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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 13/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 579/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, in virtù di procura generale ad lites del
1 23/01/2023 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1
domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv. Raimondo D'Antonio CP_1
e RT OT, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLATA
OGGETTO: ordinanza-ingiunzione; sanzione amministrativa.
Appello avverso la sentenza n. 1469/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese;
concedere termine alla controparte per l'adesione alla riduzione delle sanzioni operata in base al DL n. 48/2023.
Per l'appellata: rigettare l'appello, vinte le spese;
in subordine,
rideterminare le sanzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in data 24/06/2022 premesso che CP_1
l' notificava in data 26/05/2022 l'ordinanza ingiunzione OI- Pt_1
000310734 con cui chiedeva il pagamento di € 20.500,00 a titolo di sanzione amministrativa;
che la sanzione riguardava l'omesso versamento delle ritenute previdenziali dell'anno 2011 da parte di Virtual CP_2
, di cui ella era legale rappresentante;
che l'ordinanza-ingiunzione
[...]
richiamava gli accertamenti n. 7202.08/09/2017.0141365 e n.
7202.08/09/2017.0141366, entrambi del 05/10/2017; che la società era in liquidazione, onde il legale rappresentante -anche ai fini della ricezione atti- non era essa ricorrente ma era;
che l'ordinanza- Persona_2
ingiunzione non dava conto adeguatamente dei motivi della sanzione;
che la sanzione amministrativa era estinta per decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 legge n. 689/1981; che la sanzione era estinta per prescrizione, ed era anche sproporzionata;
adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno, chiedendo di annullare l'ordinanza-ingiunzione e la sanzione amministrativa, o in subordine di ridurre la sanzione;
con rivalsa di spese.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto deduceva l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.
3 Con sentenza depositata in data 07/10/2023 il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 25/10/2023.
L'appellante deduceva la non perentorietà del termine indicato dall'art. 14
legge n. 689/1981 e la inapplicabilità dello stesso alla luce del disposto del
DLgs n. 8/2016. Concludeva per la riforma della sentenza di primo grado,
con vittoria di spese.
L'istituto evidenziava comunque di avere nelle more rideterminato la sanzione in applicazione del DL n. 48/2023 (l'importo della sanzione veniva ridotto ad € 2.963,07, come da nota prodotta in atti), e Pt_1
chiedeva che fosse concesso un termine alla parte appellata per valutare l'adesione a tale riduzione.
L'appellata si costituiva con memoria difensiva depositata in data
28/02/2025, e deduceva l'infondatezza dell'appello dell' . Chiedeva Pt_1
la conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, chiedeva la riduzione delle sanzioni alla luce del DL n. 48/2023.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell' non è fondato. Pt_1
Le violazioni contributive si riferiscono all'anno 2011 e gli atti di accertamento contenenti il riscontro di tali omissioni sono stati notificati alla società in data 05/10/2017.
L'ordinanza-ingiunzione con cui sono state irrogate le sanzioni è stata notificata solo in data 26/05/2022.
Ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981, “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
5 Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Secondo il consolidato indirizzo della S.C., “In tema di sanzioni
amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata
dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. n. 689 del
1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal
compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito,
dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per
6 valutare e ponderare gli elementi acquisiti” (Cass. n. 15690/2016, n.
22837/2014; v. anche Cass. S.U. n. 28210/2019).
L'Amministrazione deve infatti avere piena contezza degli estremi,
oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, e inoltre la correttezza e completezza dell'accertamento rispondono non solo all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, ma anche all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità.
Ne consegue che “assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate
all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati,
ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e
ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne
l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli
aspetti della fattispecie” (Cass. n. 7681/2014).
“Ai fini dell'individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di
novanta giorni, occorre aver riguardo al momento in cui è avvenuto
l'accertamento, inteso come avvenuta acquisizione della conoscenza
della violazione (cfr., sul punto, Cass. 25/10/2019, n. 27405, ove è
affermato che «In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia 7 avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento
dell'accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del
termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la
notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello di
acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha
ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha
completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi
oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito
valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto
alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento
incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato»)” (Cass.
ord. n. 37039/2022).
Il giorno di commissione della violazione è invece sempre rilevante ai fini di cui all'art. 28 legge n. 689/1981, cioè quale termine iniziale di prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica (Cass. n.
22171/2004).
“In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a
pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione
procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono
8 ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la
legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e
sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di
commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale
di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981”(Cass. n.
23608/2009).
Nel caso di specie l' non ha negato il dato fattuale della inosservanza Pt_1
del termine di 90 giorni di cui al citato art. 14.
L'ente inoltre non ha neppure dedotto, né dimostrato, la particolare complessità degli accertamenti espletati sulla posizione contributiva oggetto di verifica, sì da giustificare l'eventuale slittamento del dies a quo
del predetto termine.
Ne consegue che, per le violazioni contributive commesse dalla società
nell'anno 2011, non immediatamente contestate all'impresa, la notifica dell'accertamento (avvenuta in data 05/10/2017) risulta tardiva;
anche a voler considerare, nell'ipotesi più favorevole all' , quale dies a quo, Pt_1
il completamento delle verifiche, resta comunque il fatto che, a fronte della comunicazione dell'accertamento, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione
9 risulta intervenuta solo in data 26/05/2022 e dunque pur sempre oltre i 90
giorni.
I predetti dati cronologici, risultanti dagli atti, non sono stati smentiti in giudizio dall'ente previdenziale.
Non sorgono dubbi, inoltre, circa la natura perentoria del termine, atteso che l'art. 14 legge n. 689/1981 dispone espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagamento in caso di inosservanza dei 90 giorni.
La natura perentoria del termine di cui al citato art. 14 legge n. 689/1981,
già ravvisata da questa Corte in precedenti pronunzie, risulta da ultimo confermata dalla più recente decisione della S.C.
I Giudici di legittimità hanno invero statuito che "il termine di novanta
giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a
norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al Pt_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato
versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai
sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a
pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di
mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre
dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal
10 vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni
non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria" (Cass. n. Pt_1
7641/2025).
In particolare, tale sentenza ha osservato che “la Corte costituzionale ha
nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il
principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la
formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico
riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto
"la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della
sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento
dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse
soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di
fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché
di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un
momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e
della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi
efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio
effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il
11 principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97
Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021)”.
L'appello dell' è basato su un'interpretazione della normativa, tesa a Pt_1
sostenere l'avvenuta abrogazione del citato art. 14 per effetto del DLgs n.
8/2016.
Trattasi di prospettazione non condivisibile.
Il Decreto Legislativo n. 8 del 15/01/2016 (recante disposizioni in materia di depenalizzazione), entrato in vigore il 06/02/2016, ha disposto che:
“ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.” (art. 6).
L'art. 8 del DLgs n. 8/2016 ha previsto che:
“Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili” (comma 1).
Il successivo art. 9 ha stabilito che:
12 “Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi,
salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data” (comma 1);
“L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (comma 4).
Il sistema così delineato prevede, pertanto, che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge n. 689/1981 (tra cui rientra l'art. 14, oggetto del presente contenzioso) e ribadisce altresì sempre il medesimo termine di 90
giorni per la notifica della violazione all'interessato anche per i fatti depenalizzati.
Nel caso di specie il Tribunale, nella sentenza qui gravata, ha evidenziato che l'autorità giudiziaria penale ha trasmesso all'Istituto gli atti nell'anno
2016.
13 Tale valutazione non è stata smentita dall'ente in questo grado, in cui l' non ha allegato una diversa data di ricezione della notizia delle Pt_1
infrazioni contributive.
Ne consegue che, anche nel regime di cui al DLgs n. 8/2016 per le condotte depenalizzate, la notifica del verbale di accertamento in data
05/10/2017 risulta intervenuta comunque oltre il termine perentorio di 90
giorni di cui al comma 4 dell'art. 9 DLgs n. 8/2016, e parimenti la notifica dell'ordinanza-ingiunzione risulta effettuata solo in data 26/05/2022 (e quindi sempre oltre i 90 giorni).
La sentenza di primo grado va quindi confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Trattandosi di pronunzia di rigetto del gravame, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 579/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1
14 1469/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del Pt_1
secondo grado, liquidate in € 1.458,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 13/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 13/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 579/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, in virtù di procura generale ad lites del
1 23/01/2023 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1
domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv. Raimondo D'Antonio CP_1
e RT OT, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLATA
OGGETTO: ordinanza-ingiunzione; sanzione amministrativa.
Appello avverso la sentenza n. 1469/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese;
concedere termine alla controparte per l'adesione alla riduzione delle sanzioni operata in base al DL n. 48/2023.
Per l'appellata: rigettare l'appello, vinte le spese;
in subordine,
rideterminare le sanzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in data 24/06/2022 premesso che CP_1
l' notificava in data 26/05/2022 l'ordinanza ingiunzione OI- Pt_1
000310734 con cui chiedeva il pagamento di € 20.500,00 a titolo di sanzione amministrativa;
che la sanzione riguardava l'omesso versamento delle ritenute previdenziali dell'anno 2011 da parte di Virtual CP_2
, di cui ella era legale rappresentante;
che l'ordinanza-ingiunzione
[...]
richiamava gli accertamenti n. 7202.08/09/2017.0141365 e n.
7202.08/09/2017.0141366, entrambi del 05/10/2017; che la società era in liquidazione, onde il legale rappresentante -anche ai fini della ricezione atti- non era essa ricorrente ma era;
che l'ordinanza- Persona_2
ingiunzione non dava conto adeguatamente dei motivi della sanzione;
che la sanzione amministrativa era estinta per decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 legge n. 689/1981; che la sanzione era estinta per prescrizione, ed era anche sproporzionata;
adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno, chiedendo di annullare l'ordinanza-ingiunzione e la sanzione amministrativa, o in subordine di ridurre la sanzione;
con rivalsa di spese.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto deduceva l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.
3 Con sentenza depositata in data 07/10/2023 il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 25/10/2023.
L'appellante deduceva la non perentorietà del termine indicato dall'art. 14
legge n. 689/1981 e la inapplicabilità dello stesso alla luce del disposto del
DLgs n. 8/2016. Concludeva per la riforma della sentenza di primo grado,
con vittoria di spese.
L'istituto evidenziava comunque di avere nelle more rideterminato la sanzione in applicazione del DL n. 48/2023 (l'importo della sanzione veniva ridotto ad € 2.963,07, come da nota prodotta in atti), e Pt_1
chiedeva che fosse concesso un termine alla parte appellata per valutare l'adesione a tale riduzione.
L'appellata si costituiva con memoria difensiva depositata in data
28/02/2025, e deduceva l'infondatezza dell'appello dell' . Chiedeva Pt_1
la conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, chiedeva la riduzione delle sanzioni alla luce del DL n. 48/2023.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell' non è fondato. Pt_1
Le violazioni contributive si riferiscono all'anno 2011 e gli atti di accertamento contenenti il riscontro di tali omissioni sono stati notificati alla società in data 05/10/2017.
L'ordinanza-ingiunzione con cui sono state irrogate le sanzioni è stata notificata solo in data 26/05/2022.
Ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981, “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
5 Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Secondo il consolidato indirizzo della S.C., “In tema di sanzioni
amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata
dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. n. 689 del
1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal
compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito,
dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per
6 valutare e ponderare gli elementi acquisiti” (Cass. n. 15690/2016, n.
22837/2014; v. anche Cass. S.U. n. 28210/2019).
L'Amministrazione deve infatti avere piena contezza degli estremi,
oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, e inoltre la correttezza e completezza dell'accertamento rispondono non solo all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, ma anche all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità.
Ne consegue che “assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate
all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati,
ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e
ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne
l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli
aspetti della fattispecie” (Cass. n. 7681/2014).
“Ai fini dell'individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di
novanta giorni, occorre aver riguardo al momento in cui è avvenuto
l'accertamento, inteso come avvenuta acquisizione della conoscenza
della violazione (cfr., sul punto, Cass. 25/10/2019, n. 27405, ove è
affermato che «In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia 7 avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento
dell'accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del
termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la
notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello di
acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha
ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha
completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi
oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito
valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto
alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento
incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato»)” (Cass.
ord. n. 37039/2022).
Il giorno di commissione della violazione è invece sempre rilevante ai fini di cui all'art. 28 legge n. 689/1981, cioè quale termine iniziale di prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica (Cass. n.
22171/2004).
“In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a
pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione
procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono
8 ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la
legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e
sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di
commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale
di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981”(Cass. n.
23608/2009).
Nel caso di specie l' non ha negato il dato fattuale della inosservanza Pt_1
del termine di 90 giorni di cui al citato art. 14.
L'ente inoltre non ha neppure dedotto, né dimostrato, la particolare complessità degli accertamenti espletati sulla posizione contributiva oggetto di verifica, sì da giustificare l'eventuale slittamento del dies a quo
del predetto termine.
Ne consegue che, per le violazioni contributive commesse dalla società
nell'anno 2011, non immediatamente contestate all'impresa, la notifica dell'accertamento (avvenuta in data 05/10/2017) risulta tardiva;
anche a voler considerare, nell'ipotesi più favorevole all' , quale dies a quo, Pt_1
il completamento delle verifiche, resta comunque il fatto che, a fronte della comunicazione dell'accertamento, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione
9 risulta intervenuta solo in data 26/05/2022 e dunque pur sempre oltre i 90
giorni.
I predetti dati cronologici, risultanti dagli atti, non sono stati smentiti in giudizio dall'ente previdenziale.
Non sorgono dubbi, inoltre, circa la natura perentoria del termine, atteso che l'art. 14 legge n. 689/1981 dispone espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagamento in caso di inosservanza dei 90 giorni.
La natura perentoria del termine di cui al citato art. 14 legge n. 689/1981,
già ravvisata da questa Corte in precedenti pronunzie, risulta da ultimo confermata dalla più recente decisione della S.C.
I Giudici di legittimità hanno invero statuito che "il termine di novanta
giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a
norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al Pt_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato
versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai
sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a
pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di
mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre
dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal
10 vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni
non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria" (Cass. n. Pt_1
7641/2025).
In particolare, tale sentenza ha osservato che “la Corte costituzionale ha
nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il
principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la
formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico
riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto
"la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della
sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento
dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse
soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di
fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché
di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un
momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e
della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi
efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio
effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il
11 principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97
Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021)”.
L'appello dell' è basato su un'interpretazione della normativa, tesa a Pt_1
sostenere l'avvenuta abrogazione del citato art. 14 per effetto del DLgs n.
8/2016.
Trattasi di prospettazione non condivisibile.
Il Decreto Legislativo n. 8 del 15/01/2016 (recante disposizioni in materia di depenalizzazione), entrato in vigore il 06/02/2016, ha disposto che:
“ Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.” (art. 6).
L'art. 8 del DLgs n. 8/2016 ha previsto che:
“Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili” (comma 1).
Il successivo art. 9 ha stabilito che:
12 “Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi,
salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data” (comma 1);
“L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (comma 4).
Il sistema così delineato prevede, pertanto, che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge n. 689/1981 (tra cui rientra l'art. 14, oggetto del presente contenzioso) e ribadisce altresì sempre il medesimo termine di 90
giorni per la notifica della violazione all'interessato anche per i fatti depenalizzati.
Nel caso di specie il Tribunale, nella sentenza qui gravata, ha evidenziato che l'autorità giudiziaria penale ha trasmesso all'Istituto gli atti nell'anno
2016.
13 Tale valutazione non è stata smentita dall'ente in questo grado, in cui l' non ha allegato una diversa data di ricezione della notizia delle Pt_1
infrazioni contributive.
Ne consegue che, anche nel regime di cui al DLgs n. 8/2016 per le condotte depenalizzate, la notifica del verbale di accertamento in data
05/10/2017 risulta intervenuta comunque oltre il termine perentorio di 90
giorni di cui al comma 4 dell'art. 9 DLgs n. 8/2016, e parimenti la notifica dell'ordinanza-ingiunzione risulta effettuata solo in data 26/05/2022 (e quindi sempre oltre i 90 giorni).
La sentenza di primo grado va quindi confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Trattandosi di pronunzia di rigetto del gravame, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 579/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1
14 1469/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del Pt_1
secondo grado, liquidate in € 1.458,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 13/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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