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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 510/2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Legnani del Foro di Como (c.f. ), nonché dall'avv. C.F._2
Antonio Cardile (c.f. ) e dell'avv. Giuseppe Micali (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Messina, C.F._4
via San Filippo Bianchi n.54, in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
Contro
C.F. ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via
Eremo Condera, Diramazione Postorino n. 61.
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a delibera assembleare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.03.2025 l'avv. Bottari Davide, per delega degli avv.ti Legnani
Stefano e Micali Giuseppe, precisava le conclusioni riportandosi agli atti difensivi,
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1
pagina 1 di 8 giudizio il con sede in Reggio Calabria Via Eremo Condera per Controparte_1
sentire accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia di tutte le deliberazioni adottate nelle assemblee condominiali del 26.04.2020 (o
27.04.2020) e del 16.06.2020, perché non erano stati rispettati i termini né gli erano mai stati comunicati i relativi verbali.
L'istante rappresentava che i condomini signori e Controparte_2 Controparte_3
avevano convocato un'assemblea condominiale per le date del 26.4.2020, in prima convocazione, e 27.4.2020 in seconda convocazione, inviandole la raccomandata datata
21.04.2020, che spedita il 22.4.2020, veniva consegnata alla stessa in data
24.4.2020.Tale convocazione ricevuta solo due giorni prima della data della prima convocazione dell'assemblea condominiale fissata per il 26.4.2020, era pertanto tardiva, in quanto il termine di cinque giorni di cui all'art. 66, comma 3, disp. att. del codice civile, non era stato rispettato.
Eccepiva, altresì, la tardività della ricezione della convocazione dell'assemblea del
16.6.2020 a firma del Geom. in qualità di Amministratore del Persona_1
forse nominato dall'assemblea condominiale del 26.4.2020 (o Controparte_1
27.4.2020), in quanto tale raccomandata, spedita il successivo 10.6.2020, veniva consegnata alla sig.ra in data 25.6.2020 Parte_1
Pertanto, la convocazione ricevuta il giorno 25.6.2020, e quindi dieci giorni dopo la data della prima convocazione dell'assemblea condominiale fissata per il 15.6.2020, era tardiva, per mancato rispetto del termine di convocazione di cui all'art. 66, comma 3, disp. att. del codice civile.
Ne conseguiva la nullità e/o l'annullabilità di tutte le deliberazioni assunte nell'assemblea del 16.6.2020, ivi compresa la nomina dell'Amministratore nella persona del Geom. in quanto la convocazione dell'assemblea era comunque Persona_1
nulla e/o priva di effetto in quanto sottoscritta da persona che, in quanto presumibilmente nominata Amministratore del nella precedente assemblea CP_1
del 26.4.2020 (o 27.4.2020), le cui deliberazioni erano nulle e/o annullabili, era priva di pagina 2 di 8 qualsiasi potere rappresentativo del . CP_1
L'attrice aveva promosso avanti all'Organismo di mediazione CP_4
l'obbligatorio procedimento di mediazione n. 2020-175-001, che si era però concluso con esito negativo costituito il contradditorio, il convenuto condominio non si costituiva in CP_5
giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace all'udienza del 26.05.2022.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 26.03.2025 veniva riservata la decisione.
Tanto premesso, si precisa che la scrivente è subentrata nella titolarità del presente fascicolo solo in fase decisoria, essendo state le precedenti attività processuali condotte da altri magistrati.
La domanda è fondata per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che l'impugnazione delle delibere assembleari, viziate da annullabilità, del
26.04.2020 (o 27.04.2020) e del 16.06.2020 è tempestiva, atteso che l'atto di citazione è stato notificato il 07.02.2022, nel termine di 30 giorni dalla conclusione della mediazione obbligatoria conclusa in data 25.01.2022. (art. 5 co.VI del D.Lgs n.28
/2010).
La fattispecie concreta ricade nella vigenza della riforma ex l. n. 220 del
2012, avendo ad oggetto l'impugnazione di delibera assembleare intervenuta successivamente alla entrata in vigore della nuova disciplina
(18 giugno 2013). ll quadro normativo entro il quale va inquadrato il caso di specie è l'articolo 1136, comma 6, c.c. che prevede «l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati» e l'articolo 66, comma 3, disposizioni di attuazione c.c. che ribadisce che «l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
pagina 3 di 8 raccomandata…» per cui «in caso di… tardiva… convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art.1137 c.c.,,,,»;
«l'avviso di convocazione deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, con la conseguenza che la mancata conoscenza, da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile, come confermato dal nuovo testo dell' articolo
66, terzo comma, disposizioni attuative Codice civile, introdotto dalla legge 220/2012»
Tale principio è posto a presidio del diritto all'informazione per cui i condòmini devono essere posti nella condizione di poter contribuire alla formazione della volontà assembleare.
La tardiva notifica dell'avviso di convocazione comporta l'annullamento della delibera (
Cass. Sez. Un.4806/2005).
Nel caso di specie, l'assemblea è stata adunata per il 26.4.2020, in prima convocazione,
e il 27.4.2020 in seconda convocazione, inviando alla sig.ra la Parte_1
raccomandata datata 21.04.2020 (doc. 1); tale raccomandata, spedita il successivo
22.4.2020, è stata consegnata in data 24.4.2020 (doc. 6), quindi due giorni prima della data della prima convocazione dell'assemblea condominiale e non cinque giorni come impone la norma.
Anche per l'assemblea adunata per il 16.06.2020 non è stato rispettato il termine di convocazione di cui all'art. 66, comma 3, disp. tt. del codice civile.
Infatti, la raccomandata, spedita il successivo 10.6.2020, è stata consegnata alla sig.ra in data 25.6.2020 (doc. 7), dieci giorni dopo la data della prima Parte_1
convocazione dell'assemblea condominiale fissata per il 15.6.2020.
Il termine come sopra fissato deve essere calcolato “a ritroso”, senza computare il giorno della prevista adunanza assembleare (dies ad quem), e fino ad arrivare al quinto giorno antecedente a tale data (dies a quo), che rappresenta l'ultimo giorno utile per il perfezionamento della procedura notificatoria. La giurisprudenza, al riguardo, ha pagina 4 di 8 opportunamente precisato che “Nel calcolo del termine di almeno cinque giorni prima, stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente ratione temporis), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il deve provare la tempestività rispetto alla riunione CP_1
fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni non liberi (stante l'eccezionalità dei termini cd. liberi - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il dies ad quem (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il dies a quo (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fissata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c. (v. Cass. Civ., sez. VI,
30/06/2021, n. 18635).
Quindi, da un lato, andando a ritroso si escluderà il giorno iniziale (coincidente con la data fissata per la prima convocazione) mentre, dall'altro, si considererà nei cinque giorni quello finale.
Secondo quanto previsto dall'articolo 1335 Codice civile, l'avviso di convocazione (o l'avviso di giacenza) si presume entrato nella sfera di conoscibilità «nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario». D'altronde, l'articolo 155, comma 1, Codice di procedura civile dispone che nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale
(coincidente con il giorno della seduta di prima convocazione). Al contrario, quello di scadenza va conteggiato (giorno coincidente con quello della ricezione della raccomandata o della immissione in cassetta postale dell'avviso di giacenza).
Inoltre, a fronte dell'eccezione di tardività della ricezione delle convocazioni assembleari sollevate dall'attrice era onere del , provarne invece la CP_1
tempestività. Invero, parte convenuta, contumace nel presente giudizio, non ha assolto tale onere probatorio.
La Cassazione ( 18635/2021; 24041/2020 e 8275/2019) ha reiteratamente chiarito che l'avviso di convocazione deve qualificarsi atto privato, unilaterale recettizio, ai sensi pagina 5 di 8 dell'articolo 1335 Codice civile per cui «al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio (sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell'articolo 1335 Codice civile, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario».
Per effetto degli arti 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c. ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'articolo 66, ultimo comma, cit., quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione, come lascia intendere l'espressione "comunicato", la quale richiama la regola di cui all'art. 1335
c.c..
Conseguenza del mancato rispetto del suddetto termine di ricezione è l'annullamento della delibera assembleare, ex articolo 1137 c.c. come espressamente previsto dal testo attualmente vigente dell'art. 66 terzo comma disp. att. c.c. (introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220), il quale fa riferimento non solo all'omessa, ma anche alla tardiva o incompleta convocazione (Cass. 24041/2020).
Pertanto, in ossequio al richiamato disposto di legge, deve pronunciarsi l'annullamento di tutti i deliberati assembleari approvati dalle assemblee condominiali tenutesi in data
26/27/04/2020 e in data16/06/2020
Ne discende che l'annullabilità delle delibere condominiali di cui sopra, travolge qualsiasi decisione presa in quella sede.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, vanno dichiarate annullate le delibere condominiali del 26/27/04/2020 e in data 16/06/2020 con ogni conseguenza di legge.
Nulla può essere liquidato per le spese di assistenza legale in mediazione essendo pagina 6 di 8 insufficiente, quale prova del danno emergente, la notula professionale prodotta in giudizio solo con la comparsa conclusionale (Cass. Civ. 8552/2025)
Le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza, si pongono a carico del e si liquidano in favore di come da dispositivo. Controparte_1 Parte_1
Le spese vanno liquidate in rapporto al valore della causa ed in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 sulla base dei parametri minimi, atteso la non particolare complessità delle questioni trattate, escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da (CF. ) nei Parte_1 C.F._1
confronti del (CF. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro-tempore, sito in Reggio Calabria alla Via Eremo Condera,
Diramazione Postorino n. 61, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto annulla le delibere assembleari del assunte in data 26/27.04.2020 e in data 16.06.2020 Controparte_1
per le causali di cui in parte motiva.
- Rigetta la domanda di liquidazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale.
- Condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice nella misura di
€. 2.906,00 ed € 545,00 per spese;
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nella misura di legge;
nonché le spese di mediazione che si liquidano in € 1.048,80.
pagina 7 di 8 Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
Reggio Calabria, 23.07.2025
IL GOP
dr.ssa Nella Lucia Rita Ravenda
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 510/2022 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Legnani del Foro di Como (c.f. ), nonché dall'avv. C.F._2
Antonio Cardile (c.f. ) e dell'avv. Giuseppe Micali (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Messina, C.F._4
via San Filippo Bianchi n.54, in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
Contro
C.F. ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via
Eremo Condera, Diramazione Postorino n. 61.
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a delibera assembleare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.03.2025 l'avv. Bottari Davide, per delega degli avv.ti Legnani
Stefano e Micali Giuseppe, precisava le conclusioni riportandosi agli atti difensivi,
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1
pagina 1 di 8 giudizio il con sede in Reggio Calabria Via Eremo Condera per Controparte_1
sentire accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia di tutte le deliberazioni adottate nelle assemblee condominiali del 26.04.2020 (o
27.04.2020) e del 16.06.2020, perché non erano stati rispettati i termini né gli erano mai stati comunicati i relativi verbali.
L'istante rappresentava che i condomini signori e Controparte_2 Controparte_3
avevano convocato un'assemblea condominiale per le date del 26.4.2020, in prima convocazione, e 27.4.2020 in seconda convocazione, inviandole la raccomandata datata
21.04.2020, che spedita il 22.4.2020, veniva consegnata alla stessa in data
24.4.2020.Tale convocazione ricevuta solo due giorni prima della data della prima convocazione dell'assemblea condominiale fissata per il 26.4.2020, era pertanto tardiva, in quanto il termine di cinque giorni di cui all'art. 66, comma 3, disp. att. del codice civile, non era stato rispettato.
Eccepiva, altresì, la tardività della ricezione della convocazione dell'assemblea del
16.6.2020 a firma del Geom. in qualità di Amministratore del Persona_1
forse nominato dall'assemblea condominiale del 26.4.2020 (o Controparte_1
27.4.2020), in quanto tale raccomandata, spedita il successivo 10.6.2020, veniva consegnata alla sig.ra in data 25.6.2020 Parte_1
Pertanto, la convocazione ricevuta il giorno 25.6.2020, e quindi dieci giorni dopo la data della prima convocazione dell'assemblea condominiale fissata per il 15.6.2020, era tardiva, per mancato rispetto del termine di convocazione di cui all'art. 66, comma 3, disp. att. del codice civile.
Ne conseguiva la nullità e/o l'annullabilità di tutte le deliberazioni assunte nell'assemblea del 16.6.2020, ivi compresa la nomina dell'Amministratore nella persona del Geom. in quanto la convocazione dell'assemblea era comunque Persona_1
nulla e/o priva di effetto in quanto sottoscritta da persona che, in quanto presumibilmente nominata Amministratore del nella precedente assemblea CP_1
del 26.4.2020 (o 27.4.2020), le cui deliberazioni erano nulle e/o annullabili, era priva di pagina 2 di 8 qualsiasi potere rappresentativo del . CP_1
L'attrice aveva promosso avanti all'Organismo di mediazione CP_4
l'obbligatorio procedimento di mediazione n. 2020-175-001, che si era però concluso con esito negativo costituito il contradditorio, il convenuto condominio non si costituiva in CP_5
giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace all'udienza del 26.05.2022.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 26.03.2025 veniva riservata la decisione.
Tanto premesso, si precisa che la scrivente è subentrata nella titolarità del presente fascicolo solo in fase decisoria, essendo state le precedenti attività processuali condotte da altri magistrati.
La domanda è fondata per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che l'impugnazione delle delibere assembleari, viziate da annullabilità, del
26.04.2020 (o 27.04.2020) e del 16.06.2020 è tempestiva, atteso che l'atto di citazione è stato notificato il 07.02.2022, nel termine di 30 giorni dalla conclusione della mediazione obbligatoria conclusa in data 25.01.2022. (art. 5 co.VI del D.Lgs n.28
/2010).
La fattispecie concreta ricade nella vigenza della riforma ex l. n. 220 del
2012, avendo ad oggetto l'impugnazione di delibera assembleare intervenuta successivamente alla entrata in vigore della nuova disciplina
(18 giugno 2013). ll quadro normativo entro il quale va inquadrato il caso di specie è l'articolo 1136, comma 6, c.c. che prevede «l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati» e l'articolo 66, comma 3, disposizioni di attuazione c.c. che ribadisce che «l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
pagina 3 di 8 raccomandata…» per cui «in caso di… tardiva… convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art.1137 c.c.,,,,»;
«l'avviso di convocazione deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, con la conseguenza che la mancata conoscenza, da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile, come confermato dal nuovo testo dell' articolo
66, terzo comma, disposizioni attuative Codice civile, introdotto dalla legge 220/2012»
Tale principio è posto a presidio del diritto all'informazione per cui i condòmini devono essere posti nella condizione di poter contribuire alla formazione della volontà assembleare.
La tardiva notifica dell'avviso di convocazione comporta l'annullamento della delibera (
Cass. Sez. Un.4806/2005).
Nel caso di specie, l'assemblea è stata adunata per il 26.4.2020, in prima convocazione,
e il 27.4.2020 in seconda convocazione, inviando alla sig.ra la Parte_1
raccomandata datata 21.04.2020 (doc. 1); tale raccomandata, spedita il successivo
22.4.2020, è stata consegnata in data 24.4.2020 (doc. 6), quindi due giorni prima della data della prima convocazione dell'assemblea condominiale e non cinque giorni come impone la norma.
Anche per l'assemblea adunata per il 16.06.2020 non è stato rispettato il termine di convocazione di cui all'art. 66, comma 3, disp. tt. del codice civile.
Infatti, la raccomandata, spedita il successivo 10.6.2020, è stata consegnata alla sig.ra in data 25.6.2020 (doc. 7), dieci giorni dopo la data della prima Parte_1
convocazione dell'assemblea condominiale fissata per il 15.6.2020.
Il termine come sopra fissato deve essere calcolato “a ritroso”, senza computare il giorno della prevista adunanza assembleare (dies ad quem), e fino ad arrivare al quinto giorno antecedente a tale data (dies a quo), che rappresenta l'ultimo giorno utile per il perfezionamento della procedura notificatoria. La giurisprudenza, al riguardo, ha pagina 4 di 8 opportunamente precisato che “Nel calcolo del termine di almeno cinque giorni prima, stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente ratione temporis), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il deve provare la tempestività rispetto alla riunione CP_1
fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni non liberi (stante l'eccezionalità dei termini cd. liberi - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il dies ad quem (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il dies a quo (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fissata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c. (v. Cass. Civ., sez. VI,
30/06/2021, n. 18635).
Quindi, da un lato, andando a ritroso si escluderà il giorno iniziale (coincidente con la data fissata per la prima convocazione) mentre, dall'altro, si considererà nei cinque giorni quello finale.
Secondo quanto previsto dall'articolo 1335 Codice civile, l'avviso di convocazione (o l'avviso di giacenza) si presume entrato nella sfera di conoscibilità «nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario». D'altronde, l'articolo 155, comma 1, Codice di procedura civile dispone che nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale
(coincidente con il giorno della seduta di prima convocazione). Al contrario, quello di scadenza va conteggiato (giorno coincidente con quello della ricezione della raccomandata o della immissione in cassetta postale dell'avviso di giacenza).
Inoltre, a fronte dell'eccezione di tardività della ricezione delle convocazioni assembleari sollevate dall'attrice era onere del , provarne invece la CP_1
tempestività. Invero, parte convenuta, contumace nel presente giudizio, non ha assolto tale onere probatorio.
La Cassazione ( 18635/2021; 24041/2020 e 8275/2019) ha reiteratamente chiarito che l'avviso di convocazione deve qualificarsi atto privato, unilaterale recettizio, ai sensi pagina 5 di 8 dell'articolo 1335 Codice civile per cui «al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio (sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell'articolo 1335 Codice civile, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario».
Per effetto degli arti 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c. ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'articolo 66, ultimo comma, cit., quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione, come lascia intendere l'espressione "comunicato", la quale richiama la regola di cui all'art. 1335
c.c..
Conseguenza del mancato rispetto del suddetto termine di ricezione è l'annullamento della delibera assembleare, ex articolo 1137 c.c. come espressamente previsto dal testo attualmente vigente dell'art. 66 terzo comma disp. att. c.c. (introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220), il quale fa riferimento non solo all'omessa, ma anche alla tardiva o incompleta convocazione (Cass. 24041/2020).
Pertanto, in ossequio al richiamato disposto di legge, deve pronunciarsi l'annullamento di tutti i deliberati assembleari approvati dalle assemblee condominiali tenutesi in data
26/27/04/2020 e in data16/06/2020
Ne discende che l'annullabilità delle delibere condominiali di cui sopra, travolge qualsiasi decisione presa in quella sede.
In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, vanno dichiarate annullate le delibere condominiali del 26/27/04/2020 e in data 16/06/2020 con ogni conseguenza di legge.
Nulla può essere liquidato per le spese di assistenza legale in mediazione essendo pagina 6 di 8 insufficiente, quale prova del danno emergente, la notula professionale prodotta in giudizio solo con la comparsa conclusionale (Cass. Civ. 8552/2025)
Le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza, si pongono a carico del e si liquidano in favore di come da dispositivo. Controparte_1 Parte_1
Le spese vanno liquidate in rapporto al valore della causa ed in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 sulla base dei parametri minimi, atteso la non particolare complessità delle questioni trattate, escluso il compenso per la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da (CF. ) nei Parte_1 C.F._1
confronti del (CF. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro-tempore, sito in Reggio Calabria alla Via Eremo Condera,
Diramazione Postorino n. 61, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto annulla le delibere assembleari del assunte in data 26/27.04.2020 e in data 16.06.2020 Controparte_1
per le causali di cui in parte motiva.
- Rigetta la domanda di liquidazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale.
- Condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice nella misura di
€. 2.906,00 ed € 545,00 per spese;
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nella misura di legge;
nonché le spese di mediazione che si liquidano in € 1.048,80.
pagina 7 di 8 Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
Reggio Calabria, 23.07.2025
IL GOP
dr.ssa Nella Lucia Rita Ravenda
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