Articolo 1308 del Codice civile
Articolo 1307Articolo 1309
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19 aprile 1942
Art. 1308.

(Costituzione in mora).

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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