Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 11/04/2025 ore davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 4833 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. G.le Pasqua in sostituzione dell'Avv. SOLLENA
GASPARE.
Per l' è presente l'Avv. E. Amato in sostituzione dell'Avv. Marcedone che rappresenta CP_1 che intervenuto annullamento dell'atto impugnato, come da deposito del provvedimento, e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'Avv. Pasqua si associa alla chiesta declaratoria ma con condanna dell' alla spese di CP_1
lite in virtù della soccombenza virtuale
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. dichiara il non luogo a provvedere sulla chiesta sospensione e decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 11/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 4833/2024 R.G. promossa da in proprio e n.q. di titolare dell'impresa omonima, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Gaspare Sollena giusta procura in atti;
opponente
Con ricorso depositato il 11.12.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002921993 notificata il 12.11.2024 con cui gli è stato ordinato ed ingiunto il versamento della complessiva somma di €. 2.394,58 fondata su un atto di accertamento per violazione CP_1
riguardante i mancati versamenti previdenziali relativi all'anno 2022; contestava “La violazione dell'art. 14 l. 689/81e quindi la decadenza dalla potestà sanzionatoria. Pertanto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' solo al fine di fara rilevare di CP_1
aver annullato in autotutela l'ordinanza ingiunzione notificata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
CP_ All'udienza odierna, l' documentava l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato, il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere
CP_ ma con condanna dell' convenuto alle spese di lite.
Il procuratore dell' chiedeva la compensazione delle spese processuali. CP_1
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
002921993 impugnata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' resistente ha depositato provvedimento di CP_4
annullamento in autotutela dell'ordinanze-ingiunzioni opposte con la seguente motivazione
“…Considerato il dies a quo 27 giugno 2023, data in cui è stato approvato il Rendiconto
Generale per il periodo 2022 che rende certo il credito dell' , la notifica dell'atto di CP_4
accertamento del 25/05/2024 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/198”, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite atteso che il ricorso merita accoglimento.
Tenuto conto che l' , costituendosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_4
del contendere sussistono giustificati motivi per compensare per metà le spese processuali ponendo l'altra metà in capo all' liquidate come da dispositivo ex D.M 55/14, avuto CP_1 riguardo all'attività processuale svolta dalle parti ( fase studio e fase introduttiva) ed al valore della causa, e ciò in ragione della intervenuto annullamento solo in data successiva al deposito del ricorso da distrarsi in favore dell'avv. Gaspare Sollena
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa per ½ le spese processuali ponendo la restante metà a carico dell' -in persona CP_1 del legale rappresentante p.tempore- che liquida in €. 425,00 (importo già dimidiato) per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv.
Gaspare Sollena
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 11.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna