Sentenza 27 febbraio 2024
Massime • 1
In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore dei beni confiscati e il reddito dichiarato, nonché la provenienza dei beni stessi, che solo il proposto può avere interesse a far valere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2024, n. 17519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17519 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PI LA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da PE GR e GE GR e per l'inammissibilità dei ricorsi proposti dai terzi;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17519 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 27/02/2024 lette le richieste dei difensori, Avv. Salvino Mondello per PE GR classe 1957 e Avv. Vincenzo Giambruno per NN IN, Avv. Vincenzo Giambruno, che, replicando alle richieste del Pubblico Ministero, hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Palermo, per quanto rileva in questa Sede, ha applicato a PE GR la misura della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro e confiscato ad GE GR e allo stesso PE GR i beni indicati a pagina 3 del citato decreto. Propongono separati ricorsi per cassazione GE GR, PE GR, nonché i terzi RO GR, IN GR, RI CH, NN IN e PE GR (classe 1975). 2. GE GR, con un unico motivo di ricorso, deduce l'erronea valutazione della sussistenza della pericolosità sociale e della correlazione temporale tra pericolosità ed acquisti. Quanto al primo profilo di censura, rileva il ricorrente che la Corte ha ritenuto la sua pericolosità sociale sulla base delle dichiarazioni rese da VI LA, collaboratore di giustizia, il 15/5/2015 e il 15/2/2021, omettendo di considerare, ai fini del giudizio di attendibilità, che questo non solo ha ammesso di nutrire astio e rancore verso gli GR, ma, a domanda specifica del difensore, all'udienza del 15/2/21, ha ammesso di avere minacciato di morte l'odierno ricorrente. Ad ulteriore riscontro della inattendibilità di tali dichiarazioni, si richiamano quelle rese da ND CO che ha riferito dei problemi del ricorrente con VI LA. Si aggiunge, inoltre, che la Corte ha omesso di considerare che le dichiarazioni del LA circa il fatto che il ricorrente sarebbe entrato in società con ET NA, non hanno trovato riscontro in quelle rese da CO e da ET NA. Con riferimento al tema della perimetrazione temporale, si lamenta l'arbitraria dilatazione, in assenza dell'appello del Pubblico ministero, del periodo di pericolosità, individuato dal Tribunale nella prima decade degli anni 2000, ed ampliato dalla Corte territoriale dai primi anni '90 e fino al 2013, quanto alla pericolosità specifica, nonché dal 2013 al 2015 in relazione alla ritenuta pericolosità ordinaria, desunta dalla commissione dei reati per cui ha riportato condanna. Rileva, infatti, il ricorrente che 2 il Tribunale ha rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale non ravvisando un'attualità della sua pericolosità sociale, e ciò sul rilievo che l'ultima manifestazione di detta pericolosità risalirebbe alla prima decade del 2000 e, in particolare, alla collaborazione con i NA. Ove, infatti, fosse stata confermata l'iniziale perimetrazione del periodo di pericolosità, la Corte avrebbe dovuto revocare la confisca del complesso immobiliare acquistato nel 1994 e nel 1995. Aggiunge, inoltre, il ricorrente che, con riferimento alla ritenuta pericolosità ordinaria, la Corte ha erroneamente considerato la sentenza n. 3713/2021 che, come risulta dal decreto del Tribunale, riguarda la posizione di PE GR. Nel corpo del motivo si censura, infine, l'illegittimità della confisca dell'intero compendio aziendale della "Impero Edilizia s.r.l.", ivi compreso il palazzo realizzato all'EL (sorto su un terreno acquistato nel 2010 e realizzato nel 2012), in quanto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che la consente solo se l'attività economica risulta sin dall'inizio condotta con mezzi illeciti (si richiama, tra le altre, Sez. 5, n. 32017/2019; Sez. 5 n. 43405/2019;Sez. 6, n. 48610/2017). 3. PE GR, classe 1957, deduce due motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo deduce l'illegittimità della confisca per mancanza di correlazione temporale tra il periodo di pericolosità e il momento di acquisto dei beni. Rileva il ricorrente che, come già dedotto in appello, detti beni sono stati acquistati nel periodo compreso tra gennaio 2008 e marzo 2011, in un periodo diverso da quello di pericolosità del ricorrente, individuato dai Giudici di merito, quanto alla pericolosità qualificata, dalla seconda metà degli anni '90 ai primi del ventunesimo secolo, e, quanto alla pericolosità ordinaria, a decorrere dal 2012. Rileva, a tal fine, il ricorrente, che quanto al primo periodo, la sua pericolosità va circoscritta temporalmente entro la fine degli anni '90, come emerge dalle stesse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NA e LA, tutte riferite a fatti collocabili non oltre la fine degli anni '90. Né a tal fine, prosegue ancora il ricorrente, può rilevare la conversazione del 2008 (intercettata in altro procedimento penale nel quale GR non è in alcun modo coinvolto), intercorsa tra questo e CO AG relativa alla risoluzione di un contrasto tra imprenditori, da inquadrare in un rapporto confidenziale tra i due e nella stima che il AG, imprenditore legato al clan dei casalesi, ripone nell'odierno ricorrente. Ad avviso del ricorrente, dunque, poiché il periodo di pericolosità specifica va circoscritto agli anni '90, è illegittima la confisca dei beni acquistati negli anni 2000. 3 Quanto al periodo di pericolosità ordinaria, si lamenta che l'inquadramento del ricorrente si fonda sulla sua condanna per una condotta specifica relativa all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, avvenuta negli anni 2013 e 2014, in difetto, dunque, del requisito dell'abitualità del ricorso al crimine come sistema esistenziale di sostentamento. Ciò in ragione della irrilevanza ai fini di detto inquadramento della condanna per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. che, di per sé, non può considerarsi «reato lucrogenetico». Nel corpo del motivo si prospetta, infine, una possibile «moltiplicazione» dell'effetto ablativo, dal momento che già in sede penale è stata disposta la confisca del profitto del reato a carico del ricorrente. 3.2 Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità della misura di prevenzione personale per carenza dell'attualità della pericolosità sociale. Premette il ricorrente che sebbene la misura sia stata integralmente eseguita, permane il suo interesse ad impugnare in relazione agli effetti correlati alla situazione negativa che lo status di assoggettato a misura di prevenzione personale determina nell'ordinamento giuridico. A sostegno del motivo si richiamano le considerazioni già svolte nel primo motivo. 4. RO GR, IN GR, RI CH e PE GR (classe 1975), pur presentano separati ricorsi, deducono due identici motivi. 4.1 Con il primo motivo deducono l'illegittimità della confisca per carenza di pericolosità di GE GR. Il motivo riprende le censure già svolte nel ricorso di GE GR in merito alla inattendibilità delle dichiarazioni del LA, ritenute, invece, veritiere dalla Corte territoriale, nonostante questo avesse più volte manifestato il proprio malanimo nei confronti del proposto. Si lamenta, a tal fine, la mancanza di motivazione sia sul motivo di gravame relativo alla inattendibilità di LA che sulle ragioni per cui la Corte ha ritenuto false le discordanti dichiarazioni rese da NA, posto che questi, pur non essendo un collaboratore di giustizia, ha, comunque, ammesso la propria appartenenza a "cosa nostra", quale capo reggente della famiglia dell'Acquasanta insieme a LA. Deducono i ricorrenti che il NA non ha mai detto di non sapere del ruolo direttivo del padre in seno a detta famiglia, essendosi limitato a dichiarare di non averlo appreso direttamente dal padre. Nel corpo del motivo si lamenta, infine, la mancanza di motivazione sui riscontri alle dichiarazioni di LA. 4 4.2 Con il secondo motivo deducono il vizio di mancanza di motivazione sullo specifico motivo di gravame in cui si chiedeva la revoca del sequestro dei beni per la mancata dimostrazione del loro valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dagli stessi e dal loro nucleo familiare o che detti beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Deducono i ricorrenti che la Corte ha omesso di valutare le allegazioni difensive e, in particolare, la consulenza tecnica di parte;
ha, inoltre, omesso di considerare che la pericolosità di GR, con il suo avvicinamento al sodalizio mafioso, si è manifestata a partire dal 1999 ed è cessata nel 2002, con l'arresto di LA, e non, come illegittimamente ritenuto, nel 2013. Aggiungono, inoltre, i ricorrenti che la Corte territoriale ha omesso di considerare: a) che il terreno di via Assunto, su cui sorge il complesso immobiliare, è stato acquistato al di fuori del periodo di pericolosità; b) che non risulta alcun illecito riferibile all'attività edilizia del proposto all'interno della Impero Edilizia s.r.I., costituita con un capitale iniziale che, come osservato dal CTU, era compatibile con i redditi del proposto e dei familiari, mentre i successivi trasferimenti di quote sono stati eseguiti grazie a finanziamenti o all'impiego di acconti versati dai clienti;
c) l'attività economica del nucleo familiare con la cooperativa Carovana Santa Rosalia. 5. NN IN deduce tre motivi di ricorso. 5.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di omessa motivazione sul motivo di appello relativo alla carenza del requisito della correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni della terza interveniente. Il motivo viene ripreso e argomentato nel corpo del secondo motivo. Si lamenta a pagina 17 l'omesso accertamento della correlazione temporale tra l'acquisto dei beni attinti dalla misura ed i due periodi di pericolosità, specifica e generica, del proposto (dalla prima meta /degli anni '90 fino al 2000 la prima e dal 2013 al 2015 la seconda). In particolare, la ricorrente deduce che: - le quote sociali della CE Soc. coop. a.r.l. - costituita negli anni '70 - e della CE 2000 sono state acquistate dalla ricorrente in periodi diversi da quelli oggetto della pericolosità sociale del marito. Peraltro, la stessa, oltre ad essere socia di tali società, è titolare di reddito da lavoro che può giustificare l'acquisto delle quote;
-analoghe considerazioni valgono anche per le quote della Motoroii, costituita a fine anni 2000, anch'esse acquistate al di fuori del perimetro temporale di pericolosità del proposto;
5 -le società Costruendo s.r.I., Costruzioni s.r.I., e IC RT di CI (di cui la IN possiede il 75%) sono state costituite rispettivamente negli anni 2006, 2008 e 2013, e, dunque, sempre fuori dal periodo di pericolosità di GR. - i beni immobili, indicati a p. 19 del ricorso, sono stati acquistati dalla ricorrente negli anni 2008 e 2011. Si rappresenta, infine, che il conto corrente della ricorrente, anch'esso attinto dalla misura, aveva un saldo irrisorio di euro 278,94 e per questo non vi è alcun elemento che ne riveli la provenienza illecita o la sua acquisizione in uno dei due periodi di pericolosità di GR. 5.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del sequestro e della confisca di prevenzione, con particolare riguardo ai criteri di calcolo della sproporzione. In primo luogo, si censura l'omessa inclusione nel paniere dei redditi di provenienza lecita dei redditi provenienti dalla società OT s.r.l. di cui la ricorrente è socia di minoranza, priva di poteri gestori e, per di più, danneggiata dalle condotte di evasione fiscale poste in essere dagli amministratori. La Corte territoriale ha, inoltre, omesso di valutare i rilievi difensivi relativi al calcolo del consumo familiare da eseguire facendo riferimento alla spesa media mensile di una famiglia di cinque componenti dal 1997 al 2003 e di quattro componenti dal 2003, residente nel territorio "isole" indicato dall'ISTAT, e non al dato medio delle famiglie operaie. Si deduce, inoltre, l'erroneità sia delle valutazioni relative all'uscita di 40.000 euro che al mutuo di 100.000 euro contratto dal proposto. In buona sostanza, secondo la ricorrente il requisito della sproporzione va calcolato avuto riguardo al reddito netto o alla capacità economica del proposto mentre, erroneamente, la Corte ha fatto riferimento al rapporto tra il valore del bene al momento dell'acquisto e il reddito prodotto dal proposto e dai terzi intervenienti nello stesso anno di imposta. In realtà, sommando ai 570.000 euro riconosciuti di origine lecita dal perito, le indennità INPS (46.000 euro) e gli ulteriori redditi inizialmente esclusi dal perito al netto della società OT (90.000), si arriva ad un importo di 706.000 euro e ciò senza considerare il mutuo di 100.00 euro. Ne consegue che, sottraendo a detto importo i consumi familiari (pari a 400.000 euro), residuerebbero euro 306.000, somma che, tenuto anche conto del mutuo erogato, è idonea a giustificare gli acquisti. 5.3 Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla valutazione delle società CE, CE 2000 e OT quale frutto di reimpiego di beni di provenienza illecita e, pertanto, integranti la c.d. 6 impresa mafiosa. La motivazione del decreto impugnato muove, infatti, dalla considerazione dell'ausilio che il sodalizio mafioso "cosa nostra" ha apportato ad GR facendogli conseguire l'appalto per la fornitura di prodotti ortofrutticoli ai militari, ricevendo in cambio la piena disponibilità di GR nei confronti della consorteria tanto da fungere da collettore del pizzo nel mercato ortofrutticolo. Già in appello la ricorrente aveva rappresentato di essere socia di minoranza e che non era possibile determinare l'incidenza di detti appalti sui ricavi complessivi nè desumere che tutti i redditi prodotti dalle società fossero inquinati. La Corte, pur prendendo atto della qualità della ricorrente, sul presupposto della impossibilità di separare i capitali di origine lecita da quelli di origine illecita e, dunque, di poter quantificare quelli di illecita provenienza, ha illegittimamente disposto la confisca dell'intero patrimonio sociale facente capo ai coniugi GR-IN sulla base di affermazioni generiche, anche in ordine alle modalità con cui venivano conseguiti gli appalti, peraltro vinti solo negli anni 1993, 1994 e 1997, e in assenza di elementi idonei a dimostrare una sovrapposizione tra compagine associativa e sodalizio mafioso ovvero che l'intera attività d'impresa sia frutto dell'impiego di risorse illecite. Si censura, inoltre, il ragionamento in forza del quale viene ritenuta illecita la stessa ragione di costituzione della OT, in quanto destinata ad evitare il fallimento della Motorgas e gestita tramite evasione dell'IVA, elementi che, sostiene la ricorrente, non sono decisivi per configurarla quale "impresa mafiosa" o comunque costituita ab origine con risorse di illecita provenienza. La Corte, infatti, ha omesso di spiegare se le risorse impiegate per la sua costituzione siano o meno di illecita provenienza;
se le quote della ricorrente sono nella disponibilità del marito posto che i due sono sposati in regime di separazione dei beni. In altre parole, sostiene la ricorrente che mancano elementi idonei a dimostrare che le società fossero uno strumento dell'organizzazione criminale, che le prime due fossero gestite con metodo mafioso per la realizzazione degli scopi del sodalizio e che la terza (OT) fosse dedita alle frodi in commercio e tributarie. In ogni caso manca la prova che le quote della ricorrente siano di illecita provenienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Giova premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, richiamato, per le impugnazioni dei provvedimenti di 7 confisca, dal successivo art. 27, comma 2. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). 2. Così definito il perimetro del giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione, venendo all'esame del ricorso proposto da GE GR, ritiene il Collegio che il motivo dedotto è inammissibile in quanto, con riferimento all'inquadramento del ricorrente nelle categorie di pericolosità, deduce censure non consentite;
con riferimento al profilo della correlazione temporale, è privo del requisito della specificità mentre, in relazione alla censura relativa alla confisca del compendio aziendale, è manifestamente infondato. 2.1 Le censure relative al primo profilo non evidenziano in concreto alcuna violazione di legge, ma si limitano a prospettare un non consentito vizio di motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Osserva, peraltro, il Collegio che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte territoriale ha tenuto conto delle ragioni di astio del collaboratore e, con argomentazioni immuni da vizi giuridici, le ha ritenuta indice positivo della credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese, in quanto idonee a confermare l'esistenza di una società occulta tra il proposto e il LA (si veda, in particolare, pagina 37 del decreto). 2.2 Quanto al secondo profilo di censura, va, innanzitutto, premesso che il divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appello, pur non essendo espressamente richiamato dall'art. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, opera anche nel procedimento di prevenzione. (Sez. 1, Sentenza n. 25907 del 15/01/2021, Gaeta, Rv. 281447). È stato, tuttavia, 8 precisato che tale divieto non opera allorché il contenuto precettivo sia identico a quello di primo grado ed il giudice di appello si limiti ad una valutazione più sfavorevole di elementi di fatto non direttamente incidenti sul contenuto finale della decisione (cfr. Sez. 6, n. 21964 del 12/05/2016, Giacchetti, Rv. 267068). Applicando tali coordinate ermeneutiche al ricorso in esame, rileva il Collegio che il decreto impugnato, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, ha effettivamente ampliato il periodo di pericolosità specifica del ricorrente retrodatandolo ai primi anni '90 ed ha individuato il periodo di pericolosità generica dal 2013 al 2015. Nel decreto del Tribunale, invece, il periodo di pericolosità qualificata del ricorrente è stato individuato da «un'epoca di poco precedente al 2000» e fino a qualche anno dopo l'arresto di LA «e, poi, in relazione all'edificazione della palazzina con i NA, attività che si deve collocare nella seconda parte della prima decade del 2000». A fronte di tale diversa perimetrazione del periodo di pericolosità, rileva, tuttavia, il Collegio che il motivo di ricorso risulta aspecifico sul punto in quanto non contiene allegazioni che consentano di individuare la data di acquisto dei singoli beni e di accertare se tale ampliamento abbia arrecato un concreto pregiudizio al ricorrente e si sia effettivamente tradotto in un incremento dei beni attinti dalla misura di prevenzione, risultando, di contro, dal dispositivo del provvedimento impugnato che la Corte territoriale si è limitata a confermare la misura di prevenzione come inizialmente disposta dal Tribunale e senza estenderne l'applicazione ad altri e diversi beni. 2.3 È infine, manifestamente infondato il rilievo relativo alla confisca del compendio aziendale. La Corte territoriale, infatti, nel confermare l'inquadramento del ricorrente nella categoria di pericolosità specifica dell'indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa "cosa nostra", quale imprenditore colluso con la mafia palermitana, ha ritenuto che dalle precise e convergenti dichiarazioni rese da LA sia desumibile l'esistenza di una "società occulta", nata nel 2000, tra il ricorrente, il figlio PE e, in un primo momento, lo stesso LA, al quale poi subentrarono i NA. In particolare, il decreto ha chiarito che tale rapporto societario aveva ad oggetto non solo le attività svolte all'interno del mercato ortofrutticolo, ma anche la realizzazione dell'edificio sul terreno dell'EL. Come dedotto dal Sostituto Procuratore Generale nella sua requisitoria, il decreto impugnato, nel confermare la confisca del compendio aziendale, non è incorso in alcuna violazione di legge avendo fatto buon governo del principio di diritto, qui ribadito, secondo cui, in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad 9 una associazione mafiosa, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità qualificata a condizione che ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale (Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Palnneri, Rv. 281990; Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, Cammarata, Rv. 278328). Si è, infatti, evidenziato che il parametro della "ragionevolezza temporale" non preclude la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre gli acquisti compiuti in un momento successivo a detta perimetrazione ad accumulazioni patrimoniali precedenti, atteso che, a ragionare diversamente, il dato temporale finirebbe per divenire un possibile strumento di elusione della domanda di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ed ad assolvere ad una funzione scriminante. 3. Il ricorso di PE GR è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 3.1 II primo motivo non è deducibile in questa Sede in quanto, a dispetto della sua rubricazione, prospetta, di fatto, un vizio della motivazione proponendo una diversa perimetrazione del periodo di pericolosità specifica, definito dal decreto dalla prima metà degli anni 90 al 2008. Rileva il Collegio che il decreto impugnato, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha delimitato tale periodo sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LA e NA, riscontrate anche dagli accertamenti svolti, da cui è emerso che PE GR sarebbe subentrato a IE La FA quale referente di "cosa nostra" e, in particolare, della "famiglia dell'Acquasanta", nell'ambito del mercato ortofrutticolo, assicurandosi la commessa per la fornitura di prodotti ortofrutticoli ai militari negli anni 1993, 1994, e 1997, e collaborando con l'organizzazione mafiosa sia nei rapporti di affari funzionali alla realizzazione di suoi obiettivi che nella raccolta del pizzo a carico degli imprenditori operanti nel mercato ortofrutticolo di Palermo. La perímetrazione fino al 2008 si fonda sulle risultanze di intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento dalle quali sono emersi, da un lato, l'accordo tra esponenti di "cosa nostra" e un esponente del clan dei casalesi, CO AG, in merito al controllo del trasporto della merce diretta ai mercati ortofrutticoli, e dall'altro, i rapporti diretti tra AG e PE GR che interveniva per risolvere delle controversie sorte tra due imprenditori del settore. 10 Con motivazione parimenti immune da vizi giuridici, il decreto impugnato ha confermato la perimetrazione della pericolosità generica sulla base della condanna definitiva del ricorrente in relazione alle false fatturazioni nell'ambito della gestione della società OT per gli anni 2013, 2014 e 2015, condotta reputata produttiva di lucro (quantificato in due milioni di euro circa) e, dunque, rilevante ai fini dell'inquadramento del ricorrente nella categoria di cui all'art. 1, lett. b, d.lgs. n. 159 del 2011 (cfr. pagina 25 del decreto). 3.2 D secondo motivo di ricorso è stato dedotto per la prima volta in questa Sede e non attiene a questione rilevabile d'ufficio. 4. Passando all'esame dei ricorsi proposti dai terzi, RO GR, IN GR, RI CH PE GR (classe 1975) e NN IN, ritiene il Collegio che, in disparte i non consentiti vizi di motivazione dedotti da quest'ultima nei tre motivi di ricorso, appare assorbente, rispetto a tutte le posizioni in esame, la carenza di interesse ad impugnare, cosicché, per le ragioni che saranno di seguito esposte, tutti i ricorsi in esame vanno dichiarati inammissibili. 4.1 Va, innanzitutto, premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato una nozione di interesse ad impugnare nel procedimento penale che, a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, non è egsete basata sul concetto di soccombenza, quanto, piuttosto, su una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dai soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693; Sez. U, n. 42 del 03/12/1995, dep. 1996, Tampini, Rv. 203093). 4.2 Tale nozione di interesse ad impugnare è stata declinata in termini non pienamente simmetrici con riferimento alla posizione del terzo nell'ambito del procedimento di prevenzione. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere 11 interesse a far valere (Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Grizzaffi, Rv.286058; Sez. 6, n. 48761 del 14/11/2023, Morelli, Rv. 285650; Sez. 1, n. 35669 del 11/05/2023, Jelmoni, Rv. 285202). Tale indirizzo, muovendosi nel solco della nozione di interesse ad impugnare riportata nel precedente paragrafo, ricostruisce i temi deducibili dal terzo muovendo dalla considerazione che l'unico aspetto del contendere che lo coinvolge direttamente attiene alla confutazione della prospettazione accusatoria secondo la quale, a dispetto del dato formale, l'utilità considerata dalla confisca dovrebbe ricondursi alla sostanziale diponibilità del proposto. Secondo tale impostazione ermeneutica, dunque, deve escludersi la sussistenza dell'interesse ad impugnare del terzo laddove non reclami la titolarità del bene da confiscare, e ciò in quanto, in caso di accoglimento del ricorso, non potrebbe mai ottenere la restituzione del bene che ha pacificamente riconosciuto essere del proposto. 4.3 A tale indirizzo si contrappone altro orientamento, assolutamente minoritario, secondo cui il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittízietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez.5, n. 12374 del 14/12/2017, dep.2018, La Porta, Rv. 272608; nello stesso si è espressa, sia pur in relazione alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., Sez.1, n. 19094 del 15/12/2020, dep.2021, Flauto, Rv. 281362). In particolare, confrontandosi con l'opposto indirizzo ermeneutico, si afferma che la conclusione cui esso perviene risente di una considerazione ex post della sorte dei motivi di impugnazione secundum eventum litis, che, di contro, si afferma debbano essere valutati ex ante nella loro attitudine distruttiva della pretesa fatta valere, e che quindi, nel rispetto del fondamentale diritto di difesa, possono essere anche articolati su piani concorrenti e/o graduati. Si è, inoltre, affermato, quale ulteriore argomento a sostegno della maggiore ampiezza delle questioni deducibili dal terzo, che l'interposizione fittizia non configura una situazione di per sé illecita se non è preordinata al conseguimento di fini contrari alla legge, se il reale proprietario dissimulato non è un soggetto socialmente pericoloso o autore di gravi delitti e se i beni non hanno provenienza illecita, in quanto si tratta di uno schema negoziale sostanzialmente riconducibile all'istituto civilistico della simulazione del contratto. 4.4 Il Collegio intende ribadire l'orientamento maggioritario, dovendosi escludere la sussistenza di un interesse a ricorrere del terzo qualora questo si limiti a dedurre l'insussistenza dei presupposti della misura. In tal caso, infatti, in mancanza di prova dell'effettiva titolarità del bene, dall'accoglimento del ricorso non deriverebbe alcun 12 risultato utile per il terzo in quanto alla revoca della confisca conseguirebbe la restituzione dei beni attinti dalla misura al proposto ovvero al soggetto ritenuto effettivo titolare del bene. Il terzo intestatario del bene può, dunque, ottenere un risultato favorevole, rilevante ai fini della configurabilità del suo interesse a ricorrere, solo dimostrando che la titolarità del bene è reale e non meramente fittizia. Inoltre, come già chiarito da Sez. 6, n. 48761 del 14/11/2023, anche muovendo dalla prospettiva del beneficio in fatto che, comunque, può derivare dall'accoglimento del ricorso e dalla revoca della misura di prevenzione, la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura. Tale pronuncia, confrontandosi con l'ulteriore argomento dell'indirizzo minoritario che ha posto l'accento sulla non illiceità della interposizione fittizia e sulla sua riconducibilità alla simulazione del contratto, ha posto l'accento proprio sull'art. 1414 cod.civ. Tale norma, infatti, prevede che, in caso di simulazione relativa del contratto, se le parti hanno inteso concludere un contratto diverso da quello apparente, tra le stesse ha effetto il contratto dissimulato. Ne consegue che, nei rapporti interni tra terzo simulato proprietario e reale titolare del bene, prevale, non già il dato formale insito nella fittizia intestazione, bensì il dato reale. Traslando tali concetti nell'ambito del procedimento di prevenzione, si è, pertanto, concluso che l'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene - anche nell'ambito del rapporto interno con il fittizio intestatario - è il titolare reale dello stesso, non potendo il terzo agire in giudizio per far valere quello che è un diritto altrui. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va dunque ribadito che in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo. Applicando detto principio alla fattispecie in esame, va pertanto dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti da RO GR, IN GR, RI CH PE GR (classe 1975) e NN IN per carenza di interesse a ricorrere in quanto in tutti i ricorsi vengono dedotte questioni che non attengono all'unico tema deducibile dal terzo, ovvero la rivendicazione dell'effettiva titolarità dei beni attinti dalla confisca, ma ai presupposti della misura di prevenzione. 13 Il Consigli -stértsor_it, 5. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, i ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Presidente