Sentenza 11 maggio 2023
Massime • 2
In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, in quanto del tutto estraneo a ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei suoi confronti - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - che solo il predetto può avere interesse a far valere.
In tema di giurisdizione, appartiene al giudice italiano la cognizione sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale avanzata sul presupposto della natura fittizia della costituzione, pur avvenuta all'estero, di un "trust" e dei relativi atti di dotazione per beni situati nel territorio italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 35669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35669 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
la declaratoria dilette conclusioni del PG, SIMONE PERELLI, che ha chiesto inammissibilità dei ricorsi, con l'adozione delle statuizioni consequenziali;
Si allega al verbale l'istanza di rinvio formulata dell'avvocato MICHELE ANDREANO, difensore OC ST, in persona della Moloce ST Sarl. Il Collegio rigetta l'istanza di rinvio in quanto, per i procedimenti trattati ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., non è prevista la comunicazione alle parti della requisitoria del PG. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 27 novembre 2019, il Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, aveva disposto, su richiesta del Pubblico ministero, il sequestro di due ville di pregio, con piscine e terreni di pertinenza per circa 20.000 mq, ubicate in Arzachena, località Abbidori, intestate alla CO AKTIENGESELLSCHAFT S.A., e di una serie di quadri, sculture, mobilio e altri oggetti di valore custoditi nell'abitazione sita in Milano, alla via Brera, formalmente intestata alla proprietà del OC ST, beni considerati da ricondursi all'appartenenza effettiva di RO LM, mentre non era stato disposto il sequestro delle quote della CO. Con successivo decreto del 20.04.2021, il medesimo Tribunale aveva adottato la confisca dei beni immobili intestati alla CO elencati in atto, nonché dei quadri, delle sculture, dei mobili, dei pezzi di argenteria, dei pendoli, orologi e oggetti d'arte pure partitamente indicati in atto. Il provvedimento ablatorio era riferito alla sfera di effettiva disponibilità di RO LM, del quale si era ritenuta accertata la pericolosità sociale, dalla fine degli anni '90 al 2012, determinata dal fatto che questi era risultato dedito alla commissione di violazioni della normativa penale in materia tributaria e finanziaria, anche in forma associata, mediante la creazione di uno stabile sodalizio criminale a carattere transnazionale, operante in Italia, Lussemburgo, Svizzera, Gran Bretagna e altrove.
1.1. Interposto appello da LM, da CO, da OC ST, come e anche da IN SP, la Corte di appello, con il provvedimento in epigrafe, emesso il 30 settembre 2022, ha parzialmente riformato il decreto impugnato e, per l'effetto, annullata l'ordinanza emessa in corso di procedura, il 6.10.2022, nella parte in cui, con essa, era stata rigettata l'istanza di esclusione della terza interessata IN SP, ha corrispondentemente escluso dal procedimento la stessa IN SP e ha annullato la conseguente statuizione relativa al difetto per la relativa parte dei requisiti previsti dall'art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con conferma nel resto del decreto impugnato.
1.2. Il Tribunale aveva affermato l'evenienza del requisito soggettivo della pericolosità storica del proposto, indagato per aver promosso e organizzato gravi delitti di carattere economico-finanziario commessi nel lungo arco temporale dalla fine degli anni '90 al 2012, mediante la costituzione di una serie di società estere utilizzate per il riciclaggio di ingentissimi proventi di evasione fiscale, secondo il quadro indiziario emerso in sede cautelare, nonché nella susseguente sede dell'udienza preliminare, considerate le imputazioni per più ipotesi di trasferimento fraudolento di valori che attingevano il proposto, in relazione alla 2 pericolosità di cui agli artt. 1 e 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011; era seguita la sentenza di condanna per il reato associativo di cui al capo 1) e per diversi reati fine;
ai fatti emergenti da tale procedimento andavano affiancati gli altri, antecedenti, oggetto di procedimenti archiviati per prescrizione, sempre in ordine al riciclaggio di fondi neri;
quanto agli elementi connotanti la posizione di LM, egli, sebbene iscritto all'A.I.R.E., viveva stabilmente a Milano e rientrava fra i soggetti residenti fiscalmente in Italia, senza avere, però, mai dichiarato redditi, tranne due somme irrisorie nel 2002 e nel 2003; data l'emersione del profitto da reati tributari sempre utilizzato per alimentare canali societari, anche parzialmente leciti, non era possibile pervenire all'individuazione di provviste legali, non inquinate, nel perimetro cronologico di pericolosità sociale identificato dagli anni '90 al 2012. Il Tribunale aveva argomentato anche in ordine alla riferibilità a LM della CO e del OC ST, ritenuti meri veicoli interposti per schermare la reale titolarità in capo al proposto dei beni da questi enti acquistati. Con riferimento all'acquisto da parte di LM del vasto compendio immobiliare in Arzachena, complesso costituito da due lussuose ville e terreni per circa 20.000 mq, il primo giudice ne aveva fissato l'epoca nel corso dell'anno 2007, in coincidenza temporale con la realizzazione delle condotte illecite, e il costo, pari a complessivi euro 16.350.000,00, mentre, esaminati i flussi finanziari e le giustificazioni date dall'interessato, quel complessivo acquisto non risultava giustificato sul piano economico dall'acquisizione di risorse lecite. Quanto ai beni oggetto della disponibilità del trust, il Tribunale aveva spiegato che la formale legittimità dell'istituto prescelto non escludeva che LM lo avesse utilizzato, conservando il completo potere di ingerenza, per il perseguimento dei propri fini illeciti. Quanto ai beni mobili e agli oggetti di pregio rinvenuti nel 2012 a seguito della perquisizione effettuata nella casa di Milano, Via Brera, di LM, attribuiti al OC ST, il loro acquisto era stato giustificato come frutto dell'attività lavorativa svolta all'estero; per documentare l'acquisto non risultante - altrimenti - era stato prodotto il riferimento a un documento di conto corrente di euro 400.000,00 del 29.12.2004, operato dalla società The Net, con confluenza dei beni nel patrimonio del OC ST e con stima del complesso di mobili riferiti al valore di euro 645.000,00, valore però molto inferiore a quello indicato nella proposta;
in ogni caso, anche questi beni, attesi la suddetta situazione di effettiva disponibilità in capo al proposto, erano da assoggettarsi a confisca di prevenzione. In merito alla posizione della IN SP, il Tribunale aveva ritenuto insussistente il diritto alla restituzione di quanto era stato accertato sottratto da 3 LM in sede giudiziaria, con provvisionale in favore della suddetta società nella misura di euro 10.000.000,00, per non essere la suddetta società qualificabile terzo di buona fede.
1.3. La Corte di appello, valutate le impugnazioni proposte dalle parti, con l'unica statuizione di riforma, ha ritenuto non legittimata alla partecipazione al presente procedimento la IN SP, poiché, ribadito che la ricognizione di debito compiuta al riguardo da LM non vedeva come creditrice la società ma come creditore TO NI che aveva dato l'autorizzazione, unitamente alla figlia Elena, all'impiego nell'acquisto delle ville sarde della parte di fondi illeciti a lui spettante, ha considerato che, ove pure fosse stata titolare di una posizione di credito, la società avrebbe dovuto esperire la domanda di ammissione al passivo, non intervenire nel giudizio di prevenzione. All'esclusione dal procedimento della IN SP è stata riconnessa la dichiarazione di inutilizzabilità di tutte le prove introdotte nel processo dalla medesima. Tutte le altre questioni poste con gli appelli sono state respinte ricalcando e rinforzando le valutazioni compiute dal primo giudice.
2. Avverso questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di RO LM chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. da parte della Corte di appello, stante l'omessa correlazione tra proposta e decisione in punto di contestazione del perimetro cronologico della pericolosità sociale. Posto che il decreto impugnato ha natura di sentenza, non può dubitarsi, secondo la difesa, che al relativo procedimento debba applicarsi il principio di correlazione di cui all'art. 521 cit., sicché anche l'individuazione del periodo temporale preso in considerazione fa parte della concisa esposizione dei contenuti della proposta, afferendo agli elementi del fatto su cui occorre garantire al proposto la concreta possibilità di controdeduzione: in tal senso, il decreto di sequestro aveva fatto riferimento a un orizzonte cronologico della pericolosità compreso fra il 2004 del 2012 al pari dell'arco temporale indicato dalla contestazione del reato associativo, poi valorizzato per il giudizio di pericolosità sociale. Si aggiunge che in questa prospettiva si era orientato anche il Tribunale nell'emettere il decreto di confisca, non rilevando i riferimenti non collegati alla contestazione agli anni '90 operati alle pagine 1 e 26 dello stesso decreto di sequestro. Del resto, la stessa prospettazione del Pubblico ministero richiedente aveva posto al centro della disamina la costituzione della società IT, avvenuta 4 nel 2004. Viene ritenuta, pertanto, eccentrica l'affermazione fatta dalla Corte territoriale nel decreto impugnato lì dove ha sostenuto l'inapplicabilità degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. al procedimento di prevenzione, tanto più che non era intervenuta nessuna modificazione della richiesta originariamente formulata. Di conseguenza, avendo il Tribunale invalidamente esteso il perimetro cronologico di riferimento della pericolosità sociale a un lasso diverso e più ampio rispetto a quello relativo agli anni 2004-2012, il proposto argomenta la difesa aveva tempestivamente dedotto la corrispondente nullità con l'atto di appello e - la Corte territoriale ha errato nell'omettere di rilevarla.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, per l'illegittimo rigetto dell'istanza di ammissione delle prove orali (MA TR e AN SH) relative alla dimostrazione delle operazioni risalenti agli anni dal 1996 al 2000 (in particolare l'acquisto e la cessione di società di diritto olandese), in rinnovazione dell'istruttoria sul punto, con corrispondente revoca dell'ordinanza del 6.10.2020. L'istanza in questione, segnala il ricorrente, non riguardava prove superflue, in quanto il corrispondente tema dimostrativo non era stato già esaurientemente trattato nel giudizio, essendo stato dedotto che per ragioni cronologiche sussisteva la difficoltà di acquisire la corrispondente documentazione presso gli istituti di credito stranieri. L'obiezione mossa dalla Corte di merito, nel senso che si trattava di circostanze che avrebbero dovuto formare oggetto di prova documentale, viene ulteriormente criticata dalla difesa: alla sua base si annida una concezione tesa a ritenere la prevalenza della prova documentale su quella orale;
tale censura, si aggiunge, già fondata in punto di principio, lo è ancora di più nel caso di specie, in cui alla presa d'atto dell'avvenuto ampliamento dell'arco temporale di riferimento della pericolosità sociale non avrebbe potuto corrispondere la sostanziale confisca del diritto di allegazione probatoria in capo al proposto, avendo egli diritto di dimostrare le accumulazioni patrimoniali lecite verificatesi nel tempo antecedente al 2004, in particolare, nell'arco fra il 1996 e il 2000. 2.3. Con il terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 in ragione dell'assenza di qualsiasi sproporzione tra i beni ablati e l'attività economica del proposto. Sulla premessa che, mentre per il sequestro di prevenzione rileva la sufficienza indiziaria circa la provenienza illecita dei beni, desunta in primo luogo dalla sproporzione con i redditi all'attività economica del proposto, per giustificare la confisca occorre la prova di tale provenienza illecita, gravando sul proposto esclusivamente un onere di allegazione diretto a sminuire o elidere gli 5 elementi emessi nei suoi confronti, la difesa lamenta che la Corte di appello non si è attenuta a tale principio, avendo ritenuto di assolvere al suo obbligo motivazionale semplicemente facendo propri gli argomenti esposti dal Tribunale, il quale a sua volta si era rifatto alla motivazione del decreto di sequestro. Si prospetta in tal senso l'irrilevanza dei richiami al procedimento archiviato, in cui si era ipotizzato - ma senza riferimenti concreti il riciclaggio dell'importo euro 40.000.000,00, provenienti da commissioni, e all'analisi della di documentazione pervenuta dal Lussemburgo per le vie rogatoriali, assunta come dimostrativa dell'ipotesi accusatoria inerente alla responsabilità di LM, ma priva di specificità circa la natura della documentazione stessa, di guisa che nessuna indicazione verificabile era stata fornita già dal Tribunale in merito ai profitti illeciti che le relative operazioni avrebbero generati. Sul tema il ricorrente mette in guardia dall'accedere a una meccanicistica equiparazione fra pericolosità sociale e sussistenza della sproporzione, giacché, diversamente opinando, si potrebbe addivenire alla confisca di beni per i quali manca del tutto la sproporzione, mentre la confisca di prevenzione deve attingere la sola parte di patrimonio interessata dall'incremento di valore generato dal reimpiego dei profitti illeciti. In tal senso, la difesa cita le vicende giudiziarie all'esito delle quali LM ha conseguito l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, nel proc. n. 25915/2012 R.G.N.R., da una serie di contestazioni, nonché l'esito costituito dalla sentenza della Corte di cassazione giugno 2022, che aveva annullato con rinvio la decisione della Corte di appello di Milano, con riferimento ad alcuni reati. Inoltre, era stata prodotta su tale tema una relazione di consulenza tecnica, con documentazione allegata. Da tali fonti i giudici di appello avrebbero dovuto trarre materia per la verifica delle entrate lecite del proposto: invece, adducendo l'irricevibile obiezione della carenza di adeguata documentazione, essi sono venuti meno al loro compito di operare la compiuta verifica probatoria, a fronte del pieno adempimento dell'onere di allegazione da parte di LM nell'indicare la lecita provenienza dei beni. Con particolare riferimento all'acquisto del compendio immobiliare nel 2007, le affermazioni della Corte di appello, secondo cui non era stato dimostrato il lecito investimento rispetto all'asserita provvista illecita acquisita quattro anni prima, in carenza del tracciamento dei dedotti investimenti, si è verificata, secondo il ricorrente, la macroscopica violazione di legge derivante dalla mancata considerazione della serie di operazioni puntualmente elencate nell'elaborato dei consulenti OS e LO, riportate in atto, da cui emergeva che la maggior parte delle operazioni era stata realizzata in forza dei compensi leciti 6 da attività di intermediazione e consulenza: con la provvista lecita di euro 15.000.000,00 raccolta fino al 2001 si erano avute le operazioni tracciate, man mano elencate, generatrici di un utile lecito di oltre euro 22.000.000,00. Quanto all'acquisto dell'immobile in Sardegna, la difesa considera come fosse stato provato che almeno l'importo di euro 13.586.677,00 era stato attinto dalla somma transitata dal conto IT al conto Barclay's, poi utilizzato da LM, sicché questa parte della somma impiegata per l'acquisto suindicato non poteva essere riferita alla provenienza dalla famiglia NI. Pertanto, la Corte di appello ha, secondo il ricorrente, errato nel ritenere insussistente la prova della liceità delle risorse reimpiegate pretendendo dal proposto una dimostrazione analitica e di dettaglio di tale reimpiego. Altre allegazioni documentali non considerate dalla Corte di appello sono quelle relative alla disponibilità della totalità delle azioni di The Net S.A., alla posizione di LM quale beneficiario dei conti bancari di CCO Ltd., che a sua volta aveva il controllo totale di Nabu S.A., alla posizione del medesimo quale possessore dei certificati azionari e titolare del potere di firma quanto a Cap Consultants Ltd.: pur a fronte di tali evidenze, il Tribunale si era avvalso delle considerazioni tecniche del prof. Cortesi, consulente del falsus terzo interessato IN Spa;
e si aggiunge la Corte di appello ha fatto suoi questi argomenti, pur se ha accolto l'appello del proposto escludendo il terzo IN Spa, di guisa che non avrebbe potuto, se non violando l'art. 191 cod. proc. pen., utilizzare la consulenza redatta nell'interesse di quest'ultima parte, nonostante la stessa Corte di merito abbia esplicitamente dichiarato inutilizzabili le prove introdotte dalla IN Spa. Infine, la difesa stigmatizza la qualificazione di redditi percepiti dal proposto con l'evasione fiscale riferita a quelli relativi alle plusvalenze e ai dividendi da partecipazioni qualificate, per il solo fatto che egli non aveva presentato la dichiarazione fiscale né Italia, né in Lussemburgo: invero, LM era iscritto all'A.I.R.E. e in Lussemburgo tali redditi erano esenti da tassazione, mentre in Italia queste rendite finanziarie erano assoggettate a tassazione separata secondo l'aliquota del 24% sul 5% del loro ammontare, corrispondente all'imposta dell'1,2% sul complessivo importo, di guisa che è da reputare erronea l'affermazione che tali proventi erano il frutto dell'evasione fiscale.
3. Il difensore della CO AKTIENGESELLSCHAFT S.A. ha proposto ricorso avverso il decreto emesso dalla Corte di appello chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi.
3.1. Con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011 in punto di ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la 7 confisca di prevenzione. La società ricorrente contesta il decreto nella parte in cui ha ritenuto fittizia l'intestazione in capo alla medesima delle unità immobiliari ubicate in Arzachena e oggetto del provvedimento ablativo. Pur muovendosi dal presupposto che il concetto di disponibilità dei beni ai presenti fini si intende in senso sostanziale, potendo in esso ricomprendersi tutte le situazioni in cui i beni ricadano nella sfera degli interessi economici del soggetto, al pari della nozione civilistica di possesso, si censura, tuttavia, la valutazione compiuta dalla Corte di appello nella misura in cui ha basato il proprio convincimento sulla presunta riconducibilità della stessa società a LM, in mancanza di idonei riscontri dell'effettiva riconducibilità dei beni confiscati in capo a quest'ultimo, avendo omesso di verificare se sussistessero situazioni idonee ad avallare l'ipotesi della discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva dei cespiti, occorrendo, non semplici circostanze sintomatiche, bensì elementi fattuali, dotati dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. In particolare, secondo la difesa, i giudici di appello non hanno chiarito come si fosse determinata la riconducibilità della società a LM per il fatto che il relativo consiglio di amministrazione era stato formato dai compartecipi al sodalizio criminale e che poi essa fosse stata trasferita al OC ST, anch'esso ascritto a LM: il fatto che quest'ultimo potesse, in ipotesi, gestire la società non comportava di per sé l'accertamento che il capitale e i beni sociali fossero nella disponibilità del medesimo, trattandosi di una società autonoma, di proprietà del suddetto trust, mentre per addivenire alla conclusione censurata avrebbe dovuto appurarsi che le modalità di gestione della persona giuridica fossero tali da far venir meno l'alterità dell'ente rispetto all'amministratore, di guisa che il primo fosse divenuto un guscio vuoto e, quindi, un mero schermo del proposto, non essendo sufficiente la mera disponibilità dei beni dell'ente da parte dell'agente, di per sé spiegabile in virtù del rapporto organico. In tal senso la società ricorrente evidenzia che il consigliere di amministrazione Nicola AR è stato assolto con sentenza irrevocabile, mentre gli altri consiglieri NE UC e RI CO sono in attesa di nuovo giudizio dopo l'annullamento con rinvio della precedente sentenza di condanna.
3.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 10, commi 3 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011 per la ritenuta carenza della legittimazione della CO. La difesa segnala che la declaratoria di inammissibilità del secondo e del terzo motivo di appello sancita dalla Corte territoriale, per aver ritenuto spettante la corrispondente legittimazione, rispettivamente, a LM e ai 8 trustee, collide con il principio secondo cui il terzo che si afferma proprietario non interposto ha titolo e interesse a contrastare gli altri presupposti della confisca, ossia la pericolosità sociale del proposto e la provenienza illecita dei beni: sussistendo l'interesse, quindi, non avrebbe potuto negarsi la legittimazione a impugnare, senza valutare le relative doglianze ex post, anziché ex ante.
4. Anche la Moloce ST Sarl, quale trustee del OC ST, ha, con ricorso del suo difensore, impugnato il decreto della Corte di appello e ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di nove motivi.
4.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2 e 6 della Convenzione dell'Aja, ratificata con legge n. 364 del 1989, in ordine alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, con vizio di motivazione circa la ritenuta fittizietà del OC ST. In specie, il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, laddove ha fondato sulla clausola di rimozione dei trustee e protectors l'argomentazione tesa a inferire la fittizietà del fondo fiduciario, non ha tenuto conto del rilievo che, impregiudicata la tematica riguardante la pericolosità del proposto, non trasferibile meccanicisticamente al trust, terzo in buona fede, la possibilità di rimozione suindicata rispondeva appieno alla vigente normativa internazionale e specificamente a quella del Jersey, come confermava la relazione dei consulenti OS e LO, totalmente disattesa nel provvedimento impugnato: gli artt. 2 e 6 della Convenzione e le previsioni legali vigenti nel Jersey consentivano, dunque, la disciplina in concreto adottata nella costituzione del OC ST, datata - questo punto nemmeno era stato considerato 9.01.2009, posto che la riserva apposta da LM della sua possibilità di rimuovere ad nutum il trustee e i protectors era del tutto conforme all'interesse dei beneficiari, ossia della prole. Di conseguenza, la corretta applicazione della disciplina convenzionale e l'esclusione di un'attività fraudolenta nel trasferimento dei valori al OC ST dimostrano, per la difesa, l'erronea applicazione della legge regolatrice dell'istituto, giacché con la disposizione fiduciaria in esame LM si era spogliato completamente dei beni costituiti in trust, in modo indipendente da chi fosse il gestore, ossia il fratello del medesimo, LO LM, senza poteri del proposto nell'amministrazione, gestione e disposizione dei relativi beni.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 in ordine alla valutazione della buona fede dei terzi. La parte ricorrente sottolinea che la costituzione del trust era stata validata dall'Autorità giudiziaria lussemburghese, a seguito della separazione personale tra LM e la moglie, RI ER, con la sentenza del 25.10.2007, e che il fondo stesso era stato approvato dalla Banca d'Italia, in specifica 9 relazione al conferimento nel trust di alcune partecipazioni sociali, quali quelle relative alla RMJ SGR, sottoposta alla corrispondente vigilanza: elementi - non considerati dai giudici del merito, ma rilevanti ai fini della verifica della buona - fede del terzo, segnalandosi al riguardo soprattutto il potere-dovere della Banca d'Italia e di quello proprio della Consob allo scopo di valutare la complessiva adeguatezza degli assetti organizzativi adottati dal gruppo per assicurare l'indipendenza della società di gestione del risparmio;
e nel compimento delle corrispondenti verifiche era stato sottoposto ai relativi organi di controllo anche l'atto costitutivo del trust, comprensivo della nomina di LO LM, oltre che i relativi certificati azionari. In tale ambito si deduce mai era emerso che il trust e, per esso, LO LM avessero messo in essere condotte volte a sovrapporsi nella governance delle società possedute dal fondo fiduciario, sicché lo stesso organo di vigilanza mai aveva paventato qualsivoglia ipotesi di fittizietà: quindi, viene considerato apodittico il ragionamento svolto dalla Corte territoriale laddove ha fondato la fittizietà del trust sul mero rapporto di parentela fra RO e LO LM, senza altre riflessioni sull'assenza di buona fede in capo a quest'ultimo. Nella stessa prospettiva, anche l'evocazione della sentenza di legittimità del 21.06.2022, senza conoscerne le motivazioni, viene censurata dalla difesa perché, se era vero che essa aveva reso irrevocabile la corrispondente pronuncia di appello per RO LM, era del pari vero che con essa si era determinato l'annullamento della decisione di secondo grado quanto alle posizioni di LO LM e AR SS (quest'ultimo poi deceduto) con rinvio per nuovo giudizio innanzi alla medesima Corte di appello di Milano. Pertanto, la parte ricorrente, tenendo presente l'onere deduttivo assai ridotto in termini quantitativi collocato in capo al terzo intestatario del bene oggetto di misura di prevenzione patrimoniale rispetto al terzo creditore, sostiene che la Corte di appello ha ritenuto insussistente la sua buona fede in violazione di legge.
4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione al disposto dell'art. 491 cod. proc. pen., per l'addotta tardività della proposizione delle questioni preliminari. La difesa richiama il verbale di udienza del 6.10.2020 per segnalare che il Tribunale aveva, in quella sede, mantenuto la riserva di decidere le questioni poste dalle altre parti all'udienza del 4.06.2020 e aggiunge che le questioni poste nell'interesse della parte rappresentata non attenevano a quelle tracciate dall'art. 491 cod. proc. pen. e dall'art. 7, n.
4-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, tali non essendo l'ammissione delle prove e la verifica della regolarità del mandato conferito al legale di CO: d'altro canto, l'ordinanza del Tribunale in data 10 6.10.2020, confermata dalla Corte di appello, aveva contraddittoriamente dichiarato inammissibili le questioni poste della difesa, trattandole poi nel merito.
4.4. Con il quarto motivo si prospetta la violazione degli artt. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 e 125 cod. proc. pen. in punto di affermata irrilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 3, 24, 25 e 26 d.lgs. cit., per violazione degli artt. 3, 42, 111 Cost e 6 e 17 CEDU. In relazione all'omessa notifica dell'atto introduttivo del procedimento di prevenzione ai terzi creditori del trustee, che aveva determinato l'assenza del corrispondente effettivo contraddittorio, il pregiudizio che ne è, secondo la difesa, seguito non può essere bilanciato con la possibilità che i terzi rimasti estranei al procedimento di prevenzione esplichino le proprie difese con lo strumento dell'incidente di esecuzione: i terzi di buona fede esclusi dal procedimento erano i figli del proposto, Alice, CA CO e UG LM, beneficiari del trust e titolari di un controllo penetrante sull'attività del trustee. Inoltre, si denuncia come non ragionevole la differenza di disciplina di cui all'art. 18, comma 3, d.lgs. cit., relativa al limite temporale stabilito per l'ablazione in sede di prevenzione dei beni in danno degli eredi del soggetto pericoloso ex art. 4, in rapporto alla disciplina di cui all'art. 26 d.lgs. cit. che vedrebbe esposto sine die lo stesso erede alla scure prevenzionale, con il conseguente, immotivato squilibrio di disciplina;
nel caso di specie, la proposta di prevenzione era intervenuta 11 anni e 8 mesi dopo l'1.01.2009 e 6 anni e mezzo dopo l'arresto di LM;
sicché sussistono elementi di incostituzionalità dello stesso art. 23 d.lgs. cit. laddove non contempla fra i destinatari dell'avviso dell'avvio del procedimento anche gli appartenenti alla categoria suindicata.
4.5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 1335, 1414, 1418, 2901 cod. civ., dell'art. 11 delle preleggi, dell'art. 2 cod. pen. e dell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011. La difesa censura il provvedimento impugnato sotto il profilo della mancata verifica, pure sollecitata con specifica memoria, dei parametri civilistici regolatori della dedotta simulazione per interposizione fittizia: tale disciplina non avrebbe dovuto essere obliterata, in quanto, nel rispetto dell'art. 3 Cost., essa afferiva al bene, non alle sorti del proposto. Alla relativa stregua, quindi, la parte ricorrente osserva che tutti i requisiti di validità ed efficacia del contratto (come disciplinati in relazione agli artt. 1325, 1414, 1418 e 2901 cod. civ.) risultavano rispettati, senza l'emersione di alcun sintomo contrario fino all'arresto di LM avvenuto il 12.05.2012: nessuna causa di invalidità della costituzione del trust era emersa e anche i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria erano risultati insussistenti, mancando, in specie, la prova del consilium fraudis, argomento su cui la Corte di appello ha 11 omesso di confrontarsi, pur in assenza di ogni indice della consapevolezza in capo a LO LM che il fratello vivesse dei reati poi contestatigli nel 2012. 4.6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt. 7 e 23 d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all'art. 11 Cost., per la mancata notificazione dell'atto di avvio del procedimento di prevenzione ai beneficiari del trust. Si riprendono, sotto diverso angolo visuale, gli argomenti svolti in riferimento al quarto motivo: la necessità di notificare l'atto introduttivo ai beneficiari del trust è stata elusa dalla Corte di merito con un argomento che la difesa reputa improprio, in quanto assimilare i beneficiari in questione noti, non trattandosi di trust opaco, e titolari di un diritto emergente da atto trascritto ai titolari delle quote del capitale di una società costituisce un'erronea - parificazione che non tiene conto del fatto che i suddetti beneficiari sono in una posizione garantita e tutelata dalla legge, al pari dei promissari acquirenti, protetti in relazione alla buona fede del promittente alienante.
4.7. Con il settimo motivo si deduce la violazione dell'art. 10 d.lgs. cit. in relazione alla supposta irrilevanza dell'eccepita inutilizzabilità degli atti pervenuti per effetto della rogatoria espletata nell'ambito del procedimento penale n. 25915/2012 R.G.N.R., versati unitamente alla proposta. Si evidenzia che era stata dimostrata la mancanza di moltissime pagine inerenti alla rogatoria, mai pervenute dal Lussemburgo, sicché la difesa non aveva avuto la stessa possibilità di indicare quali documenti non fossero presenti negli atti, come aveva confermato LO LM nelle dichiarazioni rese all'udienza del 21 gennaio 2021: ciò avrebbe dovuto imporre la declaratoria di inutilizzabilità della porzione di atti acquisiti.
4.8. Con l'ottavo (sia pure definito settimo) motivo si prospetta la violazione degli artt. 5, 17, 19 e 81 d.lgs. n. 159 del 1991 per l'avvenuto avvio da parte della Guardia di Finanza degli accertamenti patrimoniali in assenza di una formale iscrizione ai sensi stabiliti dall'art. 81 cit. e in carenza di una delega del Pubblico ministero. Di tale mancanza il decreto impugnato ha dato atto e l'argomento addotto per superarne la rilevanza va, per la difesa, senz'altro censurato: la Corte territoriale ha osservato che nessuna disposizione sanziona con l'inammissibilità della proposta tale mancanza, ma non ha colto la questione effettiva, che riguardava il fatto che un soggetto diverso da quelli tassativamente enumerati nell'art. 5 cit. (il GICO della Guardia di Finanza) avesse dato avvio, di fatto e in modo autonomo, al procedimento di prevenzione. Si fa notare che, se si fosse ammessa una siffatta iniziativa, si sarebbe consentito a tutti, anche ai privati, di instradare le indagini patrimoniali finalizzate a richiedere le corrispondenti misure di prevenzione, eventualità che il 12 quadro normativo succitato è volto a scongiurare: la Guardia di Finanza non aveva alcuna autorizzazione per compiere gli accertamenti eseguiti, avviandoli nel settembre 2018, dopo i quali la proposta del Pubblico ministero si era risolta nella mera trasposizione della volontà della polizia giudiziaria, non delegata.
4.9. Con il nono motivo si prospetta la violazione degli artt. 20 cod. pen., 10 d.lgs. n. 159 del 2011 e 125 cod. proc. pen. per non essere stata rilevata la carenza di giurisdizione. -Sull'argomento - lamenta la parte ricorrente i giudici di appello non hanno reso alcuna risposta, avendo piuttosto trattato la diversa questione della incompetenza territoriale. Al riguardo, si era evidenziato che la partecipazione CO in OC ST afferiva a enti istituiti in territorio lussemburghese e non era stata mai oggetto di sequestro, né di confisca, sicché, difettando qualsivoglia declaratoria di nullità degli atti, non sussisteva nessun collegamento oggettivo finalizzato a concretizzarsi nel territorio italiano, non potendo attrarsi alla giurisdizione italiana il procedimento nei confronti del fondo fiduciario lussemburghese, dal momento che anche due figli del proposto, CA CO e UG, erano nati in Lussemburgo e tutti e tre i figli del medesimo avevano frequentato scuole lussemburghesi dal 2014 al 2020; la separazione personale dei coniugi era avvenuta in Lussemburgo e gli immobili confluiti nel trust erano stati acquistati in Lussemburgo con valuta proveniente da quel paese.
5. Il Procuratore generale, con articolata requisitoria, ha chiesto emettersi la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi, stante la loro manifesta infondatezza.
6. La difesa di RO LM ha rassegnato una memoria con motivi nuovi. In particolare, si è segnalata la violazione dell'art. 4 del Protocollo 7 CEDU per essere il presente procedimento di prevenzione una mera duplicazione del procedimento penale n. 25915/2012 R.G.N.R. nel quale la pericolosità sociale del proposto era stata fondata sugli stessi fatti e nel cui contesto i beni sono stati oggetto di identico vincolo ablatorio ai fini della confisca per equivalente. La difesa ha precisato che, nel procedimento penale, ancora pendente in fase di rinvio, era stata disposta, dopo il sequestro, la confisca di valore, ai sensi degli artt. 648-quater cod. pen. e 11 legge 16 marzo 2006, n. 146, con riferimento agli immobili ubicati in Sardegna e con riferimento ai beni mobili di antiquariato;
richiamata la disciplina di cui all'art. 30 d.lgs. n. 159 del 2011, si ricorda da parte della difesa che le indicazioni della Corte costituzionale sono chiare nell'indicare il dato ermeneutico in forza del quale la presunzione di 13 origine illecita dei beni, alla base dell'ablazione, non conduce necessariamente a riconoscere la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva delle misure in questione;
da ciò si propone di derivare la conclusione del carattere indebito della duplicazione di procedimenti e sanzioni patrimoniali, in tal senso proponendosi di ricollegare tale riflessione al primo motivo di ricorso, ribadendosi che risulta per tabulas l'identità di beni avvinti dalle due concorrenti misure. Queste considerazioni - aggiunge la difesa- si inscrivono nel quadro di un ragionamento che deve indurre a un ripensamento dell'esclusione dalla materia penale della confisca di prevenzione, restando il fatto che due provvedimenti provvisori di confisca hanno attinto la medesima persona, rispettivamente proposta e imputata, sulla base del medesimo presupposto di fatto.
7. Con atto depositato il 9 maggio 2023 il difensore di Moloce ST Sarl, quale trustee del OC ST, ha formulato istanza di rinvio dell'udienza fissata per la camera di consiglio dell'11 maggio 2023, lamentando che non aveva avuto la notifica delle osservazioni formulate, se formulate, dal Procuratore generale ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e facendone discendere la conseguenza che, non essendo prevista la presenza delle parti all'udienza camerale, era necessario differire l'udienza stessa per consentire alla difesa di presentare memorie di replica nel rispetto dei nuovi termini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare si segnala che, come da verbale di udienza dell'11 maggio 2023, il Collegio ha rigettato l'istanza di rinvio formulata dal difensore di Moloce ST Sarl, quale trustee del OC ST, basata sul rilievo che non gli era stata notificata l'eventuale requisitoria rassegnata dal Procuratore generale in sede. Il rito applicato per questo procedimento è quello camerale non partecipato di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (nel testo antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le impugnazioni susseguenti alla data del 30 giugno 2023, e succ. modd., in ogni caso non riguardante il rito camerale non partecipato). Posto ciò, il Procuratore generale in sede ha rassegnato la requisitoria in data 8 aprile 2023, nel rispetto del termine di quindici giorni fissato dalla suddetta norma (termine nel rispetto del quale anche la difesa di RO LM ha, il 24 aprile 2023, depositato la sua memoria con motivi nuovi). Atteso il rito applicato, però, alle altre parti la requisitoria (al pari delle altre memorie) non andava comunicata: si è da tempo non recente chiarito che l'art. 14 611 cod. proc. pen., che, per il giudizio di cassazione, prevede la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza per procedimento in camera di consiglio, si coordina con la disciplina dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen, per cui la presentazione delle memorie avviene nel numero di copie necessarie per tutte le parti;
tali documenti sono depositati in cancelleria, a disposizione delle controparti che, conoscendo i termini, sono in grado di ritirarli tempestivamente, senza che il rispetto del principio del contraddittorio richieda che sia loro data specifica comunicazione o notificazione (Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321 01; fra le successive, Sez. 2, n. 2444 del 09/10/2020, dep. 2021, Tomanelli, non mass.). Pertanto, vertendosi in tema di procedimento camerale non partecipato, alla difesa di Moloce ST Sarl non competeva la comunicazione della requisitoria rassegnata dal Procuratore generale: di conseguenza, non si è riscontrata ragione fondata per accedere alla sua istanza di rinvio dell'udienza.
2. Deve poi osservarsi che tutte le impugnazioni risultano basate su motivi -valutati in relazione all'ambito a cui è circoscritto dall'art. 10, comma 3, che d.lgs. n. 159 del 2011 lo spettro deduttivo del mezzo - non risultano fondati, pure quando essi superano il vaglio di ammissibilità. Va brevemente ribadito in tal senso che, nel procedimento di prevenzione (secondo il disposto suindicato, derivato dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, a sua volta richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente meramente apparente del provvedimento, come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dall'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Questa violazione ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, mentre il mero vizio della motivazione (come classificato dall'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) del decreto non può essere dedotto e, in ogni caso, non può essere ritenuto quando l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione risultino smentite dal discorso giustificativo espresso dal provvedimento;
sicché anche il vizio di travisamento della prova per omissione è ordinariamente estraneo al procedimento di legittimità, salvo che si siano travisate plurime circostanze decisive, totalmente ignorate o ricostruite dai giudici di merito in modo così erroneo da tradursi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibili alla violazione di legge (Sez. U, n. 33451 del 15 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 - 01; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805 - 01).
3. Si premette, in sintesi, che la Corte territoriale a ragione del decreto adottato ha, tra l'altro, osservato che il periodo di riferimento della pericolosità sociale di LM era stato, già nella proposta e nel decreto di sequestro, indicato con riferimento al lasso tra la fine degli anni '90 e il 2012, di guisa che la difesa aveva potuto difendersi completamente sul relativo tema. Circa le questioni preliminari reiterate dal terzo OC ST, i giudici di appello ne hanno ribadito la tardività e, in ogni caso, hanno precisato che non avrebbe potuto ritenersi fondata la prospettazione di nullità del decreto impugnato per mancata citazione dei soggetti beneficiari del trust, con l'esposizione delle ragioni per le quali legittimato a rappresentare il trust si è considerato essere il solo trustee. Le altre questioni sollevate dal trust, soggetto terzo (intese come riferite alla competenza territoriale, all'invalida proposta presentata, nella sostanza, dalla Guardia di Finanza, con violazione dell'art. 81 d.lgs. n. 159 del 2011, all'inutilizzabilità degli atti pervenuti per rogatoria, in modo solo parziale) sono state respinte. Non si è ritenuta necessaria la rinnovazione dell'istruttoria e, con riguardo al merito, la base logico-giuridica esposta dal Tribunale è stata condivisa, con notazioni aggiuntive, anche in riferimento all'individuazione del periodo di pericolosità sociale, alla verifica della provenienza illecita della provvista con cui erano stati acquistati i beni confiscati e all'accertamento della natura fittizia dello schermo giuridico rappresentato per RO LM da CO e da OC ST, ivi incluso l'effetto determinato dalla cessione dell'intera partecipazione della prima al secondo nel 2012. Anche in merito alla sproporzione fra capacità reddituale lecita di LM e il valore delle acquisizioni inerenti ai cespiti poi ablati i giudici di appello hanno confortato la conclusione raggiunta dal primo giudice.
4. Posto ciò, occorre anzitutto affrontare la questione sollevata dalla difesa di RO LM nella memoria con motivi nuovi, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 4 del Protocollo 7 CEDU, per la lamentata duplicazione dei provvedimenti ablatori inerente agli stessi beni. La prospettazione vale, essenzialmente, quale sollecitazione alla verifica, anche di natura ufficiosa, della corretta applicazione del disposto di cui all'art. 30 d.lgs. n. 159 del 2011, norma volta a regolare i rapporti delle misure di 16 prevenzione di natura patrimoniale con il sequestro e la confisca disposti nell'ambito di procedimenti penali. Dalla relativa disciplina si trae, fra l'altro, che: in via di principio, il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere - disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale;
- se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III d.lgs. n. 159 del 2011, e il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione;
se, viceversa, la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale;
nelle suddette ipotesi, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 159 del 2011 (a sua volta correlato all'art. 104 disp. att. cod. proc. pen.). Nei limiti in cui la questione rileva nel presente procedimento, si osserva che è stata disposta anche la confisca in sede cognitoria nei confronti di RO LM di una serie di beni in parte, se non in toto, coincidenti con quelli oggetto della confisca di prevenzione oggetto dell'attuale verifica, ma si tratta di provvedimento ablativo inserito in procedimento ancora in itinere. Invero, processo a cui è stato sottoposto LM in sede contenziosa ha contemplato la sua condanna, per svariati reati, confermata in secondo grado dalla Corte di appello di Milano con la sentenza del 13.07.2021. Tuttavia, impugnata (anche) da questo imputato la decisione di merito, la Corte di cassazione (Sez. 2, n. 41536 del 21/06/2022) ha annullato, in parte, senza rinvio e,in parte, con rinvio la suddetta sentenza, mentre in altra parte ha rigettato il ricorso dell'imputato, dichiarando irrevocabile l'affermazione della sua responsabilità in ordine ai reati di cui al capo 1), al capo 2), limitatamente alle fatture emesse nei confronti di IN Spa, e al capo 4), quanto ai reati residui rispetto a quelli non oggetto della declaratoria di prescrizione. In relazione a questo articolato esito decisorio, i giudici di legittimità non hanno ritenuto la definitività della confisca emessa in quella sede cognitoria, nell'annullamento risultando ricompresa anche la statuizione di confisca, sia pure sulla scorta dell'argomentazione (v. punto 12.1. della motivazione) che il parziale annullamento delle statuizioni di condanna imponeva la rivisitazione in ordine al 17 relativo quantum, nonché l'esame dei motivi di appello relativi all'individuazione del profitto confiscabile. Non è dato conoscere se il giudizio rescissorio introdotto dalla suindicata sentenza di annullamento (anche) con rinvio si sia svolto e si sia concluso con l'emissione di sentenza irrevocabile. Tale rilievo fa sì che la deduzione inerente al cumulo delle confische introdotta dalla difesa con la memoria non riscontri una comprovata situazione di fatto in cui sussista l'operatività di un'altra, definitiva confisca. Pertanto, il procedimento ablativo coltivato nella sede della prevenzione è stato, in ogni caso, instaurato e proseguito correttamente: esso è connotato da un esito di un vaglio che ha delibato funditus le condizioni legittimanti la misura di prevenzione patrimoniale e, rispetto alla sua adozione, il proposto e i terzi hanno dedotto i motivi di impugnazione che vanno qui esaminati.
5. Passando, quindi, all'esame dei motivi articolati da RO LM, non si rileva la lamentata violazione del principio di correlazione fra accusa e decisione. Prima ancora di ogni più specifica riflessione sull'applicazione, per questo aspetto, dell'art. 521 cod. proc. pen. al procedimento di prevenzione, si profila dirimente constatare che è risultato accertato il fatto che RO LM si è pienamente difeso anche sul periodo di ritenuta pericolosità antecedente al 2004, come dimostrano i riferimenti alla sua consulenza tecnica di parte che aveva analizzato precisamente il periodo 1997 - 2003, impregiudicata ogni ulteriore considerazione sull'oggetto del secondo motivo di impugnazione. Né risulta obiettato alcunché di decisivo al rilievo svolto dalla Corte territoriale in ordine al fatto che, circa il periodo a cui era da riferirsi la pericolosità sociale di LM, già la proposta e poi il decreto di sequestro avevano indicato l'ampio lasso intercorrente fra l'epoca degli anni '90 e il 2012: pertanto, la difesa del proposto aveva conosciuto per tempo l'ampiezza del periodo considerato e aveva potuto la certa possibilità di esercitare i corrispondenti diritti apprestando ogni strumento assertivo e probatorio per contrastare le prospettazioni dell'accusa. Si considera che, in materia di misure di prevenzione, una volta avviata l'azione da parte del procuratore della Repubblica o del questore, il tribunale ha il potere di disporre ex officio le indagini più opportune e di acquisire le relative risultanze ai fini della decisione sulla confisca, senza che l'esercizio di siffatto potere possa far venire meno la correlazione della decisione con l'accusa, dal momento che la contestazione attiene sempre e soltanto alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati (Sez. 2, n. 5248 del 18 23/01/2007, Giordani, Rv. 236129- 01), essendo da aggiungere, quanto ai poteri giudiziali, che, in virtù dell'art. 7, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011 (che rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen, in quanto compatibili), deve reputarsi legittimo lo svolgimento di accertamenti preordinati alla verifica delle condizioni per l'applicazione delle misure di prevenzione, rientrando dette verifiche negli ampi poteri istruttori assegnati al giudice dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 3181 del 14/11/2018, dep. 2019, Raffaelli, Rv. 275411 - 03). Occorre, in tale prospettiva, ribadire il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di prevenzione, non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, qualora gli elementi posti a fondamento della prognosi di pericolosità, ove pure non siano stati espressamente enunciati nella proposta, risultino acquisiti nel contraddittorio con l'interessato (Sez. 1, n. 29966 del 08/04/2013, Costa, Rv. 256415 01); con l'effetto che non può considerarsi sussistente alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione neanche qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta, sempre che la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 01; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256451 01; nella stessa direzione v. Sez. 5, n. 28695 del - 19/05/2022, Priolo, Rv. 283542-01). Essendo, pertanto, essenziale la concreta esperibilità del diritto di difesa nel contraddittorio sugli elementi di fatto su cui si è sviluppata la proposta e si è poi radicata la decisione, alla stregua dei dati suindicati, si dove prendere atto che il proposto, nel presente procedimento, ha potuto dispiegare in modo tempestivo e completo il suo diritto di difendersi, anche provando, sull'intero periodo di dedotta e poi ritenuta pericolosità sociale, senza subire lesione di sorta. Ciò, senza considerare che gli acquisti qualificanti del patrimonio confiscato risultano collocati nel periodo relativo all'anno 2007, quanto al patrimonio immobiliare, e in epoca dallo stesso proposto riferita al 2004 quanto ai beni mobili di pregio: epoche con riferimento alle quali nemmeno la difesa ha avanzato contestazioni circa la corrispondente piena inserzione nella contestazione di pericolosità sociale. Il motivo è, pertanto, privo di fondamento.
6. Per ciò che concerne la seconda doglianza del ricorso di RO LM, con cui si stigmatizza la mancata ammissione delle testimonianze 19 sollecitate dalle difese di LM e di OC ST, si constata che la Corte di appello ha motivato la mancata ammissione, in rinnovazione, delle testimonianze già negate dal Tribunale con l'ordinanza del 6.10.2020 osservando che: in primo luogo, i testimoni erano stati esclusi in modo corretto in primo grado, in quanto erano stati indicati su circostanze generiche e irrilevanti, oltre che superflue;
in secondo luogo, le circostanze oggetto di dimostrazione avrebbero dovuto formare oggetto di prova documentale;
in terzo e dirimente luogo, si riteneva l'istruttoria svolta già adeguata e, quindi, possibile decidere allo stato degli atti. Tale spiegazione è stata dai giudici di appello esplicitamente correlata, quanto alla confermata valutazione di irrilevanza, alle osservazioni svolte nel prosieguo del provvedimento: posto che l'oggetto della prova, per quanto era stato invero in modo generico dedotto con il sesto motivo di appello da - - LM, tendeva a dimostrare lo svolgimento lecito dell'attività economica da parte sua dal 1996 al 2000, la Corte territoriale ha considerato dirimente la constatazione che la relazione di consulenza di parte, che aveva dato per assodato il conseguimento da parte del proposto di redditi leciti dallo svolgimento dell'attività di intermediazione e consulenza finanziaria riferita al periodo dal 1997 al 2003, si era basata sulle sole affermazioni del medesimo LM, per la totale carenza di riscontro documentale riguardante l'intera posizione finanziaria del medesimo RO LM, di guisa che mancava finanche l'indicazione dell'origine lecita della provvista utilizzata per avviare operazioni dal vastissimo importo finanziaria;
ciò, a parte il rilievo impeditivo del loro computo che la corrispondente evasione fiscale da cui sarebbero scaturiti i dedotti redditi avrebbe costituito, -In ogni caso hanno aggiunto i giudici di appello anche a voler computare, per mera ipotesi teorica e ad abundantiam, l'importo di euro 15.000.000,00 che la relazione di consulenza di parte aveva assunto lecitamente accumulato da LM dal 1997 al 2003, di esso, dopo ben quattro anni e senza nessun tangibile tracciamento, non avrebbe potuto in modo ragionevole imputarsi alcunché nell'operazione di acquisto immobiliare del 2007. Tale motivazione, nel suo complesso, resiste alla critica del ricorrente, critica che non si affranca dal limite della genericità nella parte in cui si limita a indicare i testimoni (MA TR e AN SH, rispettivamente arranger italiano e fiduciario) e a ricordare che essi avrebbero dovuto testimoniare su una serie di operazioni finanziarie inerenti al periodo dal 1996 al 2000, su cui non sarebbe stato possibile acquisire alcuna documentazione contabile presso gli istituti di credito stranieri, senza la precisazione delle singole operazioni, delle esatte date e connotazioni di esse, dei soggetti a cui le medesime afferivano;
così come non andava oltre la generica sollecitazione delle prove non ammesse 20 in primo grado l'articolazione del cennato, sesto motivo di appello, in cui non erano indicati nemmeno i nominativi dei testimoni da ammettere, non surrogando all'uopo la mera relatio con una, non acclusa, memoria indicata come datata 24.06.2020. Assodato quanto precede, è da ribadire che, in tema di confisca di prevenzione (anche a seguito delle modifiche apportate all'art.
2-ter, terzo comma, primo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125), se spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonché dell'illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, è parimenti riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606 - 01). Però, se una delle prove dedotte non viene ammessa in primo grado in quanto ritenuta generica, irrilevante e anche superflua, la censura a sua volta generica di tale provvedimento formulata con l'appello ha, già per tale ragione, legittimato la mancata ammissione della prova da parte dei giudici di secondo grado. Di poi, la carenza almeno di un principio di prova, pure mediante il riporto dell'interlocuzione con i soggetti a cui le operazioni afferivano, dei rapporti finanziari a cui la prova testimoniale si riferiva situazione obiettivamente eccentrica rispetto all'ordinarietà dei casi relativi a rapporti di tal tipo (considerato che l'asserzione della mancanza degli agganci documentali di consueto comprovanti le operazioni di investimento avrebbe dovuto coniugarsi con la deduzione, unita stavolta alla dimostrazione, che gli istituti bancari e finanziari erano nell'impossibilità - per il tempo trascorso o per altri elementi, da specificare di fornire l'ordinario supporto dimostrativo) -, ha corroborato la valutazione di genericità; ciò, fermo restando che deve in ogni caso depurarsi il ragionamento della Corte territoriale da ogni inflessione che possa avallare gerarchie non previste dalla legge delle fonti di prova, inflessione nel caso di specie non decisiva rispetto alla complessiva giustificazione posta a fondamento del confermato diniego dell'ammissione della prova orale. Nel quadro così composto, puntualizzato anche che nel procedimento di prevenzione il dispiegamento del contraddittorio è comunque consentito mediante l'esame degli atti, con la possibilità di piena conoscenza del loro contenuto e della valenza dimostrativa ai fini del procedimento e di controdeduzione, occorre aggiungere conclusivamente che la determinazione assunta dalla Corte di appello poggia, in modo non censurabile, sul principio di diritto secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto 21 di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01). Seguendo tale prospettiva, in via sistematica, l'assunzione delle prove chieste e non ammesse in precedenza è ordinariamente subordinata alla condizione che i dati probatori già raccolti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività: né l'uno, né l'altro presupposto sono emersi nel caso in esame. La doglianza va, pertanto, disattesa.
7. Passando all'esame del terzo motivo del ricorso di RO LM, con il quale si è denunciata la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto non sarebbe stata dimostrata dai giudici di appello la sproporzione fra gli acquisti corrispondenti ai beni ablati e l'attività economica svolta dal proposto, il complesso delle valutazioni svolte dalla Corte territoriale coniugate con le - richiamate articolazioni argomentative rese nel decreto di primo grado, nonché corroborate, quanto al consolidamento della dimensione della pericolosità sociale del proposto dalla sentenza di legittimità n.41536 del 2022 (nota ai giudici di appello, alla data della loro deliberazione del 30.09.2022, limitatamente al dispositivo) - non viene posto in crisi dalla doglianza. Circa lo spessore e l'articolazione anche temporale del dispiegarsi della pericolosità sociale del proposto, dal Tribunale riferita in via primaria a quella qualificata prevista dall'art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 (in relazione alle violazione della norma incriminatrice ora contemplata dall'art. 512-bis cod. pen.), e in via ulteriore a quella generica di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. cit., i giudici di appello hanno segnalato che i reati oggetto di imputazione a carico di LM, oltre al conforto della sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, hanno ormai ricevuto sia pure in parte, stante l'annullamento con rinvio, per una porzione del thema decidendum il definitivo avallo della ricordata sentenza di legittimità che aveva reso irrevocabili le statuizioni relative ad alcun gravissimi reati, ossia: il reato di cui al capo 1), associazione per delinquere di carattere transnazionale, in quanto operante nel territorio di vari Stati, ivi inclusi l'Italia, il Lussemburgo, la Svizzera e la Gran Bretagna avente ad oggetto la commissione di una serie di delitti di natura lato sensu finanziaria (emissione di fatture false relative società-veicolo comunitarie, la schermatura delle società stesse, con le connesse operazioni sul capitale, la schermatura delle corrispondenti operazioni bancarie e la gestione per conto dei clienti degli inerenti rapporti), associazione che aveva visto RO LM al centro delle relative operazioni, quale amministratore di diritto o di fatto e comunque 22 principale beneficiario economico delle società strumentali al relativo disegno, quali IT Sa, J & B International Sa, e di ogni altra società costituita, gestita o utilizzata dal sodalizio, fra cui CO, CCO Ltd ed altre, associazione per delinquere, avente la disponibilità di uffici in Lussemburgo e in Milano, con attività durata quantomeno dall'anno 2004 (con la costituzione di IT Sa) al 15.05.2012, data dell'arresto del proposto;
il reato di cui al capo 2), relativo alla serie di emissioni di fatture inesistenti nel rapporto con IN Spa, per la parte di esse non prescritte, ossia quelle successive alla data del 18.10.2009; il reato di cui al capo 4), relativo alle violazioni dell'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, successive al 29.10.2008. A tale serie di accertamenti definitivi sono stati connessi quelli, compiuti dal Tribunale e confermati dalla Corte territoriale, inerenti ai reati ascritti ad RO LM per il tempo antecedente a quello ora richiamato, la dichiarazione della cui prescrizione non ha precluso ai giudici della prevenzione di svolgere un'esaustiva valutazione di attribuzione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, delle condotte antigiuridiche al proposto, traendone in modo coerente dati concreti per la formulazione del giudizio di pericolosità sociale del medesimo e per la fissazione dell'arco temporale di dispiegamento della stessa. Dal complesso degli elementi emersi dal parallelo e, in importante parte, definito giudizio penale si è, pertanto, congruamente enucleata una costante condotta antigiuridica nel settore finanziario posta in essere dal proposto, in essa compresa la parte di notevole quantità e qualità di addebiti penali accertati, - eppure man mano estinti per la maturata prescrizione. Del relativo contenuto la Corte di merito ha ribadito in modo corretto l'utilizzabilità per la formulazione del giudizio di pericolosità sociale, dal momento che, in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere a un'affermazione di pericolosità generica del proposto, in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (concordano sul punto anche orientamenti non consonanti in ordine alla rilevanza nella sede della prevenzione delle sentenze assolutorie, sia pure ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: v., da un lato, Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488 - 01, con la precisazione che, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un elevato standard di legalità impegna l'interprete a dare conto, non tanto delle modalità di accertamento, ma anche e soprattutto dell'oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appuntarsi sull'esistenza di elementi di fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità; dall'altro, Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 23 2021, Zangrillo, Rv. 280145 01; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319 01). Sul tema, si ritiene ragionevole attestarsi sul principio secondo cui il giudice della prevenzione non è vincolato dall'esistenza di un previo giudicato penale ed è anche legittimato, in forza dell'autonomia del giudizio di prevenzione, ad accertare e valutare, anche in assenza di un corrispondente procedimento penale, i fatti emersi con riferimento alla sfera del soggetto proposto per valutarne la pericolosità, in tal senso potendo pervenire sempre sulla base di - concreti elementi di fatto - a dichiararne l'appartenenza ad una delle categorie configurate dall'art 4 d.lgs. cit. avvalendosi, non soltanto delle pronunzie di condanna accertative della commissione di delitti significativi in tal senso, ma anche, in assenza di accertamenti in sede penale, degli altri elementi di fatto acquisiti, con il limite che l'esito ricostruttivo non collida con un esito assolutorio direttamente afferente al fatto enucleato e valorizzato in sede di prevenzione, eccettuato quindi il caso in cui l'esito liberatorio in sede penale non sia tale da escludere il fatto stesso, come quando esso sia stato determinato dall'emersione di una causa estintiva del corrispondente reato (v., fra le altre, Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 01; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, - Ruggeri, Rv. 277908 - 01; Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976 01, in motivazione). In tal senso sono stati considerati motivatamente rilevanti oltre ai fatti inerenti alla declaratoria di prescrizione dei reati ascritti a LM nel processo che ha accertato le sue responsabilità per i delitti succitati, anche - i fatti - antigiuridici pure individuati come da lui commessi nei procedimenti (n. 2622/2015 R.G.N.R. e n. 2645/2015 R.G.N.R.) che si sono conclusi con l'archiviazione determinata dalla maturata prescrizione dei corrispondenti reati. Pertanto, l'obiezione del proposto di essere uscito assolto perché il fatto non costituisce reato da un singolo processo (quello individuato dal n. 25915/2012 R.G.N.R.) e di essere ancora sub iudice per la restante parte delle accuse penali generate dal rinvio stabilito dalla citata sentenza rescindente di legittimità non vulnera la sostanziale tenuta della rilevazione della sua pericolosità sociale, fondata dai giudici dei due gradi di merito sulla serie di ulteriori reati analiticamente censita anche nel provvedimento impugnato in relazione a cui al riscontro della gravità indiziaria ha fatto seguito la verifica dell'accertamento di merito irrevocabile. Circa poi il rapporto fra accertamento della pericolosità sociale e verifica della liceità, allegata dal ricorrente, degli acquisti dei beni colpiti con il provvedimento ablativo, va anzitutto rilevato che, con specifico riferimento ai beni immobili ubicati in Arzachena e acquisiti con l'operazione del 2007, i giudici 24 della prevenzione hanno accuratamente individuato i canali di provvista illecita attraverso i quali LM ha proceduto a procurarsi quei cespiti. Inoltre, per ciò che concerne l'acquisto dei mobili di pregio, non sussistono censure idonee a infirmare la determinante constatazione che il proposto non risulta aver fornito deduzioni specifiche, al di là dell'avvenuto loro acquisto nel 2004. Ed è stato significativamente evidenziato che entrambe le epoche indicate, per un verso, rientrano nell'ambito cronologico di accertata pericolosità sociale del proposto e, per altro verso, afferiscono a un periodo in riferimento al quale RO LM è risultato non aver dichiarato alcun reddito da provenienza lecita. La critica inerente, in merito all'acquisto del compendio immobiliare nel 2007, alla dedotta omessa considerazione delle osservazioni svolte nella consulenza di parte circa il reimpiego in tale operazione delle risorse lecitamente conseguite da LM per l'importo di euro 15.000.000,00, a sua volta messo - a frutto mediante le descritte, ulteriori operazioni fino a raggiungere l'importo di euro 22.000.000,00 - si infrange contro la decisiva constatazione che, in carenza di tracce concrete delle operazioni che avrebbero generato la provvista lecita di euro 15.000.000,00, la sola deduzione del proposto non è valsa a fornire un quadro di allegazioni sufficientemente specifico per ogni ulteriore accertamento, sicché il ragionamento dei consulenti del ricorrente è stato correttamente destituito di concreta efficacia argomentativa, siccome basato su presupposti restati indimostrati. Al riguardo, la Corte di merito ha confermato la chiara provenienza illecita della parte di provvista utilizzata per l'acquisto in questione, pari a euro 8.200.000,00, proveniente dalla gestione comprovatamente contra legem da parte di RO LM dell'importo oggetto del prestito di IN Spa: approdo ribaditi dai giudici di secondo grado argomentando anche dalle stesse dichiarazioni del proposto e di DR NI. Per il restante importo dell'investimento, pari a euro 8.150.000,00, che LM ha addotto avere attinto da risorse proprie, le osservazioni che precedono impongono di prendere atto dell'incensurabilità della conclusione raggiunta dai giudici della misura di prevenzione in ordine all'incompatibilità allo stato degli elementi emersi dall'accumulazione di questo importo con il profilo finanziario lecito del proposto, profilo rimasto privo di consistenti agganci con dati probatori concreti. I giudici di secondo grado, anche mediante dettagliato richiamo delle vaste riflessioni esposte dal Tribunale, hanno preso, infatti, in adeguata considerazione le deduzioni che LM, anche negli interrogatori, aveva svolte riferendo come 25 aveva procurato le disponibilità personali reimpiegate nell'investimento immobiliare (vendita a un cliente russo di un veicolo societario, vendita di una società operativa, cosiddetta operazione Arioli), nonché le considerazioni dei consulenti che hanno argomentato in merito a tali snodi. Ed è stato confermato che queste deduzioni, pur come tecnicamente illustrate, non hanno fornito alcuna effettiva dimostrazione dell'origine lecita dell'indicata provvista: le argomentazioni dei consulenti della difesa del proposto raffrontate, non soltanto con quelle della difesa di IN Spa, parte uscita del procedimento, con esplicita dichiarazione di non utilizzabilità delle prove dalla stessa dedotte, bensì anche e decisivamente con le consulenze delle altre parti (fra le quali quella del Pubblico ministero) e gli altri elementi di prova specifica - scontano l'oggettiva carenza documentale;
non riescono a superare la persistente incertezza circa l'indicata posizione del proposto come beneficiario finale, sostenuta sulla base della procura a operare riferita soltanto ad alcuni conti correnti, come è stato esemplificativamente spiegato per CCO (Continentale Corporate Opportunities) Ltd;
non superano l'obiezione, mossa già dai giudici di primo grado, di avere esaminato soltanto alcune operazioni finanziarie fra quelle avvenute dagli anni '90 al 2003, senza valutare alcuna operazione in perdita, né fornire precise indicazioni in merito alla direzione presa dai flussi finanziari nel periodo successivo al 2003 sino all'acquisto di CO nel 2007, mentre era emerso che LM aveva mantenuto un'operatività continuativa, quasi frenetica, nell'ambito finanziario, come è risultato anche dall'operazione di investimento e disinvestimento nel breve lasso dal 23.05.2007 al 30.05.2007 di euro 8.200.000,00 in un deposito a breve termine, prima di utilizzare l'importo per l'acquisto di CO, con gli effetti sull'effettiva proprietà immobiliare di cui si tratta;
si sono esposte all'insuperata considerazione dei giudici del merito in base alla quale le operazioni finanziarie addotte dai consulenti della difesa come fonte di provvista lecita conseguite e utilizzate dal proposto sono state realizzate attraverso l'attivazione delle stesse società oltre alla CCO, anche THE ET e IS - utilizzate da RO - LM per realizzare il sistema illecito delle false fatturazioni, da cui aveva derivato lauti profitti, in ragione della percentuale a lui spettante sui flussi di denaro illecitamente veicolati verso l'estero con tale sistema (viene ricordato, per tutti, il caso costituito dall'operazione Le Pleiadi), così che, in relazione al carattere organizzato e ripetuto della sua adozione, è risultato alfine artificioso valutare la possibilità di scorporo di una quota lecita di profitti, per così dire, professionali nell'ambito dell'operatività di quelle società che generavano risorse mediante sistematiche operazioni aventi ad oggetto il reimpiego di capitali di provenienza delittuosa, con il corrispondente patrimonio permeato dall'afflusso di 26 ingenti importi provento di reati. Per altro verso, non risultano decisivamente contrastate le incisive repliche espresse dai giudici del merito anche per ciò che concerne: le operazioni dedotte come realizzate da LM quale dipendente di Cariplo e poi di Banca Intesa, fino al 2001, incarico che, tuttavia, non contemplava la percezione da parte del dipendente alcun compenso ulteriore rispetto all'emolumento stipendiale;
la contestazione dell'inerenza all'operazione CO del versamento di euro 8.200.000,00 accreditato sul conto di IT tra il maggio e il giugno 2007, contestazione adeguatamente contrastata già dal Tribunale in punto di ricostruzione del fatto;
l'irrilevanza ai fini della confisca di prevenzione della mancata contestazione in sede penale di alcune operazioni finanziarie, essendo assodato che, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, la misura di prevenzione patrimoniale può legittimamente riguardare anche i beni per i quali sia ingiustificata la provenienza in ragione della sproporzione con la posizione finanziaria lecita del proposto, fermo restando che tali beni risultino acquisiti in tempo della sua manifestata pericolosità sociale, come è risultato nel caso di specie. Sul tema della totale estraneità della posizione soggettiva di RO LM rispetto al fisco italiano, ma anche al fisco lussemburghese, la deduzione circa l'avvenuta sottoposizione a tassazione separata di alcune delle operazioni finanziarie realizzate dal ricorrente non è sufficiente a giustificare la carenza di dichiarazioni fiscali che ne ha connotato l'attività. davvero rilevante - cheLa Corte territoriale ha, per vero, rimarcato il dato RO LM non aveva mai dichiarato redditi leciti in Italia, sebbene si trattasse di cittadino iscritto all'A.I.R.E., né aveva mai dichiarato redditi in Lussemburgo, Stato nel quale non risultava proprietario di alcun bene immobile, del pari, la coniuge, RI ER, non aveva presentato dichiarazioni dei redditi, se non per l'annualità 2012, per l'importo di euro 3.155,00. È stato conseguente trarre dall'ineludibile dato di fatto dell'essere LM restato sconosciuto sia al fisco italiano che al fisco lussemburghese la conclusione che ogni eventuale, e non dimostrato, provento da dedotta attività lecita era stato comunque inquinato dalla susseguente evasione fiscale, per gli effetti conseguenti in termini del relativo deconto ai fini della verifica del rapporto di proporzione con l'importo delle acquisizioni patrimoniali avvenute nel periodo rilevante per la pericolosità sociale, oltre che in punto di complessiva considerazione della stessa pericolosità generica (essendo principio a cui occorre prestare adesione quello secondo cui il soggetto dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 27 159 del 2011, con l'effetto che i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria illecitamente realizzata possono essere oggetto di confisca, in quanto provento di delitto: Sez. 1, n. 20160 del 16/11/2021, dep. 2022, Bonaffini, Rv. 283089 - 01). Anche il complessivo terzo motivo del ricorso proposto da RO LM va, pertanto, ritenuto infondato.
8. Trascorrendo all'esame del ricorso proposto da CO, il primo motivo non può ritenersi fondato. La società ha criticato, con la doglianza, la ritenuta sua interposizione fittizia rispetto all'acquisto del suindicato compendio immobiliare, attribuito all'effettiva titolarità di RO LM, siccome la Corte territoriale non avrebbe chiarito in qual modo la composizione del consiglio di amministrazione e poi il susseguente trasferimento dalla società al OC ST avessero influenzato l'accertamento della reale alterità della persona giuridica rispetto alla sfera soggettiva del proposto, la possibilità di gestire la società non comportando, per ciò solo, l'accertamento che il capitale e i beni sociali fossero nella disponibilità del medesimo del soggetto suindicato, senza invece tener conto delle concrete modalità di gestione della persona giuridica stessa. E, però, questa censura non riesce a superare il tessuto argomentativo che connota sul tema il decreto impugnato: il capitale sociale della CO era stato acquisito interamente da RO LM per un valore di oltre euro 16.000.000,00, con provvista, secondo quanto si è già chiarito, in parte proveniente dalla gestione illecita dell'importo prestato da NI e frutto di false fatturazioni e in altra parte di sicura provenienza illecita, in quanto sottratta al fisco e in ogni caso sproporzionata con le entrate lecite del proposto;
la composizione del consiglio di amministrazione era stata configurata con soggetti molto vicini al proposto, così da essere accusati di compartecipare al sodalizio criminale (AR, UC, CO); l'utilizzazione della società, con il suo susseguente trasferimento al OC ST, strumento che LM pure aveva creato, aveva confermato la diretta riconducibilità della società al proposto. Quanto alla mutata posizione dei consiglieri di amministrazione, la società ricorrente nulla ha dedotto in modo specifico in merito alle ragioni dell'assoluzione in sede penale di AR in sede di merito;
circa le posizioni di UC e CO, per le quali in relazione ai reati residui rispetto a quelli prescritti la sentenza di legittimità sopra indicata ha disposto l'annullamento con rinvio, nemmeno risulta argomentato alcunché rispetto al fatto che, in merito al reato associativo di cui al capo 1), nei confronti dei due suddetti imputati la 28 Corte di appello, nel giudizio di secondo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per la prescrizione del reato. Pertanto, per un verso, i medesimi restano imputati, con giudizio in sede di rinvio, di svariati gravi reati, in concorso e in correlazione con la sfera di RO LM, e, per altro verso, per essi nessuna deduzione è stata svolta circa la loro posizione di coimputati nel reato associativo per il quale LM è stato condannato in via definitiva, reato per la loro posizione dichiarato prescritto, la cui base fattuale i giudici della prevenzione hanno autonomamente rivalutata. In realtà, la generica denuncia della società ricorrente della mancata dimostrazione della gestione di CO peraltro, da parte del titolare effettivo dell'intero capitale sociale - con modalità dimostrative del suo impiego nel senso di assicurare la disponibilità dei beni sociali alla personale sfera del proposto si scontra con la conclusione, effettivamente oltre che adeguatamente motivata, che l'intera operazione messa a punto da LM con l'acquisizione totalitaria delle azioni di CO ha avuto come finalità principale, puntualmente raggiunta, di acquisire in modo formalmente, ma solo - formalmente, schermato alla sua personale disponibilità le prestigiose ville, con- annesso terreno, ubicate in Arzachena. Invero, la ritenuta comprovata dai giudici del merito situazione di - assoluta preminenza della posizione di LM, tanto nella situazione di diritto (con la titolarità del capitale sociale) quanto nella complessiva fattispecie delittuosa riconnessa all'operazione in cui la CO ha svolto il ruolo, prima di schermo, poi di veicolo, del patrimonio immobiliare in questione, giustifica la conclusione dell'effettiva disponibilità del compendio stesso in capo al proposto. Nella materia delle misure di prevenzione, il concetto di disponibilità del bene sottoposto a confisca afferisce a una serie di ipotesi diverse che possono andare dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia a un soggetto terzo (in forza di un contratto simulato o fiduciario), fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del proposto. Rispetto a questa gamma di situazioni, in cui la Corte di merito ha confermato essere rientrata anche l'attivazione della CO nella descritta operazione, la società non ha opposto alcun argomento concreto rispetto al dato di fatto che il totale controllo che il socio poteva esercitare e ha esercitato sulle determinazioni della persona giuridica, in virtù della disponibilità dell'intero pacchetto azionario e delle scelte effettuate, ha comportato disponibilità piena ed effettiva, oltre che sulla società in quanto tale, anche sui beni della stessa. Conclusivamente-se resta fermo che, in tema di sequestro e confisca di beni intestati a terzi correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe 29 sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni idonee ad avallare concretamente il carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, la sussistenza della disponibilità dei beni nell'effettiva e autonoma disponibilità di fatto del proposto (Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, Battaglia, Rv. 249364 -01), in quanto, laddove non operino le presunzioni di fittizietà, deve applicarsi la disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta dei beni in capo al soggetto proposto, secondo quanto previsto dagli artt. 20 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270084 01, in motivazione) - è da - constatare che la Corte di merito ha fornito la dimostrazione affidante del carattere solo formale dell'intestazione del compendio immobiliare in capo alla CO da quando di essa RO LM è divenuto dominus per poi disporre la sua successiva veicolazione nel patrimonio di OC ST. Per tali ragioni il primo motivo del ricorso non va accolto.
9. Non va accolto nemmeno il secondo motivo dell'impugnazione di CO, con cui si è contestata la declaratoria di inammissibilità dei motivi con cui la società, in appello, aveva, da un lato, sostenuto la liceità delle risorse con cui LM aveva procurato la provvista per l'acquisto del capitale sociale e quindi del compendio immobiliare e, dall'altro, dedotto l'effettività dell'intervento del OC ST nell'operazione consistita nell'acquisto della partecipazione societaria e, per l'effetto, del compendio immobiliare. Una volta assodata l'effettiva disponibilità e titolarità del patrimonio immobiliare in capo ad RO LM e elemento non irrilevante una volta preso atto che il soggetto ritenuto titolare effettivo, ossia LM, ha assunto in via diretta, in questo procedimento, la difesa della sua posizione rispetto a quegli stessi cespiti, non residua altro spazio per la CO, se non lo svolgimento di mere deduzioni ad adiuvandum, per prospettare questioni che riguardano la sfera personale del proposto. Pertanto, l'avvenuto rigetto della doglianza con cui la CO ha revocato in contestazione anche in sede di legittimità la fondatezza dell'accertata interposizione fittizia della società stessa rispetto alla posizione di LM ha determinato l'esaurimento dello spettro delle questioni autonomamente proponibili dalla persona giuridica individuata come soggetto soltanto formalmente interposto. In questa prospettiva si condivide e riafferma l'orientamento ermeneutico secondo cui, in ipotesi di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, questi può rivendicare esclusivamente 30 l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione;
il terzo non è, invece, legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo egli del tutto estraneo a ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso e che solo il proposto può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. - 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249 - 01; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454 - 03; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop., Rv. 277225 - 04). La diversa tesi (su cui cfr. Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608 - 01; Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389 - 01; si segnala, ma in tema di confisca allargata, Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Flauto, Rv. 281362 - 01, che pure ha annesso rilievo alla legittimazione del terzo intestatario a contestare, oltre alla fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca, sia pure con precisazioni in motivazione) evidenzia come non possa limitarsi ex ante l'estensione della legittimazione a impugnare il provvedimento ablativo da parte del terzo che ne sia il titolare ritenuto soltanto formale, per cui, una volta radicato il suo interesse a demolire il provvedimento stesso, la legittimazione stessa deve essere commisurata in relazione alla forma e al contenuto del provvedimento aggredito, senza poter essere disaggregata sulla base dei singoli motivi. La prima tesi, tuttavia, appare più persuasiva, in quanto, come hanno esposto le motivazioni degli arresti richiamati l'interpretazione che la sorregge, si profila conforme ai principi generali che regolano i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, con particolare riferimento alla necessità del reperimento, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., invero, dell'interesse a impugnare che deve sorreggere ogni doglianza dell'atto impugnatorio. Si è, in questo alveo, condivisibilmente osservato che l'interpretazione sistematica di tale norma sulle impugnazioni, coordinata con le norme che disciplinano le impugnazioni in materia di misure di prevenzione, conduce a ritenere che il terzo intestatario dei beni confiscati abbia l'interesse concreto ad impugnare se, assolvendo il corrispondente onere di allegazione, rivendica l'effettiva titolarità dei beni, contestando la fittizietà dell'intestazione: infatti, se il giudice accogliesse la corrispondente deduzione, la restituzione dei beni non spetterebbe al proposto, ma terzo intestatario. La carenza di interesse del terzo intestatario che abbia dedotto anche l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del 31 proposto, emergerebbe in ogni caso ove, affrontando le questioni da lui proposte in ordine logico, risultasse in giudizio la fittizietà della titolarità dei beni in capo a lui: infatti, una volta stabilita nei suoi diretti confronti la sua estraneità alla titolarità proprietaria dei beni di cui si tratta, la delibazione delle ulteriori questioni da lui poste non potrebbe avere per lui utilità concreta. Posta quest'ultima situazione, infatti, l'eventuale accoglimento della sua doglianza inerente alla carenza dei presupposti per l'applicazione della misura sortirebbe l'effetto che i beni dovrebbero essere restituiti al proposto (del resto, in via ordinaria presente anch'egli nel procedimento), non al soggetto riconosciuto giudizialmente come fittizio intestatario. Tale constatazione (che naturalmente non afferisce a casi di specifica insorgenza dell'interesse, ad esempio per successione a titolo universale o particolare in caso di morte del proposto, ex art. 18 d.lgs. n. 159 del 2011), con particolare riferimento all'ordinaria ipotesi in cui il proposto sia anch'egli parte del procedimento e possa, quindi, far valere in via diretta la carenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale adottata nei suoi confronti, conduce a ritenere inammissibili le doglianze inerenti alla medesima carenza dei presupposti della misura svolte anche dal terzo intestatario riconosciuto dei beni, riconosciuto fittiziamente interposto. Pertanto, pure questo motivo del ricorso proposto da CO non può ricevere consenso, essendo peraltro risultato, in ogni caso, che sono state articolate con le rispettive impugnazioni - dal soggetto risultato effettivo titolare dei beni RO LM e, per quanto di ragione, dal soggetto giuridico che la stessa CO considera, per la parte di riferimento, diretto interessato OC ST - le doglianze relative ai presupposti sostanziali della confisca. 10. Si passa al ricorso proposto dalla Moloce ST Sarl, quale trustee del OC ST. 10.1. In ordine al terzo motivo, avente pregiudizialità logica, con esso la parte ricorrente avendo lamentato che la Corte territoriale ha aderito erroneamente all'approdo raggiunto dal Tribunale, lì dove aveva ritenuto inammissibili le questioni preliminari sollevate da OC, deve rilevarsi il carattere del tutto aspecifico della doglianza: la parte ricorrente assume che non fosse stata affatto intempestiva la deduzione delle questioni preliminari, ma non identifica in alcun modo l'oggetto di tali questioni, se non mediante un generico rinvio ai verbali di udienza del procedimento di primo grado. L'esame del decreto del Tribunale, per il resto, evidenzia che contrariamente a quanto presuppone l'assunto svolto nel motivo i giudici di - primo grado hanno comunque affrontato, nel provvedimento finale, diverse 32 questioni preliminari sollevate da OC e ivi identificate, ossia quella di nullità della proposta e del sequestro di prevenzione per inutilizzabilità degli atti acquisiti per rogatoria, quella dei rapporti tra il Pubblico ministero e il GICO della Guardia di Finanza nella genesi della proposta di misura di prevenzione e quella di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011; e già il Tribunale, oltre a far riferimento, richiamandolo, al contenuto dell'ordinanza del 6.10.2020, aveva dettagliatamente risposto su tali questioni, ritenendole non dotate di fondamento. In merito alle stesse, la difesa ha poi proposto altrettante doglianze in sede impugnatoria, qui separatamente esaminate. -Quanto alle - eventualmente ulteriori questioni preliminari, di cui poi la Corte di merito ha (alla pag. 64) condiviso la deduzione tardiva, la loro omessa identificazione ad opera del ricorrente non può, di conseguenza, non determinare la genericità della doglianza formulata in questa sede, non senza aver rilevato che la stessa Corte di appello ha proceduto alla delibazione di ogni questione, ivi inclusa quella di nullità del decreto impugnato fatta discendere dalla difesa dalla mancata citazione dei beneficiari del trust: tema a sua volta formante oggetto di autonomo motivo di ricorso. Pertanto, la terza doglianza, in sé considerata e per come proposta, deve considerarsi inammissibile. 10.2. Si deve ora affrontare il nono motivo di ricorso con cui si censura il ragionamento della Corte di appello che ha ritenuto la sussistenza della competenza territoriale del giudice della prevenzione ma si sostiene non ha - - non affrontato il nodo della giurisdizione del giudice italiano, pur essendo stata dedotta la nazionalità lussemburghese del fondo fiduciario ed essendo stata evidenziata l'effettività della collocazione in Lussemburgo dei figli di RO LM, per avere essi frequentato scuole lussemburghesi dal 2014 al 2020, per essere nati, due dei tre figli, in Lussemburgo, per essere avvenuta in Lussemburgo la separazione personale fra il proposto e la consorte e per essere stati acquistati i beni confluiti nel trust in Lussemburgo con valuta - proveniente da quello Stato. Sul tema, la Corte territoriale, pur avendo riguardo alla questione definita come competenza per territorio, ha evidenziato la sussistenza della residenza in Milano, al 2013, tanto di RO LM quanto della sua coniuge separata e dei suoi tre figli. Tutte le circostanze addotte dalla parte ricorrente per contestare questo approdo risultano inammissibili, siccome sono volte a interpretare in modo alternativo gli elementi di fatto congruamente ponderati dai giudici del merito. Per il resto, ai fini della sussistenza della giurisdizione del giudice della 33 prevenzione italiano, rileva che la misura di prevenzione è stata chiesta e adottata nei confronti di cittadino italiano, residente in Italia, e ha avuto riguardo la confisca di beni immobili e mobili risultati allocati in territorio italiano. La costituzione in territorio lussemburghese del trust nel quale i beni immobili (secondo la prospettazione formulata con la richiesta, risultata fondata all'esito del giudizio di merito) erano stati allocati in modo fittizio non costituisce circostanza idonea a escludere la giurisdizione italiana. Appare utile considerare brevemente anche al fine dello scrutinio di alcune - delle questioni introdotte dalla parte ricorrente con gli ulteriori motivi come le connotazioni proprie del trust, istituto di diritto anglosassone, regolato anche in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, non si dimostrino ostative alla verifica e all'individuazione di ogni fenomeno del suo utilizzo per finalità di natura elusiva. Essendo rilevante la dimostrazione dell'esistenza della disponibilità effettiva dei beni da parte del proposto, occorre la verifica, anche nel caso del trust, della sussistenza o meno della relazione effettuale con essi caratterizzata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, in essa ricomprendendosi tutte le situazioni, giuridiche o di fatto, nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del proposto, quand'anche il potere dispositivo sui beni di cui si tratta sia esercitato mediante l'attivazione di soggetti terzi, dal proposto diretti. Nella direzione indicata, si è già precisato, sia pure in altro ambito ma con tematica assonante (Sez. 5, n. 13276 del 24/01/2011, Rv. 249838 01, in relazione alla diversa ipotesi della confisca di cui all'art. 11 legge n. 146 del 2006, art. 11, e del sequestro preventivo ad essa direttamente funzionale), che sono assoggettabili ai provvedimenti ablativi i beni rientranti nella disponibilità dell'indagato, ancorché conferiti in trust, che il trustee continui ad amministrare conservandone la piena disponibilità. In tale alveo, si è ribadito condivisibilmente che il trust si concreta nell'affidamento a un terzo di determinati beni affinché questi li amministri e gestisca quale proprietario, nel senso di titolare dei diritti ceduti, per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente, beneficiari di esso. Appare chiaro che il presupposto caratterizzante l'istituto è che il disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive: condizione, questa, di carattere ineludibile, di guisa che, qualora risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente è solo apparente, il trust è affetto da nullità (sham trust), così da non essere idoneo a produrre l'effetto segregativo 34 del patrimonio che gli è proprio. La situazione di mera apparenza della segregazione patrimoniale costituente la funzione del trust, se in ambio civilistico è causa di nullità, nella sfera del diritto penale e, per quanto qui di interesse, delle misure di prevenzione, determina l'effetto che il disponente, continuando a poter disporre in via effettiva dei beni, non può non subire le conseguenze determinate dall'accertamento della natura di mero espediente riconnessa alla costituzione del trust, ridotto a un semplice, formale diaframma tra il patrimonio personale e la proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva o illecita. Quando questa situazione si determini, emerge la valutazione di assenza di meritevolezza della tutela degli interessi che l'atto di destinazione intende realizzare, ove si consideri che, mancando l'effettività della causa del negozio, la forma del trust si configura per la mera sottrazione dei beni dal patrimonio del disponente (con i correlativi effetti limitati della garanzia generica della categoria creditoria ex art. 2740 cod. civ) senza il corrispondente dello scopo pratico, socialmente utile, per il cui perseguimento l'istituto è configurato rendendo giustificata la conseguenza dell'eccezionale limitazione dei diritti dei creditori. Si aggiunge che l'effetto dell'atto di destinazione messo in essere dal disponente costituisce l'atto programmatico iniziale, che determina l'enucleazione dal suo patrimonio dei beni segregati in trust, e il suo potere ordinante, nel conformare l'uso del bene, non si esaurisce nel solo momento programmatico, ma si articola attraverso un procedimento attuativo che, pur diversamente graduabile a seconda delle concrete vicende negoziali, non deve decampare dal mantenimento dell'effettività e rilevanza della destinazione patrimoniale anche nei confronti dei terzi, per modo che la suddetta destinazione si conferma l'indice essenziale del collegamento fra il patrimonio inserito nel trust e l'attività che ne deriva, concretandosi in una tangibile tecnica di funzionalizzazione dei beni, connotata da un'oggettività verificabile quando essa si attuata in via fatto, mediante il dispiegamento della concreta attività che ne realizzi il vincolo. Lì dove, quindi, si accerti, mediante una serie di indici sintomatici, la persistente sussistenza del collegamento fra il trust e il suo disponente, tale da non garantire affatto l'effettività dell'indicata funzionalizzazione, e per converso gli indici suddetti facciano propendere per l'evenienza di una correlazione tra l'oggetto di tale atto di destinazione e l'attività elusiva o illecita, è conseguente pervenire alla conclusione della natura fittizia dell'operazione negoziale in ragione della persistente disponibilità dei beni in capo al disponente (cfr. sul tema le riflessioni di Sez. 6, n. 21621 del 27/02/2014, Fravesa Srl, Rv. 259748 - 01; Sez. 5, n. 13276 del 24/01/2011, Orsi, Rv. 249838-01). 35 Raggiunto questo approdo, in relazione alla richiamata analisi, deve ritenersi delibabile dal giudice italiano, in sede di misura di prevenzione, la verifica della fittizietà di costituzione del trust e/o dei relativi atti di dotazione, pur ove il fondo sia stato costituito all'estero. Si conferma, quindi, non estranea alla giurisdizione italiana la cognizione della misura di prevenzione patrimoniale riguardante RO LM, cittadino italiano, residente in Italia, per beni a loro volta siti nel territorio italiano, non essendo di ostacolo a questa conclusione la costituzione del trust all'estero, nella specie in Lussemburgo, già per il fatto che lo stesso è stato dedotto ed è risultato mero schermo fittizio della persistente disponibilità dei beni in capo al suddetto soggetto disponente. 10.3. Procedendo nella logicamente ordinata disamina dei motivi del ricorso di OC ST, vengono in rilievo e vanno trattati congiuntamente per la - loro intima connessione e anche la parziale sovrapposizione della corrispondente tematica il quarto e il sesto motivo, con cui si criticano la valutazione di irrilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 24, 25 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione agli artt. 3, 42 e 111 Cost. (oltre che degli artt. 6 e 17 CEDU), in relazione alla ritenuta non necessità dell'istituzione del contraddittorio con i terzi creditori del trustee, e si rimarca la differenza fra i terzi beneficiari del trust e i soci, titolari di quote o azioni del relativo capitale sociale. Sull'argomento, la Corte di appello, recependo e specificando le considerazioni svolte dal Tribunale, ha evidenziato che il sequestro e poi la confisca hanno avuto riguardo i suddetti beni in esso conferiti in ragione della prospettata fittizietà del relativo atto di conferimento, l'accertamento della cui situazione giuridica esige il contraddittorio con il trustee, soggetto regolarmente citato, non anche con i promissari beneficiari, equiparati, mutatis mutandis, ai soci della società. Inoltre, quanto alla rilevata mancanza di una norma procedimentale della disciplina della prevenzione, tale da imporre l'istituzione del contraddittorio con i beneficiari del trust, a differenza dei successori mortis causa del proposto, i giudici di appello hanno osservato che la netta diversità di posizione delle due categorie di soggetti giustifica la difformità di regolamentazione giuridica: nell'un caso, il proposto è deceduto, nell'altro caso, il proposto ha disposto di determinati cespiti conferendoli in trust, atto di cui si assume in questo caso la fittizietà, per cui il contraddittorio va modellato necessariamente in relazione a tali distinte situazioni. Le conclusioni raggiunte dai giudici del merito, pur da considerare cum grano salis quanto alla comparazione fra terzo beneficiario del trust e socio, non sono, nella loro essenza, da censurare. 36 Si precisa, invero, che il trust integra un'entità soggettiva priva di personalità giuridica e costituisce un insieme di beni e rapporti destinati a un determinato scopo, che viene intestato al trustee: ed è quest'ultimo l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, risulta titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato. Il trustee identifica il solo punto di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante in senso proprio, ma quale soggetto che dispone del diritto, sia pure in proiezione funzionale alla realizzazione del programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo a vantaggio del beneficiario o dei beneficiari. Soprattutto nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità civile, si è evinto da tale assetto che l'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio costituito in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari, ai quali sono attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, facoltà rispetto alle quali si frappongono le valutazioni, aventi contenuto anche discrezionale, nei limiti dell'atto costitutivo e della legge, spettanti al trustee. Di conseguenza, con particolare riferimento alle questioni emerse in sede di revocatoria ordinaria avente ad oggetto la dotazione di un bene in trust, ragionando in rapporto agli elementi costitutivi della fattispecie, si è ritenuto il beneficial to litisconsorte necessario esclusivamente nell'ipotesi in cui l'atto di conferimento sia stato posto in essere a titolo oneroso, poiché soltanto in tale evenienza lo stato soggettivo del terzo rileva quale elemento costitutivo della fattispecie. Al di fuori di tale caso, è il trustee l'unico litisconsorte necessario, in quanto egli è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi (fra le altre, Sez. 3, Civ. n. 12887 del 26/06/2020, Rv. 658020 02; Sez. 6 3, Civ., ord., n. 9648 del 26/05/2020, Rv. 657742 - 01; Sez. 3, Civ., n. 13388 del 29/05/2018, Rv. 649036 01). Nel caso di specie, non si registra nessuna deduzione circa la sussistenza eventuale del titolo oneroso dell'atto di conferimento, dato che si è, anzi, dedotto essersi trattato di trust finalizzato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, con riferimento ai figli di RO LM. Né risulta addotto e provato l'attuale radicamento in capi ai suddetti terzi al di là della loro posizione di - beneficiari del trust di diritti sui beni oggetto di confisca, rilevanti ai fini della - loro partecipazione al procedimento. L'istituzione del contraddittorio con Moloce ST Sarl, trustee di OC ST, è stata, quindi, quella necessaria e sufficiente per l'esperimento del procedimento di prevenzione, senza alcuna possibilità concreta di istituire una comparazione dotata di fumus fra i terzi suddetti e gli eredi del proposto deceduto;
ragione per la quale non può condividersi nemmeno la prospettata 37 questione di costituzionalità. L'assetto articolato che ha conferito al litisconsorzio la disciplina di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, in particolare all'art. 23, non appare invero irragionevole, rappresentando anch'esso l'esito dell'equilibrato bilanciamento fra i due poli costituiti, da un lato, dalle posizioni dei creditori del proposto a non veder evaporare la garanzia patrimoniale su cui avevano fatto affidamento - e, vieppiù, deve dirsi in questo, dei terzi beneficiari del trust e l'interesse sotteso alle misure di prevenzione patrimoniali, interesse di natura pubblica volto ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il conseguimento delle corrispondenti finalità, convergenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell'attività illecita (bilanciamento a cui ha sovente fatto riferimento il giudice delle leggi, sia pure con riguardo ad altri e specifici ambiti: Corte cost., sent., n. 94 del 2015; Corte cost., sent., n. 190 del 1994). In questa prospettiva, si consideri, fra l'altro, che per la violazione del diritto del titolare di un diritto personale di godimento a partecipare al giudizio per l'applicazione di misure patrimoniali sul bene, previsto dall'art. 23, comma 4, d.lgs. cit., si ritiene che essa non determini l'invalidità della confisca eventualmente disposta, ma integri piuttosto la condizione legittimante il medesimo soggetto a proporre incidente di esecuzione per far valere le stesse ragioni che avrebbe potuto prospettare prima dell'adozione del provvedimento di ablazione (Sez. 6, n. 41204 del 08/06/2017, Soc. Agricola San Giovanni Snc, Rv. 270981 01, con la precisazione che la priorità del diritto personale di - godimento e la buona fede del suo titolare non incidono sulla permanenza della confisca, cui consegue ex lege l'estinzione di tale diritto, ma rilevano ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011). Di conseguenza, anche questa doglianza deve essere disattesa. 10.4. Afferisce anch'esso all'ambito delle questioni relative alla verifica dei presupposti processuali di ammissibilità del procedimento di prevenzione l'ottavo motivo, con cui la parte ricorrente ha censurato il decreto impugnato, al pari di quello di primo grado, per l'omessa rilevazione dell'inammissibilità della proposta di sequestro per la mancanza di una formale iscrizione ai sensi dell'art. 81 d.lgs. n. 159 del 2011 prima delle indagini espletate da parte della Guardia di Finanza. La parte ricorrente ha spiegato la sua prospettazione nel senso che il rilievo di tali indagini non disposte dall'autorità giudiziaria avevano finito per ascrivere la sostanza della proposta di misura di prevenzione al GICO della Guardia di Finanza, carente di legittimazione nell'attivare la collaborazione con le autorità di Lussemburgo al fine di addivenire alla presentazione della domanda di misura di prevenzione patrimoniale. 38 Già il Tribunale, peraltro, aveva chiarito che il giudice della prevenzione, una volta che la proposta sia stata presentata dall'organo del Pubblico ministero titolare del relativo potere, le modalità di svolgimento delle indagini che hanno dato luogo alla formulazione della proposta stessa e all'effettuazione delle annotazioni previste dall'art. 81 d.lgs. n. 159 del 2011 non afferiscono a questione suscettibile di essere delibata per il vaglio di ammissibilità della proposta stessa;
ciò, anche perché - come hanno segnalato i giudici di appello - la sanzione dell'inammissibilità con riferimento alle modalità di effettuazione delle annotazioni ex art. 81 cit. non è stabilita dalla legge. In definitiva, la doglianza si profila infondata in modo manifesto: lo stesso ricorrente ha ammesso che la proposta di sequestro e poi quella di confisca sono state alfine presentate dal Pubblico ministero, ossia dal soggetto legittimato. Appartenendo, per il resto, alla sola dialettica propria del rapporto fra autorità requirente e polizia giudiziaria il modus operandi nella messa a punto dell'atto di impulso del procedimento di prevenzione, che in concreto la proposta del Pubblico ministero si sia concretata nella sostanziale trasposizione delle prospettazioni della polizia giudiziaria costituisce una valutazione che, in ogni caso, non è idonea a incidere sulla questione della legittimazione. 10.5. Privo di fondamento deve considerarsi anche il settimo motivo con cui la parte ricorrente ha lamentato la sostanziale violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 in ragione della mancata rilevazione dell'inutilizzabilità degli atti acquisiti dai giudici della prevenzione dopo che gli stessi erano pervenuti per rogatoria espletata con primario effetto nel procedimento penale contrassegnato dal n. 25915/2012 R.G.N.R., dopo che era stato dimostrato che il risultato della rogatoria pervenuta per l'attivazione delle Autorità lussemburghesi non comprendeva moltissime pagine dei corrispondenti accertamenti, con conseguente violazione del diritto di difesa. Sul tema la Corte di appello ha opposto che gli atti pervenuti dall'Autorità straniera erano stati formalmente trasmessi come autentici dall'Autorità richiesta della rogatoria internazionale e dall'esame del relativo contenuto non era emersa alcuna manomissione, né era stata constatata alcuna mancanza di documenti, così come prospettata dalla difesa. Inoltre, non è superfluo osservare che nel decreto di primo grado risulta precisato che la questione della ritualità dell'acquisizione dei documenti pervenuti per via rogatoriale era stata già posta e decisa nel citato processo di cognizione, anche in quel caso non essendosi rilevate ragioni ostative all'utilizzabilità degli atti confluiti nel fascicolo processuale per tale via. Si è fatta corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di rogatorie internazionali all'estero, l'acquisizione di copie, non singolarmente 39 autenticate, di atti investigativi non rende tali atti inutilizzabili, considerato che, in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, che prevale rispetto agli enunciati testuali degli artt. 696, comma 1, e 729, comma 1, cod. proc. pen., l'atto formale di trasmissione da parte dell'autorità straniera richiesta garantisce implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia (Sez. 6, n. 46249 del 07/10/2016, Bologna, Rv. 268480 - 01; Sez. 2, n. 34511 del 29/04/2009, Raggio, Rv. 246562-01). Né la conclusione di piena utilizzabilità degli atti trasmessi per rogatoria può essere vulnerata dalla generica deduzione, affidata a quanto la difesa ha inteso desumere dalle dichiarazioni di LO LM, di parzialità della trasmissione: in primo luogo, la dedotta limitazione nella trasmissione degli atti non è stata acclarata in modo affidante, avendo peraltro mancato la parte che ha addotto il fatto di verificare e indicare, mediante la sua corrispondente attivazione, quali fossero gli atti richiesti e, tuttavia, mancanti nonché su quale versante probatorio la carenza acquisitiva influisse in concreto;
in secondo e conseguente luogo, il fatto processuale dell'acquisizione per via rogatoriale internazionale di una parte soltanto degli atti richiesti non determina, per ciò solo, l'inutilizzabilità di quelli pervenuti, potendo tale parzialità, in ipotesi, influire sulla valutazione della valenza dimostrativa degli atti acquisiti, se quelli non trasmessi, debitamente identificati, risultino di portata tale, per entità e oggetto, da determinare un effetto infirmante sotto il profilo valutativo. Alla stregua di queste considerazioni la generica prospettazione della incompletezza dell'acquisizione degli atti provenienti dalla rogatoria internazionale formulata dalla difesa è da ritenersi, pertanto, priva di fondamento. 10.6. Vanno infine delibati unitariamente, sempre per la loro intima connessione, i motivi primo, secondo e quinto, tutti volti, da diversi e coordinati angoli visuali, a censurare la valutazione compiuta dai giudici del merito della giuridica possibilità di confiscare i beni oggetto del trust. 10.6.1. Circa le questioni poste con il primo motivo, la suscettibilità di sequestro e di confisca dei beni costituiti in trust non è, in linea di principio, revocabile in contestazione. In questa direzione fermo quanto si è già chiarito in precedenza non si è mancato di precisare, fra l'altro, che deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un trust dall'indagato, qualora sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori, laddove ciò risulta dall'adeguata valutazione, sulla base della struttura e dei concreti effetti del negozio giuridico posto in essere, le reali finalità elusive del programma di 40 segregazione perseguito con la costituzione del trust (Sez. 3, n. 9229 del 30/06/2015, dep. 2016, Carmine Rv. 266450 - 01; Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Buonocore, Rv. 263391-01). La valorizzazione delle circostanze del caso concreto, adeguatamente giustificata, può quindi legittimare la conclusione della natura fittizia, anche ai fini della confisca, del conferimento dei beni in trust, come in altro ambito si è ritenuto in funzione conservativa (Sez. 1, n. 7442 del 10/12/2019, dep. 2020, Maielli, Rv. 278079 - 02, ha stabilito la legittimità del sequestro conservativo di beni conferiti in trust dall'imputato allorché sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere la natura fittizia del conferimento, essendo stati individuati, in quella fattispecie, elementi idonei a sorreggere il provvedimento con cui, su istanza dei figli minori dell'imputato, condannato per maltrattamenti e omicidio ai danni della moglie, i giudici del merito avevano disposto il sequestro conservativo dei beni da questo conferiti in un trust familiare, la circostanza che i beni erano rimasti nella piena disponibilità dell'imputato e dei suoi genitori, anch'essi partecipi del trust, la pregressa costituzione del trust da parte del padre del medesimo in occasione dell'avvio a suo carico di un procedimento penale e il mancato compimento di alcun atto di disposizione in favore dei figli dell'imputato, pur figuranti tra i beneficiari del trust). La Corte di appello ha, anche con richiamo adeguato dell'esito degli accertamenti effettuati e dei corollari conseguiti dai giudici di primo grado, spiegato che la natura simulata del trust e, in specie, del conferimento in esso dei beni poi oggetto di confisca è stata acclarata senza dubbio alcuno. La stessa scaturigine della necessità di costituire il trust, indicata da RO LM nella determinazione sua e della consorte di addivenire alla separazione personale, è stata validamente contrastata dai giudici del merito, essendo stato appurato, sulla scorta di numerose testimonianze, ivi incluse quelle derivanti dall'osservazione diretta degli operanti, che la separazione dei coniugi aveva rappresentato di fatto una finzione giuridica per costituire la base finalizzata a tutelare i beni acquistati dal proposto con proventi illeciti, mediante la susseguente costituzione del trust. - -D'altro canto si è aggiunto la sentenza con cui era stata ratificata la separazione dei coniugi non aveva imposto la costituzione del trust, ma aveva registrato l'impegno di RO LM di costituire un trust per assolvere ai suoi obblighi di mantenimento dei figli: tutte le condotte e le relative modalità che hanno connotato le scelte successive del proposto - hanno stabilito i giudici del merito con motivazione effettiva e non mancante in alcuno degli snodi decisivi, così da non potersi individuare alcuna apparenza o decisiva carenza di sono state orientate nel senso della creazione di uno strumento,essa - 41 saldamento ancorato alla perdurante disponibilità effettiva dello stesso disponente, al fine ultimo di schermare le proprietà, in primo luogo, immobiliari, ma anche mobiliari, acquisite in dipendenza dell'attività illecita da lui posta in essere. In tale direzione, sono stati considerati, al di là della forma del trust, i beni che vi sono stati conferiti, la disciplina con cui lo stesso è stato regolamentato, il permanente potere di ingerenza nell'amministrazione dei beni conservato dal proposto, la composizione del relativo organigramma amministrativo con persone necessariamente a disposizione del medesimo RO LM, che aveva conservato la facoltà di revoca ad nutum del trustee e dei protectors: clausola che, nel caso concreto, al di là del suo grado di conformità alla legge del Jersey, a cui la costituzione del trust si era riportata, aveva assicurato al proposto l'effettuale possibilità di sostituire i soggetti da lui scelti per la gestione del trust e la relativa vigilanza, per sua semplice e anche immotivata determinazione. È stato, ancora più in concreto, rilevato in modo argomentato che almeno due dei protectors (FA D'NG e RI SS), che avrebbero dovuto essere, per istituto, figure di garanzia, erano persone vicinissime ad RO LM. Ancora, nelle mani del proposto era stato collocato lo stesso trustee, incarico rivestito nel tempo dalla IT (cassaforte lussemburghese dei proventi dei suoi reati finanziari) e poi dalla ST Sarl, le cui quote erano detenute da RO LM e dal fratello LO, quest'ultimo anche amministratore del trustee, ritenuto complice del proposto nella creazione e nel funzionamento del sistema illecito di drenaggio e reimpiego all'estero dei capitali sottratti all'evasione fiscale. Sempre nella coerente disamina degli indici sintomatici del carattere fittizio del conferimento degli immobili nel trust è stato rilevato dai giudici del merito che RO LM, dopo avere abbondantemente assicurato al trust le risorse per garantire lo scopo assistenziale/alimentare inerente al contributo per il mantenimento dei figli (mediante il conferimento dell'importo di euro 630.000,00, sufficienti a garantire il fissato importo di euro 2.100,00 mensili fino a epoca ben maggiore della futura maggiore età dei sovvenuti, con conseguente prevedibile raggiungimento da parte loro dell'autonomia economico-reddituale), ha realizzato nel 2012 l'operazione volta a far transitare in capo a OC ST la titolarità dell'intero pacchetto azionario di CO, inerente a cespiti dal valore chiaramente sproporzionato alla funzione del trust: ciò è avvenuto in evidente consecutio con le perquisizioni disposte nel 2011, di guisa che è emerso in modo altrettanto chiaro nella motivata e incensurabile valutazione dei giudici- 42 della prevenzione - la finalità del proposto di porre al riparo i relativi beni, di cui aveva (con CO) la piena disponibilità, così facendo emergere "in modo cristallino" (come avevano affermato già i giudici della cognizione in sede penale) l'obiettivo illecito sottostante e la strumentalizzazione del OC ST a quello scopo sottrattivo, estraneo alla destinazione enunciata con la sua costituzione. Per le esposte ragioni, le vicende esaminate con riguardo al OC ST sono state considerate, non una forma lecita di segregazione patrimoniale, bensì un mero artificio volto a mettere al riparo dal sequestro e dalla confisca di prevenzione i beni illecitamente acquisiti da RO LM: la Corte di merito ha peraltro specificato che, pur a riguardare esclusivamente l'operazione di veicolazione dell'intera partecipazione in CO nel OC ST avvenuta nel marzo 2012, le connotazioni circostanziali evidenziate ne hanno conclamato la natura fittizia, l'unica finalità che ha caratterizzato l'operazione essendo risultata quella di proteggere con il mutamento apparente di titolarità il compendio immobiliare frutto di illecita acquisizione. A fronte di siffatta piattaforma argomentativa non giova alla parte ricorrente il richiamo delle norme della Convenzione dell'Aja, come ratificata dalla legge n. 364 del 1989, con riferimento all'art. 2, dove si puntualizza che il fatto che il costituente conservi alcune prerogative (al pari del fatto che il trustee possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario) non è necessariamente incompatibile con l'esistenza (id est, esistenza effettiva) di un trust, nonché con riferimento all'art. 6, in relazione alla scelta della legge regolatrice del trust, legittimamente indicata in quella del Jersey. Indubbiamente, tale ultima fonte (Trusts Jersey Law del 1984, come emendato in tempo successivo, in particolare nel 2006) annette alla posizione del disponente facoltà penetranti anche in punto di revoca del trustee e dei protectors. Ma è altrettanto fuori dubbio che non soltanto sull'operatività di questo potere i giudici del merito hanno fondato, anzitutto, la conclusione del carattere soltanto apparente del conferimento in OC ST delle partecipazioni di CO, con gli effetti conseguenti, e hanno, per il resto, valutando il complesso di circostanze emerse, come sopra richiamate, acclarato la natura fittizia della complessiva operazione di dotazione del trust. Nell'indicata prospettiva, i poteri in concreto riservatisi dal disponente sono stati correlati agli indicatori di fatto motivatamente apprezzati, nel complesso, come convergenti rispetto alla conclusione raggiunta. 10.6.2. È del tutto coerente con l'analisi richiamata la valutazione compiuta dai giudici della prevenzione e criticata dalla difesa nel secondo motivo di - non annettere rilevanza decisiva per considerare quale terzo di buona fede LO 43 LM, per gli effetti di cui all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, al fatto che il trust era stato approvato dalla Banca d'Italia, in specifica relazione al conferimento in esso anche di alcune partecipazioni sociali, quali quelle relative alla RMJ SGR, anche in relazione al potere-dovere della Banca d'Italia e di quello proprio dell'Autorità di Vigilanza di valutare la legittimità statutaria del trust e la complessiva adeguatezza degli assetti organizzativi adottati dal gruppo per assicurare l'indipendenza della società di gestione del risparmio. La verifica estrinseca senza rilievi da parte degli organi deputati al controllo delle singole operazioni finanziarie e degli assetti organizzati di gruppo non si profila elemento idoneo a elidere la valenza dimostrativa annessa dai giudici della prevenzione agli elementi sintomatici della natura fittizia dell'operazione esposti nel provvedimento impugnato. Circa la specifica posizione di LO LM, non soltanto lo strettissimo legame familiare, ma il suo pieno coinvolgimento, con la sua diretta contitolarità delle quote della Moloce ST Sarl, nell'intera vicenda caratterizzante la costituzione e la gestione del trust essendo stato anche amministratore di EG e RC (per l'operazione definita Artecom), pure confluita nel trust - è stato ritenuto determinante per i giudici della prevenzione in merito alla sua consapevole partecipazione all'operazione. La gravità e la concordanza delle circostanze fattuali riferite direttamente alla condotta di LO LM sono state spiegate, pertanto, con motivazione non apparente, e l'esposta valenza indiziante delle medesime non può ritenersi allo stato vulnerata dal solo rilievo che a seguito dell'annullamento con rinvio (in forza dell'indicata decisione di legittimità n. 41536 del 2022) della sentenza di secondo grado accertativa di alcuni reati ascritti allo stesso LO LM la relativa posizione resta ancora, per tale parte della vicenda, sub iudice. Nel senso così chiarito dai giudici della prevenzione, la partecipazione diretta di LO LM, fratello del proposto, al disegno simulatorio confina la tematica dell'interposizione fittizia attuata mediante la costituzione e la dotazione del trust nell'alveo dell'accertata operazione simulatoria, rispetto a cui il OC ST, il suo trustee e la persona che ne aveva l'amministrazione non potevano considerarsi terzi di buona fede, per gli effetti di cui all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011. 10.6.3. Infine, la censura insita nel quinto motivo, volta a parametrare la verifica della fittizietà dell'operazione di costituzione e, in ogni caso, di dotazione del trust alla stregua delle norme di diritto civile disciplinanti la stipulazione del contratto, la sua nullità, l'accertamento della sua simulazione e anche le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria che si prospettano in certa misura violate nel procedimento di prevenzione -, non riesce a scalfire la già 44 esposta conclusione dell'accertata simulazione degli atti giuridici attraverso i quali RO LM ha determinato l'apparente collocazione dei beni di poi confiscati, dapprima, nella persistente sfera giuridica di CO e, di poi, in quella di OC ST. Del resto, in ragione dell'alterità rispetto alle parti dei negozi oggetto di esame dell'iniziativa esercitata nella sede del giudizio di prevenzione per l'accertamento della fattispecie simulatoria, non potrebbero, al di là del radicamento nelle acquisizioni da risorse illecite che gli atti simulati sono stati finalizzati a nascondere, opporsi dalla parte ricorrente le limitazioni in tema di prova stabilite (in particolare dall'art. 1417 cod. civ.) dal quadro normativo richiamato. Pertanto, anche il trasferimento e l'acquisizione dei beni mobili e immobili di cui si discute al centro di imputazione soggettiva costituito dal OC ST, per il tramite del suo trustee, è stato ritenuto dalla Corte di appello, con motivazione effettiva e senza l'emersione di violazioni di legge, l'effetto della fittizia interposizione avente come unico scopo quello di occultare la persistente e diretta disponibilità degli stessi cespiti in capo al proposto RO LM. 11. Conclusivamente, i tre ricorsi vanno rigettati. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente VI SI GI RO CORTE SUFREMA DI CASSAZIONE Frigo Sezione Penale Depositata in Canceria oggi Roma. li 25/08/2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Marina Calcagni 45