Art. 2131.
(Retribuzione).
La retribuzione dell'apprendista non puo' assumere la forma del salario a cottimo.
(Retribuzione).
La retribuzione dell'apprendista non puo' assumere la forma del salario a cottimo.
Questa voce è stata curata da Silvia Chellini Scheda sintetica Espressamente definito dal legislatore come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all'occupazione dei giovani, l'apprendistato è un contratto a causa mista, nel quale cioè accanto alla causa di scambio (lavoro verso retribuzione) tipica del contratto di lavoro subordinato si pone la finalità formativa. La normativa in materia è oggi integralmente racchiusa negli articoli da 41 a 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per quanto concerne la struttura giuridica dell'istituto, viene mantenuta la previsione, introdotta già con la riforma del 2003, di tre diverse tipologie di …
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