.V.L. Alimentari s.r.l., poi IMA s.r.l.), alla cui gestione SE era estraneo, e non essendo stato dimostrato che essa abbia avuto un’effettiva redditività anche per le società destinatarie, sicché la ricostruzione del decreto impugnato si fonderebbe su mere congetture. Non si potrebbe confondere, infatti, l’utilità ricevuta da una società con la nozione di profitto o provento delittuoso del proposto, essendo necessario documentare come il flusso economico dell’utilità sarebbe giunto al proposto. 4.2.3. Quanto alla Mercatone di Ventimiglia, la sentenza del Tribunale di MP avrebbe assolto SE «perché il fatto non sussiste» dalle contestazioni dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000. Per quanto attiene alla bancarotta fraudolenta, in disparte che non sarebbe stato accertato processualmente che utilità derivanti dalle condotte di bancarotta fraudolenta siano state destinate agli acquisti di immobili della OB s.r.l., la diminuzione patrimoniale in pregiudizio della società sarebbe derivata non dalla distrazione di risorse, bensì dalla differente valutazione di un cespite patrimoniale venduto, sicché non vi sarebbe stato alcun profitto “liquido” suscettibile di investimento per il proposto;
così come l’utilizzo di una carta di credito aziendale da parte del proposto per il pagamento di spese personali non potrebbe avere determinato un 41 incremento patrimoniale conferibile nella OB s.r.l. Invero, la nozione di «provento» richiamata dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 presupporrebbe un’entrata nel patrimonio del proposto e non una differente valorizzazione di un cespite patrimoniale o un «risparmio di spesa», sicché le predette condotte distrattive non avrebbero avuto carattere «lucrogenetico». 4.2.4. Per quanto attiene alla condanna di SE con inflitta sentenza della Corte di appello di Milano 12 luglio 2021 per la bancarotta della MDV 2010 s.r.l., fallita nel 2018, il reato riguarderebbe condotte poste in essere tra il 2015 e il 2018, successivamente agli acquisti della OB s.r.l. dei beni da confiscare, sicché esso non potrebbe essere posto a fondamento della confisca, richiamando un finanziamento e un pagamento effettuati dalla MDV 2010 a favore della OB nel 2012 e 2013. 4.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che devono ritenersi infondate le censure difensive con le quali è stato dedotto che il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico di SE nel periodo compreso tra il 1990 e il 2008 sarebbe stato privo di base legale in considerazione dell’inapplicabilità retroattiva dell’art. 11-ter, d.l. n. 92 del 2008 con cui era stata reintrodotta la possibilità di disporre la confisca nei confronti di soggetti pericolosi generici, che la legge n. 55 del 1990 aveva, invece, limitato ai soggetti pericolosi qualificati e pericolosi generici che avessero commesso determinati reati, tra cui non rientrava, appunto, il delitto di bancarotta. La Corte di appello, infatti, ha correttamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha escluso la natura sanzionatoria della confisca, chiarendo che, di conseguenza, non trova applicazione il principio di irretroattività dettato dall’art. 2 cod. pen., che opera unicamente con riferimento alla materia delle pene, cui le misure di prevenzione sono estranee. Da tale corretta premessa, invero, consegue la riespansione del principio generale del tempus regit actum, che diversamente da quanto dedotto in ricorso, è stato, nella specie, applicato in maniera pedissequa. Detto principio, infatti, sancisce la regola della applicabilità della disciplina vigente al momento in cui la norma de qua sia stata applicata, ancorché non vigente al momento in cui si erano verificati i singoli requisiti di fattispecie. Dunque, dal momento che, al momento della richiesta dell’organo proponente, l’art. 14, legge n. 55 del 1990 era stato modificato nel senso di comprendere i fatti di bancarotta tra le attività delittuose «lucrogenetiche» suscettibili di fondare il giudizio di pericolosità qualificata, il decreto impugnato ha condivisibilmente respinto l’eccezione difensiva. Tale conclusione appare conforme all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene convenzionalmente legittima l’applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all’entrata in vigore delle norme che le disciplinano, poiché le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di «pena» di 42 cui all’art. 7 CEDU (così Sez. 2 n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 – 01; Sez. 3, n. 23435 del 30/01/2020, Scarano, non massimata;
Sez. 1, n. 30710 del 20/01/2018, Saetta, non massimata), come del resto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 24 del 2019, ha affermato che le misure di prevenzione non costituiscono una sanzione, ma sono la naturale conseguenza dell’illecita acquisizione dei beni, la quale determina un vizio genetico nella costituzione del diritto di proprietà in chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, sicché ad esse non può essere esteso lo statuto convenzionale delle pene dettato dagli artt. 6 e 7 CEDU. Posizione, questa, confermata recentemente anche dalla Corte EDU, che ha escluso di potere equiparare la natura giuridica della confisca a quella delle sanzioni penali (così Corte EDU, 20 gennaio 2025, LO c. Italia). 4.4. Quanto alle ulteriori questioni poste dalla Difesa di SE appare opportuno ricordare, preliminarmente, che l’art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, stabilisce l’adozione della confisca di prevenzione dei beni «di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego». Dunque, il presupposto per la confisca di beni riferibili, direttamente per interposta persona, al soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011, corrisponde a due situazioni fondamentali: la prima, relativa al caso in cui il bene sia frutto di attività illecite o ne costituisca il reimpiego;
la seconda concernente l’ipotesi in cui l’interessato non sia in grado di giustificarne la provenienza e vi sia una sproporzione tra il suo valore e il reddito o l’attività economica del proposto. Sotto altro profilo, dal momento che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche «misura temporale» del suo ambito applicativo, si è affermato che, con riferimento ai casi, qui in rilievo, di pericolosità cd. generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01). Va, peraltro, precisato che la successiva giurisprudenza di legittimità, pur riaffermando detto principio, ha comunque ammesso la confisca dei beni acquistati nel periodo immediatamente successivo al termine finale della pericolosità sociale, a condizione che tali acquisti siano, comunque, correlati al periodo di pericolosità, richiedendo al giudice di individuare degli indici fattuali che siano dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, esistendo un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la 43 pericolosità del proposto e l’incremento patrimoniale «ingiustificato» che ha generato i beni oggetto di confisca (Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 280667 - 02). 4.1. Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati hanno offerto una motivazione non certo apparente dell’esistenza dei presupposti per la confisca evidenziando la significativa sproporzione tra il valore di alcuni dei beni sottoposti a confisca e le risorse economiche del proposto e del suo nucleo familiare ovvero tra queste ultime e l’ammontare dei conferimenti effettuati a beneficio della OB s.r.l. e da questa utilizzati per procedere all’acquisto di alcuni beni immobili, anch’essi destinatari della misura ablatoria. E con riferimento al profilo della perimetrazione temporale, va rimarcato che essa è stata ricostruita attraverso la ricostruzione dell’alternarsi, per vari decenni, di attività criminali e attività economiche che pur muovendosi, apparentemente, in una cornice di legalità, sottendevano, al contrario, operazioni di reimpiego di somme di provenienza illecita, trattandosi di immissioni di liquidità non giustificati dalle capacità reddittuali dei conferenti. Questa continuità del processo osmotico tra operazioni delittuose e reimpieghi in società operanti in un circuito di apparente legalità è stata efficacemente rappresentata dalla Corte territoriale con il riferimento a “fasi cicliche”, a indicare un modus operandi che ha finito per proiettarsi sulla intera vita professionale del proposto. Dunque, nel caso in esame non vi è stata alcuna sovrapposizione tra i parametri propri della pericolosità cd. qualificata e quelli della pericolosità generica, quanto una continua interazione tra attività criminose e operazioni apparentemente legali, protrattasi per alcuni decenni e, come tale, suscettibile di un unitario apprezzamento, a ricomprendere anche periodi di astensione dal compimento di azioni delittuose. 4.1.1. Venendo all’esame dettagliato delle doglianze difensive sul punto, il ricorso lamenta che l’acquisto, avvenuto in data 8 novembre 1991, dell’immobile di Arona, in Corso Repubblica n. 82, al prezzo di 740 milioni di lire, non potrebbe essere ricondotto alle condotte di truffa e di bancarotta fraudolenta commesse da SE nella prima fase della sua carriera criminale, le quali si collocherebbero tra il 1980 e il 1984, data del fallimento della società IR, ovvero circa un decennio prima. Tuttavia, il decreto impugnato ha ricostruito in maniera adeguatamente precisa la continuità esistente tra le prime attività illecite (truffe e distrazioni di beni della IR), con l’accumulazione originaria che esse avevano consentito e la costituzione, appena 3 anni dopo il fallimento di tale società, della Gis s.a.s. attraverso il conferimento di somme sproporzionate alle disponibilità del nucleo e, dunque, con il reimpiego, all’interno di quest’ultima società, di illecite provviste attraverso l’acquisto, in data 26 giugno 1987, di due rami d’azienda che erano stati, poi, rivenduti alla AD e alla Alimentari Intemelia s.r.l. unipersonale, ottenendo le risorse necessarie per la costituzione della OB s.r.l. e per i suoi 44 primi acquisti immobiliari, tra cui, appunto, quello di Corso Repubblica. Inoltre, va evidenziato che, secondo quanto riportato dal decreto impugnato, le somme utilizzate per saldare le rate del mutuo acceso per l’acquisto, stavolta corrisposte negli anni successivi all’acquisto, derivavano da conferimenti parimenti privi di giustificazione rispetto alle risorse lecite a disposizione degli interessati. Sul punto, va, del resto, ribadito che la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l’acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato e ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Terzi interessati in proc. Valle, Rv. 271217 - 01). Donde la manifesta infondatezza delle censure difensive sul punto. 4.1.2. Quanto, poi, alla C.V.L. s.r.l., le cui condotte di bancarotta fraudolenta sono state collocate nel 1993, la Difesa sostiene che esse non avrebbero generato, in capo al proposto, un profitto illecito utilizzato per l’acquisto dei beni confiscati, essendosi al cospetto di una distrazione di merce del valore di circa 900.000.000 di lire compiuta a favore della C.V.L. Alimentari s.r.l. (poi IMA s.r.l.), senza che sia stato dimostrato che essa si sia tradotta in utilità a favore del proposto, estraneo a tali società e non essendo stato dimostrato che tale provvista abbia avuto un’effettiva redditività anche per le società destinatarie. Il motivo, sostanzialmente reiterativo, non si confronta con quanto osservato dalla Corte territoriale, secondo cui le distrazioni ai danni di C.V.L. s.r.l. e Ima s.r.l. avevano costituito parte della provvista da cui SE aveva attinto le somme destinate alla OB s.r.l. a titolo di finanziamento negli anni 1994, 1995, 1996, i cui impieghi eccedevano le risorse a disposizione del nucleo familiare di SE, utilizzati per gli acquisti immobiliari effettuati nel 1998 (ovvero l’immobile sito in Arona, via XX Settembre n. 106 e i terreni siti in Motta S. Lucia). Esso deve, dunque, ritenersi inammissibile. 4.1.3. Quanto alla Mercatone di Ventimiglia, la sentenza del Tribunale di MP avrebbe assolto SE «perché il fatto non sussiste» dalle contestazioni dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000. Per quanto attiene alla bancarotta fraudolenta, in disparte il fatto che non sarebbe stato accertato processualmente che utilità derivanti dalle condotte di bancarotta fraudolenta siano state destinate agli acquisti di immobili della OB s.r.l., la diminuzione patrimoniale in pregiudizio della società sarebbe derivata non dalla distrazione di risorse, bensì dalla differente valutazione di un cespite patrimoniale venduto, sicché non vi sarebbe stato alcun profitto “liquido” suscettibile di investimento per il proposto;
così come l’utilizzo di una carta di credito aziendale da parte del proposto per il pagamento di spese personali non potrebbe aver determinato un 45 incremento patrimoniale conferibile nella OB s.r.l. Invero, la nozione di «provento» richiamata dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 presupporrebbe un’entrata nel patrimonio del proposto e non una differente valorizzazione di un cespite patrimoniale o un «risparmio di spesa», sicché le predette condotte distrattive non avrebbero avuto carattere «lucrogenetico». Sul punto giova, tuttavia, osservare innanzitutto che il decreto ha posto in relazione i fatti distrattivi, oggetto di puntuale accertamento incidentale nel giudizio di prevenzione, con l’acquisto della villa in Arona, via Vittorio Veneto n. 15, avvenuto nel 2011, ma con il versamento di assegni bancari per 60.000 euro già nel 2010 grazie a una provvista derivante dal bonifico di 100.000 euro eseguito grazie al versamento, sul conto corrente n. 0229010 del proposto, lo stesso giorno, di un assegno bancario di pari importo a debito della Mercatone di Ventimiglia s.r.l. In ogni caso è stato evidenziato come, nello stesso periodo, SE avesse provveduto al versamento nelle casse della OB s.r.l. della somma di 402.000 euro nel 2010 e, nel 2011, di 306.500 euro;
operazioni ritenute di natura distrattiva essendo la Mercatone di Ventimiglia s.r.l. ormai prossima al fallimento. In ogni caso, quanto alle rate di mutuo, onorate negli anni successivi, il decreto ha sottolineato come esse fossero state pagate grazie ai proventi delle distrazioni ai danni della Mercatone di Ventimiglia s.r.l., nonché delle distrazioni ai danni della M.D.V. 2010 s.r.l. Pertanto, il ricorso deve ritenersi, su tali profili, aspecifico. 4.1.4. Per quanto attiene, infine, alla condanna di SE per la bancarotta della MDV 2010 s.r.l., la Difesa opina che le condotte sarebbero state poste in essere tra il 2015 e il 2018, successivamente agli acquisti dei beni da confiscare da parte della OB s.r.l., sicché esse non potrebbero essere poste a fondamento della confisca. Tale assunto non può però essere condiviso, atteso che le condotte di bancarotta contestate sono anche precedenti al 2015 e che, in ogni caso, proprio nel corso del 2017, allorché venivano compiuti atti dissipativi dei beni della M.D.V. 2010 s.r.l., le rate di mutuo risultavano addebitate sul conto corrente n. 1000/18489 della OB il quale veniva alimentato anche da bonifici provenienti dalle Distribuzione Nord Italia s.r.l. e da Supermercati Mio s.r.l., indicati come strumentali alle manovre distrattive in danno della stessa M.D.V. s.r.l. Profilo con il quale il ricorso non si è in alcun modo confrontato. 5. (segue) le questioni sulla esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della confisca. Le censure proposte con il ricorso della OB s.r.l. 5.1. Come anticipato i motivi del ricorso presentato nell’interesse della OB, prospettati con l’atto principale e integrati dai motivi nuovi, prospettano una pluralità di censure afferenti alla corretta configurabilità della pericolosità sociale del proposto, alla sua perimetrazione temporale, alla astratta configurabilità della fattispecie di appropriazione indebita del finanziamento di 700 milioni di lire della 46 Gis s.a.s. confluito nelle casse della OB s.r.l., nonché alla ricostruzione dei redditi del proposto e del suo nucleo familiare. 5.2. Ciò pone, all’evidenza, una questione preliminare, afferente alla legittimazione del terzo interessato a proporre, in quanto proprietario del bene confiscato, il ricorso per cassazione. In argomento, va innanzitutto ribadito che i soggetti terzi sono, nel procedimento di prevenzione, coloro i quali non sono «parti» del procedimento inteso all’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale e, in particolare, i titolari di diritti autonomi sulle res oggetto di ablazione, incompatibili con la pretesa dello Stato di confisca dei beni e, in primo luogo, i titolari del diritto di proprietà su di essi. L’ampiezza dello ius impugnandi ad essi riconosciuto è da tempo oggetto di una vivace controversia giurisprudenziale, che ha di recente determinato, come già ricordato, la pronuncia dell’ordinanza n. 43160 del 7/11/2024, con cui è stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione: «se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso». In esito alla relativa camera di consiglio, tenutasi il 27 marzo 2025, le Sezioni unite, per quanto riportato nell’informazione provvisoria n. 3/2025 hanno affermato il seguente principio di diritto: «in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati. A tale fine può dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum». Tale principio, per quanto è dato ricavare dalla notizia di decisione, si colloca in continuità con l’orientamento prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità (fra le più recenti v. Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024, dep. 2025, Scozzari, Rv. 287474 - 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2024, Granato, Rv. 286441 - 01; Sez. 6, n. 17519 del 27/02/2024, Ingrassia, Rv. 286418 - 01; Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Grizzaffi, Rv. 286058 - 01; Sez. 1, n. 35669 del 11/05/2023, Jelmoni, Rv. 285202 - 01), secondo il quale, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore dei beni confiscati e il reddito 47 dichiarato, nonché la illecita provenienza dei beni stessi, che solo il proposto può avere interesse a far valere. 5.3. Consegue a tale premessa che le questioni dedotte con il ricorso e con i motivi nuovi volte a censurare la decisione impugnata in relazione ai profili diversi da quelli relativi alla proprietà dei beni devono ritenersi inammissibili, ivi comprese quelle relative alle questioni di diritto intertemporale che sono state diffusamente prospettate anche con le numerose memorie presentate nel corso del presente procedimento. In ogni caso, il ricorso, complessivamente considerato, rivela aspetti di aspecificità e di manifesta infondatezza nelle parti in cui esso ripropone, di fatto, le medesime doglianze avanzate in sede di appello, sollecitando un differente apprezzamento degli elementi di fatto ritenuti rilevanti dai Giudici di merito ai fini della integrazione della fattispecie ablativa. Invero, i provvedimenti di merito hanno puntualmente dato conto degli elementi di fatto e di natura logica a partire dai quali è stato ritenuto che FR SE fosse l’amministratore di fatto della OB s.r.l. e che, dunque, al di là del fatto della formale intestazione dei beni a detta società, il proposto avesse l’effettiva disponibilità della compagine aziendale e, dunque, dei beni immobili che erano stati da essa acquistati e dei conti correnti alla stessa intestati. In particolare, i Giudici della prevenzione hanno evidenziato che: il proposto era stato il maggiore finanziatore della OB s.r.l.; la società era stata avviata grazie al finanziamento offerto dalla società Gis sas e reperito proprio da SE;
nel contratto di finanziamento della Gis si riportava che la richiesta del proposto, indicato come il soggetto che aveva richiesto il prestito, era stata motivata con l’acquisto di un immobile sito in Arona, il quale, in realtà, era stato acquistato dalla OB s.r.l.; FR SE e non la moglie, la quale era pur proprietaria del 99% delle quote della OB e ne era l’amministratore unico, aveva fornito le informazioni al consulente circa le realtà aziendali acquistate, analogamente a quanto fatto dal proposto allorché, dichiarato il fallimento della Ima s.r.l., egli aveva interloquito con il curatore e lo stesso SE, nel corso del giudizio davanti al Tribunale di Milano, aveva confermato tali informazioni;
nel corso della perquisizione all’ufficio di SE della società Il Mercatone di Ventimiglia, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo per i reati di cui agli artt. 216 e 217 legge fall. in danno della soc. International Fruit Company, erano state rinvenute delle cartelle contenenti documentazione della OB s.r.l.; quest’ultima, poi, aveva intrattenuto molteplici e importanti rapporti economici con le società riconducibili a FR SE e nel patrimonio di essa erano confluiti i proventi delle attività distrattive compiute, con il fattivo concorso del proposto, ai danni di altre società di fatto amministrate da costui: proventi che venivano reinvestiti in acquisti immobiliari intestati alla OB. Inoltre, benché la 48 formale amministratrice della società fosse IZ CQ, moglie di SE, gli elementi acquisiti in merito all’attività della società hanno consentito di escludere che costei fosse tale, coerentemente con un consolidato modus operandi che, del resto, vedeva SE quale reale gestore anche delle altre società, avvalendosi di amministratori di diritto compiacenti;
tanto più che nel caso della OB l’amministratrice e socia di maggioranza era la moglie e che, dal gennaio 2015, la socia di minoranza era divenuta la figlia, cui il proposto aveva ceduto le proprie quote, di fatto mantenendo il controllo sulla società e, dunque, garantendosi che il patrimonio rimanesse in famiglia. Indi, sulla base della documentazione richiamata a pagina 113 del decreto impugnato la Corte ha offerto congrua motivazione della provenienza delle provviste utilizzate per gli acquisti immobiliari effettuati dalla OB s.r.l., costituita prevalentemente da finanziamenti erogati dal proposto ovvero dal ricavato dell’impiego di beni che erano stati, comunque, acquistati grazie a tali finanziamenti. Inoltre, diversamente da quanto dedotto dal ricorso, è stato precisato che i finanziamenti erogati da SE in favore della OB s.r.l. e dai quali, come detto, la società aveva tratto la provvista per gli acquisti immobiliari, si collocavano negli anni in cui egli era stato ritenuto socialmente pericoloso e in cui non disponeva di risorse di origine lecita sufficienti a far fronte agli esborsi necessari agli acquisti, anche rispetto alle uscite connesse alle ordinarie esigenze di vita sue e del nucleo. In particolare, alle pagine 115 e ss. del decreto impugnato la Corte territoriale ha compiuto una dettagliata analisi della provenienza delle provviste utilizzate per gli acquisti immobiliari effettuati nel 1998, negli anni 2000-2001 e nel 2011; mentre con riferimento all’acquisto di terreni e dell’autorimessa, effettuato nel 2013, sono assai puntuali le considerazioni svolte nel provvedimento alle pagine 129 e seguenti. Nel frangente, peraltro, la Corte territoriale ha preso in esame, efficacemente confutandoli, i rilievi difensivi concernenti i singoli acquisti da parte della OB s.r.l., evidenziando come la sequenza delle operazioni compiute negli anni consentisse di confermare che SE aveva gestito la società ricorrente come fosse propria e che, nell’ambito di tali attività gestorie, egli aveva consumato una serie di operazioni distrattive ai danni di altre società allo stesso riferibili, come nel caso delle operazioni dell’agosto 2010, allorché SE aveva prelevato dal conto della OB s.r.l. la somma che la M.D.V. 2010 aveva pagato alla Mercatone di Ventimiglia s.r.l., quale corrispettivo, peraltro sottostimato, del ramo di azienda di Ventimiglia, corso Limone;
o dell’utilizzo del conto della OB per finanziare, nell’ottobre 2009, la D.N.I. s.r.l., anch’essa riconducibile a SE, con un’operazione che, in quanto realizzata a titolo gratuito, non aveva alcuna apparente giustificazione economica;
o, ancora dell’uso, sempre a titolo gratuito, 49 da parte della famiglia SE, di un appartamento del complesso immobiliare sito in Arona, via XX settembre n. 106, di proprietà della OB, destinato ad abitazione familiare quantomeno dal luglio 1995 al febbraio 2015 e in assenza di prova alcuna di una corresponsione dei relativi canoni di locazione da parte di SE o della moglie;
della disponibilità gratuita, in capo alla famiglia SE, della villa sita in Arona, via Vittorio Veneto, di mq 541, sontuosamente ristrutturata, di proprietà della OB s.r.l., ritenuta essere l’abitazione di famiglia e attualmente occupata dalla moglie del proposto;
dell’immissione, nei conti della società ricorrente, di somme ottenute da SE in restituzione di finanziamenti da società in stato di decozione. Tali elementi di fatto sono stati valorizzati, nell’ambito di una valutazione di merito che si sottrae alla possibilità di un diverso apprezzamento in sede di legittimità, per ritenere che la forma OB s.r.l. fosse stata utilizzata come uno schermo giuridico attraverso il quale SE aveva potuto agire quale effettivo titolare dei beni confiscati. E ciò in conformità dell’orientamento secondo il quale la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un’attività d’impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale e all’insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l’acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, posto che, in tal caso, è l’attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno e inquinante del mercato in ragione della permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop, Rv. 277225 - 07). E ciò, dunque, anche quando, come avvenuto nel caso di specie, la restituzione dei conferimenti dei soci da parte della società ricorrente abbia avuto luogo a partire da una provvista derivante dall’impiego di beni acquisiti con denaro di origine illecita, essendo certamente legittima la confisca di prevenzione di beni acquistati con il ricavato dalla dismissione di altri beni, la cui acquisizione non trovi conforto in una proporzionata disponibilità finanziaria, reddituale o comunque lecita, nel periodo di riferimento (Sez. 2, n. 27932 del 15/03/2019, Italia, Rv. 276667 - 01). 5.4. Fondato è, infine, il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse della OB s.r.l. e relativo alla richiesta di restituzione della somma di 20.000 euro versata alla società dalla socia, IN SE, a titolo di prestito infruttifero. In proposito, deve preliminarmente osservarsi la piena legittimazione alla proposizione del ricorso da parte della società, portatrice di uno specifico interesse alla caducazione di una misura che le sottrarrebbe la disponibilità di una somma conferita, a titolo di prestito infruttifero, dalla socia di minoranza al fine di 50 finanziare i lavori di ristrutturazione del tetto di un’immobile, intestato alla OB s.r.l., sito in Arona, via XX Settembre n. 106, con obbligo in capo alla società di restituirlo immediatamente se i lavori non fossero stati effettuati. Per tale ragione, essendo venuta meno, per effetto del provvedimento di sequestro dell’immobile, la possibilità di eseguire i lavori in questione, la società ha certamente un interesse alla eliminazione del vincolo al fine di potere restituire il denaro alla socia che ha effettuato il conferimento, onde sottrarsi a eventuali iniziative giudiziarie che la vedrebbero soccombente. Per tale ragione deve ritenersi che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la legittimazione ad impugnare della OB s.r.l., sicché il decreto deve essere annullato sul punto, onde consentire al Giudice del rinvio di pronunciarsi, senza alcun vincolo, sul merito della richiesta. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell’interesse della OB s.r.l. deve essere accolto limitatamente alla restituzione della somma di 20.000 euro conferita da IN SE, sicché il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Torino. Nel resto, invece, il ricorso della società deve essere rigettato. Il ricorso proposto da FR SE deve essere integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla il decreto impugnato in relazione al ricorso di OB s.r.l. limitatamente alla restituzione della somma di euro 20.000 conferita da SE IN con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso di OB s.r.l., nonché il ricorso di SE FR che condanna al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in data 29 maggio 2025