CASS
Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2024, n. 25475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25475 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI NE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
p , lette le conclusioni del PG ( 0.2e2 71,-I h-) -01 Penale Sent. Sez. 1 Num. 25475 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 23/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo, proposto da CA EL, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, del 15 febbraio 2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di permesso premio. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico, articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai presupposti e alle condizioni di concessione del permesso premio richiesto. La difesa deduce che la normativa applicata dai giudici di merito non riguarda il caso di specie, essendo stata già adottata dal Tribunale di sorveglianza una decisione positiva in tema di giudizio di accertamento di impossibilità, inesigibilità o irrilevanza di utile collaborazione con la giustizia (come da ordinanza del 7 luglio 2022, resa dal Tribunale di sorveglianza di Perugia che si allega al ricorso per l'autosufficienza). Sicché, il procedimento avrebbe dovuto seguire il modello del previgente comma 1-bis, così come previsto dall'art. 3, comma 2, primo periodo, d.l. n. 162 del 2022. Di conseguenza, non vi sarebbe necessità di integrazione della domanda introduttiva, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza. In ogni caso, il ricorrente denuncia il mancato esame della nota della Questura di Palermo, del 19 aprile 2022, espressasi nel senso dell'assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, nonché il contenuto del programma di trattamento, approvato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che prevede anche la concessione di permessi premio. Non vi sarebbe, poi, nell'ordinanza impugnata, alcun riferimento al percorso riabilitativo intrapreso costruttivamente durante la detenzione lintramuraria. 3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Odello, ha chiesto con requisitoria scritta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Si osserva che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, ord. pen., così come modificato dal d.l. 162/2022 come convertito, i benefici dì cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai 2 sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per i delitti indicati al comma 1 dell'art. cit., purché gli stessi dimostrino l'adempimento dellle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, c:he consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, secondo la vigente normativa, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 1.2. La norma, nella vigente formulazione, è stata ritenuta, dal Tribunale di sorveglianza, applicabile al ricorrente. Questa, sostanzialmente, è entrata in vigore, dopo la richiesta di permesso premio, ma medio tempore perché l'istanza al Magistrato di sorveglianza risale al 2021, ma è stata decisa, a scioglimento della riserva assunta il 7 luglio 2022, in data 6 febbraio 2023, dopo l'entrata in vigore della legge n. 199 del 30 dicembre 2022 che ha convertito il d.l. n. 162 del 2022. 1.3.In ogni caso, il Collegio osserva che anche rispetto al previgente regime, il Tribunale di sorveglianza doveva accertare, ai fini della concessione del permesso per il detenuto per reati ostativi non collaborante, l'assenza di pericolosità sociale e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Invero, sul punto si rileva che la presunzione è diventata relativa, in tema di permessi premio, già a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 253 del 2019 e il permesso premio può essere concesso anche senza collaborazione con la giustizia, purché vi siano gli ulteriori indici positivi che, per la normativa vigente, sono necessari. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale citata, è stata censurata in radice la presunzione assoluta di pericolosità sociale correlata alla scelta di non collaborare con la giustizia, di modo che la stessa collaborazione effettiva non costituisce più unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. Alla precedente presunzione assoluta di pericolosità del soggetto che opta per il silenzio non collaborante, è stata sostituita la presunzione relativa di persistenza del vincolo criminale, vincibile - citando la Corte costituzionale - con l'acquisizione di «elementi tali da 3 escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata» ed anche tali da «escludere il pericolo del ripristino di tali collegamenti», fermo restando la valenza delle ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile al fine di superare la predetta presunzione relativa, secondo le indicazioni dell'art.
4-bis, comma 1- bis, ord. pen. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta, Rv. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità, prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio, restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i colllegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Con riferimento, infine, al condannato per il quale vi è stato l'accertamento incidentale della cd. collaborazione impossibile, va precisato, comunque, che l'ammissione di tale soggetto alla fruizione oh permessi premio, resta possibile a fronte della necessaria acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva (cfr. Corte cost., 27 luglio 1994 n. 357; 1° marzo 1995 n. 68). 2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso al vaglio, il Tribunale valuta l'eventuale venir meno dei descritti collegamenti all'attualità e, a tal fine, considera la documentazione inviata dalla DNA e DDA di Napoli, pervenuta in data 3 agosto 2023, che ha riscontrato, secondo la diffusa motivazione del provvedimento censurato, la sussistenza di collegamenti del EL, all'attualità, con la criminalità organizzata locale (clan Giugliano), non disarticolata, elemento questo, quindi, decisivo al fine di negare l'accesso al beneficio premiale, anche secondo la previgente disciplina, come corretta dai citati interventi della Corte Cost. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale valorizza la spiccata propensione al crimine del ricorrente e l'assenza di rivisitazione critica delle proprie condotte, così come emergente dalla relazione di sintesi acquisita, elementi in base ai quali 4 è stato reputato necessario un ulteriore periodo di osservazione penitenziaria (vedi p. 3) secondo un principio di gradualità, tipico della materia e riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, affidato ad un giudizio di merito, comunque, non censurabile in questa sede perché esaurientemente motivato. Rispetto a tale ratio decidendi, il ricorso non è specifico perché non introduce alcun argomento, se non di merito o versato in fatto, prospettando una diversa valutazione degli atti istruttori, operazione inammissibile in sede di legittimità. Tutti i rilievi su tali punti sono in fatto e, comunque, rivalutativi rispetto agli argomenti devoluti con il reclamo, a fronte di una motivazione che trae la sussistenza della pericolosità e dei collegamenti con la criminalità organizzata all'attualità del EL, da atti istruttori comunque acquisiti, a prescindere dal contestato onere dimostrativo che il Tribunale ascrive al ricorrente. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
p , lette le conclusioni del PG ( 0.2e2 71,-I h-) -01 Penale Sent. Sez. 1 Num. 25475 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 23/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo, proposto da CA EL, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, del 15 febbraio 2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di permesso premio. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico, articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai presupposti e alle condizioni di concessione del permesso premio richiesto. La difesa deduce che la normativa applicata dai giudici di merito non riguarda il caso di specie, essendo stata già adottata dal Tribunale di sorveglianza una decisione positiva in tema di giudizio di accertamento di impossibilità, inesigibilità o irrilevanza di utile collaborazione con la giustizia (come da ordinanza del 7 luglio 2022, resa dal Tribunale di sorveglianza di Perugia che si allega al ricorso per l'autosufficienza). Sicché, il procedimento avrebbe dovuto seguire il modello del previgente comma 1-bis, così come previsto dall'art. 3, comma 2, primo periodo, d.l. n. 162 del 2022. Di conseguenza, non vi sarebbe necessità di integrazione della domanda introduttiva, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza. In ogni caso, il ricorrente denuncia il mancato esame della nota della Questura di Palermo, del 19 aprile 2022, espressasi nel senso dell'assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, nonché il contenuto del programma di trattamento, approvato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che prevede anche la concessione di permessi premio. Non vi sarebbe, poi, nell'ordinanza impugnata, alcun riferimento al percorso riabilitativo intrapreso costruttivamente durante la detenzione lintramuraria. 3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Odello, ha chiesto con requisitoria scritta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Si osserva che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, ord. pen., così come modificato dal d.l. 162/2022 come convertito, i benefici dì cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai 2 sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per i delitti indicati al comma 1 dell'art. cit., purché gli stessi dimostrino l'adempimento dellle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, c:he consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, secondo la vigente normativa, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 1.2. La norma, nella vigente formulazione, è stata ritenuta, dal Tribunale di sorveglianza, applicabile al ricorrente. Questa, sostanzialmente, è entrata in vigore, dopo la richiesta di permesso premio, ma medio tempore perché l'istanza al Magistrato di sorveglianza risale al 2021, ma è stata decisa, a scioglimento della riserva assunta il 7 luglio 2022, in data 6 febbraio 2023, dopo l'entrata in vigore della legge n. 199 del 30 dicembre 2022 che ha convertito il d.l. n. 162 del 2022. 1.3.In ogni caso, il Collegio osserva che anche rispetto al previgente regime, il Tribunale di sorveglianza doveva accertare, ai fini della concessione del permesso per il detenuto per reati ostativi non collaborante, l'assenza di pericolosità sociale e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Invero, sul punto si rileva che la presunzione è diventata relativa, in tema di permessi premio, già a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 253 del 2019 e il permesso premio può essere concesso anche senza collaborazione con la giustizia, purché vi siano gli ulteriori indici positivi che, per la normativa vigente, sono necessari. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale citata, è stata censurata in radice la presunzione assoluta di pericolosità sociale correlata alla scelta di non collaborare con la giustizia, di modo che la stessa collaborazione effettiva non costituisce più unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. Alla precedente presunzione assoluta di pericolosità del soggetto che opta per il silenzio non collaborante, è stata sostituita la presunzione relativa di persistenza del vincolo criminale, vincibile - citando la Corte costituzionale - con l'acquisizione di «elementi tali da 3 escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata» ed anche tali da «escludere il pericolo del ripristino di tali collegamenti», fermo restando la valenza delle ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile al fine di superare la predetta presunzione relativa, secondo le indicazioni dell'art.
4-bis, comma 1- bis, ord. pen. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta, Rv. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità, prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio, restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i colllegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Con riferimento, infine, al condannato per il quale vi è stato l'accertamento incidentale della cd. collaborazione impossibile, va precisato, comunque, che l'ammissione di tale soggetto alla fruizione oh permessi premio, resta possibile a fronte della necessaria acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva (cfr. Corte cost., 27 luglio 1994 n. 357; 1° marzo 1995 n. 68). 2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso al vaglio, il Tribunale valuta l'eventuale venir meno dei descritti collegamenti all'attualità e, a tal fine, considera la documentazione inviata dalla DNA e DDA di Napoli, pervenuta in data 3 agosto 2023, che ha riscontrato, secondo la diffusa motivazione del provvedimento censurato, la sussistenza di collegamenti del EL, all'attualità, con la criminalità organizzata locale (clan Giugliano), non disarticolata, elemento questo, quindi, decisivo al fine di negare l'accesso al beneficio premiale, anche secondo la previgente disciplina, come corretta dai citati interventi della Corte Cost. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale valorizza la spiccata propensione al crimine del ricorrente e l'assenza di rivisitazione critica delle proprie condotte, così come emergente dalla relazione di sintesi acquisita, elementi in base ai quali 4 è stato reputato necessario un ulteriore periodo di osservazione penitenziaria (vedi p. 3) secondo un principio di gradualità, tipico della materia e riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, affidato ad un giudizio di merito, comunque, non censurabile in questa sede perché esaurientemente motivato. Rispetto a tale ratio decidendi, il ricorso non è specifico perché non introduce alcun argomento, se non di merito o versato in fatto, prospettando una diversa valutazione degli atti istruttori, operazione inammissibile in sede di legittimità. Tutti i rilievi su tali punti sono in fatto e, comunque, rivalutativi rispetto agli argomenti devoluti con il reclamo, a fronte di una motivazione che trae la sussistenza della pericolosità e dei collegamenti con la criminalità organizzata all'attualità del EL, da atti istruttori comunque acquisiti, a prescindere dal contestato onere dimostrativo che il Tribunale ascrive al ricorrente. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente