TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
Dott. Francesco Campagna -Giudice
Dott. Flavio Tovani -Giudice Estensore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1283 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2024, riservata alla decisione collegiale all'udienza del 15.11.2024, vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 14.07.1971, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Tomaselli, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via "F" I Trav. XXIII
Sbarre C.li n.3, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
10.03.1973, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Emilia Pino, presso il cui studio sito in Melito di Porto Salvo (RC), alla Via Caredia 141, ha eletto domicilio;
-resistente- Nonché
Procuratore della Repubblica presso Procura della Repubblica – Sede
-interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta depositata telematicamente in data 18.07.2024 con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , lo Parte_1 CP_1
scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 31.03.2003;
-preso atto che all'udienza del 15.11.2024 davanti al Giudice delegato la causa è stata riservata alla decisione collegiale alle condizioni di cui all'accordo di divorzio congiunto depositato dalle parti in data 18.07.2024;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 31.03.2003; b) dal matrimonio sono nati due figli: PE
(03.01.2007) e (02.04.2009), entrambi minorenni;
b) con sentenza Persona_2
non definitiva in punto status n. 1458/2019 pubbl. il 31.10.2019, il Tribunale di
Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione giudiziale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale in data 02.10.2018
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha apposto il relativo visto in data 10.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile formulata il 18.07.2024 da
[...]
e , così provvede: Pt_1 CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
31.03.2003 tra e , il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 32, parte 1, Ufficio 1, anno 2003, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, mutuandosi reciproco rispetto;
2. I figli minori, in applicazione del principio della bigenitorialità, verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con diritto – dovere del padre di vederli e tenerli con sé due pomeriggi infrasettimanali, da concordare con l'altro genitore, ed in mancanza di accordo, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20.30, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
con pernottamento nei fine settimana alternati;
e per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da stabilirsi di comune accordo tra i genitori, ovvero, in mancanza, dal 15 luglio al 30 luglio e dal 10 agosto al 25 agosto;
tutti incontri da concordare sempre con l'altro genitore e avuto anche riguardo alle esigenze di varia natura dei minori, ricomprendendo in questa previsione anche i periodi natalizi e pasquali, in modo da consentire al padre di potere trascorrere con i figli, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, e sempre che tale regime non si rivelasse, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze scolastiche e di altra natura dei minori e/o pregiudizievole per l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico degli stessi;
e stabilendosi, infine, che limitatamente alle decisioni su questione di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciti la potestà genitoriale separatamente;
3. La casa coniugale, di proprietà dei genitori della signora rimarrà CP_1
assegnata a quest'ultima la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai due figli minori;
4. Il sig. si impegna a corrispondere alla moglie la somma di €. Controparte_2
450,00 al mese, a titolo di contributo per il solo mantenimento dei figli per dodici mensilità annue, da versarsi entro il 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale come per legge in base agli indici Istat;
somma che continuerà ad essere versata tramite bonifico sul conto corrente della signora;
CP_1
6. Le spese straordinarie, previamente concordate, scolastiche, mediche e ludico-sportive restano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
7. Le parti stabiliscono che, indipendentemente dal calendario sopra concordato, i minori rimarranno per tutto il tempo necessario con il genitore invitato a cerimonie e/o festeggiamenti (ad esempio in caso di matrimoni, comunioni, cresime, 18° compleanno, ecc. ecc.) che riguardano i parenti stretti dell'uno o dell'altro coniuge;
8. I genitori concordano di dare prosecuzione agli indirizzi educativi qualificanti dei figli sino ad oggi attuati.
9. Le parti esprimono reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per essi coniugi, non per i minori;
10. Le spese relative alla presente procedura verranno compensate tra le parti”.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 2 dicembre 2024
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Giuseppe Campagna