Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2022, n. 13143
CASS
Sentenza 27 aprile 2022

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 25 gennaio 2022. Le parti in causa erano da un lato il Ministero dello Sviluppo Economico, ricorrente, e dall'altro un gruppo di investitori, eredi di soggetti danneggiati, che avevano chiesto il risarcimento per la perdita dei capitali investiti in società fiduciarie. Gli investitori sostenevano che il Ministero avesse omesso di esercitare adeguatamente la vigilanza sulle società, configurando così una responsabilità extracontrattuale.

Il giudice ha accolto le argomentazioni degli investitori, stabilendo che l'effetto interruttivo della prescrizione, derivante dall'insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa delle fiduciarie, si estendeva anche al Ministero, considerato coobbligato solidale. La Corte ha sottolineato che la responsabilità solidale può sorgere anche in presenza di titoli di responsabilità diversi, purché vi sia un'unicità del fatto dannoso. Inoltre, ha chiarito che l'ammissione al passivo in procedura concorsuale determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione, a tutela degli investitori. La sentenza ha quindi rigettato il primo motivo di ricorso del Ministero, rimettendo gli atti per l'esame dei restanti motivi.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime4

Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni.

Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.

In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art. 2055 c.c. con quella dell'organo chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico).

Nel caso di società fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa, l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l.fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l.fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall.; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al Ministero dello Sviluppo Economico, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente.

Commentari21

Mostra tutto (21)
  • 1Ristrutturazioni Aziendali
    https://www.ilcaso.it/

    , 25 maggio 2025, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. La ricostruzione dell'attivo. 2. Le azioni di responsabilità: modus operandi. 3.Le azioni di responsabilità: art. 255 CCII. 4. Il ricorso abusivo al (e la concessione abusiva di) credito. 5. La concessione abusiva di credito. 6. Azione di responsabilità: prescrizione. 7. Cumulo delle azioni di responsabilità. 8. Clausola compromissoria. 9. Legittimazione passiva. 10. obblighi degli amministratori. 11. Adeguati assetti organizzativi: art. 3 CCII. 12. Adeguati assetti organizzativi: art. 375 CCII. 13. Obblighi degli amministratori. 14. Amministratori delegati (c.d. operativi, art. 2381 c.c.). 15. Amministratori dimissionari e …

     Leggi di più…

  • 2Anno 2022 - Pagina 3
    https://dirittifondamentali.it/

    CategoriaAnno 2022 Legittimo il licenziamento del lavoratore che si auto-approva permessi e straordinari (Cass. Civ., Sez. Lavoro ord. 14 giugno 2022, n. 19165) È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, senza la preventiva autorizzazione del datore di lavoro, si auto-approva permessi e ore di straordinario. È quanto statuito dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione con ordinanza del 14 giugno 2022, n. 19165. La Suprema Corte ha ritenuto irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario tra datore […] Giudizio di revisione dell'assegno divorzile: il decesso del coniuge ricorrente non ne determina l'improseguibilità (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 24 giugno 2022, n. …

     Leggi di più…

  • 3Responsabilità dei sindaci: il nuovo art. 2407 c.c.
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 28 aprile 2025

  • 4Contrasti giurisprudenzialiAccesso limitato
    https://www.altalex.com/

  • 5Si può decarbonizzare l’ex Ilva di Taranto senza calcolo del Carbon Budget residuo nazionale? Un’analisi alla luce del procedimento AIA-IPPC
    Michele Carducci Gianvito Campeggio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Sommario: 1. Introduzione al problema: un contesto fattuale e normativo inedito per la decarbonizzazione. 2. La ragionevolezza delle valutazioni ambientali sul fossile al tempo della “policrisi”. 3. Il parere AIA-IPPC e le sue quattro lacune. 4. L'AIA sull'ex Ilva tra diritto UE e CEDU, nel novum di “Verein KlimaSeniorinnen” e senza «interpretazioni annacquate». 5. L'analisi comparata del parere AIA-IPPC tra UE, CEDU e Costituzione italiana. 6. Omissione della decarbonizzazione e impossibilità geofisica senza previo calcolo del Carbon Budget residuo. 7. L'illegittimità costituzionale sopravvenuta del diritto vivente favorevole alle valutazioni atemporali della decarbonizzazione. 1. …

     Leggi di più…
Mostra tutto (21)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2022, n. 13143
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13143
Data del deposito : 27 aprile 2022

Testo completo