(Costituzione in mora).
La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
(massima n. 1) A norma dell'art. 1310 primo comma c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri condebitori. Tale principio non viene limitato dall'art. 1308 primo comma c.c., il quale, nell'escludere che la costituzione in mora di uno dei debitori in solido produca effetti riguardo agli altri, fa espressamente salvo il disposto dell'art. 1310 c.c. e si riferisce, pertanto, agli effetti della costituzione in mora diversi dall'interruzione della prescrizione (assunzione da parte del debitore del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione, risarcimento del danno ecc.).
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Leggi di più…La provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. quale condanna con riserva Pubblicato il 09/01/11 00:00 [Articolo 1308]
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