Sentenza 30 gennaio 2020
Massime • 1
L'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa che intende comparire in udienza, ha l'onere di farne tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato l'assenza dell'imputato, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, in mancanza della prospettazione di detto "status" quale legittimo impedimento e della richiesta di traduzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2020, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2020 |
Testo completo
03905-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 102/2020 - Presidente - FRANCESCO MARIA CIAMPI -UP 21/01/2020 DONATELLA FERRANTI R.G.N. 34233/2019 DANIELA RITA TORNESI GIUSEPPE PAVICH FRANCESCA PICARDI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UQ AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato QI AR alla pena sospesa di mesi 6 di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda, con la sospensione della patente per anni 1, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, cod.strada (guida in stato di ebbrezza in data 31 dicembre 2015; tasso alcolemico 2,62 e 2,46).
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la violazione del proprio diritto di difesa, non avendo l'autorità giudiziaria verificato il proprio stato cautelare (arresti domiciliari) per altra causa e non avendolo conseguentemente autorizzato a comparire all'udienza del 2 luglio 2018; 2) il vizio motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere concesse in considerazione del proprio comportamento collaborativo e che non possono essere negate per il comportamento legittimo costituito dall'assenza processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può essere accolto.
2. Le due censure formulate si limitano a reiterare i motivi di appello senza confrontarsi affatto con le argomentazioni del giudice dell'impugnazione, che in modo congruo ed adeguato le ha respinte. In proposito occorre sottolineare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).
3. Quanto alla prima doglianza, avente ad oggetto la mancata autorizzazione a comparire per l'udienza del 2 luglio 2018, nonostante l'imputato fosse agli arresti domiciliari per altra causa, il ricorso non contiene alcuna critica relativamente al rigetto dell'eccezione, fondato dalla Corte di Appello sulla rituale notifica a QI AR del decreto di citazione a giudizio prima del provvedimento restrittivo della libertà personale e sulla mancata comunicazione all'autorità giudiziaria (o, comunque, sulla mancata conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria) - neppure da parte del dell'esecuzione della misura degli arresti domiciliari difensore presente in udienza. La decisione risulta, peraltro, conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, che intende comparire in udienza, ha l'onere di farne tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione così Sez. 2, n. 7286 del 15/11/2018 ud.- dep. 18/02/2019, Rv. 275608 - 01 ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato l'assenza dell'imputato, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, in mancanza della prospettazione dello "status" quale legittimo impedimento e della richiesta di traduzione. Tale orientamento si fonda sulla radicale differenza della situazione dell'imputato in custodia intramuraria rispetto a quella dell'imputato agli arresti domiciliari, sicché per la comparsa in udienza del primo il giudice procedente deve emettere l'ordine di traduzione, essendo, tuttavia, facoltà dell'imputato rinunziare ad essere presente in udienza, mentre per la partecipazione del secondo è sufficiente l'autorizzazione del giudice che ha emesso il provvedimento, autorizzazione che, tuttavia, non può intervenire in assenza di un atto di impulso da parte dell'interessato (in questo senso v. Sez. 1, n. 39768 del 02/05/2018; Sez. 5, n. 32667 del 08/06/2018; Sez. 4, n. 22796 del 17/04/2018; Sez. 7, n. 20677 del 12/01/2018; Sez. 2, n. 48030 del 20/10/2016; Sez. 2, n. 44393 del 13/09/2016; fra le decisioni massimate cfr. Sez. 5, n. 12690 del 10/11/2014, dep. 2015, Perrotta, Rv. 263887; Sez. 5, n. 8876 del 22/12/2014, dep. 2015, Solchea, Rv. 263423). Ad ogni modo, l'eccezione de qua non può essere accolta neppure applicando il diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio ordinario va sempre assicurata la presenza dell'imputato, salvo che questi inequivocabilmente vi rinunzi, per cui se il giudice ha tempestiva conoscenza che l'imputato si trovi in stato di arresti domiciliari per altro procedimento deve disporne la traduzione in aula (v. per tale diversa posizione che esclude, nel giudizio ordinario, l'onere dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa di chiedere l'autorizzazione alla comparizione al giudice procedente - la diffusa motivazione di Sez. 5 n. 47048 del 12/07/2019 ud. - dep. 20/11/2019, Rv. 277113 - 01, secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, anche se comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto 2 accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento). Nel caso di specie, difatti, la Corte di Appello ha sottolineato non essere noto al giudice di primo grado il sopravvenuto stato di detenzione domiciliare dell'imputato.
4. In ordine al secondo motivo, concernente il diniego delle generiche, il ricorrente non ha indicato, a sostegno della propria istanza, alcun elemento positivo diverso dal preteso comportamento collaborativo, consistito nella mera sottoposizione all'alcoltest, che, come evidenziato dal giudice di appello, integra l'adempimento di un obbligo giuridico. Del resto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 2017, rv. 270986).
5.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che va liquidata in euro 2.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 21 gennaio 2020. Il Consigliere estensore Presidente Francesco Maria Ciampi Francesca Picardi SUPREMA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30/01/2020 DIZIARIOIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 3